REGOLAMENTO I.C.I.
(Approvato con Deliberazione di C.C. N. 98 del 04/12/1998 e modificato ed integrato con Deliberazioni di C.C. n. 95 del 22/12/1999, C.C. n. 105 del 28/11/2003, C.C. n. 58 del 13/07/2004, C.C. n. 5 del 24/01/2005, C.C. n. 5 del 29/01/2007 e C.C. n. 10 del 15/02/2007)

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Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

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Titolo II – APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

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Titolo III – ESENZIONI - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI

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Titolo IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E CONTROLLI

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Titolo V – VERSAMENTI E RIMBORSI

12-939759112.gif (326 byte) DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
12-939759112.gif (326 byte) Allegato A

I N D I C E

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

Titolo II – APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 2 – Qualifica di coltivatore diretto
Art. 3 – Area di pertinenza del fabbricato
Art. 4 – Area fabbricabile
Art. 5 – Presupposto dell’imposta
Art. 6 – Fabbricato parzialmente costruito
Art. 7 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili
Art. 8 Aggiornamento
Art. 9 Modalità di stima
Art. 10 – Competenze

Titolo III – ESENZIONI - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI

Art. 11 – Terreni esenti
Art. 12 – Immobili posseduti da enti non commerciali
Art. 13 – Fabbricati di interesse storico e artistico
Art. 14 – Fabbricati inagibili o inabitabili
Art. 15 – Interventi di recupero edilizio
Art. 16 – Abitazione principale
Art. 17 – Abitazioni assimilate alla principale
Art. 18 – Alloggio non locato e residenza secondaria (o seconda casa)
Art. 19 – Pertinenze
Art. 20 – Detrazioni e riduzioni
Art. 21 – Criteri per usufruire di ulteriore detrazione su abitazione principale
Art. 22 – Condizioni per usufruiire dell'aliquota agevolata per immobili concessi in locazione ai sensi dell'art. 2 L. 431/98

Titolo IV – DICHIARAZIONE,  ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Art. 23 – Dichiarazione e denuncia.
Art. 24 – Attività di controllo
Art. 25 – Accertamento
Art. 26 – Sanzioni

Titolo V – VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 27 – Versamenti e riscossione
Art. 28 – Rimborsi in genere
Art. 29 – Rimborso per dichiarata inedificabilità dell'area

Art. 30 – Interessi moratori
Art. 31 – Compensazione


DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 – Entrata in vigore
Art. 33 –Norme transitorie

 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52/59 del Decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l’ applicazione dell’imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30/12/ 1992, n. 504.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 28/ 9 / 1998.

TITOLO II
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Articolo 2 - Qualifica di coltivatore diretto

1. Ai fini di quanto disposto dagli art.2, comma 1, lett. b) e 9 del D.Lgs. n. 504/1992, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall’art. 11 della legge 9/1/1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia a decorrere dall’ 01/1/ 98.
2. Il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamanti nel co. 1.
3. Il coltivatore diretto per essere tale, deve coltivare un terreno dell’estensione minima di 1 ettaro o 3000 mq. in caso di coltura intensiva.

Articolo 3 - Area di pertinenza del fabbricato

1. Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo n. 504/1992, s’intende l’area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.
2. L’area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

Articolo 4 - Area fabbricabile

1. Per la sussistenza della edificabilità dell’area, come questa risulta definita dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo n. 504/1992, è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, definitivamente approvato ed esecutivo a tutti gli effetti.

Articolo 5 - Presupposto dell’imposta

1. Per le aree inedificate in cui all’art. 2 già edificabili nel 1993, l’imposta si applica dal momento di entrata in vigore del D. L.gs 504 / 92.
2. Per le aree che saranno destinate come edificabili da eventuali varianti al PRG vigente l’imposta è dovuta per tutto il periodo delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come aree fabbricabili da eventuali modifiche al PGR vigente, l’imposta e’ dovuta per tutto il periodo antecedente all’entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
4. Per le aree di cui all’art.3 comma 2 l’imposta si applica dalla data di rilascio della Concessione o Autorizzazione Edilizia che ha accertato la fattibilità della potenzialità edificatoria residua fino al momento del deposito in Comune della comunicazione di ultimazione dei lavori ovvero dell’accatastamento del nuovo fabbricato ovvero della registrazione in atti catastali della modifica del fabbricato preesistente ovvero alla data di effettiva utilizzazione del nuovo fabbricato – se precedente alla data di accatastamento – dimostrabile con l’attivazione delle utenze di pubblici servizi.

