REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(Approvato con Deliberazione di C.C. N. 100 del
04/12/1998)
I N D I C E
TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Definizioni
Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento
Articolo 3 - Il funzionario addetto al canone
OCCUPAZIONI E CONCESSIONI
CAPO 1° : OCCUPAZIONI
Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche
Articolo 5 - Occupazione per l esercizio del commercio su aree
pubbliche
Articolo 6 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici
Articolo 7 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Articolo 8 - Esecuzione di lavori e di opere
Articolo 9 - Autorizzazione ai lavori e manutenzione delle opere
Articolo 10 - Occupazione con tende e tendoni
Articolo 11 - Affissioni
Articolo 12 - Occupazioni con impianti pubblicitari
Articolo 13 - Altre occupazioni
CAPO 2° : LA CONCESSIONE
Articolo 14 - Richiesta di occupazione
Articolo 15 - Contenuto e rilascio dellatto di concessione
Articolo 16 - Durata
Articolo 17 Titolarità della concessione
Articolo 18 - Rinnovo e disdetta della concessione
Articolo 19 - Obblighi del concessionario
Articolo 20 - Modifica, sospensione e revoca della concessione
Articolo 21 - Decadenza ed estinzione della concessione
Articolo 22 - Limiti delle occupazioni
Articolo 23 - Uso dellarea concessa
Articolo 24 - Occupazioni abusive
CANONE DI CONCESSIONE
CAPO 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE
Articolo 25 - istituzione ed oggetto del canone di concessione
Articolo 26 - Natura del canone
Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 28 - Classificazione delle strade
Articolo 29 - Commisurazione dellarea occupata e applicazione del
canone
Articolo 30 - Durata delloccupazione
Articolo 31 - Soggetto passivo
Articolo 32 - Agevolazioni
Articolo 33 - Esenzioni
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO
Articolo 34 - Accertamento
Articolo 35 - Versamento per occupazioni permanenti
Articolo 36 - Versamento per occupazioni temporanee
Articolo 37 - Norme comuni per il versamento
Articolo 38 - Omesso o insufficiente pagamento
Articolo 39 - Riscossione coattiva
Articolo 40 - Rimborsi
Articolo 41 - Sanzioni
Articolo 42 - Contenzioso
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 43 - Disposizioni finali
Articolo 44 - Disposizioni transitorie
TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI
1. Ai fini del presente regolamento, sintendono:
Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento
1. Il regolamento, adottato a norma e per gli effetti
rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche come definiti nellarticolo 1,
le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dellatto di
concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per
le occupazioni medesime ed istituto con il regolamento in oggetto.
2. Il Regolamento, pertanto disciplina anche la misura del canone, le modalità di
versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni,
nonché la classificazione dimportanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli
spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo
occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può
derivare alla collettività.
Articolo 3 - Il funzionario addetto al canone
1. Il dirigente o responsabile del servizio preposto cura
listruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego
relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di
diniego). Lo stesso funzionario cura anche le operazioni utili alla riscossione del
canone.
2. Il funzionario responsabile dellUfficio Tributi provvede a:
3. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è laffidatario.
TITOLO II : OCCUPAZIONE E CONCESSIONI
Capo 1° - OCCUPAZIONI
Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche
1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche,
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché di aree private
gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere
preventivamente autorizzata dal comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dellapplicazione del canone, i tratti
di strade statali, regionali o provinciali situati allinterno di centri abitati con
popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dellarticolo 1, comma
7, del decreto legislativo 30 aprile, 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e
sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere
permanenti o temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile eventi durata non inferiore
allanno, che comportino o meno lesistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore allanno, anche se ricorrenti.
4. Le occupazioni permanenti, a loro volta possono essere:
a) " pluriennali", quelle di durata indefinita, comunque, per più anni e che
necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per
ognuno degli anni successivi;
b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di
una nuova concessione.
5. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere a fasce
orarie, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore allanno.
6. Ai fini dellapplicazione del canone:
7. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.
Articolo 5 - Occupazione per lesercizio del commercio su aree pubbliche
1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dallarticolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per lesercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del titolo X del precitato decreto.
Articolo 6 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici
1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore,
suonatore ambulante, funambulo, ecc.) non possono sostare su aree e spazi pubblici senza
aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che
esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di unora
sullo stesso luogo.
