I N D I C E
Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Ambito di applicazione e scopo del Regolamento
Titolo II – APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
Art. 2 –
Qualifica di coltivatore diretto
Art. 3 –
Area di pertinenza del fabbricato
Art. 4 –
Area fabbricabile
Art. 5 –
Presupposto dell’imposta
Art. 6 –
Fabbricato parzialmente costruito
Art. 7 –
Determinazione del valore delle aree fabbricabili
Art. 8
– Aggiornamento
Art. 9
– Modalità di stima
Art. 10
– Competenze
Titolo III – ESENZIONI - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI
Art. 11
– Terreni esenti
Art. 12
– Immobili posseduti da enti non commerciali
Art. 13
– Fabbricati di interesse storico e artistico
Art. 14
– Fabbricati inagibili o inabitabili
Art. 15
– Interventi di recupero edilizio
Art. 16
– Abitazione principale
Art. 17
– Abitazioni assimilate alla principale
Art. 18
– Alloggio non locato e residenza secondaria (o seconda casa)
Art. 19
– Pertinenze
Art. 20
– Detrazioni e riduzioni
Art. 21
– Criteri per usufruire di ulteriore detrazione su abitazione
principale
Art. 22
– Condizioni per usufruiire dell'aliquota agevolata per immobili concessi in
locazione ai sensi dell'art. 2 L. 431/98
Titolo IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E CONTROLLI
Art. 23
– Dichiarazione e denuncia.
Art. 24
– Attività di controllo
Art. 25
– Accertamento
Art. 26
– Sanzioni
Titolo V – VERSAMENTI E RIMBORSI
Art. 27
– Versamenti e riscossione
Art. 28
– Rimborsi in genere
Art. 29
– Rimborso per dichiarata inedificabilità dell'area
Art. 30 – Interessi moratori
Art. 31 –
Compensazione
DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE
Art. 32 – Entrata in vigore
Art. 33 –Norme
transitorie
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito
della potestà prevista dagli articoli 52/59 del Decreto legislativo 15/12/1997,
n. 446, disciplina l’ applicazione dell’imposta comunale sugli immobili -
I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30/12/ 1992, n. 504.
2. Per quanto non
previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti
e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate
tributarie comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 28/ 9 /
1998.
TITOLO II
APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA
Articolo 2 - Qualifica di coltivatore diretto
1. Ai fini di quanto disposto dagli art.2, comma 1, lett. b) e 9 del D.Lgs. n. 504/1992, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall’art. 11 della legge 9/1/1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia a decorrere dall’ 01/1/ 98.Articolo 3 - Area di pertinenza del fabbricato
1. Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo n. 504/1992, s’intende l’area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.Articolo 4 - Area fabbricabile
1. Per la sussistenza della edificabilità dell’area, come questa risulta definita dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo n. 504/1992, è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, definitivamente approvato ed esecutivo a tutti gli effetti.Articolo 5 - Presupposto dell’imposta
1. Per le aree inedificate in cui all’art. 2 già
edificabili nel 1993, l’imposta si applica dal momento di entrata in vigore del
D. L.gs 504 / 92.
2. Per le aree che saranno destinate come edificabili da
eventuali varianti al PRG vigente l’imposta è dovuta per tutto il periodo delle
nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più
classificate come aree fabbricabili da eventuali modifiche al PGR vigente,
l’imposta e’ dovuta per tutto il periodo antecedente all’entrata in vigore delle
nuove destinazioni urbanistiche.
4. Per le aree di cui all’art.3 comma 2
l’imposta si applica dalla data di rilascio della Concessione o Autorizzazione
Edilizia che ha accertato la fattibilità della potenzialità edificatoria residua
fino al momento del deposito in Comune della comunicazione di ultimazione dei
lavori ovvero dell’accatastamento del nuovo fabbricato ovvero della
registrazione in atti catastali della modifica del fabbricato preesistente
ovvero alla data di effettiva utilizzazione del nuovo fabbricato – se precedente
alla data di accatastamento – dimostrabile con l’attivazione delle utenze di
pubblici servizi.
Articolo 6 - Fabbricato parzialmente costruito
1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l’accatastamento, le unita’ immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all’imposta quali fabbricati a decorrere domanda di accatastamento. Conseguentemente, la superficie dell’area sulla quale e’ in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, e’ ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.Articolo 7 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili
1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell’art.5 del decreto legislativo n. 504/ 1992, la Giunta Comunale, con apposito atto, individua valori di riferimento, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.Articolo 9 - Modalità di stima
La stima del valore di mercato sarà applicata con le seguenti modalità :
TITOLO III
ESENZIONI - RIDUZIONI -
AGEVOLAZIONI
Articolo 12 - Immobili posseduti da enti non commerciali
1. In applicazione della facoltà di cui all’articolo 59, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15712/1997 n. 446, si stabilisce che l’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.Articolo 13 - Fabbricati di interesse storico e artistico
1. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell’art. 2 comma 5, del decreto leg. 23/ 01/ 1993, n. 16, convertito dalla legge 24/03/1993, n. 75, e qualora l’immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq.18, e, per la qualificazione del relativo valore la rendita così risultante va moltiplicata per coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.Articolo 14 - Fabbricati inagibili e inabitabili
1. L’imposta è ridotta del 50 per cento per i
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali
condizioni.
2. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado
fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile),
superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì
con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione
edilizia, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettere c) e d(, della legge 5
agosto 1978 n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
3.
A titolo esemplificativo si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che
si trovino nelle seguenti condizioni:
4. Se il fabbricato è costituito da più unità
immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la
riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
5.
Lo stato di inabitabilità o inagibilità può essere accertato:
a) mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio
tecnico comunale, con spese a carico del possessore dell’immobile;
b) da
parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni. Il Comune si riserva di
verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio
tecnico o professionista esterno.
6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall’ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.
Articolo 15 - Interventi di recupero edilizio
1. In caso di interventi di recupero edilizio a norma dell’art. 31 comma 1 lettere c), d) ed e) della L. 5/8/78 n. 475, in deroga a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 5 del D.Lgs. 504/92, la base imponibile continua a definirsi secondo le modalità previste ai commi 2,3 e 4 del richiamato art. 5, con applicazione, ricorrendone le condizioni, della riduzione del 50% per inagibilità – inabitabilità, per il periodo compreso tra l’inizio e la fine dei lavori di ristrutturazione.Articolo 16 – Abitazione principale
1. Per abitazione principale del soggetto passivo
si intende il luogo della dimora abituale, che si intende coincidente, ai sensi
dell’art. 43 comma 2 del codice civile, con il luogo di residenza del soggetto
passivo, determinato sulla base delle risultanze anagrafiche.
2. Il
contribuente può dimostrare che la propria dimora abituale è, di fatto, in luogo
diverso da quello di residenza anagrafica.
3. In tal caso il funzionario che
riceve la dimostrazione di cui al comma precedente è tenuto a darne segnalazione
all’ufficio anagrafe del proprio comune e del comune nel quale il contribuente
dichiari di avere la propria dimora abituale, al fine di consentire di apportare
le necessarie variazioni anagrafiche a seguito di sopralluogo.
4. Il
riscontro anagrafico che abbia dimostrato l’indebita applicazione della
detrazione per l’abitazione principale comporta l’emissione di avviso di
accertamento per il recupero dell’imposta non versata, con applicazione delle
eventuali sanzioni e degli accessori.
5. Due o più unità immobiliari
contigue, occupate ad uso abitazione del contribuente e dai suoi familiari
possono essere considerate abitazione principale solo a condizione che venga
comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai
fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso,
l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui
risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; nel caso in cui non
sia stata presentata richiesta di variazione catastale una delle unità
immobiliari sarà considerata abitazione principale e le altre saranno trattate
come "abitazioni tenute a disposizione".
Articolo 17 - Abitazioni assimilate alla principale
1.In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa ai fini dell’aliquota ridotta e/o della detrazione d’imposta, sono equiparate all’abitazione principale:
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione
che la stessa non risulti locata;
b) l'abitazione concessa dal possessore in
uso gratuito a genitori, figli, fratelli, coniuge separato, purché ivi
residenti;
c) l’ abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a
risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare
risulti occupata, quale abitazione principale dai familiari del possessore fino
al 1° grado di parentela.
2. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per usufruire della detrazione l’abitazione principale, mediante le modalità disposte dall’art. 4 comma 4 del regolamento generali delle entrate tributarie.
Articolo 18 – Alloggio non locato e residenza secondaria (o seconda casa)
1. Ai fini dell’applicazione del tributo,
s’intende per " alloggio non locato ", l’unita’ immobiliare, classificata o
classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10),
utilizzabili ai fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso
personale diretto e all’1/1 dell’anno di imposizione, non locata ne data in
comodata a terzi ivi residenti.
2. Agli stessi fini, s’intende per "residenza
secondaria o seconda casa" l’unita’ immobiliare, classificata o classificabile
nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10 ) e che il suo
possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione
finanziaria ) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o
periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale nonché residenza
anagrafica in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.
1. Si considerano pertinenze di un’abitazione le
unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/6
(autorimesse), C/2 (magazzini e locali di deposito) e C/7 (tettoie) se destinate
e d effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione, come
nel caso di contiguità o di prossimità della pertinenza all’abitazione.
2. Le
pertinenze dell’abitazione principale sono ammesse ad usufruire della aliquota
agevolata per abitazione principale limitatamente al numero di una unità
immobiliare di categoria C/6 cui può aggiungersi una unità di categoria C/2
oppure C/7.