Articolo 6 - Fabbricato parzialmente costruito

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l’accatastamento, le unita’ immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all’imposta quali fabbricati a decorrere domanda di accatastamento. Conseguentemente, la superficie dell’area sulla quale e’ in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, e’ ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Articolo 7 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell’art.5 del decreto legislativo n. 504/ 1992, la Giunta Comunale, con apposito atto, individua valori di riferimento, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Le norme di cui al comma precedente si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria e alla demolizione di fabbricati.

Articolo 8 – Aggiornamento

1. In assenza di una deliberazione di Giunta che stabilisca, per una determinata annualità di imposta, il valore venale di cui al precedente art. 7 comma 1, si intende rivalutato, sulla base degli indici ISTAT, il valore deliberato per l’annualità precedente.
2. La rivalutazione sarà eseguita su base annua calcolando l’aumento intercorso fra il mese di gennaio ed il mese di dicembre dell’anno immediatamente precedente.
3. La rivalutazione sarà calcolata sulla base degli indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, mensilmente pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica.

Articolo 9 - Modalità di stima

La stima del valore di mercato sarà applicata con le seguenti modalità :

  1. In presenza di perizie o di atti notarili di passaggio di proprietà, il valore di mercato dell’area fabbricabile è quello contenuto nell’atto.
  2. In assenza di atti ufficiali si prenderà come riferimento il valore di stima indicato nella delibera di cui all’art. 7 comma 1.
  3. Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore delle aree fabbricabili in misura superiore al valore di stima calcolato come descritto ai precedenti commi 1 e 2, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d’imposta versata a tale titolo.
  4. Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore inferiore al valore di stima calcolato come descritto ai precedenti commi 1 e 2, il valore di stima verrà comunicato al proprietario con l’invito a controdedurre entro 30 giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell’area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima;
  5. Nel caso di omessa dichiarazione, il valore di stima dell’area edificabile, sarà comunicato al proprietario con le modalità di cui al precedente comma;
  6. Nel caso di omessa controdeduzione, il valore di stima si intenderà accettato e l’imposta sarà liquidata sulla sua base;
  7. Sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta;
  8. Sull’avviso di accertamento o liquidazione è comunque ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

Articolo 10 – Competenze

1. L’ufficio Tributi e l’ufficio Tecnico, collaborano all’accertamento del valore delle aree edificabili.
2. In particolare spettano all’ufficio Tributi la notifica del valore di stima, la raccolta delle controdeduzioni, l’accertamento e la liquidazione dell’imposta, e più in generale, la responsabilità del buon andamento del servizio e dei rapporti con il pubblico.
3. Spettano invece all’ufficio Tecnico, l’inventario delle aree edificabili, il calcolo del valore di stima, l’esame delle controdeduzioni e l’aggiornamento del valore delle aree fabbricabili di cui all’art. 8.

TITOLO III
ESENZIONI - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI

Articolo 11 - Terreni esenti

1. Per il Comune di Dozza la condizione di esenzione di cui al comma 1 lett. H) dell’art. 7 del D.Lgs 504/92, relativa a terreni agricoli ricadenti in zone montane o di collina, ricorre quando il singolo lotto del terreno agricolo in oggetto sia interamente incluso nei mappali elencati nell’allegato A) al presente regolamento.

 Articolo 12 - Immobili posseduti da enti non commerciali

1. In applicazione della facoltà di cui all’articolo 59, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15712/1997 n. 446, si stabilisce che l’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

Articolo 13 - Fabbricati di interesse storico e artistico

1. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell’art. 2 comma 5, del decreto leg. 23/ 01/ 1993, n. 16, convertito dalla legge 24/03/1993, n. 75, e qualora l’immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq.18, e, per la qualificazione del relativo valore la rendita così risultante va moltiplicata per coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

Articolo 14 - Fabbricati inagibili e inabitabili

1. L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettere c) e d(, della legge 5 agosto 1978 n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
3. A titolo esemplificativo si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovino nelle seguenti condizioni:

  1. strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  2. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  3. edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino;
  4. edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all’uso per il quale erano destinati;
  5. edifici mancanti di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria.

