REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED
IL BENESSERE DEGLI ANIMALI
(Approvato con Deliberazione di C.C. N. 9 DEL 29/01/2007)
INDICE
Art. 1 - Profili istituzionali
1. Il Comune di Dozza, nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell’ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
4. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
Art. 2 - Valori etici e culturali
Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la tutela e la convivenza delle specie animali.
Art. 3 - Competenze del Sindaco
1. Al Sindaco, sulla base del D.P.R. 31 marzo 1979, spetta, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zoologico, nonché l’attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Annualmente il Comune convoca un incontro con le associazioni, enti, soggetti addetti alla sorveglianza e privati cittadini interessati, al fine di valutare lo stato di applicazione del presente Regolamento.
Art. 4 - Tutela degli animali
1. Il Comune, in base alle norme vigenti, promuove e disciplina la tutela degli animali, persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, onde favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato e della Regione.
Art. 5 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie, specie e razze di animali di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281 “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” e al D.P.C.M. 28 febbraio 2003 “Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”, nonchè a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
Art. 6 - Ambito di applicazione
Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali di cui all’art. 5 che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.
Art. 7- Esclusioni
1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
a) alle attività economiche inerenti l’allevamento di animali da reddito o ad esso connesse;
b) all'attività finalizzata al prelievo venatorio e alla pesca quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione
Art. 8 - Detenzione di animali
1. Nell'aggregato urbano è consentito tenere unicamente animali di affezione. Chi detiene un animale deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica, etologica e comportamentale.
2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, devono accudirli secondo la specie e la razza alla quale appartengono nonché adottare tutte le misure profilattiche atte a impedire l'insorgenza e la diffusione di zoonosi.
3. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, devono essere garantite costantemente adeguate condizioni di benessere, ivi compresa la regolare pulizia degli spazi di dimora, curando inoltre che l’ubicazione e le condizioni igieniche in cui gli stessi sono detenuti siano tali da non arrecare disagio o rischi per la salute del vicinato.
4. E’ vietato tenere animali di proprietà all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo.
5. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali hanno l’obbligo di prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
6. Per le specie selvatiche ed esotiche protette, la detenzione è vincolata al possesso del certificato di origine e al rispetto delle condizioni di benessere degli animali e delle norme nazionali che ne consentono la detenzione.
Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali
1. E’ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.
2. E’ altresì vietata qualsiasi altra azione che possa nuocere al benessere degli animali ed in particolare:
a) è vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell’acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici;
b) è vietato tenere animali segregati e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali affini e compatibili con la loro specie;
c) è vietato segregare animali per un periodo di tempo prolungato in contenitori o scatole anche se poste all'interno di un'abitazione; le terrazze e i balconi non possono essere considerati come luoghi di ricovero prolungato o permanente di animali se non adeguatamente attrezzati.
d) è vietato detenere animali in gabbia quando non sia strettamente necessario o in altri casi particolari ad esclusione dei volatili.
e) è vietato addestrare animali per la guardia e per altri scopi ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, con l'uso di strumenti cruenti quali collari elettrici, con punte, ecc., in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli, che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
f) è vietato l’addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze e incroci di cani con spiccate attitudini aggressive;
g) è vietato ricorrere all’addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
h) è vietata su tutto il territorio comunale la colorazione degli animali ad eccezione della colorazione degli uccelli finalizzata al mantenimento in cattività delle caratteristiche fenotipiche del soggetto, con l’utilizzo di prodotti di estrazione naturale da somministrare nell’alimentazione.
i) è vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, su autoveicoli inidonei secondo quanto disposto dalle norme del Nuovo Codice della strada e detenerli in qualsiasi autoveicolo fermo esposto al sole. E’ altresì vietato trasportare animali su ciclomotori e motoveicoli a due ruote.
j) è vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. Gli appositi contenitori devono consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
k) è vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore.
l) è vietato stabulare qualsiasi animale in gabbie con la pavimentazione di rete, tale divieto non si applica per quelle gabbie che abbiano una pavimentazione piena almeno del 50%; tutti gli animali che sono detenuti o stabulati all’aperto devono avere una tettoia sovrastante la gabbia di dimensioni doppie rispetto alla gabbia.