Articolo 7 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
1. Fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale ed igienico - sanitarie, coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e laltro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.
Articolo 8 - Esecuzione di lavori e di opere
1. Quando per lesecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi della occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.
Articolo 9 - Autorizzazione ai lavori e manutenzione delle opere
1. Quando sono previsti lavori che comportano la
manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al
possesso dellautorizzazione ai lavori.
2. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze,
formanti oggetto della concessione, è sempre comunque a carico del concessionario.
3. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare
le caratteristiche e lestetica dellopera, il concessionario, prima di dar
corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.
Articolo 10 - Occupazioni con tende e tendoni
1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra
lingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli
archi di porticato è richiesta lautorizzazione comunale edilizia.
2. Per ragione di arredo urbano lautorità competente può disporre la sostituzione
di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro il comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
Articolo 12 - Occupazioni con impianti pubblicitari
1. Le occupazioni con impianti pubblicitari istallati su beni appartenenti o dati in godimento al comune sono disciplinate nei presupposti, modalità di ottenimento e determinazione del canone alla stregua della specifica normativa legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria.
Articolo 13 - Altre occupazioni
1. La concessione di aree per lesercizio dello
spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle
consuetudini locali in materia.
2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed
impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali
occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione ed a specifiche
prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
3. Lesposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti
occupazione di suolo pubblico, è soggetta a concessione.
4. Le occupazioni con ponti e steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri
di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni
del tutto occasionali di cui allarticolo 14, comma 7.
Capo 2° : LA CONCESSIONE
Articolo 14 - Richiesta di occupazione
1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale,
spazi ed aree di cui allarticolo 4 deve presentare apposita domanda, redatta in
carta legale, allufficio protocollo generale. In caso di trasmissione tramite
servizio postale, la data di ricevimento ai fini del termine per la conclusione del
procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto allarrivo.
2. Rispetto alla data di inizio delloccupazione, la domanda va presentata con
congruo anticipo, non inferiore, comunque, a 30 giorni per le occupazioni permanenti e a
10 giorni per quelle temporanee.
3. La domanda deve contenere, a pena di nullità:
a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, lindicazione
delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la
denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale,
nonché le generalità del legale rappresentante o dellamministratore anche di
fatto;
c) lubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di
occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
d) loggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività
che sintende occupare, lopera che sintende eseguire e le modalità di
uso dellarea;
e) la durata e la frequenza o la fascia oraria delloccupazione;
f) limpegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di
cauzione, se richiesto dal comune;
g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o
amministratore.
4. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente
larea, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dellarea
interessata. Inoltre il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai
fini dellesame della domanda e, qualora loccupazione sia richiesta per
lesercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di
esserne in possesso.
5. In caso di più domande riguardanti loccupazione della medesima area, se non
diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della
domanda.
6.E consentita loccupazione prima del conseguimento del formale provvedimento
concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere
allesecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tal caso,
linteressato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare
immediata comunicazione dellavvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il
quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni di urgenza e, quindi, a
rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le
sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dellarea.
7. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali determinate dalla sosta di
veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le
occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora
riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con
ponti, steccati o simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.
Articolo 15 - Contenuto e rilascio dellatto di concessione
1. La domanda di occupazione è assegnata al
responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria,
tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene di sicurezza
pubblica, nonché lestetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad
acquisire, qualora necessari, i pareri espressi dagli altri uffici comunali interessati e
dalle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.
2. Il Responsabile del Servizio, accertate le condizioni favorevoli, rilascia latto
di concessione ad occupare il suolo pubblico.
3. Latto di concessione costituisce titolo che legittima loccupazione e la
utilizzazione dell area pubblica e deve contenere:
a) gli elementi identificativi della concessione di cui allarticolo 14;
b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la
concessione;
c) la durata della occupazione;
d) la misura dello spazio concesso;
e) la determinazione del canone di concessione, se dovuto;
f) lobbligo di osservare quanto stabilito dallarticolo 19.
4. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a
registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
5. La consegna dellatto di concessione avviene a seguito della dimostrazione,
fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella
misura stabilita, salvo quanto disposto dallart. 37,c.2, 2° periodo c.4.
6) Lufficio comunale che rilascia formalmente latto di concessione cura la
tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni
occupazione autorizzata.
