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I N D I C E
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1: Definizioni
Articolo 2: Ambito e scopo del regolamento
Articolo 3: Entrate tributarie comunali
Articolo 4: Agevolazioni tributarie
Articolo 5: Aliquote e tariffe
TITOLO II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE
Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE
Articolo 6: Forme di gestione
Articolo 7: Il funzionario responsabile del tributo
Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI
Articolo 8: Dichiarazione tributaria
Articolo 9: Attività di controllo
Articolo 10: Interrelazione tra servizi ed uffici comunali
Articolo 11: Rapporti con il contribuente
Articolo 12: Diritto di interpello
Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
Articolo 13: Avviso di
accertamento/liquidazione
Articolo 14: Notificazione a mezzo posta
Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI
Articolo 15: Contenzioso
Articolo 16: Lautotutela
Articolo 17: Accertamento con adesione
TITOLO III - RISCOSSIONI E RIMBORSI
Articolo 18: Riscossione
Articolo 19: Sospensione e dilazione del versamento
Articolo 20: Rimborsi
Articolo 21: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
Articolo 22: Graduazioni delle
sanzioni
Articolo 23: Cause di non impugnabilità
Articolo 24: Contestazione della violazione, irrogazione e riscossione
delle sanzioni
TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 25: Norme finali
Articolo 26: Disposizioni transitorie
Articolo 27: Entrata in vigore
TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI
1. Ai fini del presente Regolamento, sintende:
a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica
degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini dellobbligazione
tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dallufficio comunale,
e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito
avviso;
b) per "accertamento istruttorio", lattività di ricerca e di rilevazione
dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per laccertamento
di cui alla precedente lettera a);
c) per "agevolazioni" le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla
legge o dal regolamento;
d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è
tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta Comunale
responsabile della gestione del tributo;
f) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie
comunali;
g) per "responsabile" del settore, del servizio, dellufficio,
rispettivamente il dirigente, il funzionario, limpiegato, cui risulta affidata,
mediante il Piano Esecutivo di Gestione PEG, la responsabilità delle attività proprie
del settore, servizio o ufficio comunale;
h) per "tributo", limposta, la tassa, il diritto o, comunque
lentrata avente natura tributaria;
Articolo 2 : Ambito e scopo del Regolamento
1. II Regolamento adottato nellambito della
potestà regolamentare prevista dallarticolo 52 del Decreto legislativo 15 Dicembre
1997, n. 446, e dallarticolo 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, disciplina le
varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini
dellapplicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle
attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento
dellattività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei
principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un
corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative se
non contrastanti con quelle del Regolamento, continuano ad essere applicate.
4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili
e dei soggetti passivi, nonchè alla determinazione dellaliquota o tariffa massima
dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.
Articolo 3 : Entrate tributarie comunali
1. Costituiscono entrate tributarie comunali,
disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o,
comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla
legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. La istituzione del canone per linstallazione dei mezzi pubblicitari comporta
lautomatica esclusione dellapplicazione dellimposta comunale sulla
pubblicità.
Articolo 4 : Agevolazioni tributarie
1. Per lapplicazione delle agevolazioni
tributarie, valgono le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente
allentrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere
disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una
conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale
nellipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale -
ONLUS, di cui allarticolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono
esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del comune e dei connessi
adempimenti. Lesenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal legale
rappresentante legale dellorganizzazione e corredata da certificazione attestante
liscrizione nellanagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero
delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non
si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a
ruolo.
4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della
agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti
e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una
dichiarazione sostituiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte
alla quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta da
Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena
la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta
dalla legge quale condizione inderogabile.
Articolo 5 : Aliquote e tariffe
1. Il Consiglio Comunale determina le aliquote e le
tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. Alladeguamento delle misure delle aliquote e tariffe, mediante semplice
procedimento contabile in applicazione di criteri prefissati dal Consiglio comunale,
provvede in Giunta, con proprio atto da allegare al progetto di bilancio.
3. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere
adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per lapprovazione del
bilancio di previsione dellesercizio finanziario.
4. Se non diversamente stabilito dalla legge, in caso di mancata adozione della
deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e
tariffe approvate o applicate per lanno in corso.
