REGOLAMENTO
SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
E NORME IN MATERIA DI AUTONOMIA FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA
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TITOLO II - I CONSIGLIERI COMUNALI |
| TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE | |
TITOLO V - AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE |
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| TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI |
TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Durata in carica
Art. 3 - La sede delle adunanze
CAPO II - IL PRESIDENTE
Art. 4 - Presidenza delle adunanze
Art. 5 - Presidente - sostituzione
Art. 6 - Compiti e poteri del Presidente
CAPO III - I GRUPPI CONSIGLIARI
Art. 7 - Costituzione
Art. 8 - Conferenza dei Capi Gruppo
CAPO IV - COMMISSIONI CONSIGLIARI PERMANENTI
Art. 9 - Costituzione e composizione
Art. 10 - Presidenza e convocazione delle Commissioni
Art. 11 - Funzionamento delle Commissioni
Art. 12 - Funzioni delle Commissioni
Art. 13 - Segreteria delle Commissioni - verbale delle sedute -
pubblicità dei lavori
CAPO V - COMMISSIONI SPECIALI
Art. 14 - Incarichi di studio
CAPO VI - I CONSIGLIERI SCRUTATORI
Art. 15 - Designazione e funzioni
TITOLO II - I CONSIGLIERI COMUNALI
CAPO I - NORME GENERALI
Art. 16 - Riserva di legge
CAPO II - INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO
Art. 17 - Entrata in carica
Art. 18 - Dimissioni
Art. 19 - Decadenza e rimozione dalla carica
Art. 20 - Sospensione dalla carica - sostituzione
CAPO III - DIRITTI DEI CONSIGLIERI
Art. 21 - Diritto diniziativa
Art. 22 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e
mozioni
Art. 23 - Richiesta di convocazione del Consiglio
Art. 24 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi
Art. 25 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti
Art. 26 - Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta e del
Consiglio a controllo preventivo di legittimità
CAPO IV - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO
Art. 27 - Diritto di esercizio del mandato elettivo
Art. 28 - Divieto di mandato imperativo
Art. 29 - Partecipazione alle adunanze
Art. 30 - Astensione obbligatoria
Art. 31 - Responsabilità personale - esonero
CAPO V - NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI
Art. 32 - Nomine e designazione di Consiglieri Comunali - divieti
Art. 33 - Funzioni rappresentative
TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I - CONVOCAZIONE
Art. 34 - Competenza
Art. 35 - Avviso di convocazione
Art. 36 - Ordine del giorno
Art. 37 - Avviso di convocazione - consegna - modalità
Art. 38 - Avviso di convocazione - consegna - termini
Art. 39 - Ordine del giorno - pubblicazione - diffusione
CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE
Art. 40 - Deposito degli atti
Art. 41 - Adunanze di prima convocazione
Art. 42 - Adunanze di seconda convocazione
Art. 43 - Partecipazione dellAssessore non Consigliere
CAPO III - PUBBLICITA DELLE ADUNANZE
Art. 44 - Adunanze pubbliche
Art. 45 - Adunanze segrete
Art. 46 - Adunanze "aperte"
CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE
Art. 47 - Comportamento dei Consiglieri
Art. 48 - Ordine della discussione
Art. 49 - Comportamento del pubblico
Art. 50 - Ammissione di funzionari e consulenti in sala
CAPO V - ORDINE DEI LAVORI
Art. 51 - Comunicazioni
Art. 52 - Ordine di trattazione degli argomenti
Art. 53 - Discussione - norme generali
Art. 54 - Questione pregiudiziale o sospensiva
Art. 55 - Fatto personale
Art. 56 - Termine delladunanza
CAPO VI - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE
Art. 57 - La partecipazione del Segretario alladunanza
Art. 58 - Il verbale delladunanza - redazione e firma
Art. 59 - Verbale - deposito - rettifiche - approvazione
CAPO I - LE DELIBERAZIONI
Art. 60 - Forma e contenuti
Art. 61 - Approvazione - revoca - modifica
CAPO II - LE VOTAZIONI
Art. 62 - Modalità generali
Art. 63 - Votazioni in forma palese
Art. 64 - Votazione per appello nominale
Art. 65 - Votazioni segrete
Art. 66 - Esito delle votazioni
Art. 67 - Deliberazioni immediatamente eseguibili
TITOLO V - AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 68 - Autonomia contabile e funzionale
Art. 69 - Servizio di gestione
Art. 70 - Programmazione e gestione delle risorse
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 71 - Entrata in vigore - diffusione
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. Il Consiglio Comunale organizza lesercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente Regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste nel decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267 di seguito denominato "TU 267/2000".
Art. 2
Durata in carica
1. Il Consiglio Comunale dura in carica per un periodo di cinque anni, sino allelezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere lindicazione dei motivi durgenza che ne hanno resa necessaria ladozione.
Art. 3
La sede delle adunanze
1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede
comunale, in apposita sala.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è
destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è
riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior
modo, i lavori del Consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi di
informazione, arredato e collocato in posizione idonea per lagevole espletamento
della loro attività.
3. Il presidente del consiglio, sentiti i capi Gruppo, può stabilire che ladunanza
del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò
sia reso necessario dallinagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia
motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del
Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che
richiedono limpegno e la solidarietà generale della Comunità.
4. La sede ove si tiene ladunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata
nellavviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene ladunanza allesterno della sede viene esposta
la bandiera della Repubblica.
CAPO II
IL PRESIDENTE
Art. 4
Presidenza delle adunanze
1. Il Presidente del consiglio è eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio.
Art. 5
Presidente - sostituzione
1. Nel caso di assenza, impedimento temporaneo, il Vice Presidente lo sostituisce nelle funzioni di Presidente del Consiglio, ai sensi dello Statuto comunale.
Art. 6
Compiti e poteri del Presidente
1. Il Presidente rappresenta lintero Consiglio Comunale, ne
tutela la dignità del ruolo ed assicura lesercizio delle funzioni allo stesso
attribuite dalla legge e dallo Statuto.
In particolare gli sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle
attività del consiglio.
2. Provvede al proficuo funzionamento dellassemblea consigliare, modera la
discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente
regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione;
pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina
lordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere lordine e per assicurare
losservanza della legge, dello Statuto e del regolamento.
4. Nellesercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di
imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli
Consiglieri.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori,
programma periodicamente il calendario dellattività consigliare, sentita la
Conferenza dei Capi Gruppo.
6. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio Comunale con la Giunta e il Collegio
dei Revisori.
CAPO III
I GRUPPI CONSIGLIARI
Art. 7
Costituzione
1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un
Gruppo consigliare.
2. Ciascun Gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista
presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono
riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consigliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del consiglio il nome del
capo Gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la
stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del
capo Gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capo Gruppo il
consigliere del Gruppo "anziano" secondo la legge.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato
eletto deve darne comunicazione al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione
del Capo del nuovo Gruppo.
5. Il consigliere che si distacca dal Gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad
altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo consigliare. Qualora
più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un
Gruppo misto che elegge al suo interno il capo Gruppo. Della costituzione del Gruppo misto
deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei Consiglieri
interessati.
Art. 8
Conferenza dei Capi Gruppo
1. La conferenza dei Capi Gruppo è organismo consultivo del Presidente
delle adunanze consigliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire
quantaltro risulti utile per il proficuo andamento dellattività del
Consiglio. La conferenza dei Capi Gruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione
consigliare permanente.
2. Il Presidente del consiglio illustra ai capigruppo in via preventiva gli oggetti e le
questioni da sottoporre al consiglio e, se richiesto, anche agli altri consiglieri
comunali e può sottoporre al parere della conferenza dei capi gruppi, prima di deciderne
liscrizione allordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare
interesse o delicatezza, che coinvolgono la comunità locale.
3. La conferenza dei Capi Gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo
Statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale, con appositi incarichi. Le
proposte e i pareri della conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.
4. La conferenza dei Capi Gruppo è convocata e presieduta dal Presidente o dal Vice
Presidente. Per le adunanze si osservano le norme di cui al successivo art. 11. Alla
riunione possono sempre partecipare il Sindaco e gli assessori interessati agli argomenti
trattati.
5. I Capi Gruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio Gruppo a
partecipare alla conferenza, quandessi siano impossibilitati ad intervenire
personalmente.
6. Delle riunioni della conferenza dei Capi Gruppo viene redatto verbale, nella forma di
resoconto sommario, a cura del Segretario Comunale o di un Funzionario.
CAPO IV
COMMISSIONI CONSIGLIARI PERMANENTI
Art. 9
Costituzione e composizione
1. Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, può
costituire al suo interno Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e
determinando la loro composizione numerica con deliberazione adottata nelladunanza
successiva alla prima tenuta dopo lelezione.
2. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano,
con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominate dal Consiglio
con votazione palese nelladunanza di cui al primo comma od in quella immediatamente
successiva.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione
di un consigliere, il Gruppo consigliare di appartenenza designa, tramite il suo capo
Gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.
4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle
singole sedute da un altro Consigliere del suo Gruppo, con il consenso del capo Gruppo che
provvede ad informarne il Presidente della commissione.
Art. 10
Presidenza e convocazione delle Commissioni
1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla
stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il
Sindaco e gli Assessori comunali non possono presiedere le Commissioni permanenti. Per
lelezione del presidente è necessaria la presenza di tutti i componenti.
2. Lelezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che è
tenuta, convocata dal Sindaco, entro venti giorni da quello in cui è esecutiva la
deliberazione di nomina.
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo
stesso designato ad esercitare, in tal caso le funzioni vicarie.
4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli
argomenti da trattare in ciascuna di esse.
5. La Presidenza della commissione di garanzia e controllo è affidata a un Consigliere in
rappresentanza delle minoranze, ai sensi dell'art. 25 comma 3 dello Statuto comunale.
Art. 11
Funzionamento delle Commissioni
1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno
tre membri, compreso il Presidente.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed
i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la Commissione in
seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento
del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità delladunanza
può arrecare danno agli interessi del Comune.
3. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di
relazione e di intervento nella discussione degli argomenti allordine del giorno,
alle riunioni di tutte le Commissioni.
Art. 12
Funzioni delle Commissioni
1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio
Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti dindirizzo e di
controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione
preliminare degli atti di programmazione finanziaria e lapprofondimento dei
risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono
essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al
funzionamento dei servizi, allattuazione dei programmi e progetti.
2. Le Commissioni provvedono allesame preliminare degli atti di competenza del
Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente del consiglio o rinviati dal Consiglio o
richiesti dalle Commissioni.
3. Le Commissioni provvedono allesercizio delle funzioni di cui al precedente comma
nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al presidente del
consiglio e da questi illustrate allassemblea consigliare. Dintesa con il
Presidente del consiglio può riferire alladunanza il Presidente della Commissione.
I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione,
entro il termine fissato dal Consiglio per lespletamento dellincarico.
4. Le Commissioni hanno potere diniziativa per la presentazione di proposte di
deliberazioni e mozioni, nellambito delle materie di loro competenza. Le relative
proposte vengono rimesse al sindaco il quale trasmette quelle relative a deliberazioni
alla Giunta per conoscenza ed al Segretario Comunale per listruttoria prevista
dall art. 49 TU 267/2000.Quando listruttoria si conclude con il parere
favorevole previsto dal citato art. 49, la proposta viene iscritta allordine del
giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Se manca il parere favorevole la
proposta è restituita dal Sindaco alla Commissione che può riproporla al Consiglio
Comunale nello stesso testo prima presentato oppure adeguarlo, prima dellinvio in
consiglio comunale, alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi.
Art. 13
Segreteria delle Commissioni - verbale delle sedute - pubblicità dei lavori
1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un
componente della commissione medesima.
2. Spetta al Presidente inviare gli avvisi di convocazione, curare la predisposizione
degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario
provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della
Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto
e depositato con gli atti delladunanza. I verbali sono approvati nelladunanza
successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai
membri interessati.
3. Il presidente per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo si
avvale della collaborazione delladdetto del servizio di segreteria.
CAPO V
COMMISSIONI SPECIALI
Art. 14
Incarichi di studio
1. Il Consiglio Comunale può conferire alle Commissioni permanenti
incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le
competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto, provvedendo per tale
specifico fine ad assicurare alle Commissioni lopera dei dipendenti comunali
interessati.
2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente,
sullavanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione
dellincarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
CAPO VI
I CONSIGLIERI SCRUTATORI
Art. 15
Designazione e funzioni
1. Allinizio di ciascuna seduta, effettuato lappello, il
Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La
minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli
scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente.
Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei
presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia
ripetuta e che il risultato sia verificato con lassistenza dei Consiglieri
scrutatori.
3. Lassistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio
segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel
conteggio dei voti.
4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni lesito della
votazione è stato verificato con lintervento dei Consiglieri scrutatori.
TITOLO II
I CONSIGLIERI COMUNALI
CAPO I
NORME GENERALI
Art. 16
Riserva di legge
1. Lelezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
CAPO II
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO
Art. 17
Entrata in carica
1. I Consiglieri Comunali entrano in carica allatto della
proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dellorgano elettorale
preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di
surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva allelezione il Consiglio Comunale, prima di
deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare,
con losservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro peri quali
sussiste una delle cause di ineleggibilità previste dal TU 267/2000 procedendo alla loro
immediata surrogazione.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere
Comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della
stessa, convalidando lelezione di colui che nella medesima lista ha riportato il
maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dellinsussistenza
delle cause di ineleggibilità previste dal TU 267/2000.
Art. 18
Dimissioni
1.Listituto delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale è disciplinato dallarticolo 24 dello statuto comunale, al quale si rimanda.
Art. 19
Decadenza e rimozione dalla carica
1. Listituto della decadenza dalla carica di consigliere comunale è disciplinato dallarticolo 23 dello statuto comunale, al quale si rimanda.
Art. 20
Sospensione dalla carica - sostituzione
1. I Consiglieri Comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando
sopravviene, dopo lelezione, una delle condizioni previste dall 59 TU267/2000
sempre che non si verifichi una delle cause di decadenza di cui al medesimo TU 267/2000.
2. La sospensione di diritto dalla carica di Consigliere Comunale consegue altresì quando
è disposta lapplicazione di una delle misure coercitive di cui agli artt. 284
(arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere), 286 (custodia cautelare in
luogo di cura) del Codice di Procedura Penale.
3. Il Prefetto, ai sensi dellart. 59 , comma 4 del TU 267/ 2000, accertata la
sussistenza di una delle cause di sospensione di cui ai precedenti commi, provvede a
notificare il provvedimento al Consiglio Comunale, in persona del Sindaco, dello stesso
Presidente. Il Sindaco dispone la notifica di copia del provvedimento al consigliere
sospeso e procede alla convocazione del Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva alla notificazione del
provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e
procede alla temporanea sostituzione del Consigliere sospeso affidando la supplenza per
lesercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha
riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la
cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla
surrogazione.
5. Il Consigliere Comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e
conseguenti alla carica, sia nellambito del Comune, sia in altri Enti, istituzioni
ed organismi.
CAPO III
DIRITTI DEI CONSIGLIERI
Art. 21
Diritto diniziativa
1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento
sottoposto a deliberazione del Consiglio Comunale.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti
materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo
Statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione
illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente
del consiglio il quale la trasmette al Segretario Comunale e al funzionario responsabile
per listruttoria di cui agli artt. 49 e 151 del TU 267/2000 e ne informa la Giunta.
Il funzionario responsabile, ai sensi del citato art. 49 esprime parere anche sulla
competenza del Consiglio a trattare largomento. La proposta di deliberazione,
completata dallistruttoria amministrativa, viene dal Sindaco trasmessa alla
commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere.
4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione
iscritte allordine del giorno del Consiglio Comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e
parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono
presentati, per iscritto, al Presidente del Consiglio. Quando si tratta di proposte di
variazione di limitata entità possono essere presentate in scritto, al Presidente nel
corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o
ritirarli fino al momenti in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal
proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.
6. Le proposte di emendamenti sono subito trasmesse dal Sindaco al funzionario
responsabile che ne cura con procedura durgenza listruttoria.
Art. 22
Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni
1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni,
interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di
indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le
altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2. L'interrogazione scritta consiste nella richiesta, debitamente firmata,
preventivamente depositata presso l'Ufficio Protocollo del Comune, e rivolta al
Sindaco o alla Giunta e per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale, per
avere informazioni circa la sussistenza o la veridicità di un fatto determinato
o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare
in merito ad un determinato fatto od intervento.
3. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta e al
Presidente del Consiglio Comunale per conoscere i motivi, i criteri e gli
intendimenti in base ai quali siano stati adottati taluni provvedimenti o
trattate determinate questioni. Ottenuta la risposta dal Sindaco (o
dall'Assessore delegato), il consigliere richiedente dichiara se si ritiene
soddisfatto o meno. E' previsto poi l'intervento di replica del Sindaco (o
dell'Assessore delegato). Nel caso in cui l'interpellante non si ritenesse
soddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in una mozione, che verrà
iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta dell'organo e comunque
entro 60 giorni dalla data di trasformazione dell’interpellanza in mozione (da
presentare al protocollo dell’Ente) e sulla quale il Consiglio si pronuncerà con
un voto.
4. Alle interrogazioni il Sindaco o l'Assessore delegato competente per materia
dà risposta scritta entro 30 giorni dalla presentazione.
5. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere presentate per
iscritto al protocollo generale dell'ente. Le interpellanze e le mozioni saranno
poi iscritte all'ordine del giorno in occasione della convocazione della prima
adunanza del Consiglio, successiva alla loro presentazione, tranne che nei casi
in cui venga effettuata, durante tale seduta, l'approvazione delle Linee
programmatiche di mandato, del Bilancio di previsione e del Rendiconto di
gestione.
6. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio
comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e
dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte
del consiglio o della giunta nell'ambito dell'attività del comune e degli enti
ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si
conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del consiglio,
nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
7. Gli ordini del giorno, consistono in un documento politico-amministrativo di
interesse comunale o sovracomunale che il Consigliere può sottoporre
all'approvazione del Consiglio Comunale, vengono discussi per ultimi, dopo la
trattazione di tutti gli altri argomenti.
8. Il proponente presenta l'ordine del giorno al protocollo del Comune
indirizzandolo al Presidente del Consiglio e per conoscenza al Sindaco.
Art. 23
Richiesta di convocazione del Consiglio
1. Il presidente del consiglio è tenuto a riunire il Consiglio
Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei
Consiglieri oppure il Sindaco, inserendo allordine del giorno gli argomenti dagli
stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune
la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata
al protocollo generale dellEnte.
