REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI DOZZA
(Approvato con deliberazione di C.C.N.96 DEL 29/11/2004)

 

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TITOLO I - L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

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TITOLO II - MODALITA' D'USO DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. E DELLE PARTI COMUNI E MODALITA' DI ACCERTAMENTO E DI CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO
12-939759112.gif (326 byte) TITOLO III - RIPARTIZIONE DEGLI ONERI TRA L'ENTE GESTORE E GLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI E.R.P.
12-939759112.gif (326 byte) TITOLO IV - L'AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE E L'OSPITALITA' TEMPORANEA IN ALLOGGI DI E.R.P.
12-939759112.gif (326 byte) TITOLO V - LA MOBILITA' FRA GLI ALLOGGI DI E.R.P.
12-939759112.gif (326 byte) CONTRATTO-TIPO DI LOCAZIONE DI ALLOGGI E.R.P.

I N D I C E

TITOLO I - L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 1 Definizione di nucleo avente diritto
Art. 2 Requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica
Art. 3 Domanda per l'accesso
Art. 4 Punteggi di selezione della domanda
Art. 5 Commissione per l'approvazione della graduatoria
Art. 6 Formazione della graduatoria
Art. 7 Aggiornamento della graduatoria
Art. 8 Integrazione della domanda di accesso
Art. 9 Accertamento dei requisiti per l'assegnazione
Art. 10 Individuazione degli alloggi da assegnare

TITOLO II - MODALITA' D'USO DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. E DELLE PARTI COMUNI E MODALITA' DI ACCERTAMENTO E DI CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO

Art. 11 Ambito di applicazione
Art. 12 Obblighi per gli assegnatari
Art. 13 Divieti per gli assegnatari
Art. 14 Violazione del Regolamento e provvedimenti conseguenti
Art. 15 Reclami
Art. 16 Accertamenti e contestazioni

TITOLO III - RIPARTIZIONE DEGLI ONERI TRA L'ENTE GESTORE E GLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI E.R.P.

CAPO I MANUTENZIONE E FORNITURE IN GENERE RELATIVE ALLE PARTI COMUNI
Art. 17 Strutture murarie-scale-atrii
Art. 18 Coperti
Art. 19 Fognature e scarichi
Art. 20 Cortili e giardini e altri spazi comuni
Art. 21 Ascensore
Art. 22 Impianto centrale di riscaldamento e di produzione di acqua calda corrente
Art. 23 Impianto di sollevamento acqua
Art. 24 Impianto addolcimento acqua
Art. 25 Impianto di illuminazione e suoneria parti comuni
Art. 26 Impianto centralizzato TV

CAPO II - MANUTENZIONE E FORNITURE ALL'INTERNO DELL'UNITA' IMMOBILIARE

Art. 27 Impianto elettrico
Art. 28 Impianto idrico, sanitario, gas
Art. 29 Impianto autonomo di riscaldamento e di produzione di acqua calda
Art. 30 Pareti e soffitti: intonaci, tinte, vernici e parati
Art. 31 Pavimenti e rivestimenti
Art. 32 Serramenti ed infissi
Art. 33 Apparecchi di estrazione e ventilazione locali

CAPO III - PULIZIA DELLE PARTI COMUNI
Art. 34 Pulizia delle parti comuni

CAPO IV - ONERI AMMINISTRATIVI
Art. 35 Oneri amministrativi

TITOLO IV - L'AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE E L'OSPITALITA' TEMPORANEA IN ALLOGGI DI E.R.P.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 36 Ambito di applicazione

CAPO II - SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
Art. 37 Definizione di nucleo familiare dell'assegnatario dell'alloggio
Art. 38 Ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario
Art. 39 Condizioni per l'ampliamento del nucleo familiare
Art. 40 Comunicazione. Modalità di richiesta di ampliamento del nucleo familiare. Autorizzazione comunale. Ricalcolo del canone.
Art. 41 Subentro nel contratto di locazione
Art. 42 Istanza di subentro

CAPO III - OSPITALITA' TEMPORANEA
Art. 43 Ospitalità temporanea
Art. 44 Durata dell'ospitalità
Art. 45 Condizioni per la richiesta della proroga
Art. 46 Comunicazione. Modalità della richiesta. Autorizzazione
Art. 47 Indennità di ospitalità. Doveri dell'ospite

TITOLO V - LA MOBILITA' FRA GLI ALLOGGI DI E.R.P.

Art. 48 Ambito di applicazione
Art. 49 Assegnatari ammessi a presentare domanda
Art. 50 Alloggi utilizzati per i cambi
Art. 51 Graduatoria aperta
Art. 52 Punteggio
Art. 53 Gestione della graduatoria
Art. 54 Aggiornamento della graduatoria
Art. 55 Norme transitorie e finali

CONTRATTO-TIPO DI LOCAZIONE DI ALLOGGI E.R.P.

 

TITOLO I

L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento è redatto, ai sensi del 2° comma dell’art. 25 della L.R. 8/8/2001 n. 24 "Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo", per l’individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di E.R.P. disponibili nel territorio del Comune di Dozza.

Il Comune di Dozza sceglie di avvalersi dell’opzione della graduatoria aperta.

Disciplina inoltre ai sensi del 6° comma dell'art. 25 della citata Legge Regionale le modalità d'uso degli alloggi di E.R.P. e delle parti comuni, le modalità di accertamento e di contestazione delle violazioni al Regolamento, la ripartizione degli oneri fra Ente Gestore e gli assegnatari degli alloggi di E.R.P., l'ampliamento del nucleo familiare e l'ospitalità temporanea; ai sensi dell'art. 28 della medesima legge la mobilità fra assegnatari di alloggi di E.R.P.

Art. 1
Definizione di Nucleo avente diritto

1) L’art. 24 della L.R. n. 24/01 definisce per nucleo familiare avente diritto:

  • "la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado" (comma 3);
  • "quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza deve, ai fini dell’inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" (comma 4).
  • Si intende come nucleo avente diritto anche quello più ristretto costituito da parte del nucleo originario, qualora siano interessati all’accesso solo alcuni dei componenti del nucleo come sopra definito.

Art. 2
Requisiti per l’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica

I requisiti per partecipare all’assegnazione degli alloggi sono quelli indicati nella delibera del Consiglio Regionale n. 327 del 12/2/2002 assunta ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 24/01 così come modificata dalla Delibera C.R. n. 395 del 30/07/2002 e che qui di seguito si richiamano:

a) Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente.

Possono richiedere l’assegnazione:

a.1) il cittadino italiano;

a.2) il cittadino di Stato aderente all’Unione Europea;

a.3) il cittadino straniero, titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata almeno biennale che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

b) Residenza o sede dell’attività lavorativa:

b.1) residenza anagrafica, ai sensi della normativa vigente, nel Comune a cui si presenta la domanda;

b.2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune;

b.3) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio compresi nel territorio del Comune;

b.4) attività lavorativa svolta all’Estero. In tal caso è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

c) Limitata titolarità di diritti reali su beni immobili:

c.1) Il nucleo avente diritto, così come definito all’art. 1, non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nell’ambito provinciale relativo al Comune a cui si presenta la domanda, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria a A/2 classe I del Comune nel quale si presenta la domanda considerando la zona censuaria più bassa.

Qualora sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore;

c.2) fatto salvo quanto previsto al punto c.1, il nucleo avente diritto non deve essere titolare, anche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune nel quale si presenta la domanda, considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore;

c.3) nei casi di cui alle lett. c.1) e c.2), la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all’immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

d) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi;

d.1) Assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. cui è seguito il riscatto o l’acquisto ai sensi della Legge 513/77 o della Legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di E.R.P.;

d.2) Assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l’alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) Reddito del nucleo avente diritto, valutato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.vo 31-3-98 n. 109 e successive modifiche.

Il limite di reddito per l’accesso è calcolato, ai sensi del D. Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, in base all’I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) e all’I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo:

          e.1) Valore I.S.E.

Non deve superare €. 30.000 (L. 58.088.100).

Il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a €. 35.000 (L. 67.769.450), al lordo della franchigia prevista dal D. Lgs.vo 109/98 come modificato dal D. Lgs. 130/2000, ossia di € . 15.493,71 (L. 30.000.000);

           e. 2) Valore I.S.E.E.

                              Non deve superare € 15.000 (L. 29.044.050).

e. 2.1) Per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall’attestazione rilasciata dall’INPS è diminuito del 20%.

e. 2.2) Per i nuclei con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni, il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall’attestazione rilasciata dall’INPS è diminuito del 20%.

Le condizioni di e.2.1. ed e.2.2. non sono tra loro cumulabili.

I richiedenti che risultino avere un reddito ISEE inferiore al minimo INPS comprensivo della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici (art. 1 L. 544/98 integrato art. 69 L. 388/00) devono allegare alla domanda una dichiarazione che motivi adeguatamente il reddito e le modalità di sussistenza economica del nucleo.

