I N D I C E
TITOLO I - L'ASSEGNAZIONE
DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 1 Definizione di nucleo avente diritto
Art. 2 Requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica
Art. 3 Domanda per l'accesso
Art. 4 Punteggi di selezione della domanda
Art. 5 Commissione per l'approvazione della graduatoria
Art. 6 Formazione della graduatoria
Art. 7 Aggiornamento della graduatoria
Art. 8 Integrazione della domanda di accesso
Art. 9 Accertamento dei requisiti per l'assegnazione
Art. 10 Individuazione degli alloggi da assegnare
Art. 11 Ambito di
applicazione
Art. 12 Obblighi per gli assegnatari
Art. 13 Divieti per gli assegnatari
Art. 14 Violazione del Regolamento e provvedimenti conseguenti
Art. 15 Reclami
Art. 16 Accertamenti e contestazioni
TITOLO III - RIPARTIZIONE DEGLI ONERI TRA L'ENTE GESTORE E GLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI E.R.P.
CAPO I MANUTENZIONE E FORNITURE IN GENERE
RELATIVE ALLE PARTI COMUNI
Art. 17 Strutture murarie-scale-atrii
Art. 18 Coperti
Art. 19 Fognature e scarichi
Art. 20 Cortili e giardini e altri spazi comuni
Art. 21 Ascensore
Art. 22 Impianto centrale di riscaldamento e di produzione di acqua calda
corrente
Art. 23 Impianto di sollevamento acqua
Art. 24 Impianto addolcimento acqua
Art. 25 Impianto di illuminazione e suoneria parti comuni
Art. 26 Impianto centralizzato TV
CAPO II - MANUTENZIONE E FORNITURE ALL'INTERNO DELL'UNITA' IMMOBILIARE
Art. 27 Impianto elettrico
Art. 28 Impianto idrico, sanitario, gas
Art. 29 Impianto autonomo di riscaldamento e di produzione di acqua calda
Art. 30 Pareti e soffitti: intonaci, tinte, vernici e parati
Art. 31 Pavimenti e rivestimenti
Art. 32 Serramenti ed infissi
Art. 33 Apparecchi di estrazione e ventilazione locali
CAPO III - PULIZIA DELLE PARTI COMUNI
Art. 34 Pulizia delle parti comuni
CAPO IV - ONERI AMMINISTRATIVI
Art. 35 Oneri amministrativi
TITOLO IV - L'AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE E L'OSPITALITA' TEMPORANEA IN ALLOGGI DI E.R.P.
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 36 Ambito di applicazione
CAPO II - SUBENTRO NEL CONTRATTO DI
LOCAZIONE
Art. 37 Definizione di nucleo familiare dell'assegnatario dell'alloggio
Art. 38 Ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario
Art. 39 Condizioni per l'ampliamento del nucleo familiare
Art. 40 Comunicazione. Modalità di richiesta di ampliamento del nucleo
familiare. Autorizzazione comunale. Ricalcolo del canone.
Art. 41 Subentro nel contratto di locazione
Art. 42 Istanza di subentro
CAPO III - OSPITALITA' TEMPORANEA
Art. 43 Ospitalità temporanea
Art. 44 Durata dell'ospitalità
Art. 45 Condizioni per la richiesta della proroga
Art. 46 Comunicazione. Modalità della richiesta. Autorizzazione
Art. 47 Indennità di ospitalità. Doveri dell'ospite
TITOLO V - LA MOBILITA' FRA GLI ALLOGGI DI E.R.P.
Art. 48 Ambito di
applicazione
Art. 49 Assegnatari ammessi a presentare domanda
Art. 50 Alloggi utilizzati per i cambi
Art. 51 Graduatoria aperta
Art. 52 Punteggio
Art. 53 Gestione della graduatoria
Art. 54 Aggiornamento della graduatoria
Art. 55 Norme transitorie e finali
CONTRATTO-TIPO DI LOCAZIONE DI ALLOGGI E.R.P.
TITOLO I
LASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento è redatto, ai sensi del 2° comma dellart. 25 della L.R. 8/8/2001 n. 24 "Disciplina generale dellintervento pubblico nel settore abitativo", per lindividuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di E.R.P. disponibili nel territorio del Comune di Dozza.
Il Comune di Dozza sceglie di avvalersi dellopzione della graduatoria aperta.
Disciplina inoltre ai sensi del 6° comma dell'art. 25 della citata Legge Regionale le modalità d'uso degli alloggi di E.R.P. e delle parti comuni, le modalità di accertamento e di contestazione delle violazioni al Regolamento, la ripartizione degli oneri fra Ente Gestore e gli assegnatari degli alloggi di E.R.P., l'ampliamento del nucleo familiare e l'ospitalità temporanea; ai sensi dell'art. 28 della medesima legge la mobilità fra assegnatari di alloggi di E.R.P.
Art. 1
Definizione di Nucleo avente diritto1) Lart. 24 della L.R. n. 24/01 definisce per nucleo familiare avente diritto:
Art. 2
Requisiti per laccesso allEdilizia Residenziale PubblicaI requisiti per partecipare allassegnazione degli alloggi sono quelli indicati nella delibera del Consiglio Regionale n. 327 del 12/2/2002 assunta ai sensi dellart. 15 della L.R. n. 24/01 così come modificata dalla Delibera C.R. n. 395 del 30/07/2002 e che qui di seguito si richiamano:
a) Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente.