3. Nel caso di inosservanza dellobbligo di convocazione del Consiglio, di cui al
primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito
dall 39 quinto comma delTU 267/2000.
Art. 24
Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi
1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del
Comune, dalle sue Aziende, Istituzioni ed Enti dipendenti, tutte le informazioni in loro
possesso, utili allespletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti
dellAmministrazione Comunale ai sensi dellart. 43 TU 267/2000.
3. Lesercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai
Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al
Segretario Comunale ed ai Dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici,
servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi. Per coordinare lesercizio del
diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dellorganizzazione del
Comune e degli altri Enti, il Sindaco invia a tutti i Consiglieri lelenco degli
uffici o servizi comunali e degli altri Enti ed Aziende dipendenti, precisando nello
stesso le funzioni esercitate, lubicazione, il nominativo del dipendente
responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel
quale i Consiglieri Comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento
procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili
allespletamento del loro mandato.
4. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati
dalla legge.
Art. 25
Diritto al rilascio di copie di atti e documenti
1. I Consiglieri Comunali, con motivata richiesta nella quale indicano
le specifiche finalità duso connesse allesercizio del loro mandato, hanno
diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, delle
determinazioni di settore, di verbali delle Commissioni Consigliari permanenti, di verbali
delle altre Commissioni Comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di
ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e
di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere
presso la Segreteria Comunale, secondo le indicazioni comunicate dal Sindaco in relazione
a quanto stabilito dal terzo comma del precedente art. 24. La richiesta è ricevuta dal
dipendente preposto su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi
dellatto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la
dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per lesercizio
delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.
3. Il rilascio delle copie avviene entro i trenta giorni successivi a quello della
richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla
presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
4. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è
limitato allesercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere
Comunale, ai sensi dellallegato B, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed in
esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della
tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.
5. Per le copie di atti e documenti di cui al precedente articolo non sono addebitabili al
Consigliere Comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia
perchè lesercizio del diritto di accesso attiene allesercizio della funzione
pubblica di cui il richiedente è portatore, sia perchè in nessun caso egli può fare uso
privato dei documenti così acquisiti.
Art. 26
Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta e del consiglio a controllo preventivo
di legittimità
1. Le deliberazioni di competenza del consiglio comunale e della Giunta Comunale di cui allart. 127 del TU 267/2000 sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità del difensore civico, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei Consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata con lindicazione delle norme violate, entro dieci giorni dallaffissione dellatto allAlbo Pretorio.
CAPO IV
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO
Art. 27
Diritto di esercizio del mandato elettivo
1. I Consiglieri Comunali, per lesercizio del mandato elettivo,
hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle
condizioni stabilite dal TU 267/2000.
2. Ai Consiglieri Comunali è dovuto un gettone di presenza per la partecipazione a
consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un
consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per
il Sindaco, ai sensi del 3° comma dellart. 82 T.U. 267/200 e nella misura prevista
dal DM Interno n° 119/2000.
3. Il gettone di presenza è dovuto ai Consiglieri Comunali nella stessa misura ed alle
medesime condizioni, per leffettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni
Consigliari permanenti, formalmente istituite e convocate.
4. Il gettone di presenza è concesso anche per le sedute delle Commissioni Comunali
istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del
Consiglio dallart. 82 del TU 267/2000.
5. Agli Amministratori ai quali viene corrisposta lindennità di funzione prevista
dal TU 267/2000, non è dovuto alcune gettone per la partecipazione a sedute degli organi
collegiali né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne od
esterne.
6. I Consiglieri Comunali che risiedono fuori del capoluogo del Comune - definito secondo
il piano topografico dellultimo censimento - hanno diritto al rimborso delle spese
di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la
partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consigliari
permanenti e delle altre Commissioni di cui ai precedenti commi, nonchè per la loro
presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie
o delegate.
7. I Consiglieri Comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Presidente del
consiglio a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno
diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonchè
allindennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno
documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e dallapposito regolamento
comunale. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi
nazionali e regionali delle associazioni fra gli Enti Locali che hanno rilevanza
nazionale.
8. Il Consiglio Comunale, in conformità a quanto dispone lart. 86 del TU 267/2000,
può deliberare di assicurare i suoi componenti ed i rappresentanti dallo stesso nominati
o designati ai sensi del presente regolamento, contro i rischi conseguenti
allespletamento del mandato.
Art. 28
Divieto di mandato imperativo
1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta la Comunità ed esercita le
sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nelladempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto
piena libertà di azione, di espressione e di voto.
Art. 29
Partecipazione alle adunanze
1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare alle adunanze del Consiglio. Lo Statuto prevede casi, modalita e procedure per pronunciare la decadenza del consigliere assente senza giustificazione dalle sedute consigliari.
Art. 30
Astensione obbligatoria
1. I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Lobbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dellamministratore o di parenti affini fino al quarto grado.
Art. 31
Responsabilità personale - esonero
1. Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti
espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E esente da responsabilità il Consigliere assente giustificato
dalladunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E parimenti esente da responsabilità conseguente alladozione di un
provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il
proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la
sua posizione.
4. Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilità
stabilite dal primo e quarto comma dellart. 93 del T.U. 268/2000.
CAPO V
NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI
Art. 32
Nomine e designazione di Consiglieri Comunali - divieti
1. Nei casi in cui la legge, lo Statuto od i Regolamenti prevedono che
di un determinato organo, collegio o Commissione debba far parte un Consigliere Comunale,
questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.
2. Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui allart. 5 della legge 23 aprile
1981 n. 154.
3. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale,
la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto palese.
4. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei
Gruppi Consigliari, compete a ciascun Capo Gruppo comunicare alla presidenza ed al
Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato.
Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dellorgano o della
rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.
5. Si osservano le disposizioni stabilite dallo Statuto per assicurare condizioni di pari
opportunità ai sensi di legge.
Art. 33
Funzioni rappresentative
1. I Consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie,
celebrazioni e manifestazioni indette dallAmministrazione Comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere
costituita una delegazione consigliare composta da un rappresentante per ciascun Gruppo
consigliare. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.
3. La delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi durgenza, dalla
conferenza dei Capi Gruppo.
