REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(Approvato con Deliberazione di C.C. N. 100 del 04/12/1998)

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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

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TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

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TITOLO III - CANONE DI CONCESSIONE

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TITOLO IV - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

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TITOLO V- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

12-939759112.gif (326 byte) ALLEGATO "A"
ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E PIAZZE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
12-939759112.gif (326 byte) ALLEGATO "B"
OCCUPAZIONI PERMANENTI
TARIFFE ORDINARIE (IN €) CON RIGUARDO ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E CON RIFERIMENTO ALL’USO DELL’AREA OCCUPATA.
12-939759112.gif (326 byte) ALLEGATO "C"
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
TARIFFE ORDINARIE (IN €) CON RIGUARDO ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E CON RIFERIMENTO ALL’USO DELL’AREA OCCUPATA.

I N D I C E

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni
Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento
Articolo 3 - Il funzionario addetto al canone

TITOLO II

OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

CAPO 1° : OCCUPAZIONI
Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche
Articolo 5 - Occupazione per l’ esercizio del commercio su aree pubbliche
Articolo 6 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici
Articolo 7 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Articolo 8 - Esecuzione di lavori e di opere
Articolo 9 - Autorizzazione ai lavori e manutenzione delle opere
Articolo 10 - Occupazione con tende e tendoni
Articolo 11 - Affissioni
Articolo 12 - Occupazioni con impianti pubblicitari
Articolo 13 - Altre occupazioni

CAPO 2° : LA CONCESSIONE
Articolo 14 - Richiesta di occupazione
Articolo 15 - Contenuto e rilascio dell’atto di concessione
Articolo 16 - Durata
Articolo 17 – Titolarità della concessione
Articolo 18 - Rinnovo e disdetta della concessione
Articolo 19 - Obblighi del concessionario
Articolo 20 - Modifica, sospensione e revoca della concessione
Articolo 21 - Decadenza ed estinzione della concessione
Articolo 22 - Limiti delle occupazioni
Articolo 23 - Uso dell’area concessa
Articolo 24 - Occupazioni abusive

TITOLO III

CANONE DI CONCESSIONE

CAPO 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE
Articolo 25 - istituzione ed oggetto del canone di concessione
Articolo 26 - Natura del canone
Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 28 - Classificazione delle strade
Articolo 29 - Commisurazione dell’area occupata e applicazione del canone
Articolo 30 - Durata dell’occupazione
Articolo 31 - Soggetto passivo
Articolo 32 - Agevolazioni
Articolo 33 - Esenzioni

TITOLO IV

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 34 - Accertamento
Articolo 35 - Versamento per occupazioni permanenti
Articolo 36 - Versamento per occupazioni temporanee
Articolo 37 - Norme comuni per il versamento
Articolo 38 - Omesso o insufficiente pagamento
Articolo 39 - Riscossione coattiva
Articolo 40 - Rimborsi
Articolo 41 - Sanzioni
Articolo 42 - Contenzioso

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 43 - Disposizioni finali
Articolo 44 - Disposizioni transitorie

 

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1-Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, s’intendono:

Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche come definiti nell’articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell’atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituto con il regolamento in oggetto.
2. Il Regolamento, pertanto disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d’importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Articolo 3 - Il funzionario addetto al canone

1. Il dirigente o responsabile del servizio preposto cura l’istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego). Lo stesso funzionario cura anche le operazioni utili alla riscossione del canone.
2. Il funzionario responsabile dell’Ufficio Tributi provvede a:

3. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l’affidatario.

TITOLO II : OCCUPAZIONE E CONCESSIONI

Capo 1° - OCCUPAZIONI

Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell’applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile, 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile eventi durata non inferiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno, anche se ricorrenti.
4. Le occupazioni permanenti, a loro volta possono essere:
a) " pluriennali", quelle di durata indefinita, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi;
b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.
5. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere a fasce orarie, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all’anno.
6. Ai fini dell’applicazione del canone:

  1. le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;
  2. le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all’anno.

7. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Articolo 5 - Occupazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l’esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del titolo X del precitato decreto.

Articolo 6 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore ambulante, funambulo, ecc.) non possono sostare su aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un’ora sullo stesso luogo.

