REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
INDICE:
CAPO VIII - TRASPORTO DI
CADAVERI DA E PER GLI STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE
DI BERLINO E DA O PER COMUNI DISTANTI PIU' DI 100 KM
Art. 51- Introduzione nel paese di cadaveri provenienti da uno
stato non aderente alla convenzione
Art.52 - Estradizione di cadaveri diretti verso uno stato non
aderente alla convenzione
Art. 53- Duplice cassa per il trasporto
CAPO IX - TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER LO STATO DELLA
CITTÀ' DEL VATICANO
Art. 54 - Rinvio alla convenzione tra la santa sede e l’ Italia
Art. 55 - Entrata in vigore del regolamento
CAPO I - DICHIARAZIONE DI MORTE E PERIODO DI
OSSERVAZIONE
Art. 1- Denuncia di morte
La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso
all’Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in
cui tale luogo si ignori, il luogo dove il cadavere è stato deposto.
Il medico chiamato sul posto del decesso compila la dichiarazione di morte e
esprime il parere per lo spostamento della salma.
La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il
defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso
e, comunque, in grado di fornire le generalità del defunto, il luogo e la data
del decesso
In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o
qualsiasi altro stabilimento,il direttore o chi è stato delegato
dall’amministrazione deve trasmettere avviso della morte nel termine fissato
dalla legge.
Nelle denunce di decesso deve essere indicato il luogo dove questo è avvenuto;
Art. 2 – Obbligo di informazione
Chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto
in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di
Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per
stabilire le cause della morte.
Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere,di resti mortali o di ossa
umane,chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco,il quale ne
da’ subito comunicazione all’Autorità’ Giudiziaria, a quella di Pubblica
Sicurezza a alla AUSL competente che incarica dell’esame delle parti rinvenute
il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti al Sindaco e alla
Autorità’ Giudiziaria perché’ questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.
Art.3 – Morte su suolo pubblico
Nei casi di morte sul suolo pubblico per infortunio o altra causa e quando per
breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non
possa ritenersi che presunta,le persone intervenute devono informare il medico e
, nel caso si abbia il sospetto di morte dovuta a reato, l’autorità giudiziaria.
Il corpo sarà trasportato alla Camera di osservazione secondo le indicazioni
ricevute dal medico interpellato, o dall'autorità giudiziaria , e si dovrà
disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di
vita.
Art.4 - Denuncia della causa di morte
I medici, in caso di morte di persona da loro assistita, dichiarano la malattia
che a loro giudizio ne è stata la causa su apposita scheda ISTAT.
L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico curante
del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o
meno presenziato al decesso.
Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi
la denuncia della causa di morte deve contenere l'elenco dei nuclidi
somministrati, la quantità e la data di somministrazione
Nel caso di decesso senza assistenza del medico curante la denuncia della
presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
I medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dell'Autorità
Giudiziaria o per riscontro diagnostico, devono denunciare la causa riconosciuta
della morte all'Ufficiale di Stato Civile .
Ove, dalla scheda di morte, risulti, o sorga comunque il sospetto, che la morte
sia dovuta a reato, l'Ufficiale di Stato Civile deve darne immediata
comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.
Art. 5 - Trasporto di salma
Il medico intervenuto in occasione del decesso rilascia,nel caso in cui i
familiari ne facciano richiesta, un certificato che attesti che il trasporto
della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica, tale
certificazione è titolo valido per il trasporto della salma all’interno del
territorio della regione Emilia Romagna; l’addetto al trasporto, consegna copia
della certificazione al personale della struttura ricevente, e avrà dato
comunicazione del trasporto (anche via fax) al comune ove è avvenuto il decesso
e al servizio di Medicina Legale della A.U.S.L. competente per territorio.
Il trasporto di una salma può essere svolto solo da impresa in possesso delle
prescritte autorizzazioni e dei mezzi idonei.
