INDICE
CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI CAPO II -CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Art 04 -Titolo per l'esercizio dei servizi
Art.05 -Cumulo dei titoli
Art.06 -Forme giuridiche di esercizio dei servizi
Art.07 -Ambiti operativi territoriali
CAPO III- CRITERI DI DEFINIZIONE DEGLI
ORGANICI TAXI E N.C.C. -
Art.08 -Determinazione degli organici
CAPO IV -ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E
DELLE AUTORIZZAZIONI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO -
Art.09 -Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
Art.10 -Impedimenti soggettivi
Art.11 -Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
agli organismi collettivi
CAPO V -COMMISSIONE CONSULTIVA
Art. 12- Funzioni
Art. 13 -Composizione e nomina
Art. 14 -Modalità di funzionamento
Art. 15 -Durata in carica e sostituzione dei membri
CAPO VI- MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE
LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI -
Art. 16 -Concorso per lassegnazione delle licenze e delle
autorizzazioni
Art. 17 - Contenuti del bando di concorso
Art. 18- Presentazione della domanda
Art. 19 -Commissione di concorso
Art. 20 -Attività della commissione di concorso
Art. 21 -Titoli di preferenza
Art. 22 -Materie d'esame
Art. 23 -Validità della graduatoria
Art. 24 -Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
Art. 25 -Validità delle licenze e autorizzazioni
Art. 26- Inizio del servizio
CAPO VII -MODALITA' PER IL
TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI -
Art. 27 -Trasferibilità della licenza
Art. 28 -Trasferibilità per causa di morte del titolare
Art 29 -Sostituzione alla guida
Art. 30 -Collaborazione familiare
CAPO VIII - OBBLIGHII, DIRITTI E
DIVIETI DEL CONDUCENTE DI AUTOVEICOLI lN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA
Art. 31 -Obblighi del conducente
Art 32- Turni ed orari di servizio
Art. 33 -Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi
Art. 34- Obblighi specifici per l'esercente il servizio N.C.C.
Art. 35- Diritti dei conducenti taxi e N.C.C.
Art. 36 -Divieti per i conducenti di taxi e N.C.C.
Art. 37 -Divieti specifici per l'esercente il servizio taxi
Art. 38- Divieti specifici per l'esercente il servizio N.C.C.
CAPO IX -CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI
IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZlONE DEI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO TAXI E N.C.C.
Art. 39 -Caratteristiche dei veicoli
Art. 40 -Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al
servizio taxi
Art. 41 -Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al
servizio N.C.C.
Art. 42- Tassametro per il servizio taxi
Art. 43 -Controllo dei veicoli
Art. 44 -Avaria dei veicoli
Art. 45 -Veicoli di scorta
Art. 46 -Radio telefono
CAPO X - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO
Art. 47- Posteggio di stazionamento taxi
Art. 48- Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.
Art. 49- Trasporto disabili
Art. 50- Trasporto bagagli e animali
Art. 51 -Tariffe
Art. 52 -Ferie, assistenza, aspettative
Art. 53 -Servizi con caratteristiche particolari
Art. 54 -Uso collettivo del taxi
Art. 55 -Vigilanza
CAPO XI -ILLECITI E SANZIONI
Art. 56 -Sanzioni
Art. 57 -Sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 58 -Diffida
Art. 59 -Sospensione della licenza o autorizzazione
Art. 60 -Sospensione cautelare dal servizio
Art 61 -Decadenza della licenza o dell'autorizzazione
CAPO XII -DISPOSIZIONI FINALI
Art. 62 -Organico
Art. 63 -Norma di rinvio
Art. 64 -Abrogazione di precedenti disposizioni
CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI
ART.1
OGGETTO
1- Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di Taxi con autovettura e di Noleggio Con Conducente con autovettura (in seguito denominati "Taxi" e "N.C.C.") in conformità della Legge 15 gennaio 1992 N. 21 e tenuto anche conto delle direttive in materia emanate dalla Regione Emilia Romagna ( Deliberazione del Consiglio Regionale n. 2009 del 31.05.94).
ART.2
DEFINIZIONE DEI SERVIZI
1 -I Servizi di Taxi e N.C.C. sono definiti invia generale dall'art.1 e, nei loro elementi specifici, rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della Legge 21/92.
ART.3
SERVIZI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI
1 -La funzione complementare e integrativa
del trasporto pubblico di linea, propria degli autoservizi di cui all'art.2, può essere
rafforzata in relazione a particolari esigenze territoriali, sociali o ambientali che
inducano a ritenere più efficace e meno oneroso l'impiego delle autovetture Taxi ed
N.C.C. in luogo degli autobus di linea.
2- In tali casi i Comuni, singoli o associati, provvedono - previo coordinamento con gli
Enti concedenti le autolinee- a stipulare apposti contratti di servizio con i titolari
delle licenze ed autorizzazioni di Taxi e di N.C.C., per disciplinare le modalità di
espletamento dei servizi integrativi, ivi compresa la determinazione delle tariffe a
carico dell'utenza e l'eventuale concorso finanziario dei Comuni medesimi.
3- E' in ogni caso fatto salvo quanto previsto dall'art.53 comma 2.
CAPO II -CONDIZIONI DI ESERCIZIO
ART.4
TITOLO PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI
1-L'esercizio dei servizi di Taxi e N.C.C. è subordinato
al rilascio rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione a persona fisica in
possesso dei requisiti di cui all'art.6 della Legge 21/92.
2-Le modalità ed i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli
arti. 8-9-10- 11 della Legge 21/92 e dal presente regolamento.
ART.5
CUMULO DEI TITOLI
1- I divieti e le possibilità di cumulo
delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art.8 della Legge 21/92.
2-Il cumulo in capo ad un medesimo titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio
di N.C.C. è ammesso fino ad un massimo di n. 3 autorizzazioni.
ART.6
FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO DEI SERVIZI
1- I titolari delle licenze o delle
autorizzazioni per l'esercizio del servizio Taxi o N.C.C. possono esercitare la propria
attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della Legge 21/92.
2- E' consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi di cui
all'art. 7 , comma 1, della Legge 21/92, ferma restando la titolarità in capo al
conferente. Il conferimento, al predetto organismo collettivo, dà diritto alla gestione
economica dell'attività autorizzata.
