REGOLAMENTO DEI MERCATI DELLE FIERE E FIERE STRAORDINARIE
SU AREE PUBBLICHE
(Approvato con deliberazione di C.C. N. 143 del 19/12/2000)

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TITOLO 1 -  MERCATI

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TITOLO 2 - FIERA E FIERE STRAORDINARIE

 

 

 

INDICE

TITOLO 1 - MERCATI

Art.  1 - Tipologia di mercato
Art.  2 - Localizzazione, configurazione e articolazione del mercato
Art.  3 - Giornate e orari di svolgimento
Art.  4 - Autorizzazione e concessione di posteggio
Art.  5 - Scambio di posteggi
Art.  6 - Spostamento di posteggio (migliorie)
Art.  7 - Ampliamento della superficie di posteggio per accorpamento a seguito acquisto di azienda
Art.  8 - Subingresso
Art.  9 - Revoca della autorizzazione e della concessione del posteggio
Art. 10 - Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi
Art. 11 - Istituzioni di nuovi posteggi
Art. 12 - Posteggi vincolati a merceologia specifica
Art. 13 - Registro di mercato - graduatoria titolari di posteggio e spuntisti
Art. 14 - Assenze
Art. 15 - Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati - formazione della graduatoria degli spuntisti
Art. 16 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
Art. 17 - Circolazione stradale
Art. 18 - Sistemazione delle attrezzature di vendita
Art. 19 - Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita
Art. 20 - Norme igienico sanitarie
Art. 21 - Sanzioni

TITOLO 2 -  FIERA E FIERE STRAORDINARIE

Art. 22 - Tipologia della fiera e fiere straordinarie
Art. 23 - Localizzazione, configurazione e articolazione della fiera
Art. 24 - Giornate e orari di svolgimento
Art. 25 - Autorizzazione e concessione di posteggio
Art. 26 - Scambio di posteggi
Art. 27 - Spostamento di posteggio (migliorie)
Art. 28 - Ampliamento della superficie di posteggio per accorpamento a seguito acquisto di azienda
Art. 29 - Subingresso
Art. 30 - Revoca della autorizzazione e della concessione del posteggio
Art. 31 - Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi
Art. 32 - Istituzioni di nuovi posteggi
Art. 33 - Posteggi vincolati a merceologia specifica
Art. 34 - Registro della fiera e fiere straordinarie - graduatoria titolari di posteggio e spuntisti
Art. 35 - Assenze
Art. 36 - Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati - formazione della graduatoria degli spuntisti
Art. 37 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
Art. 38 - Circolazione stradale
Art. 39 - Sistemazione delle attrezzature di vendita
Art. 40 - Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita
Art. 41 - Norme igienico sanitarie
Art. 42 - Sanzioni

TITOLO I°

ART. 1
TIPOLOGIA DI MERCATO

1- Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche, istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 9.12.1981.
2- L'esercizio delle attività nell'ambito dei mercati è disciplinato dal D. Lgs 31 marzo 1998 n.114, della Legge della regione E.R. 25 giugno 1999 n.12, dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della G.R. 26 luglio 1999 n.1368, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3- I mercati sono di tipo "ordinario" in quanto nell'ambito dei due settori, alimentari e non alimentare, non esistono limitazioni alle merceologie. Resta salvo il divieto di vendere armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcooliche e superalcooliche diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi rispettivamente con contenuto non inferiore a litri 0,200 ed a litri 0,33.
4- Il presente Regolamento disciplina anche i mercati straordinari che si svolgono occasionalmente con gli stessi operatori in giorni diversi da quelli del normale mercato e i mercati saltuari quali iniziative promosse da soggetti pubblici o privati, con la partecipazione di operatori comunque in possesso di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, per fini promozionali e di animazione in specifiche zone.

ART. 2
LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO

1- Il mercato si svolge a Dozza Frazione Toscanella Piazza Gramsci, nell’area individuata nella planimetria particolareggiata, allegata al presente regolamento che ne forma parte integrante, nella quale sono evidenziati in particolare:

  1. l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
  2. il numero totale dei posteggi così suddivisi:

N. 18 posteggi riservati ad operatori su aree pubbliche, di cui N. 5 riservati alla vendita di prodotti alimentari, N.11 prodotti altri e N. 2 riservati ai produttori agricoli;

c)la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione.

2 – I posteggi riservati al settore alimentare sono dotati di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica qualora, leggi, regolamenti o ordinanze sanitarie lo prevedano.
3- I posteggi degli agricoltori , eccedenti la quota del 2% dei posteggi totali del mercato, che si rendono liberi dalla concessione in essere successivamente alla data di approvazione del presente regolamento, verranno soppressi d’ufficio e gli spazi riservati, sentite le Associazioni di categoria degli operatori, all’ampliamento dei posteggi e/o alla istituzione di nuovi posteggi destinati al commercio su aree pubbliche.
4- I posteggi riservati al settore alimentare sono dotati di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica qualora leggi, regolamenti o ordinanze sanitarie lo prevedano.
5- Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente spostata in apposita area alternativa individuata dal C.C.

