REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA
Art. 1
Oggetto del Regolamento
Le norme del presente Regolamento disciplinano, ai sensi della legge 14.2.1963, n. 161, modificata dalla legge 23.12.1970, n. 1142, nonché dalla legge 4.1.1990, n. 1 e dalle Leggi Regionali n. 32/1992 e 12/1993, le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, art. 2 L.R. 12/1993 e art. 8 L. 1142/1970, dovunque e comunque esercitate, anche a titolo gratuito, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali.
Lattività di barbiere riguarda le seguenti prestazioni, esercitate esclusivamente su persona maschile: taglio dei capelli, rasatura della barba ed altri servizi tradizionalmente complementari, quali ad esempio lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli. A quella di barbiere equivale la terminologia di acconciatore maschile.
Lattività di parrucchiere per uomo e donna riguarda le seguenti prestazioni, esercitate indifferentemente su persone di ambo i sessi: taglio dei capelli, acconciatura, colorazione e decolorazione degli stessi, applicazione di parrucche ed altri servizi inerenti o complementari al trattamento estetico del capello. A quella di parrucchiere per uomo e donna equivalgono le terminologie di acconciatore maschile e femminile e di parrucchiere o acconciatore unisex.
Lattività di estetica definita dallart. 1 della Legge 4.1.1990, n. 1, e Leggi Regionali 32/1992 e 12/1993 comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, compresa lattività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne laspetto estetico, modificandolo attraverso leliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti. Tale attività può essere svolta con lattuazione di tecniche manuali, con lutilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui allelenco allegato alla Legge 4.1.1990 n. 1 e con lapplicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1986, n. 713. Sono escluse dallattività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
Le attività di tatuaggio e piercing sono quelle definite al successivo art. 29 del presente Regolamento.
Art. 2
Requisiti e modalità per lo svolgimento dellattività
Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di impresa societaria nel rispetto dei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla Legge 8.8.1985, n. 443 e successive modificazioni. Possono altresì essere svolte da imprese o società di natura diversa da quelle previste dalla legge medesima.
I barbieri, i parrucchieri per uomo e donna e gli estetisti che intendono esercitare professionalmente lattività in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Legge 8.8.1985, n. 443 , sono tenuti ad iscriversi allAlbo provinciale delle imprese artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla medesima Legge.
Lo svolgimento dellattività di barbiere e di parrucchiere per uomo o donna, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale conseguita ai sensi dellart. 2 della Legge n. 1142/1970.
Detta qualificazione professionale deve essere posseduta:
Lo svolgimento dellattività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui allart. 3 della Legge n. 1/1990.
Detta qualificazione professionale deve essere posseduta, in conformità a quanto previsto dal "Parere definito il 27.03.1997 in sede di coordinamento sistematico della II Sezione del Consiglio Nazionale dellArtigianato a seguito dellapprovazione in via di principio nella seduta plenaria del consiglio del 18.12.1996":
Le attività di cui sopra possono essere svolte:
Quando lattività si svolge presso labitazione dellesercente o ai piani superiori di un edificio è obbligatoria lapposizione di una targa allesterno dellesercizio, visibile dalla pubblica via.
Non è ammesso lo svolgimento dellattività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista in forma ambulante, salva la possibilità della prestazione al domicilio dellutente nei casi di grave e totale impedimento fisico dello stesso.
Uno stesso imprenditore individuale, avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985 non può essere titolare di più di una autorizzazione per lesercizio di attività dello stesso tipo, mentre può essere titolare di autorizzazione per lesercizio congiunto di attività di diverso tipo allinterno dello stesso esercizio, nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento ed in presenza della prescritta qualificazione professionale. Ciascuna attività deve essere svolta in ambiente idoneo e nel rispetto dei requisiti previsti nel presente regolamento.
Nel caso di società è possibile lesercizio congiunto di più attività di diverso tipo mediante il rilascio di una unica autorizzazione nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.
Alle stesse condizioni e nel rispetto del presente regolamento, è consentito lo svolgimento congiunto di più attività nellambito dello stesso esercizio da parte di imprese diverse del settore.
Ad una stessa impresa societaria non artigiana possono essere rilasciate più autorizzazioni per esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa e professionalmente qualificata.
I barbieri e i parrucchieri nellesercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari, soci e di personale dipendente per lesclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
Negli esercizi autorizzati per la sola attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna è vietato esercitare lattività di estetica, anche se svolta come dimostrazione di prodotti per la cosmesi. Nei saloni autorizzati allesercizio della sola attività di estetica è fatto divieto di esercitare lattività di barbiere e parrucchiere.
Le attività di cui al presente regolamento possono essere autorizzate anche presso esercizi commerciali del settore non alimentare e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento comunale nonché delle normative igienico-sanitarie, urbanistiche ed edilizie vigenti.
Art. 3
Commissione consultiva comunale
La Commissione competente in materia è quella di cui allart. 2 bis della Legge 23.12.1970, n. 1142.
La Commissione di cui sopra esprime pareri obbligatori e non vincolanti:
La Commissione può essere altresì consultata dallAmministrazione comunale anche in ordine ad ogni altra questione attinente al settore.
La Commissione comunale è nominata dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento ed è così composta:
Espleta le funzioni di segretario un dipendente del Servizio Attività Produttive designato dal dirigente competente.
La riunione della Commissione è valida se è presente un numero di componenti pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti.
La Commissione delibera con il voto della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente; il voto può essere segreto quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei presenti.
La Commissione dura in carica cinque anni dalla nomina e mantiene i propri poteri sino alla ricomposizione; i suoi componenti possono essere riconfermati.
I componenti vengono a decadere dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle sedute della Commissione da parte del membro effettivo o del suo supplente. Il Servizio comunale competente dovrà darne tempestiva comunicazione alle parti interessate ed ai rispettivi enti od organizzazioni di appartenenza, i quali provvederanno alla sostituzione dei propri rappresentanti entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione stessa.
Art. 4
Autorizzazione amministrativa
Lesercizio delle attività di cui al precedente art. 1 è soggetto ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per lintestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
Lautorizzazione, comprensiva di planimetria, e le eventuali successive prese datto devono essere conservate ed esposte nei locali ove si svolge lattività ed esibite ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.
Lautorizzazione è rilasciata dal Dirigente del Settore competente sentito il parere della Commissione di cui allart. 3, qualora previsto, e previo accertamento dei seguenti requisiti:
Art. 5
Presentazione della domanda Denuncia di inizio attività
Il titolare o legale rappresentante dellimpresa deve presentare domanda redatta nel rispetto della vigente normativa fiscale, indirizzata al Comune per:
Il titolare o legale rappresentante dellimpresa deve presentare denuncia di inizio attività al Comune per:
La domanda o la denuncia di cui ai commi precedenti devono contenere tutti gli elementi necessari alla verifica dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per lesercizio dellattività.
Art. 6
Accoglimento della domanda
Laccoglimento od il diniego della domanda è subordinato allacquisizione del parere della Commissione comunale di cui allart. 3 del presente Regolamento, qualora previsto, previa istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento.
Laccoglimento od il diniego motivato della domanda è comunicato allinteressato entro 60 giorni dalla presentazione della stessa.
Il termine di cui al comma precedente potrà essere interrotto dal responsabile del procedimento nellipotesi di domanda incompleta o irregolare entro 10 giorni dal ricevimento della stessa ed il termine per la conclusione del procedimento inizierà a decorrere dalla data della completa presentazione di quanto richiesto.
Nella comunicazione di accoglimento della domanda sarà indicata la ulteriore documentazione che linteressato dovrà trasmettere allUfficio competente entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, al fine del rilascio dellautorizzazione allesercizio dellattività, che dovrà comunque iniziare entro il termine di 180 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dellistanza.
Il mancato rispetto dei termini di cui al comma precedente, salvo proroga su motivata e comprovata richiesta dellinteressato, comporterà la pronuncia di decadenza dal diritto allottenimento dellautorizzazione.
Art. 7
Istruttoria della denuncia
Lesito dellistruttoria delle denunce di cui al secondo comma del precedente art. 5, viene comunicato entro 60 giorni dalla data di presentazione delle stesse.
Il termine di cui al comma precedente potrà essere interrotto dal responsabile del procedimento nellipotesi di denuncia incompleta o irregolare entro 10 giorni dal ricevimento della stessa ed il termine per la conclusione del procedimento inizierà a decorrere dalla data della completa presentazione di quanto richiesto.
Il procedimento si concluderà con il rilascio di presa datto o di autorizzazione come specificato nel successivo art. 8, ovvero, in caso di istruttoria negativa, con motivato provvedimento di divieto di prosecuzione della attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, linteressato non provveda a conformare alla normativa vigente lattività ed i suoi effetti entro congruo termine alluopo prefissatogli.
Art. 8
Rilascio di autorizzazione di esercizio
Lautorizzazione per lesercizio dellattività viene rilasciata nelle ipotesi di cui al primo comma dellart. 5 nonché nel caso di trasferimento di titolarità di cui al secondo comma del medesimo articolo del presente Regolamento.
Art. 9
Presa datto della modifica della ragione sociale e della forma giuridica di società
o di modifiche interne ai locali ed alle attrezzature
Nel caso di denuncia di modifica della ragione sociale e della forma giuridica di società già intestatarie di autorizzazione e di modifiche ai locali e alle attrezzature, a conclusione favorevole della relativa istruttoria, verrà rilasciata apposita presa datto.
Art. 10
Divieti
Lesercizio non può essere attivato se il titolare non è in possesso dellautorizzazione, fatte salve le ipotesi di subingresso di cui allart. 11 del presente regolamento.
Allinterno degli esercizi autorizzati allo svolgimento dellattività di cui al presente Regolamento sono vietate, salvo specifica autorizzazione, prestazioni non inerenti lattività.
Art. 11
Trasferimento di titolarità
Il trasferimento di gestione o di proprietà di uno degli esercizi di cui al presente regolamento, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dellautorizzazione a chi subentra nellattività, sempre che sia provato leffettivo trasferimento dellesercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.
Il subentrante per atto fra vivi o per causa di morte, in possesso della qualificazione professionale, può proseguire lattività del dante causa, senza interruzione, solo dopo aver presentato denuncia di inizio di attività con dichiarazione del rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento.
Il subentrante per causa di morte, non in possesso della qualificazione professionale, ha facoltà:
oppure
Art. 12
Trasferimento di sede dellattività
La richiesta di autorizzazione per il trasferimento dellesercizio in nuovi locali deve essere presentata nei modi e nei termini stabiliti dal presente regolamento, allegando la necessaria documentazione.
Nel caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che non consentano la prosecuzione dellattività, il Dirigente del Settore può consentire il trasferimento temporaneo di un esercizio in deroga alle previste distanze minime ed alla superficie minima così come previsto ai successivi artt.24 e 25 per un periodo comunque non superiore a 12 (dodici) mesi, a condizione che siano rispettati i requisiti igienico sanitari.
In presenza di sfratto esecutivo il trasferimento di un esercizio è consentito in deroga alla distanza minima prevista, sentito comunque il parere della Commissione consultiva comunale.
Art. 13
Sospensione attività
Il periodo feriale non va comunicato allAmministrazione comunale qualora non superi i trenta giorni.
Il titolare dellautorizzazione è tenuto a comunicare la sospensione dellattività per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi e sino ad un massimo di 12 (dodici) mesi consecutivi, salvo proroga autorizzabile, previo parere della Commissione consultiva comunale, da richiedersi in caso di motivata e comprovata necessità.
Nel caso di denuncia di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte lesercizio dellattività può essere sospeso, previa comunicazione, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di acquisizione del titolo, salvo proroga autorizzabile, sentito il parere della Commissione di cui allart. 3, da richiedersi in caso di motivata e comprovata necessità.
Art. 14
Decadenza dal diritto ad ottenere lautorizzazione
Il diritto ad ottenere lautorizzazione di cui al precedente art. 4 decade nelle seguenti ipotesi:
La proroga richiesta è concessa dal Dirigente del Settore interessato.
Art. 15
Revoca dellautorizzazione
Lautorizzazione di cui al precedente art. 4 è revocata nei seguenti casi:
Il provvedimento di revoca è adottato dal Dirigente del Settore e comporta la contestuale chiusura dellesercizio.
Art. 16
Parere igienico sanitario
Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere copia delle domande, delle denunce di inizio attività e degli atti amministrativi rilasciati in ordine alle attività oggetto del presente regolamento al Servizio igiene pubblica del Dipartimento di prevenzione per gli adempimenti di competenza.
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti igienico sanitari di cui ai successivi artt.20-21-22 la documentazione trasmessa in allegato alla domanda o alla denuncia di cui al precedente art. 5, dovrà contenere:
In caso di domanda di autorizzazione il Servizio Igiene pubblica esprime il parere di competenza e lo trasmette al Comune.
In caso di denuncia di inizio attività il Servizio Igiene pubblica esprime un parere nei casi in cui lesame della documentazione e/o le risultanze delleventuale sopralluogo evidenzino la necessità di adottare provvedimenti prescrittivi o restrittivi.
Art. 17
Orari e tariffe
Gli orari delle attività e le giornate di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza, sentite le organizzazioni del settore.
E fatto obbligo di esporre lorario adottato in modo ben visibile allentrata del locale di esercizio dellattività mediante apposito cartello vidimato dal Servizio competente.
Il titolare dellesercizio è tenuto ad esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile allattenzione della clientela.
Art. 18
Vendita prodotti
Alle imprese che svolgono attività di estetista che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso non si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 31.3.1998, n. 114.
Le imprese esercenti, ai sensi del D. Lgs. n. 114/1998, la vendita dei prodotti del settore non alimentare possono esercitare lattività di estetica a condizione che si adeguino al presente regolamento e che gli addetti siano in possesso del requisito professionale di cui allart. 3 della Legge n. 1/1990.
Ad eccezione di quanto previsto nei precedenti commi, lo svolgimento dellattività di commercio al dettaglio in sede fissa presso gli esercizi di barbiere, parrucchiere ed estetista è consentito nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 114/98, previo ottenimento di nuovo nulla-osta igienico-sanitario ed a condizione del permanere dei requisiti previsti, per la specifica attività, dal presente regolamento.
Art. 19
Attestato di idoneità sanitaria del personale addetto
Il personale addetto alle attività del presente Regolamento deve sostenere un colloquio preliminare presso il Servizio Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della Azienda U.S.L. di Imola, avente per oggetto argomenti inerenti le corrette procedure igieniche da mettere in atto nel corso del lavoro.
Al termine di tale colloquio verrà rilasciato un attestato di idoneità da conservarsi presso lesercizio.
Tale attestato non è soggetto a rinnovi periodici.
Il personale di cui al presente articolo non è tenuto al possesso di libretto igienico-sanitario.
Art. 20
Requisiti strutturali dei locali e delle attrezzature
I locali in cui si esercitano le attività di cui al presente regolamento devono possedere i requisiti edilizi stabiliti dal Regolamento Edilizio Comunale e dal Regolamento comunale di igiene.
Dovranno inoltre essere rispettate le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro, superamento delle barriere architettoniche, sicurezza degli impianti, protezione dagli incendi.
Il pavimento dei locali deve essere di materiale compatto, impermeabile e lavabile, tale da permettere la massima pulizia ed una razionale disinfezione.
Le pareti dei locali e dei box trattamento devono essere rivestite con materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile fino allaltezza lineare di almeno mt. 2,00; in alternativa al rivestimento è consentito limpiego di vernice ugualmente lavabile e disinfettabile.
Ogni negozio dovrà disporre di:
Lesercizio deve inoltre essere dotato di:
2. Attività di estetista
Ogni esercizio dovrà disporre di
Lesercizio, dovrà inoltre essere dotato di:
Negli esercizi in cui viene svolta lattività di estetica è vietato luso di apparecchiature diverse da quelle elencate nellallegato alla Legge n. 1/1990 e nelle eventuali successive disposizioni di aggiornamento.
In particolare è vietato luso di elettrocoagulatori, destinati ad interventi di esclusiva pertinenza medica, per la depilazione definitiva.
Relativamente agli apparecchi elettromeccanici per uso estetico si rimanda inoltre al Decreto previsto dallart. 10 della Legge n. 1/1990, che individua le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione, nonché le cautele duso.
Art. 21
Conduzione igienica delle attività
Igiene dei locali
I locali in cui si esercitano le attività di cui al presente regolamento, nonché ogni oggetto che ne costituisca larredo, dovranno essere mantenuti con scrupolosa pulizia e rispondere rigorosamente alle migliori condizioni di igiene.
Lesercizio e i locali annessi devono essere sottoposti a pulizia giornaliera e disinfezioni periodiche nel rispetto di un apposito protocollo interno che ogni struttura dovrà redigere e applicare.
Le spazzature dovranno essere raccolte in apposito contenitore impermeabile con coperchio e smaltite quotidianamente.
Norme comportamentali e organizzative
Il titolare dellattività e tutti gli addetti devono possedere le nozioni tecniche e pratiche di comportamento corretto sotto il profilo igienico.
Il titolare è responsabile della formazione degli addetti.
Il titolare deve adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente relativamente allidoneità fisica alla mansione dei lavoratori addetti.
In particolare, qualora insorgano dubbi sul permanere dellidoneità, anche in relazione al rischio di trasmissione di malattie contagiose, il titolare può richiedere di sottoporre il lavoratore a visita medica di verifica con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di Igiene del Lavoro.
Gli operatori devono adottare i seguenti comportamenti igienici:
Per la sauna, il bagno turco e le altre attività che comportino lapplicazione di calore, lesercizio dovrà prevedere procedure informative preliminari allaccesso dei clienti che dovranno essere informati sulle possibili controindicazioni di carattere sanitario.
Art.22
Detersione, disinfezione, sterilizzazione
Definizioni
Detersione : rimozione meccanica dello sporco da superfici, oggetti, cute, mucose, eseguita di norma con limpiego di acqua e di detergenti. La detersione deve sempre precedere la disinfezione e la sterilizzazione.
Disinfezione: metodica che elimina i germi patogeni eventualmente presenti sulle superfici, gli strumenti e negli ambienti.
Sterilizzazione: metodica che determina la distruzione di qualsiasi microrganismo vivente patogeno e non comprese le spore .
Indicazioni operative :
Art. 23
Zonizzazione
Il territorio comunale, ai fini del presente regolamento, è compreso in una unica zona.
Art. 24
Superfici minime dei locali
Lapertura di nuovi esercizi, nonché il trasferimento di esercizi esistenti, sono consentiti in locali dotati di superfici minime da adibire allo svolgimento dellattività.
Le superfici minime dei locali, esclusi quelli accessori (ingressi e sale di attesa indipendenti, servizi igienici, ripostigli), sono così determinate:
DESCRIZIONE |
SUPERFICIE |
|
Mq. 25 |
|
Mq. 5 |
|
Mq. 30 |
|
Mq. 5 |
|
Mq. 30 |
|
Mq. 5 |
|
Mq. 6 |
Ai fini del rapporto che deve intercorrere tra lo spazio di lavoro e il personale impiegato nellattività, nel numero delle unità operative devono intendersi ricompresi tutti i soggetti che prestano attività lavorativa allinterno dellesercizio, siano essi titolare, operatori professionalmente qualificati, soci coadiutori, dipendenti, apprendisti del mestiere o collaboratori familiari.
Art. 25
Distanze
Lautorizzazione allapertura e al trasferimento di un esercizio allinterno del territorio può essere rilasciata a condizione che lesercizio di nuova apertura ed i preesistenti esercizi dello stesso tipo, si collochi ad almeno 100 mt di distanza pedonabile.
Per la durata del regolamento, limitatamente alle nuove autorizzazioni rilasciate, è previsto lobbligo a non trasferire la propria attività in locali diversi da quelli autorizzati.
La verifica compete agli Organi di vigilanza dellAmministrazione comunale.
Non sono soggette al rispetto delle distanze minime indicate al primo comma del presente articolo e dei parametri per il rilascio di nuove autorizzazioni di cui al successivo art. 26 le attività allinterno di convivenze quando le prestazioni siano svolte esclusivamente nei confronti dei membri delle convivenze stesse, nonché allinterno dei Centri Commerciali, Centri integrati, Grandi infrastrutture di Servizio (aeroporto, stazione, fiera, ipermercato, centro termale, centro fitness, ecc.), nei quali, comunque, non potrà essere rilasciata più di una autorizzazione per ciascun tipo di attività di cui al presente Regolamento, fatto salvo il diritto di opzione al trasferimento in tali localizzazioni da parte degli esercenti esistenti. Tali autorizzazioni non sono trasferibili al di fuori degli impianti al cui interno sono concesse.
Il diritto di opzione al trasferimento nelle localizzazioni di cui sopra, dovrà essere esercitato presentando apposita domanda al Comune entro 90 (novanta) giorni dalla data di spedizione di apposita comunicazione, inviata a tutti gli esercenti del settore esistenti sul territorio comunale da parte del Servizio comunale competente, concernente linformazione dellesistenza di tale possibilità.
In presenza di più domande di opzione al trasferimento ai sensi del precedente capoverso, saranno applicati, nellordine, i seguenti criteri preferenziali:
Art. 26
Parametri per il rilascio di nuove autorizzazioni
Le nuove autorizzazioni per lesercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista vengono rilasciate, per il quinquennio di validità del presente Regolamento di cui al successivo art. 32, secondo i sottospecificati parametri con riferimento alla popolazione residente alla data del 31.12.1998, nel rispetto delle condizioni di cui al presente Regolamento.
TIPOLOGIA ATTIVITA |
RAPPORTO AUTORIZZ./N.ABITANTI |
NUMERO AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI NEL QUINQUENNIO |
BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA |
N. 1 OGNI 460 |
03 |
ESTETISTA |
N. 1 OGNI 1.800 |
01 |
Le nuove autorizzazioni saranno rilasciate, nel rispetto del numero massimo per il quinquennio di riferimento di cui al comma precedente secondo la seguente gradualità:
Attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna:
ANNO 2001 |
ANNO 2002 |
ANNO 2003 |
n. 01 |
n. 01 |
n. 01 |
Attività di estetica:
ANNO 2001 |
n. 01 |
Qualora nellanno di riferimento, per qualsiasi motivo, non vengano rilasciate le autorizzazioni previste in virtù del presente articolo, queste andranno a far parte del numero di autorizzazioni rilasciabili nellanno successivo.
Non fanno parte del contingente numerico di cui al primo comma le autorizzazioni che per qualsiasi motivo siano state revocate o rinunciate, le quali, conseguentemente, saranno rilasciabili in pari numero.
Le nuove autorizzazioni verranno rilasciate previa emissione di apposito avviso pubblico da emanare entro il 30 Giugno di ogni anno, secondo i criteri approvati dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione di cui al precedente art. 3.
Laumento del numero di autorizzazioni rilasciabili ai sensi del comma precedente è determinato con atto del Dirigente del Settore, sentita la Commissione Comunale di cui allart. 3 del presente Regolamento.
Art. 27
Controlli
Gli agenti della Polizia municipale, della Forza Pubblica e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, anche se presso il domicilio dellesercente, in cui si svolgono tali attività.
Art. 28
Sanzioni
Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono violazioni di altre disposizioni di legge o regolamento, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di L. 100.000 (centomila) ad un massimo di L. 1.000.000 (un milione), con le procedura di cui alla legge n.689/1981.
Indipendentemente dallapplicazione delle sanzioni di cui al comma precedente, il Dirigente del Settore, in rapporto alla gravità della violazione accertata e nei casi di reiterazione nella stessa violazione per più di 3 (tre) volte nel corso di un anno a partire dalla data della prima violazione, può disporre la chiusura temporanea dellesercizio per un minimo di 7 (sette) giorni, fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni.
Nellipotesi di attività abusivamente esercitata per mancanza dei requisiti professionali e/o per mancanza di autorizzazione comunale, il Dirigente del Settore dispone limmediata cessazione dellattività, eseguibile anche coattivamente, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per lArtigianato qualora trattasi di impresa artigiana.
Art. 29
Attività di tatuaggio e piercing
Lattività di tatuaggio (colorazione permanente ottenuta con lintroduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi al fine di formare disegni o figure indelebili), nonchè lattività di piercing (inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo) sono disciplinate dalla Circolare del Ministero della Sanità n°2.8/156 del 5.2.1998, dalle norme contenute nel presente Regolamento, nonché da ogni altra disposizione specifica emanata in materia e, in particolare, dal possesso della certificazione indicata nella suddetta Circolare del Ministero della Sanità.
E fatto obbligo a chi esercita lattività di tatuatore e di piercing di diffondere a chi si sottopone a tali pratiche e di esporre nei locali ove si svolge lattività lapposito foglio informativo, Allegato n.3 alla sopracitata circolare ministeriale.
Chiunque intenda esercitare le attività di cui al presente articolo dovrà inoltre munirsi di apposito Autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune sede di esercizio dellattività stessa, previo parere del Dipartimento dei servizi di prevenzione dellA.U.S.L. competente per territorio, da ottenersi con le modalità previste allart. 16.
Il personale che esercita lattività dovrà essere dotato di attestato di idoneità sanitaria di cui allart. 19 del presente Regolamento.
I locali in cui viene praticata lattività di tatuatore o di piercing devono rispettare i requisiti generali previsti per le attività di estetica di cui allart. 20; inoltre gli stessi locali debbono disporre di zone opportunamente separate per il materiale pulito e per quello sporco o utilizzato.
Nellesercizio delle attività di cui al presente articolo devono essere scrupolosamente applicate le norme individuate dal D.M. 28.09.1990 al fine di consentire unefficace protezione nei confronti di malattie trasmissibili con sangue o altri liquidi biologici infetti. Quando si eseguono manovre che possono comportare il contatto con sangue e altri liquidi biologici, gli operatori devono sempre adottare tutte le precauzioni indicate nella suddetta normativa.
Per quanto riguarda le operazioni di decontaminazione e disinfezione dello strumentario e della biancheria si rimanda a quanto contenuto nellallegato 1 della circolare del ministero della sanità sopra richiamata.
Art. 30
Norme transitorie
Ladeguamento degli esercizi in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai requisiti igienico-ambientali di cui al precedente art. 20, dovrà avvenire nel termine di cinque anni dalla sua entrata in vigore, indipendentemente dai subentri intercorrenti nellesercizio dellattività nei medesimi locali, fatto salvo lottenimento di specifica deroga qualora siano messi in atto interventi compensativi che garantiscano il raggiungimento dellobiettivo che la norma si prefigge.
Per il rilascio di tali provvedimenti, che devono essere specificamente richiesti ed opportunamente motivati, il Comune deve acquisire il parere del Dipartimento di Prevenzione dellAzienda U.S.L. competente per territorio.
Con la riserva di cui al comma precedente, quando la superficie del locale sia superiore di almeno mq.5 al minimo previsto in rapporto alle unità operative impiegate, è sempre richiesta la realizzazione del servizio igienico negli esercizi che ne siano sprovvisti.
I titolari di autorizzazioni allesercizio di attività di barbiere o di parrucchiere per donna, in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che abbiano conseguito la qualificazione professionale di parrucchiere per uomo e donna, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 23.12.1970, n. 1142, possono ottenere corrispondente conversione dellautorizzazione nella nuova tipologia, alla sola condizione che inoltrino la domanda, con indicazione degli estremi della suddetta qualificazione professionale, entro sei mesi anni dallentrata in vigore del presente Regolamento. Trascorso questo termine senza che sia intervenuta domanda di conversione dellautorizzazione per lesercizio della nuova attività, questa sarà soggetta alla disciplina delle nuove autorizzazioni.
I soggetti che allentrata in vigore della Legge n. 1/1990 siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dellart. 1 della Legge 14.2.1963, n. 161, come sostituito dallart. 1 della Legge 23.12.1970, n. 1142 e che intendono conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale.
Le attività di abbronzatura e saune sono disciplinate dalle norme relative ai laboratori di estetica e devono essere regolarizzate entro un anno successivo allentrata in vigore del presente Regolamento, previa richiesta. A tal fine, il rilascio dellautorizzazione è subordinato allaccertamento dei requisiti igienici delle attrezzature e dei locali in cui si svolge lattività e della regolarità urbanistica, edilizia e di destinazione duso dei locali, nonché alla presentazione, da parte del titolare e del direttore dazienda, degli estremi della certificazione attestante la qualifica professionale di estetista di cui allart. 3 della Legge 4.1.1990, n. 1.
I soggetti già titolari di attività di abbronzatura e saune in epoca anteriore allentrata in vigore della Legge n. 1/1990, i quali siano ammessi a frequentare i corsi straordinari di qualificazione professionale previsti dallart. 8, comma 7, della legge stessa successivamente istituiti dallAmministrazione Provinciale, sono autorizzati allesercizio dellattività sino al conseguimento della qualifica di estetista, quando risulti al Comune liscrizione o lammissione al corso abilitante.
Art. 31
Norme generali
Per tutto quanto non previsto nel Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 14.2.1963, n. 161 come modificata ed integrata dalla Legge 23.12.1970, n. 1142 e 29.10.1984, n. 735 della Legge 4.1.1990, n. 1 e dalle Leggi regionali 4.8.1992 n. 32 e 3.3.1993 n. 12 in quanto applicabili.
Art. 32
Validità
Il presente Regolamento comunale per le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista ed ogni successiva modifica ed aggiornamento entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione; le disposizioni in esso contenute hanno effetto immediato per tutte le situazioni di nuova presentazione ed ha una durata di cinque (5) anni.
Il presente regolamento abroga il precedente adottato dal Consiglio comunale e le successive norme di adeguamento nonché le disposizioni, dettate da altri regolamenti comunali precedenti, incompatibili od in contrasto con le disposizioni qui contenute.