TITOLO II ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
CAPO 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE
Articolo 6 : Forma di gestione
1. Con deliberazione del Consiglio comunale è stabilita
la forma di gestione del tributo, in conformità a quanto disposto dallart. 52
comma 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, privilegiando possibilmente la
gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima
di procedere allaffidamento a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della
gestione associata.
2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo
direttamente.
3. Per laffidamento della gestione a terzi, al fine di favorire
laggiudicazione allofferta economicamente più vantaggiosa, il Comune può
procede mediante licitazione provata, invitando soltanto i concorrenti previamente
riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico-economici e, per i
soggetti obbligati alliscrizione allAlbo istituito dallart. 53 del
D.Lgs. 446/97, che abbiano dato prova delliscrizione medesima con esibizione di
apposito certificato rilasciato dal Ministero delle Finanze in data non anteriore a quella
in cui si svolge la gara.
4. E consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici,
anche diversi da quelli indicati nellarticolo 52, comma 5 lettera b), del decreto
legislativo n. 446 del 1997 ovvero non iscritti nellalbo di cui al precedente comma,
lattività di accertamento istruttorio, come definita dallarticolo 1, lettera
b). Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale
dellassegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le
modalità di come dovrà essere effettuata lattività suddetta, nonché i requisiti
di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.
Articolo 7 : Il funzionario responsabile del tributo
1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per
ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue
personali capacità e per titolo di studio posseduto, al quale, previo consenso del
medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per lesercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica
comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni
ministeriali fornite in materia.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
a) cura tutte le operazioni utili allacquisizione dellentrata tributaria,
comprese le attività di controllo verifica, accertamento e riscossione e di applicazione
delle sanzioni:
b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni
altro atto gestionale che impegna il Comune verso lesterno;
c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione di applicazione delle
sanzioni:
d) dispone i rimborsi;
e) cura il contenzioso come disposto dallarticolo15;
f) alloccorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato
dallarticolo 16, e provvede a compiere gli atti riguardanti laccertamento con
adesione di cui allarticolo 17;
g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente
lattività svolta dallaffidatario, con particolare riguardo al rispetto dei
tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato dappalto;
h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti
relativamente alla gestione del tributo.
3. In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta Comunale, anche di volta in
volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua
assenza o impedimento.
4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni
concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene
lufficio tributario.
CAPO 2° - DENUNCE E CONTROLLI
Articolo 8 : Dichiarazione tributaria
1. Il soggetto passivo del tributo o che ne ha la
rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la
dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nella modalità stabiliti
dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e
non costituisce violazione sanzionale qualora contenga tutti i dati e gli elementi
indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare
loggetto imponibile, la decorrenza dellobbligazione tributaria e
lammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario
responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita
il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento
dellinvito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la
dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso
dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne
ha lamministrazione anche di fatto, in carica a al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante
successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione
della dichiarazione relativa al successivo periodo dimposta e purchè non sia già
iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a
conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.
Articolo 9 : Attività di controllo
1. Lufficio comunale provvede al controllo dei
versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al
contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta alla Giunta comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai
singoli tributi. In mancanza, vi provvede il funzionario responsabile.
3. In ogni caso, il programma annuale dellattività di controllo deve tener conto
delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi
indicatori, nonché della capacità operativa dellufficio tributario, in relazione
alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Qualora, nel corso dellespletamento dellattività di controllo, il
funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla
disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita
il contribuente a fornire chiarimenti e ad informarlo degli istituti correttivi ed
agevolativi che egli potrà utilizzare.
5. Ai fini del potenziamento dellufficio tributario del comune e per incentivare
lattività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale
addetto allufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nella esecuzione dei
programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti
obiettivo nonché allammontare dellevasione recuperata.
Articolo 10 : Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel
rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti
dallufficio tributario nellesercizio dellattività di accertamento
tributario.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli
uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie ,
di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazione per la occupazione di aree
pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque ,di ogni atto che possa
avere rilevanza ai fini fiscali , sono tenuti a darne comunicazione sistematica
allufficio tributario, con modalità da concordare. Delleventuale persistente
mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i
necessari provvedimenti amministrativi e, alloccorrenza, disciplinari.
