REGOLAMENTO DEI MERCATI
DELLE FIERE E FIERE STRAORDINARIE
SU AREE PUBBLICHE
(Approvato con deliberazione di C.C. N. 143 del
19/12/2000)
INDICE
Art. 1 - Tipologia di mercato
Art. 2 - Localizzazione, configurazione e articolazione del mercato
Art. 3 - Giornate e orari di svolgimento
Art. 4 - Autorizzazione e concessione di posteggio
Art. 5 - Scambio di posteggi
Art. 6 - Spostamento di posteggio (migliorie)
Art. 7 - Ampliamento della superficie di posteggio per accorpamento a
seguito acquisto di azienda
Art. 8 - Subingresso
Art. 9 - Revoca della autorizzazione e della concessione del posteggio
Art. 10 - Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi
Art. 11 - Istituzioni di nuovi posteggi
Art. 12 - Posteggi vincolati a merceologia specifica
Art. 13 - Registro di mercato - graduatoria titolari di posteggio e
spuntisti
Art. 14 - Assenze
Art. 15 - Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati - formazione
della graduatoria degli spuntisti
Art. 16 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
Art. 17 - Circolazione stradale
Art. 18 - Sistemazione delle attrezzature di vendita
Art. 19 - Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita
Art. 20 - Norme igienico sanitarie
Art. 21 - Sanzioni
TITOLO 2 - FIERA E FIERE STRAORDINARIE
Art. 22 - Tipologia della fiera e fiere
straordinarie
Art. 23 - Localizzazione, configurazione e articolazione della fiera
Art. 24 - Giornate e orari di svolgimento
Art. 25 - Autorizzazione e concessione di posteggio
Art. 26 - Scambio di posteggi
Art. 27 - Spostamento di posteggio (migliorie)
Art. 28 - Ampliamento della superficie di posteggio per accorpamento a
seguito acquisto di azienda
Art. 29 - Subingresso
Art. 30 - Revoca della autorizzazione e della concessione del posteggio
Art. 31 - Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi
Art. 32 - Istituzioni di nuovi posteggi
Art. 33 - Posteggi vincolati a merceologia specifica
Art. 34 - Registro della fiera e fiere straordinarie - graduatoria titolari
di posteggio e spuntisti
Art. 35 - Assenze
Art. 36 - Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati - formazione
della graduatoria degli spuntisti
Art. 37 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
Art. 38 - Circolazione stradale
Art. 39 - Sistemazione delle attrezzature di vendita
Art. 40 - Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita
Art. 41 - Norme igienico sanitarie
Art. 42 - Sanzioni
TITOLO I°
ART. 1
TIPOLOGIA DI MERCATO
1- Il presente Regolamento disciplina le
modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche, istituito con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 124 del 9.12.1981.
2- L'esercizio delle attività nell'ambito dei mercati è disciplinato dal D. Lgs 31 marzo
1998 n.114, della Legge della regione E.R. 25 giugno 1999 n.12, dalle relative
disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della G.R. 26 luglio 1999 n.1368,
dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in
materia.
3- I mercati sono di tipo "ordinario" in quanto nell'ambito dei due settori,
alimentari e non alimentare, non esistono limitazioni alle merceologie. Resta salvo il
divieto di vendere armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcooliche e
superalcooliche diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi rispettivamente
con contenuto non inferiore a litri 0,200 ed a litri 0,33.
4- Il presente Regolamento disciplina anche i mercati straordinari che si svolgono
occasionalmente con gli stessi operatori in giorni diversi da quelli del normale mercato e
i mercati saltuari quali iniziative promosse da soggetti pubblici o privati, con la
partecipazione di operatori comunque in possesso di autorizzazione per lesercizio
del commercio su aree pubbliche, per fini promozionali e di animazione in specifiche zone.
ART. 2
LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO
1- Il mercato si svolge a Dozza Frazione Toscanella Piazza Gramsci, nellarea individuata nella planimetria particolareggiata, allegata al presente regolamento che ne forma parte integrante, nella quale sono evidenziati in particolare:
N. 18 posteggi riservati ad operatori su aree pubbliche, di cui N. 5 riservati alla vendita di prodotti alimentari, N.11 prodotti altri e N. 2 riservati ai produttori agricoli;
c)la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione.
2 I posteggi riservati al settore
alimentare sono dotati di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica qualora,
leggi, regolamenti o ordinanze sanitarie lo prevedano.
3- I posteggi degli agricoltori , eccedenti la quota del 2% dei posteggi totali del
mercato, che si rendono liberi dalla concessione in essere successivamente alla data di
approvazione del presente regolamento, verranno soppressi dufficio e gli spazi
riservati, sentite le Associazioni di categoria degli operatori, allampliamento dei
posteggi e/o alla istituzione di nuovi posteggi destinati al commercio su aree pubbliche.