3. Qualsiasi intervento atto a modificare l'integrità degli animali di tutte le specie deve essere eseguito da un medico veterinario ed opportunamente certificato.
Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
1. E’ fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere a qualsiasi titolo e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l’esercizio della caccia, della pesca e dalle normative sanitarie.
2. In particolare, su tutto il territorio comunale sono sottoposte alla speciale tutela di cui all’art.8 del regolamento approvato con D.P.R. 8.9.1997, n.357 tutte le specie di animali inserite nell’allegato D, lettera a), dello stesso DPR, in quanto trattasi di specie che richiedono una protezione rigorosa, sia che si tratti di soggetti adulti che di piccoli nati, sia che si tratti di uova che di larve. Sono inoltre sottoposti a tutela i microhabitat specifici a cui le specie stesse risultano legate per la sopravvivenza.
Art. 11 - Abbandono di animali
1. E’ fatto divieto al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, di abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico. Ai sensi dell’art.12 della Legge Regionale n.27/2000 la mancanza palese di custodia degli animali posseduti è equiparata all’abbandono. Per l’abbandono si applica la sanzione amministrativa prevista all’art.30, 1° comma – lett. e) della Legge Regionale n.27/2000, fatte salve eventuali responsabilità penali o violazione di norme di rango superiore.
2. E’ fatta salva la liberazione in ambienti adatti di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 12 - Avvelenamento di animali
1. Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l’esercizio della caccia ed alle relative sanzioni (art.61, lett. a della L.R. n.8/1994) e fatte salve eventuali responsabilità penali (artt. 638 e 674 C.P.), preparare, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche o bocconi avvelenati o altro materiale che possa essere ingerito dagli animali contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari operanti all’interno del territorio comunale sono obbligati a segnalare con tempestività all’Amministrazione tramite il servizio Veterinario dell’AUSL, tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione, ove possibile, devono essere indicati: la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si tratti di avvelenamenti verificatesi in zone agro-silvo pastorali il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell’ambiente può emanare provvedimenti di limitazione delle attività venatorie e/o delle altre attività comprese quelle di pascolo, al fine di prevenire il pericolo di avvelenamento di altri animali e/o di persone.
4. Il Sindaco con propria ordinanza determina le modalità di bonifica del terreno e/o luogo interessato, che deve essere segnalato con apposita cartellonistica.
Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
1. E’ consentito l’accesso degli animali d'affezione accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Dozza, nel rispetto delle vigenti norme di legge.
2. Per i cani è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola, i gatti e gli altri animali da affezione devono essere trasportati in appositi contenitori.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non possono essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di trasportare animali, purché i relativi mezzi siano idonei all'uso, secondo quanto disposto delle norme del Nuovo Codice della Strada.
Art. 14 - Divieto di accattonaggio con animali
1. E’ fatto divieto assoluto di utilizzare animali per la pratica dell’accattonaggio.
Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio
1. E’ fatto divieto assoluto su tutto il territorio comunale di offrire, cedere, regalare o cedere in uso animali, sia cuccioli che adulti, in premio vincita o ricompensa di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene ordinata la chiusura o la sospensione dell’attività per un periodo massimo fino a 10 giorni, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
Art. 16 - Esposizione di animali
1. Gli animali in esposizione, detenuti all’interno o all’esterno dell’esercizio commerciale devono essere sempre riparati dal sole, da luce elettrica diretta, essere provvisti di acqua e in adeguate condizioni igieniche. Agli animali deve essere garantita la somministrazione del cibo necessario per il loro benessere. L’esposizione degli animali in vetrina o all’esterno degli esercizi commerciali non è consentita per più di quattro ore consecutive.
