REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE

- TITOLO II -
IGIENE EDILIZIA E DEGLI AMBIENTI CONFINATI AD USO CIVILE, INDUSTRIALE, COLLETTIVO E SPECIALE

(articoli modificati  con deliberazione del  Consiglio Comunale  n. 92 del 18/11/2002)


Art. 63     - Isolamento termico e contenimento dei consumi energetici
Art. 80     - Classificazione dei locali adibiti ad abitazione privata
Art. 81     - Dimensioni e caratteristiche dei locali di abitazione
Art. 83     - Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta
Art. 83 bis- Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta nei locali sottotetto esistenti e condizioni di aerazione
Art. 84     - Superficie illuminante utile: condizioni e metodi di verifica
Art. 85     - Superficie illuminante in presenza di ostacoli e sporgenze esterne
Art. 85 bis- Deroghe all'illuminazione
Art. 86     - Requisiti delle finestre - Oscurabilità
Art. 87     - Illuminazione artificiale  
Art. 88     - Illuminazione notturna esterna
Art. 89     - Superficie apribile e ricambio minimo d'aria
Art. 90     - Locali accessori: superficie apribile minima per il ricambio d'aria, ventilazione forzata
Art. 91     - Canne di ventilazione: definizione
Art. 92     - Canna fumaria: definizione
Art. 93     - Canna di esalazione: definizione
Art. 94     - Installazione apparecchi a combustione negli alloggi: ventilazione dei locali
Art. 95     - Installazione apparecchi a combustione
Art. 96     - Allontanamento degli aeriformi: prodotti della combustione, odori, vapori o fumi prodotti dalla cottura
Art. 97     - Comignoli: tipi, altezze, ubicazioni
Art. 98     - Riscaldamento e impianti termici
Art. 99     - Condizionamento: caratteristiche degli impianti
Art. 100   - Umidità per condensa

EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA' LAVORATIVE
DISPOSIZIONI GENERALI PER GLI EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA' LAVORATIVE
Art. 125     - Campo di applicazione
Art. 126     - Classificazione dei locali
Art. 127     - Altezza dei locali
Art. 128     - Superficie dei locali
Art. 129     - Locali interrati e seminterrati
Art. 130     - Uscite  
Art. 131     - Soppalchi
Art. 134     - Dotazione e caratteristiche dei servizi igienico-assistenziali
Art. 136     - Isolamento termico, riscaldamento, aerazione
Art. 136 bis- Aerazione, illuminazione e servizi in particolari tipologie di edifici
Art. 137     - Illuminazione naturale
Art. 138     - Illuminazione artificiale
Art. 138 bis- Prevalenza di norme e disposizioni transitorie

 

TITOLO II
"IGIENE EDILIZIA E DEGLI AMBIENTI CONFINATI
AD USO CIVILE, INDUSTRIALE, COLLETTIVO E SPECIALE"

Art. 63
Isolamento termico e contenimento dei consumi energetici

Durante il periodo in cui è in funzione l’impianto di riscaldamento, al fine di contenere il consumo di energia, vanno opportunamente limitate:

A tal fine la normativa vigente disciplina:

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, RISTRUTTURA-ZIONE EDILIZIA, CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO, CAMBIO DI ATTIVITA’ CLASSIFICATA, SENZA CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO, AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA L.R. 33/90

Il requisito s’intende soddisfatto se sono rispettate le prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle norme nazionali vigenti.

INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

L’applicazione della normativa vigente è graduata in relazione al tipo d’intervento. Il progetto dovrà portare un miglioramento della situazione precedente nel caso dell’isolamento dell’edificio, se s’interviene sugli elementi che hanno rilievo ai fini del contenimento dei consumi energetici. La ristrutturazione di un impianto termico deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, compreso anche il caso inerente alla sostituzione di generatori di calore.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

DPR del 28/6/1977 n. 1052

Regolamento d’esecuzione alla L. n. 373 del 30/4/1976

(per le parti non in contrasto con la L. 10/91, con il DPR 412/93 e il DM 2 aprile 1998).

D.M. del 23/11/82

Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali (per le parti non in contrasto con la L. 10/91).

Legge 5/3/1990 n.46

Norme per la sicurezza degli impianti

Legge 9/1/1991 n.10

Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

DPR n. 412 del 26/8/93

Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art.4, quarto comma della legge 9 gennaio 1991, n.10

Decreto Ministero Industria, Commercio e Artigianato del 13/12/1993

Approvazione dei modelli tipo per la compilazione della relazione tecnica di cui all’art.28 della L. 10/91

Circolare del Ministero Industria, Commercio e Artigianato del 13/12/1993 n. 231 F

Art. 28 della L.10/91.Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento del consumo di energia negli edifici. Indicazioni interpretative e di chiarimento.

Circolare del Ministero Industria, Commercio e Artigianato del 12/4/1994 n. 233/F

Art. 11 del DPR 412/93 recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici negli edifici Indicazioni interpretative e di chiarimento.

D.M. 6/8/1994

Recepimento delle norme UNI attuative del DPR 412/93.

D.M. 2/4/1998

Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche e degli impianti ad essi connessi.

UNI 5364 - 9/76

Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Regole per la presentazione dell’offerta e per il collaudo .

UNI 9317 - 2/89

Impianti di riscaldamento - Conduzione e controllo.

UNI 8364 - 9/84

Impianti di riscaldamento - Controllo e manutenzione.