I Comuni facenti parte del Nuovo Circondario dell’Imolese possono disporre delle
camere mortuarie dislocate presso l’A.S.L. di Imola, nell’ ambito dei presidi di
Imola, Castel San Pietro Terme e Medicina, per l'assolvimento delle seguenti
funzioni obitoriali:
mantenimento in osservazione
riscontro diagnostico
eventuale trattamento igienico conservativo;
deposito per un periodo indefinito in attesa di
autopsie giudiziarie
accertamenti medico - legali,
riconoscimento;
Durante il periodo di osservazione la salma deve essere posta in condizioni tali
che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
Sono ammesse le necessarie cure igieniche sulla salma in osservazione.
La salma va tenuta a disposizione per la visita necroscopica e non sarà
collocata in cella frigorifera, né devono essere applicati dispositivi di
refrigerazione al feretro prima che sia effettuato l’accertamento della realtà
della morte
La certificazione della realtà della morte è compito del medico necroscopo
(nominato dalla A.U.S.L. competente e dipende dal Direttore Sanitario
D’Azienda)che effettua la visita necroscopica non prima di 15 ore e non dopo le
30 ore dal decesso.
Il certificato di accertamento della realtà della morte che attesta che la salma
e’ divenuta cadavere è indispensabile per l'autorizzazione al seppellimento.
Negli ospedali la funzione del medico necroscopo e` svolta dal Direttore del
presidio ospedaliero o da un medico da lui delegato.
Art. 6 - Autorizzazione al trasporto e al seppellimento – Verbale
Chiusura Feretro
Per il trasporto di cadaveri è necessaria l’autorizzazione del Sindaco del
Comune dove è avvenuto il decesso. L’autorizzazione è rilasciata all’incaricato
del trasporto, che deve avere i requisiti previsti dalla normativa vigente e il
medesimo,in veste di incaricato di pubblico servizio,deve verificare in
particolare:
a) la corrispondenza dell’identità’ del defunto con le generalità’ contenute nel
titolo che autorizza il trasporto;
b) l’uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione;
c) le modalità’ di confezionamento del feretro e della sua chiusura.
A conclusione delle verifiche sopraddette lo stesso addetto al trasporto sigilla
il feretro e attesta l’avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo un apposita
attestazione.
Per il trasporto di resti mortali l’autorizzazione e’ rilasciata dal Comune di
partenza.
L'autorizzazione per la sepoltura di cadavere nel cimitero è rilasciata
dall'Ufficiale dello Stato Civile, in base al certificato di accertamento del
decesso rilasciato dall'Autorità competente.
La medesima autorizzazione e’ necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane.
Per la sepoltura di prodotti abortivi e dei feti che non siano stati dichiarati
come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dalla
AUSL .
A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere accolti con la stessa
procedura anche prodotti del concepimento di presunta età’ inferiore alle 20
settimane,presentando domanda di seppellimento alla AUSL entro 24 ore
dall’espulsione od estrazione del feto accompagnata da certificato medico.
Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni
singolo cadavere.
Art. 7 - Aventi diritto alla sepoltura nel cimitero comunale.
Nel cimitero comunale devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra
destinazione;
a) I cadaveri dei deceduti nel territorio Comunale, qualunque residenza avessero
in vita.
b) 1) i cadaveri delle persone morte fuori comune ma che vi avevano in vita la
residenza;
2) i cadaveri delle persone morte fuori comune ma che in esso sono nate o
abbiano avuto in vita la residenza per almeno 5 anni;
3) il coniuge o il convivente, i figli, ed i genitori delle persone di cui ai
commi 1) e
2) anche se in vita non hanno mai avuto la residenza nel comune.
c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di
esso, ma
aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata esistente nel cimitero o in
un
loculo ad esse già’ intestato, antecedentemente alla data di adozione del
presente regolamento, estendendosi tale diritto al coniuge, ai figli ed ai
genitori.
a) i nati morti ed i prodotti del concepimento, relativi alle persone
sopraelencate.
b) I resti mortali e le ceneri dei deceduti sopraelencati
Il trasporto del feretro al cimitero viene effettuato a cura della famiglia,
servizi o trattamenti speciali necessitano di autorizzazione da parte del
Sindaco
Il trasporto del feretro di persone indigenti, decedute nel comune, è gratuito
solo quando lo stato di indigenza è accertato e documentato, salvo casi
eccezionali.