I requisiti per accedere all'E.R.P. debbono essere posseduti dal richiedente e limitatamente alle lettere c), d), e), anche da parte degli altri componenti il nucleo avente diritto, alla data di presentazione della domanda.

I predetti requisiti sono da riferirsi ai soli soggetti specificati nella relativa istanza, qualora questa individui come soggetti interessati all'accesso solamente uno o parte dei componenti il nucleo originario (articolo modificato per effetto della delibera Consiglio Regionale n. 395 del 30/07/2002).

Art. 3
Domanda per l’accesso

I nuclei familiari aventi diritto per conseguire l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. in possesso dei requisiti di cui all’articolo precedente, possono inoltrare domanda al Comune di Dozza, su apposito modulo fornito dal Comune.

La domanda può essere presentata all’U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Dozza, o spedita a mezzo servizio postale, in qualsiasi momento dell’anno.

Art. 4
Punteggi di selezione della domanda

I criteri di priorità per l’assegnazione ed i relativi punteggi da attribuire alle domande sono i seguenti:

  1. CONDIZIONI OGGETTIVE.

Situazione di grave disagio abitativo, accertato da parte dell’Autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda, dovuta alla presenza di una delle condizioni sottoelencate.

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall’autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto, inclusi quelli intimati per inadempienze contrattuali se corredati da adeguata documentazione rilasciata dai competenti uffici pubblici atta a dimostrare la situazione di disagio socio-economico in maniera continuativa.

A - 1.1) Sistemazione in spazi che per dimensione, struttura, impianti, funzionalità possono essere adibiti, se pure impropriamente, ad abitazione, oppure in spazi procurati a titolo precario dall’iniziativa pubblica o dalle cooperative sociali iscritte nell’apposito Albo Regionale istituito con L.R. n. 7/94: Punti 3

Oppure: Sistemazione precaria come sopra definita, o provvisoria (es. albergo)o in situazioni di coabitazione con altri nuclei familiari a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio corredato da preavviso di rilascio o che sia dimostrata da contratto di locazione di natura transitoria ai sensi della normativa vigente (L. n. 431/98). Il provvedimento esecutivo di rilascio non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempimenti non presentino adeguata documentazione rilasciata dai competenti uffici pubblici atta a dimostrare la loro situazione di disagio socio-economico in maniera continuativa

Punti 6 con ISE da 0 a 5000 € in assenza di redditi esenti nell'anno precedente;

Punti 5 con ISE da o a 5000 € in presenza di redditi esenti relativi all'anno precedente;

Punti 4 con ISE superiore a 5000 €.

In entrambe le ipotesi di cui al punto A-1 il punteggio viene aumentato di punti 1 nel caso di nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico oppure di nucleo composto da un solo ultracinquantenne con patologia assimilabile a quella dell'età senile accertata da UVG o di ultracinquantenne senza attività lavorativa stabile relazionato dai Servizi Sociali. In entrambe le ipotesi l'ulteriore punteggio non è attribuibile in presenza di altri conviventi residenti, non legati da vincoli di parentela o affinità, in quanto concorrono al mantenimento del nucleo.

Il punteggio viene altresì aumentato di punti 1 nell'ipotesi di nucleo familiare in cui siano presenti uno o più portatori di handicap con invalidità superiore al 67% o minore/ portatori di handicap.

A - 1.2) Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, accertata anagraficamente: Punti 1

A - 1.3) Abitazione in alloggio sovraffollato, considerando la metratura calcolata sui parametri previsti dalla legge dell’equo canone (L. 392/1978), riferita alla sola abitazione, escluse le pertinenze:

    • Tre persone in alloggio di 45 mq. : Punti 1
    • Quattro o più persone in alloggio di 45 mq: Punti 2
    • Cinque persone in alloggio di 60 mq: Punti 1
    • Sei persone o più in alloggio di 60 mq: Punti 2
    • Sette persone in alloggio di 75 mq: Punti 1
    • Otto persone o più in alloggio di 75 mq: Punti 2
    • Nove persone in alloggio di 95 mq.: Punti 1
    • Dieci persone o più in alloggio di 95 mq.: Punti 2

Per il sovraffollamento determinato dalla nascita od adozione di un bambino o di una bambina non si applica la norma dei due anni.

Il sovraffollamento è riferito al nucleo anagrafico e/o al nucleo che si formerà.

A - 1.4) Abitazione in alloggio antigienico o privo di servizi igienici certificato dall’Autorità competente (A.S.L. competente per territorio) e rapportata alla seguente classificazione di antigienicità:

- mediocre Punti 0,5

- cattivo Punti 1

- pessimo Punti 1,5

In caso di assegnazione di alloggio conseguente al riconoscimento di tale condizione il Comune ne dovrà dare comunicazione al competente Ufficio dell’ A.S.L. che ha certificato l’antigienicità stessa.

A – 2.1) Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento di sfratto Punti 1

A-2.2) Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto corredato di atto di precetto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero o di provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell’alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti presentino adeguata documentazione rilasciata dai competenti Uffici pubblici atta a dimostrare la loro situazione di disagio socio-economico in maniera continuativa.

Punti 6 con ISE da 0 a 5000 € in assenza di redditi esenti nell’anno precedente;

Punti 5 con ISE da 0 a 5000 € in presenza di redditi esenti relativi all’anno precedente;

Punti 4 con ISE superiore a 5000 €.

Le condizioni A-1.1) e A-2) non sono cumulabili fra loro e con le altre condizioni oggettive.

In entrambe le ipotesi di cui al punto A-2 il punteggio viene aumentato di punti 1 nel caso di nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico oppure di nucleo composto da un solo ultracinquantenne con patologia assimilabile a quella dell'età senile accertata da UVG o di ultracinquantenne senza attività lavorativa stabile relazionato dai Servizi Sociali.

In entrambe le ipotesi l'ulteriore punteggio non è attribuibile in presenza di altri conviventi residenti, non legati da vincoli di parentela o affinità, in quanto concorrono al mantenimento del nucleo.

Il punteggio viene altresì aumentato di punti 1 nell'ipotesi di nucleo familiare in cui siano presenti uno o più portatori di handicap con invalidità superiore al 67% o minore/i portatori di handicap.

  1. CONDIZIONI SOGGETTIVE.

B - 1) Condizione economica del nucleo da punti 2 a zero:

la condizione economica del nucleo scaturisce dalle seguenti operazioni: valore I.S.E.E. moltiplicato per lo 0,02%; sottrarre da punti 2 il risultato ottenuto.

(es: valore I.S.E.E. Euro 4.000 x 0,02% = 0.80; 2-0.80 = 1.20.

In caso di I.S.E.E. pari a Euro 10.000 il valore corrisponde a 2, per cui il risultato sarà pari a zero).

Dal punteggio personalizzato così ottenuto si sottraggono poi 0,10 punti ogni 1000 € dei seguenti benefici/redditi, eventualmente

ottenuti nell’anno precedente:

- redditi/benefici economici esenti, quali: rendite INAIL, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, ecc..

- contributi/emolumenti a qualunque titolo e da chiunque percepiti, quali: contributi per l’affitto, assegno di maternità e nucleo familiare, entrate da lavoro saltuario, ecc..

Non si considerano risultati negativi.

B - 2) Nucleo familiare richiedente composto da quattro unità ed oltre : Punti 1

B - 3) Nucleo familiare richiedente composto esclusivamente da persone che abbiano superato i 65 anni e che non svolgano alcuna attività lavorativa:

- per ogni componente di oltre 65 anni Punti 1

- per ogni componente di oltre 75 anni Punti 1,5

B – 4) Presenza nel nucleo familiare anagrafico richiedente di una o più persone di età superiore a 65 anni riconosciute non autosufficienti sulla base di certificati rilasciati dalle competenti autorità. (art.5 L.R.5 del 3/2/94) Punti 1

B – 5) Nucleo familiare con anzianità di formazione anagrafica non superiore a cinque anni alla data di presentazione della domanda a condizione che nessuno dei componenti abbia superato il trentaduesimo anno di età: Punti 2

B - 6) Presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap. Ai fini del presente Regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere certificato dalle competenti Autorità che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa. Tale condizione d’invalidità consente di ottenere un punteggio personalizzato secondo la seguente modalità: percentuale di invalidità moltiplicata per 3.00 e divisa per 100

utilizzando la seguente formula:

percentuale di invalidità x 3.00

------------------------------------------ = punti da attribuire

100

Se trattasi di minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciuta ai sensi della vigente normativa Punti 2

Nel caso in cui nel nucleo siano presenti più minori nelle predette condizioni o più portatori di handicap con invalidità superiore al 67% si attribuisce n. 1 punto per ogni ulteriore handicap presente.

Salvo quanto previsto nel precedente capoverso, nel caso di presenza nel nucleo di più componenti portatori di handicap si considera esclusivamente il punteggio derivante dall'handicap maggiore.

B - 7) Nucleo familiare composto da un solo adulto con un minore a carico Punti 2

Nucleo familiare composto da un solo adulto con più minori a carico Punti 3

Gli stessi punteggi vengono attribuiti anche in presenza di altri figli maggiorenni, fiscalmente a carico, purché studenti.

