REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI
(Approvato con Deliberazione di C.C. N. 85 del 05/11/2001)

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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

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TITOLO II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

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TITOLO III - RISCOSSIONI E RIMBORSI

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TITOLO IV - SANZIONI

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TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Definizioni
Articolo 2: Ambito e scopo del regolamento
Articolo 3: Entrate tributarie comunali
Articolo 4: Agevolazioni tributarie
Articolo 5: Aliquote e tariffe

TITOLO II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6: Forme di gestione
Articolo 7: Il funzionario responsabile del tributo

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 8: Dichiarazione tributaria
Articolo 9: Attività di controllo
Articolo 10: Interrelazione tra servizi ed uffici comunali
Articolo 11: Rapporti con il contribuente
Articolo 12: Diritto di interpello

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 13: Avviso di accertamento/liquidazione
Articolo 14: Notificazione a mezzo posta

Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 15: Contenzioso
Articolo 16: L’autotutela
Articolo 17: Accertamento con adesione

TITOLO III - RISCOSSIONI E RIMBORSI

Articolo 18: Riscossione
Articolo 19: Sospensione e dilazione del versamento
Articolo 20: Rimborsi
Articolo 21: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

TITOLO IV - SANZIONI

Articolo 22: Graduazioni delle sanzioni
Articolo 23: Cause di non impugnabilità
Articolo 24: Contestazione della violazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 25: Norme finali
Articolo 26: Disposizioni transitorie
Articolo 27: Entrata in vigore

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s’intende:
a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini dell’obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall’ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
b) per "accertamento istruttorio", l’attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l’accertamento di cui alla precedente lettera a);
c) per "agevolazioni" le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta Comunale responsabile della gestione del tributo;
f) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
g) per "responsabile" del settore, del servizio, dell’ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l’impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione PEG, la responsabilità delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
h) per "tributo", l’imposta, la tassa, il diritto o, comunque l’entrata avente natura tributaria;

Articolo 2 : Ambito e scopo del Regolamento

1. II Regolamento adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, e dall’articolo 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell’applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell’attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative se non contrastanti con quelle del Regolamento, continuano ad essere applicate.
4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonchè alla determinazione dell’aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 3 : Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. La istituzione del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari comporta l’automatica esclusione dell’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità.

Articolo 4 : Agevolazioni tributarie

1. Per l’applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all’entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell’ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del comune e dei connessi adempimenti. L’esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal legale rappresentante legale dell’organizzazione e corredata da certificazione attestante l’iscrizione nell’anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.
4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostituiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte alla quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta da Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Articolo 5 : Aliquote e tariffe

1. Il Consiglio Comunale determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. All’adeguamento delle misure delle aliquote e tariffe, mediante semplice procedimento contabile in applicazione di criteri prefissati dal Consiglio comunale, provvede in Giunta, con proprio atto da allegare al progetto di bilancio.
3. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario.
4. Se non diversamente stabilito dalla legge, in caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l’anno in corso.

TITOLO II – ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6 : Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio comunale è stabilita la forma di gestione del tributo, in conformità a quanto disposto dall’art. 52 – comma 5 – del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all’affidamento a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata.
2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
3. Per l’affidamento della gestione a terzi, al fine di favorire l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procede mediante licitazione provata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico-economici e, per i soggetti obbligati all’iscrizione all’Albo istituito dall’art. 53 del D.Lgs. 446/97, che abbiano dato prova dell’iscrizione medesima con esibizione di apposito certificato rilasciato dal Ministero delle Finanze in data non anteriore a quella in cui si svolge la gara.
4. E’ consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell’articolo 52, comma 5 lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 ovvero non iscritti nell’albo di cui al precedente comma, l’attività di accertamento istruttorio, come definita dall’articolo 1, lettera b). Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell’assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l’attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

Articolo 7 : Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per titolo di studio posseduto, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
a) cura tutte le operazioni utili all’acquisizione dell’entrata tributaria, comprese le attività di controllo verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni:
b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l’esterno;
c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione di applicazione delle sanzioni:
d) dispone i rimborsi;
e) cura il contenzioso come disposto dall’articolo15;
f) all’occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall’articolo 16, e provvede a compiere gli atti riguardanti l’accertamento con adesione di cui all’articolo 17;
g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l’attività svolta dall’affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d’appalto;
h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta Comunale, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.
4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l’ufficio tributario.

CAPO 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 8 : Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o che ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nella modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionale qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l’oggetto imponibile, la decorrenza dell’obbligazione tributaria e l’ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l’amministrazione anche di fatto, in carica a al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d’imposta e purchè non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

Articolo 9 : Attività di controllo

1. L’ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta alla Giunta comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il funzionario responsabile.
3. In ogni caso, il programma annuale dell’attività di controllo deve tener conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell’ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Qualora, nel corso dell’espletamento dell’attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti e ad informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
5. Ai fini del potenziamento dell’ufficio tributario del comune e per incentivare l’attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all’ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nella esecuzione dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo nonché all’ammontare dell’evasione recuperata.