UNI 7357 - 5/89

Calcolo del fabbisogno termico per riscaldamento di edifici.

UNI 9182 - 9/93

Edilizia - Impianti di alimentazione e distribuzione acqua.

UNI 10344 - 11/93

Riscaldamento degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia.

UNI 10347 - 11/93

Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Energia termica scambiata tra una tubazione e l’ambiente circostante, metodo di calcolo

UNI 10348 - 11/93

Riscaldamento degli edifici. Rendimento dei sistemi di riscaldamento. metodo di calcolo.

UNI 10355- 5/94

Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodi di calcolo.

UNI 10376 - 5/94

Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici.

UNI 10379 - 5/94

Riscaldamento degli edifici. Fabbisogno energetico convenzionale normalizzato. Metodo di calcolo e verifica.

UNI 10389 - 6/94

Generatori di calore. Misura in opera del rendimento di combustione.

DPR 551 - 21/12/99

Regolamento recante modifiche al DPR 26/8/93 n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.

Art. 80
Classificazione dei locali adibiti ad abitazione privata

Sono locali di abitazione privata quelli in cui si svolge la vita, la presenza o l‘attività domestica dei cittadini:

A.1. soggiorni, pranzo, cucine, camere da letto in edifici di abitazione privata;

A.2. uffici, studi, sale di lettura, ambulatori.

Sono classificati come locali accessori quelli nei quali la permanenza delle persone è limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni:

B.1. servizi igienici e bagni negli edifici di abitazione individuale e collettiva negli alberghi, nelle pensioni, negli stabilimenti balneari;

B.2. a) scale che collegano più di due piani;

b) corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i mq 12 di superficie o m 8 di lunghezza;

c) magazzini e depositi in genere;

d) garage di solo posteggio;

e) salette di macchinari che necessitano solo di avviamento o di scarsa sorveglianza;

f) lavanderie private, stenditoi e legnaie;

B.3. a) disimpegni inferiori a mq 10;

b) ripostigli, magazzini, armadi a muro, cabine armadio e simili inferiori a mq 9;

c) vani scala colleganti solo due piani;

d) salette macchine con funzionamento automatico, salve le particolari norme degli Enti preposti alla sorveglianza di impianti e gestione.

I locali di abitazione privata non espressamente elencati vengono classificati per analogia, a criterio dell’Amministrazione su parere del Servizio di Igiene Pubblica e della Commissione Edilizia.

Art. 81
Dimensioni e caratteristiche dei locali di abitazione

L’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni, i bagni, i servizi igienici ed i ripostigli.

Per i locali sottotetto a copertura inclinata l’altezza media deve essere di m 2,70 con minimo di m 2,00.

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti e di mq 10 per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone.

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile all’esterno.

Ferma restando l’altezza minima interna di m 2,70, l’alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie, comprensiva dei servizi igienici non inferiore a mq 28 e non inferiore a mq 38 se per due persone. Oltre alla porta d’ingresso l’appartamento monostanza deve essere sempre provvisto di una finestra apribile all’esterno.

I locali accessori di categoria B.1 non possono avere accesso da locali di categoria A, se non attraverso disimpegno, salvo il caso di unità edilizia (alloggio, ufficio, albergo o simili) con più servizi igienici, almeno uno dei quali con accesso da disimpegno di categoria B.

Ogni appartamento o monolocale ad uso abitazione deve comprendere un locale di almeno 9 mq di superficie o uno spazio adibito a cucina. In alloggi di superficie netta inferiore a mq 100, sono consentite cucine di dimensioni inferiori, purché abbiano accesso diretto da locali di soggiorno di superficie di almeno mq 14.

La superficie di tali cucine non deve essere inferiore a mq 5,40, con finestratura pari ad almeno 1/8 della superficie di pavimento e con foro di ventilazione esterno di dimensioni idonee, indipendente dalla finestra.

Sono consentite, inoltre, cucine in nicchia prive di finestra, se aperte ampiamente e prive di infisso, su altro locale regolamentare della superficie di almeno mq 14, purché la superficie complessiva non sia inferiore a mq 19 e la nicchia sia attrezzabile di quanto necessario alla funzione e sia dotata, oltre che di canna fumaria, di canna di aspirazione indipendente di almeno 200 cmq di sezione libera.

Nel caso di cucina in nicchia, la illuminazione e la ventilazione naturali dovranno essere commisurate alla somma delle superfici del locale abitabile e della cucina in nicchia.

Tutte le cucine e le zone di cottura devono avere il pavimento ed almeno la parete ove sono le apparecchiature per un’altezza minima, nella parte scoperta da arredi lavabili, di m 2,00 rivestiti con materiale impermeabile e facilmente lavabile.

I locali ad uso ripostiglio, nelle nuove costruzioni, devono avere superficie inferiore a mq 9,00.

Ogni unità edilizia di abitazione, appartamento o monostanza, deve essere fornita di almeno un servizio igienico completo di: WC, lavabo, bidet, vasca o doccia.

La stanza da bagno principale deve avere superficie del pavimento non inferiore a mq 4,50 e una finestra che sia pari ad almeno 1/8 della superficie di pavimento.

Per il servizio igienico non principale, sono ammesse le seguenti dimensioni:

Le stanze da bagno nelle unità abitative non possono avere accesso da stanze di soggiorno, da pranzo, cucine e camere da letto se non attraverso disimpegno, salvo il caso di unità edilizie con più servizi igienici, almeno uno dei quali con accesso da disimpegno di categoria B. E’ in ogni caso vietato l’accesso diretto dalla cucina e dal soggiorno-pranzo.

Tutte le stanze da bagno, compresi gli eventuali locali igienici dotati solo di bidet, WC e lavabo, debbono avere pavimenti impermeabili e pareti rivestite, fino all’altezza minima di m 2,00 di materiale impermeabile di facile lavatura.

Le pareti divisorie delle stanze da bagno e dei locali igienici da altri locali debbono avere spessore non inferiore a m 0,10 se in materiali tradizionali, inferiore in altro materiale purché adeguatamente coibentato dal punto di vista acustico e nel rispetto dei requisiti strutturali.

Le aperture di ventilazione debbono comunicare direttamente ed esclusivamente con l’esterno dell’edificio e mai con ambienti di abitazione, cucine, scale e passaggi interni.

I W.C. debbono essere forniti di chiusura idraulica permanente e di apparecchi di cacciata di portata adeguata.

Le colonne di scarico dei W.C. saranno dotate di ventilazione primaria sfociante sulla copertura dell’edificio di idonea sezione.

E’ permesso il ricorso alla ventilazione artificiale nei casi di presenza di altro bagno con ventilazione naturale o sull’esistente limitatamente agli edifici della zona omogenea A, o negli edifici vincolati ai sensi di legge o del P.R.G..

Qualora oggettivamente non applicabili, su espressa autorizzazione del Comune, i requisiti previsti nel presente articolo, possono essere derogati per la zona omogenea A e per gli edifici vincolati (dal P.R.G. o dalla Soprintendenza).

Non sono comunque ammessi in deroga, interventi peggiorativi della situazione preesitente all’intervento.

Art. 83
Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta

Il controllo dell’illuminamento naturale è uno dei requisiti che concorrono al mantenimento dell’equilibrio omeostatico (capacità di autoregolazione) dell’uomo ed in particolare al soddisfacimento dell’esigenza di benessere visivo, nonché alla salubrità dei locali in cui l’uomo vive e lavora.

In riferimento ad ogni attività quindi e allo specifico compito visivo dell’utenza, l’illuminamento naturale è assicurato da elementi tecnici di adeguate caratteristiche.

La superficie finestrata, dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurno non inferiore allo 0,018 (2%), misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un’altezza di m 0,60 dal pavimento.

Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata utile non sia inferiore a 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile.

Art. 83 bis
Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta nei locali sottotetto esistenti e condizioni di aerazione

Ai fini abitativi, nei locali sottotetto degli edifici esistenti delle zone omogenee A e degli edifici vincolati ai sensi di legge o del P.R.G., il requisito di cui all’articolo precedente, può essere soddisfatto anche con aperture in falda.

Negli altri edifici esistenti alla data del 23/04/1998 (data di entrata in vigore della L.R. n. 11/1998), ai fini abitativi, il requisito è soddisfatto con apertura in falda, solo nel caso in cui i locali sottotetto siano collegati direttamente e funzionalmente all’unità immobiliare sottostante, oppure con ambienti finestrati su parete verticale appartenenti allo stesso alloggio.

Se le aperture aeroilluminanti sono ricavate nella falda del tetto, il rapporto di illuminazione può essere ridotto fino ad 1/16 della superficie del locale.

Qualora le finestre siano ubicate sia in falda che a parete, va inteso che queste ultime concorrono al raggiungimento di 1/16 solo in ragione della metà della loro superficie.

La superficie illuminante così definita, misurata al lordo degli infissi, deve essere apribile per garantire un’idonea ventilazione dei locali e deve essere integrata da ventilazione continua naturale mediante prese d’aria o da ventilazione continua meccanica variabile in relazione alla funzione dei locali.

Art. 84
Superficie illuminante utile: condizioni e metodi di verifica

Il requisito è convenzionalmente soddisfatto se sono rispettate le seguenti condizioni:

Art. 85
Superficie illuminante utile in presenza di ostacoli e sporgenze esterne

Qualora le finestre si affaccino esclusivamente su cortili al piano terra debbono essere rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

Nel caso nel circondario dell’edificio da costruire, ristrutturare, ampliare ( in questi ultimi casi tenendo però conto di quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti nel territorio) esistano o siano in corso di realizzazione nel raggio di metri 30 dalla finestra, ostacoli alla diffusione della luce che occupino un angolo ß³ di 45° dell’angolo orizzontale, costruito sul baricentro della finestra (fig. 2), e un angolo a ³ di 30° di ogni angolo verticale costruito sul baricentro della finestra (fig. 1), l’indice di superficie finestrata di cui ai precedenti articoli deve essere aumentato proporzionalmente fino a raggiungere ¼ per a = 60° e ß = 90°.

Art. 85 bis
Deroghe all’illuminazione

Qualora oggettivamente non applicabili, su espressa autorizzazione del Comune, i requisiti dell’illuminazione indicati nei precitati articoli, possono essere derogati per gli edifici in zona omogenea A e per quelli vincolati (dal P.R.G. o dalla Soprintendenza).

Non sono comunque ammessi in deroga, interventi peggiorativi della situazione preesistente all’intervento.

Art. 86
Requisiti delle finestre – Oscurabilità

L’oscuramento opportuno in relazione alle attività dell’utente, contribuisce anche al mantenimento dell’equilibrio omeostatico (capacità di autoregolazione) degli utenti.

L’organismo edilizio deve essere quindi progettato in modo che sia possibile negli spazi per attività principale:

L’oscuramento deve essere regolabile secondo l’esigenza dell’utente.

Le soluzioni tecniche adottate per l’oscurabilità possono concorrere (se opportunamente progettate) al controllo dell’abbagliamento e dell’irraggiamento solare diretto (D.Lgs 626/94 art. 33, comma 7).

La superficie finestrata e comunque tutte le parti trasparenti delle pareti perimetrali o in falda degli ambienti in cui si svolge l’attività principale, devono essere dotate di dispositivi permanenti che consentano il loro oscuramento parziale o totale.

Le caratteristiche dei vetri e serramenti delle finestre devono garantire il soddisfacimento dell’esigenza di benessere termo-igrometrico dell’uomo.

Art. 87
Illuminazione artificiale

Ogni locale di abitazione, di servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico stabile atto ad assicurare l’illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono.

Art. 88
Illuminazione notturna esterna

Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianti di illuminazione notturna anche temporizzato.

I corpi illuminanti, devono essere regolati in modo tale da contenere la diffusione luminosa verso la volta celeste.

I numeri civici devono essere posti in posizione ben visibile sia di giorno che di notte.

Art. 89
Superficie apribile e ricambio minimo d’aria

I locali degli alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo, prodotti dalle persone e da eventuali processi di combustione, siano compatibili con il benessere e la salute delle persone ovvero con la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi medesimi.

Per i seguenti locali di abitazione: soggiorni, pranzo, cucine, camera da letto, l’ampiezza della parte apribile della finestra non deve essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

Art. 90
Locali accessori: superficie apribile minima per il ricambio d’aria, ventilazione forzata

La stanza da bagno principale deve essere fornita di finestra apribile all’esterno, per il ricambio dell’aria, pari ad almeno 1/8 del pavimento.

Nel caso di bagni ciechi l’aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato "in ritardo" per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell’ambiente.

Nei corridoi e nei disimpegni che abbiano lunghezza non inferiore a m 10 o superfici non inferiori a mq 20, indipendentemente dalla presenza di interrruzioni (porte o altro), deve essere assicurata una aerazione naturale mediante una superficie finestrata apribile di adeguate dimensioni o alternativamente una ventilazione forzata almeno per il periodo d’uso, che assicuri il ricambio e la purezza dell’aria.

Art. 91
Canne di ventilazione: definizione

Si definiscono canne di ventilazione quelle impiegate per l’immissione e l’estrazione di aria negli ambienti. Dette canne possono funzionare in aspirazione forzata ovvero in aspirazione naturale.

92 – Installazione apparecchi a combustione negli alloggi: ventilazione dei locali;
93 – Condizionamento: caratteristiche degli impianti;
94 – Apparecchi di controllo: misuratori umidità per condensa
95 – Divieto di installazione apparecchi a combustione
96 – Installazione apparecchi a gas
97 – Apparecchi a combustione: targhe e istruzioni
98 – Canna fumaria: definizione
99 – Canna di esalazione: definizione
100 – Allontanamento dei prodotti della combustione di odori, vapori o fumi prodotti dalla cottura
101 – Collegamenti a canne fumarie o a canne di esalazione di apparecchi a combustione o di cappe
102 – Aspiratori meccanici (ventole): modalità di installazione e divieti
103 – Limitazioni del tiraggio
104 – Canne fumarie e di esalazione: dimensionamento, caratteristiche e messa in opera
105 – Canne fumarie singole
106 – Canne fumarie collettive
107 – Comignoli: tipi, altezze, ubicazioni
108 – Riscaldamento e impianti termici
sono rinominati, accorpati e/o riorganizzati nel testo e sequenza degli articoli seguenti:

Art. 92
Canna fumaria: definizione

Si definiscono canne fumarie quelle impiegate per l’allontanamento dei prodotti della combustione provenienti da focolari (caldaie, camini, stufe ecc.).

Art. 93
Canna di esalazione: definizione

Si definiscono canne di esalazione quelle impiegate per l’allontanamento di odori, vapori e fumane anche se effettuato con apparecchi a fiamma libera.

Art. 94
Installazione apparecchi a combustione negli alloggi: ventilazione dei locali

Nei locali degli alloggi dove siano installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento autonomo, riscaldamento dell’acqua, cottura dei cibi, ecc., deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione. L’afflusso di aria dovrà essere realizzato secondo la normativa tecnica in vigore (norme UNICIG 7129 e successivi aggiornamenti).

Art. 95
Installazione apparecchi a combustione

Apparecchi a gas

La corretta progettazione e realizzazione dell’impianto nonché l’installazione di accessori e apparecchi utilizzatori secondo le regole della buona tecnica definita dalle norme UNI-CIG di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 e dalla Legge 46/90, L. 10/91 e relativi decreti attuativi, deve essere attestata con una dichiarazione rilasciata dalla impresa installatrice che esegue i lavori di messa in opera e provvede al collaudo successivo.

La manutenzione degli impianti di cui al precedente comma deve essere eseguita da personale specializzato.