 

ART. 3
GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1- Il mercato è annuale e si svolge, con cadenza settimanale, nella giornata di Mercoledì, in Piazza Gramsci Fraz. Toscanella.
2- Quando il giorno di mercato ricade in un giorno festivo il mercato non viene effettuato. Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con ordinanza da emettere con un anticipo di almeno 30 giorni, può autorizzare l'effettuazione del mercato anche in tali giornate festive.
3- Gli orari di svolgimento del mercato, sentite le Associazioni di categoria su aree pubbliche maggiormente rappresentative, sono stabiliti con apposita ordinanza del sindaco ai sensi dell'art. 28, comma 12, del D.Lgs n.114/98 e tenuto conto degli indirizzi della G.R. di cui alla deliberazione n.1368/99. Nella medesima ordinanza sono, altresì, indicati:

  1. l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale;
  2. l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
  3. l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio,
  4. l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie;
  5. l'orario entro il quale gli operatori spuntisti devono presentarsi per le operazioni di assegnazione dei posteggi temporaneamente non assegnati;
  6. le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.

4- Qualora intervengano gravi ed inderogabili motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione alle Associazioni di categoria su aree pubbliche maggiormente rappresentative.
5- Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria su area pubblica maggiormente rappresentative, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari. Il Comune, entro il 30 novembre, comunica agli operatori il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo.

ART 4
AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1- Entro il mese di gennaio ed il mese di luglio di ciascun anno il Comune segnala alla Regione, per la pubblicazione nel B.U.R.E.R. l'elenco dei posteggi liberi da assegnare con l'indicazione della merceologia.
2- La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione di posteggio, deve essere conforme alle modalità del bando del comune, esposto all'albo pretorio, e va indirizzata al comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione nel B.U.R.E.R. dei posteggi liberi; nel caso in cui il 30° giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo.
3- Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo del Comune se l'istanza è consegnata a mano.
4- L'assegnazione riguarderà un solo posteggio, per mercato e per operatore, ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria, effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri di priorità:

  1. maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad una unica autorizzazione;
  2. in caso di parità di presenze, la maggior anzianità d'azienda, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita alla azienda o ai danti causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato.

5- Le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione del posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
6- La concessione del posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.
7- La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni. 

ART. 5
SCAMBIO DI POSTEGGI

1- Nell'ambito dello stesso settore merceologico, e nel rispetto delle norme igienico sanitarie per il settore alimentare, è ammesso lo scambio consensuale del posteggio.
2- Le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi.
3- La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato. 

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ART. 6
SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)

1- Il Comune, dall'1 al 31 maggio e dall'1 al 30 novembre di ogni anno, rende noto l'elenco dei posteggi liberi con l'indicazione del settore merceologico, della localizzazione e della loro superficie per questi gli operatori già concessionari di posteggio per lo stesso settore possono avanzare domanda di miglioria in bollo.
2- Le domande verranno esaminate entro il 30 giugno ed il 31 dicembre.
3- Le migliorie fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria di mercato di cui art. 13 e saranno assegnate con le modalità di cui all'art. 10, comma 2°, tenendo conto anche dei posteggi che si rendono liberi a seguito di accoglimento delle domande di migliorie.
4- La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato. 

ART. 7
AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO ACQUISTO DI AZIENDA

1- Le domande di ampliamento della superficie di posteggio contiguo, a seguito di acquisizione del ramo di azienda, sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione e, comunque, la superficie complessiva di ogni posteggio risultante non potrà superare gli 80 metri quadrati.
2- Gli operatori interessati al conseguimento dell'ampliamento del proprio posteggio (fino al limite consentito) tramite l'acquisizione della proprietà del contiguo ramo d'azienda e conseguentemente della relativa autorizzazione e concessione di posteggio, devono farne preventiva richiesta alla Amministrazione Comunale, motivandone le finalità e dichiarando che, se la richiesta sarà accolta, verrà restituita al Comune l'autorizzazione e relativa concessione del cedente. Al ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione Comunale confermante l'accettazione della richiesta, gli operatori richiedenti procederanno al completamento dell'atto di trasferimento della proprietà del ramo d'azienda a proprio nome.
3- Il Comune, alla presentazione dell'atto registrato di subentro nella proprietà del ramo d'azienda, per la quale aveva già comunicato l'accettazione, provvederà ad aggiornare la nuova superficie del posteggio ed a rilasciare la nuova concessione aggiornata, contestualmente al ritiro dell'autorizzazione rinunciata.
4- L'accoglimento della domanda comporta la riduzione automatica del numero dei posteggi in organico e la modifica d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.
5- Il Comune per motivi di viabilità, sicurezza, igienico - sanitari o di pubblico interesse può respingere le domande di ampliamento per accorpamento oppure limitare la superficie oggetto dell'ampliamento.