7) Il Comune può imporre i versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di
stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:
8) Lammontare della cauzione è stabilito dal dirigente o responsabile del servizio, su proposta del responsabile del procedimento, in misura proporzionale allentità dei lavori e delle opere da realizzare. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del comune.
1. Le concessioni sono rilasciate per la durata massima
di 19 anni, senza pregiudizio di terzi e con facoltà da parte del comune, di imporre
nuove condizioni.
2. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal dirigente o responsabile del
servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione della necessità di carattere
generale ed organizzativo.
Articolo 17 Titolarità della concessione
1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente
personale; per cui non è consentita la sub-concessione.
2. E ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o legale
rappresentante, indicato dal concessionario.
Articolo 18 - Rinnovo e disdetta della concessione
1. I provvedimenti di concessione per occupazioni
permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere
prorogate e rinnovate se di durata superiore allanno (art.4, c.6, lett.b1).
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente,
deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza, indicando la
durata del rinnovo.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare
domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed
i motivi della richiesta di proroga.
4. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la occupazione temporanea, deve presentare
domanda di rinnovo 10 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la
durata ed i motivi della richiesta di rinnovo.
5. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere
comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di
forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.
Articolo 19 - Obblighi del concessionario
1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate
senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con lobbligo da parte del concessionario,
di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e allammontare
dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto delloccupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nellatto di concessione, ha
lobbligo:
Articolo 20 - Modifica, sospensione e revoca della concessione
1. Il Comune, con atto motivato, può modificare,
sospendere o revocare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato,
senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione disposta dal comune, da diritto alla
riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato,
a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al
periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
4. Cessate le cause che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà
essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto
alla rioccupazione da parte del precedente occupante.
Articolo 21 - Decadenza ed estinzione della concessione
1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta
restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, nè esonera da quello ancora dovuto
relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del sevizio competente con provvedimento
che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
Articolo 22 - Limiti delle occupazioni
1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite
nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo
regolamento.
2. Fuori dei centri abitati, la collocazione dei chioschi, edicole ed altre installazioni,
anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le
recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.
3. Nei centri abitati, restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto,
loccupazione dei marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della
larghezza del marciapiede stesso, purchè in adiacenza ai fabbricati e semprechè rimanga
libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime
condizioni è consentita loccupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove
è permesso il passaggio pedonale.
4. Allinterno delle zone di rilevanza storico - ambientale, individuate ai sensi del
Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano
particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già
prima esistenti, si può autorizzare loccupazione dei marciapiedi in deroga alle
disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la
circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
Articolo 23 - Uso dellarea concessa
1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori
connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche
previste in materia dalla legge, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiale sul suolo
adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la
pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali
lamministrazione comunale non assume responsabilità.
3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate
con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e
provvedere alla pulizia del suolo medesimo.
Articolo 24 - Occupazioni abusive
1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la
concessione comunale.
2. Sono, altresì considerate abusive:
3. In caso di occupazione abusiva, il Responsabile,
previa constatazione e contestazione della violazione e conseguente applicazione delle
sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali, o la demolizione dei
manufatti, nonché la rimessa a ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici,
assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale
vi provvede dufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. Resta comunque a carico delloccupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi
danno o molestia arrecata a terzi a causa della occupazione.
5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui allarticolo 41. Il
pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione e risulta comunque
sempre dovuto il pagamento del canone nella misura prevista per analoghe occupazione
regolarmente concesse.
6. Ai fini dellapplicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, labuso
nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico
ufficiale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza delloccupazione abusiva,
questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dellanno in cui è stata
accertata.
TITOLO III : CANONE DI CONCESSIONE
Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE
Articolo 25 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione
1. Loccupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati , nonché le aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dellart. 1 comma 7, del D.L.gs. 30.4.1992 n. 285.
Articolo 26 - Norma del canone
1. Il canone di concessione di cui al presente titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.
Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa
1. La tariffa del canone è determinata dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:
2. Le tariffe ordinarie relative ad ogni singola
tipologia doccupazione sono indicate negli allegati B e C del presente Regolamento.
3. Le tariffe di cui al comma 2 saranno aggiornate annualmente, con atto della Giunta
Comunale, in base al tasso dinflazione programmato dalla legge di bilancio dello
Stato.