TITOLO III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I
CONVOCAZIONE
Art. 34
Competenza
1. La convocazione del Consiglio Comunale è effettuata dal Presidente
del consiglio. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente la convocazione
viene effettuata dal Vice Presidente, ai sensi dello Statuto comunale.
2. In conformità a quanto dispone il comma 2 bis dellart. 1 della legge 25 marzo
1993, n. 81, nella stessa inserito dallart. 1 della legge 15 ottobre 1993 n. 415, la
prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal
Sindaco eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve
tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza
dellobbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
Art. 35
Avviso di convocazione
1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di
avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. Lavviso di convocazione contiene lindicazione del giorno e dellora
delladunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri
Comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel
corso della giornata di riunione, nellavviso vengono indicati gli orari di inizio,
interruzione e ripresa delladunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in
più giorni, sono indicate la data e lora di inizio di ciascuna riunione, con la
precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. Lavviso di convocazione precisa se ladunanza ha carattere ordinario o
straordinario e se viene convocata durgenza. Il Comune non si avvale della
distinzione temporale in sessioni, incompatibile con la razionale ed organica
programmazione dei lavori necessaria per lesercizio del ruolo del Consiglio.
4. Il Consiglio Comunale è normalmente convocato in adunanza straordinaria per
lesercizio delle funzioni e ladozione dei provvedimenti previsti dalla legge e
dallo Statuto.
5. Il Consiglio è convocato in adunanza ordinaria in occasione dellapprovazione del
Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo.
6. Il Consiglio è convocato durgenza quando sussistono motivi rilevanti ed
indilazionabili che rendono necessaria ladunanza.
7. Nellavviso deve essere sempre precisato se ladunanza ha carattere
ordinario, straordinario o durgenza e se la stessa si tiene in prima o in seconda
convocazione. Nellavviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli
elencati nellordine del giorno.
8. Lavviso di convocazione e lordine del giorno sono muniti in calce del bollo
del Comune e firmati dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza od impedimento
temporaneo, dal Vice Presidente.
Art. 36
Ordine del giorno
1. Lelenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del
Consiglio Comunale ne costituisce lordine del giorno.
2. Spetta al Presidente di stabilire, rettificare od integrare lordine del giorno
con proprie autonome decisioni, salvo lobbligo di iscrivere le proposte di cui al
successivo quarto comma.
3. Liniziativa delle proposte da iscrivere allordine del giorno spetta al
Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri Comunali.
4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni, interpellanze e ordini del giorno presentate
dai Consiglieri Comunali, si osserva quanto stabilito dal presente Regolamento.
5. Il referto dellorgano di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità
rilevate sulla gestione è iscritto dal Sindaco allinizio dellordine del
giorno delladunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua
presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga
nei termini durgenza.
6. Gli argomenti sono indicati nellordine del giorno, pur con la necessaria
concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di
individuare con certezza loggetto.
7. Sono elencati distintamente nellambito dellordine del giorno, sotto
lindicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le
condizioni di cui allart. 45. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in
seduta pubblica.
8. Lordine del giorno è inserito od allegato allavviso di convocazione del
quale costituisce parte integrante.
Art. 37
Avviso di convocazione - consegna - modalità
1. Lavviso di convocazione del Consiglio, con lordine del
giorno, deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri, a mezzo di un messo comunale
o, in caso di necessità, a mezzo di altro dipendente comunale, incaricato dal
Responsabile di Settore.
2. Il messo rimette alla Segreteria Comunale la dichiarazione di avvenuta consegna,
contenente lindicazione del giorno e dellora in cui la stessa è stata
effettuata all'interessato o a un suo famigliare o persona ricevente l'avviso. In caso di
assenza del Consigliere o di altra persona che possa ricevere l'atto, il messo rimette la
dichiarazione contenente le modalità di avvenuta consegna al recapito del Consigliere.
3. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente
più destinatari, sul quale vengono indicate le modalità di avvenuta consegna, ai sensi
del comma precedente. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti
delladunanza consigliare.
4. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla
proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con
lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e lindirizzo della persona alla quale
devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla
carica, esonerando lAmministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il
domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
5. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco
provvede a far spedire lavviso di convocazione al domicilio anagrafico del
Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di
osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine
previsto per la consegna dellavviso al domicilio.
Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, lobbligo di consegna
dellavviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal
regolamento.
Art. 38
Avviso di convocazione - consegna - termini
1. Lavviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere
consegnato ai Consiglieri Comunali almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la
riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dellavviso deve avvenire almeno tre
giorni prima di quello stabilito per la riunione.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per
calendario.
4. Per le adunanze convocate durgenza, lavviso deve essere consegnato almeno
24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
5. Per le adunanze di seconda convocazione lavviso deve essere consegnato almeno un
giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.
6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere
allordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti e
sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della
riunione, comunicando loggetto degli argomenti aggiunti.
7. I motivi dellurgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei
provvedimenti aggiunti allordine del giorno di cui al comma sesto possono essere
sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che
la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso.
Lavviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti
dalladunanza al momento in cui questo è stato deciso.
8. Leventuale ritardata consegna dellavviso di convocazione è sanata quando
il Consigliere interessato partecipa alladunanza del Consiglio alla quale era stato
invitato.
Art. 39
Ordine del giorno - pubblicazione - diffusione
1. Lelenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e
straordinarie è pubblicato allAlbo del Comune, nella delegazione di Toscanella e in
altri luoghi pubblici rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello
della riunione. Il Segretario Comunale verifica che tale pubblicazione risulti esposta nel
giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. Lelenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate durgenza e
quelli relativi ad argomenti aggiunti allordine del giorno delle adunanze ordinarie
e straordinarie, sono pubblicati allAlbo Comunale almeno 24 ore prima della
riunione.
4. Il Sindaco, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare
importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il
giorno e lora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti
allordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.
CAPO II
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE
Art. 40
Deposito degli atti
1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti allordine del giorno
devono essere depositati presso la Segreteria Comunale od in altro ufficio indicato
nellavviso di convocazione, nel giorno delladunanza. Gli atti relativi alle
adunanze convocate durgenza o ad argomenti aggiunti all ordine del giorno,
sono depositati nello stesso giorno dell'adunanza.