Articolo 11 : Rapporti con il contribuente
1. Nellesercizio dellattività tributaria,
il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di
facilitarlo negli adempimenti di legge.
2. Lufficio comunale, se richiesto, presta collaborazione al contribuente per la
compilazione delle dichiarazioni. In tale caso il contribuente non potrà essere ritenuto
responsabile di eventuali errate interpretazioni di diritto, qualora sulla dichiarazione
medesima non risulti annotato il dissenso delladdetto comunale. Invece sarà sempre
responsabile per le situazioni di fatto riportate nella dichiarazione e risultanti
infondate o non veritiere in sede di accertamento.
3. Se non diversamente disposto non può essere richiesta al contribuente la prestazione
di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.
4. Il Difensore civico assume anche la qualifica di Garante del contribuente e, come tale,
su domanda del contribuente interessato, può rivolgere richieste di documenti o di
chiarimenti relativi allattività dellufficio tributario sul caso segnalato.
Articolo 12 : Diritto di interpello
1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il
diritto di interpellare il Comune in odine alla interpretazione e modalità di
applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune
medesimo.
2. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula
risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta, in caso di adempimento
avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente,
fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di imposizione, emanati in
difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni
normative, sono da ritenersi nulli.
3. In caso di mancata risposta verbale o scritta nei termini stabiliti nel comma
precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata al contribuente relativamente alla
fattispecie oggetto dellinterpello.
CAPO 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
Articolo 13 : Avviso di accertamento/liquidazione
1. Il Comune a mezzo di motivato avviso di accertamento:
a) provvede allaccertamento dufficio nel caso di omessa presentazione della
dichiarazione,
b) procede alla rettifica della dichiarazione in caso di infedeltà, incompletezza o
inesattezza;
c) recupera lomesso versamento;
d) applica le sanzioni collegate ai tributi in accertamento;
2. con avviso di liquidazione:
a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo non incidenti sulla
determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di
versamento;
b) recupera il parziale versamento del tributo;
c) applica le sanzioni collegate alla liquidazione.
3. Lavviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il
tributo.
4. Qualora la compilazione dellavviso di accertamento o di altri atti da comunicare
al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma
autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del
funzionario responsabile stampato sullatto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad
ogni effetto di legge, anche lapposizione di sigilli, timbri e simili comunque
previsti.
Articolo 14 : Notificazione a mezzo posta
1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per
legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente
dallufficio comunale con linvio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di
ritorno, di plico sigillato.
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dellufficio tributario,
la notificazione può essere eseguita mediante consegna dellatto, a mani del
medesimo, da parte di persona addetta allufficio predetto, la quale, in tal caso,
assume di fatto la qualifica di messo notificatore.
CAPO 4° : CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI
1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione
difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone
lutilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri
Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale
attribuire lorganizzazione dellattività processuale.
2. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta comunale)
costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario
responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva
del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione
giudiziale, di cui allarticolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, proporre
appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo
delegato.
4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo
delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile; il quale, in caso di
gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere
dalladdetto della relativa struttura associativa.
5. E compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata,
seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di
assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della
controversia.
6. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio
giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il comune può affidare la difesa
in giudizio a professionista esterno.
1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti
e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può
procedere:
a) allannullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o
errati;
b) alla revoca dufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità,
richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato
luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al
responsabile della struttura della quale fa parte lufficio tributario.
3. Per quanto riguarda lICIAP, il potere suddetto spetta al responsabile
dellufficio che gestisce limposta medesima.
4. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per
iscritto e va comunicato al destinatario dellatto.
5. In pendenza di giudizio lannullamento del provvedimento è possibile previo esame
della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del
comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con lammontare
delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la
inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la
sussistenza dellinteresse del Comune ad attivarsi mediante lautotutela, può
annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione
al contribuente e al sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché
allorgano giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
6. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario
responsabile può procedere allannullamento in presenza di palesi illegittimità
dellatto, quali, tra le altre:
7. Non è consentito lannullamento o la revoca dufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.
Articolo 17 : Accertamento con adesione
1. Al fine di instaurare un rapporto con il
contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento
deflativo del contenzioso, è introdotto nellordinamento comunale listituto
dellaccertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato
dallapposito regolamento.
2. Laccertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della
pretesa tributaria del comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come
espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto
e sui presupposti dellobbligazione tributaria.
TITOLO III : RISCOSSIONE E RIMBORSI
1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie
sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla
venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicare le norme di Legge.
2. In ogni caso, lobbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il
contribuente, o chi per esso, effettua il versamento allincaricato della
riscossione.
3. La riscossione coattiva dellentrata tributaria, il cui accertamento sia gestito
direttamente dal Comune, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei
tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29/12/1973, n.602,
modificato con D.P.R. 28/01/1988, n. 43.
4. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto
riepilogativo degli stessi dal funzionario designato responsabile della gestione della
entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria, e dal funzionario responsabile
del tributo se trattasi di entrata tributaria.
5. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge,
a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della
riscossione, compilando e sottoscrivendo, allatto della consegna, apposito verbale.
Articolo 19 : Sospensione e dilazione del versamento
1. Con deliberazione del Giunta Comunale, i termini
ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per
tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali
o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella
deliberazione medesima.
2. Il Sindaco può eccezionalmente consentire, con possibilità di opportune garanzie, su
richiesta dellinteressato in comprovate difficoltà di ordine economico e se
trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo,
fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli
interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata ,il debitore decade
dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla
scadenza della rata non adempiuta.
3. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati
i versamenti dei singoli tributi.
1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle
somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento ovvero da
quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione,
intendendosi come tale, in questultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva
la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente allesercizio
del potere di autotutela nei casi di cui allart. 16 comma 6 decorre
dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento a fino a prescrizione
decennale.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e
corredata dalla prova dellavvenuto pagamento della somma della quale si chiede la
restituzione.
4. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione
dellistanza di rimborso, procede allesame della medesima e notifica, anche
mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale,
ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto
equivale a rifiuto tacito della restituzione.
Articolo 21 : Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
1. In considerazione delle attività istruttorie e di
accertamento, che lufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla
riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o
della sanzione tributaria non è dovuto qualora lammontare non superi 10,33
(lire 20.000).
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e
degli interessi gravanti sul tributo
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a 10,33
(lire 20.000).
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, lufficio comunale è esonerato dal
compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di
accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.
TITOLO IV : SANZIONI
Articolo 22 : Graduazione delle sanzioni
1.Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti
dalla Legge per le varie fattispecie di violazione, si applicano le sanzioni tributarie
amministrative stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 22/04/1998.
2. Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per
lapplicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, lemanazione
degli atti di contestazione delle violazioni, lesame delle eventuali deduzioni
difensive, lirrogazione delle sanzioni, avuto riguardo ai criteri oggettivi,
stabiliti dal Decreto Legislativo n. 473/97 e, in presenza di deduzioni difensive, anche
ai criteri soggettivi di cui allart. 7 del D.Lgs, 472/97.
Articolo 23 : Cause di non punibilità
1. E esclusa la punibilità per le violazioni di
carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato
versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. Qualora gli errori relativi allapplicazione del tributo risultino commessi dal
contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal
comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che saranno applicabili a seguito
del maggior tributo risultante.
Articolo 24: Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni
1. Il provvedimento comunale, recante anche la
contestazione e lirrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo, deve
indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione
della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata con r.r.,
prima della iscrizione a ruolo della sanzione medesima.
2. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui ai commi
1e 2 dellart. 19.
TITOLO V : NORME FINALI E TRANSITORIE
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si
applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E abrogata ogni altra norma regolarmente non compatibile con quelle del presene
regolarmente.
Articolo 26 : Disposizioni transitorie
1. Le norme di cui allarticolo 13 del presente regolamento si applicano anche agli accertamenti di tributo, effettuati a decorrere dall01/01/2002 e relativi a periodi pregressi del tributo medesimo.
Articolo 27: Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.