Possono richiedere lassegnazione:
a.1) il cittadino italiano;
a.2) il cittadino di Stato aderente allUnione Europea;
a.3) il cittadino straniero, titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata almeno biennale che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.
b) Residenza o sede dellattività lavorativa:
b.1) residenza anagrafica, ai sensi della normativa vigente, nel Comune a cui si presenta la domanda;
b.2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune;
b.3) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio compresi nel territorio del Comune;
b.4) attività lavorativa svolta allEstero. In tal caso è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.
c) Limitata titolarità di diritti reali su beni immobili:
c.1) Il nucleo avente diritto, così come definito allart. 1, non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nellambito provinciale relativo al Comune a cui si presenta la domanda, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria a A/2 classe I del Comune nel quale si presenta la domanda considerando la zona censuaria più bassa.
Qualora sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore;
c.2) fatto salvo quanto previsto al punto c.1, il nucleo avente diritto non deve essere titolare, anche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune nel quale si presenta la domanda, considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore;
c.3) nei casi di cui alle lett. c.1) e c.2), la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca allimmobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.
d) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi;
d.1) Assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. cui è seguito il riscatto o lacquisto ai sensi della Legge 513/77 o della Legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di E.R.P.;
d.2) Assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che lalloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
e) Reddito del nucleo avente diritto, valutato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.vo 31-3-98 n. 109 e successive modifiche.
Il limite di reddito per laccesso è calcolato, ai sensi del D. Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, in base allI.S.E. (Indicatore Situazione Economica) e allI.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo:
e.1) Valore I.S.E.
Non deve superare . 30.000 (L. 58.088.100).
Il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a . 35.000 (L. 67.769.450), al lordo della franchigia prevista dal D. Lgs.vo 109/98 come modificato dal D. Lgs. 130/2000, ossia di . 15.493,71 (L. 30.000.000);
e. 2) Valore I.S.E.E.
Non deve superare 15.000 (L. 29.044.050).
e. 2.1) Per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dallattestazione rilasciata dallINPS è diminuito del 20%.
e. 2.2) Per i nuclei con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni, il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dallattestazione rilasciata dallINPS è diminuito del 20%.
Le condizioni di e.2.1. ed e.2.2. non sono tra loro cumulabili.
I richiedenti che risultino avere un reddito ISEE inferiore al minimo INPS comprensivo della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici (art. 1 L. 544/98 integrato art. 69 L. 388/00) devono allegare alla domanda una dichiarazione che motivi adeguatamente il reddito e le modalità di sussistenza economica del nucleo.
I requisiti per accedere all'E.R.P. debbono essere posseduti dal richiedente e limitatamente alle lettere c), d), e), anche da parte degli altri componenti il nucleo avente diritto, alla data di presentazione della domanda.
I predetti requisiti sono da riferirsi ai soli soggetti specificati nella relativa istanza, qualora questa individui come soggetti interessati all'accesso solamente uno o parte dei componenti il nucleo originario (articolo modificato per effetto della delibera Consiglio Regionale n. 395 del 30/07/2002).
I nuclei familiari aventi diritto per conseguire lassegnazione degli alloggi di E.R.P. in possesso dei requisiti di cui allarticolo precedente, possono inoltrare domanda al Comune di Dozza, su apposito modulo fornito dal Comune.
La domanda può essere presentata allU.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Dozza, o spedita a mezzo servizio postale, in qualsiasi momento dellanno.
Art. 4
Punteggi di selezione della domandaI criteri di priorità per lassegnazione ed i relativi punteggi da attribuire alle domande sono i seguenti:
Situazione di grave disagio abitativo, accertato da parte dellAutorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda, dovuta alla presenza di una delle condizioni sottoelencate.
La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dallautorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto, inclusi quelli intimati per inadempienze contrattuali se corredati da adeguata documentazione rilasciata dai competenti uffici pubblici atta a dimostrare la situazione di disagio socio-economico in maniera continuativa.
A - 1.1) Sistemazione in spazi che per dimensione, struttura, impianti, funzionalità possono essere adibiti, se pure impropriamente, ad abitazione, oppure in spazi procurati a titolo precario dalliniziativa pubblica o dalle cooperative sociali iscritte nellapposito Albo Regionale istituito con L.R. n. 7/94: Punti 3
Oppure: Sistemazione precaria come sopra definita, o provvisoria (es. albergo)o in situazioni di coabitazione con altri nuclei familiari a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio corredato da preavviso di rilascio o che sia dimostrata da contratto di locazione di natura transitoria ai sensi della normativa vigente (L. n. 431/98). Il provvedimento esecutivo di rilascio non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempimenti non presentino adeguata documentazione rilasciata dai competenti uffici pubblici atta a dimostrare la loro situazione di disagio socio-economico in maniera continuativa
Punti 6 con ISE da 0 a 5000 in assenza di redditi esenti nell'anno precedente;
Punti 5 con ISE da o a 5000 in presenza di redditi esenti relativi all'anno precedente;
Punti 4 con ISE superiore a 5000 .
In entrambe le ipotesi di cui al punto A-1 il punteggio viene aumentato di punti 1 nel caso di nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico oppure di nucleo composto da un solo ultracinquantenne con patologia assimilabile a quella dell'età senile accertata da UVG o di ultracinquantenne senza attività lavorativa stabile relazionato dai Servizi Sociali. In entrambe le ipotesi l'ulteriore punteggio non è attribuibile in presenza di altri conviventi residenti, non legati da vincoli di parentela o affinità, in quanto concorrono al mantenimento del nucleo.
Il punteggio viene altresì aumentato di punti 1 nell'ipotesi di nucleo familiare in cui siano presenti uno o più portatori di handicap con invalidità superiore al 67% o minore/ portatori di handicap.
A - 1.2) Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, accertata anagraficamente: Punti 1
A - 1.3) Abitazione in alloggio sovraffollato, considerando la metratura calcolata sui parametri previsti dalla legge dellequo canone (L. 392/1978), riferita alla sola abitazione, escluse le pertinenze:
Per il sovraffollamento determinato dalla nascita od adozione di un bambino o di una bambina non si applica la norma dei due anni.
