CRITERI PER IL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO DI SEDE E L'AMPLIAMENTO DELLE
MEDIE STRUTTURE
(Approvati con deliberazione di C.C. N. 30 del
22/03/2000)
ART.1 - DEFINIZIONE DI MEDIA STRUTTURA DI VENDITA -
Sulla base del dato anagrafico riferito alla popolazione residente al 31.12.1999 nel Comune di Dozza (5.474 abitanti), per medie strutture di vendita si intendono gli esercizi aventi una superficie superiore ai limiti degli esercizi di vicinato (250 mq.) e fino a 2500 mq. (leggasi: 150 mq. e 1500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti).
ART.2 - SETTORI MERCEOLOGICI -
I settori merceologici sono i seguenti:
a) SETTORE ALIMENTARE
b) SETTORE NON ALIMENTARE
Ai sensi della Deliberazione del Consiglio
Regionale N.1253 del 23.09.1999, le medie strutture di vendita, per i Comuni con
popolazione superiore (inferiore) a 10.000 abitanti, si articolano nelle seguenti
classi dimensionali:
a) MEDIO - PICCOLE STRUTTURE DI VENDITA: esercizi e centri commerciali, così come
definiti dal D Lgs. 31.03.1998 n.114, aventi una superficie di vendita superiore a 250 mq.
e fino a 1500 mq. (leggasi: superiore a 150 mq. e fino a 800 mq. per comuni con
popolazione inferiore a 10.000 abitanti);
b) MEDIO - GRANDI STRUTTURE DI VENDITA: esercizi e centri commerciali aventi una
superficie di vendita superiore a 1500 mq. e fino a 2500 mq.(leggasi: superiore a 800
mq. e fino a 1500 mq. per comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti).
ART.4 - AUTORIZZAZIONI PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA -
Lapertura, il trasferimento di sede
e lampliamento della superficie (fino a 2500 mq) (fino a 1500 mq.) di una
media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune
competente per territorio.
Ai fini dellapertura, trasferimento di sede o ampliamento di una media struttura di
vendita linteressato deve inoltrare, contestualmente alla domanda di autorizzazione
commerciale, la relativa domanda di concessione o autorizzazione edilizia, ovvero
dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), facendo riferimento in ciascuna delle due
istanze alla domanda collegata.
Nellipotesi in cui la richiesta di autorizzazione commerciale riguardi locali già
esistenti per i quali esiste regolare certificato di usabilità e linsediamento
dellattività commerciale non richiede modifiche alla destinazione e/o opere
edilizie, il richiedente dovrà allegare alla domanda apposita autocertificazione relativa
al possesso dei requisiti sopraelencati.
Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia può essere contestuale o
successivo al rilascio dellautorizzazione commerciale per media struttura di
vendita.
Il rilascio dellautorizzazione commerciale per media struttura di vendita è
subordinato:
Oltre ai suddetti criteri il rilascio dellautorizzazione per medie strutture di vendita è subordinato:
ART.5 - PROGETTO TECNICO ILLUSTRATIVO DELLINIZIATIVA -
Il progetto tecnico illustrativo delliniziativa da allegare alla domanda di apertura, trasferimento di sede ed ampliamento di una media struttura di vendita dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
Al progetto tecnico illustrativo suddetto dovranno inoltre essere allegati, in duplice copia:
ART.6 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI DOMANDE CONCORRENTI
Nel caso di domande concorrenti relative a
strutture collocate nello stesso ambito territoriale omogeneo per destinazione e funzioni,
lautorizzazione allapertura di una media struttura di vendita è concessa
prioritariamente:
a) per il settore alimentare, a domande che prevedono la concentrazione di preesistenti
medie strutture e lassunzione dellimpegno di reimpiego del personale
dipendente;
b) per il settore non alimentare, a domande che prevedono la concentrazione di
preesistenti medie strutture e siano presentate da richiedenti che abbiano frequentato un
corso di formazione professionale per il commercio o risultino in possesso di adeguata
qualificazione.
In entrambi i settori di cui al comma precedente, sono comunque prioritarie le domande
relative agli insediamenti inseriti nellambito di progetti di valorizzazione
commerciale di aree urbane di cui allart.8 della L.R.N.14/1999, che possono anche
essere identificate con i comparti comunali omogenei di cui alla L.R.N.17/1989.
In caso di parità tra le domande concorrenti si tiene conto, nellordine, dei
seguenti elementi:
a) numero di occupati che si prevede di riassorbire nella nuova struttura fra gli addetti
dipendenti ed indipendenti, compresi i coadiuvanti, già inquadrati nel settore del
commercio nel Comune dove si intende localizzare la nuova struttura e nei Comuni
confinanti;
b) numero totale di occupati previsto nella struttura;
c) recupero di spazi degradati e contenitori dismessi;
d) migliore soluzione urbanistica e minore impatto territoriale;
e) maggiori impegni contratti in convenzione con il Comune per la mitigazione degli
impatti.
Si considerano concorrenti le domande, corredate dalla prescritta documentazione,
pervenute al Comune prima della conclusione della fase istruttoria di una domanda del
medesimo settore merceologico e tipologia dimensionale, nonché relative ad una medesimo
ambito territoriale omogeneo per destinazione e funzioni, e, comunque, non oltre il 70°
(settantesimo) giorno dei 90 (novanta) fissati come termine ultimo per la conclusione del
procedimento.
Con riferimento alle domande per lapertura di medie strutture di vendita,
listruttoria si ritiene conclusa quando il Comune si pronuncia nel merito della
domanda o eventualmente alla maturazione del silenzio assenso.
In caso di concorrenza di domande i relativi procedimenti istruttori sono sospesi per un
tempo non superiore a quindici giorni, durante il quale il Comune individua la domanda
prioritaria.
ART.7 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DOVUTA -
Costituisce atto dovuto, in base a quanto
previsto dallart.13 della L.R. N.14/1999, il rilascio di autorizzazione:
a) allapertura nel rispetto dei requisiti urbanistici di una media struttura di
vendita avente una superficie non superiore a 1500 mq., nei comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti (leggasi: 800 mq. per comuni con popolazione inferiore a
10.000 abitanti);
b) allaumento della superficie di vendita di una media struttura fino a 1500 mq.(800
mq.).
Il rilascio di autorizzazione è dovuto nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
a) che sia attuata la concentrazione o laccorpamento di almeno 4 esercizi di
vicinato;
b) che gli esercizi accorpati o concentrati siano stati autorizzati ai sensi
dellart.24 della Legge N.426/1971 per la vendita di generi di largo e generale
consumo;
c) che il richiedente si impegni al reimpiego del personale occupato, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, negli esercizi oggetto di concentrazione o accorpamento;
d) che la superficie di vendita del nuovo esercizio non superi la somma dei limiti di cui
alla lett.d) del comma 1 dellart.4 del D.lgs.N.114/1998 (250 mq) (150 mq.), tenuto
conto del numero degli esercizi oggetto dellaccorpamento o della concentrazione.
Il rilascio dellautorizzazione dovuta comporta la revoca dei titoli autorizzatori
preesistenti.