Articolo 28 - Classificazione delle strade
1. Ai fini dellapplicazione del canone, sia per le
occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi
pubblici comunali sono classificati in numero 2 categorie, in base alla loro importanza,
desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative
commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione di cui al comma 1 è elencata nellallegato A al presente
Regolamento, di cui costituisce parte integrante.
3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata alloccorrenza, con
deliberazione da adottarsi dal Consiglio Comunale con effetto dal 1° gennaio
dellanno successivo a quello di adozione della stessa delibera.
Articolo 29 - Commisurazione dellarea occupata e applicazione del canone
1. Il canone è commisurato allentità della
occupazione, espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni
al metro al metro quadrato o lineare superiore. In particolare la superficie
dellarea occupate con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base
alla superficie del basamento, anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di
copertura sporgente, larea è calcolata in base alla superficie della minima figura
geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.
2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti
intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono alluso diretto
dellarea occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad
altri per effetto dellarea concessa.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il
canone è determinato con riferimento allarea o alle aree oggetto di ogni singolo
atto.
4. La superficie eccedente i 1000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che
temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti
dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino
a 100 mq. del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. del 10 per cento per la parte
eccedente i 1000 mq.
6. Le misure di tariffa determinate non possono essere inferiori, qualunque sia la
categoria di riferimento delloccupazione ed indipendentemente da ogni riduzione,
0,077469 (Lit. 150) al mq.
7. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a
base di gara, non si applica il canone previsto dal regolamento.
8. Dalla misura complessiva del canone è detratto limporto di altri eventuali
canoni previsti da disposizioni legislative riscossi dal Comune per la medesima
concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.
9. Le occupazioni con distributori di carburante scontano il pagamento del canone
calcolato con riferimento alla superficie del suolo occupato, senza riferimento al
sottosuolo.
Articolo 30 - Durata delloccupazione
1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone previsto per le
singole tipologie di cui allallegato B.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le
singole tipologie di cui allallegato C a giorno, secondo le tariffe per le seguenti
fasce orarie:
1. Il canone è dovuto dal titolare dellatto di concessione.
2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari delloccupazione.
3. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive, risultanti da verbale di
contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle assentite
da atto di concessione. Loccupante di fatto è soggetto passivo di canone. Nel caso
di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
1. Le tariffe ordinarie del canone per occupazioni temporanee, sono ridotte:
a) dell80 per cento:
b) del 50 per cento:
2. Le tariffe ordinarie del canone per occupazioni permanenti e
temporanee, sono ridotte del 50 per cento per occupazioni sottostanti e sovrastanti il
suolo pubblico.
3. Le riduzioni di cui sopra sono concesse a condizione che loccupazione sia
regolarmente autorizzata.
1. Sono esenti dal canone di concessione:
TITOLO IV : ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE,
SANZIONI E CONTENZIOSO
1. Laccertamento dellentrata costituita dal canone di
concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione
delloccupazione.
2. Il responsabile del procedimento cura anche laccertamento dellentrata e, a
tal fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dellidoneo titolo
giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, alloccorrenza, fissa
la relativa scadenza.
3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento compie le attività di
cui al comma 2 al fine dellapplicazioni delle sanzioni conseguenti allabuso e
della liberazione dell area.
Articolo 35 - Versamento per occupazioni permanenti
1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti annuali è
effettuato a partire dalla data di rilascio della concessione. Il canone annuale è
frazionato in dodicesimi considerando mese intero il periodo di titolarità della
concessione superiore a 15 giorni.
2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone
relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere
effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il
versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
3. Il pagamento nel caso di nuova concessione o di rilascio di concessione in variazione
nella consistenza delloccupazione medesima tale da determinare un maggior canone,
deve essere eseguita prima del ritiro dellatto concessorio, il cui rilascio è
subordinato alla dimostrazione dell avvenuto pagamento.
4. Le variazioni nelloccupazione in corso danno comportanti il rilascio di una
nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, con compensazione con il
canone già corrisposto per il medesimo anno, in conseguenza della precedente concessione.
Articolo 36 - Versamento per occupazioni temporanee
1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato
allatto del rilascio della concessione, in ununica soluzione anticipata per
tutto il periodo di durata delloccupazione, con le modalità previste dall
art. 37 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. Per le occupazioni ricorrenti, di cui allart. 4, comma 7, il versamento va
effettuato in ununica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente un ciascun
anno solare. Tuttavia, per tali occupazioni e per quelle di durata non inferiore a un
mese, su richiesta dellinteressato, il pagamento può essere effettuato mediante
convenzione con tariffa ridotta del 50 per cento.