Il sovraffollamento è riferito al nucleo anagrafico e/o al nucleo che si formerà.
A - 1.4) Abitazione in alloggio antigienico o privo di servizi igienici certificato dallAutorità competente (A.S.L. competente per territorio) e rapportata alla seguente classificazione di antigienicità:
- mediocre Punti 0,5
- cattivo Punti 1
- pessimo Punti 1,5
In caso di assegnazione di alloggio conseguente al riconoscimento di tale condizione il Comune ne dovrà dare comunicazione al competente Ufficio dell A.S.L. che ha certificato lantigienicità stessa.
A 2.1) Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento di sfratto Punti 1
A-2.2) Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto corredato di atto di precetto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero o di provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dellalloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti presentino adeguata documentazione rilasciata dai competenti Uffici pubblici atta a dimostrare la loro situazione di disagio socio-economico in maniera continuativa.
Punti 6 con ISE da 0 a 5000 in assenza di redditi esenti nellanno precedente;
Punti 5 con ISE da 0 a 5000 in presenza di redditi esenti relativi allanno precedente;
Punti 4 con ISE superiore a 5000 .
Le condizioni A-1.1) e A-2) non sono cumulabili fra loro e con le altre condizioni oggettive.
In entrambe le ipotesi di cui al punto A-2 il punteggio viene aumentato di punti 1 nel caso di nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico oppure di nucleo composto da un solo ultracinquantenne con patologia assimilabile a quella dell'età senile accertata da UVG o di ultracinquantenne senza attività lavorativa stabile relazionato dai Servizi Sociali.
In entrambe le ipotesi l'ulteriore punteggio non è attribuibile in presenza di altri conviventi residenti, non legati da vincoli di parentela o affinità, in quanto concorrono al mantenimento del nucleo.
Il punteggio viene altresì aumentato di punti 1 nell'ipotesi di nucleo familiare in cui siano presenti uno o più portatori di handicap con invalidità superiore al 67% o minore/i portatori di handicap.
B - 1) Condizione economica del nucleo da punti 2 a zero:
la condizione economica del nucleo scaturisce dalle seguenti operazioni: valore I.S.E.E. moltiplicato per lo 0,02%; sottrarre da punti 2 il risultato ottenuto.
(es: valore I.S.E.E. Euro 4.000 x 0,02% = 0.80; 2-0.80 = 1.20.
In caso di I.S.E.E. pari a Euro 10.000 il valore corrisponde a 2, per cui il risultato sarà pari a zero).
Dal punteggio personalizzato così ottenuto si sottraggono poi 0,10 punti ogni 1000 dei seguenti benefici/redditi, eventualmente
ottenuti nellanno precedente:
- redditi/benefici economici esenti, quali: rendite INAIL, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, ecc..
- contributi/emolumenti a qualunque titolo e da chiunque percepiti, quali: contributi per laffitto, assegno di maternità e nucleo familiare, entrate da lavoro saltuario, ecc..
Non si considerano risultati negativi.
B - 2) Nucleo familiare richiedente composto da quattro unità ed oltre : Punti 1
B - 3) Nucleo familiare richiedente composto esclusivamente da persone che abbiano superato i 65 anni e che non svolgano alcuna attività lavorativa:
- per ogni componente di oltre 65 anni Punti 1
- per ogni componente di oltre 75 anni Punti 1,5
B 4) Presenza nel nucleo familiare anagrafico richiedente di una o più persone di età superiore a 65 anni riconosciute non autosufficienti sulla base di certificati rilasciati dalle competenti autorità. (art.5 L.R.5 del 3/2/94) Punti 1
B 5) Nucleo familiare con anzianità di formazione anagrafica non superiore a cinque anni alla data di presentazione della domanda a condizione che nessuno dei componenti abbia superato il trentaduesimo anno di età: Punti 2
B - 6) Presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap. Ai fini del presente Regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere certificato dalle competenti Autorità che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa. Tale condizione dinvalidità consente di ottenere un punteggio personalizzato secondo la seguente modalità: percentuale di invalidità moltiplicata per 3.00 e divisa per 100
utilizzando la seguente formula:
percentuale di invalidità x 3.00
------------------------------------------ = punti da attribuire
100
Se trattasi di minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciuta ai sensi della vigente normativa Punti 2
Nel caso in cui nel nucleo siano presenti più minori nelle predette condizioni o più portatori di handicap con invalidità superiore al 67% si attribuisce n. 1 punto per ogni ulteriore handicap presente.
Salvo quanto previsto nel precedente capoverso, nel caso di presenza nel nucleo di più componenti portatori di handicap si considera esclusivamente il punteggio derivante dall'handicap maggiore.
B - 7) Nucleo familiare composto da un solo adulto con un minore a carico Punti 2
Nucleo familiare composto da un solo adulto con più minori a carico Punti 3
Gli stessi punteggi vengono attribuiti anche in presenza di altri figli maggiorenni, fiscalmente a carico, purché studenti.
Il punteggio non è attribuibile in presenza di altri conviventi residenti, non legati da vincoli di parentela e affinità, in quanto concorrono al mantenimento del nucleo.
Le condizioni B- 3) B- 4) e B-4) B-6) non sono fra loro cumulabili.
B - 8) Nucleo familiare che intenda rientrare stabilmente in Italia o sia rientrato da non oltre diciotto mesi per stabilirvi la propria residenza e che sia alloggiato in maniera precaria Punti 3
B - 9) Nucleo familiare composto interamente da residenti nel Comune di _DOZZA_________:
da almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda (fa fede il certificato anagrafico di ciascuno dei componenti) Punti 1
Non si tiene conto dei figli minori residenti a _____________ dalla nascita.
C) CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE
C - 1) Nucleo incluso dai servizi sociali in progetti, a favore di chi subisce il disagio, di assistenza e recupero a fronte di gravi conflitti familiari e/o violenze in famiglia (comprovate da presentazione di formale denuncia/querela): Punti 3C- 2) Nucleo con gravi problemi sociali e/o relazionali: Punti 2
Le situazioni specificate ai punti C-1 e C-2 devono essere attestate da apposite relazioni dei Servizi Sociali Comunali o dell'A.S.L. contenenti, già in sede di presentazione della domanda, un progetto di sostegno al nucleo avente diritto e di intervento per attenuare le eventuali situazioni di disagio anche per gli altri assegnatari. Al momento dell'assegnazione i Servizi Sociali Comunali o l'A.S.L. dovranno attestare il permanere della condizione di disagio e confermare la validità del progetto di sostegno oppure apportare ad esso le modifiche che si fossero nel frattempo rese opportune.
I punteggi di cui ai punti C-1 e C-2 non sono tra loro cumulabili.
D) CONDIZIONI AGGIUNTIVE.
D - 1) Richiedenti in condizioni di pendolarità ovvero che presentino domanda nel Comune in cui hanno lattività lavorativa che disti dal Comune di residenza oltre 25 Km: (la distanza può essere ridotta a 15 Km in caso di insufficienza di collegamenti pubblici) Punti 1
D - 2) Richiedenti che abitino in un alloggio in locazione il cui canone incida sullISE:
- in misura superiore al 35% e fino al 50% Punti 2
- in misura superiore al 50 % : Punti 3
La condizione non viene riconosciuta qualora il richiedente sia stato sottoposto a procedimento di sfratto per inadempienza contrattuale, salvo che venga presentata adeguata documentazione atta a dimostrare una situazione continuativa di disagio socio-economico.
Art. 5
Commissione per la predisposizione della GraduatoriaAi sensi dellart. 6 primo comma della Legge Regionale n. 24/2001 e ai sensi dellatto costitutivo dellAssociazione Intercomunale, è costituita ununica Commissione per i Comuni componenti lAssociazione Intercomunale: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna e Mordano che esercita le seguenti funzioni:
A seguito di istruttoria effettuata dai competenti Uffici Comunali, la graduatoria di assegnazione viene predisposta da una Commissione composta da:
Oltre ai componenti effettivi possono essere nominati componenti supplenti
La Commissione è nominata dalla Conferenza dei Sindaci dellAssociazione Intercomunale e viene rinnovata in occasione del rinnovo di detto organo, restando tuttavia in carica fino alladozione da parte di questo di un espresso provvedimento.
La commissione nomina fra i propri componenti un presidente e un vicepresidente. Essa può funzionare con la presenza di almeno tre membri, compreso fra questi il presidente o il vicepresidente; le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Un funzionario dei Comuni svolge le funzioni di segretario della Commissione.
Ai componenti della Commissione, esterni alle Amministrazioni Comunali, spetta un rimborso delle spese di viaggio sostenute pari ad un quinto del costo al litro della benzina.
Art. 6
Predisposizione della GraduatoriaLa Commissione predispone la graduatoria dassegnazione a seguito di sorteggio effettuato fra i concorrenti risultanti con pari punteggio. Le domande oggetto dintegrazione di cui allart. 8 che dovessero ricevere un punteggio pari ad altre già comprese nella vigente graduatoria, saranno collocate in coda alla classe di punteggio relativa, previo eventuale sorteggio da effettuarsi tra le stesse.
Art. 7
Aggiornamento della GraduatoriaLa graduatoria predisposta dalla Commissione e approvata dal Dirigente competente verrà affissa allalbo pretorio del Comune per la durata di quindici giorni e durante tale periodo potranno essere prodotti ricorsi che saranno esaminati e decisi dalla Commissione stessa entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione. La graduatoria definitiva terrà conto dei ricorsi accolti.
La graduatoria definitiva verrà aggiornata ogni 4 mesi tenendo conto delle domande nel frattempo presentate e delle integrazioni promosse d'ufficio di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
Contestualmente allapprovazione della terza graduatoria definitiva, su proposta della Commissione, lAmministrazione Comunale, con apposito atto, determinerà la graduatoria dei richiedenti in posizione utile allassegnazione, depennando le domande il cui punteggio sia inferiore ad un terzo del punteggio massimo.
Comunque, i richiedenti esclusi potranno successivamente ripresentare domanda nel caso di modifica delle condizioni che comportino un aumento del punteggio.
Art. 8
Integrazione della Domanda di AccessoI richiedenti che ritengano di avere diritto ad una maggiorazione del punteggio assegnato a seguito di mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate possono presentare istanza dintegrazione della precedente domanda producendo la relativa documentazione.
Listanza sarà oggetto di esame da parte della Commissione di cui al precedente art. 5, che procederà alleventuale aggiornamento della graduatoria vigente qualora ritenga listanza stessa ammissibile.
La domanda precedente verrà integrata con gli aggiornamenti presentati che saranno considerati ai fini delle successive verifiche e adempimenti.
L'integrazione della domanda potrà altresì essere promossa d'ufficio in presenza di elementi accertati che siano intervenuti a modificare significativamente le condizioni dichiarate.Art. 9
Accertamento dei Requisiti per lAssegnazioneIl Comune, in sede dassegnazione, tenuto conto degli alloggi a disposizione, richiederà la documentazione atta a comprovare lesistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni indicate nella domanda dai concorrenti collocati in posizione utile nella graduatoria vigente.
I requisiti, le condizioni oggettive e soggettive, devono sussistere al momento della domanda e permanere al momento della verifica dei requisiti, con eccezione dei requisiti di cui allart. 4 punto B5.