2. L’esposizione di volatili deve avvenire in gabbie di dimensioni tali da garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili e comunque non inferiori alle seguenti misure:
a) fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia devono essere di tre volte, ed un lato di due, superiori rispetto alla misura dell’apertura alare del volatile più grande;
b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
3. L’esposizione di ittiofauna deve avvenire in acquari la cui lunghezza minima deve essere 5 volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande. Oltre i 3 esemplari le dimensioni minime sono aumentate del 25% per ogni animale aggiunto. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l’ossigenazione dell’acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai precedenti comma, viene disposta la chiusura o la sospensione dell’attività per un periodo massimo fino a 10 giorni, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
5. E’ sempre vietato l’utilizzo o l’esposizione di animali a titolo di richiamo o attrazione in ambienti o luoghi pubblici.
Art. 17 Circhi equestri, mostre ed esposizioni di animali
1. Preso atto del documento che reca criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti emanato il 10.5.2000 dalla Commissione Scientifica Cites del Ministero dell’Ambiente (Servizio Conservazione della Natura - Autorità Scientifica Cites) ai sensi della L. 150/92 e della L. 426/98, sull’intero territorio comunale, è consentito l’attendamento a circhi o mostre itineranti aventi al seguito animali unicamente nati in cattività ed appartenenti esclusivamente alle seguenti specie, nel rispetto dei requisiti strutturali sotto indicati:
Elefanti: ricoveri coperti che garantiscano almeno 30 mq di posta individuale, almeno 15 gradi centigradi di temperatura ambiente, forniti di lettiera in paglia secca, su superfici facili da asciugare e dotate di un adeguato drenaggio di acqua e urine. Deve sempre essere loro garantita la possibilità di sdraiarsi su di un lato. Catene rivestite di materiale morbido, ed utilizzate solo durante il trasporto. Devono avere la possibilità di fare il bagno o, in alternativa, di avere docciature. Deve essere loro garantito libero accesso ad un area esterna delle dimensioni di almeno 400 metri quadrati fino a 4 esemplari, ampliata di 100 mq per ogni individuo in più. Presenza di tronchi per lo sfregamento e rami per il gioco.
Grandi felini (leone, tigre, leopardo, giaguaro): ricovero coperto di almeno 15 mq per un esemplare, ampliato di 8 mq per individuo in più, con altezza minima di 2,5 m e temperatura ambiente di almeno 15 gradi centigradi. Non più di 4 animali per gabbia. Possibilità di sottrarsi alla vista. Presenza di tavole ad altezze differenti e pali per lo sfregamento e per l’affilatura delle unghie. Possibilità di accesso a struttura esterna, con fondo in terreno naturale, di almeno 80 mq per 1-4 esemplari, fornita di pali, palloni, legni sospesi od altre strutture per il gioco. Per giaguari e tigri possibilità di sguazzare nell’acqua. Per giaguari e leopardi possibilità di arrampicarsi. E’ fatto divieto di utilizzare esemplari di leopardo in spettacoli combinati con leoni e tigri, suoi potenziali nemici.
Zebra, Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca, lama): ricoveri di 12 mq per ogni individuo, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l’interesse degli animali. Per la zebra almeno 12 gradi centigradi di temperatura ambiente. Spazio esterno di 150 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 25 mq per capo in più. Possibilità di separazione in caso di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti). Gli animali non devono essere legati a pali. Se lo spazio esterno è unico deve esserne garantito l’utilizzo a ogni esemplare per almeno 8 ore al giorno. Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie.
Bisonti, Bufali ed altri bovidi: ricoveri di 25 mq per animale. Spazio esterno di 250 mq fino a tre esemplari, ampliato di 50 mq per capo in più. Gli animali non devono essere legati a pali.
Struzzo e altri ratiti: recinti di almeno 250 mq fino a tre capi, ampliati di 50 mq per capo in più. Possibilità di accesso a tettoia o stalla di 6 mq per un capo, di 12 mq da due capi in su.
2. Fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui al precedente comma 1) è fatto comunque obbligo ai circhi attendati sul territorio del Comune di Imola con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:
a) assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l’entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
b) disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l’incolumità pubblica ai sensi dell’articolo 6 della Legge 150/1992;
c) assicurare l’assistenza veterinaria agli animali al seguito;
d) non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.
3. E’ consentita l’esposizione degli animali di cui al precedente comma 1, a condizione che gli animali siano esposti esclusivamente all’interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati, ed assicurando l’impossibilità di contatto fisico diretto fra pubblico ed animali, garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza.
4. La struttura che fa domanda di attendamento presso il Comune deve allegare alla domanda:
a) Documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo, il rappresentante legale ed il gestore/gestori delle attività che vi si svolgono;
b) Elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
c) Dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura.
d) Dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l’assistenza veterinaria oppure dichiarare il nominativo del medico veterinario che assicura l’assistenza veterinaria;
e) Planimetria con data e firma;
f) Piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi;
g) Dichiarazione di non avere mai subito condanne per la violazione all’art.727 del Codice Penale
5. La presentazione di dichiarazioni false, comporta, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa, il ritiro immediato di ogni autorizzazione o concessione rilasciata.
6. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi. Tale divieto non si applica per manifestazioni organizzate da Associazioni di cui all’art. 1 della L.R. 27/2000 finalizzate alla promozione delle adozioni di animali ospitati in strutture di ricovero.
Art. 18 - Inumazione di animali
1. Gli animali di proprietà deceduti devono essere conferiti presso gli appositi inceneritori autorizzati dalla legge oppure possono essere inumati in un’area preventivamente da individuarsi e attrezzarsi da parte dell’Amministrazione comunale.
Art. 19 - Tutela della popolazione canina
1. Il Comune di Dozza promuove l'applicazione della "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" n°281/1991 e la Legge Regionale "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" n°27/2000, in particolare relativamente a:
interventi per la tutela, controllo e vigilanza contro il maltrattamento della popolazione canina al fine di prevenire il randagismo, in collaborazione con Ausl, associazioni zoofile ed animaliste;
gestione dell'anagrafe canina;
realizzazione, risanamento e funzionamento di strutture pubbliche di ricovero per cani;
divieto dell'utilizzo a scopo sperimentazione; soppressione solo per i casi previsti dal Regolamento di polizia veterinaria n° 320/1954 e per motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosità; funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e promozione dell'informazione.
Interventi per la limitazione della proliferazione dei cani randagi.
Art. 20 - Attività motoria
1. Chi tiene un cane deve provvedere a consentirgli, ogni giorno, l’opportuna attività motoria.
2. E’ permesso detenere i cani ad una catena a tenuta fissa al suolo o preferibilmente a scorrere su di un cavo aereo, di lunghezza non inferiore a metri 4 ovvero a metri 3 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 4 metri e di altezza di almeno 2 metri onde permettere all'animale di muoversi senza rimanere impigliato e di per poter raggiungere il riparo, il contenitore dell’acqua e del cibo. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
Art. 21 - Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri
1. Qualora i cani vengano detenuti permanentemente o per periodi prolungati all’interno di recinti o box, tali strutture devono essere idonee dal punto di vista igienico-sanitario, garantire un'adeguata contenzione dell'animale e soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del cane e comunque deve avere una superficie minima non inferiore ai 9 (nove) mq nonché una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Deve avere una parte ombreggiata con tettoia di dimensioni almeno doppie rispetto alla grandezza della cuccia, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbente (es.: piastrelle, cemento), antisdrucciolo. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere sopraelevata dal suolo di almeno 5 (cinque) centimetri e fabbricata con materiale facilmente lavabile e disinfettabile.
2. Ogni recinto non può contenere più di due cani adulti più gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento. Ogni cane adulto in più richiede un aumento della superficie del recinto di almeno 3 (tre) mq.
Art. 22 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.