2. Lorario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Presidente del
Consiglio, sentito il Sindaco e la conferenza dei Capi Gruppo ed il Segretario Comunale.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non
è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo del
parere di cui allart. 49 della legge 8 giugno 1990 n. 142, corredata di tutti i
documenti necessari per consentirne lesame. I Consiglieri hanno diritto di
consultare gli atti dufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione
depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.
4. Allinizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati
nella sala delladunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
5. Il Regolamento di contabilità stabilisce il termine, non inferiore a 20 giorni
anteriori alla riunione prevista per lesame, entro il quale sono presentati dalla
Giunta al Consiglio Comunale, in apposita adunanza, gli schemi del bilancio annuale di
previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con
gli allegati prescritti e la relazione dellorgano di revisione. Tali atti vengono,
dal giorno della presentazione, depositati a disposizione dei Consiglieri i quali possono
presentare al Presidente emendamenti entro il sesto giorno precedente quello
delladunanza stabilita per lesame dei bilanci. Il bilancio annuale di
previsione, con tutti gli allegati, è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine
stabilito dal secondo comma dellart. 151 del TU 267/2000.
6. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, non inferiore a 20 giorni dalla
data delladunanza del Consiglio stabilita per lesame, entro il quale devono
essere depositati a disposizione dei Consiglieri Comunali il rendiconto della gestione,
gli allegati prescritti e la relazione dellorgano di revisione. Il rendiconto è
approvato dal Consiglio entro il 30 giugno dellanno successivo a quello al quale lo
stesso si riferisce.
7. Del deposito del rendiconto è data comunicazione ai Consiglieri.
Art. 41
Adunanze di prima convocazione
1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se
non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza
computare a tal fine il Sindaco.
2. Ladunanza si tiene allora fissata nellavviso di convocazione. Il
numero dei presenti viene accertato mediante lappello nominale, eseguito dal
Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non
siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi
lappello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorsa unora da quella fissata nellavviso di
convocazione ed eseguito lappello sia constatata la mancanza del numero dei
Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a
verbale e dichiara deserta ladunanza.
4. Dopo lappello effettuato allinizio delladunanza, si presume la
presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I
Consiglieri che entrano o che si assentano dalladunanza dopo lappello, sono
tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni
accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte
il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e,
se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dellappello. Nel caso che
dallappello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario,
il Presidente dispone la sospensione temporanea delladunanza, a sua discrezione fino
a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo
stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la
validità delladunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel
momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei
Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero
necessario a rendere legale ladunanza.
Art. 42
Adunanze di seconda convocazione
1. Ladunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno
diverso, su ogni argomento iscritto allordine del giorno, ad altra riunione andata
deserta per mancanza del numero legale.
2. Ladunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei
Consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei
presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella
prima.
3. Nelladunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da
quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma
successivo, sono valide purchè intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati per
legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non
vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, gli atti
per i quali la legge o lo Statuto prevedono tale maggioranza nonchè i seguenti atti che
si passano ad elencare:
- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- la partecipazione a società di capitali;
- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
- i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
- il rendiconto della gestione,
- i regolamenti;
- listituzione e lordinamento dei tributi;
- i piani urbanistici e le relative varianti;
- le piante organiche e le relative variazioni;
- la contrazione di mutui e lemissione di prestiti obbligazionari;
- lesame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Collegio dei Revisori
dei Conti.
5. Il giorno e lora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco.
La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le
modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quinto comma
dellart. 39.
6. Quando lavviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e
lora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente del
consiglio è tenuto ad inviare linvito per la stessa ai soli consiglieri che non
sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui
tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere
consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
7. Trascorsa unora da quella fissata per linizio della seduta di seconda
convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene
dichiarata deserta.
8. Qualora siano iscritti allordine del giorno della seduta di seconda convocazione
argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a
deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei Consiglieri
assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di
prima convocazione.
9. Quando lurgenza lo richieda, allordine del giorno di unadunanza di
seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell ordine del
giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere
iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la
seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.
Laggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso
da inviarsi almeno 24 ore prima delladunanza. In questo caso può essere richiesto
il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dallart. 39 del
presente regolamento.
10. Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta
successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per
motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene
il carattere di "prima convocazione".
Art. 43
Partecipazione dellAssessore non Consigliere
1. LAssessore non Consigliere di cui al quarto comma
dellart. 47 del TU 267/2000 ed allo Statuto, partecipa alle adunanze del Consiglio
Comunale con funzioni di relazione e diritto dintervento, ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini
della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle
maggioranze per le votazioni.
CAPO III
PUBBLICITA DELLE ADUNANZE
Art. 44
Adunanze pubbliche
1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo quanto
stabilito dallart. 46.
2. Nellapposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.
Art. 45
Adunanze segrete
1. Ladunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta
quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità,
correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità
morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell ordine del
giorno delladunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte
valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone il
Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su
proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il
passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente prima di
autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse
quelle di cui al successivo comma, escano dallaula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio
ed al Segretario Comunale, il Vice Segretario ed il Responsabile dellUfficio di
Segreteria, vincolati al segreto dufficio.
Art. 46
Adunanze "aperte"
1. Quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi
dinteresse della Comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente, sentita la
conferenza dei Capi Gruppo, può convocare ladunanza "aperta" del
Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti
dallart. 3 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali,
possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di
altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali,
politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione
dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra
invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e
illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali
rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere
adottate deliberazioni.
CAPO IV
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE
Art. 47
Comportamento dei Consiglieri
1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il
più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono
riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle
qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti
delleducazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare
imputazioni di mala intenzione, che possano offendere lonorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba lordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi
affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo allordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella
medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente
deve interdirgli la parola fino alla conclusione dellaffare in discussione. Se il
Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore
discussione, decide con votazione in forma palese.
Art. 48
Ordine della discussione
1. I Consiglieri Comunali prendono posto nellaula consigliare con
il Gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un Gruppo, lattribuzione iniziale
dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei Capi Gruppo.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal
loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente allinizio
del dibattito od al termine dellintervento di un collega.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi
avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno
dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamarlo al
regolamento od a i termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso
contrario il Presidente richiama allordine il Consigliere e, ove lo stesso persista
nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere
interrotto per la sua continuazione nelladunanza successiva.