Apparecchi a combustione non ricompresi nell’articolo precedente

La corretta installazione e i divieti di installazioni relativi ad apparecchi a combustione alimentati a gas o altro combustibile, deve avvenire in conformità alle seguenti norme:

DPR n. 1391 del 22/12/1970;

"Regolamento per l’esecuzione della L. n. 615 del 22/12/70, recante provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico, limitatamente agli impianti termici "

Legge n. 1083 del 6/12/1971

"Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile"

Legge n. 46 del 5/3/1990

"Norme per la sicurezza degli impianti"

D.P.R.n.447 del 6/12/1991

"Regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5/3/1990"

D.M. 21/4/1993

"Approvazione tabelle UNI-CIG" di cui alla legge 6/12/1971 n. 1083"; (UNI-CIG n. 7129/92, relative agli impianti a gas per uso domestico aventi potenza termica nominale non superiore a 35 kw)

DPR n. 412 del 26/8/93

"Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art.4, quarto comma della legge 9 gennaio 1991, n.10"

D.M. 12/4/1996 (modificato con D.M. 16/11/1999)

Approvazione ella regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.

UNI 9615 - 7/95

"Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Definizioni, procedimenti di calcolo fondamentali".

UNI 9615/2 - 7/95

Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Metodo approssimato per camini a collegamento singolo.

UNI 106440 – 6/97

Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale. Progettazione e verifica.

UNI 106401 – 12/97

Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale per apparecchi di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione.. Progettazione e verifica

DPR n. 218 del 13/5/1998

"Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico"

DM 26/11/1998

"Approvazione di tabelle UNI CIG di cui alla L. 1083/71, recante norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile" (uni cig 10738)

DPR 551 - 21/12/99

Regolamento recante modifiche al DPR 26/8/93 n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.

Art. 96
Allontanamento degli aeriformi: prodotti della combustione, odori, vapori o fumi prodotti dalla cottura

L’impianto di smaltimento dei gas combusti deve garantire un’efficace espulsione degli aeriformi prodotti, il reintegro con aria esterna, affinché siano soddisfatte le esigenze di benessere respiratorio olfattivo e di sicurezza.

I terminali delle canne di esalazione di qualsiasi prodotto aeriforme non devono interferire con aperture di ventilazione poste nelle vicinanze.

L’impianto deve inoltre assicurare la salvaguardia dall’inquinamento e garantire la massima economia d’esercizio.

Sono vietati accorgimenti tecnici (autofiltranti ecc.) che non prevedono l’allontanamento all’esterno dei prodotti aeriformi.

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO, CAMBIO DI ATTIVITA’ CLASSIFICATA, SENZA CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO, AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA L.R. 33/90

Il requisito è soddisfatto quando le caratteristiche degli spazi destinati a contenere i generatori di calore, il dimensionamento e i requisiti tecnici delle canne di esalazione, le condizioni di installazione ed il sistema di tiraggio dei gas combusti rispettano quanto prescritto dalla vigente normativa. Per le canne fumarie ramificate è necessario uno specifico progetto esecutivo coerente con quello architettonico.

In particolare:

INTERVENTI SUL PATRIMONIO ESISTENTE

Il requisito s’intende soddisfatto quando sono garantite le seguenti condizioni:

  1. non vi sia interferenza con eventuali aperture di ventilazione naturale od artificiale;
  2. le opere progettate non si configurino come interventi di ristrutturazione dell'intero edificio o di sue porzioni da cielo a terra;
  3. non si possa usufruire di canne fumarie esistenti e non sia consentita la costruzione di nuove canne con scarico a tetto, per vincoli particolari o perché attraverserebbero i piani sovrastanti.

Art. 97
Comignoli: tipi, altezze, ubicazioni

I comignoli devono essere conformi alle norme UNICIG.

Tutte le bocche dei camini realizzati dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 1391 del 22/12/70, fatte salve le disposizioni di cui al punto 3.6.15 dell’art. 6 del D.P.R. n. 1391 del 22 dicembre 1970, devono risultare più alte di almeno cm 40 al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 8 m.

Modalità organizzative diverse sono ammesse in presenza di apposito calcolo tecnico, che dimostri la pari efficacia della soluzione adottata.

Art. 98
Riscaldamento e impianti termici

In conformità alla Legge 10/91, gli alloggi debbono essere dotati di impianto di riscaldamento al fine di assicurare temperature massime dell’aria interna di 20°C + 2°C di tolleranza.

Per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali, la temperatura massima è di 18°C + 2°C di tolleranza.

La temperatura prescritta deve essere uguale in tutti gli ambienti dell’abitazione e nei servizi, esclusi i ripostigli.

E’ vietato l’uso di impianti di abbattimento dei fumi funzionanti secondo il ciclo a umido che comporti scarico, anche parziale, delle sostanze derivanti dal processo adottato nelle pubbliche fognature o nei corsi d’acqua.

Il materiale che si raccoglie nei dispositivi di abbattimento o di depurazione dei fumi, deve essere periodicamente raccolto, asportato e consegnato ai servizi di nettezza urbana, separatamente da altri rifiuti e racchiuso in sacchi impermeabili.

Art. 99
Condizionamento: caratteristiche degli impianti

Gli impianti di condizionamento dell’aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell’aria idonee ad assicurare il benessere delle persone e le seguenti caratteristiche:

  1. il rinnovo di aria esterna filtrata non deve essere inferiore a 20 mc/persona, nei locali di uso privato e a 30 mc/persona nei locali di uso pubblico. I valori di cui sopra possono essere ottenuti anche mediante parziale ricircolazione fino a 1/3 del totale, purché l’impianto sia dotato di adeguati accorgimenti per la depurazione dell’aria;
  2. temperatura di 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili; nella stagione estiva la temperatura operativa compresa tra 25-27°C con U.R. (umidità relativa) di 40-60% e comunque con una differenza di temperatura fra l’aria interna ed esterna non superiore a 7°C;
  3. la purezza dell’aria deve essere assicurata da idonei accorgimenti (filtrazione e se del caso disinfezione) atti ad assicurare che nell’aria dell’ambiente non siano presenti particelle di dimensione maggiore a 50 micron e non vi sia possibilità di trasmissione di malattie infettive attraverso l’impianto di condizionamento;
  4. la velocità dell’aria nelle zone occupate da persone non deve essere maggiore di 0,20 m/s misurata dal pavimento fino ad una altezza di m 2,00.

Sono fatte salve diverse disposizioni dell’autorità sanitaria, con particolare riferimento per gli ambienti pubblici, commerciali, ecc.

Le prese d’aria esterna devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un’altezza di almeno m 3,00 dal suolo se si trovano all’interno dei cortili e ad almeno m 6,00 se su spazi pubblici.

La distanza da camini o altre fonti di emissione deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell’aria usata per il condizionamento.

Art. 100
Umidità per condensa

Nelle normali condizioni di occupazione e uso degli alloggi, le superfici interne delle pareti perimetrali nonché i soffitti dei locali con copertura a terrazzo non devono presentare tracce di condensa permanente nei locali di abitazione e accessori.

Nei locali di servizio, con rivestimento perimetrale impermeabile, la superficie delle pareti interne, nelle normali condizioni di occupazione e uso e usufruendo della ventilazione naturale, non deve presentare tracce di condensa a mezz’ora dalla chiusura di eventuali fonti di umidità (cottura di cibi, introduzione di acqua calda nell’ambiente ecc.).

Edifici adibiti ad attività lavorative

Disposizioni generali per gli edifici adibiti ad attività lavorative

Art. 125
Campo di applicazione

Sono sottoposti alle disposizioni contenute nel presente capo tutti gli edifici privati e pubblici di tutti i settori lavorativi.

Per quanto non espressamente specificato, si rinvia alle vigenti norme riguardanti l’Igiene e la Sicurezza del Lavoro.

Per la definizione di luoghi di lavoro o attività lavorativa, si riporta il contenuto dell’art. 30 Dlgs. 626/94 in virtù del quale sono luoghi di lavoro: "i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell’area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro".

Si devono considerare attività insudicianti, polverose, nocive, infettanti, di cui all’art. 38 del D.P.R. 303/56, a titolo esemplificativo: attività di segheria, falegnameria, metalmeccanica, ceramica, plastica, fonderia, carrozzeria, officina di riparazione, ecc.

Art. 126
Classificazione dei locali

Categoria C1

Categoria C2

Categoria C3

Nel caso l’utilizzazione dei locali determini il passaggio alla categoria superiore, gli stessi dovranno essere adeguati preventivamente, ai requisiti previsti dal presente Regolamento per quest’ultima categoria.

Caratteristiche strutturali dei fabbricati e dei locali adibiti ad attività lavorative

Art. 127
Altezza dei locali

Per i locali di Categoria C 1 l’altezza minima è di m 3 ad esclusione dei locali destinati ad attività commerciali, intesi come superficie di vendita, per i quali è ammessa una altezza minima di m 2,70.

Per i locali esistenti di Categoria C 1, di altezza inferiore a m 3, è ammessa una altezza minima di m 2,70 unicamente per quelli destinati a magazzini e depositi.

Per i locali di Categoria C 2 l’altezza minima è di m 2,70.

Per i locali di Categoria C 3 l’altezza media è minimo di m 2,40; nel caso di altezza media l’altezza minima assoluta non può essere inferiore a mt. 2,00.

Le docce devono avere altezza minima di mt. 2,70, inteso come vano contenente i box doccia.

Quando ricorrono particolari esigenze tecniche, legate al ciclo produttivo, può essere derogato da quanto sopra con esplicita autorizzazione, anche condizionata, del Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) d’intesa con il Servizio Igiene Pubblica (SIP).

Per i locali adibiti ad autorimessa, devono essere osservate le normative vigenti in materia di sicurezza, in particolare quelle sulla prevenzione incendi.

Art. 128
Superficie dei locali

Fatte salve motivate esigenze e/o specifiche prescrizioni dello SPSAL la superficie minima dei locali deve essere la seguente.

Per i locali di Categoria C 1, la superficie minima deve essere:

Per i locali di Categoria C 2 la superficie minima deve essere:

Per i locali di Categoria C 3 che contengano box docce o box W.C. devono essere rispettate le seguenti S.U. minime:
per ogni box mq. 1,2

Per gli edifici o locali esistenti alla data di entrata in vigore delle seguenti modifiche e per gli interventi sugli stessi, sono ammesse deroghe a quanto sopra indicato, sentito il parere del SPSAL d’intesa con il SIP, sulla base di specifico progetto dettagliato, in ordine al rispetto dei requisiti funzionali oggetto del presente articolo.

Per le attività disciplinate dal Titolo IV "Igiene degli alimenti e delle bevande" del presente Regolamento Comunale di Igiene, si applicano i requisiti di superficie previsti nel Titolo IV stesso nonché da normative di settore.