2. E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
3. L’Amministrazione comunale provvede ove possibile all’individuazione di aree da destinarsi allo sgambamento e socializzazione dei cani, provvedendo alla loro recinzione. Tali aree sono segnalate con apposita cartellonistica, ed attrezzate con abbeveratoi e cestini per la raccolta dei rifiuti.
4. Nelle aree di cui al precedente comma 3, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, sotto la responsabilità degli accompagnatori, affinchè non determinino danni a piante, animali o strutture presenti.
Art. 23 - Accesso degli animali negli esercizi e negli uffici pubblici
1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, negli uffici pubblici e in tutti gli esercizi commerciali, fatte salve le prescrizioni dell’autorità sanitaria per le tipologie di esercizi in cui si tengono in deposito, si trasformano o comunque si manipolano e si vendono prodotti alimentari; è facoltà del gestore dell'attività commerciale stessa, di vietarne l'accesso mediante apposite segnalazioni.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e l’apposita museruola ai sensi del D.P.R. 320/54 “Regolamento di Polizia veterinaria”, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
Art. 24 - Obbligo di raccolta degli escrementi
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l’obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. E’ vietato abbandonare in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell’intero territorio comunale gli escrementi depositati dai cani durante le loro passeggiate.
3. I proprietari o detentori di cani con l’esclusione di quelli per la guida di non vedenti e da essi accompagnati, devono rimuovere tutti gli escrementi depositati dai propri cani ed hanno altresì l’obbligo di portare al seguito la paletta o sacchetto o ogni altro strumento raccoglitore specificatamente destinato a quell’uso per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi. Tali strumenti devono essere mostrati a richiesta agli addetti alla vigilanza.
4. L’obbligo di cui al presente articolo sussiste anche per le aree di cui all’art. 22, comma 4.
Art. 25 - Rinuncia di proprietà
1. Il proprietario del cane che intende avvalersi della facoltà di rinuncia della proprietà, come previsto dall'art.12 della L.R. 27/2000, deve fornire adeguata motivazione e documentazione. L’accoglimento della richiesta, previa verifica del Comune, è comunque subordinata e gestita mediante “liste di attesa e per particolari situazioni di priorità per far fronte ad emergenze” tenute dall’Anagrafe Canina.
2. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, risulti ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l’autorità competente emette motivato provvedimento che vieta la detenzione di cani e gatti all’interessato.
Art. 26 - Tutela e controllo della popolazione felina
1. Il Comune promuove l'applicazione della "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" n°281/1991 e la Legge Regionale "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" n°27/2000. In particolare per favorire i controlli sulla popolazione felina, la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, il Comune:
a) assicura, d'intesa con l'AUSL, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni zoofile ed animaliste locali, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio;
b) supporta le campagne di sterilizzazione dei gatti in libertà effettuate dal Servizio Veterinario dell'AUSL, con successivo reinserimento nel loro habitat originario;
c) vieta a chiunque di maltrattare o di allontanare dal loro habitat i gatti che vivono in libertà;
d) consente che la cattura dei gatti in stato di libertà avvenga solo per comprovati motivi sanitari ed effettuata con sistemi incruenti e vieta il loro utilizzo o cessione per scopi di sperimentazione;
e) vigila affinchè la soppressione dei gatti in libertà avvenga esclusivamente alle condizioni definite dal Regolamento di Polizia veterinaria n.320/1954 e con le modalità previste all'art. 22, 4° comma della L. R. n.27/2000;
f) punisce i casi di abbandono e di maltrattamento.
2. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in stato di libertà sul territorio, di solito insieme ad altri gatti.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini e dal numero di soggetti che la compongono, che vivono in stato di libertà e frequentano abitualmente un qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia pubblico o privato.
Art. 27 - Cura delle colonie feline
1. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che volontariamente si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con l’Azienda Sanitaria locale. A seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
2. Ai volontari deve essere permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree pubbliche consentite. I volontari sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.
3. L'accesso dei volontari a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario. In casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i volontari sottopongono e demandano alle Autorità competenti le problematiche individuate, i quali con gli strumenti definiti dalla legge promuovono le azioni necessarie.
Art. 28 - Controllo dei colombi in ambito urbano
1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi di città, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonchè per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:
a) è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare alimenti ai colombi allo stato libero, tranne nelle aree individuate dall’Amministrazione comunale ed opportunamente segnalate, espressamente dedicate all’alimentazione degli stessi;
b) è ammessa la detenzione in ambito urbano di piccoli gruppi di animali da cortile e volatili (piccioni, uccelli ornamentali, conigli, galline etc.), previa autorizzazione del Sindaco, rilasciata su parere favorevole della AUSL (Servizio Veterinario/Igiene Pubblica). Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari e il disturbo al vicinato e il benessere degli animali.
Art. 29 - Sanzioni
1. Le violazioni alle norme del presente regolamento che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia nonché le relative ammende, sono sanzionate ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6, in misura differenziata a seconda della gravità della violazione.
2. Per l’inosservanza delle norme di cui agli artt. 8, 9 (comma 2), 11 (comma 1), 14, 15, 16, 20 (comma 2) e 21 si applica la sanzione amministrativa di una somma da € 100,00 a € 500,00.
3. Relativamente agli artt. 16 (commi 2 e 3), 20 e 21, al fine di consentire l’adeguamento delle strutture, le sanzioni si applicano dopo un periodo di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento. Il mancato adeguamento a quanto previsto dagli artt. 20 e 21 entro 45 giorni dalla contestazione della violazione, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura del doppio di quanto previsto dal precedente comma 2, nonché l’applicazione della sanzione accessoria del sequestro degli animali e la loro custodia a spese del proprietario, nelle strutture comunali di ricovero.
4. La violazione di quanto stabilito dall’art. 17, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 5.000,00.
5. Per l’inosservanza delle norme di cui all’art. 12, commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa di una somma da € 100,00 a € 500,00.
6. Per le inosservanze agli artt.: 22, 23 (comma 2), e 28 (comma 1), si applica la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 150,00.
7. Per l’inosservanza delle norme di cui all’art .24, si applica la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 250,00.
8. Chiunque impedisca e/o ostacoli l’effettuazione degli atti di accertamento di cui all’art.13 della Legge n.689/1981 (l’assunzione di informazioni, la raccolta di dati, lo svolgimento di ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, la verifica della presenza di animali in autoveicoli e/o detenuti in altri mezzi) ove gli incaricati della vigilanza ritengano necessario effettuare accertamenti per presunte violazioni al presente regolamento, è soggetto, fatta salva l’applicazione della legge penale, ad una sanzione amministrativa di una somma da € 100,00 a € 495,00.
9. L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il Dirigente di Settore, il quale riceve altresì il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti, ai sensi degli artt. 17 e 18 della Legge n.689/1981 e sente gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta.
10. Il Dirigente può delegare al responsabile del procedimento l’esame degli atti e scritti difensivi e l’audizione degli interessati.
11. Ai sensi dell’art.16 della Legge n.689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione.
12. Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro i termini sopra indicati, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria viene fissata facendo riferimento all’art. 11 della Legge n. 689/1981.
Art. 30 - Vigilanza
Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, per quanto di loro competenza, i medici veterinari del Servizio Veterinario dell'Azienda USL il personale medico, veterinario e tecnico del Dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda USL, gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, alla Polizia Provinciale, al Corpo Forestale dello Stato, gli Agenti Cinofili, e tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria. Le guardie zoofile dell’E.N.P.A., gli Agenti giurati volontari delle Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute dal Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 13 della Legge 349/1986 e sue modificazioni, abilitate a ciò dalle norme vigenti e le Guardie Ecologiche Volontarie, a loro volta, sono incaricate di far rispettare il presente regolamento, previa convenzione con il Comune (ai sensi degli artt. 14 e 24 della L.R. n. 27/2000).
Art. 31 - Incompatibilità ed abrogazione di norme
1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.