4- I posteggi riservati al settore alimentare sono dotati di allacciamento alla rete
idrica, fognaria ed elettrica qualora leggi, regolamenti o ordinanze sanitarie lo
prevedano.
5- Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le Associazioni
di categoria maggiormente rappresentative, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere
temporaneamente spostata in apposita area alternativa individuata dal C.C.
ART. 3
GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO
1- Il mercato è annuale e si svolge, con
cadenza settimanale, nella giornata di Mercoledì, in Piazza Gramsci Fraz. Toscanella.
2- Quando il giorno di mercato ricade in un giorno festivo il mercato non viene
effettuato. Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative,
con ordinanza da emettere con un anticipo di almeno 30 giorni, può autorizzare
l'effettuazione del mercato anche in tali giornate festive.
3- Gli orari di svolgimento del mercato, sentite le Associazioni di categoria su aree
pubbliche maggiormente rappresentative, sono stabiliti con apposita ordinanza del sindaco
ai sensi dell'art. 28, comma 12, del D.Lgs n.114/98 e tenuto conto degli indirizzi della
G.R. di cui alla deliberazione n.1368/99. Nella medesima ordinanza sono, altresì,
indicati:
4- Qualora intervengano gravi ed
inderogabili motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il
giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione alle
Associazioni di categoria su aree pubbliche maggiormente rappresentative.
5- Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria su area pubblica maggiormente
rappresentative, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari. Il Comune, entro
il 30 novembre, comunica agli operatori il calendario dei mercati straordinari dell'anno
successivo.
ART 4
AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO
1- Entro il mese di gennaio ed il mese di
luglio di ciascun anno il Comune segnala alla Regione, per la pubblicazione nel B.U.R.E.R.
l'elenco dei posteggi liberi da assegnare con l'indicazione della merceologia.
2- La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale
assegnazione di posteggio, deve essere conforme alle modalità del bando del comune,
esposto all'albo pretorio, e va indirizzata al comune nei 30 giorni successivi
all'avvenuta pubblicazione nel B.U.R.E.R. dei posteggi liberi; nel caso in cui il 30°
giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo.
3- Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo del Comune se
l'istanza è consegnata a mano.
4- L'assegnazione riguarderà un solo posteggio, per mercato e per operatore, ed avverrà
nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria, effettuata applicando
nell'ordine i seguenti criteri di priorità:
5- Le presenze maturate nel mercato che permettono di
ottenere la concessione del posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova
autorizzazione.
6- La concessione del posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata; non può
essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.
7- La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla
normativa vigente o da specifiche convenzioni.
ART. 5
SCAMBIO DI POSTEGGI
1- Nell'ambito dello stesso settore
merceologico, e nel rispetto delle norme igienico sanitarie per il settore alimentare, è
ammesso lo scambio consensuale del posteggio.
2- Le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente ed indicare il numero dei
posteggi.
3- La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo
ritirato.
ART. 6
SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)
1- Il Comune, dall'1 al 31 maggio e dall'1
al 30 novembre di ogni anno, rende noto l'elenco dei posteggi liberi con l'indicazione del
settore merceologico, della localizzazione e della loro superficie per questi gli
operatori già concessionari di posteggio per lo stesso settore possono avanzare domanda
di miglioria in bollo.
2- Le domande verranno esaminate entro il 30 giugno ed il 31 dicembre.
3- Le migliorie fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le
priorità della graduatoria di mercato di cui art. 13 e saranno assegnate con le modalità
di cui all'art. 10, comma 2°, tenendo conto anche dei posteggi che si rendono liberi a
seguito di accoglimento delle domande di migliorie.
4- La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo
ritirato.
ART. 7
AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO ACQUISTO DI AZIENDA
1- Le domande di ampliamento della
superficie di posteggio contiguo, a seguito di acquisizione del ramo di azienda, sono
accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione e, comunque, la superficie
complessiva di ogni posteggio risultante non potrà superare gli 80 metri quadrati.
2- Gli operatori interessati al conseguimento dell'ampliamento del proprio posteggio (fino
al limite consentito) tramite l'acquisizione della proprietà del contiguo ramo d'azienda
e conseguentemente della relativa autorizzazione e concessione di posteggio, devono farne
preventiva richiesta alla Amministrazione Comunale, motivandone le finalità e dichiarando
che, se la richiesta sarà accolta, verrà restituita al Comune l'autorizzazione e
relativa concessione del cedente. Al ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione
Comunale confermante l'accettazione della richiesta, gli operatori richiedenti
procederanno al completamento dell'atto di trasferimento della proprietà del ramo
d'azienda a proprio nome.
3- Il Comune, alla presentazione dell'atto registrato di subentro nella proprietà del
ramo d'azienda, per la quale aveva già comunicato l'accettazione, provvederà ad
aggiornare la nuova superficie del posteggio ed a rilasciare la nuova concessione
aggiornata, contestualmente al ritiro dell'autorizzazione rinunciata.
4- L'accoglimento della domanda comporta la riduzione automatica del numero dei posteggi
in organico e la modifica d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.
5- Il Comune per motivi di viabilità, sicurezza, igienico - sanitari o di pubblico
interesse può respingere le domande di ampliamento per accorpamento oppure limitare la
superficie oggetto dell'ampliamento.
ART. 8
SUBINGRESSO
1- Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:
2- Il subentrante per atto fra vivi in
possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali può iniziare
l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso sia per la voltura
dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà
pari a quella del titolo ritirato.
3- In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate del cedente.
4- In presenza dei settori merceologici, il trasferimento di proprietà o gestione è
ammesso solo nel rispetto della merceologia del cedente.
5- In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su area pubbliche gli
eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di
cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di
apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi
dalla data di apertura della successione.
6- Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei
requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione
a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso
periodo può chiedere di sospendere l'attività e/o cedere l'azienda a terzi.
7- Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 in quanto compatibili si applicano
anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
8- In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori,
su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o
risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.
ART. 9
REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
1- L'autorizzazione amministrativa è revocata:
2- La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:
ART. 10
RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI
1- In caso di ristrutturazione del
mercato, o di spostamento parziale o totale dei posteggi, il Consiglio Comunale, sentite
le Associazioni di categoria su aree pubbliche maggiormente rappresentative e dei
Consumatori presenti a livello provinciale, definisce la nuova area di mercato, l'ampiezza
dei singoli posteggi la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della
concessione originaria e le modalità con le quali si deve procedere alla riassegnazione
dei posteggi. Il Dirigente provvede al rilascio delle relative concessioni che avranno
durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati.
2- I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun
operatore chiamato a scegliere in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del
settore merceologico.
3- In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o
in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Dirigente,
individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea
dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento. In casi di estrema urgenza vi può
provvedere il funzionario di Polizia Municipale .I nuovi posteggi provvisori sono
assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria di mercato e nell'ambito del
settore merceologico.
4- L'ampiezza dei singoli posteggi non potrà essere inferiore a quella della concessione
originaria.
ART. 11
ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI
1- Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento dell'area di mercato e, conseguentemente, vengano istituiti nuovi posteggi la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate agli articoli 4 e 6 del presente Regolamento.
ART. 12
POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA
1- Nel caso di istituzione di nuovi
posteggi o di assegnazione di posteggi liberi alla data di entrata in vigore della L. R.
n.12/99 (30 giugno 1999), il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni di categoria
degli imprenditori e dei consumatori, può vincolare i nuovi posteggi, fino ad un massimo
del 2% dei posteggi in organico, a merceologie specifiche non presenti o carenti sul
mercato.
2- Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i
prodotti appartenenti alla categoria indicata nella concessione di posteggio. In caso di
subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante
ART. 13
REGISTRO DI MERCATO
GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI
1- Presso l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
2- Il Comune in occasione di nuovi rilasci
di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna la "graduatoria dei
titolari di posteggio", distintamente per il settore alimentare e non alimentare e
per i posteggi a merceologia vincolata.
3- Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda
comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria
dei titolari di posteggio occupata dal dante causa.
4- Copia costantemente aggiornata, della documentazione di cui al punto 1 sono depositate
presso lUfficio di Polizia Municipale per il servizio di vigilanza.
ART. 14
ASSENZE
1- I concessionari di posteggio non
presenti all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco non possono accedere alle
operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.
2- Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza
giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art.3 comma 3 lettera d), salvo
il caso di gravi intemperie.
3- Ai fini dell'art. 29, comma 4 lett b) del D.Lgs 31/3/1998 n.114, non sono conteggiati:
4- In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D. Lgs. 31/3/1998 n.114 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.
ART. 15
ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI
1- I posteggi non occupati dai rispettivi
concessionari vengono assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazione al
commercio su aree pubbliche che abbiano firmato l'apposito Registro entro l'orario di cui
all'art. 3, comma 3 lettera e) del presente Regolamento e che si presentino con le
attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività in possesso di partita IVA ed
iscrizione al Registro Ditte della CCIA.
2- L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli
spuntisti". Questa è determinata dal numero di volte che l'operatore , con la
medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un
posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere
l'attività.
3- In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione, ha diritto di priorità il
titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa riferita
all'azienda stessa o ai danti causa eventualmente documentata con la presentazione da
parte dell'operatore interessato di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di
cui all'art. 4 della legge 4/1/1968 N. 15.