ART. 8
SUBINGRESSO

1- Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:

  1. l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;
  2. il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione e delle presenze effettuate.

2- Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.
3- In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate del cedente.
4- In presenza dei settori merceologici, il trasferimento di proprietà o gestione è ammesso solo nel rispetto della merceologia del cedente.
5- In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su area pubbliche gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.
6- Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività e/o cedere l'azienda a terzi.
7- Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
8- In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario. 

ART. 9
REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1- L'autorizzazione amministrativa è revocata:

  1. nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs 114/98;
  2. nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, o, in caso di subingresso, dalla reintestazione, salvo proroga non superiore a sei mesi ;
  3. nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare (> giorni 17) nei mercati annuali e a 1/3 delle volte in cui si tiene il mercato nel mercato di più breve durata; sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare;
  4. nel caso di rinuncia all'autorizzazione;
  5. nel caso di restituzione del titolo per acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda ai fini dell'ampliamento della superficie dei posteggi come indicato all'articolo 7 comma 3.

2- La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:

  1. rinuncia del titolare;
  2. revoca per motivi di pubblico interesse - salvo il diritto di ottenere un altro posteggio, individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune;
  3. revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 17 giornate di mercato per anno solare fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare , giustificati come previsto al successivo articolo 14;
  4. revoca dell'autorizzazione amministrativa;
  5. revoca per cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo. 

ART. 10
RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI

1- In caso di ristrutturazione del mercato, o di spostamento parziale o totale dei posteggi, il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni di categoria su aree pubbliche maggiormente rappresentative e dei Consumatori presenti a livello provinciale, definisce la nuova area di mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria e le modalità con le quali si deve procedere alla riassegnazione dei posteggi. Il Dirigente provvede al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati.
2- I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico.
3- In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Dirigente, individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento. In casi di estrema urgenza vi può provvedere il funzionario di Polizia Municipale .I nuovi posteggi provvisori sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico.
4- L'ampiezza dei singoli posteggi non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria. 

ART. 11
ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

1- Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento dell'area di mercato e, conseguentemente, vengano istituiti nuovi posteggi la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate agli articoli 4 e 6 del presente Regolamento.

ART. 12
POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA

1- Nel caso di istituzione di nuovi posteggi o di assegnazione di posteggi liberi alla data di entrata in vigore della L. R. n.12/99 (30 giugno 1999), il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni di categoria degli imprenditori e dei consumatori, può vincolare i nuovi posteggi, fino ad un massimo del 2% dei posteggi in organico, a merceologie specifiche non presenti o carenti sul mercato.
2- Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante 

ART. 13
REGISTRO DI MERCATO
GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI

1- Presso l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

  1. la planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologica esclusiva;
  2. l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione;
  3. il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata per settori merceologici in base alla:
  1. il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base a:

2- Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna la "graduatoria dei titolari di posteggio", distintamente per il settore alimentare e non alimentare e per i posteggi a merceologia vincolata.
3- Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa.
4- Copia costantemente aggiornata, della documentazione di cui al punto 1 sono depositate presso l’Ufficio di Polizia Municipale per il servizio di vigilanza. 

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ART. 14
ASSENZE

1- I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.
2- Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art.3 comma 3 lettera d), salvo il caso di gravi intemperie.
3- Ai fini dell'art. 29, comma 4 lett b) del D.Lgs 31/3/1998 n.114, non sono conteggiati:

  1. l'assenza determinata da malattia, gravidanza o servizio militare purché, entro i 30 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione o, in caso di servizio militare, autocertificazione;
  2. il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione;
  3. l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
  4. la mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate

4- In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D. Lgs. 31/3/1998 n.114 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità. 

