REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA
(Approvato con deliberazione di C.C. N. 122 del 27/11/2000)

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ART.  1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

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ART.  2 - REQUISITI E MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
12-939759112.gif (326 byte) ART.  3 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
12-939759112.gif (326 byte) ART.  4 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
12-939759112.gif (326 byte) ART.  5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'
12-939759112.gif (326 byte) ART.  6 - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA
12-939759112.gif (326 byte) ART.  7 - ISTRUTTORIA DELLA DENUNCIA
12-939759112.gif (326 byte) ART.  8 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO
12-939759112.gif (326 byte) ART.  9 - PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE E DELLA FORMA GIURIDICA DI SOCIETA' O DI MODIFICHE INTERNE AI LOCALI ED ALLE ATTREZZATURE
12-939759112.gif (326 byte) ART. 10 - DIVIETI
12-939759112.gif (326 byte) ART. 11 - TRASFERIMENTO DI TITOLARITA'
12-939759112.gif (326 byte) ART. 12 - TRASFERIMENTO DI SEDE DELL'ATTIVITA'
12-939759112.gif (326 byte) ART. 13 - SOSPENSIONE ATTIVITA'
12-939759112.gif (326 byte) ART. 14 - DECADENZA DAL DIRITTO AD OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE
12-939759112.gif (326 byte) ART. 15 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
12-939759112.gif (326 byte) ART. 16 - PARERE IGIENICO SANITARIO
12-939759112.gif (326 byte) ART. 17 - ORARI E TARIFFE
12-939759112.gif (326 byte) ART. 18 - VENDITA PRODOTTI
12-939759112.gif (326 byte) ART. 19 - ATTESTATO DI IDONEITA' SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO
12-939759112.gif (326 byte) ART. 20 - REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE
12-939759112.gif (326 byte) ART. 21 - CONDUZIONE IGIENICA DELLE ATTIVITA'
12-939759112.gif (326 byte) ART. 22 - DETERSIONE, DISINFEZIONE, STERILIZZAZIONE
12-939759112.gif (326 byte) ART. 23 - ZONIZZAZIONE
12-939759112.gif (326 byte) ART. 24 - SUPERFICI MINIME DEI LOCALI
12-939759112.gif (326 byte) ART. 25 - DISTANZE
12-939759112.gif (326 byte) ART. 26 - PARAMETRI PER IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI
12-939759112.gif (326 byte) ART. 27 - CONTROLLI
12-939759112.gif (326 byte) ART. 28 - SANZIONI
12-939759112.gif (326 byte) ART. 29 - ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING
12-939759112.gif (326 byte) ART. 30 - NORME TRANSITORIE
12-939759112.gif (326 byte) ART. 31 - NORME GENERALI
12-939759112.gif (326 byte) ART. 32 - VALIDITA'

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1
Oggetto del Regolamento

Le norme del presente Regolamento disciplinano, ai sensi della legge 14.2.1963, n. 161, modificata dalla legge 23.12.1970, n. 1142, nonché dalla legge 4.1.1990, n. 1 e dalle Leggi Regionali n. 32/1992 e 12/1993, le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, art. 2 L.R. 12/1993 e art. 8 L. 1142/1970, dovunque e comunque esercitate, anche a titolo gratuito, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali.

L’attività di barbiere riguarda le seguenti prestazioni, esercitate esclusivamente su persona maschile: taglio dei capelli, rasatura della barba ed altri servizi tradizionalmente complementari, quali ad esempio lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli. A quella di barbiere equivale la terminologia di acconciatore maschile.

L’attività di parrucchiere per uomo e donna riguarda le seguenti prestazioni, esercitate indifferentemente su persone di ambo i sessi: taglio dei capelli, acconciatura, colorazione e decolorazione degli stessi, applicazione di parrucche ed altri servizi inerenti o complementari al trattamento estetico del capello. A quella di parrucchiere per uomo e donna equivalgono le terminologie di acconciatore maschile e femminile e di parrucchiere o acconciatore unisex.

L’attività di estetica definita dall’art. 1 della Legge 4.1.1990, n. 1, e Leggi Regionali 32/1992 e 12/1993 comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, compresa l’attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti. Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla Legge 4.1.1990 n. 1 e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1986, n. 713. Sono escluse dall’attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Le attività di tatuaggio e piercing sono quelle definite al successivo art. 29 del presente Regolamento.

Art. 2
Requisiti e modalità per lo svolgimento dell’attività

Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di impresa societaria nel rispetto dei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla Legge 8.8.1985, n. 443 e successive modificazioni. Possono altresì essere svolte da imprese o società di natura diversa da quelle previste dalla legge medesima.

I barbieri, i parrucchieri per uomo e donna e gli estetisti che intendono esercitare professionalmente l’attività in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Legge 8.8.1985, n. 443 , sono tenuti ad iscriversi all’Albo provinciale delle imprese artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla medesima Legge.

Lo svolgimento dell’attività di barbiere e di parrucchiere per uomo o donna, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale conseguita ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 1142/1970.

Detta qualificazione professionale deve essere posseduta:

  1. dalla maggioranza dei soci per le società in nome collettivo (in caso di società tra due persone, da uno dei soci),
  2. dalla maggioranza dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice (in caso di società con due soci accomandatari, da uno di questi),
  3. dall’unico socio per le società a responsabilità limitata costituite da un unico socio;

Lo svolgimento dell’attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all’art. 3 della Legge n. 1/1990.

Detta qualificazione professionale deve essere posseduta, in conformità a quanto previsto dal "Parere definito il 27.03.1997 in sede di coordinamento sistematico della II Sezione del Consiglio Nazionale dell’Artigianato a seguito dell’approvazione in via di principio nella seduta plenaria del consiglio del 18.12.1996":

Le attività di cui sopra possono essere svolte:

Quando l’attività si svolge presso l’abitazione dell’esercente o ai piani superiori di un edificio è obbligatoria l’apposizione di una targa all’esterno dell’esercizio, visibile dalla pubblica via.

Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista in forma ambulante, salva la possibilità della prestazione al domicilio dell’utente nei casi di grave e totale impedimento fisico dello stesso.

Uno stesso imprenditore individuale, avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985 non può essere titolare di più di una autorizzazione per l’esercizio di attività dello stesso tipo, mentre può essere titolare di autorizzazione per l’esercizio congiunto di attività di diverso tipo all’interno dello stesso esercizio, nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento ed in presenza della prescritta qualificazione professionale. Ciascuna attività deve essere svolta in ambiente idoneo e nel rispetto dei requisiti previsti nel presente regolamento.

Nel caso di società è possibile l’esercizio congiunto di più attività di diverso tipo mediante il rilascio di una unica autorizzazione nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.

Alle stesse condizioni e nel rispetto del presente regolamento, è consentito lo svolgimento congiunto di più attività nell’ambito dello stesso esercizio da parte di imprese diverse del settore.

Ad una stessa impresa societaria non artigiana possono essere rilasciate più autorizzazioni per esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa e professionalmente qualificata.

I barbieri e i parrucchieri nell’esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari, soci e di personale dipendente per l’esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Negli esercizi autorizzati per la sola attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna è vietato esercitare l’attività di estetica, anche se svolta come dimostrazione di prodotti per la cosmesi. Nei saloni autorizzati all’esercizio della sola attività di estetica è fatto divieto di esercitare l’attività di barbiere e parrucchiere.

Le attività di cui al presente regolamento possono essere autorizzate anche presso esercizi commerciali del settore non alimentare e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento comunale nonché delle normative igienico-sanitarie, urbanistiche ed edilizie vigenti.

Art. 3
Commissione consultiva comunale

La Commissione competente in materia è quella di cui all’art. 2 bis della Legge 23.12.1970, n. 1142.

La Commissione di cui sopra esprime pareri obbligatori e non vincolanti:

La Commissione può essere altresì consultata dall’Amministrazione comunale anche in ordine ad ogni altra questione attinente al settore.

La Commissione comunale è nominata dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento ed è così composta:

Espleta le funzioni di segretario un dipendente del Servizio Attività Produttive designato dal dirigente competente.

La riunione della Commissione è valida se è presente un numero di componenti pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti.

La Commissione delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente; il voto può essere segreto quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei presenti.

La Commissione dura in carica cinque anni dalla nomina e mantiene i propri poteri sino alla ricomposizione; i suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti vengono a decadere dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle sedute della Commissione da parte del membro effettivo o del suo supplente. Il Servizio comunale competente dovrà darne tempestiva comunicazione alle parti interessate ed ai rispettivi enti od organizzazioni di appartenenza, i quali provvederanno alla sostituzione dei propri rappresentanti entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione stessa.

Art. 4
Autorizzazione amministrativa

L’esercizio delle attività di cui al precedente art. 1 è soggetto ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l’intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

L’autorizzazione, comprensiva di planimetria, e le eventuali successive prese d’atto devono essere conservate ed esposte nei locali ove si svolge l’attività ed esibite ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.