La documentazione dovrà comprendere anche la dichiarazione I.S.E.E., aggiornata agli ultimi dati disponibili, che sarà adeguatamente verificata.
Ai soli fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 4 B1, non si procede a rettifiche per variazioni del reddito ISEE che non superino in aumento o in diminuzione il 10%.
Le dichiarazioni ISEE hanno validità di un anno, fermo restando la necessità di aggiornare la situazione reddituale.
Tale documentazione verrà sottoposta allesame della Commissione di cui allart. 5 la quale, qualora riscontrasse differenze delle condizioni dichiarate nella domanda, procederà alleventuale revisione del punteggio assegnato in sede di istruttoria prevedendo le conseguenti variazioni alla vigente graduatoria di assegnazione; il Dirigente competente assumerà i provvedimenti di esclusione in presenza di accertate dichiarazioni mendaci.
La Commissione dovrà inoltre verificare la permanenza dei requisiti prescritti in assenza dei quali prevederà lesclusione dalla graduatoria di tali richiedenti.
Le decisioni della Commissione costituiscono provvedimento definitivo.
La graduatoria formulata dalla Commissione come da art. 6 viene approvata con provvedimento del Dirigente competente.
Art. 10
Individuazione degli Alloggi da AssegnareVista la tipologia degli alloggi disponibili, tali alloggi saranno assegnati ai concorrenti collocati in posizione utile nella vigente graduatoria tenendo conto sia degli handicap e/o delle gravi e particolari condizioni di salute dei concorrenti, che dei seguenti parametri abitativi di massima:
- nucleo familiare di sette persone ed oltre: superficie alloggio da 75,1 mq. in su
La rinuncia ad un alloggio ritenuto adeguato comporta lesclusione automatica dalla graduatoria e l'impossibilità di ripresentare domanda per un anno.
Qualora al momento dellassegnazione non siano disponibili alloggi rispondenti ai parametri indicati, il Comune può proporre la sistemazione in uno o più alloggi in deroga ai parametri stessi. In caso di rifiuto di un alloggio di superficie inferiore, il concorrente rimane iscritto nella graduatoria di assegnazione per una successiva proposta ad occupare un altro alloggio disponibile, anche non rientrante nei parametri indicati,
Laccettazione o il rifiuto dellalloggio dovrà essere fatto constare da idonea sottoscrizione dellinteressato.
Nel caso in cui non siano disponibili alloggi rispondenti ai concorrenti portatori di handicap e/o colpiti da gravi e particolari problemi di salute, il Comune manterrà la collocazione degli stessi nella graduatoria in attesa di disponibilità di alloggi adeguati.
Il nucleo familiare assegnatario dovrà occupare lalloggio assegnato entro il termine di trenta giorni dallaccettazione, pena la decadenza dellassegnazione stessa.
Qualora lassegnazione di alloggi avvenga a favore di persone che abbisognano di assistenza sanitaria e sociale, dovranno essere predisposti appositi progetti di sostegno e dintervento al nucleo avente diritto, per attenuare le eventuali situazioni di disagio anche per gli altri assegnatari.
TITOLO II
MODALITA' D'USO DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. E DELLE PARTI COMUNI E MODALITA' DI ACCERTAMENTO E DI CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO
(ai sensi degli artt. 25, c.6 lettere a) ed e) della L.R. n. 24 dell8/8/2001)
Art. 11
Ambito di applicazioneLe norme del presente Titolo si applicano agli assegnatari degli alloggi individuati ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 della L.R. n. 24/2001 e soggetti alla disciplina in tema di edilizia residenziale pubblica.
Il Comune di Dozza, direttamente o tramite l'Ente Gestore, garantirà la corretta informazione delle regole, dei diritti e dei doveri degli assegnatari.
Gli assegnatari ed i componenti del relativo nucleo familiare abitanti nell'alloggio sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli successivi e di quanto previsto nelle disposizioni contenute o richiamate nel contratto di locazione.
Art. 12
Obblighi per gli assegnatariGli assegnatari ed i componenti del relativo nucleo familiare sono tenuti, in particolare:
Art. 13
Divieti per gli assegnatariAgli assegnatari è fatto divieto di:
Art. 14
Violazione del Regolamento e provvedimenti conseguentiQualora l'assegnatario o altro componente del nucleo familiare occupante l'alloggio, violi le norme del presente Regolamento assunto dal Comune ai sensi dell'art. 25, comma 2 e 6 della L.R. n. 24/2001:
I reclami ai comportamenti posti in essere da altri assegnatari o condomini devono essere trasmessi in forma scritta al Comune o l'Ente gestore, attraverso una delle seguenti modalità:
Art. 16
Accertamenti e contestazioniIl Comune o l'Ente gestore, avuto notizia in forma scritta, come previsto dall'articolo precedente, di un atto o di un comportamento che possano violare le disposizioni dettate dal presente regolamento, espleta gli eventuali accertamenti e contesta, sempre in forma scritta, i fatti all'assegnatario.
Nell'atto di contestazione, il Comune o l'Ente gestore comunica all'assegnatario che:
L'assegnatario ha il diritto di impugnare l'atto conclusivo della procedura in questione presentando la relativa impugnazione con le modalità ed i termini indicati nello stesso atto conclusivo.
TITOLO III
RIPARTIZIONE DEGLI ONERI TRA L'ENTE GESTORE E GLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI E.R.P.