Articolo 37 - Norme comuni per il versamento
1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto
corrente postale del Comune, intestato "COMUNE DI DOZZA - VERSAMENTO CANONE (ANNUALE
O TEMPORANEO) OCCUPAZIONI AREE PUBBLICHE - COSAP", con arrotondamento a mille lire
per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per accesso se è superiore (non
è più applicabile dal 01.03.2002 - entrata in vigore dell'euro).
2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E ammessa la possibilità
di versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31/03, 30/06, 31/09 e
31/12), qualora lammontare del canone sia superiore a 258,23 (Lit. 500.000).
Le disposizioni, di cui al presente comma, si applicano anche in caso di riscossione
mediante convenzione previste allart. 36, comma 2.
3. Non si effettua il versamento del canone e non si procede a restituzione dello stesso,
qualora questo sia di ammontare non superiore a 10,33 (Lit. 20.000).
4. Per occupazioni effettuate da commercianti su aree pubbliche, commercianti in sede
fissa, pubblici esercizi, produttori agricoli ed altre attività commerciali a cui
loccupazione sia strettamente connessa, in caso di variazioni nella titolarità
della concessione a seguito di cessione di azienda, a qualsiasi titolo, il subentrante,
previa apposita richiesta di volturazione dellatto di concessione, subentra nei
residui obblighi di pagamento del canone.
Articolo 38 - Omesso o insufficiente pagamento
1. In caso di omesso od insufficiente pagamento entro i termini previsti, lufficio diffida linteressato ad adempire assegnandoli un termine di quindici giorni, decorso inutilmente il quale, provvede alla pronuncia di decadenza della concessione ed alliscrizione a ruolo coattivo della relativa posizione. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.
Articolo 39 - Riscossione coattiva
1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite, è effettuata coattivamente mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dalloccupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario di cui all art. 3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che linteressato è tenuto a presentare entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui e stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con
lapplicazione della sanzione amministrativa nella misura da 51 (Lit. 100.000)
a 516 (Lit. 1.000.000) con losservanza delle disposizioni di cui al Capo I,
Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione di quanto stabilito
nei successivi commi.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle
disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento, le stesse sono punite con le
sanzioni prevista dal predetto Codice.
3. Le occupazioni di suolo pubblico prive della necessaria concessione sono punite in
esito a verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, con una
sanzione amministrativa di importo doppio rispetto allimporto del canone dovuto in
caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di
questultima.
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia
irrogata la sanzione della sospensione dellattività , prevista dalle vigenti
disposizioni.
1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della
concessione per le occupazioni di suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono
riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dellart.
5 della Legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti lapplicazione del canone di concessione, se quanto
dovuto, restano allAutorità giudiziaria ordinaria.
TITOLO V : DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 43 - Disposizioni finali
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Dalla
stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale,
disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e
regolamentari vigenti.
3. E abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o
incompatibile con quella del Regolamento.
Articolo 44 - Disposizioni transitorie
1. Il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti che
alla data del 1° gennaio 1999 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con
qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate
nellesercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, e determinato
forfettariamente come da articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 446
del 1997, prendendo a base il numero degli utenti alla data medesima.
2. Le concessioni di spazi e aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con
validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente
Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone
risultante dalla applicazione della nuova tariffa.