4- I posteggi vincolati a merceologia specifica non occupati dai rispettivi titolari, in
via prioritaria, sono assegnati giornalmente, agli esercenti che trattano i prodotti
oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.
5- Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 4 avvengono nel rispetto del settore merceologico,
compatibilmente con i vincoli igienico - sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli
operatori e la possibilità di transito all'interno del mercato.
6- L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle
dimensioni del suo autonegozio/banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene
considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
7- In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari non si conteggiano le firme di
presenza ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti
8- Nell'ambito del mercato:
9- Le presenza sono rilevate sul mercato
dalla Polizia Municipale e le graduatoria degli spuntisti è aggiornata dall'Ufficio
Polizia Municipale del Comune.
10- Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere
un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del
ritiro della nuova autorizzazione.
11- La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è
considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze
effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare
giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art.14, comma 3 lettera a) del presente
Regolamento. L'aggiornamento della graduatoria di spunta con l'azzeramento delle presenze
è effettuato al 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2002, sulla base delle
mancate presenze del triennio precedente.
ART. 16
POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI
1- I posteggi riservati agli agricoltori
non possono superare il 2% dei posteggi del mercato, fatti salvi i diritti acquisiti (L.R.
n. 12/99 Art. 6 c.8)
2- L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della
propria produzione comporta il rilascio di una concessione decennale che, in relazione
alla stagionalità cui è soggetta, ha validità:.
3- Qualora vi siano posteggi disponibili
il dirigente ne dà notizia con pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.
4- I soggetti di cui alla legge 9/2/1963 n. 59 possono presentare domanda di concessione
di posteggio riservato ai produttori agricoli in qualsiasi periodo dell'anno, allegando la
dichiarazione del Comune sul cui territorio è ubicato il fondo di provenienza dei
prodotti.
5- Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio decennale avviene in
base alla graduatoria delle presenze sul mercato e, in subordine, all'anzianità
dell'attività dell'operatore desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge 15/68 con la quale l'interessato
dichiara la data d'inizio dell'attività.
6- I produttori agricoli presenti alla spunta devono firmare l'apposito registro entro
l'orario stabilito con ordinanza sindacale.
7- I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata
di mercato, ai produttori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria,
formulata secondo i medesimi criteri indicati all'art. 13 comma 1.
8- Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla
validità della concessione stessa.
9- Il produttore agricolo, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di
presentare il certificato originale in corso di validità rilasciato dal Comune in cui è
ubicato il fondo e, per i titolari di concessione di posteggio, il relativo atto.
10- Il posteggio assegnato ad un produttore agricolo non può essere ceduto dallo stesso
ad altro produttore.
11- La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:
12- I produttori agricoli devono indicare
in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita per unità di misura dei prodotti
esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo
scopo.
13- Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, ai produttori agricoli si
applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.
ART. 17
CIRCOLAZIONE STRADALE
1- Il Comune, con apposita ordinanza, sentite le
Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, stabilisce i divieti e le
limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
2- Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo
svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante in un raggio di m.500.
3- Le categorie di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs 114/98 non possono svolgere attività
in forma itinerante.
ART. 18
SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA
1- I banchi di vendita, gli autonegozi, le
attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente
delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.
2- I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori
commerciali possono sostare nell'area di mercato purchè lo spazio globalmente occupato
rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.
3- Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o
mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio dovranno fare apposita
istanza per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio se possibile oppure un altro
posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette
nuove strutture.
4- In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di
pronto intervento.
5- Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro
eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.
ART. 19
MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA
1- L'operatore ha l'obbligo di esibire
l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
2- L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle
operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a
perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
3- Il posteggio non deve rimanere incustodito se non per periodi limitati dovuti a causa
di forza maggiore.
4- E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.
5- L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da
doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di
fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne
corrisponda il prezzo.
6- Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere oltre
50 cm dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio.
7- La parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno m. 2
dal suolo.
8- Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm rispetto al fronte
espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite
eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli
agenti atmosferici e soltanto per i tempo necessario a tale uso.
9- Se, oltre al fronte espositivo si utilizzano anche le parti laterali, occorre che la
struttura del banco vendita e la merce rimangano distanziate dal confine del posteggio di
almeno 50 cm.
Purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è
consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la
dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
10- E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
11- Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività
esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi,
vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
12- Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni
arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
13- Nell'area mercatale è consentito utilizzare energia elettrica proveniente da impianti
pubblici o da sorgenti, purchè, non inquinanti, nel rispetto, comunque, delle norme
igienico - sanitarie vigenti.
14- Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sullo stesso
mercato più di due posteggi.
15- Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del
regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti
indicati nell'autorizzazione.
ART. 20
NORME IGIENICO SANITARIE
1- La vendita e la somministrazione di
alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene
e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.
2- I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm. 50 dal
suolo.