ART. 15
ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI

1- I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche che abbiano firmato l'apposito Registro entro l'orario di cui all'art. 3, comma 3 lettera e) del presente Regolamento e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività in possesso di partita IVA ed iscrizione al Registro Ditte della CCIA.
2- L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata dal numero di volte che l'operatore , con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività.
3- In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione, ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda stessa o ai danti causa eventualmente documentata con la presentazione da parte dell'operatore interessato di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4/1/1968 N. 15.
4- I posteggi vincolati a merceologia specifica non occupati dai rispettivi titolari, in via prioritaria, sono assegnati giornalmente, agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.
5- Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 4 avvengono nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico - sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno del mercato.
6- L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
7- In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari non si conteggiano le firme di presenza ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti
8- Nell'ambito del mercato:

  1. l'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante;
  2. il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione;
  3. il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni, non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare;
  4. il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni, se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante;
  5. non si può partecipare alla spunta senza attrezzature di vendita e senza merci.

9- Le presenza sono rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale e le graduatoria degli spuntisti è aggiornata dall'Ufficio Polizia Municipale del Comune.
10- Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
11- La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art.14, comma 3 lettera a) del presente Regolamento. L'aggiornamento della graduatoria di spunta con l'azzeramento delle presenze è effettuato al 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2002, sulla base delle mancate presenze del triennio precedente. 

ART. 16
POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1- I posteggi riservati agli agricoltori non possono superare il 2% dei posteggi del mercato, fatti salvi i diritti acquisiti (L.R. n. 12/99 Art. 6 c.8)
2- L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione comporta il rilascio di una concessione decennale che, in relazione alla stagionalità cui è soggetta, ha validità:.

  1. permanente se è riferita all'intero anno solare;
  2. stagionale se relativa ad uno o due periodi nell'anno, anche consecutivi, ciascuno della durata massima di quattro mesi.

3- Qualora vi siano posteggi disponibili il dirigente ne dà notizia con pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.
4- I soggetti di cui alla legge 9/2/1963 n. 59 possono presentare domanda di concessione di posteggio riservato ai produttori agricoli in qualsiasi periodo dell'anno, allegando la dichiarazione del Comune sul cui territorio è ubicato il fondo di provenienza dei prodotti.
5- Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio decennale avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato e, in subordine, all'anzianità dell'attività dell'operatore desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge 15/68 con la quale l'interessato dichiara la data d'inizio dell'attività.
6- I produttori agricoli presenti alla spunta devono firmare l'apposito registro entro l'orario stabilito con ordinanza sindacale.
7- I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, ai produttori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i medesimi criteri indicati all'art. 13 comma 1.
8- Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa.
9- Il produttore agricolo, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare il certificato originale in corso di validità rilasciato dal Comune in cui è ubicato il fondo e, per i titolari di concessione di posteggio, il relativo atto.
10- Il posteggio assegnato ad un produttore agricolo non può essere ceduto dallo stesso ad altro produttore.
11- La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:

  1. perda la qualifica di produttore agricolo;
  2. non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 17 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze per malattia, servizio militare e gravidanza e con l'osservanza di quanto previsto al precedente art. 14.In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa.

12- I produttori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
13- Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, ai produttori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento. 

ART. 17
CIRCOLAZIONE STRADALE

1- Il Comune, con apposita ordinanza, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
2- Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante in un raggio di m.500.
3- Le categorie di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs 114/98 non possono svolgere attività in forma itinerante. 

ART. 18
SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1- I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.
2- I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purchè lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.
3- Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio dovranno fare apposita istanza per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio se possibile oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.
4- In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
5- Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito. 

ART. 19
MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1- L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
2- L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
3- Il posteggio non deve rimanere incustodito se non per periodi limitati dovuti a causa di forza maggiore.
4- E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.
5- L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
6- Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere oltre 50 cm dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio.
7- La parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno m. 2 dal suolo.
8- Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per i tempo necessario a tale uso.
9- Se, oltre al fronte espositivo si utilizzano anche le parti laterali, occorre che la struttura del banco vendita e la merce rimangano distanziate dal confine del posteggio di almeno 50 cm.
Purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
10- E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
11- Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
12- Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
13- Nell'area mercatale è consentito utilizzare energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, purchè, non inquinanti, nel rispetto, comunque, delle norme igienico - sanitarie vigenti.
14- Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi.
15- Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione. 

ART. 20
NORME IGIENICO SANITARIE

1- La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.
2- I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm. 50 dal suolo.
3- I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita e manipolazione di alimenti devono essere esibiti a richiesta degli Organi di vigilanza.
4- In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare e che necessitano di tali servizi.

ART. 21
SANZIONI

1- Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di vendita è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 comma 1 del D. lgs 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 5.000.000 a £. 30.000.000 (euro: da 2582,28 a 15493,68) e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2- Le violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento, attinenti in modo specifico alla normativa sul Commercio su area pubblica, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 29 comma 2 del D. Lgs. 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 1.000.000 a £. 6.000.000 (euro: da 516,46 a 3098,74). In particolare sono puniti con la sanzione di cui sopra le seguenti violazioni:

  1. vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte dei titolari di posteggi vincolati a merceologia specifica;
  2. esercitare il commercio itinerante nel raggio di m 500;
  3. cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio ;
  4. vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa ;
  5. non rispettare la normativa in merito alla pubblicità dei prezzi;
  6. non esibire la l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli Organi di Vigilanza.

3- Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 150.000 a £. 900.000 (euro: da 77,47 a 464,81):

  1. collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato ;
  2. sostare nell'area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato ;
  3. non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento;
  4. non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito ;
  5. non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto;
  6. lasciare il posteggio incustodito ;
  7. non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo ;
  8. lasciar sporgere le tende di protezione dei banchi e/o le altre attrezzature oltre 50 cm. dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio;
  9. posizionare la parte inferiore della copertura dei banchi ad un'altezza inferiore a m. 2;
  10. non arretrare eventuali barriere di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso;
  11. distanziare la struttura espositiva a meno di 50 cm dal confine del posteggio in caso di utilizzo delle parti laterali del banco di vendita;
  12. utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe ;
  13. utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente da sorgenti inquinanti.

4- Le altre violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 50.000 a £. 300.000 (euro da 25,82 a 154,94).
5- Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della L.24/11/81 n.689 e successive modificazioni. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo.
6- In caso di particolare gravità o di reiterazione, secondo quanto previsto dall' art. 29 comma. 3 del D.lgs. 114/98, le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente artcolo possono comportare la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni (equivalenti a 2 giornate di mercato).
7- Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.

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TITOLO II° 

ART. 22
TIPOLOGIA DELLA FIERA E FIERE STRAORDINARIE

1- Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento della fiere ordinarie e straordinarie preventivamente istituite con deliberazione del Consiglio Comunale.
2- L'esercizio delle attività nell'ambito della fiera e delle fiere straordinarie è disciplinato dal D. Lgs 31 marzo 1998 n.114, dalla Legge Regionale 25 giugno 1999 n.12, dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della G.R. 26 luglio 1999 n.1368, dal presente Regolamento e dalle norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3- Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su area pubblica , in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
4- Per fiera straordinaria si intende la fiera che, all’atto della istituzione, non è previsto si ripeta per più di due volte. Le fiere straordinarie che si ripetono consecutivamente, al terzo anno diventano fiere a tutti gli effetti.
5- La fiera e le fiere straordinarie possono essere:

  1. ordinaria con merceologia libera;
  2. per settori, qualora siano stabiliti due settori merceologici; nell’ambito dei settori è consentita esclusivamente la vendita delle merceologie previste;
  3. merceologia esclusiva.  

ART. 23
LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA FIERA

1- La fiera si svolge nel giorno stabilito da deliberazione del Consiglio Comunale e nell'area individuata nella planimetria particolareggiata, allegata alla medesima deliberazione del Consiglio Comunale nella quale sono evidenziati in particolare:

  1. l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
  2. il totale dei posteggi riservati ad operatori su aree pubbliche e i posteggi riservati ai produttori agricoli;
  3. la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione.
  4. la eventuale suddivisione nelle tipologie di settore: alimentare, extralimentare, merceologie esclusive.

2- I posteggi riservati al settore alimentare sono dotati di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica qualora leggi, regolamenti o ordinanze sanitarie lo prevedano.
3- Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, l'area della fiera, tutta o in parte, può essere temporaneamente spostata in apposita area alternativa individuata dal Consiglio Comunale.

ART. 24
ORARI DI SVOLGIMENTO

1- Gli orari di svolgimento, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono stabiliti con apposita Ordinanza del Sindaco.

ART. 25
AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. Entro il 31 Luglio di ogni anno il Comune comunica alla Regione la data e le caratteristiche delle fiere che si svolgeranno nel corso dell’anno successivo per consentirne la diffusione.
2. Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria degli operatori, può autorizzare lo svolgimento di fiere straordinarie dandone comunicazione alla Regione almeno 90 giorni prima.
3. In sede di prima applicazione sarà utilizzato per l’assegnazione dei posteggi il solo criterio della maggiore anzianità di azienda documentata dall’autorizzazione amministrativa riferita all’azienda o al dante causa, con le modalità dell’autocertificazione presentata dall’operatore interessato.
4- La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione di posteggio, deve essere conforme alle modalità del bando del Comune, esposto all'Albo Pretorio, e va indirizzata al comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione nel B.U.R.E.R. dei posteggi liberi; nel caso in cui il 30° giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo.
Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo del Comune se l'istanza è consegnata a mano.
5- L'assegnazione riguarderà un solo posteggio, per fiera o domanda, ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria, effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri di priorità:

  1. maggior numero di presenze effettive maturate nella fiera riferibili ad una unica autorizzazione;
  2. in caso di parità di presenze, la maggior anzianità d'azienda, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita alla azienda o ai danti causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;

6- Le domande di partecipazione, a fiere o fiere straordinarie dovranno essere inviate o trasmesse, in bollo, almeno 60 giorni prima dell’inizio della fiera stessa e l’assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni fiera ed avverrà con i criteri fissati ai punti precedenti.
7- Gli operatori che hanno presentato domanda fuori dai termini o che non hanno presentato domanda saranno ammessi a partecipare alla fiera sulla base del Regolamento dopo l’esaurimento della graduatoria di cui al comma 6.
8- Le presenze maturate nella fiera che permettono di ottenere la concessione del posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
9- La concessione del posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.
10- La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni. 

ART. 26
SCAMBIO DI POSTEGGI

1- Nell'ambito dello stesso settore merceologico, e nel rispetto delle norme igienico sanitarie per il settore alimentare, è ammesso lo scambio consensuale del posteggio.
2- Le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi.
3- La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato. 

ART. 27
SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)

1- Il Comune, dall'1 al 31 maggio e dall'1 al 30 novembre di ogni anno, rende noto l'elenco dei posteggi liberi con l'indicazione del settore merceologico, della localizzazione e della loro superficie; per questi gli operatori già concessionari di posteggio per lo stesso settore possono avanzare domanda di miglioria , in bollo.
2- Le domande verranno esaminate entro il 30 giugno ed il 31 dicembre.
3- Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria della fiera di cui art. 34 e saranno assegnate con le modalità di cui all'art. 31, comma 2°, tenendo conto anche dei posteggi che si rendono liberi a seguito di accoglimento delle domande di migliorie.
4- La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato. 

ART. 28
AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO ACQUISTO DI AZIENDA

1- Le domande di ampliamento della superficie di posteggio contiguo, a seguito di acquisizione del ramo di azienda, sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione e, comunque, la superficie complessiva di ogni posteggio risultante non potrà superare gli 80 metri quadrati.
2- Gli operatori interessati al conseguimento dell'ampliamento del proprio posteggio (fino al limite consentito) tramite l'acquisizione della proprietà del contiguo ramo d'azienda e conseguentemente della relativa autorizzazione e concessione di posteggio, devono farne preventiva richiesta alla Amministrazione comunale., motivandone le finalità e dichiarando che, se la richiesta sarà accolta, verrà restituita al Comune l'autorizzazione e relativa concessione del cedente. Al ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione comunale confermante l'accettazione della richiesta, gli operatori richiedenti procederanno al completamento dell'atto di trasferimento della proprietà del ramo d'azienda a proprio nome.
3- Il Comune, alla presentazione dell'atto registrato di subentro nella proprietà del ramo d'azienda, per la quale aveva già comunicato l'accettazione, provvederà ad aggiornare la nuova superficie del posteggio ed a rilasciare la nuova concessione aggiornata, contestualmente al ritiro dell'autorizzazione rinunciata.
4- L'accoglimento della domanda comporta la riduzione automatica del numero dei posteggi in organico e la modifica d'ufficio della planimetria dell'area della fiera.
5- Il Comune per motivi di viabilità, sicurezza, igienico - sanitari o di pubblico interesse può respingere le domande di ampliamento per accorpamento oppure limitare la superficie oggetto dell'ampliamento. 

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ART. 29
SUBINGRESSO

1- Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:

  1. l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;
  2. il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione e delle presenze effettuate.

2- Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.
3- In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate del cedente.
In presenza dei settori merceologici, il trasferimento di proprietà o gestione è ammesso solo nel rispetto della merceologia del cedente.
4- In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su area pubbliche gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.
5- Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività e/o cedere l'azienda a terzi.
6- Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
7- In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario. 

ART. 30
REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1- L'autorizzazione amministrativa è revocata:

  1. nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs 114/98;
  2. nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancata presenza alla fiera per tre edizioni consecutive; sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e le assenze dovute ad intemperie;
  3. nel caso di rinuncia all'autorizzazione;
  4. nel caso di restituzione del titolo per acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda ai fini dell'ampliamento della superficie dei posteggi come indicato all'articolo 28 comma 3.

2- La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:

  1. rinuncia del titolare;
  2. revoca per motivi di pubblico interesse - salvo il diritto di ottenere un altro posteggio, individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nella stessa fiera e, in subordine, in altra area individuata dal Comune;
  3. revoca per mancato utilizzo del posteggio per tre anni consecutivi fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare;
  4. revoca dell'autorizzazione amministrativa;
  5. revoca per cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo.