Il punteggio non è attribuibile in presenza di altri conviventi residenti, non legati da vincoli di parentela e affinità, in quanto concorrono al mantenimento del nucleo.

Le condizioni B- 3) B- 4) e B-4) B-6) non sono fra loro cumulabili.

B - 8) Nucleo familiare che intenda rientrare stabilmente in Italia o sia rientrato da non oltre diciotto mesi per stabilirvi la propria residenza e che sia alloggiato in maniera precaria Punti 3

 

B - 9) Nucleo familiare composto interamente da residenti nel Comune di _DOZZA_________:

da almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda (fa fede il certificato anagrafico di ciascuno dei componenti) Punti 1

Non si tiene conto dei figli minori residenti a _____________ dalla nascita.

C) CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE

C - 1) Nucleo incluso dai servizi sociali in progetti, a favore di chi subisce il disagio, di assistenza e recupero a fronte di gravi conflitti familiari e/o violenze in famiglia (comprovate da presentazione di formale denuncia/querela): Punti 3

C- 2) Nucleo con gravi problemi sociali e/o relazionali: Punti 2

Le situazioni specificate ai punti C-1 e C-2 devono essere attestate da apposite relazioni dei Servizi Sociali Comunali o dell'A.S.L. contenenti, già in sede di presentazione della domanda, un progetto di sostegno al nucleo avente diritto e di intervento per attenuare le eventuali situazioni di disagio anche per gli altri assegnatari. Al momento dell'assegnazione i Servizi Sociali Comunali o l'A.S.L. dovranno attestare il permanere della condizione di disagio e confermare la validità del progetto di sostegno oppure apportare ad esso le modifiche che si fossero nel frattempo rese opportune.

I punteggi di cui ai punti C-1 e C-2 non sono tra loro cumulabili.

D) CONDIZIONI AGGIUNTIVE.

D - 1) Richiedenti in condizioni di pendolarità ovvero che presentino domanda nel Comune in cui hanno l’attività lavorativa che disti dal Comune di residenza oltre 25 Km: (la distanza può essere ridotta a 15 Km in caso di insufficienza di collegamenti pubblici) Punti 1

D - 2) Richiedenti che abitino in un alloggio in locazione il cui canone incida sull’ISE:

- in misura superiore al 35% e fino al 50% Punti 2

- in misura superiore al 50 % : Punti 3

La condizione non viene riconosciuta qualora il richiedente sia stato sottoposto a procedimento di sfratto per inadempienza contrattuale, salvo che venga presentata adeguata documentazione atta a dimostrare una situazione continuativa di disagio socio-economico.

Art. 5
Commissione per la predisposizione della Graduatoria

Ai sensi dell’art. 6 primo comma della Legge Regionale n. 24/2001 e ai sensi dell’atto costitutivo dell’Associazione Intercomunale, è costituita un’unica Commissione per i Comuni componenti l’Associazione Intercomunale: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna e Mordano che esercita le seguenti funzioni:

  • predisposizione delle graduatorie provvisorie e definitive per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
  • verifica dei requisiti per le assegnazioni degli alloggi

A seguito di istruttoria effettuata dai competenti Uffici Comunali, la graduatoria di assegnazione viene predisposta da una Commissione composta da:

  • due rappresentanti dell’Associazione Intercomunale, esperti in materia edilizia/ patrimoniale designati congiuntamente dagli Enti Associati;
  • un rappresentante per ciascuna delle tre Organizzazioni Sindacali degli Inquilini maggiormente rappresentative;
  • un esperto della normativa I.S.E.E.;
  • La Commissione è integrata, per l’esame delle singole graduatorie ed assegnazioni da un funzionario delegato dal Comune interessato.

Oltre ai componenti effettivi possono essere nominati componenti supplenti

La Commissione è nominata dalla Conferenza dei Sindaci dell’Associazione Intercomunale e viene rinnovata in occasione del rinnovo di detto organo, restando tuttavia in carica fino all’adozione da parte di questo di un espresso provvedimento.

La commissione nomina fra i propri componenti un presidente e un vicepresidente. Essa può funzionare con la presenza di almeno tre membri, compreso fra questi il presidente o il vicepresidente; le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Un funzionario dei Comuni svolge le funzioni di segretario della Commissione.

Ai componenti della Commissione, esterni alle Amministrazioni Comunali, spetta un rimborso delle spese di viaggio sostenute pari ad un quinto del costo al litro della benzina.

Art. 6
Predisposizione della Graduatoria

La Commissione predispone la graduatoria d’assegnazione a seguito di sorteggio effettuato fra i concorrenti risultanti con pari punteggio. Le domande oggetto d’integrazione di cui all’art. 8 che dovessero ricevere un punteggio pari ad altre già comprese nella vigente graduatoria, saranno collocate in coda alla classe di punteggio relativa, previo eventuale sorteggio da effettuarsi tra le stesse.

Art. 7
Aggiornamento della Graduatoria

La graduatoria predisposta dalla Commissione e approvata dal Dirigente competente verrà affissa all’albo pretorio del Comune per la durata di quindici giorni e durante tale periodo potranno essere prodotti ricorsi che saranno esaminati e decisi dalla Commissione stessa entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione. La graduatoria definitiva terrà conto dei ricorsi accolti.

La graduatoria definitiva verrà aggiornata ogni 4 mesi tenendo conto delle domande nel frattempo presentate e delle integrazioni promosse d'ufficio di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Contestualmente all’approvazione della terza graduatoria definitiva, su proposta della Commissione, l’Amministrazione Comunale, con apposito atto, determinerà la graduatoria dei richiedenti in posizione utile all’assegnazione, depennando le domande il cui punteggio sia inferiore ad un terzo del punteggio massimo.

Comunque, i richiedenti esclusi potranno successivamente ripresentare domanda nel caso di modifica delle condizioni che comportino un aumento del punteggio.

Art. 8
Integrazione della Domanda di Accesso

I richiedenti che ritengano di avere diritto ad una maggiorazione del punteggio assegnato a seguito di mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate possono presentare istanza d’integrazione della precedente domanda producendo la relativa documentazione.

L’istanza sarà oggetto di esame da parte della Commissione di cui al precedente art. 5, che procederà all’eventuale aggiornamento della graduatoria vigente qualora ritenga l’istanza stessa ammissibile.

La domanda precedente verrà integrata con gli aggiornamenti presentati che saranno considerati ai fini delle successive verifiche e adempimenti.

L'integrazione della domanda potrà altresì essere promossa d'ufficio in presenza di elementi accertati che siano intervenuti a modificare significativamente le condizioni dichiarate.

Art. 9
Accertamento dei Requisiti per l’Assegnazione

Il Comune, in sede d’assegnazione, tenuto conto degli alloggi a disposizione, richiederà la documentazione atta a comprovare l’esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni indicate nella domanda dai concorrenti collocati in posizione utile nella graduatoria vigente.

I requisiti, le condizioni oggettive e soggettive, devono sussistere al momento della domanda e permanere al momento della verifica dei requisiti, con eccezione dei requisiti di cui all’art. 4 punto B5.

La documentazione dovrà comprendere anche la dichiarazione I.S.E.E., aggiornata agli ultimi dati disponibili, che sarà adeguatamente verificata.

Ai soli fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 4 B1, non si procede a rettifiche per variazioni del reddito ISEE che non superino in aumento o in diminuzione il 10%.

Le dichiarazioni ISEE hanno validità di un anno, fermo restando la necessità di aggiornare la situazione reddituale.

Tale documentazione verrà sottoposta all’esame della Commissione di cui all’art. 5 la quale, qualora riscontrasse differenze delle condizioni dichiarate nella domanda, procederà all’eventuale revisione del punteggio assegnato in sede di istruttoria prevedendo le conseguenti variazioni alla vigente graduatoria di assegnazione; il Dirigente competente assumerà i provvedimenti di esclusione in presenza di accertate dichiarazioni mendaci.

La Commissione dovrà inoltre verificare la permanenza dei requisiti prescritti in assenza dei quali prevederà l’esclusione dalla graduatoria di tali richiedenti.

Le decisioni della Commissione costituiscono provvedimento definitivo.

La graduatoria formulata dalla Commissione come da art. 6 viene approvata con provvedimento del Dirigente competente.

Art. 10
Individuazione degli Alloggi da Assegnare

Vista la tipologia degli alloggi disponibili, tali alloggi saranno assegnati ai concorrenti collocati in posizione utile nella vigente graduatoria tenendo conto sia degli handicap e/o delle gravi e particolari condizioni di salute dei concorrenti, che dei seguenti parametri abitativi di massima:

  • nucleo familiare di una o due persone: superficie alloggio compresa entro i 45 mq.;
  • nucleo familiare di tre o quattro persone: superficie alloggio da 45.1 mq. a 60 mq.;
  • nucleo familiare di cinque o sei persone: superficie alloggio da 60.1 mq. a 75 mq.;

- nucleo familiare di sette persone ed oltre: superficie alloggio da 75,1 mq. in su

La rinuncia ad un alloggio ritenuto adeguato comporta l’esclusione automatica dalla graduatoria e l'impossibilità di ripresentare domanda per un anno.