3- I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita e
manipolazione di alimenti devono essere esibiti a richiesta degli Organi di vigilanza.
4- In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o
scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di salvaguardare il
rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento
alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del
settore alimentare e che necessitano di tali servizi.
ART. 21
SANZIONI
1- Il commercio su aree pubbliche senza
l'autorizzazione o fuori dal territorio di vendita è punito con la sanzione prevista
dall'art. 29 comma 1 del D. lgs 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da £. 5.000.000 a £. 30.000.000 (euro: da 2582,28 a 15493,68) e con la
confisca delle attrezzature e della merce.
2- Le violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento, attinenti in
modo specifico alla normativa sul Commercio su area pubblica, sono punite con le sanzioni
previste dall'art. 29 comma 2 del D. Lgs. 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da £. 1.000.000 a £. 6.000.000 (euro: da 516,46 a 3098,74).
In particolare sono puniti con la sanzione di cui sopra le seguenti violazioni:
3- Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 150.000 a £. 900.000 (euro: da 77,47 a 464,81):
4- Le altre violazioni alle norme del
presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da £. 50.000 a £. 300.000 (euro da 25,82 a 154,94).
5- Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della
L.24/11/81 n.689 e successive modificazioni. Per le violazioni di cui al presente articolo
l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo.
6- In caso di particolare gravità o di reiterazione, secondo quanto previsto dall' art.
29 comma. 3 del D.lgs. 114/98, le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente artcolo
possono comportare la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a
20 giorni (equivalenti a 2 giornate di mercato).
7- Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del
posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di
quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli
effetti, come assenza.
TITOLO II°
ART. 22
TIPOLOGIA DELLA FIERA E FIERE STRAORDINARIE
1- Il presente Regolamento disciplina le
modalità di svolgimento della fiere ordinarie e straordinarie preventivamente istituite
con deliberazione del Consiglio Comunale.
2- L'esercizio delle attività nell'ambito della fiera e delle fiere straordinarie è
disciplinato dal D. Lgs 31 marzo 1998 n.114, dalla Legge Regionale 25 giugno 1999 n.12,
dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della G.R. 26
luglio 1999 n.1368, dal presente Regolamento e dalle norme statali, regionali e comunali
vigenti in materia.
3- Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dallafflusso, nei giorni
stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità,
di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su area pubblica , in occasione di
particolari ricorrenze, eventi o festività.
4- Per fiera straordinaria si intende la fiera che, allatto della istituzione,
non è previsto si ripeta per più di due volte. Le fiere straordinarie che si ripetono
consecutivamente, al terzo anno diventano fiere a tutti gli effetti.
5- La fiera e le fiere straordinarie possono essere:
ART. 23
LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA FIERA
1- La fiera si svolge nel giorno stabilito da deliberazione del Consiglio Comunale e nell'area individuata nella planimetria particolareggiata, allegata alla medesima deliberazione del Consiglio Comunale nella quale sono evidenziati in particolare:
la eventuale suddivisione nelle tipologie di settore: alimentare, extralimentare, merceologie esclusive.
2- I posteggi riservati al settore
alimentare sono dotati di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica qualora
leggi, regolamenti o ordinanze sanitarie lo prevedano.
3- Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le Associazioni
di categoria maggiormente rappresentative, l'area della fiera, tutta o in parte, può
essere temporaneamente spostata in apposita area alternativa individuata dal Consiglio
Comunale.
ART. 24
ORARI DI SVOLGIMENTO
1- Gli orari di svolgimento, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono stabiliti con apposita Ordinanza del Sindaco.
ART. 25
AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO
1. Entro il 31 Luglio di ogni anno il Comune comunica alla
Regione la data e le caratteristiche delle fiere che si svolgeranno nel corso
dellanno successivo per consentirne la diffusione.
2. Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria degli operatori, può autorizzare lo
svolgimento di fiere straordinarie dandone comunicazione alla Regione almeno 90 giorni
prima.
3. In sede di prima applicazione sarà utilizzato per lassegnazione dei posteggi il
solo criterio della maggiore anzianità di azienda documentata dallautorizzazione
amministrativa riferita allazienda o al dante causa, con le modalità
dellautocertificazione presentata dalloperatore interessato.
4- La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale
assegnazione di posteggio, deve essere conforme alle modalità del bando del Comune,
esposto all'Albo Pretorio, e va indirizzata al comune nei 30 giorni successivi
all'avvenuta pubblicazione nel B.U.R.E.R. dei posteggi liberi; nel caso in cui il 30°
giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo.
Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo del Comune se l'istanza
è consegnata a mano.