Articolo 10 : Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall’ufficio tributario nell’esercizio dell’attività di accertamento tributario.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie , di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazione per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque ,di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali , sono tenuti a darne comunicazione sistematica all’ufficio tributario, con modalità da concordare. Dell’eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all’occorrenza, disciplinari.

Articolo 11 : Rapporti con il contribuente

1. Nell’esercizio dell’attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.
2. L’ufficio comunale, se richiesto, presta collaborazione al contribuente per la compilazione delle dichiarazioni. In tale caso il contribuente non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali errate interpretazioni di diritto, qualora sulla dichiarazione medesima non risulti annotato il dissenso dell’addetto comunale. Invece sarà sempre responsabile per le situazioni di fatto riportate nella dichiarazione e risultanti infondate o non veritiere in sede di accertamento.
3. Se non diversamente disposto non può essere richiesta al contribuente la prestazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.
4. Il Difensore civico assume anche la qualifica di Garante del contribuente e, come tale, su domanda del contribuente interessato, può rivolgere richieste di documenti o di chiarimenti relativi all’attività dell’ufficio tributario sul caso segnalato.

Articolo 12 : Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in odine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo.
2. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta, in caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.
3. In caso di mancata risposta verbale o scritta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata al contribuente relativamente alla fattispecie oggetto dell’interpello.

CAPO 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 13 : Avviso di accertamento/liquidazione

1. Il Comune a mezzo di motivato avviso di accertamento:
a) provvede all’accertamento d’ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione,
b) procede alla rettifica della dichiarazione in caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
c) recupera l’omesso versamento;
d) applica le sanzioni collegate ai tributi in accertamento;
2. con avviso di liquidazione:
a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo non incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
b) recupera il parziale versamento del tributo;
c) applica le sanzioni collegate alla liquidazione.
3. L’avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo.
4. Qualora la compilazione dell’avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull’atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l’apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 14 : Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall’ufficio comunale con l’invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell’ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell’atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all’ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

CAPO 4° : CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI

Articolo 15 : Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l’utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l’organizzazione dell’attività processuale.
2. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile; il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall’addetto della relativa struttura associativa.
5. E’ compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
6. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 16 : L’autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
a) all’annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
b) alla revoca d’ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l’ufficio tributario.
3. Per quanto riguarda l’ICIAP, il potere suddetto spetta al responsabile dell’ufficio che gestisce l’imposta medesima.
4. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell’atto.
5. In pendenza di giudizio l’annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l’ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell’interesse del Comune ad attivarsi mediante l’autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all’organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
6. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all’annullamento in presenza di palesi illegittimità dell’atto, quali, tra le altre:

7. Non è consentito l’annullamento o la revoca d’ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 17 : Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell’ordinamento comunale l’istituto dell’accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato dall’apposito regolamento.
2. L’accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell’obbligazione tributaria.

TITOLO III : RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 18 : Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicare le norme di Legge.
2. In ogni caso, l’obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all’incaricato della riscossione.
3. La riscossione coattiva dell’entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29/12/1973, n.602, modificato con D.P.R. 28/01/1988, n. 43.
4. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario designato responsabile della gestione della entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria, e dal funzionario responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.
5. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all’atto della consegna, apposito verbale.

Articolo 19 : Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione del Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Il Sindaco può eccezionalmente consentire, con possibilità di opportune garanzie, su richiesta dell’interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata ,il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
3. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

Articolo 20: Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest’ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all’esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all’art. 16 – comma 6 – decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento a fino a prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso, procede all’esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

Articolo 21 : Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l’ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l’ammontare non superi € 10,33 (lire 20.000).
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 10,33 (lire 20.000).
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l’ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

TITOLO IV : SANZIONI

Articolo 22 : Graduazione delle sanzioni

1.Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla Legge per le varie fattispecie di violazione, si applicano le sanzioni tributarie amministrative stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 22/04/1998.
2. Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l’applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l’emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l’esame delle eventuali deduzioni difensive, l’irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo ai criteri oggettivi, stabiliti dal Decreto Legislativo n. 473/97 e, in presenza di deduzioni difensive, anche ai criteri soggettivi di cui all’art. 7 del D.Lgs, 472/97.

Articolo 23 : Cause di non punibilità

1. E’ esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. Qualora gli errori relativi all’applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che saranno applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

Articolo 24: Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

1. Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l’irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata con r.r., prima della iscrizione a ruolo della sanzione medesima.
2. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui ai commi 1e 2 dell’art. 19.

TITOLO V : NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 25 : Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E’ abrogata ogni altra norma regolarmente non compatibile con quelle del presene regolarmente.

Articolo 26 : Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui all’articolo 13 del presente regolamento si applicano anche agli accertamenti di tributo, effettuati a decorrere dall’01/01/2002 e relativi a periodi pregressi del tributo medesimo.

Articolo 27: Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

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