ART.7
AMBITI OPERATVI TERRITORIALI
1-I titolari di licenza o di
autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio
nazionale e a condizione di reciprocità negli Stati ove i regolamenti degli stessi lo
consentano.
2- Per il servizio Taxi il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono
effettuati con partenza dal territorio comunale, fermo restando che oltre tale ambito
territoriale la corsa è facoltativa.
3- L'inizio del servizio di N.C.C., fatto salvo quanto consentito dall'art.46, comma 3,
avviene nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, per qualunque
destinazione.
4- E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con
richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata
prestazione. Nel caso dì accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta
anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento. La
prenotazione del servizio Taxi è di norma vietata al di fuori dei casi di prenotazione a
vista o accettazione del servizio via radio.
CAPO III- CRITERI DI DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI TAXI E N.C.C.
ART.8
DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI
1-Il numero delle autovetture da adibire
al servizio di Taxi ed al servizio di N.C.C. è di competenza del Consiglio Comunale.
2- Spetta alla Provincia l'approvazione dei suddetti provvedimenti da considerarsi a tutti
gli effetti come parte integrante del presente regolamento.
CAPO IV -ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO
ART.9
REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
1- Per ottenere il rilascio del titolo
abilitante all'esercizio del servizio Taxi o N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti: a)cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
b)essere residente in un Comune della Regione Emilia Romagna;
c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della Legge 21/92 ovvero in
qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui all'art.7, comma 1;
d) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'art.10 comma 1, lett. f );
e) essere iscritto all'albo delle imprese artigiane o al registro delle ditte presso la
C.C.I.A.A;
f) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del
mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
g) non aver trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei 5 anni
precedenti nell'ambito del Comune;
h) non essere titolari di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. rilasciata da altro
Comune fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni di cui all'art.5 comma 2;
i) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose,
compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi
previsti per legge.
2- Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta altresì la disponibilità, nel
territorio del Comune che rilascia lautorizzazione, di una rimessa, da intendersi
come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio.
3- Liscrizione nel ruolo di cui al comma 1 lettera c), sostituisce la certificazione
comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale, in quanto già
accertato dagli uffici della Camera di Commercio competente per la formazione e la
conservazione del ruolo, di cui all'art. 6 della legge 21/92.
4- In ogni caso, il responsabile del procedimento può disporre accertamenti d'ufficio,
nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni ed ordinare esibizioni di documenti, ai fini
della verifica dei requisiti e della sussistenza degli impedimenti soggettivi alla
titolarità della licenza/autorizzazione di cui all'art. 10.
5- Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione
o di certificazione sostitutiva previste dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15.
6- La perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo.
ART. 10
IMPEDIMENTI SOGGETTIVI
1- Costituiscono impedimenti soggettivi
alla titolarità della licenza o autorizzazione:
a) essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione della
professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:
- 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione);
- 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
- 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale);
- 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza
mafiosa );
c) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di
legge;
d) essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o
decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri
Comuni;
e) essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna
a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai
due anni e salvi i casi di riabilitazione;
f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività
autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza
dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata
e documentata alI' Amministrazione Comunale competente al rilascio del titolo.
2 -Il verificarsi degli impedimenti di cui al presente articolo in un momento successivo
al rilascio del titolo comporta la decadenza dello stesso.
ART. 11
REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI AGLI ORGANISMI COLLETTIVI
1- Chi intende conferire la propria
licenza o autorizzazione ad un organismo collettivo ai sensi dell'art.6 comma 2 deve
produrre la seguente documentazione:
a) copia autentica dell'atto con il quale viene conferita la licenza/autorizzazione;
b) certificato della C.C.I.A.A. attestante l'esercizio di attività di trasporto di
persone da parte dell'organismo collettivo. Detta certificazione sostituisce, per la
durata del conferimento, il requisito previsto dall'art.9 comma 1 lettera e);
c) copia della documentazione relativa al possesso, da parte del conducente del veicolo
dei requisiti previsti dall'art.6 della Legge 21/92.
2- L'ufficio competente del Comune che ha rilasciato il titolo, entro 30 giorni dalla
presentazione, verifica la documentazione e rilascia apposito nulla osta ritenuto
operativo fino a quando il titolare non eserciti la facoltà di cui ai commi 2 e 3
dell'art.7 della Legge 21/92.
3 - Nella licenza o autorizzazione saranno riportati in calce la data di conferimento , la
ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.
CAPO V- COMMISSIONE CONSUL TIVA
ART. 12
FUNZIONI
1- Per l'esame dei problemi di carattere
generale e per l'espressione di pareri, in riferimento all'esercizio del servizio ed
all'applicazione del presente regolamento, è istituita una apposita Commissione
Consultiva, nominata con le modalità di cui all'art. 13.
2- La Commissione Consultiva esprime un parere obbligatorio non vincolante nelle seguenti
materie:
3- Qualora il parere non venga espresso
entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, si potrà procedere
indipendentemente dall'acquisizione dello stesso.
4 Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato, per una sola volta, nel caso in cui
il Presidente della Commissione ne abbia presentato la necessità ai fini istruttori.
ART. 13
COMPOSIZIONE E NOMINA
1- La Commissione consultiva di cui
all'art. 12, è costituita con atto del Sindaco del Comune ed è composta da 6 membri
così individuati:
a) tre componenti designati dal Consiglio Comunale, di cui uno tra i consiglieri;
b) due rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale e locale;
c) un rappresentante designato dalle Associazioni degli utenti a livello locale o, in
alternativa, dalla Confederazione Regionale Sindacale Unitaria.
2- Nel caso in cui, entro i termini stabiliti, taluna delle Associazioni di Categoria non
provveda a designare i propri rappresentanti, la Commissione è costituita dai soli
componenti effettivamente designati.
3- La Commissione è presieduta dal membro Consigliere Comunale. Le funzioni di Segretario
sono svolte da un dipendente del Comune di qualifica non inferiore alla VI.
ART. 14
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO
1-Le sedute della Commissione sono
convocate dal Presidente, il quale fissa l'ordine del giorno.
2- La Commissione è convocata di norma almeno una volta all'anno. Può essere, altresì,
convocata qualora pervenga al Presidente apposita e motivata richiesta da parte di almeno
due componenti la Commissione medesima. Il Presidente comunica le proprie determinazioni
entro 20 giorni dalla richiesta.
3- Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei
suoi componenti. La Commissione decide a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità
prevale il voto del Presidente.
4- Per le proposte relative alla pianta organica delle licenze e delle autorizzazioni, la
Commissione adotta le proprie determinazioni con la presenza di tutti i suoi componenti.
In questo caso, il membro della Commissione che senza giustificato motivo non sia
intervenuto a due sedute consecutive decade dall'incarico e la Commissione può proseguire
nei suoi lavori salva la nomina del sostituto.
5- In caso di assenza temporanea del Presidente la carica viene assunta da altro
componente di designazione comunale.
6-Di ogni seduta viene redatto apposito verbale a cura del segretario della Commissione;
il verbale deve riportare in modo sintetico le posizioni espresse da tutti i componenti
presenti.
ART. 15
DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI
1- La Commissione Consultiva resta in
carica quattro anni dalla sua costituzione.
2- I componenti della Commissione possono essere sostituiti in ogni momento per
dimissioni, impedimento permanente, morte, nonchè per provvedimento motivato del
Consiglio Comunale o dell'Associazione che li ha designati.
3-Il Presidente cessa di diritto dalla carica, e deve essere sostituito, qualora venga
meno la sua qualità di Consigliere Comunale.
CAPO VI -MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 16
CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
1- Le licenze per l'esercizio del servizio
Taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate a
seguito di pubblico concorso ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti fino a copertura
degli organici comunali dei servizi, determinati ai sensi dell'art.8.
2- Qualora si verifichi per qualsiasi motivo una vacanza negli organici dei servizi, si
procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria .
3- L 'indizione del concorso, di competenza della Giunta Comunale, avviene entro 120
giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinati gli
organici o si è aumentato il contingente numerico esistente ovvero dal momento in cui si
sono liberati i posti nell'organico esistente.
4- L 'approvazione del bando è di competenza della Giunta Comunale ed il relativo avviso
viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia
Romagna.
5- l soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o
autorizzazione per ogni bando.
6- Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione
nel ruolo di qualsiasi Provincia e di qualsiasi analogo elenco di un Paese della Comunità
Economica Europea.
ART. 17
CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO
1- Il bando di pubblico concorso deve
prevedere
a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
b) i requisiti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze o
delle autorizzazioni;
c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro
della stessa, i documenti da produrre;
d) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 21 ;
e) le materie d'esame;
f) la durata di validità della graduatoria;
g) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità; h) il termine per la
conclusione del procedimento.
ART.18
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1- La domanda per la partecipazione al
concorso per l'assegnazione della licenza di Taxi o dell'autorizzazione per N.C.C. deve
essere presentata al Sindaco, in bollo, con firma autenticata a norma della Legge 15/68
.Nella domanda devono essere indicate le generalità, luogo, data di nascita e residenza,
del richiedente e deve essere eletto domicilio per le comunicazioni.
2- La domanda medesima deve contenere, in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi
della Legge 15/68, il possesso dei requisiti di cui all'art. 9 comma 1, lettere
a-b-c-d-g-h.
3- La dichiarazione resa da chi è titolare di più autorizzazioni ai sensi dell'art.8,
comma 2, legge 21/92, deve contenere l'indicazione delle stesse precisando il Comune di
rilascio.
4- Deve altresì essere dichiarata la frequenza e la gravità delle infrazioni alle norme
sulla circolazione stradale nelle quali il candidato sia incorso.
ART. 19
COMMISSIONE DI CONCORSO
1 -Per I'espletamento del concorso di cui
all'art.16, la Giunta Comunale nomina una apposita Commissione di concorso composta da tre
membri di cui:
-il responsabile del settore, che la presiede
-due membri nominati tra esperti del settore in possesso di idonei requisiti professionali
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non
inferiore alla VI".
2- Nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di sostenere la prova per una o più
lingue straniere, la Commissione è integrata da un esperto nella lingua prescelta.
ART.20
ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO
1- L'ufficio comunale competente valuta la
regolarità della domanda di ammissione e trasmette alla Commissione l'elenco dei
candidati ammessi.
2- La data dell'esame, fissata dalla Commissione, è comunicata agli interessati a mezzo
di lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda almeno 15
giorni prima della data suddetta.
3- La Commissione, nella seduta di prima convocazione, stabilisce, alla presenza di tutti
i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli
previsti e indicati nel bando deliberato. Devono essere sempre ammessi e valutati i titoli
relativi all'età e all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di
trasporto di persone. La frequenza e la gravità delle infrazioni alle norme sulla
circolazione stradale nelle quali il candidato sia incorso vengono sempre valutate
negativamente. Non può in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel
Comune o in altro del territorio nazionale.
4- Per esprimere il proprio giudizio ciascun Commissario dispone di dieci punti .
5- L'eventuale giudizio positivo sull'accertamento della conoscenza delle lingue straniere
sarà tenuto in conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo.
6- Alla prova d'esame e alle relative valutazioni devono essere presenti tutti i
Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
7- La Commissione, concluso l'esame delle prove, redige la graduatoria di merito, tenendo
conto dei titoli di preferenza, e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.
ART.21
TITOLI DI PREFERENZA
1.A parità di merito costituiscono titolo di preferenza,
nell'ordine:
a) avere esercitato servizio di Taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare
della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi ovvero essere stato
dipendente di una impresa di N.C.C. per il medesimo periodo ai sensi dell'art,8, comma 4
della Legge 21/92;
b) essere in possesso di altra licenza di N.C.C. dello stesso Comune da almeno due anni ed
aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
c) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto
delle persone con handicap;
d) essere associati (per i servizi di N.C.C.) in forma Cooperativa, di Società o di
Consorzio di Imprese purchè esercitanti.
2- A parità di preferenza precede il maggiore di età.
ART .22
MATERIE D'ESAME
1. Le materie d'esame per l'assegnazione della licenza o autorizzazione riguardano :
a) la conoscenza del regolamento comunale
di esercizio;
b) la conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti
storici del Comune;
c) la conoscenza di elementi di diritto civile, commerciale e fiscale la cui conoscenza è
necessaria per l'esercizio della professione.