(ai sensi dell'art. 25, c.6 lettera b) L.R. n. 24 dell' 8/8/2001)
CAPO I - MANUTENZIONE E FORNITURE IN GENERE RELATIVE ALLE PARTI COMUNI
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Art. 22
Impianto centrale di riscaldamento e di produzione di acqua calda corrente
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CAPO II - MANUTENZIONE E FORNITURE ALL'INTERNO DELL'UNITA' IMMOBILIARE
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Art. 29
Impianto autonomo di riscaldamento e di produzione di acqua calda
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Art. 30
Pareti e soffitti: intonaci, tinte, vernici e parati
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CAPO III - PULIZIA DELLE PARTI COMUNI
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CAPO IV - ONERI AMMINISTRATIVI
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Visto quanto contenuto alla lettera b) dell'art. 25, comma 6 della L.R. n. 24/2001, per quanto riguarda i rapporti tra Ente gestore e Comuni, sono a carico dell'Ente gestore, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario, gli oneri stabiliti dal Regolamento comunale, qualora siano la conseguenza di attività non ricomprese tra quelle di cui alla delibera del Consiglio regionale relativa ai massimali dei costi di gestione degli alloggi di e.r.p. (delibera n. 391 del 30/07/2002).
TITOLO IV
L'AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE E L'OSPITALITA' TEMPORANEA IN ALLOGGI DI E.R.P.
(ai sensi degli artt. 25, c.6 d) e 27 L.R. n. 24 dell8/8/2001)
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 36
Ambito di applicazioneLe disposizioni del presente Titolo IV si applicano agli assegnatari di alloggi soggetti alla normativa in materia di Edilizia Residenziale Pubblica, ovvero a quegli assegnatari che risultano titolari di un contratto di e.r.p.
CAPO II - SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
Art. 37
Definizione di nucleo familiare dell'assegnatario dell'alloggioPer nucleo avente diritto si intende quanto previsto dall'art. 1 del presente Regolamento.
Per nucleo familiare originario dell'assegnatario si intende l'insieme delle persone individuate tra quelle previste dal citato art. 1, a favore delle quali è stata disposta l'assegnazione dell'alloggio da parte dell'Amministrazione Comunale.
Art. 38
Ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatarioPer ampliamento si intende l'aumento dei componenti del nucleo familiare avvenuto dopo l'assegnazione dell'alloggio a seguito delle seguenti ipotesi previste dall'art. 24, comma 1 della legge:
La stabile convivenza di cui al precedente punto e) comporta la modifica della composizione del nucleo originario quando ricorrono le seguenti condizioni:
Sempre con riferimento al punto e) la modifica della composizione del nucleo avente diritto è autorizzata dal Comune a seguito delle verifiche di cui sopra e con le modalità previste dagli articoli seguenti.
Art. 39
Condizioni per l'ampliamento del nucleo familiareL'ampliamento del nucleo a seguito di stabile convivenza è autorizzato dal Comune previo accertamento delle seguenti condizioni:
L'assegnatario che intenda ampliare il proprio nucleo familiare è tenuto a darne comunicazione scritta al Comune, indicando i dati anagrafici della persona in favore della quale si richiede l'ampliamento, e a produrre per tutto il nucleo familiare, compresa la persona a favore della quale si richiede l'ampliamento, la situazione reddituale relativa all'ultimo anno (certificazione ISE e ISEE), e la situazione relativa alla eventuale titolarità di diritti reali.
A seguito della comunicazione di avvio della convivenza, il canone è determinato tenendo conto della nuova ISE/ISEE presentata, come richiesto dal comma precedente. Nel periodo di convivenza, nei casi in cui il canone così calcolato risulti inferiore a quello applicato al nucleo familiare non ampliato, l'assegnatario è tenuto a corrispondere il maggiore tra i due canoni.
Decorsi quattro anni dalla data di comunicazione di cui sopra, ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione all'ampliamento del proprio nucleo familiare, il Comune invita l'assegnatario ad inoltrare apposita istanza al Comune, nella quale si riconferma la propria volontà di procedere all'ampliamento. Nella suddetta istanza deve essere indicata la situazione reddituale relativa all'ultimo anno (certificazione ISE e ISEE), e patrimoniale del nucleo ampliando al fine di verificarne la conformità con quanto previsto dall'art. 15 della legge, e per la rideterminazione del canone.
Il Comune, previa verifica della presenza dei requisiti di cui al precedente articolo e della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 39 del Regolamento medesimo si pronuncia sul rilascio dell'autorizzazione entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta.
Il Comune si riserva di effettuare indagini e controlli per ottenere riscontri in merito alle dichiarazioni rilasciate.
Il termine di cui sopra può essere interrotto per una sola volta nel caso si rendano necessari accertamenti di carattere istruttorio da parte del Comune, il quale può richiedere la documentazione integrativa ritenuta opportuna in relazione ai singoli casi.
In caso di mancata integrazione della documentazione da parte dell'assegnatario entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione Comunale, la richiesta incompleta decade d'ufficio.
Decorsi 90 giorni dal ricevimento dell'invito di cui al comma 3 la procedura di ampliamento decade.
In tal caso, come in caso di mancata autorizzazione all'ampliamento, entro e non oltre 30 giorni, la persona a favore della quale era stata presentata la relativa comunicazione è tenuta a trasferire altrove la residenza. Ovvero l'assegnatario deve presentare, a favore di tale persona, comunicazione di trasformazione in ospitalità.
In caso di inadempienza di quanto al punto che precede, la posizione sarà valutata ai fini dell'avvio della procedura di decadenza ravvisandosi gli estremi di cui all'art. 30, 1° comma, lett. A) della L.R. 24/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 41
Subentro nel contratto di locazioneI componenti del nucleo avente diritto, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario, ovvero di abbandono dell'alloggio.
In particolare hanno il diritto al subentro i componenti del nucleo originario di cui all'art. 37 del presente Regolamento, nonché coloro che siano venuti a far parte del nucleo a seguito di ampliamento nei casi previsti dall'art. 38 del presente Regolamento.
Nel caso di decesso dell'assegnatario prima della decorrenza del termine di quattro anni di cui al comma 2 dell'art. 38 del presente Regolamento, il convivente deve presentare entro 30 gg. apposita richiesta motivata da indirizzarsi esclusivamente al Comune. Il Comune può concedere al convivente il subentro in presenza di particolari condizioni di bisogno oggettivamente accertate.
In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, si procede all'eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione, anche provvisoria del giudice.
In caso di decesso o abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario, il subentrante deve presentare richiesta di subentro al Comune, entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi.
In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, il coniuge a favore del quale il giudice ha disposto l'abitazione dell'alloggio deve inoltrare apposita comunicazione al Comune, entro il termine di 30 giorni dalla decisione del giudice, ai fini della voltura del contratto di locazione.
Il Comune, previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti per il mantenimento dell'assegnazione di cui all'art. 15 della legge e delle condizioni previste dall'art. 41 del presente Regolamento, autorizza il subentro entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
Con il subentro ai sensi del comma precedente il subentrante assume i diritti e gli obblighi relativi al rapporto di locazione che facevano capo all'assegnatario deceduto, che ha abbandonato l'alloggio, ovvero dal quale si è separato legalmente, o nei confronti del quale è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili dello stesso, così come previsto dal contratto di locazione medesimo, a cui si rinvia.
Qualora il Comune riscontri la non conformità con le condizioni previste dall'art. 41 del presente Regolamento, dà comunicazione al richiedente dell'esito negativo. Il Comune procede alla dichiarazione di decadenza ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 41 citato, ovvero promuove la procedura di cui all'art. 34 della legge nel caso di cui al comma 3 dell'art. 41 medesimo.
CAPO III - OSPITALITA' TEMPORANEA
L'ospitalità temporanea e la coabitazione di soggetti esterni al nucleo familiare dell'assegnatario, fuori dai casi previsti dall'art. 38 del presente Regolamento, non comportano in nessun caso modifica della composizione del nucleo avente diritto né costituiscono diritto al subentro, neanche nel caso in cui i soggetti medesimi abbaino acquisito residenza anagrafica.
In particolare, non comportano ampliamento del nucleo familiare i soggetti che, per prestare assistenza a componenti del nucleo familiare sulla base di un rapporto di lavoro, occupano l'alloggio acquisendo la residenza anagrafica.
Art. 44
Durata dell'ospitalitàL'ospitalità temporanea di persone estranee al nucleo familiare di durata superiore ai tre mesi, è ammessa previa comunicazione al Comune.
L'ospitalità temporanea può avere una durata massima di due anni.
In considerazione di giustificate motivazioni da valutare nel caso concreto, il Comune può autorizzare una durata fino a quattro anni, a seguito di richiesta da inoltrarsi da parte dell'assegnatario, entro 60 giorni dallo scadere del termine dei due anni di cui al comma precedente.
Nel caso in cui l'assegnatario e/o altro componente il nucleo familiare risulti invalido, non autosufficiente o necessiti di continua assistenza, il Comune può autorizzare l'ospitalità di assistenti familiari o parenti fino al perdurare della necessità di assistenza che dovrà essere debitamente documentata in sede di richiesta da inoltrarsi al Comune stesso.
Art. 45
Condizioni per la richiesta di prorogaL'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo non potrà in ogni caso rilasciarsi nei confronti dell'assegnatario:
Art. 46
Comunicazione. Modalità della richiesta. Autorizzazione.Fatti salvi i casi in cui l'ospitalità abbia una durata inferiore ai tre mesi, l'assegnatario che intenda ospitare terze persone estranee al nucleo familiare è tenuto a darne comunicazione al Comune entro trenta giorni dall'inizio dell'ospitalità stessa. L'assegnatario è tenuto a comunicare i dati anagrafici dell'ospite e, qualora lo stesso sia cittadino straniero, deve allegare copia del permesso di soggiorno.
In caso accertato di mancata comunicazione sarà addebitata all'assegnatario un'indennità pari al triplo della misura prevista all'art. 47, comma 1 del presente Regolamento, fino alla regolarizzazione della posizione.
In caso di mancata regolarizzazione. Ove il patrimonio sia in gestione ad ACER, lo stesso procederà a darne segnalazione al Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge.
Il Comune, in caso di mancata regolarizzazione o di mancato rispetto dei termini contenuti nel presente articolo, può procedere alla dichiarazione di decadenza ai sensi dell'art. 30 della legge.
Qualora l'ospitalità debba protrarsi per più di due anni, con riferimento alle ipotesi dei commi 3 e 4 dell'art. 44, l'assegnatario è tenuto a presentare al Comune apposita richiesta di autorizzazione (e per conoscenza all'Ente gestore), nella quale deve indicare i dati anagrafici dell'ospite e, qualora lo stesso sia cittadino extracomunitario, ad allegare copia del permesso di soggiorno.
L'autorizzazione all'ospitalità temporanea, di cui al comma precedente, viene rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta. Il termine può essere interrotto per una sola volta nel caso in cui vengano effettuati accertamenti di carattere istruttorio da parte dell'Amministrazione comunale.
L'assegnatario è tenuto a comunicare al Comune la cessazione dell'ospitalità, in qualunque momento essa avvenga.
L'autorizzazione alla ospitalità può essere negata ovvero revocata in qualunque momento dal Comune, anche su proposta dell'Ente Gestore e secondo le procedure previste dall'art. 14 del Titolo II del presente Regolamento relativo alle modalità d'uso degli alloggi di e.r.p. e delle parti comuni e alle modalità di accertamento e di contestazione delle violazioni ai Regolamenti ai sensi dell'art. 25, comma 6, lett. A) ed e) della Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24", per: grave sovraffollamento dell'alloggio; mancato rispetto delle norme e regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni e per problemi di conflittualità sociale e condominiali connessi alla presenza del coabitante.
