Dispositivo dell'ordinanza n. 2304/2007 in data 26/09/2007
Oggetto: Adozione di provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione
al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico a tutela della salute pubblica in
attuazione dell’Accordo di Programma sulla Qualità dell’Aria 2006 – 2009
stipulato dal Comune di Dozza
I L S I N D A C O
premessa... omissis...
O R D I N A
1) Nel periodo dal 01/10/2007 al 31/03/2008, il divieto di circolazione
dinamica nel centro abitato di Dozza dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle
18.30 dei veicoli ad accensione comandata (benzina) precedenti all’Euro 1 e dei
veicoli ad accensione spontanea (diesel) precedenti all’Euro 2 nonché dei
ciclomotori e dei motocicli a due tempi non conformi alla normativa Euro 1,
anche se provvisti di bollino blu.
Nell’allegato A della presente ordinanza sono elencate le direttive della
Comunità europea atte ad individuare le categorie di appartenenza dei veicoli.
Il presente provvedimento non si applica nelle seguenti giornate: dal 30 ottobre
2007 al 02 novembre 2007; il 25 e 26 dicembre 2007; il 01 gennaio 2008; il 24
marzo 2008.
Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui sopra, i seguenti veicoli:
- autovetture con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a 4 o
più posti e con 2 persone se omologate a 2 posti
- autovetture condivise (car sharing)
- elettrici o ibridi funzionanti con motore elettrico;
- funzionanti a metano e a GPL;
- veicoli ad accensione spontanea (diesel) dotati di filtro antiparticolato
(FAP), dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero da
apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il
veicolo;
- ciclomotori e motocicli Euro 2,(conformi alle direttive 97/24/CE cap 5 fase II,
2005/51/CE fase A;
- veicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli
per uso speciale, come definiti dall’art. 54 comma 2 del Codice della Strada e
dall’art. 203 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
(allegato
B)
Ai veicoli a cui è vietata la circolazione è comunque consentito entrare nel
centro abitato esclusivamente se, trovandosi in circolazione nell’autostrada A14
nella direttiva Bologna Bari e viceversa, siano costretti a deviare sulla via
Emilia per interdizione della circolazione sulla medesima Autostrada, fino alla
riapertura al traffico.
2) L’esclusione dalle limitazioni alla circolazione di cui alla presente
Ordinanza dei seguenti veicoli:
a) veicoli di emergenza, di soccorso, compreso il soccorso stradale e la
pubblica sicurezza, nonché degli Ufficiali Giudiziari e di istituti di
vigilanza.
b) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione ordinaria di
impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza, nonché
veicoli in servizio di recapito/raccolta postale e assimilati, come attestato
dall’ente o dalla ditta che esercita il servizio;
c) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità con
certificazione del datore di lavoro e veicoli di personale scolastico che svolge
l'attività in più plessi scolastici o che si trova in condizione di dover
effettuare spostamenti necessari all’espletamento di attività didattiche
essenziali, come attestato dai dirigenti scolastici;
d) carri funebri e veicoli al seguito, veicoli componenti cortei matrimoniali,
nonché veicoli al servizio di ministri del culto per esigenze improrogabili
legate all’esercizio delle loro funzioni;
e) veicoli per trasporto persone immatricolati per il pubblico trasporto (taxi,
n.c.c., autobus di linea e non);
f) veicoli al servizio di persone invalide provvisti dell’apposito contrassegno;
g) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie
indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e
trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione
medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria; veicoli
utilizzati per il trasporto di persone che si rechino o provengano da strutture
di Pronto Soccorso;
h) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza
domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di
appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti
di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine; veicoli utilizzati per
assistenza domiciliare privata con attestazione della necessità rilasciata dal
medico curante;
i) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e
pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini, di farmaci e prodotti per uso
medico (gas terapeutici, ecc.);
j) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli
degli ambulanti che si recano o di ritorno dai mercati;
k) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
l) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture
pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, di scuole e cantieri;
m) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento
delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
n) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa superiore a 3,5
tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare
del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
o) veicoli utilizzati per l’accompagnamento ed il ritiro degli alunni; questi
veicoli possono circolare nelle zona interdetta per 30 minuti antecedenti e 30
minuti successivi all’entrata e all’uscita dell’alunno;
p) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso alberghi situati nelle aree
delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dall’albergo medesimo;
q) veicoli autorizzati dalla Polizia Municipale per improrogabili ed urgenti
esigenze non comprese nell’elenco di cui sopra.
SI DISPONE INOLTRE CHE:
- Per consentire l’attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è
fatto obbligo di esporre in modo ben visibile gli eventuali contrassegni ed
autorizzazioni alla circolazione e di esibire, su richiesta, agli organi addetti
alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti.
L’uso improprio del contrassegno/autorizzazione o certificazione ne comporta il
ritiro.
- Il presente provvedimento sia reso noto a tutti i cittadini e agli enti
interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la
tempestiva divulgazione.
SI RENDE INFINE NOTO CHE:
- L’inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza è punita con
sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall’art.7 del
D.Lgs. 30/04/1992 n.285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.
Dozza 26/09/08/07
IL SINDACO Antonio Borghi