L’autorizzazione è rilasciata dal Dirigente del Settore competente sentito il parere della Commissione di cui all’art. 3, qualora previsto, e previo accertamento dei seguenti requisiti:

Art. 5
Presentazione della domanda – Denuncia di inizio attività

Il titolare o legale rappresentante dell’impresa deve presentare domanda redatta nel rispetto della vigente normativa fiscale, indirizzata al Comune per:

Il titolare o legale rappresentante dell’impresa deve presentare denuncia di inizio attività al Comune per:

La domanda o la denuncia di cui ai commi precedenti devono contenere tutti gli elementi necessari alla verifica dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’esercizio dell’attività.

Art. 6
Accoglimento della domanda

L’accoglimento od il diniego della domanda è subordinato all’acquisizione del parere della Commissione comunale di cui all’art. 3 del presente Regolamento, qualora previsto, previa istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento.

L’accoglimento od il diniego motivato della domanda è comunicato all’interessato entro 60 giorni dalla presentazione della stessa.

Il termine di cui al comma precedente potrà essere interrotto dal responsabile del procedimento nell’ipotesi di domanda incompleta o irregolare entro 10 giorni dal ricevimento della stessa ed il termine per la conclusione del procedimento inizierà a decorrere dalla data della completa presentazione di quanto richiesto.

Nella comunicazione di accoglimento della domanda sarà indicata la ulteriore documentazione che l’interessato dovrà trasmettere all’Ufficio competente entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, al fine del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, che dovrà comunque iniziare entro il termine di 180 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza.

Il mancato rispetto dei termini di cui al comma precedente, salvo proroga su motivata e comprovata richiesta dell’interessato, comporterà la pronuncia di decadenza dal diritto all’ottenimento dell’autorizzazione.

Art. 7
Istruttoria della denuncia

L’esito dell’istruttoria delle denunce di cui al secondo comma del precedente art. 5, viene comunicato entro 60 giorni dalla data di presentazione delle stesse.

Il termine di cui al comma precedente potrà essere interrotto dal responsabile del procedimento nell’ipotesi di denuncia incompleta o irregolare entro 10 giorni dal ricevimento della stessa ed il termine per la conclusione del procedimento inizierà a decorrere dalla data della completa presentazione di quanto richiesto.

Il procedimento si concluderà con il rilascio di presa d’atto o di autorizzazione come specificato nel successivo art. 8, ovvero, in caso di istruttoria negativa, con motivato provvedimento di divieto di prosecuzione della attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti entro congruo termine all’uopo prefissatogli.

Art. 8
Rilascio di autorizzazione di esercizio

L’autorizzazione per l’esercizio dell’attività viene rilasciata nelle ipotesi di cui al primo comma dell’art. 5 nonché nel caso di trasferimento di titolarità di cui al secondo comma del medesimo articolo del presente Regolamento.

Art. 9
Presa d’atto della modifica della ragione sociale e della forma giuridica di società o di modifiche interne ai locali ed alle attrezzature

Nel caso di denuncia di modifica della ragione sociale e della forma giuridica di società già intestatarie di autorizzazione e di modifiche ai locali e alle attrezzature, a conclusione favorevole della relativa istruttoria, verrà rilasciata apposita presa d’atto. 

Art. 10
Divieti

L’esercizio non può essere attivato se il titolare non è in possesso dell’autorizzazione, fatte salve le ipotesi di subingresso di cui all’art. 11 del presente regolamento.

All’interno degli esercizi autorizzati allo svolgimento dell’attività di cui al presente Regolamento sono vietate, salvo specifica autorizzazione, prestazioni non inerenti l’attività.

Art. 11
Trasferimento di titolarità

Il trasferimento di gestione o di proprietà di uno degli esercizi di cui al presente regolamento, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell’autorizzazione a chi subentra nell’attività, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Il subentrante per atto fra vivi o per causa di morte, in possesso della qualificazione professionale, può proseguire l’attività del dante causa, senza interruzione, solo dopo aver presentato denuncia di inizio di attività con dichiarazione del rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Il subentrante per causa di morte, non in possesso della qualificazione professionale, ha facoltà:

  1. di chiedere all’Amministrazione comunale la sospensione di validità dell’autorizzazione per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di acquisizione del titolo,
  2. oppure

  3. di continuare a titolo provvisorio l’attività del dante causa per un periodo di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di acquisizione del titolo, qualora comprovi che di fatto l’attività viene esercitata da persona qualificata. Scaduto il quinquennio senza che il subentrante possa comprovare il possesso dei requisiti soggettivi, l’autorizzazione decade d’ufficio.

Art. 12
Trasferimento di sede dell’attività

La richiesta di autorizzazione per il trasferimento dell’esercizio in nuovi locali deve essere presentata nei modi e nei termini stabiliti dal presente regolamento, allegando la necessaria documentazione.