L'ospitalità di durata inferiore ai due anni può essere in ogni momento vietata dal Comune qualora ricorrano le condizioni di cui al comma precedente. Se l'assegnatario non provvede a far cessare l'ospitalità entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento comunale di divieto, il Comune procede alla dichiarazione di decadenza ai sensi dell'art. 30 della legge.
Art. 47
Indennità di ospitalità. Doveri dell'ospiteNei casi in cui all'ospitalità temporanea si protragga per un periodo superiore ai tre mesi, l'assegnatario è tenuto alla corresponsione di un'indennità mensile pari al 20% del canone per ogni ospite maggiorenne, con esclusione delle persone di cui all'art. 43, 2° comma del presente Regolamento.
Gli assegnatari ed i componenti del relativo nucleo familiare sono tenuti a garantire il rispetto del le presenti norme e di quelle relative alle modalità d'uso degli alloggi di e.r.p. da parte degli ospiti.
TITOLO V
LA MOBILITA'FRA GLI ALLOGGI DI E.R.P.
(ai sensi dellart. 28 L.R. n. 24 dell8/8/2001)
Art. 48
Ambito di applicazioneGli articoli del Titolo V disciplinano le modalità per l'effettuazione del cambio fra alloggi di E.R.P. disponibili nel territorio del Comune di Dozza.
Il Comune di Dozza sceglie di avvalersi della graduatoria aperta.
La graduatoria per le assegnazioni E.R.P. è prioritaria rispetto alla graduatoria per la mobilità, fatte salve gravi situazioni particolari da valutarsi da parte del Comune mediante la Commissione nominata ai sensi dellart. 5 del presente Regolamento, Titolo I relativo allassegnazione di alloggi di E.R.P.
Art. 49
Assegnatari ammessi a presentare domandaLa mobilità degli assegnatari negli alloggi di E.R.P. può aver luogo su richiesta dellassegnatario o essere attivata dufficio.
La mobilità è a favore di tutti coloro che risultano essere regolari componenti del nucleo assegnatario. Gli ospiti (di cui allart. 27 comma 3 della L.R. n. 24/2001, nonché al Titolo II relativo alle modalità duso degli alloggi), coloro che non sono ancora entrati a far parte del nucleo familiare (ai sensi dellart. 27 comma 1 della L.R. n. 24/2001), nonché gli occupanti non regolari degli alloggi non possono essere considerati per la definizione dello standard abitativo dellalloggio.
Il cambio dovrà riguardare lintero nucleo assegnatario, che dovrà quindi lasciare completamente libero lalloggio di provenienza entro i termini indicati nel provvedimento di cambio alloggio. Qualora ciò non avvenisse, si applica quanto disposto dallart. 34 della L.R. n. 24/2001 per il rilascio forzoso.
Coloro che chiedono la mobilità possono usufruire del cambio alloggio, sempre che ne ricorrano le condizioni, non prima che siano decorsi due anni dallassegnazione dellalloggio o dallultima mobilità, fatte salve gravi situazioni da valutarsi da parte del Comune mediante la Commissione nominata ai sensi art. 5 del presente Regolamento.
Art. 50
Alloggi utilizzati per i cambiPer la mobilità degli assegnatari sono utilizzati gli alloggi E.R.P. sia di risulta che di nuova costruzione, in misura non superiore al 20% arrotondata allunità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili nel corso dellanno.
Gli alloggi ubicati al piano terra/rialzato e/o al primo piano vengono prioritariamente assegnati ai richiedenti, collocati nella graduatoria mobilità, che necessitino di alloggi senza o con limitate barriere architettoniche. Tale priorità decade se ai primi posti della graduatoria per le nuove assegnazioni, si trovano cittadini nelle medesime condizioni.
Il Comune di Dozza autorizza o nega la mobilità con motivato provvedimento.
Il Comune procede ad una mobilità dufficio, per eliminare gravi condizioni di sottoutilizzazione dellalloggio determinate dalla presenza di un numero di persone inferiore allo standard abitativo previsto allart. 10 del presente Regolamento:
salvo particolari situazioni da valutarsi di volta in volta, ed assicurando che il trasferimento avvenga nello stesso edificio o in edifici limitrofi a quello occupato o in alloggio situato in un quartiere indicato dallassegnatario.
La mobilità disposta nel rispetto delle condizioni su elencate è vincolante per lassegnatario.
La mobilità dufficio ha luogo, inoltre, quando si debba procedere alla ristrutturazione complessiva dellalloggio o delledificio di cui lo stesso faccia parte, oppure nel caso in cui, su segnalazione del Servizio Sociale e/o Sanitario, risulti al Comune che la permanenza dellassegnatario in detto alloggio sia causa di tensioni o conflittualità con altri inquilini.
E prevista la possibilità di ricorrere alla mobilità dUfficio qualora lalloggio non risulti più utilizzabile per eventi eccezionali o per altri casi da valutarsi di volta in volta dal Comune (ad esempio: assegnatari in condizioni di morosità ai sensi dellart. 32 commi 4 e 5 della L.R. 24/2001). Nel caso di mobilità disposta dufficio per esigenze di ristrutturazione, il Comune provvede alle spese di trasloco nellalloggio provvisorio e per il rientro in quello originario. In altre situazioni, a fronte di particolari condizioni economiche dellassegnatario, il Comune potrà contribuire anche parzialmente alla copertura delle spese.
Nei casi di mobilità richiesta dallassegnatario il Comune provvede a formare una graduatoria aperta, che viene aggiornata ogni quattro mesi, nella quale sono collocate le domande dei richiedenti, in base ai punteggi attribuiti per le condizioni di seguito indicate: alloggio non