Art. 8 – Orari dei servizi funebri
Il Sindaco determina gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri.
La tumulazione e inumazione delle salme nei cimiteri di Dozza e Toscanella,
viene effettuata nei giorni feriali con il seguente orario: dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00, la tumulazione può’ avvenire anche il
sabato dalle ore 8 alle ore 12 a condizione che l’impresa di pompe funebri
provveda a fornire personale debitamente specializzato e tempestivamente
segnalato all'ufficio comunale competente: Salvo specifiche deroghe autorizzate
dal Sindaco.
Art. 9 – Composizione delle salme per il trasporto – trattamento
antiputrefattivo
I cadaveri destinati all'inumazione nei Cimiteri del Comune devono essere
contenuti in casse di legno dolce. Qualora provengano da località distanti oltre
100 Km, è obbligatoria la doppia cassa.
Le casse lignee devono preferibilmente essere riposte in casse metalliche
ermeticamente chiuse, in questo caso è superflua la cerchiatura.
I cadaveri destinati alla tumulazione devono essere racchiusi in duplice cassa.
Qualora la cassa metallica sia interna è superflua la cerchiatura, solamente nel
caso in cui sia applicata alla cassa metallica stessa, una valvola o altri
dispositivi omologati, atti a fermare o a neutralizzare i gas della
putrefazione.
Il feretro dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di responsabilità
autentica resa dall'impresario che ha fornito le casse dove sono descritte le
caratteristiche delle stesse.
Le iniezioni conservative vanno praticate nel caso di salme che devono essere
trasportate in località fuori dalla Regione Emilia Romagna
Il certificato attestante l'avvenuto trattamento deve essere consegnato
all'ufficio dello Stato Civile in tempo utile per il rilascio della
autorizzazione al trasporto.
Per i deceduti presso strutture ospedaliere tali informazioni dovranno essere
fornite agli operatori della Camera Mortuaria, il certificato sarà consegnato in
doppia copia e l’addetto alla chiusura del feretro provvederà al successivo
inoltro agli uffici comunali.
Art. 10 – Registro dei cadaveri ricevuti
L’incaricato del Comune, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di
sé l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di Stato Civile, egli inoltre
iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:
1)Le inumazioni che vengono eseguite, precisando le generalità di ogni cadavere,
l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo;
2)Le generalità di ogni cadavere che viene tumulato, con l'indicazione del sito
dove è stato deposto;
3)Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con
l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero,
4)Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione
trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc...
5)Il responsabile del cimitero terrà un apposito registro per annotare le
generalità delle persone i cui cadaveri sono stati cremati e le cui ceneri sono
state disperse nel giardino delle rimembranze all’interno del cimitero
Art. 11 – Norme di comportamento nel cimitero
E’ vietato introdurre nei cimiteri animali di qualsiasi specie, biciclette o
altri veicoli. E’ fatta eccezione per i veicoli speciali per invalidi. Nei
cimiteri si dovrà tenere un contegno decoroso e che non disturbi i visitatori.
E’ vietato camminare sulle sepolture, imbrattare le lapidi, le croci, i muri e i
monumenti e danneggiare piante, siepi e quanto appartiene al cimitero.
Il Sindaco decide con propria ordinanza gli orari di apertura del cimitero.
Il cimitero negli orari di chiusura deve essere chiuso a chiave, a meno che non
sia in funzione un tipo di chiusura automatica.
CAPO II - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Art. 12 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie
Per eseguire una esumazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è
stato inumato onde poter preliminarmente valutare le probabilità di raccogliere
solamente ossa oppure la salma nella sua cassa.
Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall’ufficio competente,non si
effettuano nel periodo di luglio e agosto.
La cittadinanza viene informata delle operazioni di esumazione e estumulazione,
allo scadere del diritto d’uso della sepoltura, e ne viene data notizia con
comunicazione ai parenti, pubbliche affissioni all'albo pretorio del Comune,
all'ingresso del cimitero e dei campi comuni o delle altre sepolture in
scadenza, per almeno 30 giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali.
