REGOLAMENTO D'USO DEI
PARCHI E GIARDINI PUBBLICI
(Approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del
20/02/2007)
ART. 1 – AMBITO DI
APPLICAZIONE
Il presente regolamento si applica a tutte le aree adibite a
parco, giardino o verde pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione
Comunale.
Art. 2 - DESTINATARI
Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico,
quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi ed
Associazioni.
Art. 3 - INTERVENTI VIETATI
E' tassativamente vietato:
A) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e
lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.
B) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo
l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.
C) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio,
strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole.
D) Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché
sottrarre uova e nidi.
E) Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o
ferire un altro animale oppure persone.
F) Raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici.
G) Provocare danni a strutture e infrastrutture di qualsiasi tipo esistenti
sull'area.
H) Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.
I) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.
L) Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i
giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di
queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide.
M) L'uso di qualsiasi mezzo a motore.
N) L'utilizzo di qualsiasi tipo di velocipede o transito con cavalli, al di
fuori dei sentieri, o sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso.
O) Introdurre cani nei parchi e giardini indicati da apposita segnaletica, nelle
aree prospicienti e in quelle appositamente predisposte per il gioco.
Art. 4 - INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA E MOTIVATA
AUTORIZZAZIONE SCRITTA
Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o
Associazioni, Partiti, l'Amministrazione Comunale può autorizzare le seguenti
attività:
A) L'introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo.
B) L'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate,
sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive.
C) L'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere.
D) Il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio.
E) L'accensione di fuochi, la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di
petardi e fuochi artificiali.
F) La messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici.
G) La raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche.
H) L'esercizio di forme di commercio o altre attività.
I) L'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali.
L) L'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi
altra stampa.
M) L'ingresso a cavallo, anche nei sentieri.
Art. 5 - COMPETENZE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo è affidato agli
Uffici competenti.
Art. 6 - INTERVENTI PRESCRITTI
E' fatto obbligo:
A) Di tenere i cani al guinzaglio, con esclusione delle aree riservate indicate
da apposita segnaletica, nonché di osservare tutte le prescrizioni contenute
nell’ordinanza sindacale che ne disciplina la custodia.
B) Di cavalcare solo al passo evitando di disturbare altre persone.
C) Di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare
tempestivamente eventuali principi di incendio.
Art. 7 – UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI SITUATI ALL’INTERNO DI
PARCHI E GIARDINI PUBBLICI
L’utilizzo giornaliero dei campi da gioco (campo basket, ecc.) e delle piste da
skate-board, situate nei parchi e giardini pubblici, deve avvenire nel rispetto
della quiete e della tranquillità domestica dei cittadini residenti nelle aree
limitrofe.
A tal fine nel periodo 15 aprile - 15 ottobre di ogni anno l’utilizzo di tali
impianti sportivi può avvenire nei seguenti orari:
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
dalle ore 15.30 alle ore 23.00
Art. 8 - SANZIONI
Le violazioni alle norme del presente regolamento che non rappresentino
violazioni di norme di rango superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali
responsabilità penali in materia nonché le relative ammende, sono sanzionate ai
sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni nonché della legge 689/81 da un minimo di 25 euro ad un massimo di
500 euro.
Art. 9 - VIGILANZA
Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, per quanto di loro
competenza, gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale e le altre
guardie volontarie riconosciute dalle competenti Autorità nonché a tutti gli
agenti di altri organi di sorveglianza previsti dalla Legge.
Art. 10 - INCOMPATIBILITA’ ED ABROGAZIONE DI NORME
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme
con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.