Articolo 20 – Detrazioni e riduzioni
1.Spetta alla Giunta Comunale deliberare, con
l’atto di determinazione dell’aliquota, le detrazioni in aumento rispetto alle
previsioni di legge e le eventuali maggiori riduzioni d’imposta relative
all’abitazione principale.
2. Quanto deliberato circa la detrazione per
abitazione principale ha effetto per il solo anno per il quale è stata adottata
la relativa deliberazione.
Tuttavia, qualora per l’anno successivo s’intenda
confermare, in tutto o in parte, quanto precedentemente stabilito, è sufficiente
darne atto nel provvedimento annuale di determinazione dell’aliquota.
3. Per
effetto della unicità dell’atto di cui al comma 1, se la legge concede per un
determinato anno un generico differimento del termine per deliberare l’aliquota
di imposta, tale differimento opera, per quel medesimo anno, anche ai fini della
determinazione relativa alla detrazione per abitazione principale.
Articolo 21 – Criteri per usufruire di ulteriore detrazione su abitazione principale
1. Per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione per le abitazioni principali, nella misura deliberata con atto della Giunta Comunale, sono richiesti i seguenti
A) Requisiti Generali
L’abitazione su
cui grava l’imposta deve essere l’unico immobile posseduto a titolo di proprietà
o altro diritto reale da ciascun componente del nucleo familiare, eccettuata la
pertinenza rappresentata da un immobile di categoria C/6 cui può aggiungersi una
unità di categoria C/2 oppure C/7.
B) Requisiti speciali
a) PENSIONATI
b) FAMIGLIE CON BASSO REDDITO
c) FAMIGLIE CON PRESENZA DI DISAGIO
2. Le detrazioni saranno applicate per tutto il
periodo dell’anno in cui sussistono i criteri richiesti.
3. Il contribuente
deve presentare apposita autocertificazione compilata su modelli messi a
disposizione dall’ufficio tributi, nella quale deve riportare:
4. La richiesta-autocertificazione, compilata in tutte le sue parti e con firma autentica, deve pervenire all’Ufficio Tributi del Comune di Dozza - via XX Settembre 37, 40050 Dozza, consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo oppure spedita a mezzo raccomandata A-R.
5. Le richieste per ulteriore detrazione pervenute
tardivamente non saranno prese in considerazione.
6. I contribuenti che entro
i termini fissati avranno presentato la suddetta richiesta potranno, all’atto
del versamento dell’imposta, tenere conto della ulteriore detrazione.
7.
L’amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa
comprovante quanto dichiarato.
8. L’applicazione della ulteriore detrazione
in condizioni di omessa/tardiva presentazione di richiesta – autocertificazione
darà luogo all’emissione di avviso di accertamento per il recupero dell’imposta
non versata, con applicazione delle eventuali sanzioni e degli
accessori.
TITOLO IV
DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E
CONTROLLI
Articolo 23 – Dichiarazione e denuncia
1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti e denunciare le modificazioni successivamente intervenute, secondo quanto stabilito dall’art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992.Articolo 24 – Attività di controllo
1. Per l’attività di controllo di cui all’art. 9 del regolamento generale delle entrate tributarie, la Giunta comunale con l’ausilio del funzionario responsabile del tributo, cura il potenziamento dell’attività medesima, anche mediante collegamenti con sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione.1. Per l’accertamento della imposta si applicano le norme stabilite dall’ art. 11 - comma 2 - del D.Lgs. n. 504/92.
1. In deroga a quanto stabilito dall’art. 13 – comma 1- del D.Lgs. 471/97 e in virtù di quanto disposto dall'art. 50 della L. 449/97, si stabilisce differenziare la sanzione applicata ai versamenti di imposta effettuati tardivamente rispetto alle scadenze fissate per legge come segue:
2. Si conferma la sanzione nella misura del trenta per cento per gli omessi versamenti.
TITOLO V
VERSAMENTI E RIMBORSI
Articolo 27 – Versamenti e riscossione
1. In applicazione di quanto previsto dall’ art.
18, comma 1, del Regolamento generale delle entrate tributarie, si stabilisce
che il Comune, previa specificazione delle modalità esecutive da stabilirsi con
apposito atto della Giunta Comunale, potrà prevedere, in aggiunta o in
sostituzione del pagamento del tributo tramite il Concessionario del servizio di
riscossione, la possibilità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione
che a seguito di accertamento, mediante versamento sul c.c.p. intestato alla
Tesoreria del Comune o direttamente e/o la Tesoreria predetta, nonché tramite
sistema bancario.
2. L’imposta di norma è versata autonomamente da ciascun
soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno
nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i
versamenti effettuati da un coniuge contitolare anche per conto dell’altro, o di
altro contitolare (anche qualora la dichiarazione o la comunicazione presentata
non sia congiunta), purchè la somma versata rispecchi la totalità dell’imposta
relativa all’immobile condiviso.
