REGOLAMENTO PER
LAPPLICAZIONE DELLISEE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE) AI
SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE COMUNALI
(Approvato con deliberazione di C.C. N. 69 del 29/08/2002)
Articolo 1
Oggetto del regolamento
Articolo 2
Ambito di applicazione
Lapplicazione del presente regolamento si estende anche ai servizi non gestiti direttamente dal Comune di Dozza.
Articolo 3
Criteri per la determinazione della situazione economica
INDICATORE DELLA INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE + SITUAZIONE PATRIMONIALE x 20% |
Ai fini della determinazione dellISEE ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dellarticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo lordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dellarticolo 441 del codice civile.
I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.
I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica,anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerato di comune accordo corrispondente alla residente familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:
Il figlio minore di 18 anni, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dellaffidatario, ancorchè risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.
Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dellarticolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizione del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, questultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.
Lente decide di avvalersi della facoltà riservata agli enti erogatori di considerare un nucleo familiare ristretto solo nel caso di servizi territoriali rivolti alla popolazione anziana, dove il nucleo di riferimento sarà costituito dallutente anziano ed eventuale coniuge/convivente.
Con riferimento al numero di componenti il nucleo familiare si applicano i parametri desunti dalla seguente scala di equivalenza:
Scala di equivalenza |
|
| Numero dei componenti | Parametro |
| 1 | 1,00 |
| 2 | 1,57 |
| 3 | 2,04 |
| 4 | 2,46 |
| 5 | 2,85 |
Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Maggiorazione di 0, 2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore. Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi di riferimento.
ARTICOLO 5
Determinazione dellindicatore della situazione reddituale
1. La situazione reddituale dei soggetti appartenenti al
nucleo familiare si ottiene sommando:
a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata
o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo
certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio
annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri
di seguito elencati.
2. Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di L. 10.000.000 ( 5164,57). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.
Articolo 6
Definizione dell'indicatore della situazione patrimoniale
1. Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare:
a) Patrimonio immobiliare:
fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da
imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di
possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae
l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti
per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i
nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per
il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della
casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000 ( 51645,69).
La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa
a quella per il canone di locazione di cui alla parte l della presente tabella.
b) Patrimonio mobiliare: I'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata
indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate
negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione
dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto,
le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali,
secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a
concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000 ( 15493,71). Tale franchigia non si
applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte l della
presente tabella.
2 . L'indicatore della situazione patrimoniale che va sommato all'indicatore della situazione reddituale è dato dal 20% del valore patrimoniale eccedente le franchigie.
Articolo 7
Modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica
1. La dichiarazione sostitutiva unica può essere presentata dal dichiarante all Ufficio Scuola Servizi Sociali del Comune di Dozza, all'INPS, o al CAAF, al fine di ottenere il calcolo della propria situazione economica e la relativa attestazione ISEE. Ottenuta l'attestazione indicante la propria situazione economica ciascun componente il nucleo familiare può utilizzarla per l'accesso alle prestazioni agevolate ove sia richiesto tale indicatore.
2. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto della Legge 675/96 e Decreto legislativo 135/99.
3. Il Comune si impegna a fornire specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande; a tal fine può adottare tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza agli utenti nella compilazione delle dichiarazioni ISEE.
Articolo 8
Validità dell'attestazione
1. Le attestazioni ISEE hanno validità annuale.
2. Il dichiarante può avvalersi della facoltà di presentare entro il periodo di validità una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e/o familiari; l'ente stabilirà, per ogni servizio, la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali I'ISEE risulta modificato.
3. Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva in corso di validità non contenga i dati economici relativi all'anno precedente l'istanza di agevolazione l'ente per ogni servizio può avvalersi della facoltà di richiedere al cittadino una dichiarazione aggiornata.
1. Il Comune attiva i controlli formali sulle autodichiarazioni seguendo le seguenti linee guida: (si individuano due tipologie di verifica a seconda del procedimento, del contenuto dell'autodichiarazione e del provvedimento finale conseguente):
a) Controlli a campione su un numero determinato di autodichiarazioni, da attivarsi periodicamente;
b) Controlli su singole dichiarazioni, qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti.
L'attività di controllo sulle autodichiarazioni è anzitutto finalizzata alla rilevazione di eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogni qual volta sia evidente la buona fede dell'interessato, dando priorità agli errori che hanno rilevanza sostanziale sul procedimento in corso.
I controlli possono essere effettuati in via diretta, mediante collegamento informatico o per controllo personale, per dati in possesso di altre amministrazioni certificanti oppure per dati contenuti in banche dati/archivi di altri servizi del Comune. Sia le altre Amministrazioni, come gli altri servizi del Comune, sono tenuti a fornire le informazioni richieste, rispondendo della correttezza e dell'aggiornamento. I casi di inadempienza devono essere segnalati al Segretario generale, che si attiverà per risolvere eventuali difficoltà e nel caso di altri enti provvederà, in ultima istanza, a segnalare l'impossibilità del controllo al Dipartimento della Funzione Pubblica.
In alternativa, verranno effettuati controlli indiretti, che comportano l'attivazione dell'Amministrazione certificante, affinché raffronti i dati contenuti nei propri archivi con quelli autodichiarati. Ai fini della tempestività delle verifiche, gli scambi di informazioni possono avvenire tramite fax, o posta elettronica, con particolare riguardo alle norme sulla riservatezza. Ai fini della validità dei controlli non è necessaria I'acquisizione di documenti o atti in originale in quanto è sufficiente la conferma scritta della veridicità delle dichiarazioni.
l controlli a campione sono attivati per tipologia di beneficio, in misura non inferiore al 5% dei beneficiari. La dimensione del campione viene elevata al 20% per le seguenti tipologie di procedimenti:
- procedimenti d'iscrizione ai servizi scolastici e per I'ottenimento di benefici economici (riduzioni tariffarie, borse di studio, buoni libro)
- procedimenti di concessione contributi economi (sostegno all'affitto, assegno di maternità, assegno nucleo familiare, contributi vari di sostegno agli anziani,..)
- procedimenti di assegnazione alloggi pubblici
Le percentuali così definite possono essere incrementate a discrezione del Responsabile di procedimento.
Rientrano nella definizione del campione anche i controlli eseguiti nei casi in cui insorga un "ragionevole dubbio" sulla veridicità della dichiarazione, cioè:
Il criterio per la scelta del campione da sottoporre a verifica è stabilito dal responsabile del servizio competente, nellambito delle presenti linee guida, con cadenza semestrale. Lesito dei controlli eseguiti dovrà essere comunicato e pubblicizzato secondo le modalità di legge.
I responsabili di procedimento possono attivarsi presso altri servizi dellente per effettuare verifiche congiunte sulle dichiarazioni rilasciate da un medesimo soggetto nellambito di istanze diverse. Questo al fine di evitare più controlli sullo stesso dichiarante.
2. Per le funzioni di controllo il Responsabile di settore competente, per accellerare i tempi, potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta all interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.
3. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva lattivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione alla Procura della Repubblica) il competente Settore comunale adotta ogni misura utile per sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.
4. I controlli sostanziali competono alla Guardia di Finanza, cui il Comune si rapporta per lottemperanza dellart. 4, comma 8, D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/2000.
Articolo 10
Modalità applicativa
Fatte salve le norme vigenti in materia di pubblicità e di accesso agli atti amministrativi, ogni ufficio comunale per laccesso ai cui servizi sia richiesta lattestazione ISEE, è tenuto a conservare copia del presente regolamento a disposizione del pubblico perché ne prenda visione.