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
5. Lo stato di inabitabilità o inagibilità può essere accertato:

a) mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore dell’immobile;
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall’ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Articolo 15 - Interventi di recupero edilizio

1. In caso di interventi di recupero edilizio a norma dell’art. 31 comma 1 lettere c), d) ed e) della L. 5/8/78 n. 475, in deroga a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 5 del D.Lgs. 504/92, la base imponibile continua a definirsi secondo le modalità previste ai commi 2,3 e 4 del richiamato art. 5, con applicazione, ricorrendone le condizioni, della riduzione del 50% per inagibilità – inabitabilità, per il periodo compreso tra l’inizio e la fine dei lavori di ristrutturazione.

Articolo 16 – Abitazione principale

1. Per abitazione principale del soggetto passivo si intende il luogo della dimora abituale, che si intende coincidente, ai sensi dell’art. 43 comma 2 del codice civile, con il luogo di residenza del soggetto passivo, determinato sulla base delle risultanze anagrafiche.
2. Il contribuente può dimostrare che la propria dimora abituale è, di fatto, in luogo diverso da quello di residenza anagrafica.
3. In tal caso il funzionario che riceve la dimostrazione di cui al comma precedente è tenuto a darne segnalazione all’ufficio anagrafe del proprio comune e del comune nel quale il contribuente dichiari di avere la propria dimora abituale, al fine di consentire di apportare le necessarie variazioni anagrafiche a seguito di sopralluogo.
4. Il riscontro anagrafico che abbia dimostrato l’indebita applicazione della detrazione per l’abitazione principale comporta l’emissione di avviso di accertamento per il recupero dell’imposta non versata, con applicazione delle eventuali sanzioni e degli accessori.
5. Due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione del contribuente e dai suoi familiari possono essere considerate abitazione principale solo a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; nel caso in cui non sia stata presentata richiesta di variazione catastale una delle unità immobiliari sarà considerata abitazione principale e le altre saranno trattate come "abitazioni tenute a disposizione".

Articolo 17 - Abitazioni assimilate alla principale

1.In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa ai fini dell’aliquota ridotta e/o della detrazione d’imposta, sono equiparate all’abitazione principale:

a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a genitori, figli, fratelli, coniuge separato, purché ivi residenti;
c) l’ abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale dai familiari del possessore fino al 1° grado di parentela.

2. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per usufruire della detrazione l’abitazione principale, mediante le modalità disposte dall’art. 4 comma 4 del regolamento generali delle entrate tributarie.

Articolo 18 – Alloggio non locato e residenza secondaria (o seconda casa)

1. Ai fini dell’applicazione del tributo, s’intende per " alloggio non locato ", l’unita’ immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabili ai fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e all’1/1 dell’anno di imposizione, non locata ne data in comodata a terzi ivi residenti.
2. Agli stessi fini, s’intende per "residenza secondaria o seconda casa" l’unita’ immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10 ) e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria ) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale nonché residenza anagrafica in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.

Articolo 19 – Pertinenze

1. Si considerano pertinenze di un’abitazione le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/6 (autorimesse), C/2 (magazzini e locali di deposito) e C/7 (tettoie) se destinate e d effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione, come nel caso di contiguità o di prossimità della pertinenza all’abitazione.
2. Le pertinenze dell’abitazione principale sono ammesse ad usufruire della aliquota agevolata per abitazione principale limitatamente al numero di una unità immobiliare di categoria C/6 cui può aggiungersi una unità di categoria C/2 oppure C/7.

Articolo 20 – Detrazioni e riduzioni

1.Spetta alla Giunta Comunale deliberare, con l’atto di determinazione dell’aliquota, le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge e le eventuali maggiori riduzioni d’imposta relative all’abitazione principale.
2. Quanto deliberato circa la detrazione per abitazione principale ha effetto per il solo anno per il quale è stata adottata la relativa deliberazione.
Tuttavia, qualora per l’anno successivo s’intenda confermare, in tutto o in parte, quanto precedentemente stabilito, è sufficiente darne atto nel provvedimento annuale di determinazione dell’aliquota.
3. Per effetto della unicità dell’atto di cui al comma 1, se la legge concede per un determinato anno un generico differimento del termine per deliberare l’aliquota di imposta, tale differimento opera, per quel medesimo anno, anche ai fini della determinazione relativa alla detrazione per abitazione principale.

Articolo 21 – Criteri per usufruire di ulteriore detrazione su abitazione principale

1. Per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione per le abitazioni principali, nella misura deliberata con atto della Giunta Comunale, sono richiesti i seguenti

A) Requisiti Generali
L’abitazione su cui grava l’imposta deve essere l’unico immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale da ciascun componente del nucleo familiare, eccettuata la pertinenza rappresentata da un immobile di categoria C/6 cui può aggiungersi una unità di categoria C/2 oppure C/7.

B) Requisiti speciali

a) PENSIONATI

b) FAMIGLIE CON BASSO REDDITO

c) FAMIGLIE CON PRESENZA DI DISAGIO

2. Le detrazioni saranno applicate per tutto il periodo dell’anno in cui sussistono i criteri richiesti.
3. Il contribuente deve presentare apposita autocertificazione compilata su modelli messi a disposizione dall’ufficio tributi, nella quale deve riportare:

4. La richiesta-autocertificazione, compilata in tutte le sue parti e con firma autentica, deve pervenire all’Ufficio Tributi del Comune di Dozza - via XX Settembre 37, 40050 Dozza, consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo oppure spedita a mezzo raccomandata A-R.

5.  Le richieste per ulteriore detrazione pervenute tardivamente non saranno prese in considerazione.
6. I contribuenti che entro i termini fissati avranno presentato la suddetta richiesta potranno, all’atto del versamento dell’imposta, tenere conto della ulteriore detrazione.
7. L’amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
8. L’applicazione della ulteriore detrazione in condizioni di omessa/tardiva presentazione di richiesta – autocertificazione darà luogo all’emissione di avviso di accertamento per il recupero dell’imposta non versata, con applicazione delle eventuali sanzioni e degli accessori.

Articolo 22 – Condizioni per usufruire dell'aliquota agevolata per immobili concessi in locazione ai sensi dell'art. 2 L. 431/98

1. I proprietari di abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale – documentabile a mezzo di residenza anagrafica – alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della L. 9/12/98 n. 431, possono applicare l’aliquota agevolata appositamente deliberata.
2. L’aliquota agevolata di cui al comma 1 dovrà essere applicata in ragione del periodo dell’anno in cui sussistono i requisiti richiesti.
3. Per permettere l’applicazione dell’aliquota agevolata di cui al comma 1 i contratti tipo, definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della L. 9/12/98 n. 431 dovranno essere depositati in Comune a cura delle organizzazioni stesse.
4. I proprietari che intendano usufruire dell’aliquota agevolata di cui al comma 1 dovranno far pervenire all’ufficio tributi apposita comunicazione corredata di copia integrale del contratto di locazione, da cui si possa desumere l’aderenza ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 2 l. 431/98.
5. La comunicazione di cui al comma 3 deve pervenire ogni anno entro il termine di pagamento della prima rata, ovvero entro il termine di pagamento della seconda rata, qualora i requisiti necessari siano acquisiti in data successiva al termine di versamento della prima rata. Qualora copia del contratto di locazione sia già stata presentata, e non siano intervenute variazioni, è sufficiente farne riferimento nella comunicazione.
6.La presentazione di comunicazione annuale di cui ai commi 4 e 5 è condizione indispensabile per poter usufruire dell’aliquota agevolata. La mancata comunicazione darà luogo all’emissione di avviso di accertamento per il recupero dell’imposta non versata, con applicazione delle eventuali sanzioni e degli accessori.

TITOLO IV
DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Articolo 23 – Dichiarazione e denuncia

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti e denunciare le modificazioni successivamente intervenute, secondo quanto stabilito dall’art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992.

Articolo 24 – Attività di controllo

1. Per l’attività di controllo di cui all’art. 9 del regolamento generale delle entrate tributarie, la Giunta comunale con l’ausilio del funzionario responsabile del tributo, cura il potenziamento dell’attività medesima, anche mediante collegamenti con sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione.
 

Articolo 25 – Accertamento

1. Per l’accertamento della imposta si applicano le norme stabilite dall’ art. 11 - comma 2 - del D.Lgs. n. 504/92.

Articolo 26 – Sanzioni

1. In deroga a quanto stabilito dall’art. 13 – comma 1- del D.Lgs. 471/97 e in virtù di quanto disposto dall'art. 50 della L. 449/97, si stabilisce differenziare la sanzione applicata ai versamenti di imposta effettuati tardivamente rispetto alle scadenze fissate per legge come segue:

  1. la sanzione è fissata nella misura del dieci per cento dell’imposta per versamenti effettuati entro 5 giorni dalla scadenza
  2. la sanzione è fissata nella misura del 20 per cento dell’imposta per versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza
  3. la sanzione è fissata nella misura del 30 per cento dell’imposta per versamenti effettuati oltre 30 giorni dalla scadenza