Per le attività che si svolgono all’interno di chioschi, non valgono i requisiti di superficie fissati nel presente regolamento, bensì si fa riferimento ad eventuali normative di settore.

Art. 129
Locali interrati e seminterrati

E’ vietato adibire a luoghi di lavoro locali di categoria C 1 e C 2 (art. 126) interrati e seminterrati come definiti dalle norme del P.R.G..

Per i locali interrati e seminterrati, dovranno risultare soddisfatti i seguenti parametri:

Quando ricorrono particolari esigenze tecniche legate al ciclo produttivo può essere derogato da quanto sopra con esplicita autorizzazione, anche condizionata, del SPSAL d’intesa con il SIP.

Nell’ambito della deroga dovranno essere previsti specifici presidi tecnici integrativi per aerazione e illuminazione, pavimento e superficie unita e impermeabile, muri protetti efficacemente contro l’umidità del suolo.

Non è ammessa deroga per lavorazioni o depositi con pericolo di esplosione e/o incendio, con sviluppo di emanazioni nocive o sviluppo di elevate temperature.

La deroga decade qualora cambi il tipo di attività per la quale è stata concessa.

Per la concessione della deroga da parte dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione del progetto edilizio, alle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, sono necessari i seguenti requisiti:

Art. 130
Uscite

Le uscite dai locali di lavoro devono essere realizzate in conformità alle misure di sicurezze previste dagli artt. 13 e 14 del D.P.R. 547/55.

Nei locali soggetti a prevenzione incendi va rispettata la specifica normativa prevista dalle leggi vigenti in materia di prevenzione incendi.

In ogni caso va prevista almeno un’apertura apribile verso l’esterno con le caratteristiche delle porte di emergenza.

Art. 131
Soppalchi

I soppalchi, cioè i dimezzamenti dei piani, qualora adibiti a postazioni di lavoro, nella parte sottostante e sovrastante, devono garantire la rispondenza delle caratteristiche previste per gli ambienti di lavoro di cui agli artt. 127 e 128, art. 136 con esclusione della lettera a), art. 137 e 138 del presente regolamento.

Per il calcolo della superficie illumino-ventilante, va computata anche la superficie del soppalco.

Per gli edifici esistenti, deroga al requisito illumino-ventilante della zona sottostante il soppalco, può essere concessa, sentito il parere del SPSAL d’intesa con il SIP, in relazione alla specifica funzione/attività.

I soppalchi dovranno inoltre essere conformi per i parapetti e protezione verso il vuoto e per le scale, accessi e uscite a quanto previsto dagli artt. 13, 14, 16, 17, 26, 27 del DPR 547/55 e dagli artt. 130 e 132 del presente regolamento.

Sui soppalchi dovranno essere esposti, in punti ben visibili, cartelli riportanti il carico massimo ammissibile (kg/m²) non superabile desunto dalla relazione di calcolo strutturale a firma di un Tecnico abilitato.

In genere per i soppalchi destinati solamente a deposito senza presenza fissa di lavoratori, valgono tutte le condizioni su esposte ad eccezione di quelle previste al 2° comma del presente articolo (illuminazione-ventilazione).

La distribuzione dei carichi dovrà avvenire in modo razionale e sempre nel rispetto della stabilità.

Art. 134
Dotazione e caratteristiche dei servizi igienico-assistenziali

Tutti i luoghi di lavoro di cui all’art. 30 del Dlgs. 626/94, devono essere dotati dei seguenti servizi:

Art. 136
Isolamento termico, riscaldamento, aerazione

Nell’ambito di quanto stabilito dalla normativa vigente sulle direttive per il contenimento dei consumi energetici relativi alla termoventilazione e climatizzazione degli edifici, per i locali di cui all’art. 126 del presente regolamento è necessario assicurare le condizioni di cui alle lettere successive.

  1. isolamento termico delle pareti disperdenti, coperture e pavimenti.
  2. Nei locali di categoria C 1 l’isolamento termico delle pareti disperdenti e delle coperture deve essere realizzato con l’impiego di materiali che garantiscano una trasmittenza k < 1 kcal/h mC.
    I coefficienti di trasmittenza dei materiali usati dovranno essere desunti dalle norme UNI vigenti.
    Per i locali di categoria C 2 e C 3 vale quanto disposto dalla L. 10/91 e decreti attuativi.

  3. Riscaldamento
  4. I locali di categoria C 1, fatte salve particolari esigenze connesse alle tecniche di lavorazione o alla loro pericolosità, valutabili di volta in volta, devono essere adeguatamente riscaldati, assicurando il benessere termico in relazione all’attività svolta, e comunque una temperatura minima dell’ambiente di 14°.
    Nei locali di categoria C 2 e C 3 vale quanto disposto dalla L. 10/91 e comunque va assicurata una temperatura minima dell’ambiente di 18°C.

  5. Aerazione naturale
  6. Tutti i locali appartenenti alle categorie C 1 e C 2 devono essere dotati di superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/16 della S.U. del locale.
    Della superficie finestrabile apribile almeno 1/32 della superficie utile del locale deve essere posizionata a parete; 1/64 della superficie utile deve avere il davanzale a quota non superiore a mt. 1,20 dal pavimento, per favorire la circolazione dell’aria.
    Dette finestrature (con davanzale a quota non superiore a mt. 1,20 dal pavimento) devono essere ricavate preferibilmente in corrispondenza delle postazioni di lavoro.
    Le aperture devono essere preferibilmente, uniformemente distribuite su tutte le superfici esterne.
    Tutte le finestre devono avere meccanismi di apertura facilmente azionabili dal basso.
    Nel caso di interventi comportanti frazionamenti e/o fusioni di unità immobiliari, dovranno essere garantiti il rispetto dei requisiti del presente articolo.
    Quando ricorrono particolari esigenze tecniche legate al ciclo produttivo, può essere derogato da quanto sopra sentito il parere del SPSAL d’intesa con il SIP.