ALLEGATO "A"
ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E PIAZZE AI FINI DELLAPPLICAZIONE DEL CANONE PER LOCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
VIA |
ZONA 1 |
ZONA 2 |
VIA ALLENDE SALVADOR |
TUTTA |
|
VIA AMENDOLA GIORGIO |
TUTTA |
|
VIA BACHELET VITTORIO |
TUTTA |
|
VIA BAGNAROLA |
TUTTA |
|
VIA BAIAVOLPE |
TUTTA |
|
VIA BENINA |
TUTTA |
|
VIA BERLINGUER ENRICO |
TUTTA |
|
VIA BINNATA |
TUTTA |
|
VIA BONORA |
TUTTA |
|
VIA BRODOLINI GIACOMO |
TUTTA |
|
VIA CADUTI DEL LAVORO |
TUTTA |
|
VIA CADUTI DI VIA FANI |
TUTTA |
|
VICOLO CAMPEGGI |
TUTTA |
|
VIA CANONICA |
TUTTA |
|
VIA CAPITOLO |
TUTTA |
|
PIAZZA GIOSUE CARDUCCI |
TUTTA |
|
VIA CASETTE MOLINO |
DAL N. 1 AL N.9 |
PARTE RESTANTE |
VIA F.LLI CERVI |
TUTTA |
|
VIA CHIUSURE |
TUTTA |
|
VIA CIRCONVALLAZIONE |
TUTTA |
|
VIA COLOMBAROTTO |
TUTA |
|
PIAZZA COSTA ANDREA |
TUTTA |
|
VIA CROCE CONTA |
TUTTA |
|
VIA DALLA CHIESA ALBERTO |
TUTTA |
|
VIA DE AMICIS EDMONDO |
TUTTA |
|
VIA DE GASPERI ALCIDE |
TUTTA |
|
VIA DI VITTORIO GIUSEPPE |
TUTTA |
|
VIA DUE GIUGNO |
TUTTA |
|
VIA FELICIONE |
TUTTA |
|
VIA FERMI ENRICO |
TUTTA |
|
VIA FERRARUOLA |
TUTTA |
|
PIAZZA FONTANA |
TUTTA |
|
VIA FRATTINA DI MEZZO |
TUTTA |
|
VIA FRATTINA DI SOTTO |
TUTTA |
|
VIA GALIMBERTI DUCCIO |
TUTTA |
|
VIA GARDENGO |
TUTTA |
|
VIA GEMINIANA |
TUTTA |
|
PIAZZA GIOVANNI XXIII |
TUTTA |
|
PIAZZA ANTONIO GRAMSCI |
TUTTA |
|
VIA GRANARA |
|
TUTTA |
VIA GRANDI ACHILLE |
TUTTA |
|
PIAZZA KENNEDJ JOHN FITZGERALD |
TUTTA |
|
VIA LABRIOLA ANTONIO |
TUTTA |
|
VIA LA MALFA UGO |
TUTTA |
|
VIA LANONA |
|
TUTTA |
VIA LA TORRE PIO |
TUTTA |
|
PIAZZA DELLA LOGGIA |
TUTTA |
|
VIA LONGO LUIGI |
TUTTA |
|
VIA LORETA BERLINA |
|
TUTTA |
VIA MACCHIONE |
|
TUTTA |
VIA MANELLA |
|
TUTTA |
VIA MARABINI ANSELMO |
TUTTA |
|
VIA MARCONA |
|
TUTTA |
VIALE MARCONI GUGLIELMO |
TUTTA |
|
VIA MARMANE |
DAL 1 AL 51 E DAL 2 AL 50 |
PARTE RESTANTE |
VIA MARSIGLIA |
|
TUTTA |
VIA MASSARENTI GIUSEPPE |
TUTTA |
|
VIA MATTARELLA PIERSANTI |
TUTTA |
|
VIA MATTEOTTI GIACOMO |
TUTTA |
|
VIA MELUZZA |
TUTTA |
|
VIA MINZONI DON GIOVANNI |
TUTTA |
|
VIA MONTECATONE DI DOZZA |
|
TUTTA |
VIA MONTE DEL RE |
DAL 1 AL 19 E DAL 2 AL 20 |
PARTE RESTANTE |
VIA MONTICINO |
|
TUTTA |
VIA MONTRONE |
|
TUTTA |
VIA MORANDI RODOLFO |
TUTTA |
|
VIA NENNI PIETRO |
TUTTA |
|
VIA NUOVA SABBIOSO |
DAL 1 AL 11 DAL 41 AL 79 |
PARTE RESTANTE |
VIA OLMO |
|
TUTTA |
VIA OMARO |
|
TUTTA |
VIA DELLA PACE |
TUTTA |
|
VIA PALAZZINO |
|
TUTTA |
VIA PASCOLI GIOVANNI |
TUTTA |
|
VIA PIANTA |
|
TUTTA |
VIA POGGIACCIO |
DAL 1 AL 45 E DAL 81 AL 155 |
PARTE RESTANTE PARTE RESTANTE |
VIA 1° MAGGIO |
TUTTA |
|
VIA IV NOVEMBRE |
TUTTA |
|
VIA RAFFELONA |
|
TUTTA |
VIA DELLA RESISTENZA |
TUTTA |
|
PIAZZALE ROCCA |
TUTTA |
|
VIA RUFFILLI ROBERTO |
TUTTA |
|
| PARCO RUGGI | TUTTO | |
VICOLO S. ANASTASIO |
TUTTO |
|
VIA SANTI FERDINANDO |
TUTTA |
|
VIA SCOSSABRILLO |
DAL N. 1 AL 25 E DAL 2 AL 4 |
PARTE RESTANTE |
| VIA TOMBA | TUTTA | |
VIA SENTIERO ALPINI |