 ART. 31
RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI

1- In caso di ristrutturazione o di spostamento parziale o totale dei posteggi della fiera, il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative definisce la nuova area, l'ampiezza dei singoli posteggi la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria e le modalità con le quali si deve procedere alla riassegnazione dei posteggi. Il Dirigente provvede al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati.
2- I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere in base alla graduatoria e nell'ambito del settore merceologico.
3- In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area della fiera, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Dirigente, individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento. In casi estrema urgenza vi può provvedere il funzionario di Polizia Municipale .I nuovi posteggi provvisori sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria e nell'ambito del settore merceologico.
4- L'ampiezza dei singoli posteggi non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria. 

ART. 32
ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

1- Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento dell'area della fiera e, conseguentemente, vengano istituiti nuovi posteggi la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate agli articoli 25 e 28 del presente Regolamento. 

ART. 33
POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA

1- Nel caso di istituzione di nuovi posteggi il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni di categoria degli imprenditori e dei consumatori, può vincolare i nuovi posteggi, fino ad un massimo del 2% dei posteggi in organico, a merceologie specifiche non presenti o carenti nella fiera.
2- Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante 

ART. 34
REGISTRO DELLA FIERA E FIERE STRAORDINARIE
GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI

1- Presso l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

  1. la planimetria dell’area della fiera con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologica esclusiva;
  2. l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione;
  3. il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata per settori merceologici in base alla:
  1. il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base a:

2- Le presenze non effettive non danno luogo ad alcuna priorità.
3- Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna la "graduatoria dei titolari di posteggio", distintamente per il settore alimentare e non alimentare e per i posteggi a merceologia vincolata.
4- Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa.
5- Copia costantemente aggiornata, della documentazione di cui al punto 1 sono depositate presso il Comando della Polizia Municipale per il servizio di vigilanza. 
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ART. 35
ASSENZE

1- I concessionari di posteggio non presenti all’orario stabilito nell’Ordinanza del Sindaco, di cui all’art. 24 del presente Regolamento, non possono accedere alla fiera e sono considerati assenti.
2- Ai fini dell'art. 30, comma 1, lettera b) del presente regolamento, non sono conteggiati:

  1. l'assenza determinata da malattia, gravidanza o servizio militare purché, entro i 30 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione o, in caso di servizio militare, autocertificazione;
  2. l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori della fiera.

3- In caso di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. 

ART. 36
ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI

1- I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, il primo giorno della fiera e per tutta la sua durata, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in possesso di partita IVA e iscrizione al Registro Ditte della C.C.I.A. che abbiano firmato l'apposito Registro entro l'orario stabilito e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività.
2- La priorità nella graduatoria di ammissione alla fiera per i non titolari di posteggio è in ogni caso data dal maggiore numero di presenze effettive ed, a parità di presenze, vale la maggiore anzianità di azienda documentata dalla autorizzazione amministrativa riferita all’azienda o ai dante causa, con le modalità dell’autocertificazione presentata dall’operatore interessato.
3- Al termine delle operazioni di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati in base a priorità dovuta a presenze effettive, qualora risultino ulteriori posteggi temporaneamente non occupati, si terrà conto di graduatoria dovuta a maggiore anzianità di azienda come sopra documentata.
4- Per la durata della fiera e per i posteggi temporaneamente non occupati nelle giornate successive alla prima valgono i criteri fissati al comma 2° e 3° del presente articolo fermo restando che agli operatori che non esercitano per tutta la durata della fiera non verrà attribuita alcuna presenza effettiva alla fiera stessa.
5- I posteggi vincolati a merceologia specifica non occupati dai rispettivi titolari, in via prioritaria, sono assegnati agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.
6- Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 4 avvengono nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico - sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno della fiera.
7- L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
8- Nell'ambito della fiera:

  1. l'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante;
  2. il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione;
  3. il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni, non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare;
  4. il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni, se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante;
  5. non si può partecipare alla spunta senza attrezzature di vendita e senza merci.

9- Le presenza sono rilevate dalla Polizia Municipale e le graduatoria degli spuntisti è aggiornata dal medesimo Ufficio.
10- Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
11- La mancata partecipazione effettiva alla fiera per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti.
L'azzeramento delle presenze è effettuato al 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2002, sulla base delle mancate presenze del triennio precedente. 