Articolo 7 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale ed igienico - sanitarie, coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l’altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Articolo 8 - Esecuzione di lavori e di opere

1. Quando per l’esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi della occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Articolo 9 - Autorizzazione ai lavori e manutenzione delle opere

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell’autorizzazione ai lavori.
2. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre comunque a carico del concessionario.
3. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l’estetica dell’opera, il concessionario, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

Articolo 10 - Occupazioni con tende e tendoni

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l’ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l’autorizzazione comunale edilizia.
2. Per ragione di arredo urbano l’autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Articolo 11 - Affissioni

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro il comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Articolo 12 - Occupazioni con impianti pubblicitari

1. Le occupazioni con impianti pubblicitari istallati su beni appartenenti o dati in godimento al comune sono disciplinate nei presupposti, modalità di ottenimento e determinazione del canone alla stregua della specifica normativa legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria.

Articolo 13 - Altre occupazioni

1. La concessione di aree per l’esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
3. L’esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico, è soggetta a concessione.
4. Le occupazioni con ponti e steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all’articolo 14, comma 7.

Capo 2° : LA CONCESSIONE

Articolo 14 - Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all’articolo 4 deve presentare apposita domanda, redatta in carta legale, all’ufficio protocollo generale. In caso di trasmissione tramite servizio postale, la data di ricevimento ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all’arrivo.
2. Rispetto alla data di inizio dell’occupazione, la domanda va presentata con congruo anticipo, non inferiore, comunque, a 30 giorni per le occupazioni permanenti e a 10 giorni per quelle temporanee.
3. La domanda deve contenere, a pena di nullità:
a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l’indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell’amministratore anche di fatto;
c) l’ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
d) l’oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s’intende occupare, l’opera che s’intende eseguire e le modalità di uso dell’area;
e) la durata e la frequenza o la fascia oraria dell’occupazione;
f) l’impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal comune;
g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
4. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l’area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell’area interessata. Inoltre il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell’esame della domanda e, qualora l’occupazione sia richiesta per l’esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.
5. In caso di più domande riguardanti l’occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
6.E’ consentita l’occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all’esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tal caso, l’interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell’avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni di urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell’area.
7. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati o simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

Articolo 15 - Contenuto e rilascio dell’atto di concessione

1. La domanda di occupazione è assegnata al responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene di sicurezza pubblica, nonché l’estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire, qualora necessari, i pareri espressi dagli altri uffici comunali interessati e dalle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.
2. Il Responsabile del Servizio, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l’atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.
3. L’atto di concessione costituisce titolo che legittima l’occupazione e la utilizzazione dell’ area pubblica e deve contenere:
a) gli elementi identificativi della concessione di cui all’articolo 14;
b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
c) la durata della occupazione;
d) la misura dello spazio concesso;
e) la determinazione del canone di concessione, se dovuto;
f) l’obbligo di osservare quanto stabilito dall’articolo 19.
4. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
5. La consegna dell’atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita, salvo quanto disposto dall’art. 37,c.2, 2° periodo c.4.
6) L’ufficio comunale che rilascia formalmente l’atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
7) Il Comune può imporre i versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:

8) L’ammontare della cauzione è stabilito dal dirigente o responsabile del servizio, su proposta del responsabile del procedimento, in misura proporzionale all’entità dei lavori e delle opere da realizzare. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del comune.

Articolo 16 - Durata

1. Le concessioni sono rilasciate per la durata massima di 19 anni, senza pregiudizio di terzi e con facoltà da parte del comune, di imporre nuove condizioni.
2. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal dirigente o responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione della necessità di carattere generale ed organizzativo.

Articolo 17 – Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale; per cui non è consentita la sub-concessione.
2. E’ ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o legale rappresentante, indicato dal concessionario.

Articolo 18 - Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate e rinnovate se di durata superiore all’anno (art.4, c.6, lett.b1).
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di rinnovo 10 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di rinnovo.
5. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Articolo 19 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l’obbligo da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all’ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell’occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell’atto di concessione, ha l’obbligo:

  1. di esibire a richiesta degli addetti comunali, l’atto che autorizza l’occupazione;
  2. di mantenere in condizione di ordine e pulizia l’area che occupa;
  3. di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell’occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere istallate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all’articolo 15;
  4. di versare il canone alle scadenze fissate.

