Ordinanza n. 2334/08
(dispositivo)
Oggetto: Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie
trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (Aedes
albopictus) nel periodo 01 aprile – 31 ottobre 2008
IL SINDACO
Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica
per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso
la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes
albopictus);
Considerato che nel corso del periodo estivo del 2007 nel territorio regionale
dell’Emilia-Romagna si è manifestato un focolaio epidemico di febbre da
Chikungunya, che rappresenta il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa
e che ha determinato una situazione di emergenza sanitaria derivante dalla
possibilità di un’ulteriore diffusione connessa con la presenza della zanzara
tigre;
Dato atto pertanto dell’eccezionalità e della gravità del fenomeno
manifestatosi, che comporta un grave pericolo incombente, di dimensioni tali da
costituire una concreta ed effettiva minaccia per l’incolumità dei cittadini e
che determina l’urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all’imposizione
di prescrizioni idonee ad evitare l’ulteriore diffondersi del fenomeno;
Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del
Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi
accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare
da zanzara tigre, l’intervento principale per la prevenzione di queste malattie
è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto
è necessario rafforzare la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con
la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara
tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in
situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati
rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti
adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e
private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze
contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti
nei confronti di destinatari specificatamente individuati;
Attesa la mancanza di un’adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare
con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di
disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della
popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati,
nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente
critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree
dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e
commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e
conseguenti focolai di sviluppo larvale;
Considerato che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati
discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale, e che in particolare
l’Assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna ha
invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed ha trasmesso
materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire
possibili rischi per la salute;
Considerato che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell’infestazione da
zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una
popolazione significativa di questo insetto;
Considerato di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento
relativamente al periodo 1 aprile – 31 ottobre 2008, poiché alla nostra
latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va dalla fine
di aprile alla metà di ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori
determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in
relazione ai cambiamenti meteoclimatici in atto;
Considerata la necessità di provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del
presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti
pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio
comunale;
Dato atto che, congiuntamente all’adozione del presente provvedimento, il Comune
provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con
l’Azienda Usl competente per territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui
corretti comportamenti da adottare anche attraverso l’uso di strumenti già
predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;
Visto il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la l.r. 4 maggio 1982, n. 19;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva
disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche
(privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree
di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.) di
1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e
privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di
qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed
evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il
controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento
dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da
evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro
chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento
giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini; non si applicano
tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di
monitoraggio dell’infestazione;
3. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di
raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata,
ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei
trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le
indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il
trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla
chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle
acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in
condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso
delle acque;
4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di
ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche
o di qualsiasi altra provenienza;
5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle
aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell’erba;
6. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati
trattamenti larvicidi.
Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano
l’effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali,
corsi d’acqua, aree incolte e aree dimesse, di:
1. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano
favorire il formarsi di raccolta d’acqua stagnanti.
A tutti i conduttori di orti di:
1. eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire
di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;
2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in
modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli
eventuali serbatoi d’acqua.
Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l’effettiva
disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con
particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio
di materiali di recupero di:
1. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano
il formarsi di raccolte d’acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al
coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo
impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe e
avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non
siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione
da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di
riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale di:
1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al
loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto,
proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui
teli stessi;
2. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al
loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione
e di commercializzazione;
3. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non
siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione
da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
Ai responsabili dei cantieri di :
1. evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori;
qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi
debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati
completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da
evitare raccolte d’acqua;
3. provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla
sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare
raccolte di acque meteoriche;
4. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non
siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione
da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano
l’effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla
raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, di:
1. stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al
loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto,
proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d’acqua sui teli
stessi;
2. svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta
al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di
riparazione e di commercializzazione;
3. assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di
cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati
trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la
periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5
giorni da ogni precipitazione atmosferica.
A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante
e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di:
1. eseguire l’annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d’acqua; in caso
di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e
svuotato completamente dopo l’uso;
2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in
modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi
d’acqua.
4. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di
piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.
All’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con
prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida;
in alternativa l’acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad
ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque
riempito di sabbia, se collocato all’aperto. Inoltre tutti i contenitori
utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere
sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di
pioggia.
AVVERTE
che la mancata osservanza alle disposizioni contenute nel presente provvedimento
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai
sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000. E’ applicabile il pagamento in
misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/1981.
DISPONE
che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della
presente ordinanza ed all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni
provvedano, per quanto di competenza, il corpo di polizia municipale, l’Azienda
Usl di Imola, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò
abilitato dalle disposizioni vigenti.
DISPONE ALTRESI’
che in presenza di casi sospetti od accertati di chikungunya o di situazioni di
infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi
sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole,
ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare
direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai
larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed
ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione
di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o
ad addebitarne loro i costi nel caso che l’attività sia stata svolta dal Comune.
Dalla Residenza Municipale, lì 17/03/2008
IL SINDACO
(Antonio Borghi)