  7. Aerazione artificiale
  8. Negli ambienti in cui è obbligatoria la illuminazione e la ventilazione naturale, l’impianto di condizionamento e/o di aerazione artificiale non è sotitutivo delle aperture finestrate.
    I ricambi orari e parametri microclimatici devono essere riferiti al tipo di attività svolta e assicurare flussi razionalmente distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno.
    L’impianto di aerazione artificiale non può essere utilizzato per la rimozione degli inquinanti dovuti alle lavorazioni in sostituzione dell’aspirazione localizzata.
    L’aria di rinnovo deve essere prelevata da zona non inquinata preferibilmente dal coperto e lontano da camini d’emissioni.
    L’impianto di termoventilazione e climatizzazione deve essere realizzato in modo da evitare sulle postazioni di lavoro una velocità dell’aria superiore a 0,30 metri/secondo.

Per i locali interrati e seminterrati, vale quanto disciplinato dall’art. 129.

Quando ricorrono particolari esigenze tecniche, legate al ciclo produttivo, può essere derogato da quanto sopra sentito il parere del SPSAL d’intesa con il SIP.

Art. 136 bis
Aerazione, illuminazione e servizi in particolari tipologie di edifici

Per particolari tipologie di edifici quali:

i requisiti di areazione e di illuminazione naturale ed artificiale e la dotazione dei servizi igienici devono tendere al rispetto della disciplina di cui agli articoli precedenti. Le eventuali difformità dovranno essere adeguatamente motivate e dovranno essere previste soluzioni che garantiscano la pari efficacia.

Fermo restando quanto prescritto da specifiche norme di settore e dal Titolo IV del Regolamento Comunale di Igiene per quanto ivi previsto, la valutazione di singoli progetti, sentito il parere del SPSAL d’intesa con il SIP, terrà conto di particolari condizioni che dovranno comunque assicurare un corrispondente benessere termo-igrometrico e funzionale.

Art. 137
Illuminazione naturale

I locali appartenenti alle categorie C 1 e C 2 devono essere illuminati con luce naturale.

La superficie illuminante deve corrispondere ad almeno 1/8 della S.U. del locale e assicurare il rispetto dei requisiti contenuti nel presente regolamento agli artt. 83-84 (escluso il requisito della profondità. In ogni caso è necessario che la superficie illuminante sia comunque distribuita lungo tutta la profondità del locale, anche ricorrendo ad illuminazioni dal soffitto), 85 e 86 per quanto necessario al benessere micro-climatico dell’ambiente di lavoro e in tutti i casi di soleggiamento diretto.

Della superficie illuminante, 1/16 della superficie utile deve essere collocata a parete se la restante parte è costituita da lucernai; 1/32 della superficie utile deve essere collocata a parete se la restante parte è costituita da aperture a sheed o a lanterna preferibilmente orientati a nord. In alternativa dovranno essere previsti opportuni sistemi di oscuramento esterni; 1/64 della superficie utile, al fine di consentire la visione di elementi del paesaggio, deve essere realizzato con davanzale ad h. non superiore a mt 1,20 dal pavimento.

Preferibilmente le aperture a sheed o a lanterna devono essere orientati a nord.

Per tutte le aperture a sud dovranno essere previsti opportuni sistemi di oscuramento esterni.

Le quantità sopra definite (1/16, 1/32 e 1/64), non vanno intese come quantità da sommarsi.

I parametri di cui sopra dovranno essere garantiti per ogni singolo ambiente.

Nel caso di interventi comportanti frazionamenti e/o fusioni di unità immobiliari, dovranno essere garantiti il rispetto dei requisiti del presente articolo.

Quando ricorrono particolari esigenze tecniche, legate al ciclo produttivo, può essere derogato da quanto sopra sentito il parere del SPSAL d’intesa con il SIP.

Art. 138
Illuminazione artificiale

L’intensità, la qualità, la distribuzione delle sorgenti di luce artificiale negli ambienti di lavoro devono essere idonei allo svolgimento dello specifico compito visivo. Nelle postazioni di lavoro ove sia necessaria una illuminazione localizzata il rapporto tra illuminazione generale e localizzata non deve essere inferiore a 1/5.

Devono essere assicurati i valori minimi di illuminamento sul posto di lavoro, previsti dalle norme UNI 10530.

Negli stabilimenti e negli ambienti di lavoro in genere, devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria e di emergenza da impiegare in caso di necessità (art. 31/547/55).

Art. 138 bis
Prevalenza di norme e disposizioni transitorie

In caso di contrasto delle norme del presente Regolamento con quelle corrispondenti del Regolamento Edilizio, prevalgono quelle per ultime modificate. Modifiche che dovessero intervenire alla normativa tecnica e di legge sovraordinate, citate negli articoli del presente Regolamento, troveranno immediata applicazione.

Per interventi in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, possono trovare applicazione le norme previgenti fino alla ultimazione dei lavori.

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