Nel caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che non consentano la prosecuzione dell’attività, il Dirigente del Settore può consentire il trasferimento temporaneo di un esercizio in deroga alle previste distanze minime ed alla superficie minima così come previsto ai successivi artt.24 e 25 per un periodo comunque non superiore a 12 (dodici) mesi, a condizione che siano rispettati i requisiti igienico sanitari.

In presenza di sfratto esecutivo il trasferimento di un esercizio è consentito in deroga alla distanza minima prevista, sentito comunque il parere della Commissione consultiva comunale.

Art. 13
Sospensione attività

Il periodo feriale non va comunicato all’Amministrazione comunale qualora non superi i trenta giorni.

Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a comunicare la sospensione dell’attività per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi e sino ad un massimo di 12 (dodici) mesi consecutivi, salvo proroga autorizzabile, previo parere della Commissione consultiva comunale, da richiedersi in caso di motivata e comprovata necessità.

Nel caso di denuncia di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte l’esercizio dell’attività può essere sospeso, previa comunicazione, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di acquisizione del titolo, salvo proroga autorizzabile, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 3, da richiedersi in caso di motivata e comprovata necessità.

Art. 14
Decadenza dal diritto ad ottenere l’autorizzazione

Il diritto ad ottenere l’autorizzazione di cui al precedente art. 4 decade nelle seguenti ipotesi:

La proroga richiesta è concessa dal Dirigente del Settore interessato.

Art. 15
Revoca dell’autorizzazione

L’autorizzazione di cui al precedente art. 4 è revocata nei seguenti casi:

Il provvedimento di revoca è adottato dal Dirigente del Settore e comporta la contestuale chiusura dell’esercizio.

Art. 16
Parere igienico sanitario

Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere copia delle domande, delle denunce di inizio attività e degli atti amministrativi rilasciati in ordine alle attività oggetto del presente regolamento al Servizio igiene pubblica del Dipartimento di prevenzione per gli adempimenti di competenza.

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti igienico sanitari di cui ai successivi artt.20-21-22 la documentazione trasmessa in allegato alla domanda o alla denuncia di cui al precedente art. 5, dovrà contenere:

In caso di domanda di autorizzazione il Servizio Igiene pubblica esprime il parere di competenza e lo trasmette al Comune.

In caso di denuncia di inizio attività il Servizio Igiene pubblica esprime un parere nei casi in cui l’esame della documentazione e/o le risultanze dell’eventuale sopralluogo evidenzino la necessità di adottare provvedimenti prescrittivi o restrittivi. 

Art. 17
Orari e tariffe

Gli orari delle attività e le giornate di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza, sentite le organizzazioni del settore.

E’ fatto obbligo di esporre l’orario adottato in modo ben visibile all’entrata del locale di esercizio dell’attività mediante apposito cartello vidimato dal Servizio competente.

Il titolare dell’esercizio è tenuto ad esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all’attenzione della clientela.

Art. 18
Vendita prodotti

Alle imprese che svolgono attività di estetista che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso non si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 31.3.1998, n. 114.

Le imprese esercenti, ai sensi del D. Lgs. n. 114/1998, la vendita dei prodotti del settore non alimentare possono esercitare l’attività di estetica a condizione che si adeguino al presente regolamento e che gli addetti siano in possesso del requisito professionale di cui all’art. 3 della Legge n. 1/1990.

Ad eccezione di quanto previsto nei precedenti commi, lo svolgimento dell’attività di commercio al dettaglio in sede fissa presso gli esercizi di barbiere, parrucchiere ed estetista è consentito nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 114/98, previo ottenimento di nuovo nulla-osta igienico-sanitario ed a condizione del permanere dei requisiti previsti, per la specifica attività, dal presente regolamento.

Art. 19
Attestato di idoneità sanitaria del personale addetto

Il personale addetto alle attività del presente Regolamento deve sostenere un colloquio preliminare presso il Servizio Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della Azienda U.S.L. di Imola, avente per oggetto argomenti inerenti le corrette procedure igieniche da mettere in atto nel corso del lavoro.

Al termine di tale colloquio verrà rilasciato un attestato di idoneità da conservarsi presso l’esercizio.

Tale attestato non è soggetto a rinnovi periodici.

Il personale di cui al presente articolo non è tenuto al possesso di libretto igienico-sanitario. 

Art. 20
Requisiti strutturali dei locali e delle attrezzature

I locali in cui si esercitano le attività di cui al presente regolamento devono possedere i requisiti edilizi stabiliti dal Regolamento Edilizio Comunale e dal Regolamento comunale di igiene.

Dovranno inoltre essere rispettate le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro, superamento delle barriere architettoniche, sicurezza degli impianti, protezione dagli incendi.

Il pavimento dei locali deve essere di materiale compatto, impermeabile e lavabile, tale da permettere la massima pulizia ed una razionale disinfezione.

Le pareti dei locali e dei box trattamento devono essere rivestite con materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile fino all’altezza lineare di almeno mt. 2,00; in alternativa al rivestimento è consentito l’impiego di vernice ugualmente lavabile e disinfettabile.

  1. Attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna

Ogni negozio dovrà disporre di:

  1. un locale in cui si svolge il lavoro sui clienti le cui superfici minime sono stabilite dal successivo art. 24; la zona ove avvengono le operazioni di colorazione e decolorazione deve essere collocata in prossimità delle superfici finestrate dei locali o in alternativa essere dotata di idoneo impianto di aspirazione forzata;
  2. una zona attesa;
  3. servizi igienici nelle seguenti misure:
  1. per le attività con superficie netta dei locali inferiore a 50 mq. (esclusi quelli accessori: ingressi, sale di attesa, servizi igienici, ripostiglio):
  1. per le attività con superficie netta dei locali uguale o superiore a 50 mq. (esclusi quelli accessori: ingressi, sale di attesa, servizi igienici, ripostiglio):
  1. un locale (o settore) ad uso spogliatoio dei lavoranti, in grado di contenere armadietti a doppio scomparto (1 per addetto), in relazione al numero degli addetti; tale locale o settore potrà essere collocato nell’antibagno di idonea superficie di cui al precedente punto 3);
  2. un ripostiglio o vano per il deposito del materiale d’uso nonchè dei prodotti per la pulizia dei locali e delle attrezzature; in tale ambiente dovrà essere installata tinozza a pavimento per il lavaggio di quanto necessario per l’igiene dei locali.

L’esercizio deve inoltre essere dotato di:

2. Attività di estetista

Ogni esercizio dovrà disporre di

  1. un locale in cui si svolge il lavoro sui clienti le cui superfici minime sono stabilite dal successivo art. 24; il locale potrà essere organizzato in box trattamenti di superficie non inferiore a mq. 6, riducibili a mq. 4 se per trattamenti abbronzanti con lampada facciale;
  2. una sala o spazio adibiti all’attesa;
  3. servizi igienici nelle seguenti misure:
  1. per le attività con superficie netta dei locali di trattamento sui clienti inferiore a 50 mq. e con meno di 5 box per i trattamenti:
  1. per le attività con superficie netta dei locali di trattamento sui clienti uguale o superiore a 50 mq. e con 5 o più box per i trattamenti:
  1. docce con anti spogliatoio nella misura di una ogni 4 box; qualora l’attività sia rivolta a donne e uomini negli stessi orari docce e anti spogliatoi dovranno essere distinti per sesso;
  2. un locale (o settore) ad uso spogliatoio e pulizia personale dei lavoranti, in grado di contenere armadietti a doppio scomparto (1 per addetto), in relazione al numero degli addetti; tale locale o settore potrà essere collocato all’interno dell’antibagno di idonea superficie di cui al precedente punto 3);
  3. un ripostiglio o vano per il deposito del materiale d’uso nonchè dei prodotti per la pulizia dei locali e delle attrezzature; in tale ambiente dovrà essere installata tinozza a pavimento per il lavaggio di quanto necessario per l’igiene dei locali

L’esercizio, dovrà inoltre essere dotato di:

Negli esercizi in cui viene svolta l’attività di estetica è vietato l’uso di apparecchiature diverse da quelle elencate nell’allegato alla Legge n. 1/1990 e nelle eventuali successive disposizioni di aggiornamento.

In particolare è vietato l’uso di elettrocoagulatori, destinati ad interventi di esclusiva pertinenza medica, per la depilazione definitiva.

Relativamente agli apparecchi elettromeccanici per uso estetico si rimanda inoltre al Decreto previsto dall’art. 10 della Legge n. 1/1990, che individua le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione, nonché le cautele d’uso.

Art. 21
Conduzione igienica delle attività

Igiene dei locali

I locali in cui si esercitano le attività di cui al presente regolamento, nonché ogni oggetto che ne costituisca l’arredo, dovranno essere mantenuti con scrupolosa pulizia e rispondere rigorosamente alle migliori condizioni di igiene.

L’esercizio e i locali annessi devono essere sottoposti a pulizia giornaliera e disinfezioni periodiche nel rispetto di un apposito protocollo interno che ogni struttura dovrà redigere e applicare.

Le spazzature dovranno essere raccolte in apposito contenitore impermeabile con coperchio e smaltite quotidianamente.

Norme comportamentali e organizzative

Il titolare dell’attività e tutti gli addetti devono possedere le nozioni tecniche e pratiche di comportamento corretto sotto il profilo igienico.

Il titolare è responsabile della formazione degli addetti.

Il titolare deve adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente relativamente all’idoneità fisica alla mansione dei lavoratori addetti.

In particolare, qualora insorgano dubbi sul permanere dell’idoneità, anche in relazione al rischio di trasmissione di malattie contagiose, il titolare può richiedere di sottoporre il lavoratore a visita medica di verifica con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di Igiene del Lavoro.

Gli operatori devono adottare i seguenti comportamenti igienici:

Per la sauna, il bagno turco e le altre attività che comportino l’applicazione di calore, l’esercizio dovrà prevedere procedure informative preliminari all’accesso dei clienti che dovranno essere informati sulle possibili controindicazioni di carattere sanitario.

Art.22
Detersione, disinfezione, sterilizzazione

Definizioni

Detersione : rimozione meccanica dello sporco da superfici, oggetti, cute, mucose, eseguita di norma con l’impiego di acqua e di detergenti. La detersione deve sempre precedere la disinfezione e la sterilizzazione.

Disinfezione: metodica che elimina i germi patogeni eventualmente presenti sulle superfici, gli strumenti e negli ambienti.

Sterilizzazione: metodica che determina la distruzione di qualsiasi microrganismo vivente patogeno e non comprese le spore .

Indicazioni operative :

Art. 23
Zonizzazione

Il territorio comunale, ai fini del presente regolamento, è compreso in una unica zona.

Art. 24
Superfici minime dei locali

L’apertura di nuovi esercizi, nonché il trasferimento di esercizi esistenti, sono consentiti in locali dotati di superfici minime da adibire allo svolgimento dell’attività.

Le superfici minime dei locali, esclusi quelli accessori (ingressi e sale di attesa indipendenti, servizi igienici, ripostigli), sono così determinate:

DESCRIZIONE

SUPERFICIE

  1. Esercizi di barbiere in cui sono occupate fino a 2 (due) unita’ operative

Mq. 25

  • per ogni unità operativa in più

Mq. 5

  1. Esercizi di parrucchiere per uomo e donna in cui sono occupate fino a 2 (due) unità operative

Mq. 30

  • per ogni unità operativa in più

Mq. 5

  1. Esercizi di estetista in locali autonomi in cui sono occupate fino a 2 (due) unità operative

Mq. 30

  • per ogni unità operativa in più

Mq. 5

  1. Attività di estetista esercitata presso altro esercizio

Mq. 6

Ai fini del rapporto che deve intercorrere tra lo spazio di lavoro e il personale impiegato nell’attività, nel numero delle unità operative devono intendersi ricompresi tutti i soggetti che prestano attività lavorativa all’interno dell’esercizio, siano essi titolare, operatori professionalmente qualificati, soci coadiutori, dipendenti, apprendisti del mestiere o collaboratori familiari.

Art. 25
Distanze

L’autorizzazione all’apertura e al trasferimento di un esercizio all’interno del territorio può essere rilasciata a condizione che l’esercizio di nuova apertura ed i preesistenti esercizi dello stesso tipo, si collochi ad almeno 100 mt di distanza pedonabile.

Per la durata del regolamento, limitatamente alle nuove autorizzazioni rilasciate, è previsto l’obbligo a non trasferire la propria attività in locali diversi da quelli autorizzati.

La verifica compete agli Organi di vigilanza dell’Amministrazione comunale.

Non sono soggette al rispetto delle distanze minime indicate al primo comma del presente articolo e dei parametri per il rilascio di nuove autorizzazioni di cui al successivo art. 26 le attività all’interno di convivenze quando le prestazioni siano svolte esclusivamente nei confronti dei membri delle convivenze stesse, nonché all’interno dei Centri Commerciali, Centri integrati, Grandi infrastrutture di Servizio (aeroporto, stazione, fiera, ipermercato, centro termale, centro fitness, ecc.), nei quali, comunque, non potrà essere rilasciata più di una autorizzazione per ciascun tipo di attività di cui al presente Regolamento, fatto salvo il diritto di opzione al trasferimento in tali localizzazioni da parte degli esercenti esistenti. Tali autorizzazioni non sono trasferibili al di fuori degli impianti al cui interno sono concesse.

Il diritto di opzione al trasferimento nelle localizzazioni di cui sopra, dovrà essere esercitato presentando apposita domanda al Comune entro 90 (novanta) giorni dalla data di spedizione di apposita comunicazione, inviata a tutti gli esercenti del settore esistenti sul territorio comunale da parte del Servizio comunale competente, concernente l’informazione dell’esistenza di tale possibilità.

In presenza di più domande di opzione al trasferimento ai sensi del precedente capoverso, saranno applicati, nell’ordine, i seguenti criteri preferenziali:

  1. condizioni di sfratto esecutivo documentato;
  2. maggiore vicinanza dell’esercizio esistente rispetto al nuovo insediamento;
  3. maggiore anzianità di esercizio dell’attività risultante dal registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
  4. l’ordine cronologico di presentazione delle domande risultante dal numero di protocollo generale del Comune.

Art. 26
Parametri per il rilascio di nuove autorizzazioni

Le nuove autorizzazioni per l’esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista vengono rilasciate, per il quinquennio di validità del presente Regolamento di cui al successivo art. 32, secondo i sottospecificati parametri con riferimento alla popolazione residente alla data del 31.12.1998, nel rispetto delle condizioni di cui al presente Regolamento.

TIPOLOGIA ATTIVITA’

RAPPORTO AUTORIZZ./N.ABITANTI

NUMERO AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI NEL QUINQUENNIO

BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA

N. 1 OGNI 460

03

ESTETISTA

N. 1 OGNI 1.800

01

Le nuove autorizzazioni saranno rilasciate, nel rispetto del numero massimo per il quinquennio di riferimento di cui al comma precedente secondo la seguente gradualità:

Attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna:

ANNO 2001

ANNO 2002

ANNO 2003

n. 01

n. 01

n. 01

Attività di estetica:

ANNO 2001

n. 01

Qualora nell’anno di riferimento, per qualsiasi motivo, non vengano rilasciate le autorizzazioni previste in virtù del presente articolo, queste andranno a far parte del numero di autorizzazioni rilasciabili nell’anno successivo.

Non fanno parte del contingente numerico di cui al primo comma le autorizzazioni che per qualsiasi motivo siano state revocate o rinunciate, le quali, conseguentemente, saranno rilasciabili in pari numero.

Le nuove autorizzazioni verranno rilasciate previa emissione di apposito avviso pubblico da emanare entro il 30 Giugno di ogni anno, secondo i criteri approvati dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione di cui al precedente art. 3.

L’aumento del numero di autorizzazioni rilasciabili ai sensi del comma precedente è determinato con atto del Dirigente del Settore, sentita la Commissione Comunale di cui all’art. 3 del presente Regolamento.

Art. 27
Controlli

Gli agenti della Polizia municipale, della Forza Pubblica e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, anche se presso il domicilio dell’esercente, in cui si svolgono tali attività.

Art. 28
Sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono violazioni di altre disposizioni di legge o regolamento, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di L. 100.000 (centomila) ad un massimo di L. 1.000.000 (un milione), con le procedura di cui alla legge n.689/1981.

Indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente, il Dirigente del Settore, in rapporto alla gravità della violazione accertata e nei casi di reiterazione nella stessa violazione per più di 3 (tre) volte nel corso di un anno a partire dalla data della prima violazione, può disporre la chiusura temporanea dell’esercizio per un minimo di 7 (sette) giorni, fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni.

Nell’ipotesi di attività abusivamente esercitata per mancanza dei requisiti professionali e/o per mancanza di autorizzazione comunale, il Dirigente del Settore dispone l’immediata cessazione dell’attività, eseguibile anche coattivamente, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l’Artigianato qualora trattasi di impresa artigiana. 

Art. 29
Attività di tatuaggio e piercing

L’attività di tatuaggio (colorazione permanente ottenuta con l’introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi al fine di formare disegni o figure indelebili), nonchè l’attività di piercing (inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo) sono disciplinate dalla Circolare del Ministero della Sanità n°2.8/156 del 5.2.1998, dalle norme contenute nel presente Regolamento, nonché da ogni altra disposizione specifica emanata in materia e, in particolare, dal possesso della certificazione indicata nella suddetta Circolare del Ministero della Sanità.

E’ fatto obbligo a chi esercita l’attività di tatuatore e di piercing di diffondere a chi si sottopone a tali pratiche e di esporre nei locali ove si svolge l’attività l’apposito foglio informativo, Allegato n.3 alla sopracitata circolare ministeriale.

Chiunque intenda esercitare le attività di cui al presente articolo dovrà inoltre munirsi di apposito Autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune sede di esercizio dell’attività stessa, previo parere del Dipartimento dei servizi di prevenzione dell’A.U.S.L. competente per territorio, da ottenersi con le modalità previste all’art. 16.

Il personale che esercita l’attività dovrà essere dotato di attestato di idoneità sanitaria di cui all’art. 19 del presente Regolamento.

I locali in cui viene praticata l’attività di tatuatore o di piercing devono rispettare i requisiti generali previsti per le attività di estetica di cui all’art. 20; inoltre gli stessi locali debbono disporre di zone opportunamente separate per il materiale pulito e per quello sporco o utilizzato.

Nell’esercizio delle attività di cui al presente articolo devono essere scrupolosamente applicate le norme individuate dal D.M. 28.09.1990 al fine di consentire un’efficace protezione nei confronti di malattie trasmissibili con sangue o altri liquidi biologici infetti. Quando si eseguono manovre che possono comportare il contatto con sangue e altri liquidi biologici, gli operatori devono sempre adottare tutte le precauzioni indicate nella suddetta normativa.

Per quanto riguarda le operazioni di decontaminazione e disinfezione dello strumentario e della biancheria si rimanda a quanto contenuto nell’allegato 1 della circolare del ministero della sanità sopra richiamata.

Art. 30
Norme transitorie

L’adeguamento degli esercizi in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai requisiti igienico-ambientali di cui al precedente art. 20, dovrà avvenire nel termine di cinque anni dalla sua entrata in vigore, indipendentemente dai subentri intercorrenti nell’esercizio dell’attività nei medesimi locali, fatto salvo l’ottenimento di specifica deroga qualora siano messi in atto interventi compensativi che garantiscano il raggiungimento dell’obiettivo che la norma si prefigge.

Per il rilascio di tali provvedimenti, che devono essere specificamente richiesti ed opportunamente motivati, il Comune deve acquisire il parere del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda U.S.L. competente per territorio.

Con la riserva di cui al comma precedente, quando la superficie del locale sia superiore di almeno mq.5 al minimo previsto in rapporto alle unità operative impiegate, è sempre richiesta la realizzazione del servizio igienico negli esercizi che ne siano sprovvisti.

I titolari di autorizzazioni all’esercizio di attività di barbiere o di parrucchiere per donna, in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che abbiano conseguito la qualificazione professionale di parrucchiere per uomo e donna, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 23.12.1970, n. 1142, possono ottenere corrispondente conversione dell’autorizzazione nella nuova tipologia, alla sola condizione che inoltrino la domanda, con indicazione degli estremi della suddetta qualificazione professionale, entro sei mesi anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento. Trascorso questo termine senza che sia intervenuta domanda di conversione dell’autorizzazione per l’esercizio della nuova attività, questa sarà soggetta alla disciplina delle nuove autorizzazioni.

I soggetti che all’entrata in vigore della Legge n. 1/1990 siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell’art. 1 della Legge 14.2.1963, n. 161, come sostituito dall’art. 1 della Legge 23.12.1970, n. 1142 e che intendono conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale.

Le attività di abbronzatura e saune sono disciplinate dalle norme relative ai laboratori di estetica e devono essere regolarizzate entro un anno successivo all’entrata in vigore del presente Regolamento, previa richiesta. A tal fine, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’accertamento dei requisiti igienici delle attrezzature e dei locali in cui si svolge l’attività e della regolarità urbanistica, edilizia e di destinazione d’uso dei locali, nonché alla presentazione, da parte del titolare e del direttore d’azienda, degli estremi della certificazione attestante la qualifica professionale di estetista di cui all’art. 3 della Legge 4.1.1990, n. 1.

I soggetti già titolari di attività di abbronzatura e saune in epoca anteriore all’entrata in vigore della Legge n. 1/1990, i quali siano ammessi a frequentare i corsi straordinari di qualificazione professionale previsti dall’art. 8, comma 7, della legge stessa successivamente istituiti dall’Amministrazione Provinciale, sono autorizzati all’esercizio dell’attività sino al conseguimento della qualifica di estetista, quando risulti al Comune l’iscrizione o l’ammissione al corso abilitante.

Art. 31
Norme generali

Per tutto quanto non previsto nel Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 14.2.1963, n. 161 come modificata ed integrata dalla Legge 23.12.1970, n. 1142 e 29.10.1984, n. 735 della Legge 4.1.1990, n. 1 e dalle Leggi regionali 4.8.1992 n. 32 e 3.3.1993 n. 12 in quanto applicabili.

Art. 32
Validità

Il presente Regolamento comunale per le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista ed ogni successiva modifica ed aggiornamento entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione; le disposizioni in esso contenute hanno effetto immediato per tutte le situazioni di nuova presentazione ed ha una durata di cinque (5) anni.

Il presente regolamento abroga il precedente adottato dal Consiglio comunale e le successive norme di adeguamento nonché le disposizioni, dettate da altri regolamenti comunali precedenti, incompatibili od in contrasto con le disposizioni qui contenute.

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