L’operatore, osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, farà in modo
che la stessa venga trattata con le necessarie cautele igienico - sanitarie
Esaminato il cadavere contenuto nella cassa, se questo non è completamente
mineralizzato si inuma un'altra volta fino a mineralizzazione completa nel campo
indecomposti (o dove non esiste nella stessa fossa), previo trasferimento del
cadavere in contenitori idonei all’uso.
Il periodo di inumazione viene individuato dagli operatori addetti in base alle
caratteristiche chimico - fisiche del terreno del cimitero. Il tempo di
inumazione previsto è di 5 anni, qualora si faccia ricorso all’impiego di
sostanze che facilitino la decomposizione delle salme detto periodo è ridotto a
due anni.
Stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento della esumazione
spetta agli operatori addetti.
E’ possibile, qualora il cadavere non fosse completamente mineralizzato,
procedere, con l’assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione,al fine di
deporre le ceneri nella sepoltura indicata dalla famiglia.
Per il trasporto di resti mortali non completamente mineralizzati,è necessario
deporre i resti in un contenitore chiuso e biodegradabile, racchiuso a sua volta
in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile a chiusura
ermetica; detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione
cimiteriale sia questa la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
Nel caso in cui il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute vengono
raccolte nell’ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di
raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi dati in
concessione; in tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di
zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, riportante nome e cognome del
defunto;
Nel caso che i famigliari decidano di raccogliere i resti per destinarli alla
cremazione (art. 14 di questo regolamento) si userà un contenitore in materiale
combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in
relazione al peso trasportato,riportante all’esterno nome, cognome, data di
morte del defunto.
La irreperibilità anagrafica o la irreperibilità accertata degli aventi diritto
viene dimostrata seguendo le modalità degli art. 140/143 del Codice di Procedura
Civile.
Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o resti
mortali, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal
Comune.
Il Sindaco, sentita l'A.U.S.L. territorialmente competente, può disporre con
specifica ordinanza la cremazione dei resti mortali dopo aver preventivamente
informato la cittadinanza con pubbliche affissioni.
Le lapidi, i cippi, ecc. possono essere ritirati dai familiari o smaltiti a
carico del comune.
Gli avanzi di indumenti, casse, ecc... che si rinvengano in occasione di
esumazioni ed estumulazioni sono equiparati a rifiuti speciali.
Gli effetti preziosi rinvenuti (se non richiesti dai parenti), dovranno seguire
i resti. I fiori e oggetti risultanti dalle attività di visita ai cimiteri sono
da considerarsi assimilabili ai rifiuti solidi urbani.
E’ proibito al pubblico di assistere alle operazioni di esumazione o
estumulazione.
Possono rimanere presenti soltanto i parenti più prossimi dei defunti o gli
incaricati delle famiglie.
Art.13 – Fuoriuscita di percolato
Nel caso in cui a causa della sovrapressione per effetto dei gas di putrefazione
all’interno di un loculo si verifichi l’espulsione dei gas stessi e /o la
fuoriuscita di percolato si dovrà ’individuare il loculo in cui ciò' e 'avvenuto
avvisare i parenti del defunto i quali dovranno provvedere in proprio a loro
spese per rimediare in modo decoroso all’accaduto.
CAPO III - CREMAZIONE
Art. 14 - Autorizzazione alla cremazione
La autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dal Sindaco del
Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa
con le modalità previste dalla normativa vigente:
Disposizione testamentaria
Iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta
Volontà manifestata dal coniuge
Volontà manifestata dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli
74-75-76- e 77 del Codice Civile nel caso di concorso di più parenti nello
stesso grado, da tutti i pari grado.
La manifestazione di volontà di cui al comma precedente deve essere resa in
forma scritta,anche inserita nella istanza di cremazione.
L’autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non
viene preventivamente acquisito:
certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti
l’accertamento della realtà della morte e sia escluso il sospetto di morte
dovuta a reato;
in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il
nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può
essere cremato
La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla A.U.S.L.
del luogo di amputazione;
La cremazione dei resti mortali e la destinazione delle relative ceneri è
autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune del decesso o del luogo
ove si trovano i resti mortali, previa acquisizione di dichiarazione resa ai
sensi del T.U. 445/2000
Art. 15 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del
Comune ove è avvenuto il decesso, secondo la volontà propria del defunto,
espressa in forma scritta nelle forme di cui alla “Direttiva in merito
all’applicazione dell’art.11 della L.R. 29 luglio 2004 n. 19” (Disciplina in
materia funeraria e di polizia mortuaria)
La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come
definiti dall'art. 3 comma 1 n. 8 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice
della Strada" ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla
legislazione vigente.
La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla
legge;
del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri
sono disperse.
Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie
ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti,
dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli
articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, da tutti i parenti di 1° grado. In
assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione , le ceneri
vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel
rispetto della volontà del defunto; e comunque deve essere autorizzata
dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove sono custodite.
La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere
effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore
testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto
il defunto, o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato dal Comune o
delle Imprese che esercitano l’attivita’ funebre di cui all’articolo 13 della
L.R.n.19/2004.
Art. 16 - Autorizzazione per l’affidamento delle ceneri
L 'affidamento familiare o personale di un'urna cineraria deve essere
autorizzata dal Comune competente del luogo di conservazione delle ceneri ove
l’urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per
iscritto, in vita, dal defunto o della volontà espressa verbalmente, in vita,
dal defunto e manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi del, D.P.R.
28 dicembre 2000, .n. 445, dal coniuge e da tutti i parenti di 1° grado.
La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente
tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali, derivanti da
esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal
defunto.
In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l’ urna cineraria è tumulata nel
cimitero,(deposito a pagamento) finché sulla destinazione non intervenga accordo
tra le parti o sentenza passata in giudicato.
In caso di decesso o di inabilita’ dell’affidatario l’urna cineraria torna sotto
la responsabilita’ dell’amministrazione comunale che la tumula nel cimitero.
I soggetti di cui al comma 1 presentano al comune competente per luogo di
conservazione delle ceneri, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di
affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:
i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonchè i dati
identificativi del defunto;
la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento
dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione;
il consenso dell'affidatario per l’accettazione dei relativi controlli da
parte dell'Amministrazione Comunale;
l'obbligo per l'affidatario di informare l’Amministrazione Comunale di
eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla
residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;
i dati della persona a cui può essere consegnata l'urna sigillata e che
sottoscriverà il relativo atto di affidamento;
fa conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non
autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e
sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel
caso l’affidatario non intendesse più conservarla;
Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare
o personale è stabilito nella residenza dell’affidatario, salvo non diversamente
indicato al momento della richiesta di autorizzazione.
La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da
parte dell’ affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna
cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, nel caso in cui l’affidatario
intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, può conferirle al cinerario
comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero, allegando il relativo
atto di affidamento.
Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve
essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito
registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:
c) per affidamenti di urne autorizzati:
dei dati anagrafici e della residenza dell' affidatario
dei dati identificativi del defunto;
d) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione
esterno al cimitero, diverso dalla residenza:
dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
e) per i recessi dall'affidamento:
dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle
risultanze riscontrate.
Art. 17 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri
La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata
dall’Ufficiale di Stato Civile ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto
alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.
CAPO IV - TIPI DI SEPOLTURA
Art. 18 - Tipi di sepoltura
Oltre a quelli già esistenti in base alle precedenti normative (loculi e
cappelle di famiglia in
concessione perpetua) disciplinati dai relativi contratti, sono previsti i
seguenti tipi di sepoltura:
1) Inumazione in campo comune fino a completa mineralizzazione;
2) Tumulazione in loculi costruiti dal Comune e concessi a pagamento per anni 30
prorogabili a richiesta di 10 in 10 anni per altri 30 anni.