ART. 37
POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. Nelle fiere e fiere straordinarie, ad eccezione di iniziative a merceologie esclusive riguardanti produzioni agricole locali, i posteggi riservati agli agricoltori non possono superare il 4%.
2. Ogni produttore non può occupare più di un posteggio per fiera o fiera straordinaria.
3. Qualora vi siano posteggi disponibili il Dirigente ne dà notizia con pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
4. I soggetti di cui alla Legge 59/63 possono presentare domanda di concessione del posteggio riservato ai produttori agricoli in qualsiasi periodo dell’anno, comprovando la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di Legge.
5. Il rilascio della autorizzazione e della concessione di posteggio decennale avviene in base alla graduatoria delle presenze effettive alla fiera ed, in subordine, alla anzianità di azienda dell’operatore desumibile da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 4 della L. 15/68 con la quale l’interessato dichiara la data di inizio dell’attività.
6. I produttori agricoli, pena decadenza della concessione del posteggio, possono vendere solo prodotti di propria produzione.
7. I produttori agricoli presenti alla spunta ed assegnatari di posteggio temporaneo, devono firmare l’apposito registro entro l’orario stabilito con Ordinanza Sindacale.
8- I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati ai produttori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i medesimi criteri indicati all'art.36.
9- Il produttore agricolo, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare il certificato originale in corso di validità rilasciato dal Comune in cui è ubicato il fondo e, per i titolari di concessione di posteggio, il relativo atto.
10- La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:

  1. perda la qualifica di produttore agricolo;
  2. non utilizzi il posteggio assegnato per tre edizioni consecutive della fiera, salvo le assenze per malattia, servizio militare e gravidanza e con l'osservanza di quanto previsto al precedente art. 35.

11- I produttori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
12- Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, ai produttori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento. 

ART. 38
CIRCOLAZIONE STRADALE

1- Il Comune, con apposita ordinanza, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata alla fiera.
2- Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento della fiera è vietato il commercio itinerante in un raggio di m.500. 

ART. 39
SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1- I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.
2- I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area della fiera purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.
3- Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio dovranno fare apposita istanza per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio se possibile oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.
4- In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
5- Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito. 

ART. 40
MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1- L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
2- L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
3- Il posteggio non deve rimanere incustodito se non per periodi limitati dovuti a causa di forza maggiore.
4- E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.
5- L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
6- Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere oltre 50 cm dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio.
7- La parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno m. 2 dal suolo.
8- Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per i tempo necessario a tale uso.
9- Se, oltre al fronte espositivo si utilizzano anche le parti laterali, occorre che la struttura del banco vendita e la merce rimangano distanziate dal confine del posteggio di almeno 50 cm.
10- Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
11- E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
12- Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
13- Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
14- Nell'area della fiera è consentito utilizzare energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, purchè, non inquinanti, nel rispetto, comunque, delle norme igienico - sanitarie vigenti.
15- Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi.
16- Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del Regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione. 

ART. 41
NORME IGIENICO SANITARIE

1- La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.
2- I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm. 50 dal suolo.
3- I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita e manipolazione di alimenti devono essere esibiti a richiesta degli Organi di vigilanza.
4- In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione della fiera, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare e che necessitano di tali servizi. 

ART. 42
SANZIONI

1- Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di vendita è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 comma 1 del D. lgs 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 5.000.000 a £. 30.000.000 (euro: da 2582,28 a 15493,68) e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2- Le violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento, attinenti in modo specifico alla normativa sul Commercio su area pubblica, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 29 comma 2 del D. lgs. 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 1.000.000 a £. 6.000.000 (euro: da 516,46 a 3098,74). In particolare sono puniti con la sanzione di cui sopra le seguenti violazioni:

  1. vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte dei titolari di posteggi vincolati a merceologia specifica;
  2. esercitare il commercio itinerante nel raggio di m 500;
  3. cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio ;
  4. vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa ;
  5. non rispettare la normativa in merito alla pubblicità dei prezzi;
  6. non esibire la l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli Organi di Vigilanza.

3)- Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi delle norme di cui alla L. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 150.000 a £. 900.000 (euro: da 77,47 a 464,81):

  1. collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato;
  2. sostare nell'area della fiera con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato ;
  3. non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento;
  4. non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito ;
  5. non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto;
  6. lasciare il posteggio incustodito ;
  7. non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo;
  8. lasciar sporgere le tende di protezione dei banchi e/o le altre attrezzature oltre 50 cm. dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio;
  9. posizionare la parte inferiore della copertura dei banchi ad un'altezza inferiore a m. 2;
  10. non arretrare eventuali barriere di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso;
  11. distanziare la struttura espositiva a meno di 50 cm dal confine del posteggio in caso di utilizzo delle parti laterali del banco di vendita;
  12. utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe ;
  13. utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente da sorgenti inquinanti.

4- Le altre violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 50.000 a £. 300.000 (euro da 25,82 a 154,94).
5- In caso di particolare gravità o di recidiva, secondo quanto previsto dall' art. 29 comma. 3 del D.lgs. 114/98, le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono comportare la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore ad una edizione della fiera.
6- Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.

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