2- Possono aggiungersi, facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove riguardante
la conoscenza pratica di una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo.
A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame la lingua
per la conoscenza della quale intenda essere sottoposto all'esame.
3- L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere è effettuato contestualmente
alla prova d'esame.
ART .23
VALIDITA' DELLA GRADUATORIA
1- La graduatoria ha la validità di
diciotto mesi dalla data di approvazione da parte della Giunta Comunale.
2-I posti di organico che si rendono vacanti nel corso di validità della graduatoria
devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima, fino al suo esaurimento.
ART .24
RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
1-Il responsabile del procedimento, entro venti giorni dall'approvazione della graduatoria di merito, ne dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta giorni, prorogabili in presenza di accertata impossibilità all'adempimento, per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.9, comma 1, lettere e -f- i, e comma 2.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento
della documentazione suddetta, qualora
riscontrata regolare.
ART 25
VALI DITA' DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI
1- Ogni anno, nel mese di novembre, deve
essere presentata dal titolare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi della Legge 15/68,
attestante il permanere dei requisiti di cui all'art.9. Resta salva la facoltà
dell'Amministrazione Comunale di accertare i requisiti dichiarati.
2- Il titolare della licenza o autorizzazione può essere dichiarato decaduto, anche prima
del suddetto termine di controllo, nei casi e con le forme previste dalle leggi vigenti e
dal presente Regolamento.
ART .26
INIZIO DEL SERVIZIO
CAPO VII -MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI.
ART .27
TRASFERIBlLITA' DELLA LICENZA
1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della
dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili, nei casi consentiti dalla legge, ad
altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.
2- la licenza e l'autorizzazione sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona
dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo di cui all'art.6 della Legge 21/92, ed
in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle
seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o
per ritiro definitivo della patente di guida.
3- L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma,
deve essere fornita dal titolare avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla
Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti.
4- Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, entro cinque giorni dal rilascio
del suddetto certificato dovranno essere consegnati all'ufficio comunale competente: il
certificato stesso, i titoli autorizzativi e i relativi contrassegni identificativi.
5- Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere richiesto entro un
anno dalla data di rilascio del certificato medico, a pena di decadenza.
6- AI titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne
attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo
cinque anni dal trasferimento della prima.
ART .28
TRASFERIBILITA' PER CAUSA DI MORTE DEL TITOLARE
1- In caso di morte del titolare la
licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite, ai sensi dell'art. 9 della Legge
21/92.
2- Gli eredi devono comunicare il decesso, al competente ufficio comunale che ha
rilasciato il titolo, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve
altresì indicare:
a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius, che sia
in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella
titolarità della licenza o dell'autorizzazione;
oppure
b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius di designare un
soggetto non appartenente al nucleo familiare, che sia in possesso dei requisiti
prescritti per l'esercizio del servizio, quale subentrante nella titolarità della licenza
o dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire
ad altri il titolo;
oppure
c) la volontà degli eredi minori di avvalersi della facoltà di cui all'art.10, comma 2,
della Legge 21/92.
3- Il subentro di cui al precedente comma
2, lett. a) e b), deve avvenire mediante designazione nominativa, entro il termine massimo
di due anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lett. b ), la
designazione deve essere effettuata congiuntamente dagli eredi appartenenti al nucleo
familiare del de cuius e contenere laccettazione espressa dal designato. Nel caso
previsto dal comma 2, lett. c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il
ventunesimo anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel
ruolo ed in possesso dei requisiti previsti all'art.9, comunque, non oltre dodici mesi dal
raggiungimento del ventunesimo anno di età.
4- Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3
vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza o dell'autorizzazione,
con conseguente decadenza.
5- Il subentrante o il sostituto, ai sensi del precedente comma 3, deve presentare, al
competente ufficio comunale, entro il termine di novanta giorni dalla data di
accettazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.9.
6- In ogni caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione
dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.
ART .29
SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
1- Il titolare di licenza per l'esercizio
del servizio di Taxi possono essere sostituiti, temporaneamente, alla guida del Taxi da
persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della Legge 21/92 ed in possesso dei requisiti
prescritti:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui, da usufruire anche in
periodi frazionati;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo
pieno.
2- Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi, possono
farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della Legge
21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento della maggiore età.
3- Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di
lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge 18 aprile 1962 n.230.
4- Il titolare della licenza Taxi deve segnalare la sostituzione alla guida all'ufficio
del Comune che ha rilasciato il titolo. La segnalazione deve contenere l'indicazione dei
motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il
nominativo del sostituto e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti
prescritti e l'osservanza della disciplina dei rapporti di collaborazione di cui
rispettivamente ai commi 3 e 5. Riguardo alla segnalazione suddetta devono essere
allegati:
a) copia dell'atto di assunzione sottoscritta dal titolare e dal sostituto;
b) copia della comunicazione indirizzata alla Sezione Circoscrizionale dell'Ufficio di
Collocamento, con I'avvenuta regolarizzazione dell'assunzione a tempo determinato;
c) copia della posizione INAIL e INPS attestanti la regolarizzazione come lavoratore
dipendente del sostituto.
5- Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche da contratto di
gestione per un termine non superiore a sei mesi. Nell'ipotesi del suddetto contratto, ai
fini della tutela dei trasportati, il titolare deve produrre idonea documentazione di
copertura assicurativa e copia autentica del contratto.
6- Qualora dalle verifiche d'ufficio risultassero delle irregolarità nella sostituzione,
si provvederà ad interdire il proseguimento dell'attività ed applicare le sanzioni
amministrative del caso.
ART. 30
COLLABORAZIONE FAMILIARE
1. I titolari di licenza Taxi o di
autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della
collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'art.6 Legge 21/92 ,
conformemente a quanto previsto dall'art.230 bis del Codice Civile. A tal fine la
documentazione richiesta è la seguente:
a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art.10 comma 4 della
Legge 21/92;
b) dichiarazione sostitutiva, resa dal collaboratore familiare ai sensi della Legge 15/68,
attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 comma 1 lettere a-b-c.
2. L'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, verificati la documentazione e i
requisiti previsti rilascia apposito nulla osta e ne riporta nota nella
licenza/autorizzazione.
3. Si applicano ai collaboratori le disposizioni dell'art. 10.
4- Il collaboratore familiare, per il servizio Taxi, ha l'obbligo di rispettare turni ed
orari assegnati al titolare.
5- La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente nel mese di novembre,
tramite dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della Legge 15/68, rilasciata dal
titolare della licenza o autorizzazione.
6- La non conformità della attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del
codice civile nonchè la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti o la
sussistenza degli impedimenti di cui all'art.10 comporta l'immediata revoca del nulla-osta
rilasciato dall'Amministrazione Comunale.
CAPO VIII OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA.
ART. 31
OBBLIGHI DEI CONDUCENTI
1-I conducenti delle autovetture di
servizio Taxi e N.C.C. hanno l'obbligo di:
a) prestare il servizio;
b) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
c) comportarsi con correttezza, civismo e sensi di responsabilità in qualsiasi evenienza;
d) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più
economico nel recarsi al luogo indicato;
e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di
interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
g) entrare su richiesta dell'utente anche in strade private delimitate da cancelli;
h) applicare sul mezzo, ai sensi di quanto disposto da apposita ordinanza, i contrassegni
distintivi di riconoscimento e gli adesivi specificanti la tipologia della tariffa,
rilasciati dall' Amministrazione Comunale;
i) tenere a bordo del mezzo oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso,
la licenza o l'autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli
agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati;
I) comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, il cambio di residenza
entro il termine di trenta giorni;
m) comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, eventuali notifiche
delle ~ .Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di
circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica;
n) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti
all'interno del mezzo;
o) avere, durante il servizio, abbigliamento confacente al pubblico servizio prestato.
ART. 32
TURNI ED ORARI DI SERVIZIO
I Servizi di Taxi sono regolati da turni e orari stabiliti dal Sindaco.
ART .33
OBBLIGHI SPECIFICI PER L'ESERCENTE IL SERVIZIO TAXI
1- Oltre agli obblighi di cui all'art.31
l'esercente il servizio taxi ha l'obbligo:
a) di aderire ad ogni richiesta di trasporto da effettuarsi nell'ambito del Comune,
purchè il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito
dalle caratteristiche omologative della autovettura o l'autovettura sia già impegnata o
si trovi in procinto di terminare il servizio;
b) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la
condizione di taxi libero o occupato;
c) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del
pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere
tempestivamente alle chiamate.
ART. 34
OBBLIGHI SPECIFICI PER L'ESERCENTE IL SERVIZIO N.C.C.
1) Oltre agli obblighi di cui
allart. 31, l'esercente il servizio N.C.C. ha l'obbligo di:
a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo e ora convenuti)
salvo causa di forza maggiore;
b) di riportare la vettura nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad
ogni singolo contratto di trasporto;
c) di comunicare entro 15 giorni, all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo,
l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa;
d) di richiedere l'autorizzazione preventiva al Sindaco per la sostituzione
dell'autoveicolo;
e) di applicare ai dipendenti il Contratto Nazionale di Lavoro della categoria di
riferimento.
ART. 35
DIRITTI DEI CONDUCENTI TAXI E N.C.C.
1- I conducenti, durante I'espletamento
del servizio, hanno i seguenti diritti:
a) essere tempestivamente informati, dall'ufficio comunale competente di tutte le
variazioni della toponomastica locale;
b) richiedere all'utente, ad inizio corsa, in caso di servizio comportante una spesa
rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 50.
2- In particolare il tassista ha diritto:
a) di rifiutare la corsa dell'utente che si presenti in stato di evidente alterazione;
b) in caso di attesa, richiesta dall'utente, al pagamento del corrispettivo della corsa
indicata dal tassametro in quel momento;
c) di rifiutare la corsa che comporti l'allungamento del servizio di oltre trenta minuti
rispetto al turno di lavoro prescelto.
ART.36
DIVIETI PER I CONDUCENTI DI TAXI E N.C.C.
1) E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in
servizio di:
a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero
in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
d) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
e) trasportare animali di loro proprietà;
f) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente
idonea;
g) applicare nella autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal
presente regolamento.
ART. 37
DIVIETI SPECIFICI PER L'ESERCENTE IL SERVIZIO TAXI
1- Oltre ai divieti di cui all'art. 36 all'esercente il
servizio taxi è vietato:
a) fare salire sul mezzo, durante la sosta nelle piazzole, persone estranee al servizio;
b) effettuare servizio di trasporto passeggeri con il segnale "vettura libera"
c) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nelle piazzole di sosta;
d) iniziare il servizio nel territorio di altro Comune.
ART. 38
DIVIETI SPECIFICI PER L'ESERCENTE IL SERVIZIO N.C.C.
1- E' vietata la sosta che non sia collegata
ad un contratto di trasporto in atto, tranne che per esigenze particolari e per un tempo
non superiore, comunque, a quindici minuti.
2 - Nei casi di sosta, collegata ad un contratto di trasporto in atto, incombe al
noleggiatore l'onere di dimostrare tale circostanza.
CAPO IX CARATTERISTICHE,
CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI
DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E N .C. C.
ART .39
CARATTERISTICHE DEI VEICOLI
1 - Gli autoveicoli di servizio di cui al
presente regolamento devono:
a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la
circolazione stradale;
b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
c) avere idonea agibilità ed almeno 3 sportelli di salita;
d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente anche
con l'installazione di portabagagli all'esterno della vettura;
e) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;
f) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi
inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se
immatricolati a partire dal 1° gennaio 1992;
g) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati
per il trasporto di soggetti disabili.
2 -L'applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente consentita,
deve in ogni caso essere funzionale al servizio e previamente comunicato all'ufficio
comunale competente del Comune di Dozza. L'ufficio stesso può intervenire, nel termine di
trenta giorni dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della
strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.
ART. 40
CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER LE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO TAXI
1 -Oltre alle caratteristiche di cui
all'art.39, l'autoveicolo taxi deve:
a) essere dotato di tassametro, con le caratteristiche di cui all'art. 42;
b) avere a bordo la tabella delle tariffe a disposizione dell'utenza esposta in modo ben
visibile. La tabella deve essere collocata nella parte retrostante dei sedili anteriori,
con la possibilità di estrarla da eventuali supporti, per la lettura nelle diverse lingue
straniere;
c) portare nel cruscotto, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza,
gli appositi adesivi specificanti la tipologia delle tariffe e dei supplementi. Qualora
non sia possibile, per insufficienza di spazio o dalle caratteristiche tecniche del
cruscotto, la collocazione degli adesivi può essere fatta in luogo diverso, all'interno
del veicolo, purche ben visibile;
d) essere del colore stabilito dall'apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se
immatricolato in data successiva al 31 dicembre 1992;
e) portare negli sportelli anteriori il solo contrassegno identificativo indicante il
numero della licenza, il nome e lo stemma del Comune che ha rilasciato la licenza, la
scritta in colore nero" servizio pubblico" e una dicitura inerente il servizio
d'area, del tipo stabilito con apposita ordinanza dal Comune di Dozza;
f) portare sul tetto della vettura apposito segnale illuminabile con dicitura
"TAXI";
g)portare, se collegato a un ponte radio, sulle parti laterali dei parafanghi anteriori,
un contrassegno di riconoscimento approvato dall'Amministrazione comunale di Dozza;
2 - E' consentito esporre adesivi per la richiesta di fatturazione.
ART. 41
CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER LE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO N.C.C.
1. -Oltre le caratteristiche di cui
all'art.39, l'autoveicolo N.C.C. deve:
a) essere di colore scuro. E' ammesso, altresì, la stessa colorazione prevista per le
vetture adibite a servizio taxi, qualora si tratti di vetture commercializzate
esclusivamente con tali colorazioni;
b) portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno
con la scritta" noleggio" nonchè una targa metallica, collocata nella parte
posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del
Comune che ha rilasciato il titolo ed il numero della autorizzazione. La forma di detti
contrassegni è stabilita con apposita ordinanza del Comune;
c) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.
ART. 42
TASSAMETRO PER IL SERVIZIO TAXI
1 -L'installazione del tassametro deve
essere effettuata dalle officine di fiducia autorizzate dal Comune di Dozza;
2 -Il tassametro, deve essere omologato e dotato delle seguenti caratteristiche tecniche:
a)funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base
chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere
comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per
l'inserimento di relativa tariffa;
b)indicare l'esatto importo in lire italiane.
3- Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che, sia
l'autista sia l'utente, possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
4- Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte del competente ufficio del Comune di
Dozza per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, della
collocazione di cui al comma 2 e della corretta taratura tariffaria. A seguito della
suddetta verifica il tassametro è sottoposto a piombatura.
5 -Tutte le modifiche, determinate dall'Amministrazione comunale, aventi effetto sul
tassametro, obbligano all'adeguamento dello stesso e alla verifica di cui al comma 3.
6 -Il tassametro deve altresì:
a)essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo viene impegnato in servizio e
bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione ovvero venga licenziato
dall'utente;
b)indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa, fatta eccezione per quanto
indicato dalla successiva lettera c). L'applicazione dei supplementi, notturno e festivo,
và attuata al momento della discesa dell'utente dal taxi;
c) L'eventuale richiesta di sosta, in percorso a tariffa extraurbana, è da considerarsi
un supplemento ed il relativo importo, pari al tempo di sosta effettuato, può essere
richiesto separatamente.
7 -Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.
8 -In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il
passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo
della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed
alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
9- Il tassista è tenuto a dare comunicazione al competente ufficio del Comune di Dozza di
qualsiasi intervento che abbia richiesto la spiombatura del tassametro. In tal caso si
provvederà nuovamente ai sensi del precedente comma 3.
10- Il tassista è tenuto, inoltre, a notificare all'ufficio comunale anzidetto ogni
eventuale modificazione dei pneumatici delle ruote motrici della autovettura con altri di
misura diversa, nel qual caso si dovrà procedere a tarare il tassametro in base alle
nuove misure.
ART. 43
CONTROLLO DEI VEICOLI
1 -Fatta salva la verifica di competenza
degli organi della MCTC, le autovetture da adibire al servizio Taxi ed al servizio di
N.C.C. sono sottoposte, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo
da parte del competente ufficio del Comune, onde accertare, in particolare, l'esistenza
delle caratteristiche previste dagli articoli 39 -40 -41. Il competente ufficio comunale,
per l'esercizio del controllo, si avvale della Polizia Municipale.
2 -Il veicolo sottoposto a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle
caratteristiche previste dal presente regolamento, dovrà, nel termine indicato
dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1, essere ricondotto a condizioni atte al
riconoscimento dell'idoneità. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto
conto delle tipologie di prescrizione utili per ottenere l'attestazione di idoneità del
mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore
debitamente documentate ed accertate, il Sindaco del Comune che ha rilasciato il titolo,
provvede ai sensi dell'art. 59 , comma 1.
3 -l titolari di licenza Taxi o autorizzazione N.C.C. hanno l'obbligo di presentarsi al
controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati ed
accertabili da parte dell'ufficio comunale competente.
4 -L'ufficio competente del Comune, in caso di regolarità della verifica, provvede a
rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.
ART.44
AVARIA DEL VEICOLO
1- Qualora per avaria del veicolo, o altre
cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto
di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
2 -Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ulteriore possibile danno
e disagio.
ART. 45
VEICOLI DI SCORTA
1- Nell'ambito organizzativo dei servizi
Taxi e N.C.C., il Comune che ha rilasciato il titolo può definire, con pianta organica
distinta, in soprannumero rispetto all'organico, il numero delle licenze o autorizzazioni
da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta in caso di fermo tecnico del veicolo.
2-Il Comune stabilirà, contemporaneamente le condizioni per la loro assegnazione ed i
meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.
3- Il veicolo fermo per motivi tecnici, potrà essere sostituito, per il solo periodo di
fermo, con altra autovettura avente tutte le caratteristiche d'idoneità previste e
debitamente collaudata per il servizio pubblico non di linea.
ART. 46
RADIO TELEFONO
1- Il servizio Taxi e N.C.C. può
svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono:
2- Il servizio radio-taxi, assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto
mediante impegno dell'autovettura che comporti il minor costo per l'utente. Il servizio di
radio-taxi comporta un supplemento tariffario nella misura massima stabilita
dall'autorità comunale , sentiti i gestori dei ponti radio.
3- Il servizio radio telefono di N.C.C. raccorda gli utenti e gli esercenti il servizio,
presso le rispettive sedi o rimesse. Le sedi o rimesse possono a loro volta essere
collegate telefonicamente con le singole autovetture in servizio per comunicare, alle
stesse, le prenotazioni pervenute.
CAPO X - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 47
POSTEGGIO DI STAZIONAMENTO TAXI
1- Lo stazionamento delle autovetture taxi
avviene in luogo pubblico, in apposite aree (piazzole) a tal fine predisposte. Dette aree
vengono individuale dal Sindaco. Spetta all'Amministrazione comunale, esclusivamente,
l'allestimento e la manutenzione delle piazzole ai sensi degli articoli 6, 7 e 37 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada).
2- I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di
arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E' però
facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine
sopraddetto. E' altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di
arrivo per espletare il servizio richiesto.
3- E' facoltà del Sindaco l'interdizione dall'uso di dette piazzole quando lo ritenga
necessario, nonché l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di interesse
pubblico.
4-Le autovetture taxi possono, altresì, sostare in prossimità di teatri e di altri
luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un'ora avanti la fine dello
spettacolo o della riunione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza
intralciare la viabilità.
5- E' consentito all'utente di accedere al servizio Taxi fuori dai luoghi di
stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione.
6- E' fatto divieto di caricare I'utenza in prossimità e/o a vista del posteggio, qualora
vi siano Taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.
ART .48
STAZIONAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO N.C.C.
1) Lo stazionamento delle autovetture di servizio N.C.C. avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza. Tuttavia, qualora l'organico definito con provvedimento di C.C. non preveda l'esercizio del servizio di Taxi, i veicoli immatricolati per il servizio N.C.C. sono autorizzati a stazionare sulle aree pubbliche destinate al posteggio "Taxi", osservando le medesime norme e prescrizioni dettate per questi ultimi.
ART .49
TRASPORTO DISABILI
1 - Ai sensi dell'art.14, comma 1, della
Legge 21/92, i servizi di Taxi e di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I
conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza
per l'accesso delle persone alle autovetture.
2- I titolari di licenza Taxi o autorizzazione N.C.C. possono adattare il veicolo, secondo
le norme vigenti, per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità.
3- l veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre
in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto
dall'art.2 del DPR 27 aprile 1978, n.384.
ART .50
TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI
1- E' fatto obbligo di trasporto dei
bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.
2 -E' obbligatorio altresì, e gratuito, il trasporto delle carrozzine per i disabili e
dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.
ART .51
TARIFFE
1-Le tariffe del servizio Taxi, a base
multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonchè
i relativi supplementi, sono fissati con deliberazione della Giunta Comunale su proposta
della Commissione Consultiva. Le tariffe e i relativi supplementi sono sottoposti a
verifica periodica da parte del Comune, in riferimento all'andamento dei costi del
servizio e alla variazione del costo della vita rilevato a livello locale nonchè sulla
base delle eventuali disposizioni provinciali in materia, sentite le Associazioni
sindacali di categoria. L 'esito della verifica è sottoposta alla Commissione consultiva
di cui all'art. 12 per il prescritto parere.
2-Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle
parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti dalla Giunta comunale in base ai criteri
determinati dal Ministro dei Trasporti con D.M. 20 Aprile 1993 e in esito a procedimento
analogo di quello disciplinato al comma 1
3 -Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dall'autorità comunale debbono
essere esposte, all'interno dell'autovettura, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lettera b ).
La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese e
inglese
ART .52
FERIE, ASSENZE, ASPETTATIVE
1-I titolari di licenza per l'esercizio
del servizio di Taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del veicolo per
i motivi e con le modalità di cui all'art.29, comma 1.
2-Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici
mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. AI fine della cessione
della licenza o autorizzazione, il periodo di aspettativa viene considerato come attività
continuativa. La richiesta di aspettativa deve essere motivata e documentata.
ART .53
SERVIZI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI
1- Gli organismi economici di categoria
dei tassisti e i noleggiatori possono convenzionarsi con soggetti terzi (enti, società,
associazioni, etc.) comprese le amministrazioni pubbliche, al fine di prevedere
determinate condizioni per l'effettuazione del servizio.
2- Il contenuto delle convenzioni non può in nessun caso contravvenire alle disposizioni
del presente regolamento, particolarmente per quanto riguarda le caratteristiche
specifiche dei servizi.
3 -Copia delle convenzioni stipulate deve essere inviata al competente ufficio del Comune
di Dozza che adotterà i necessari provvedimenti in caso di contrasto con le norme di
legge o regolamento.
4 -E' altresì, consentito, ai soggetti di cui al comma 1, nel pieno rispetto delle
caratteristiche del servizio di cui all'art. 2, comma 1 e art. 3, della legge 21/1992,
l'utilizzo di forme di abbonamento a condizione che siano sviluppate idonee attività di
promozione e preventiva pubblicizzazione, garantendo la trasparenza delle condizioni a cui
è offerto il servizio, soprattutto, favorendone la visibilità in modo da consentire agli
utenti d'esercitare la propria facoltà di scelta
ART.54
USO COLLETTIVO DEL T AXI
1- Il servizio di " taxi
collettivo" costituisce una modalità particolare di effettuazione del servizio taxi,
la cui caratteristica è quella, di offrire il servizio stesso contemporaneamente a più
utenti per distinti contratti di trasporto.
2 -Si attiva con un numero di utenti non inferiore a tre ed è accessibile in qualunque
luogo del territorio di ciascun Comune dell'area e solo per percorsi a tariffa urbana con
unico luogo di destinazione.
3- La tariffa è determinata frazionando la tariffa ordinaria in tre parti uguali, ed
aggiungendo, al quoziente così determinato, una maggiorazione, da determinarsi
periodicamente d'accordo con le organizzazioni sindacali di categoria ogni qualvolta si
prevedono gli adeguamenti tariffari. Tale tariffa, così scomposta, è inserita e
visualizzata nel tassametro per la sua lettura immediata. Ogni utente dovrà, a
destinazione raggiunta, pagare l'importo in tal modo determinato non essendo i singoli
utenti tenuti in solido con gli altri al pagamento dell'intero. La tariffa, va quindi
riferita non globalmente a tutti gli utenti che beneficiano contestualmente dello stesso
servizio, bensì agli stessi in forma singola. L'importo finale, quindi, risulta dalla
somma di più tariffe a carico di diversi utenti, per i diversi servizi dagli stessi
richiesti. Ad ogni variazione della tariffa ordinaria consegue automaticamente anche
quella collettiva.