5- L'assegnazione riguarderà un solo posteggio, per fiera o domanda, ed avverrà nel
rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria, effettuata applicando
nell'ordine i seguenti criteri di priorità:
6- Le domande di partecipazione, a fiere o
fiere straordinarie dovranno essere inviate o trasmesse, in bollo, almeno 60 giorni prima
dellinizio della fiera stessa e lassegnazione riguarderà un solo posteggio
per ogni fiera ed avverrà con i criteri fissati ai punti precedenti.
7- Gli operatori che hanno presentato domanda fuori dai termini o che non hanno
presentato domanda saranno ammessi a partecipare alla fiera sulla base del Regolamento
dopo lesaurimento della graduatoria di cui al comma 6.
8- Le presenze maturate nella fiera che permettono di ottenere la concessione del
posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
9- La concessione del posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata; non può
essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.
10- La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla
normativa vigente o da specifiche convenzioni.
ART. 26
SCAMBIO DI POSTEGGI
1- Nell'ambito dello stesso settore
merceologico, e nel rispetto delle norme igienico sanitarie per il settore alimentare, è
ammesso lo scambio consensuale del posteggio.
2- Le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente ed indicare il numero dei
posteggi.
3- La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo
ritirato.
ART. 27
SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)
1- Il Comune, dall'1 al 31 maggio e dall'1
al 30 novembre di ogni anno, rende noto l'elenco dei posteggi liberi con l'indicazione del
settore merceologico, della localizzazione e della loro superficie; per questi gli
operatori già concessionari di posteggio per lo stesso settore possono avanzare domanda
di miglioria , in bollo.
2- Le domande verranno esaminate entro il 30 giugno ed il 31 dicembre.
3- Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le
priorità della graduatoria della fiera di cui art. 34 e saranno assegnate con le
modalità di cui all'art. 31, comma 2°, tenendo conto anche dei posteggi che si rendono
liberi a seguito di accoglimento delle domande di migliorie.
4- La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo
ritirato.
ART. 28
AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO ACQUISTO DI AZIENDA
1- Le domande di ampliamento della
superficie di posteggio contiguo, a seguito di acquisizione del ramo di azienda, sono
accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione e, comunque, la superficie
complessiva di ogni posteggio risultante non potrà superare gli 80 metri quadrati.
2- Gli operatori interessati al conseguimento dell'ampliamento del proprio posteggio (fino
al limite consentito) tramite l'acquisizione della proprietà del contiguo ramo d'azienda
e conseguentemente della relativa autorizzazione e concessione di posteggio, devono farne
preventiva richiesta alla Amministrazione comunale., motivandone le finalità e
dichiarando che, se la richiesta sarà accolta, verrà restituita al Comune
l'autorizzazione e relativa concessione del cedente. Al ricevimento della comunicazione
dell'Amministrazione comunale confermante l'accettazione della richiesta, gli operatori
richiedenti procederanno al completamento dell'atto di trasferimento della proprietà del
ramo d'azienda a proprio nome.
3- Il Comune, alla presentazione dell'atto registrato di subentro nella proprietà del
ramo d'azienda, per la quale aveva già comunicato l'accettazione, provvederà ad
aggiornare la nuova superficie del posteggio ed a rilasciare la nuova concessione
aggiornata, contestualmente al ritiro dell'autorizzazione rinunciata.
4- L'accoglimento della domanda comporta la riduzione automatica del numero dei posteggi
in organico e la modifica d'ufficio della planimetria dell'area della fiera.
5- Il Comune per motivi di viabilità, sicurezza, igienico - sanitari o di pubblico
interesse può respingere le domande di ampliamento per accorpamento oppure limitare la
superficie oggetto dell'ampliamento.
ART. 29
SUBINGRESSO
1- Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:
2- Il subentrante per atto fra vivi in
possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali può iniziare
l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso sia per la voltura
dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà
pari a quella del titolo ritirato.
3- In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate del cedente.
In presenza dei settori merceologici, il trasferimento di proprietà o gestione è ammesso
solo nel rispetto della merceologia del cedente.
4- In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su area pubbliche gli
eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di
cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di
apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi
dalla data di apertura della successione.
5- Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei
requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione
a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso
periodo può chiedere di sospendere l'attività e/o cedere l'azienda a terzi.
6- Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 in quanto compatibili si applicano
anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
7- In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori,
su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o
risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.
ART. 30
REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
1- L'autorizzazione amministrativa è revocata:
2- La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:
ART. 31
RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI
1- In caso di ristrutturazione o di
spostamento parziale o totale dei posteggi della fiera, il Consiglio Comunale, sentite le
Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative definisce
la nuova area, l'ampiezza dei singoli posteggi la cui superficie non potrà essere
inferiore a quella della concessione originaria e le modalità con le quali si deve
procedere alla riassegnazione dei posteggi. Il Dirigente provvede al rilascio delle
relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati.
2- I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun
operatore chiamato a scegliere in base alla graduatoria e nell'ambito del settore
merceologico.
3- In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area della fiera, tutta
o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Dirigente,
individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea
dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento. In casi estrema urgenza vi può
provvedere il funzionario di Polizia Municipale .I nuovi posteggi provvisori sono
assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria e nell'ambito del settore
merceologico.
4- L'ampiezza dei singoli posteggi non potrà essere inferiore a quella della concessione
originaria.
ART. 32
ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI
1- Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento dell'area della fiera e, conseguentemente, vengano istituiti nuovi posteggi la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate agli articoli 25 e 28 del presente Regolamento.
ART. 33
POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA
1- Nel caso di istituzione di nuovi
posteggi il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni di categoria degli imprenditori e
dei consumatori, può vincolare i nuovi posteggi, fino ad un massimo del 2% dei posteggi
in organico, a merceologie specifiche non presenti o carenti nella fiera.
2- Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i
prodotti appartenenti alla categoria indicata nella concessione di posteggio. In caso di
subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante
ART. 34
REGISTRO DELLA FIERA E FIERE STRAORDINARIE
GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI
1- Presso l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
2- Le presenze non effettive non danno luogo
ad alcuna priorità.
3- Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e
subingressi aggiorna la "graduatoria dei titolari di posteggio", distintamente
per il settore alimentare e non alimentare e per i posteggi a merceologia vincolata.
4- Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda
comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria
dei titolari di posteggio occupata dal dante causa.
5- Copia costantemente aggiornata, della documentazione di cui al punto 1 sono depositate
presso il Comando della Polizia Municipale per il servizio di vigilanza.
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ART. 35
ASSENZE
1- I concessionari di posteggio non
presenti allorario stabilito nellOrdinanza del Sindaco, di cui allart.
24 del presente Regolamento, non possono accedere alla fiera e sono considerati assenti.
2- Ai fini dell'art. 30, comma 1, lettera b) del presente regolamento, non sono
conteggiati:
3- In caso di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante.
ART. 36
ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI
1- I posteggi non occupati dai rispettivi
concessionari vengono assegnati, il primo giorno della fiera e per tutta la sua durata, a
titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in possesso di partita
IVA e iscrizione al Registro Ditte della C.C.I.A. che abbiano firmato l'apposito
Registro entro l'orario stabilito e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo
svolgimento dell'attività.
2- La priorità nella graduatoria di ammissione alla fiera per i non titolari di posteggio
è in ogni caso data dal maggiore numero di presenze effettive ed, a parità di presenze,
vale la maggiore anzianità di azienda documentata dalla autorizzazione amministrativa
riferita allazienda o ai dante causa, con le modalità dellautocertificazione
presentata dalloperatore interessato.
3- Al termine delle operazioni di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati
in base a priorità dovuta a presenze effettive, qualora risultino ulteriori posteggi
temporaneamente non occupati, si terrà conto di graduatoria dovuta a maggiore anzianità
di azienda come sopra documentata.
4- Per la durata della fiera e per i posteggi temporaneamente non occupati nelle giornate
successive alla prima valgono i criteri fissati al comma 2° e 3° del presente articolo
fermo restando che agli operatori che non esercitano per tutta la durata della fiera non
verrà attribuita alcuna presenza effettiva alla fiera stessa.
5- I posteggi vincolati a merceologia specifica non occupati dai rispettivi titolari, in
via prioritaria, sono assegnati agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo,
sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.
6- Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 4 avvengono nel rispetto del settore merceologico,
compatibilmente con i vincoli igienico - sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli
operatori e la possibilità di transito all'interno della fiera.
7- L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle
dimensioni del suo autonegozio/banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene
considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
8- Nell'ambito della fiera:
9- Le presenza sono rilevate dalla Polizia
Municipale e le graduatoria degli spuntisti è aggiornata dal medesimo Ufficio.
10- Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere
un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del
ritiro della nuova autorizzazione.
11- La mancata partecipazione effettiva alla fiera per tre anni consecutivi è
considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze
effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare
giustificati nei modi e nei termini previsti.
L'azzeramento delle presenze è effettuato al 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30
giugno 2002, sulla base delle mancate presenze del triennio precedente.
ART. 37
POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI
1. Nelle fiere e fiere straordinarie, ad eccezione di
iniziative a merceologie esclusive riguardanti produzioni agricole locali, i posteggi
riservati agli agricoltori non possono superare il 4%.
2. Ogni produttore non può occupare più di un posteggio per fiera o fiera straordinaria.
3. Qualora vi siano posteggi disponibili il Dirigente ne dà notizia con pubblicazione
allAlbo Pretorio del Comune.
4. I soggetti di cui alla Legge 59/63 possono presentare domanda di concessione del
posteggio riservato ai produttori agricoli in qualsiasi periodo dellanno,
comprovando la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di Legge.