TUTTA |
|
VIA TARANTELLI EZIO |
TUTTA |
|
VIA TOGLIATTI PALMIRO |
TUTTA |
|
VIA VALSELLUSTRA |
DAL 4 AL 18 E DAL 9 AL 35 |
PARTE RESTANTE |
VIA XXV APRILE |
TUTTA |
|
VIA XX SETTEMBRE |
TUTTA |
|
VIA VIGNE NUOVE |
DAL 3 AL 9 E DAL 2 AL 10 |
PARTE RESTANTE |
VIA VOLTA ALESSANDRO |
TUTTA |
|
PIAZZA ZOTTI |
TUTTA |
OCCUPAZIONI PERMANENTI
TARIFFE ORDINARIE (IN ) CON RIGUARDO ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E CON RIFERIMENTO ALLUSO DELLAREA OCCUPATA. (Aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 28/12/2002)
CAT. 1 CAT.2°
| Occupazioni di suolo pubblico | 100% | mq/a | 18,613107 | 14,890486 |
| Edicole, chioschi e simili | 100% | mq/a | 18,613107 | 14,890486 |
| Ombrelloni, tavolini e sedie (occ. eseguite da pubblici esercizi) | 100% | mq/a | 18,613107 | 14,890486 |
| Banchi di vendita su aree pubbliche (occ. eseguite da venditori amb.) | 100% |
mq/a |
18,613107 | 14,890486 |
| Esposizione di merci allesterno dei negozi (occ. eseguite da esercenti il commercio in sede fissa) | 100% |
mq/a |
18,613107 | 14,890486 |
| Occupazioni per lesercizio dellattività edilizia | 100% | mq/a | 18,613107 | 14,890486 |
| Occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico | 50% | mq/a | 9,306553 | 7,445243 |
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
TARIFFE ORDINARIE (IN ) CON RIGUARDO ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E CON RIFERIMENTO ALLUSO DELLAREA OCCUPATA. (Aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 28/12/2002)
CAT. 1 CAT.2°
| Occupazioni di suolo pubblico | 100% |
mq/g |
dalle ore o alle ore 14 |
0,656933 0,437956 |
0,525547 0,350364 |
Ombrelloni,tavolini.sedie(occ.eseguite da venditori ambulanti) |
50% |
mq/g |
dalle ore 0 alle ore 14 |
0,328466 0,218978 |
0,262773 0,175182 |
| Banchi di vendita su aree pubbliche (occ.eseguite da venditori amb.ti) | 50% |
mq/g |
dalle ore o alle ore 14 |
0,328466 0,218978 |
0,262773 0,175182 |
| Esposizione di merci allesterno dei negozi ( occ. eseguite da esercenti commercio al dett. in sede fissa ) | 50% |
mq/a |
dalle ore 0 alle ore 14 |
0,328466 0,218978 |
0,262773 0,175182 |
| Occupazioni per lesercizio dellattività edilizia | 50% |
mq/g |
dalle ore 0 alle ore 14 |
0,328466 0,218978 |
0,262773 0,175182 |
| Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico | 50% |
mq/g |
dalle ore 0 alle ore 14 |
0,328466 0,218978 |
0,262773 0,175182 |
| Manifestazioni politiche culturali sportive,celebrative e del tempo libero per gli spazi finalizzati/utilizzati per la vendita o somministrazione | 80% |
mq/g |
dalle ore 0 alle ore 14 |
0,131387 0,087591 |
0,105109 0,070073 |
| Spettacoli viaggianti | 80% |
mq/g |
dalle ore 0 alle ore 14 |
0,131387 0,087591 |
0,105109 0,070073 |
RIDUZIONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE
A) DEL 50% - occupazioni temporanee di durata non
inferiore a 14 giorni
- occupazioni temporanee di durata non inferire ad 1 mese o che si verifichino con
carattere ricorrente.