Dispositivo dell'ordinanza n. 2304/2007 in data 26/09/2007


Oggetto: Adozione di provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico a tutela della salute pubblica in attuazione dell’Accordo di Programma sulla Qualità dell’Aria 2006 – 2009 stipulato dal Comune di Dozza



                                                        I L S I N D A C O
 

premessa... omissis...

                                                            O R D I N A

1) Nel periodo dal 01/10/2007 al 31/03/2008, il divieto di circolazione dinamica nel centro abitato di Dozza dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 18.30 dei veicoli ad accensione comandata (benzina) precedenti all’Euro 1 e dei veicoli ad accensione spontanea (diesel) precedenti all’Euro 2 nonché dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi non conformi alla normativa Euro 1, anche se provvisti di bollino blu.
Nell’allegato A della presente ordinanza sono elencate le direttive della Comunità europea atte ad individuare le categorie di appartenenza dei veicoli.

Il presente provvedimento non si applica nelle seguenti giornate: dal 30 ottobre 2007 al 02 novembre 2007; il 25 e 26 dicembre 2007; il 01 gennaio 2008; il 24 marzo 2008.

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui sopra, i seguenti veicoli:
- autovetture con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a 4 o più posti e con 2 persone se omologate a 2 posti
- autovetture condivise (car sharing)
- elettrici o ibridi funzionanti con motore elettrico;
- funzionanti a metano e a GPL;
- veicoli ad accensione spontanea (diesel) dotati di filtro antiparticolato (FAP), dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo;
- ciclomotori e motocicli Euro 2,(conformi alle direttive 97/24/CE cap 5 fase II, 2005/51/CE fase A;
- veicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall’art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall’art. 203 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. (allegato B)

Ai veicoli a cui è vietata la circolazione è comunque consentito entrare nel centro abitato esclusivamente se, trovandosi in circolazione nell’autostrada A14 nella direttiva Bologna Bari e viceversa, siano costretti a deviare sulla via Emilia per interdizione della circolazione sulla medesima Autostrada, fino alla riapertura al traffico.

2) L’esclusione dalle limitazioni alla circolazione di cui alla presente Ordinanza dei seguenti veicoli:
a) veicoli di emergenza, di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, nonché degli Ufficiali Giudiziari e di istituti di vigilanza.
b) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione ordinaria di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza, nonché veicoli in servizio di recapito/raccolta postale e assimilati, come attestato dall’ente o dalla ditta che esercita il servizio;
c) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro e veicoli di personale scolastico che svolge l'attività in più plessi scolastici o che si trova in condizione di dover effettuare spostamenti necessari all’espletamento di attività didattiche essenziali, come attestato dai dirigenti scolastici;
d) carri funebri e veicoli al seguito, veicoli componenti cortei matrimoniali, nonché veicoli al servizio di ministri del culto per esigenze improrogabili legate all’esercizio delle loro funzioni;
e) veicoli per trasporto persone immatricolati per il pubblico trasporto (taxi, n.c.c., autobus di linea e non);
f) veicoli al servizio di persone invalide provvisti dell’apposito contrassegno;
g) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria; veicoli utilizzati per il trasporto di persone che si rechino o provengano da strutture di Pronto Soccorso;
h) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine; veicoli utilizzati per assistenza domiciliare privata con attestazione della necessità rilasciata dal medico curante;
i) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini, di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
j) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli degli ambulanti che si recano o di ritorno dai mercati;
k) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
l) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, di scuole e cantieri;
m) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
n) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
o) veicoli utilizzati per l’accompagnamento ed il ritiro degli alunni; questi veicoli possono circolare nelle zona interdetta per 30 minuti antecedenti e 30 minuti successivi all’entrata e all’uscita dell’alunno;
p) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso alberghi situati nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dall’albergo medesimo;
q) veicoli autorizzati dalla Polizia Municipale per improrogabili ed urgenti esigenze non comprese nell’elenco di cui sopra.

SI DISPONE INOLTRE CHE:

- Per consentire l’attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile gli eventuali contrassegni ed autorizzazioni alla circolazione e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti.
L’uso improprio del contrassegno/autorizzazione o certificazione ne comporta il ritiro.
- Il presente provvedimento sia reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione.

SI RENDE INFINE NOTO CHE:

- L’inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall’art.7 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.


Dozza 26/09/08/07
IL SINDACO Antonio Borghi

ALLEGATO A

ALLEGATO B