Qualora al momento dell’assegnazione non siano disponibili alloggi rispondenti ai parametri indicati, il Comune può proporre la sistemazione in uno o più alloggi in deroga ai parametri stessi. In caso di rifiuto di un alloggio di superficie inferiore, il concorrente rimane iscritto nella graduatoria di assegnazione per una successiva proposta ad occupare un altro alloggio disponibile, anche non rientrante nei parametri indicati,

L’accettazione o il rifiuto dell’alloggio dovrà essere fatto constare da idonea sottoscrizione dell’interessato.

Nel caso in cui non siano disponibili alloggi rispondenti ai concorrenti portatori di handicap e/o colpiti da gravi e particolari problemi di salute, il Comune manterrà la collocazione degli stessi nella graduatoria in attesa di disponibilità di alloggi adeguati.

Il nucleo familiare assegnatario dovrà occupare l’alloggio assegnato entro il termine di trenta giorni dall’accettazione, pena la decadenza dell’assegnazione stessa.

Qualora l’assegnazione di alloggi avvenga a favore di persone che abbisognano di assistenza sanitaria e sociale, dovranno essere predisposti appositi progetti di sostegno e d’intervento al nucleo avente diritto, per attenuare le eventuali situazioni di disagio anche per gli altri assegnatari.

 

TITOLO II

MODALITA' D'USO DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. E DELLE PARTI COMUNI E MODALITA' DI ACCERTAMENTO E DI CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO

(ai sensi degli artt. 25, c.6 lettere a) ed e) della L.R. n. 24 dell’8/8/2001)

Art. 11
Ambito di applicazione

Le norme del presente Titolo si applicano agli assegnatari degli alloggi individuati ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 della L.R. n. 24/2001 e soggetti alla disciplina in tema di edilizia residenziale pubblica.

Il Comune di Dozza, direttamente o tramite l'Ente Gestore, garantirà la corretta informazione delle regole, dei diritti e dei doveri degli assegnatari.

Gli assegnatari ed i componenti del relativo nucleo familiare abitanti nell'alloggio sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli successivi e di quanto previsto nelle disposizioni contenute o richiamate nel contratto di locazione.

Art. 12
Obblighi per gli assegnatari

Gli assegnatari ed i componenti del relativo nucleo familiare sono tenuti, in particolare:

  1. a garantire il rispetto dei contenuti di cui agli articoli successivi da parte di eventuali ospiti;
  2. ad utilizzare l'alloggio assegnato ad uso esclusivo di abitazione, a meno che non sia stabilito diversamente nel contratto di locazione o vi sia espressa autorizzazione scritta da parte dell'Ente gestore rilasciata nel rispetto della normativa vigente;
  3. ad usare, nella conduzione dell'alloggio e degli spazi accessori e di pertinenza ad uso esclusivo, la diligenza di cui all'art. 1587 c.c.; devono, quindi, avere la più ampia cura degli stessi al fine di mantenerli nello stato medesimo in cui sono stati consegnati, salvo il naturale deterioramento derivante dall'uso corretto e dalla vetustà, ed idoneo alla locazione;
  4. a servirsi correttamente dei locali e degli spazi comuni secondo la loro destinazione, consentendo agli altri assegnatari e condomini di farne parimenti utilizzo, provvedere alla cura degli spazi comuni e alla loro pulizia, oppure di corrispondere, in base alla ripartizione ex art. 1123 c.c., nonché dell'art. 34 relativo alla ripartizione degli oneri a cui si rinvia, le spese di pulizia delle parti comuni dello stabile affidata ad una ditta all'uopo attrezzata ed individuata dall'ente gestore, dal condominio o secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull'autogestione ove esistente;
  5. a provvedere alle riparazioni nonché alle manutenzioni relative all'alloggio o agli spazi comuni che, giusto quanto previsto nel Titolo III relativo alla ripartizione degli oneri accessori tra l'Ente gestore e assegnatari, a cui si rinvia, risultano essere a loro carico;
  6. a provvedere, per le unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, a tutti gli adempimenti previsti dalla L. 10/91 e richiamati dall'art. 13 del contratto e, in particolare, a tenere aggiornato annualmente il libretto d'impianto e a riconsegnarlo al comune o all'ente gestore, in occasione del rilascio dell'alloggio; nel caso vi siano impianti condominiali e siano presenti contatori individuali, a concedere l'accesso;
  7. ad affiggere le comunicazioni di interesse comune negli appositi spazi o bacheche;
  8. a svolgere le attività ricreative esclusivamente negli spazi e nei luoghi ad esse riservati: non è consentito l'esercizio di tali attività se scale, pianerottoli e in luoghi pericolosi per l'incolumità delle persone;
  9. a sorvegliare con cura i propri bambini perché non abbiano a recare danni o disturbi: i genitori o coloro che li hanno in custodia sono responsabili dei danni arrecati dai (propri) bambini alle persone e alle cose;
  10. a rimborsare i danni di qualsiasi specie derivanti dal loro comportamento doloso o colposo,
  11. ad astenersi dal tenere quei comportamenti che arrechino disturbo, danno o costituiscano pericolo o siano contrari al Regolamento di polizia urbana, al rispetto dell'igiene o ledano il decoro estetico;
  12. ad utilizzare i depositi di gas in bombole o di altro materiale combustibile, nelle quantità strettamente necessarie agli usi domestici, secondo le vigenti norme di sicurezza;
  13. a corrispondere quanto deliberato nell'assemblea condominiale, se costituita, con la loro partecipazione, in materia di servizi e interventi e interventi manutentivi, in forza di quanto previsto dall'art. 23, comma 3 della L.R. n. 24/2001;
  14. a corrispondere, oltre al canone di locazione, quanto di loro spettanza ai sensi dell'art. 6 del contratto di locazione a cui si rinvia;
  15. a notificare tempestivamente al Comune tutte le variazioni del nucleo familiare, comunicando l'ingresso negli alloggi di soggetti la cui presenza non era stata precedentemente resa nota;
  16. a consentire in qualunque momento, attraverso un incaricato del Comune, dell'Ente Gestore o dell'Amministrazione condominiale, l'accesso ai locali dati in locazione, al fine di verificare eventuali necessità manutentive o di intervenire per eliminare difetti, sulla base di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 12 del contratto di locazione a cui si rinvia; è tenuto inoltre a rendersi disponibile a consentire la visita all'alloggio da parte di eventuali interessati all'assegnazione o alla mobilità, in caso di rilascio dell'alloggio stesso;
  17. a collocare il nome del conduttore sia nella tastiera esterna dei campanelli quanto nelle targhette all'ingresso di ciascun appartamento, nei contatori e nella cassetta della corrispondenza.

Art. 13
Divieti per gli assegnatari

Agli assegnatari è fatto divieto di:

  1. scuotere e battere dalla finestra verso la strada o sui ripiani delle scale, tappeti, stuoie, coperte, tovaglie e simili. Tale operazione è permessa (nel rispetto del Regolamento di Polizia Urbana) solo dai balconi e finestre verso il cortile oppure negli spazi appositamente creati;
  2. installare alle finestre, ai balconi e terrazze, tendaggi, stenditoi e attrezzature varie, salvo preventiva autorizzazione;
  3. depositare nelle parti ad uso comune biciclette, motocicli, autoveicoli, utensili, attrezzi e ogni altro materiale ingombrante anche per un breve periodo. La circolazione e la sosta degli autoveicoli, motocicli e biciclette è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati e secondo le modalità stabilite dalla proprietà, dall'autogestione o dal condominio; i veicoli parcheggiati devono essere regolarmente immatricolati e assicurati, pena la loro rimozione, secondo le norme di Legge, a spese del proprietario;
  4. lavare gli autoveicoli nelle parti ad uso comune;
  5. effettuare qualsiasi tipo di lavorazione o di attività nelle parti comuni quali scale, pianerottoli, corridoi, balconi e soffitte;
  6. gettare nei sanitari qualunque oggetto o materiale che possa otturarli o danneggiarli;
  7. tenere depositi di sostanze maleodoranti, infiammabili, esplosive o, comunque, pericolose;
  8. tenere depositi di gas in bombole o di altro materiale combustibile, oltre le quantità strettamente necessarie agli usi domestici;
  9. lasciare aperti cancelli e altri accessi di uso comune;
  10. gettare immondizie e altri rifiuti nel cortile, nella strada o nelle parti comuni;
  11. sovraccaricare i pavimenti, i balconi, i sottotetti ed ogni altro vano;
  12. recare disturbo al vicinato con rumori o suoni molesti di qualunque natura; in particolare non sono tollerati rumori di qualsiasi genere oltre gli orari fissati dal Regolamento locale di polizia urbana;
  13. depositare sul balcone, sulle finestre, sui balconi, sulle terrazze e negli spazi comuni, utensili e altri oggetti; mettere vasi per fiori o piante sulle terrazze se non opportunamente assicurati onde evitare cadute. L'innaffiamento deve essere eseguito in modo tale da non arrecare danno alle persone, all'edificio o alle cose;
  14. tenere nell'alloggio, nelle pertinenze o nelle parti comuni animali che arrechino grave disturbo o danno o costituiscano pericolo. Gli animali non possono accedere nelle parti comuni, a meno che non vengano adottate le opportune misure di cautela, di sicurezza e di rispetto dell'igiene. I proprietari degli animali sono responsabili dei danni arrecati a persone o a cose ai sensi dell'art. 2052 c.c. e sono tenuti a pulire le parti comuni e le aree verdi dagli escrementi dei loro animali. E' inoltre vietato distribuire cibo a volatili;
  15. modificare, in qualunque modo, l'estetica dei fabbricati o realizzare innovazioni nell'immobile;
  16. piantare, potare, recidere o abbattere piante, coltivare ortaggi e fiori negli spazi comuni senza apposita autorizzazione dell'Autogestione o, in mancanza, dell'Ente gestore o del condominio;
  17. installare apparecchi radio riceventi o trasmittenti costruiti in modo da disturbare la ricezione dei normali apparecchi tv e radio. Non è consentito inoltre collocare esternamente antenne per radio, telegrafia o radio telefonia e televisione (paraboliche), nonché condizionatori, senza benestare dell'ente gestore circa le modalità tecniche dell'installazione;

