Dispositivo dell'ordinanza n. 002067 in data 17/01/2005 come modificato con ordinanza
n. 002260 del 28/04/2007

 

premessa... omissis...

O R D I N A

1) Di tenere i cani al guinzaglio e di non lasciarli vagare liberamente nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini pubblici nonché in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.
a) Di applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici.

b) I cani di media taglia (da 10,1 a 25 kg) e grossa taglia (oltre 25 kg) dovranno essere dotati di museruola e guinzaglio quando si trovano in luoghi molto frequentati

c) I punti a) e b) non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.
 

2) Di vietare l’accesso ai cani anche se tenuti al guinzaglio nelle seguenti aree verdi pubbliche

a) Parco della Rocca
b) Parco Via Matteotti e nuova area verde realizzata nella c.d. "Residenza del Colle"
c) Parco A. Ruggi
d) Parco Via Poggiaccio, retro bocciofila
e) Parco Via L. Longo, a Ovest del Rio Sabbioso in confine con i campi sportivi
f) Parco giochi di Via De Gasperi
g) Giardino - area verde Via F. Fellini
h) Area verde Via Falcone

3) Di fare obbligo a tutti i proprietari di cani o loro momentanei custodi di impedire che l’animale sporchi con deiezioni o liquami organici l’area pubblica sulla quale si vengono a trovare.

4) I proprietari dei cani o loro momentanei custodi o conduttori, che circolano su area pubblica con i propri animali hanno l’obbligo di essere sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali avendo, gli stessi , l’obbligo di raccogliere tali deiezioni che dovranno essere conferite, tramite un contenitore chiuso, negli appositi cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Gli idonei strumenti di raccolta delle deiezioni dovranno essere mostrati a richiesta degli organi addetti alla vigilanza.

5) Di acconsentire che i cani siano lasciati liberi di soddisfare i loro bisogni nell’area appositamente predisposta sita in Via Amendola, in fregio al rio Sabbioso, distinta nella mappa catastale al foglio n. 16 mapp. 754, a condizione che siano controllati a vista dai proprietari o loro momentanei custodi e fatto comunque salvo l’obbligo ai proprietari o loro momentanei custodi di provvedere, prima di abbandonare l’area, alla pulizia e asportazione delle deiezioni.

6) I proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia degli animali.

Le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi della L.16/1/2003 n. 3 e L. 681/81 e segg., con sanzione amministrativa da €.25,00 a €.250,00 .

La precedente ordinanza n. 1748/2001 é abrogata.

L’Ufficio Tecnico comunale è incaricato della posa in opera dei necessari cartelli indicatori.

La Polizia Municipale di questo Comune è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza e, attraverso apposita convenzione potrà avvalersi del Corpo Provinciale GEV e di tutti gli altri organi già specificatamente preposti.

 

IL SINDACO
Borghi Antonio