Art. 49
Comportamento del pubblico
1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare
nellapposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto,
astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai
Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita lesposizione di cartelli, striscioni e luso di qualsiasi
altro mezzo che interferisca con lesercizio delle funzioni del Consiglio o rechi
disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dellordine nella parte della sala destinata al
pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove
occorra, dellopera dei vigili urbani. A tal fine almeno un agente di polizia
municipale è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle
dirette dipendenze del Presidente.
4. La forza pubblica può entrare nellaula solo su richiesta del Presidente e dopo
che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono alladunanza viene arrecato turbamento ai
lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente
diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può
ordinarne lallontanamento dalla sala fino al termine delladunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami
del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a
quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa delladunanza i disordini
proseguono, il Presidente, udito il parere dei Capi Gruppo, la dichiara definitivamente
interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento,
per il completamento dei lavori.
7. Dopo lentrata in vigore del presente regolamento il Presidente, dintesa con
la conferenza dei Capi Gruppo, fa predisporre lillustrazione delle norme di
comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nello spazio
della sala delle adunanze allo stesso riservato.
Art. 50
Ammissione di funzionari e consulenti in sala
1. Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più
Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perchè effettuino relazioni o
diano informazioni e quantaltro risulti necessario.
2. Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di
progettazioni e studi per conto dellAmministrazione, per fornire illustrazioni e
chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o
dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano
laula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.
CAPO V
ORDINE DEI LAVORI
Art. 51
Comunicazioni
1. Allinizio delladunanza, concluse le formalità
preliminari, il Sindaco può effettuare eventuali comunicazioni proprie e della giunta
sullattività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la
comunità.
2. Dopo lintervento del Sindaco, un Consigliere per ciascun Gruppo può effettuare
comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Sindaco e dei Consiglieri che
intervengono, in un tempo non superiore ai cinque minuti per ogni argomento trattato.
4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per
ciascun Gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.
5. Conclusa la trattazione delle comunicazioni, vengono discusse le interpellanze secondo
le modalità di cui al precedente art. 22.
Art. 52
Ordine di trattazione degli argomenti
1. Il Consiglio Comunale, conclusa la trattazione delle comunicazioni e
delle interpellanze, procede allesame degli argomenti secondo l ordine del
giorno. Lordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione
del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio
si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza,
senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere nè deliberare su argomenti che non risultino iscritti
all ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti
dell ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza
sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.
4. Gli ordini del giorno vengono discussi per ultimi, dopo la trattazione di tutti gli
altri argomenti.
Art. 53
Discussione - norme generali
1. Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti
all’ordine del giorno per iniziativa del Sindaco o su proposta della Giunta è lo
stesso Sindaco o l’Assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte
effettuate dai Consiglieri sono i proponenti.
2. Terminata l’illustrazione di un argomento da parte del relatore, il
Presidente dà, nell’ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire,
disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono
a Gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla
discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo Gruppo - o
il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il Gruppo - può
parlare per due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda per
non più di cinque, per rispondere all’intervento di replica del Presidente o del
relatore.
4. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola
volta, per non più di dieci minuti ciascuno.
5. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi,
associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo
richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che
ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le
controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Il sindaco ha sempre facoltà di intervenire prima che il presidente dichiari
chiusa la discussione.
8. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può
dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi
altre richieste di intervengo, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o
dilatorio, dato che l’argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può
avvenire solo quando sia intervenuto almeno un Consigliere per ciascun Gruppo,
in modo che sia stato possibile conoscere l’opinione di tutti i Gruppi, salvo
che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
9. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la
dichiarazione di voto, ad un solo Consigliere per ogni Gruppo e per la durata
non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di
un Gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo Gruppo, hanno diritto
anch’essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola.
I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra
stabilito.
10. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le
discussioni generali relative allo Statuto, al Bilancio preventivo, al
Rendiconto, ai Regolamenti ed ai Piani Regolatori e loro varianti generali. In
ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla
conferenza dei Capi Gruppo, dandone avviso al Consiglio all’inizio della seduta
o prima che si proceda all’esame dell’argomento.
Art. 54
Questione pregiudiziale o sospensiva
1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un
argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere
posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione
dellargomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche
prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra
riunione.
3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dellinizio della discussione
di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere allesame
dellargomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al
proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più
Consiglieri - un Consigliere per ciascun Gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio
decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.
Art. 55
Fatto personale
1. Costituisce "fatto personale" lessere attaccato
sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e
dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi: il
Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la
pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione
palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il
Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non
possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la
sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo
interno, una Commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza
dellaccusa.
5. La Commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.
6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni.
Art. 56
Termine delladunanza
1. Lora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita
periodicamente dal Consiglio, su proposta presentata dal Presidente, udita la conferenza
dei Capi Gruppo.
2. Il Consiglio può decidere, allinizio o nel corso di unadunanza, di
continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la
trattazione degli affari iscritti all ordine del giorno o di quelli che hanno
particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti allordine del giorno il
Presidente dichiara conclusa la riunione.
CAPO VI
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
IL VERBALE
Art. 57
La partecipazione del Segretario alladunanza
1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza, richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare lesame dellargomento in discussione.
Art. 58
Il verbale delladunanza - redazione e firma
1. Il verbale delle adunanze è latto pubblico che documenta la
volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.
2. La sua redazione è curata dal Segretario Comunale.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dellandamento della seduta consigliare
e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed
il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve
risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è
avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle
discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente, i concetti espressi da ciascun
oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi
vengono riportati integralmente a verbale, purchè il relativo testo scritto sia fatto
pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono
essere riportate a verbale ed il Segretario Comunale provvede ad escluderle. Soltanto
quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta scritta, nel corso
delladunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della
discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i
casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
7. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il
verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto
ai terzi.
8. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente delladunanza, dal Segretario
Comunale e dal Consigliere, presente alladunanza, che ha ottenuto più voti nella
elezione del Consiglio Comunale.
Art. 59
Verbale - deposito - rettifiche - approvazione
1. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri 24 ore
prima delladunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2. Allinizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano
osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende
approvato allunanimità.
3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario Comunale provvede alla lettura della
parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali
richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia
cancellato o inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella
discussione del merito dellargomento. Il Presidente interpella il Consiglio per
conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di
intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono
parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque
minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la
proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in
corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel
verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate
dalla firma del Segretario Comunale e portano lindicazione della data della adunanza
nella quale le rettifiche sono state approvate.
6. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati
nellarchivio comunale a cura del Segretario Comunale.
7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dai predetti registri è
disposto dal Segretario Comunale.
TITOLO IV
LE DELIBERAZIONI
CAPO I
LE DELIBERAZIONI
Art. 60
Forma e contenuti
1. Latto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve
contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinchè sia valido ed efficace. Tutti
gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere
espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio
interessato. Il parere deve essere inserito nella deliberazione. Qualora latto
comporti impegno di spesa, o diminuzione di entrata, e necessario il parere del
responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarita contabile.
3. Nel caso in cui lEnte non abbia responsabili dei servizi, il parere è espresso
dal Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, se e in quanto incaricato dal
Sindaco, ai sensi dellart. 97 comma 4° lettera b) del TU 267/2000.
4. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal
regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso è sottoposto a
votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta
da un Consigliere Comunale, precisandone i motivi.
5. Quando il testo della deliberazione proposta viene emendato nel corso del dibattito, è
sottoposto a votazione solo se gli emendamenti non hanno evidente caratura
tecnico-amministrativa. In caso contrario, la deliberazione dovrà essere rinviata a
successiva seduta per acquisire il preventivo parere tecnico previsto dalla legge.
6. Il coordinamento tecnico dellatto ha luogo nel corso del procedimento
deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario
Comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
7. Dei pareri obbligatori di altri enti ed uffici devono essere riportate le conclusioni e
gli estremi nella parte narrativa dellatto. Se i pareri non sono espressi nei
termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge si prescinde da essi, facendone
constare nellatto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e
lindicazione del tempo decorso.
Art. 61
Approvazione - revoca - modifica
1. Il Consiglio Comunale approvandole, con le modalità di cui al
successivo capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato,
conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio Comunale, secondo i principi dellautotutela, ha il potere
discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle
proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e
circostanze che non sono stati valutati al momento delladozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio Comunale di cui al precedente comma deve essere fatta
espressa menzione della volontà dellorgano di revocare, modificare, integrare o
sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o
sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni
nel frattempo costituitesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono gli
interventi diretti a disciplinare i relativi rapporti.
CAPO II
LE VOTAZIONI
Art. 62
Modalità generali
1. Lespressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuato,
normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi
articoli 67 e 68.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente
dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto,
lapprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga
diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono
presenti nel numero necessario per rendere legale ladunanza e, nei casi previsti
dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione
stessa.
6. Su ogni argomento lordine delle votazioni è il seguente:
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare
interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi
richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della
votazione in corso.
Art. 63
Votazioni in forma palese
1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di
mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente indicare prima dellinizio della
votazione, le modalità con la quale la stessa sarà effettuata.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro
che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato lesito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale,
il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo
Consigliere, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso assistono al
controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i Consiglieri
scrutatori.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la
loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o
immediatamente dopo lespressione del voto o lastensione.
Art. 64
Votazione per appello nominale
1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta
dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta
del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla
deliberazione proposta e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario Comunale effettua lappello, al quale i Consiglieri rispondono
votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal
Presidente, con lassistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è
annotato a verbale.
Art. 65
Votazioni segrete
1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a seconda
dei casi, a mezzo di schede o di palline.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
a) le schede sono predisposte dalla Segretaria Comunale, in bianco,
uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
b)ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende
eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non
scritti, iniziando, nellordine, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve
esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano
precisate espressamente le norme che disciplinano lelezione, il Presidente
stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun
Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di
nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente,
affinchè ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con lassistenza degli scrutatori e del
Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio
il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Le votazioni con palline sono effettuate, di regola, quando viene proposto al Consiglio
di pronunciarsi su uno o più nominativi già definiti rispetto ai quali ed alla proposta
per gli stessi formulata, deve essere espresso voto favorevole o contrario.
9. Nelle votazioni con palline il Presidente ricorda al Consiglio, prima di procedere, il
colore di quelle con le quali si esprime voto favorevole e di quelle con le quali si
manifesta il voto contrario.
10. Terminata la votazione il Presidente, con lassistenza degli scrutatori e del
Segretario, procede al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
11. Il numero delle schede e delle palline votate deve corrispondere al numero dei
Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
12. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello
dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone limmediata ripetizione.
13. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale
deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con lassistenza
dei Consiglieri scrutatori.
Art. 66
Esito delle votazioni
1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi e
dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di
voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale sintende approvata quando abbia
ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a
favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari,
la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un
numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render
legale ladunanza, ma non nel numero dei votanti.
3.Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per
parità di voti non esaurisce largomento posto all ordine del giorno e
pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una
deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella
stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere
riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Dopo lannuncio dellesito della votazione il Presidente conclude il suo
intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio
non ha approvato".
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla
proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei
voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.
Art. 67
Deliberazioni immediatamente eseguibili
1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono
essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei
componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo lavvenuta approvazione
della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.
3. La trasmissione allorgano di controllo delle deliberazioni dichiarate
immediatamente eseguibili per motivi durgenza ha luogo entro cinque giorni
dalladozione, a pena di decadenza.
TITOLO V
AUTONOMIA FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 68
Autonomia contabile e funzionale
Art. 69
Servizio di gestione
Art. 70
Programmazione e gestione delle risorse
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 71
Entrata in vigore - Diffusione
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta
esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo lesecutività della deliberazione il Regolamento è pubblicato allalbo
comunale per quindici giorni.
3. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il
funzionamento del Consiglio Comunale.
4. Copia del presente è inviata dal Sindaco ai Consiglieri Comunali in carica.
5. Copie del Regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio
Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
6. Copia del Regolamento è inviata ai consiglieri neo eletti, dopo la proclamazione
dellelezione.
7. Il Sindaco dispone linvio di copia del regolamento agli organismi di
partecipazione popolare e del decentramento, al collegio dei revisori dei conti, al
difensore civico, agli enti, aziende, istituzioni, società, consorzi, dipendenti o ai
quali il Comune partecipa ed ai rappresentanti negli stessi eletti dal Consiglio,
attualmente in carica.
8. Il Segretario Comunale dispone linvio di copia del regolamento ai Responsabili
dei Settori e Servizi comunali.
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