Art. 14
Violazione del Regolamento e provvedimenti conseguenti

Qualora l'assegnatario o altro componente del nucleo familiare occupante l'alloggio, violi le norme del presente Regolamento assunto dal Comune ai sensi dell'art. 25, comma 2 e 6 della L.R. n. 24/2001:

  1. il Comune o l'Ente gestore provvede alla formale contestazione dell'addebito;
  2. il Comune o l'Ente gestore provvede all'ingiunzione, tramite R.R. o proprio incaricato, al rispetto della norma e al ripristino di quanto eventualmente danneggiato;
  3. in assenza di quanto ingiunto al punto b), il Comune o l'Ente gestore provvede ad imputare all'assegnatario stesso il rimborso dei costi di ripristino dei beni danneggiati e di quello dei servizi aggiuntivi prestati;
  4. al ripetersi della violazione, il Comune o l'Ente gestore provvede alla contestazione formale o, se del caso, alla convocazione dell'assegnatario presso il proprio ufficio competente;
  5. il Comune o l'Ente gestore, se a seguito della segnalazione del servizio sociale e/o sanitario e/o altra autorità preposta, risulti che la permanenza dell'assegnatario sia causa di tensioni o conflittualità con gli altri inquilini, previo quanto previsto al punto d), può procedere ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 24/2001 alla mobilità d'ufficio dell'assegnatario;
  6. sono fatte salve le ipotesi di decadenza e di risoluzione del contratto previste dagli artt. 30 e 31 della L.R. n. 24/2001 e disciplinate dal contratto di locazione a cui si rinvia.

Art. 15
Reclami

I reclami ai comportamenti posti in essere da altri assegnatari o condomini devono essere trasmessi in forma scritta al Comune o l'Ente gestore, attraverso una delle seguenti modalità:

  1. invio del verbale di assemblea dell'Autogestione ove costituita o dell'assemblea annua degli assegnatari, unitamente alle documentazioni poste a fondamento delle lamentele;
  2. invio delle segnalazioni del servizio sociale e/o sanitario e/o dell'Ente Gestore e/o autorità pubblica;
  3. invio della documentata segnalazione delle organizzazioni sindacali degli assegnatari.

Art. 16
Accertamenti e contestazioni

Il Comune o l'Ente gestore, avuto notizia in forma scritta, come previsto dall'articolo precedente, di un atto o di un comportamento che possano violare le disposizioni dettate dal presente regolamento, espleta gli eventuali accertamenti e contesta, sempre in forma scritta, i fatti all'assegnatario.

Nell'atto di contestazione, il Comune o l'Ente gestore comunica all'assegnatario che:

  1. ha diritto di prendere visione degli atti, ferma restando la tutela del diritto alla riservatezza di altri soggetti;
  2. ha facoltà di presentare controdeduzioni, entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione;
  3. può avvalersi dell'assistenza dell'organizzazione sindacale degli assegnatari a cui aderisce;
  4. se formalmente costituita, l'assegnatario ha diritto a chiedere l'intervento dell'apposita commissione di conciliazione;
  5. ha diritto alla conclusione della procedura entro il termine di novanta giorni dalla data di contestazione.

L'assegnatario ha il diritto di impugnare l'atto conclusivo della procedura in questione presentando la relativa impugnazione con le modalità ed i termini indicati nello stesso atto conclusivo.

TITOLO III

RIPARTIZIONE DEGLI ONERI TRA L'ENTE GESTORE E GLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI E.R.P.

(ai sensi dell'art. 25, c.6 lettera b) L.R. n. 24 dell' 8/8/2001)

CAPO I - MANUTENZIONE E FORNITURE IN GENERE RELATIVE ALLE PARTI COMUNI

Art. 17
Strutture murarie-scale-atrii

A carico dell'ente gestore

A carico dell'assegnatario

  • interventi sulle strutture murarie dello stabile;
  • installazione di scorrimano e maniglioni aggiuntivi L. 13/89
  • revisione degli infissi delle parti comuni nell'ambito dei programmi di manutenzione straordinaria;
  • ripristino delle opere fisse di completamento delle parti comuni (cornicioni, balconi, marciapiedi, bancali, cornici, intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, ecc.);
  • ispezioni, collaudi periodici e relative tasse di concessione;
  • ricarica degli estintori e mantenimento in efficienza delle manichette antincendio installate nelle parti comuni;
  • verniciatura e tinteggiatura della parti comuni interne al 70% (scale, corridoi, cantine, lavanderie ed infissi di uso comune), fatto salvo il caso di danni causati da incuria o dolo.
  • ripristino di finiture relative alle parti comuni danneggiate dall'utente o da terzi per servizi forniti dallo stesso;
  • riparazione degli infissi per comuni guasti dovuti all'uso;
  • installazione sostituzione di tappeti e guide;
  • ricarica degli estintori e mantenimento in efficienza delle manichette antincendio installate nelle parti comuni, in caso di manomissione o di sottrazione;
  • verniciatura e tinteggiatura delle parti comuni interne al 30% (scale, corridoi, cantine, lavanderie ed infissi di uso comune), fatto salvo il caso di danni causati da incuria o dolo.

Art. 18
Coperti

A carico dell'Ente gestore

A carico dell'assegnatario

  • le spese inerenti al ripristino dei tetti, terrazzi, camini e sostituzione dei lucernari;
  • le spese inerenti agli interventi su tutte le opere da lattoniere;
  • le spese inerenti all'installazione dei parafulmini.
  • riparazione di tetti, terrazzi, camini e sostituzione dei lucernari per danni causati da negligenza;
  • riparazione alle grondaie per danni causati da negligenza o dolo.

Art. 19
Fognature e scarichi

A carico dell'Ente gestore

A carico dell'assegnatario

  • le spese inerenti al rifacimento o al ripristino dell'impianto o di sue parti:
  • le spese inerenti a disincrostazione delle colonne di scarico compresa la rete degli apparecchi;
  • riparazione delle colonne montanti per guasti dovuti a negligenza di uso o colpa;
  • espurgo periodico delle fosse biologiche, disotturazione delle colonne di scarico, delle reti fognarie cortilive e relativi pozzetti per prevenire disfunzioni conseguenti all'uso.

Art. 20
Cortili e giardini e altri spazi comuni

A carico dell'Ente gestore

A carico dell'assegnatario

  • impianto e sostituzione di alberi, cespugli, prati e relativa grossa potatura;
  • fornitura e sostituzione delle attrezzature di arredo e completamento dello stabile (cartelli indicatori, casellari postali, bacheche, plafoniere, ecc.);
  • Fornitura e sostituzione delle attrezzature per il mantenimento delle aree a verde condominiale;
  • installazione e sostituzione dell'impianto di illuminazione, di prese d'acqua, di cancelli e simili;
  • verniciatura dell'impianto di illuminazione, di prese d'acqua, di cancelli e simili;

servizio di derattizzazione.

  • opera di mantenimento di alberi, prati, consistente nella concimazione, annaffiatura, vangatura, potatura;
  • stesa inserti ghiaiosi per il mantenimento delle pavimentazioni cortilive;
  • manutenzione delle attrezzature di arredo e completamento dello stabile (cartelli indicatori, casellari postali, bacheche, plafoniere, ecc.);
  • acquisto attrezzi comuni per la gestione ordinaria del verde;
  • servizio di deblattizzazione;
  • spese relative al servizio di sgombero neve, comprese quelle relative ai materiali d'uso.