Articolo 20 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione disposta dal comune, da diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
4. Cessate le cause che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Articolo 21 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:

  1. se non rispetta, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, le condizioni imposte con l’atto di concessione, ovvero non osserva le norme stabilite dalle leggi o dai regolamenti;
  2. per mancato pagamento del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
  3. se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
  4. per violazione delle norme di cui all’articolo 17, relativo al divieto di sub-concessione ed alle modalità di subingresso nell’uso del bene concesso;
  5. per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
  6. se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l’inizio dell’occupazione, fermo restando il rispetto dei termini di durata dell’occupazione concessa.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, nè esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del sevizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Articolo 22 - Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo regolamento.
2. Fuori dei centri abitati, la collocazione dei chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.
3. Nei centri abitati, restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l’occupazione dei marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purchè in adiacenza ai fabbricati e semprechè rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l’occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
4. All’interno delle zone di rilevanza storico - ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l’occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

Articolo 23 - Uso dell’area concessa

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalla legge, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiale sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l’amministrazione comunale non assume responsabilità.
3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Articolo 24 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.
2. Sono, altresì considerate abusive:

  1. le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell’atto di concessione.
  2. le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di decadenza della medesima.

3. In caso di occupazione abusiva, il Responsabile, previa constatazione e contestazione della violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali, o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale vi provvede d’ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. Resta comunque a carico dell’occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi a causa della occupazione.
5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all’articolo 41. Il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione e risulta comunque sempre dovuto il pagamento del canone nella misura prevista per analoghe occupazione regolarmente concesse.
6. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l’abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell’occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell’anno in cui è stata accertata.

TITOLO III : CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 25 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. L’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati , nonché le aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell’art. 1 comma 7, del D.L.gs. 30.4.1992 n. 285.

Articolo 26 - Norma del canone

1. Il canone di concessione di cui al presente titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone è determinata dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:

  1. classificazione delle strade in ordine d’importanza:
  2. entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
  3. durata della occupazione;
  4. valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all’uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa.

2. Le tariffe ordinarie relative ad ogni singola tipologia d’occupazione sono indicate negli allegati B e C del presente Regolamento.
3. Le tariffe di cui al comma 2 saranno aggiornate annualmente, con atto della Giunta Comunale, in base al tasso d’inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato.

Articolo 28 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell’applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero 2 categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione di cui al comma 1 è elencata nell’allegato A al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante.
3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all’occorrenza, con deliberazione da adottarsi dal Consiglio Comunale con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adozione della stessa delibera.

Articolo 29 - Commisurazione dell’area occupata e applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all’entità della occupazione, espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro al metro quadrato o lineare superiore. In particolare la superficie dell’area occupate con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento, anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l’area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.
2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all’uso diretto dell’area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell’area concessa.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all’area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
4. La superficie eccedente i 1000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq. del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
6. Le misure di tariffa determinate non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell’occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, € 0,077469 (Lit. 150) al mq.
7. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal regolamento.
8. Dalla misura complessiva del canone è detratto l’importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative riscossi dal Comune per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.
9. Le occupazioni con distributori di carburante scontano il pagamento del canone calcolato con riferimento alla superficie del suolo occupato, senza riferimento al sottosuolo.

Articolo 30 - Durata dell’occupazione

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone previsto per le singole tipologie di cui all’allegato B.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie di cui all’allegato C a giorno, secondo le tariffe per le seguenti fasce orarie:

Articolo 31- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione.
2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell’occupazione.
3. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle assentite da atto di concessione. L’occupante di fatto è soggetto passivo di canone. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 32 - Agevolazioni

1. Le tariffe ordinarie del canone per occupazioni temporanee, sono ridotte:

a) dell’80 per cento:

b) del 50 per cento:

2. Le tariffe ordinarie del canone per occupazioni permanenti e temporanee, sono ridotte del 50 per cento per occupazioni sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico.
3. Le riduzioni di cui sopra sono concesse a condizione che l’occupazione sia regolarmente autorizzata.

Articolo 33 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione: