REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO QUOTIDIANO DEL COMMERCIO
|
TITOLO I - CONTENUTI GENERALI |
|
TITOLO II - NORME COMMERCIALI |
|
TITOLO III - NORME DI EDILIZIA E URBANISTICA COMMERCIALE |
|
TITOLO IV - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE |
INDICE
TITOLO I -
CONTENUTI GENERALI
ART. 1 - Obiettivi
ART. 2 - Riferimenti normativi
ART. 3 - Oggetto del regolamento
ART. 4 - Definizioni
ART. 5 - Condizioni per l'esercizio
ART. 6 - Localizzazione, configurazione e articolazione delle aree
ART. 7 - Oggetto dell'autorizzazione alla vendita
TITOLO II - NORME COMMERCIALI
ART. 8 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni commerciali
ART. 9 - Modalità di presentazione della domanda
ART.10 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi
ART.11 - Obblighi del titolare
ART.12 - Autorizzazione all'ampliamento e al trasferimento
ART.13 - Autorizzazione al subingresso
ART.14 - Autorizzazioni stagionali
ART.15 - Decadenza o revoca dell'autorizzazione
TITOLO III - NORME DI EDILIZIA E
URBANISTICA COMMERCIALE
ART.16 - Superfici minime dei chioschi
ART.17 - Caratteristiche tipologiche dei chioschi
ART.18 - Modalità di rilascio del titolo autorizzativo edilizio
ART.19 - Localizzazione dei chioschi e degli altri impianti o
attrezzature
ART.20 - Limitazioni
TITOLO IV- DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
ART.21 - Norme igienico-sanitarie
ART.22 - Infrazioni e sanzioni
- TITOLO I -
CONTENUTI GENERALI
ART.1
Obiettivi
1. Il presente regolamento si propone di realizzare i
seguenti obiettivi che costituiscono i criteri fondamentali e l'elemento di
interpretazione del regolamento stesso:
a) dettare norme per una razionale localizzazione delle zone per il commercio su aree
pubbliche, tenendo conto delle prescrizioni urbanistiche e degli interessi generali
dell'uso pubblico dei suoli;
b) definire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni commerciali e delle relative
concessioni per l'occupazione di suolo pubblico.
ART.2
Riferimenti normativi
1.Il quadro normativo di riferimento che
disciplina il settore di attività oggetto del presente regolamento è costituito da:
a) Legge 28 marzo 1991 n. 112 "Norme in materia di commercio su aree pubbliche";
b) D.M. 4 giugno 1993 n. 248 "Regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991 n.
112 concernente norme in materia di commercio su aree pubbliche";
g) Ordinanza del Ministero Sanità del 26 giugno 1995 "Requisiti igienico - sanitari
richiesti per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche di prodotti
alimentari";
h) Regolamento comunale di igiene.
ART.3
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento ha per oggetto
il commercio su aree pubbliche date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per
essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana, così
come previsto all'art.1 , comma 2, lettera a) della legge n. 112/1991.
2. Sottostanno alle disposizioni del presente regolamento anche i chioschi e le altre
strutture su posteggi isolati posizionati su aree private aperte al pubblico.
ART.4
Definizioni
1. Si definiscono "aree
pubbliche" strade, piazze, comprese quelle di proprietà private gravate da servitù
di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
2. Per "commercio su aree pubbliche" si intendono la vendita di merci al
dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande effettuate su aree
pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o
meno, scoperte o coperte.
3. Per "posteggio" si intende la parte di area pubblica o di area privata di cui
il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare
dell'attività disciplinata dalla legge.
4. Per "somministrazione di alimenti o bevande" si intende la vendita di tali
prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per
consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati.
ART.5
Condizioni per l'esercizio
1. Compete al Sindaco, nell'ambito della
disciplina regionale e nel rispetto degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, la
determinazione dell'orario di vendita ai sensi dell'art.36, comma 3, della legge 8 giugno
1990 n.142. Tale orario è definito con apposita ordinanza sindacale.
2. Il Consiglio Comunale stabilisce, con revisioni periodiche quadriennali, l'ampiezza
complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, lettera a) della legge n.112/1991 , i criteri di assegnazione dei
posteggi e la loro superficie, tenuto conto delle eventuali prescrizioni degli strumenti
urbanistici e sentiti gli organi competenti.
ART.6
Localizzazione, configurazione e articolazione delle aree
1. Le aree destinate al commercio
quotidiano su aree pubbliche di cui al presente regolamento, sono quelle configurate nelle
planimetrie particolareggiate che fanno parte integrante del presente regolamento.
2. La superficie totale complessiva da destinare ai vari posteggi per lo svolgimento
dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) della legge n.112/1991 è fissata in
mq. 240; tale superficie si riferisce alle attività di commercio su aree pubbliche
nonché a quelle su aree private da mettere a disposizione del Comune, ad esclusione di
quelle riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.
3. Nelle aree indicate con la lettera "A" può essere installato un chiosco per
un massimo di superficie utile chiusa permanente pari a mq. 60 ed inoltre possono essere
installate tettoie fisse o stagionali per un massimo di 40 mq., eventualmente tamponabili
perimetralmente solo nel periodo invernale per un massimo di superficie totale occupata
pari a mq. 100.
4. Le aree indicate con la lettera "B" possono essere occupate esclusivamente da
attività di commercio che utilizzano autoveicoli attrezzati. In ciascuna area di tipo
"B" può essere assegnato un solo posteggio per il commercio su aree pubbliche,
nonché autorizzata l'attività di vendita da parte di un solo produttore agricolo, nel
rispetto delle condizioni di cui all'art. 19 del presente Regolamento.
5. Per superficie utile si intende quella coperta e comprende i vani per la vendita, i
vani tecnici, i servizi igienici, nonché eventuali locali per la somministrazione di
alimenti e bevande, incluse tettoie, tende e altre strutture fisse, compresi gli
autoveicoli attrezzati per la vendita di prodotti. La superficie coperta è data dalla
proiezione dei fili esterni delle strutture e degli eventuali tamponamenti perimetrali,
compresi gli sporti.
6. Limitatamente al caso di attività di ristoro che abbiano carattere esclusivamente
stagionale e per le quali vengano richieste aree da occupare con installazioni mobili per
la vendita e la somministrazione dei prodotti (ad es. cocomeri e affini) la definizione di
superficie totale coincide con quella di superficie utile.
ART.7
Oggetto dell'autorizzazione alla vendita
1. AI fine del presente Regolamento,
l'autorizzazione di cui all'art 1 comma 2 lettera a) della Legge N. 112/91, viene
rilasciata agli aventi diritto esclusivamente per la vendita di generi compresi in una o
tutte le seguenti tabelle merceologiche, a richiesta dell'interessato e previa la verifica
dei requisiti di legge:
Tab. I - Alimentari -
Tab. VI - Ortofrutticoli
Tab. VII - Pasticceria -
2. L'autorizzazione suddetta abilita sia alla vendita che alla somministrazione ei
prodotti, sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti soggettivi per luna e
l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita
annotazione apposta sul titolo autorizzatorio.
- TITOLO Il -
DISPOSIZIONI COMMERCIALI
ART.8
Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
1. Il rilascio dell'autorizzazione per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato all'iscrizione nel registro
degli esercenti il commercio.
2. L'attività può essere svolta solo sul territorio del Comune previo rilascio
dell'autorizzazione da parte del Responsabile di Servizio competente, nei limiti della
disponibilità delle aree previste a tal fine negli strumenti urbanistici ed alle altre
condizioni di esercizio previste dalla legge n. 112/1991 e dal relativo regolamento di
esecuzione.
3. Il rilascio definitivo dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche è inoltre subordinato all'ottenimento della concessione di suolo pubblico
qualora richiesta, o alla accertata disponibilità di idonea area privata da mettere
gratuitamente a disposizione del Comune, nonchè all'ottenimento del titolo autorizzativo
edilizio per le strutture che si intendono utilizzare.
4. In caso di domande concorrenti è seguito l'ordine cronologico di presentazione delle
domande, fatto salvo quanto previsto dall'art.24, comma 9 del D.M. 4 giugno 1993 n.248.
5. Le domande devono essere indirizzate al Sindaco mediante spedizione tramite
raccomandata. La data di spedizione della raccomandata costituisce l'elemento determinante
per stabilire l'ordine cronologico. Non sono ammesse presentazioni delle domande a mano.
ART.9
Modalità di presentazione della domanda
1. La domanda di autorizzazione, redatta
su carta legale e indirizzata al Sindaco del Comune di Dozza - Ufficio Commercio, deve
essere presentata su carta legale ed essere corredata dai seguenti dati e documenti:
a) indicazione delle generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita , nazionalità),
dell'indirizzo e del recapito telefonico del richiedente o del legale rappresentante;
b) indicazione della ragione sociale e della sede legale della Ditta richiedente;
c) codice fiscale o partita IVA;
d) estremi di iscrizione al R.E.C. per la vendita di generi compresi in una o tutte le
tabelle merceologiche I- VI -VII;
e) estremi di iscrizione al R.E.C. per la somministrazione di alimenti e bevande, qualora
il richiedente intenda avvalersi di tale facoltà;
f) estremi della iscrizione al Registro Imprese c/o la C.C.I.A.A. competente per
territorio con indicazione della data di inizio e del tipo di attività per cui il
richiedente risulta iscritto ovvero dichiarazione di non iscrizione al Registro Imprese;
g) copia dell'atto da cui risulta la titolarità dell'azienda nei casi di subingresso o
reintestazione;
h) voci merceologiche per le quali è richiesta l'autorizzazione;
i) indicazione del carattere permanente o stagionale dell'attività (e in quest'ultimo
caso indicazione del periodo di svolgimento dell'attività stessa);
i) dichiarazione relativa ad eventuali priorità nella assegnazione ( di cui dovrà essere
allegata documentazione probatoria).
ART.10
Criteri per l'assegnazione dei posteggi
1. Nell'ipotesi di esistenza di posteggi
vacanti anche a seguito di rinuncia o revoca dell'autorizzazione e relativa concessione,
le assegnazioni saranno effettuate ai sensi dell'art.2 comma 3° del D.M. N.248/93. Le
domande di rilascio dell'autorizzazione dovranno pertanto essere esaminate secondo ordine
cronologico di presentazione, quale risulta dalla data di spedizione della raccomandata
con la quale viene inviata la domanda.
2. In caso di domande aventi la stessa data di presentazione, sono stabiliti i seguenti
criteri di priorità, elencati in ordine di precedenza:
a) precedente titolarità di concessione temporanea di posteggio su aree pubbliche, per la
vendita di generi compresi in una o tutte le tabelle I -VI -VII, nel territorio comunale.
b) anzianità di iscrizione al R.E.C. per l'attività richiesta.
3. Entro novanta giorni dalla assegnazione della autorizzazione commerciale per attività
da esercitarsi a mezzo chiosco, il titolare dovrà inoltrare apposita domanda al Sindaco
del Comune di Dozza - Ufficio Tecnico, corredata dalla documentazione di rito, tendente ad
ottenere autorizzazione edilizia alla realizazione del chiosco secondo le caratteristiche
strutturali previste. L'effettivo esercizio dell'attività da parte del titolare di
autorizzazione per chiosco dovrà iniiziare entro sei mesi dal rilascio
dell'autorizzazione edilizia.
ART.11
Obblighi del titolare
1. Ogni titolare è tenuto ad esporre in
modo ben visibile al pubblico autorizzazione all'esercizio dell'attività, nonché
l'attestato di iscrizione al registro Esercenti il commercio.
2. La sospensione dell'attività per effettive e comprovate cause di forza maggiore deve
essere comunicata al Sindaco entro 5 giorni dall'avvenuta chiusura dell'esercizio.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con
l'azienda commerciale.
4. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata, fatti
salvi i casi di decadenza o di revoca della concessione previsti al presente regolamento e
dalle norme vigenti.
5. Ogni autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere
utilizzata su un solo posteggio all'interno del territorio comunale. Uno stesso soggetto
può essere tuttavia titolare contemporaneamente di più autorizzazioni.
6. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve provvedere alla
manutenzione e al decoro del chiosco e degli altri impianti e attrezzature, nonché alla
pulizia giornaliera dell'area.
7. E' inoltre fatto obbligo ai titolari delle autorizzazioni, al termine del periodo di
utilizzo, di ripristinare l'area occupata, riportandola allo stato antecedente
l'occupazione stessa.
8. L'Amministrazione può richiedere ai titolari delle autorizzazioni l'attivazione di
idonea fidejussione a garanzia del ripristino delle aree pubbliche date in concessione per
l'esercizio dell'attività.
9. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi
derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
ART. 12
Autorizzazione all'ampliamento e al trasferimento
1. Qualora la superficie dell'area
concessa sia insufficiente, il titolare del posteggio ha diritto a che venga ampliata o,
se impossibile che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, a
sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle
limitazioni previste dal presente regolamento, nonché delle limitazioni e dei divieti
posti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico - sanitario o per altri
motivi di pubblico interesse.
2. L'ampliamento di superficie di un chiosco o di altri impianti o attrezzature per lo
svolgimento dell'attività o in generale dell'area di posteggio è assimilata all'apertura
di una nuova attività, ed è pertanto soggetta al regime riguardante le nuove aperture.
3. L'autorizzazione al trasferimento del posteggio è assimilata all'apertura di una nuova
attività, ed è pertanto soggetta al regime riguardante le nuove aperture.
ART. 13
Autorizzazione al sub-ingresso
1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, è disciplinato dall'art. 16 del D.M. 4 giugno 1993 n. 248 e dalle norme previste dalla legge 11 giugno 1971 n.426 e dal D.M. 4 agosto 1988 n. 375.
ART.14
Autorizzazioni stagionali
1. Il rilascio delle autorizzazioni
stagionali è disciplinato dalle stesse norme previste per le autorizzazioni non
stagionali.
2. L'autorizzazione stagionale può essere rilasciata per un periodo non superiore a mesi
6 (sei) ogni anno.
3. Ai titolari delle autorizzazioni permanenti possono essere rilasciate autorizzazioni
stagionali relativamente ad eventuali strutture provvisorie (tettoie, tendoni, ecc.)
installate a servizio della propria attività.
4. E' fatto divieto ai titolari delle autorizzazioni stagionali di alterare il suolo
pubblico occupato, infiggendovi pali, smuovendo la pavimentazione, I'acciottolato o il
terreno. E' fatto inoltre obbligo ai titolari delle autorizzazioni stagionali, al termine
del periodo di utilizzo annuale, di ripristinare l'area occupata, riportandola allo stato
antecedente l'occupazione stessa.
5. L'Amministrazione può richiedere ai titolari delle autorizzazioni l'attivazione di
idonea fidejussione a garanzia del ripristino delle aree pubbliche date in concessione per
l'esercizio dell'attività.
ART. 15
Decadenza o revoca dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione all'esercizio del
commercio su aree pubbliche è revocata qualora il titolare non inizi l'attività entro
sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo il caso di
cui all'art. 10 del presente Regolamento.
2. L'autorizzazione è altresì revocata:
a) quando lintestatario dell'autorizzazione venga cancellato dal R.E.C. o perda i
requisiti soggettivi per esservi iscritto;
b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per il mancato rispetto delle
norme sull'esercizio dell'attività;
c) nel caso di mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, se
richiesta,
d) nel caso di modifiche alle strutture o alle aree, senza le prescritte autorizzazioni;
e) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione per
periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi in ciascun anno solare, salvo il
caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
3. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per
il Comune. Qualora sia revocata la concessione sul posteggio, l'interessato ha diritto ad
ottenere un altro posteggio sul territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione
di quello eliminato non potrà avere una superficie inferiore e sarà localizzato,
possibilmente, in conformità alle scelte dell'operatore.
4. L'atto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di chiosco
conterrà anche l'ordine di rimozione del chiosco e delle altre attrezzature, da
effettuarsi a cura e spese della Ditta autorizzata e senza che la stessa possa richiedere
rimborsi o indennizzi di alcun tipo, l'ordine di ripristino dell'area e i tempi di
esecuzione con un minimo di mesi 6 (sei) di preavviso.
- TITOLO III -
NORME DI EDILIZIA E DI URBANISTICA COMMERCIALE
ART. 16
Superfici minime dei chioschi
1. Gli esercizi collocati in chioschi o
strutture similari devono disporre di una superficie utile complessiva minima di 15 mq.
2. Le attività di commercio su aree pubbliche che utilizzano autoveicoli attrezzati come
punti di vendita non sono vincolate al rispetto della superficie minima di cui al comma 1
del presente articolo.
ART. 17
Caratteristiche tipologiche dei chioschi
1. l chioschi e le altre strutture da
ubicarsi su suolo pubblico devono avere caratteristiche costruttive tali da consentire la
loro facile rimozione e il ripristino dellarea allo stato antecedente l'occupazione.
2. l chioschi e le altre strutture da ubicarsi su suolo pubblico devono essere realizzati
rispettando le seguenti indicazioni:
a) materiali: i tamponamenti esterni e le finiture devono essere costituiti da materiali
appropriati alla zona;
b) esterno: deve essere prevista una pavimentazione perimetrale (di larghezza non
inferiore a m 1.20) che garantisca l'accessibilità ai portatori di handicap.
Qualora tali strutture siano inserite all'interno di aree verdi la pavimentazione deve
garantire una adeguata permeabilità;
c) impianti tecnici esterni: devono essere inseriti organicamente nella struttura ed
eseguiti a norma di legge;
d) insegne ed eventuali tende: devono essere previste già in fase di progetto ed
organicamente inserite nella struttura. E' comunque possibile l'applicazione di una tenda
avvolgibile sul lato prospiciente il banco di vendita, sporgente per non più di 1.40 m,
il cui bordo esterno dovrà avere una altezza dal suolo non inferiore a 2.20 m. Le tende o
le eventuali coperture in PVC devono essere di colore intonato alla struttura del chiosco,
da concordarsi con l'Ufficio Tecnico comunale.
3. L'altezza della linea di gronda dei chioschi e degli altri impianti o attrezzature
anche a carattere provvisorio non deve essere superiore a 3.00 m e inferiore a 2.20 m.
4. Le coperture dei chioschi possono essere piane o a falde inclinate con pendenza
inferiore al 35%.Sono ammessi sporti inferiori a 1.40 m.
ART 18
Modalità di rilascio del titolo autorizzativo edilizio
1. La domanda di autorizzazione edilizia
per l'installazione di un chiosco, redatta su carta legale e indirizzata al Sindaco, deve
essere corredata dai seguenti dati e documenti:
a) titolo per la disponibilità dell'area (proprietà, uso o richiesta di concessione per
l'occupazione di suolo pubblico);
b) stralcio del P.R.G. ed estratto di mappa catastale, con individuazione esatta
dell'area;
c) documentazione fotografica dei luoghi interessati dall'installazione;
d) planimetria in scala non inferiore a 1 :200 con l'indicazione dell'area pubblica di cui
si chiede la concessione, della posizione delle strutture installate e della loro
dimensione, delle aree di parcheggio di pertinenza del chiosco;
e) progetto esecutivo con planimetria e prospetti del chiosco e degli altri impianti o
attrezzature per lo svolgimento dell'attività (compresi gli impianti tecnici e i camini)
in scala non inferiore a 1 :50 con riportate tutte le dimensioni dei manufatti e il
calcolo della superficie utile di progetto, nel rispetto dei limiti di cui all'art.6 del
presente Regolamento;
f) relazione tecnico-illustrativa delle opere e delle attività previste, dichiarazione di
rispetto delle leggi n. 104/1992, n. 46/1990 e n. 10/1991 e presentazione dei relativi
progetti se dovuti;
2. I documenti di cui al comma 1, punti a), b) c), d), sono necessari anche per i casi in
cui si debba richiedere la semplice occupazione di suolo pubblico con autoveicoli
attrezzati per la vendita.
3. l documenti di cui al comma 1, punti e), f) devono essere a firma di un tecnico
abilitato.
4. I documenti di cui al comma 1, punti b), d), e) a corredo della domanda devono essere
presentati in triplice copia.
5. Nel caso di realizzazione di strutture provvisorie occorre presentare ogni anno, ad
installazione avvenuta, una dichiarazione di corretto montaggio della struttura stessa, a
firma di un tecnico abilitato. Viceversa, i documenti di cui al comma 1 restano validi per
l'intera durata della concessione decennale del posteggio, salvo i casi di modifiche alle
strutture.
6. Relativamente alla installazione di chioschi, l'autorizzazione potrà essere
subordinata al preventivo parere della Commissione edilizia Comunale e del competente
servizio dell'AUSL.
ART. 19
Localizzazione dei chioschi e degli altri impianti e attrezzature
1. La distanza dei chioschi dal confine
stradale all'interno dei centri abitati, non dovrà essere inferiore a :
a) 2 m. per le strade di tipo D (strade di scorrimento) b) 2 m. per le strade di tipo E
(strade di quartiere)
c) 2 m. per le strade di tipo F ( strade locali)
2. La distanza dei chioschi e degli altri impianti o attrezzature anche a carattere
provvisorio da curve, dossi, biforcazioni, fermate dei bus, all'interno dei centri
abitati, non dovrà comunque essere inferiore a 10 m.
3. Le installazioni non dovranno in ogni caso costituire occlusione a prese di luce,
ingressi, vetrine di negozi.
4. Il posteggio di autoveicoli attrezzati per la vendita potrà essere concesso anche
lungo le strade a condizione che ciò non pregiudichi la funzionalità della viabilità e
comunque sia garantita una larghezza minima libera della strada pari a m.7.
5. E' vietata l'installazione di chioschi o di altri impianti o attrezzature per lo
svolgimento dell'attività di commercio anche a carattere provvisorio su aree prospicienti
vie ove vige il divieto di sosta o di fermata, a meno che l'area di pertinenza del chiosco
non consenta il parcheggio dei veicoli in un'area limitrofa laterale, esterna alla sede
stradale, attrezzata con apposita corsia di manovra o con immissione/uscita regolamentata
da passo carraio.
6. La dotazione minima di parcheggi ad uso pubblico a servizio dei chioschi è di 1 posto
auto / 25 mq. Su. Tale dotazione deve essere reperita sulla sede stradale antistante il
chiosco, sull'area di pertinenza dell'attività o in area adiacente.
ART .20
Limitazioni
1. E' vietato apportare qualsiasi modifica al chiosco, o alle altre attrezzature o all'area di pertinenza dell'esercizio, senza avere prima ottenuto l'autorizzazione. 2. All'esterno dei chioschi, delle superfici coperte e delle aree per le quali è stata fatta richiesta di occupazione di suolo pubblico è vietato installare o mettere a disposizione del pubblico sedili, panchine, tavoli o altro sui quali potersi intrattenere. In generale è vietata l'installazione di ogni genere di struttura, anche provvisoria, all'esterno dei chioschi e delle superfici coperte (ad esempio bacheche, insegne pubblicitarie, contenitori, frigoriferi, ecc.) e il deposito di materiali di servizio all'attività.
- TITOLO IV -
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
ART.21
Norme igienico -sanitarie
1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta anche alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria. La materia è disciplinata dall'art.22 del D.M. N.248/93 e, per la parte non espressamente indicata, dal T.U. Leggi Sanitarie, dal Regolamento Comunale di Igiene, dalla Legge n.283/62 e dal relativo regolamento di attuazione n..327/80, nonché dall'Ordinanza del Ministro della Sanità 26.06.1995 e da ogni altra disposizione vigente in materia.
ART. 22
Infrazioni e sanzioni
1. I titolari di attività di commercio su
aree pubbliche sono tenuti al rispetto del presente regolamento, delle normative in esso
richiamate, nonché delle altre disposizioni di legge vigenti. Il mancato rispetto delle
normative stesse costituisce infrazione e comporta l'applicazione delle sanzioni in esse
previste. In particolare valgono le sanzioni indicate dall'art.15 del presente
regolamento, quelle previste dall'art. 6 della legge n. 112/1991 e dall'art 23 del D.M. 4
giugno 1993 n. 248, nonché quelle specifiche relative alle norme di sicurezza stradale e
di carattere igienico-sanitario.
2. Per le violazioni punite con sanzioni pecuniarie, in casi di particolare gravità o di
recidiva, l'autorità che ha rilasciato il titolo procederà rispettivamente alla
sospensione dell'autorizzazione per un massimo di sessanta giorni ed alla revoca della
stessa.