Art. 21
Ascensore

A carico dell'Ente gestore

A carico dell'assegnatario

  • installazione dell'ascensore;
  • sostituzione di sue parti.
  • manutenzione ordinaria e piccole riparazioni;
  • consumi di energia elettrica per forza motrice e illuminazione;
  • visite periodiche degli organi preposti al controllo e tasse di concessione governativa.

Art. 22
Impianto centrale di riscaldamento e di produzione di acqua calda corrente

A carico dell'Ente gestore

A carico dell'assegnatario

  • installazione dell'impianto o di sue parti;
  • sostituzione dell'impianto o di sue parti;
  • controllo preventivo periodico al 50%.
  • Riparazione di apparecchiature di regolazione, di controllo e di parti accessorie;
  • Controllo preventivo periodico al 50%;
  • Pulizia caldaia, corpi scaldanti, canne fumarie, bruciatori; disincrostazione scambiatori, ripristino refrattari e isolamento;
  • Forza motrice e combustibile.

Art. 23
Impianto di sollevamento acqua

A carico dell'Ente gestore

A carico dell'assegnatario

  • Installazione dell'impianto;
  • Sostituzione dell'impianto o di sue parti;
  • Collaudo, imposte e tasse relative all'installazione;
  • controllo preventivo periodico al 50%.
  • riparazione e piccole sostituzioni di parti;
  • ispezione e collaudi periodici degli Enti preposti e relative tasse di concessione;
  • controllo preventivo periodico al 50%;
  • pulizia, lavaggio e disinfestazione del serbatoio di accumulo e del serbatoio dell'autoclave;

forza motrice.

Art. 24
Impianto addolcimento acqua

A carico dell'Ente gestore

A carico dell'assegnatario

  • installazione dell'impianto o di sue parti;
  • sostituzione dell'impianto o di sue parti;
  • controllo preventivo periodico al 50%.
  • riparazioni, piccole sostituzioni di parti, taratura periodica, sostituzione e manutenzione delle elettrovalvole di governo;
  • controllo preventivo periodico al 50%;
  • forza motrice e conduzione;
  • manutenzione organi di tenuta.

Art. 25
Impianto di illuminazione e suoneria parti comuni

A carico dell'Ente gestore

A carico dell'assegnatario

  • installazione dell'impianto o di sue parti;
  • sostituzione dell'impianto o di sue parti;
  • controllo preventivo periodico al 50%.
  • Riparazione dell'impianto;
  • riparazioni e piccole sostituzioni di parti in conseguenza dell'uso;
  • energia elettrica;
  • controllo preventivo periodico al 50%.

Art. 26
Impianto centralizzato TV

A carico dell'Ente gestore

A carico dell'assegnatario

  • installazione dell'impianto o di sue parti;
  • sostituzione dell'impianto o di sue parti;
  • controllo preventivo periodico al 50%.
  • integrazione dell'impianto centralizzato TV per la ricezione di altri canali;
  • riparazione dell'impianto centralizzato TV per la ricezione dei programmi nazionali compresa la sostituzione di singole componenti;
  • controllo preventivo periodico al 50%.

 

CAPO II - MANUTENZIONE E FORNITURE ALL'INTERNO DELL'UNITA' IMMOBILIARE

Art.27
Impianto elettrico

A carico dell'Ente gestore

A carico dell'assegnatario

  • spese per l'installazione, il rifacimento, l'adeguamento dell'impianto elettrico.
  • riparazione dell'impianto elettrico per cortocircuito o sovraccarico e relativa sostituzione delle apparecchiature.

Art. 28
Impianto idrico, sanitario, gas

A carico dell'Ente gestore

A carico dell'assegnatario

  • Spese per l'installazione, il rifacimento, l'adeguamento dell'impianto idrico, sanitario, gas;
  • installazione e sostituzione dei contatori dell'acqua calda e fredda;
  • riparazione di tubazioni e condotte interne all'alloggio, sostituzione cassette di scarico W.C., comprese le relative opere murarie, fatto salvo il caso di danneggiamento;
  • disincrostazione dei depositi calcarei delle condutture idriche.
  • riparazione delle apparecchiature del bagno e della cucina;
  • manutenzione dei contatori divisionali dell'acqua calda e fredda in conseguenza dell'uso;
  • riparazioni di tubazioni e condotte interne all'alloggio, sostituzione cassette di scarico W.C., comprese le relative opere murarie in caso di danneggiamento.

Art. 29
Impianto autonomo di riscaldamento e di produzione di acqua calda

A carico dell'Ente gestore

A carico dell'assegnatario

  • spese per l'installazione, il rifacimento, l'adeguamento dell'impianto elettrico;
  • sostituzione delle apparecchiature e degli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda fino al quinto anno di locazione. Dopo tale termine le spese di sostituzione sono a carico dell'Ente gestore per l'80% e dell'assegnatario per il 20%.
  • interventi sulle apparecchiature che compongono gli impianti di riscaldamento a produzione di acqua calda;
  • sostituzione delle apparecchiature e degli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, dopo il quinto anno di locazione, al 20%;
  • verifiche periodiche sullo stato di manutenzione e sul rendimento di combustione dell'impianto previste dalla normativa di Legge, di cui all'art. 13 del contratto.

Art. 30
Pareti e soffitti: intonaci, tinte, vernici e parati

A carico dell'Ente gestore

A carico dell'assegnatario

  • ripristino di intonaci conseguente a difetti costruttivi o manutentivi, con relative tinte, vernici, parati, per le sole zone interessate.
  • ripristino di intonaci per danni causati dall'utente;
  • tinteggiatura delle finiture nelle pareti e nei soffitti nel corso della locazione.

Art. 31
Pavimenti e rivestiment
i

A carico dell'Ente gestore

A carico dell'assegnatario

  • rifacimento totale o parziale di pavimenti e rivestimenti conseguenti a difetti costruttivi, ad usura, ovvero ad interventi manutentivi degli impianti.
  • riparazione di pavimenti e rivestimenti in genere, per danni dovuti a negligenza o colpa.

Art. 32
Serramenti ed infissi

A carico dell'Ente gestore

A carico dell'assegnatario

  • sostituzione di porte, telai, finestre, avvolgibili, persiane, scuri non riparabili per fatiscenza;
  • riparazione di rulli e dei relativi sostegni e ancoraggi delle serrande avvolgibili delle porte e dei garages;
  • verniciatura di serramenti esterni, serrande e avvolgibili, persiane, scuri e parapetti dei balconi.
  • riparazione delle porte, telai, finestre, avvolgibili, persiane, scuri e sostituzione di parti accessorie, maniglie, vetri, serrature, cornici, esclusi i danni dovuti a vetustà;
  • riparazione e sostituzione delle cordelle, degli attacchi al rullo, delle molle, stecche e ganci nelle serrande avvolgibili, nonché degli accessori delle porte del garage;
  • verniciatura di serramenti interni: porte, telai, finestre.

Art. 33
Apparecchi di estrazione e ventilazione locali

A carico dell'Ente gestore

A carico dell'assegnatario

  • installazione e sostituzione degli apparecchi di estrazione e ventilazione locali.
  • manutenzione e pulizia degli apparecchi di estrazione e ventilazione locali.

 

CAPO III - PULIZIA DELLE PARTI COMUNI

Art. 34
Pulizia delle parti comuni

A carico dell'Ente gestore

A carico dell'assegnatario

 
  • spese per le pulizie delle parti comuni.

CAPO IV - ONERI AMMINISTRATIVI

Art. 35
Oneri amministrativi

A carico dell'Ente gestore

A carico dell'assegnatario

  • spese di amministrazione, fatta eccezione dei costi indiretti relativi all'erogazione dei servizi;
  • assicurazione dello stabile e degli impianti;
  • corresponsione di imposte e tasse per occupazione di spazi pubblici e tasse in genere, fatta eccezione delle imposte e delle tasse su passi carrai e per nettezza urbana.
  • Costi indiretti relativi ai servizi erogati (da definirsi annualmente da parte dell'Ente gestore previo confronto con le OO.SS. degli assegnatari);
  • Imposte e tasse sui passi carrai e per nettezza urbana.

Visto quanto contenuto alla lettera b) dell'art. 25, comma 6 della L.R. n. 24/2001, per quanto riguarda i rapporti tra Ente gestore e Comuni, sono a carico dell'Ente gestore, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario, gli oneri stabiliti dal Regolamento comunale, qualora siano la conseguenza di attività non ricomprese tra quelle di cui alla delibera del Consiglio regionale relativa ai massimali dei costi di gestione degli alloggi di e.r.p. (delibera n. 391 del 30/07/2002).

 

TITOLO IV

L'AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE E L'OSPITALITA' TEMPORANEA IN ALLOGGI DI E.R.P.

(ai sensi degli artt. 25, c.6 d) e 27 L.R. n. 24 dell’8/8/2001)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 36
Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Titolo IV si applicano agli assegnatari di alloggi soggetti alla normativa in materia di Edilizia Residenziale Pubblica, ovvero a quegli assegnatari che risultano titolari di un contratto di e.r.p.