2. Si conferma la sanzione nella misura del trenta per cento per gli omessi versamenti.

TITOLO V
VERSAMENTI E RIMBORSI

Articolo 27 – Versamenti e riscossione

1. In applicazione di quanto previsto dall’ art. 18, comma 1, del Regolamento generale delle entrate tributarie, si stabilisce che il Comune, previa specificazione delle modalità esecutive da stabilirsi con apposito atto della Giunta Comunale, potrà prevedere, in aggiunta o in sostituzione del pagamento del tributo tramite il Concessionario del servizio di riscossione, la possibilità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento sul c.c.p. intestato alla Tesoreria del Comune o direttamente e/o la Tesoreria predetta, nonché tramite sistema bancario.
2. L’imposta di norma è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un coniuge contitolare anche per conto dell’altro, o di altro contitolare (anche qualora la dichiarazione o la comunicazione presentata non sia congiunta), purchè la somma versata rispecchi la totalità dell’imposta relativa all’immobile condiviso.
3. La norma del comma 2 precedente, 2° periodo, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.
4. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili: a i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purchè accreditati al comune prima che la violazione sia contestata: b) i versamenti effettuati a concessionario competente e da questo accreditati ad altro comune.

Articolo 28 – Rimborsi in genere

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro il termine di centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

Articolo 29 – Rimborso per dichiarata inedificabilità dell'area

1. Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell’imposta pagata per le aree divenute inedificabili, secondo quanto disposto nei commi seguenti.
2. La inedificabilità delle aree predette deve risultare da atti amministrativi del Comune (quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi) ovvero da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.

3. L’ammontare delle somme da rimborsare è così determinato:

a) per le aree che, nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso, non sono state coltivate in regime di impresa, è rimborsata l’intera imposta versata;
b) per le aree che, nel periodo predetto, sono state coltivate in regime d’impresa, è rimborsata l’imposta in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto in base al valore dell’area già fabbricabile ai sensi dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 504/ 1992 e quanto sarebbe stato dovuto in base al valore agricolo delle aree medesime ai sensi del co. 7 del medesimo art. 5.

4. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che:

a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant’altro avverso l’approvazione delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 2;
c) le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti ed i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;
d) comunque, non vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell’area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all’abuso.

5. Il rimborso compete a partire dalla data di entrata in vigore della variante al PRG, e per tutto il periodo in cui è stata pagata l’imposta sulla base del valore delle aree edificabili.
6. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 3 anni dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 2.

Articolo 30 – Interessi Moratori

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Interessi nella stessa misura spettano al contribuente sulle somme rimborsate, con decorrenza dalla data di eseguito versamento non dovuto.
 

Articolo 31 – Compensazione

Le somme per le quali il Comune ha riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso possono essere compensate con le somme dovute a titolo di imposta.
Il contribuente potrà procedere alla compensazione solo previa autorizzazione dell’ufficio tributi, nella quale sarà specificato l’importo esatto da compensare.
 

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Articolo 33 – Norme transitorie

1. I soggetti che alla data del 1° gennaio 1998 risultavano titolari di diritto reale di enfiteusi o di superficie, e il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui all’articolo 10, comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 1998.

 

Allegato A

Elenco dei mappali relativi a terreni agricoli ricadenti

in zona collinare e di pianura

ZONA COLLINARE – ESENTI

FOGLIO

MAPPALE

15

75; 77-80; 82; 83;181

19

TUTTI

20

1-42; 50-55; 63-75; 77-268

21

83; 89-91; 96-104; 106-107; 109-144; 146-205; 207-214;216-219;221-222; 224-230;232-234;236-238;240-241; 244; 250;252;255-256; 259-312; 322-332; 341;343;345 in poi

23

28-36; 79-85; 93-101; 154; 157; 158; 162; 163

24

TUTTI

25

TUTTI

26

TUTTI

27

TUTTI
ZONA DI PIANURA - NON ESENTI

FOGLIO

MAPPALE

1

TUTTI

2

TUTTI

3

TUTTI

4

TUTTI

5

TUTTI

6

TUTTI

7

TUTTI

8

TUTTI

9

TUTTI

10

TUTTI

11

TUTTI

12

TUTTI

13

TUTTI

14

TUTTI

15

mappali non compresi in zona collinare

16

TUTTI

17

TUTTI

18

TUTTI

20

mappali non compresi in zona collinare

21

mappali non compresi in zona collinare

22

TUTTI

23

mappali non compresi in zona collinare

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