5. Il rilascio della autorizzazione e della concessione di posteggio decennale avviene in
base alla graduatoria delle presenze effettive alla fiera ed, in subordine, alla
anzianità di azienda delloperatore desumibile da dichiarazione sostitutiva
dellatto di notorietà ai sensi dellart. 4 della L. 15/68 con la quale
linteressato dichiara la data di inizio dellattività.
6. I produttori agricoli, pena decadenza della concessione del posteggio, possono vendere
solo prodotti di propria produzione.
7. I produttori agricoli presenti alla spunta ed assegnatari di posteggio temporaneo,
devono firmare lapposito registro entro lorario stabilito con Ordinanza
Sindacale.
8- I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati ai produttori agricoli
spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i medesimi criteri
indicati all'art.36.
9- Il produttore agricolo, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di
presentare il certificato originale in corso di validità rilasciato dal Comune in cui è
ubicato il fondo e, per i titolari di concessione di posteggio, il relativo atto.
10- La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:
11- I produttori agricoli devono indicare
in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita per unità di misura dei prodotti
esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo
scopo.
12- Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, ai produttori agricoli si
applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.
ART. 38
CIRCOLAZIONE STRADALE
1- Il Comune, con apposita ordinanza, sentite le
Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, stabilisce i divieti e le
limitazioni del traffico nell'area destinata alla fiera.
2- Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo
svolgimento della fiera è vietato il commercio itinerante in un raggio di m.500.
ART. 39
SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA
1- I banchi di vendita, gli autonegozi, le
attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente
delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.
2- I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori
commerciali possono sostare nell'area della fiera purché lo spazio globalmente occupato
rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.
3- Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o
mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio dovranno fare apposita
istanza per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio se possibile oppure un altro
posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette
nuove strutture.
4- In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di
pronto intervento.
5- Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro
eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.
ART. 40
MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA
1- L'operatore ha l'obbligo di esibire
l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
2- L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle
operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a
perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
3- Il posteggio non deve rimanere incustodito se non per periodi limitati dovuti a causa
di forza maggiore.
4- E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.
5- L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da
doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di
fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne
corrisponda il prezzo.
6- Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere oltre
50 cm dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio.
7- La parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno m. 2
dal suolo.
8- Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm rispetto al fronte
espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite
eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli
agenti atmosferici e soltanto per i tempo necessario a tale uso.
9- Se, oltre al fronte espositivo si utilizzano anche le parti laterali, occorre che la
struttura del banco vendita e la merce rimangano distanziate dal confine del posteggio di
almeno 50 cm.
10- Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è
consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la
dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
11- E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
12- Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività
esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi,
vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
13- Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni
arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
14- Nell'area della fiera è consentito utilizzare energia elettrica proveniente da
impianti pubblici o da sorgenti, purchè, non inquinanti, nel rispetto, comunque, delle
norme igienico - sanitarie vigenti.
15- Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sullo stesso
mercato più di due posteggi.
16- Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del
Regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti
indicati nell'autorizzazione.
ART. 41
NORME IGIENICO SANITARIE
1- La vendita e la somministrazione di
alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene
e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.
2- I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm. 50 dal
suolo.
3- I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita e
manipolazione di alimenti devono essere esibiti a richiesta degli Organi di vigilanza.
4- In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o
scambio di posteggi e di ristrutturazione della fiera, al fine di salvaguardare il
rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento
alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del
settore alimentare e che necessitano di tali servizi.
ART. 42
SANZIONI
1- Il commercio su aree pubbliche senza
l'autorizzazione o fuori dal territorio di vendita è punito con la sanzione prevista
dall'art. 29 comma 1 del D. lgs 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da £. 5.000.000 a £. 30.000.000 (euro: da 2582,28 a 15493,68) e con la
confisca delle attrezzature e della merce.
2- Le violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento, attinenti in
modo specifico alla normativa sul Commercio su area pubblica, sono punite con le sanzioni
previste dall'art. 29 comma 2 del D. lgs. 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da £. 1.000.000 a £. 6.000.000 (euro: da 516,46 a 3098,74).
In particolare sono puniti con la sanzione di cui sopra le seguenti violazioni:
3)- Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi delle norme di cui alla L. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 150.000 a £. 900.000 (euro: da 77,47 a 464,81):
4- Le altre violazioni alle norme del
presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da £. 50.000 a £. 300.000 (euro da 25,82 a 154,94).
5- In caso di particolare gravità o di recidiva, secondo quanto previsto dall' art. 29
comma. 3 del D.lgs. 114/98, le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
possono comportare la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola
autorizzazione per un periodo non superiore ad una edizione della fiera.
6- Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del
posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di
quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli
effetti, come assenza.