CAPO II - SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

Art. 37
Definizione di nucleo familiare dell'assegnatario dell'alloggio

Per nucleo avente diritto si intende quanto previsto dall'art. 1 del presente Regolamento.

Per nucleo familiare originario dell'assegnatario si intende l'insieme delle persone individuate tra quelle previste dal citato art. 1, a favore delle quali è stata disposta l'assegnazione dell'alloggio da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 38
Ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario

Per ampliamento si intende l'aumento dei componenti del nucleo familiare avvenuto dopo l'assegnazione dell'alloggio a seguito delle seguenti ipotesi previste dall'art. 24, comma 1 della legge:

  1. sopravvenienza di figli legittimi, naturali, riconosciuto, adottivi e affiliati;
  2. matrimonio;
  3. accoglienza nell'abitazione degli ascendenti o degli affini in linea ascendente;
  4. affidamento stabilito con provvedimento giudiziario;
  5. stabile convivenza nei casi previsti dal comma successivo.

La stabile convivenza di cui al precedente punto e) comporta la modifica della composizione del nucleo originario quando ricorrono le seguenti condizioni:

  • la convivenza è instaurata per finalità di reciproca assistenza morale e materiale con esclusione di quelle caratterizzate dalla presenza di rapporti di lavoro;
  • l'avvio della convivenza è comunicato al Comune, il quale verifica la continuità e la stabilità della convivenza, per un periodo di almeno quattro anni.

Sempre con riferimento al punto e) la modifica della composizione del nucleo avente diritto è autorizzata dal Comune a seguito delle verifiche di cui sopra e con le modalità previste dagli articoli seguenti.

Art. 39
Condizioni per l'ampliamento del nucleo familiare

L'ampliamento del nucleo a seguito di stabile convivenza è autorizzato dal Comune previo accertamento delle seguenti condizioni:

  • che il nucleo ampliando (nucleo originario più i soggetti a favore dei quali viene richiesto l'ampliamento) risulti in possesso dei requisiti per la permanenza nell'Edilizia Residenziale Pubblica previsti dall'art. 15 della legge, al momento della presentazione dell'istanza di cui al successivo art. 40, comma 2 e al momento del rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento di cui alla medesima norma;
  • che l'assegnatario non sia moroso nel pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori;
  • che nei confronti dell'assegnatario non sia in corso un procedimento volto alla dichiarazione di annullamento o di decadenza di cui agli artt. 29 e 30 della legge.

Art. 40
Comunicazione. Modalità di richiesta di ampliamento del nucleo familiare: Autorizzazione comunale. Ricalcolo del canone.

L'assegnatario che intenda ampliare il proprio nucleo familiare è tenuto a darne comunicazione scritta al Comune, indicando i dati anagrafici della persona in favore della quale si richiede l'ampliamento, e a produrre per tutto il nucleo familiare, compresa la persona a favore della quale si richiede l'ampliamento, la situazione reddituale relativa all'ultimo anno (certificazione ISE e ISEE), e la situazione relativa alla eventuale titolarità di diritti reali.

A seguito della comunicazione di avvio della convivenza, il canone è determinato tenendo conto della nuova ISE/ISEE presentata, come richiesto dal comma precedente. Nel periodo di convivenza, nei casi in cui il canone così calcolato risulti inferiore a quello applicato al nucleo familiare non ampliato, l'assegnatario è tenuto a corrispondere il maggiore tra i due canoni.

Decorsi quattro anni dalla data di comunicazione di cui sopra, ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione all'ampliamento del proprio nucleo familiare, il Comune invita l'assegnatario ad inoltrare apposita istanza al Comune, nella quale si riconferma la propria volontà di procedere all'ampliamento. Nella suddetta istanza deve essere indicata la situazione reddituale relativa all'ultimo anno (certificazione ISE e ISEE), e patrimoniale del nucleo ampliando al fine di verificarne la conformità con quanto previsto dall'art. 15 della legge, e per la rideterminazione del canone.

Il Comune, previa verifica della presenza dei requisiti di cui al precedente articolo e della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 39 del Regolamento medesimo si pronuncia sul rilascio dell'autorizzazione entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Comune si riserva di effettuare indagini e controlli per ottenere riscontri in merito alle dichiarazioni rilasciate.

Il termine di cui sopra può essere interrotto per una sola volta nel caso si rendano necessari accertamenti di carattere istruttorio da parte del Comune, il quale può richiedere la documentazione integrativa ritenuta opportuna in relazione ai singoli casi.

In caso di mancata integrazione della documentazione da parte dell'assegnatario entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione Comunale, la richiesta incompleta decade d'ufficio.

Decorsi 90 giorni dal ricevimento dell'invito di cui al comma 3 la procedura di ampliamento decade.

In tal caso, come in caso di mancata autorizzazione all'ampliamento, entro e non oltre 30 giorni, la persona a favore della quale era stata presentata la relativa comunicazione è tenuta a trasferire altrove la residenza. Ovvero l'assegnatario deve presentare, a favore di tale persona, comunicazione di trasformazione in ospitalità.

In caso di inadempienza di quanto al punto che precede, la posizione sarà valutata ai fini dell'avvio della procedura di decadenza ravvisandosi gli estremi di cui all'art. 30, 1° comma, lett. A) della L.R. 24/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 41
Subentro nel contratto di locazione

I componenti del nucleo avente diritto, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario, ovvero di abbandono dell'alloggio.

In particolare hanno il diritto al subentro i componenti del nucleo originario di cui all'art. 37 del presente Regolamento, nonché coloro che siano venuti a far parte del nucleo a seguito di ampliamento nei casi previsti dall'art. 38 del presente Regolamento.

Nel caso di decesso dell'assegnatario prima della decorrenza del termine di quattro anni di cui al comma 2 dell'art. 38 del presente Regolamento, il convivente deve presentare entro 30 gg. apposita richiesta motivata da indirizzarsi esclusivamente al Comune. Il Comune può concedere al convivente il subentro in presenza di particolari condizioni di bisogno oggettivamente accertate.

In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, si procede all'eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione, anche provvisoria del giudice.

Art. 42
Istanza di subentro

In caso di decesso o abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario, il subentrante deve presentare richiesta di subentro al Comune, entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi.

In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, il coniuge a favore del quale il giudice ha disposto l'abitazione dell'alloggio deve inoltrare apposita comunicazione al Comune, entro il termine di 30 giorni dalla decisione del giudice, ai fini della voltura del contratto di locazione.

Il Comune, previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti per il mantenimento dell'assegnazione di cui all'art. 15 della legge e delle condizioni previste dall'art. 41 del presente Regolamento, autorizza il subentro entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Con il subentro ai sensi del comma precedente il subentrante assume i diritti e gli obblighi relativi al rapporto di locazione che facevano capo all'assegnatario deceduto, che ha abbandonato l'alloggio, ovvero dal quale si è separato legalmente, o nei confronti del quale è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili dello stesso, così come previsto dal contratto di locazione medesimo, a cui si rinvia.

Qualora il Comune riscontri la non conformità con le condizioni previste dall'art. 41 del presente Regolamento, dà comunicazione al richiedente dell'esito negativo. Il Comune procede alla dichiarazione di decadenza ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 41 citato, ovvero promuove la procedura di cui all'art. 34 della legge nel caso di cui al comma 3 dell'art. 41 medesimo.

CAPO III - OSPITALITA' TEMPORANEA

Art. 43
Ospitalità temporanea

L'ospitalità temporanea e la coabitazione di soggetti esterni al nucleo familiare dell'assegnatario, fuori dai casi previsti dall'art. 38 del presente Regolamento, non comportano in nessun caso modifica della composizione del nucleo avente diritto né costituiscono diritto al subentro, neanche nel caso in cui i soggetti medesimi abbaino acquisito residenza anagrafica.

In particolare, non comportano ampliamento del nucleo familiare i soggetti che, per prestare assistenza a componenti del nucleo familiare sulla base di un rapporto di lavoro, occupano l'alloggio acquisendo la residenza anagrafica.

Art. 44
Durata dell'ospitalità

L'ospitalità temporanea di persone estranee al nucleo familiare di durata superiore ai tre mesi, è ammessa previa comunicazione al Comune.

L'ospitalità temporanea può avere una durata massima di due anni.

In considerazione di giustificate motivazioni da valutare nel caso concreto, il Comune può autorizzare una durata fino a quattro anni, a seguito di richiesta da inoltrarsi da parte dell'assegnatario, entro 60 giorni dallo scadere del termine dei due anni di cui al comma precedente.

Nel caso in cui l'assegnatario e/o altro componente il nucleo familiare risulti invalido, non autosufficiente o necessiti di continua assistenza, il Comune può autorizzare l'ospitalità di assistenti familiari o parenti fino al perdurare della necessità di assistenza che dovrà essere debitamente documentata in sede di richiesta da inoltrarsi al Comune stesso.