4 -I supplementi per il servizio notturno, festivo ed aeroporto, sono anch'essi frazionati
in tre parti uguali ed arrotondati secondo le modalità stabilite nell'apposita delibera
comunale. Possono essere richiesti solo se il trasporto è effettuato fino ad un massimo
di quattro utenti. Qualora il numero di passeggeri sia superiore a quattro, i supplementi
menzionati non possono essere richiesti risultando compresi nella tariffa.
5- Rimane fermo l'ordine di precedenza da accordare all'utente, singolo o collettivo,
previsto in via generale dal presente regolamento.
6- L 'ufficio comunale competente e le organizzazioni di categoria dovranno mettere in
atto le forme più efficaci di comunicazione all'utenza.
ART .55
VIGILANZA
1- La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e in generale sull'esercizio dei servizi Taxi e N.C.C. compete al Comune. L'ufficio comunale, per l'attività di vigilanza e controllo, si avvale dell'Ufficio di Polizia Municipale.
CAPO XI - ILLECITI E SANZIONI
ART .56
SANZIONI
1- Fatta salva l'applicazione delle
sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazionì al presente
regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli.
2- Nel caso in cui vengano riscontrate violazioni al presente regolamento si applicano le
procedure di cui alla Legge 689/81.
ART .57
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
1- Per le violazioni al presente
regolamento, esclusi i casi di cui all'art.59, si applicano, ai sensi dell'art.10 della
Legge 689/81 e di quanto disposto dagli arti. 106 e 107 del R.D. 3 Marzo 1934 n. 383, le
seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000 per le violazioni di cui ai
seguenti articoli:
Art. 31
Art. 33 comma 1 lett. b -c
Art. 34 comma 1 lett. b -c d
Art. 36 comma 1 lett. b e
Art. 37 comma 1 lett. a -b
Art. 38
Art. 47
Art. 48
Art. 49 comma 3
b) da un minimo di E. 500.000 ad un massimo di E. 1.000.000 per le violazioni di cui ai
seguenti articoli:
Art. 29
Art. 30 commi 1 e 3
Art. 33 comma 1 lett. a
Art. 34 comma 1 lett. a
Art. 36 comma 1 lett. a -c -f- g
Art. 37 comma 1 lett. A
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 49 comma 1
Art.50
2- Il trasgressore è ammesso a pagare una somma in misura ridotta ai sensi dell'art.16
della Legge 689/81, entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione.
3-Ai sensi dell'art. 107 del R.D. 3 Marzo 1934 n.383, è ammesso, a titolo di oblazione,
il pagamento del minimo edittale nelle mani dell'agente accertante nel caso di
contestazione immediata della violazione a carico del contravvenuto.
ART .58
DIFFIDA
1 -Il titolare della licenza o dell'autorizzazione, qualora sia incorso, per la seconda volta nell'arco di un anno in una sanzione prevista dal presente regolamento, è soggetto, altresì, alla diffida da parte dell'Amministrazione comunale.
ART. 59
SOSPENSIONE DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE
1. -La licenza o l'autorizzazione è
sospesa dal Sindaco per un periodo da uno a tre mesi nei seguenti casi:
a)utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
b)prestazione del servizio con tassametro manomesso;
c) comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;
d) testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento disciplinare promosso a carico di un
altro operatore del servizio;
e) violazione dell'art. 30, comma 4;
f) violazione dell'art. 34, comma 1, lettera e)
g) violazione dell'art. 36, comma 1, lettera c);
h) violazione dell'art. 37, comma 1, lettera d);
i) violazione dell'art. 42, comma 5.
I) violazione dell'art. 44.
Le infrazioni di cui alle lettere precedenti si riferiscono sia al fatto del titolare
della licenza o autorizzazione che dei suoi legittimi sostituti.
2 -La licenza o l'autorizzazione è sospesa dal Sindaco per un periodo di mesi uno, quando
il titolare sia incorso nel secondo provvedimento di diffida di cui all'art. 58, nell'arco
di due anni.
3- A seguito del provvedimento di sospensione della licenza od autorizzazione, i titoli
abilitativi devono essere riconsegnati all'ufficio comunale competente, che dispone il
fermo del veicolo con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che
alla fine del periodo di sospensione, comunicandola all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C.
ART. 60
SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO
1- Qualora il titolare di licenza o autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione comunale può procedere alla sospensione del servizio.
ART. 61
DECADENZA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE
1- Il Comune che ha rilasciato il titolo
dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione, a titolo di sanzione, nei
seguenti casi:
a) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni
salvo i casi di forza maggiore;
b) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a tre mesi senza
giustificazione ;
c) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai
sensi dell'art. 59:
d) quando vi sia violazione alle disposizioni contenute all'art. 43, comma 2;
e) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio.
2- La decadenza viene comunicata alI' Ufficio Provinciale della M.C.T.C ed all'ufficio
della Camera di Commercio competente per la formazione e la conservazione del ruolo, di
cui all'art. 6, comma 3, della legge 21/92, per l'adozione dei provvedimenti di
competenza.
CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 62
ORGANICO
1 - L'organico per il servizio trasporto di persone
esercitato con autovettura è suddiviso in:
a) servizio taxi;
b) servizio di noleggio con conducente;
2- L 'organico è determinato in:
a) Servizio taxi n. 0
b) Servizio n.c.c. n. 2
ART.63
NORMA DI RINVIO
1- Per quanto non espressamente
contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 21/92,
nonchè le altre norme di legge e di regolamento applicabili in materia.
2- Per i veicoli diversi dalle autovetture indicate dall'art.1 della Legge 21/92; comma 2,
lettera a) e b ), qualora se ne determinano le condizioni, si provvederà:
a) ad applicare le norme del presente regolamento per quanto attiene il rilascio della
autorizzazione amministrativa;
b) per quanto attiene l'organico, le modalità del servizio e le caratteristiche dei
veicoli, si procederà alla integrazione del presente Regolamento.
ART.64
ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI
1- Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni e ordinanze che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.