3. La norma del comma 2 precedente, 2°
periodo, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi di
imposta pregressi.
4. Si considerano validi e, pertanto, non sono
sanzionabili: a i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non
competente, purchè accreditati al comune prima che la violazione sia contestata:
b) i versamenti effettuati a concessionario competente e da questo accreditati
ad altro comune.
Articolo 28 – Rimborsi in genere
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro il termine di centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Articolo 29 – Rimborso per dichiarata inedificabilità dell'area
1. Su richiesta dell’interessato, il funzionario
responsabile dispone il rimborso dell’imposta pagata per le aree divenute
inedificabili, secondo quanto disposto nei commi seguenti.
2. La
inedificabilità delle aree predette deve risultare da atti amministrativi del
Comune (quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o
attuativi) ovvero da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.
3. L’ammontare delle somme da rimborsare è così determinato:
a) per le aree che, nel periodo al quale si
riferisce la richiesta di rimborso, non sono state coltivate in regime di
impresa, è rimborsata l’intera imposta versata;
b) per le aree che, nel
periodo predetto, sono state coltivate in regime d’impresa, è rimborsata
l’imposta in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto in base al
valore dell’area già fabbricabile ai sensi dell’art. 5, comma 5, del decreto
legislativo n. 504/ 1992 e quanto sarebbe stato dovuto in base al valore
agricolo delle aree medesime ai sensi del co. 7 del medesimo art. 5.
4. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che:
a) non siano state rilasciate concessioni e/o
autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree
interessate;
b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant’altro
avverso l’approvazione delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni
di cui al comma 2;
c) le varianti agli strumenti urbanistici generali o
attuativi abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi
competenti ed i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative
approvate definitivamente;
d) comunque, non vi sia stata utilizzazione
edificatoria neppure abusiva dell’area interessata o di una parte, a prescindere
dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito
all’abuso.
5. Il rimborso compete a partire dalla data di
entrata in vigore della variante al PRG, e per tutto il periodo in cui è stata
pagata l’imposta sulla base del valore delle aree edificabili.
6. La
relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro
3 anni dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del comma
2.
Articolo 30 – Interessi Moratori
Sulle somme dovute per imposta si applicano gli
interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale.
Gli
interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal
giorno in cui sono divenuti esigibili.
Interessi nella stessa misura spettano
al contribuente sulle somme rimborsate, con decorrenza dalla data di eseguito
versamento non dovuto.
Le somme per le quali il Comune ha riconosciuto al
contribuente il diritto al rimborso possono essere compensate con le somme
dovute a titolo di imposta.
Il contribuente potrà procedere alla
compensazione solo previa autorizzazione dell’ufficio tributi, nella quale sarà
specificato l’importo esatto da compensare.
Articolo 32 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.Articolo 33 – Norme transitorie
1. I soggetti che alla data del 1° gennaio 1998 risultavano titolari di diritto reale di enfiteusi o di superficie, e il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui all’articolo 10, comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 1998.|
Elenco dei mappali relativi a terreni agricoli ricadenti in zona collinare e di pianura | |
| ZONA COLLINARE – ESENTI | |
|
FOGLIO |
MAPPALE |
|
15 |
75; 77-80; 82; 83;181 |
|
19 |
TUTTI |
|
20 |
1-42; 50-55; 63-75; 77-268 |
|
21 |
83; 89-91; 96-104; 106-107; 109-144; 146-205; 207-214;216-219;221-222; 224-230;232-234;236-238;240-241; 244; 250;252;255-256; 259-312; 322-332; 341;343;345 in poi |
|
23 |
28-36; 79-85; 93-101; 154; 157; 158; 162; 163 |
|
24 |
TUTTI |
|
25 |
TUTTI |
|
26 |
TUTTI |
|
27 |
TUTTI |
| ZONA DI PIANURA - NON ESENTI | |
|
FOGLIO |
MAPPALE |
|
1 |
TUTTI |
|
2 |
TUTTI |
|
3 |
TUTTI |
|
4 |
TUTTI |
|
5 |
TUTTI |
|
6 |
TUTTI |
|
7 |
TUTTI |
|
8 |
TUTTI |
|
9 |
TUTTI |
|
10 |
TUTTI |
|
11 |
TUTTI |
|
12 |
TUTTI |
|
13 |
TUTTI |
|
14 |
TUTTI |
|
15 |
mappali non compresi in zona collinare |
|
16 |
TUTTI |
|
17 |
TUTTI |
|
18 |
TUTTI |
|
20 |
mappali non compresi in zona collinare |
|
21 |
mappali non compresi in zona collinare |
|
22 |
TUTTI |
|
23 |
mappali non compresi in zona collinare |