Art. 45
Condizioni per la richiesta di proroga

L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo non potrà in ogni caso rilasciarsi nei confronti dell'assegnatario:

  • che risulti moroso nel pagamento del canone e/o delle quote di gestione dei servizi;
  • a carico del quale sia in corso un procedimento volto alla dichiarazione di annullamento o di decadenza di cui agli artt. 29 e 30 della legge.

Art. 46
Comunicazione. Modalità della richiesta. Autorizzazione.

Fatti salvi i casi in cui l'ospitalità abbia una durata inferiore ai tre mesi, l'assegnatario che intenda ospitare terze persone estranee al nucleo familiare è tenuto a darne comunicazione al Comune entro trenta giorni dall'inizio dell'ospitalità stessa. L'assegnatario è tenuto a comunicare i dati anagrafici dell'ospite e, qualora lo stesso sia cittadino straniero, deve allegare copia del permesso di soggiorno.

In caso accertato di mancata comunicazione sarà addebitata all'assegnatario un'indennità pari al triplo della misura prevista all'art. 47, comma 1 del presente Regolamento, fino alla regolarizzazione della posizione.

In caso di mancata regolarizzazione. Ove il patrimonio sia in gestione ad ACER, lo stesso procederà a darne segnalazione al Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge.

Il Comune, in caso di mancata regolarizzazione o di mancato rispetto dei termini contenuti nel presente articolo, può procedere alla dichiarazione di decadenza ai sensi dell'art. 30 della legge.

Qualora l'ospitalità debba protrarsi per più di due anni, con riferimento alle ipotesi dei commi 3 e 4 dell'art. 44, l'assegnatario è tenuto a presentare al Comune apposita richiesta di autorizzazione (e per conoscenza all'Ente gestore), nella quale deve indicare i dati anagrafici dell'ospite e, qualora lo stesso sia cittadino extracomunitario, ad allegare copia del permesso di soggiorno.

L'autorizzazione all'ospitalità temporanea, di cui al comma precedente, viene rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta. Il termine può essere interrotto per una sola volta nel caso in cui vengano effettuati accertamenti di carattere istruttorio da parte dell'Amministrazione comunale.

L'assegnatario è tenuto a comunicare al Comune la cessazione dell'ospitalità, in qualunque momento essa avvenga.

L'autorizzazione alla ospitalità può essere negata ovvero revocata in qualunque momento dal Comune, anche su proposta dell'Ente Gestore e secondo le procedure previste dall'art. 14 del Titolo II del presente Regolamento relativo alle modalità d'uso degli alloggi di e.r.p. e delle parti comuni e alle modalità di accertamento e di contestazione delle violazioni ai Regolamenti ai sensi dell'art. 25, comma 6, lett. A) ed e) della Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24", per: grave sovraffollamento dell'alloggio; mancato rispetto delle norme e regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni e per problemi di conflittualità sociale e condominiali connessi alla presenza del coabitante.

L'ospitalità di durata inferiore ai due anni può essere in ogni momento vietata dal Comune qualora ricorrano le condizioni di cui al comma precedente. Se l'assegnatario non provvede a far cessare l'ospitalità entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento comunale di divieto, il Comune procede alla dichiarazione di decadenza ai sensi dell'art. 30 della legge.

Art. 47
Indennità di ospitalità. Doveri dell'ospite

Nei casi in cui all'ospitalità temporanea si protragga per un periodo superiore ai tre mesi, l'assegnatario è tenuto alla corresponsione di un'indennità mensile pari al 20% del canone per ogni ospite maggiorenne, con esclusione delle persone di cui all'art. 43, 2° comma del presente Regolamento.

Gli assegnatari ed i componenti del relativo nucleo familiare sono tenuti a garantire il rispetto del le presenti norme e di quelle relative alle modalità d'uso degli alloggi di e.r.p. da parte degli ospiti.

 

TITOLO V

LA MOBILITA'FRA GLI ALLOGGI DI E.R.P.

(ai sensi dell’art. 28 L.R. n. 24 dell’8/8/2001)

Art. 48
Ambito di applicazione

Gli articoli del Titolo V disciplinano le modalità per l'effettuazione del cambio fra alloggi di E.R.P. disponibili nel territorio del Comune di Dozza.

Il Comune di Dozza sceglie di avvalersi della graduatoria aperta.

La graduatoria per le assegnazioni E.R.P. è prioritaria rispetto alla graduatoria per la mobilità, fatte salve gravi situazioni particolari da valutarsi da parte del Comune mediante la Commissione nominata ai sensi dell’art. 5 del presente Regolamento, Titolo I relativo all’assegnazione di alloggi di E.R.P.

Art. 49
Assegnatari ammessi a presentare domanda

La mobilità degli assegnatari negli alloggi di E.R.P. può aver luogo su richiesta dell’assegnatario o essere attivata d’ufficio.

La mobilità è a favore di tutti coloro che risultano essere regolari componenti del nucleo assegnatario. Gli ospiti (di cui all’art. 27 comma 3 – della L.R. n. 24/2001, nonché al Titolo II relativo alle modalità d’uso degli alloggi), coloro che non sono ancora entrati a far parte del nucleo familiare (ai sensi dell’art. 27 – comma 1 – della L.R. n. 24/2001), nonché gli occupanti non regolari degli alloggi non possono essere considerati per la definizione dello standard abitativo dell’alloggio.

Il cambio dovrà riguardare l’intero nucleo assegnatario, che dovrà quindi lasciare completamente libero l’alloggio di provenienza entro i termini indicati nel provvedimento di cambio alloggio. Qualora ciò non avvenisse, si applica quanto disposto dall’art. 34 della L.R. n. 24/2001 per il rilascio forzoso.

Coloro che chiedono la mobilità possono usufruire del cambio alloggio, sempre che ne ricorrano le condizioni, non prima che siano decorsi due anni dall’assegnazione dell’alloggio o dall’ultima mobilità, fatte salve gravi situazioni da valutarsi da parte del Comune mediante la Commissione nominata ai sensi art. 5 del presente Regolamento.

Art. 50
Alloggi utilizzati per i cambi

Per la mobilità degli assegnatari sono utilizzati gli alloggi E.R.P. sia di risulta che di nuova costruzione, in misura non superiore al 20% arrotondata all’unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili nel corso dell’anno.

Gli alloggi ubicati al piano terra/rialzato e/o al primo piano vengono prioritariamente assegnati ai richiedenti, collocati nella graduatoria mobilità, che necessitino di alloggi senza o con limitate barriere architettoniche. Tale priorità decade se ai primi posti della graduatoria per le nuove assegnazioni, si trovano cittadini nelle medesime condizioni.

Il Comune di Dozza autorizza o nega la mobilità con motivato provvedimento.

Il Comune procede ad una mobilità d’ufficio, per eliminare gravi condizioni di sottoutilizzazione dell’alloggio determinate dalla presenza di un numero di persone inferiore allo standard abitativo previsto all’art. 10 del presente Regolamento:

  • nucleo familiare di una o due persone: superficie alloggio compresa entro i 45 mq.;
  • nucleo familiare di tre o quattro persone: superficie alloggio da 45.1 mq. a 60 mq.;
  • nucleo familiare di cinque o sei persone: superficie alloggio da 60.1 mq. a 75 mq.;
  • nucleo familiare di sette persone ed oltre: superficie alloggio da 75,1 mq. in su

salvo particolari situazioni da valutarsi di volta in volta, ed assicurando che il trasferimento avvenga nello stesso edificio o in edifici limitrofi a quello occupato o in alloggio situato in un quartiere indicato dall’assegnatario.

La mobilità disposta nel rispetto delle condizioni su elencate è vincolante per l’assegnatario.

La mobilità d’ufficio ha luogo, inoltre, quando si debba procedere alla ristrutturazione complessiva dell’alloggio o dell’edificio di cui lo stesso faccia parte, oppure nel caso in cui, su segnalazione del Servizio Sociale e/o Sanitario, risulti al Comune che la permanenza dell’assegnatario in detto alloggio sia causa di tensioni o conflittualità con altri inquilini.

E’ prevista la possibilità di ricorrere alla mobilità d’Ufficio qualora l’alloggio non risulti più utilizzabile per eventi eccezionali o per altri casi da valutarsi di volta in volta dal Comune (ad esempio: assegnatari in condizioni di morosità ai sensi dell’art. 32 – commi 4 e 5 della L.R. 24/2001). Nel caso di mobilità disposta d’ufficio per esigenze di ristrutturazione, il Comune provvede alle spese di trasloco nell’alloggio provvisorio e per il rientro in quello originario. In altre situazioni, a fronte di particolari condizioni economiche dell’assegnatario, il Comune potrà contribuire anche parzialmente alla copertura delle spese.

Art. 51
Graduatoria aperta

Nei casi di mobilità richiesta dall’assegnatario il Comune provvede a formare una graduatoria aperta, che viene aggiornata ogni quattro mesi, nella quale sono collocate le domande dei richiedenti, in base ai punteggi attribuiti per le condizioni di seguito indicate: alloggio non