3) Tumulazione gratuita in ossario comune per resti mortali provenienti da
esumazione o estumulazione;
4) Tumulazione a pagamento in ossari concessi dal Comune per resti mortali e
ceneri;
5) Inumazione in aree private corredate da ossario, costruite a cura dei
privati, in concessione novantanovennale;
6) Tumulazione in cappelle di famiglia corredate da ossari costruite a cura dei
privati, in concessione novantanovannale. Costituiscono sepolture private solo
quelle di cui ai punti 5 e 6. La durata delle concessioni decorre dalla data di
perfezionamento dell'atto di concessione.
Art. 19 - Campi di inumazione
Il cimitero è dotato di campo comune destinato alla sepoltura per inumazione.
Tale campo è diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi
cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila
procedendo senza soluzione di continuità, senza distinzione di sesso.
Ogni fossa sarà contrassegnata a cura del Comune, con un cippo portante il
numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Sul cippo verrà
applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e
del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.
Non è consentito l'uso di monumenti o lastre che coprono un'estensione maggiore
della superficie corrispondente a due terzi della fossa e un'altezza non
superiore a m. 1,50.
Un'area del cimitero può essere destinata alla inumazione degli arti amputati
ove ne sia stata fatta esplicita richiesta, individuata nella planimetria tenuta
nell'Ufficio Tecnico del Comune.
Art. 20 - Fosse di inumazione
Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di
superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere
colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al
feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
Art. 21 - Feretri per inumazione
Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno
dolce di spessore minimo di cm 2 deve avere vesti biodegradabili ed essere
sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto
del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa
fossa.
Gli arti amputati che devono essere inumati nel cimitero devono essere
confezionati con materiale biodegradabile e ogni onere resta a carico del
richiedente l'inumazione.
Art. 22 - Inumazione in campo comune
Le casse da inumare in campo comune dovranno essere costruite con tavole di
legno dolce aventi lo spessore minimo di mm. 20.
Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro Comune per le
quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, la cassa metallica dovrà essere
preferibilmente esterna.
Le lapidi e i monumenti funebri non possono essere lavorati nei cimiteri, ma
dovranno esservi introdotti completamente finiti e pronti per il montaggio.
Le lapidi dovranno essere fissate, a monte della fossa, con apposito basamento
in muratura che le renda perfettamente stabili.
Sarà immediatamente ritirato e disperso dagli addetti tutto il materiale
ritenuto non decoroso.
Art. 23 - Loculi sepolcrali in concessione
- Nei cimiteri, a cura del Comune, sarà provveduto alla costruzione di loculi
sepolcrali destinati alla tumulazione, che verranno concessi ai privati per la
durata di anni 30, prorogabili a richiesta, di 10 anni in 10 anni per altri 30,
verso il pagamento ogni volta del corrispettivo fissato dall'Amministrazione
Comunale.
- Le concessioni verranno date secondo l'ordine cronologico di presentazione e
registrazione della domanda al Protocollo Generale del Comune da redigersi in
carta legale indirizzata al Sindaco con l'indicazione dell'oggetto della
richiesta (urna, loculo, ossario, ecc.) e su individuazione nel cimitero.
- L'ordine di assegnazione dei loculi è il seguente: vengono prima assegnati
tutti i loculi di una colonna dal più basso al più alto; poi si passa alla
successiva colonna, invertendo la direzione di assegnazione dal più alto al più
basso; nella successione delle colonne si comincia a sinistra di ciascun blocco.
L'ordine di assegnazione sopra descritto discende automaticamente dal numero del
loculo risultante dal relativo registro.
- Le concessioni vengono disposte solo per i cadaveri da tumulare, dandone
comunicazione al familiare richiedente.
- Nel caso in cui la famiglia del defunto ritenga di riunire più cadaveri
tumulati nei Cimiteri del territorio comunale riferiti ai coniugi o conviventi,
ascendenti e discendenti prossimi del de cuius, sarà concessa la facoltà di
chiedere uno o più loculi contigui, previa restituzione al Comune, ai sensi
dell'art. 24 del presente regolamento, dei loculi già occupati dai cadaveri dei
traslati.
E' data inoltre facoltà di riunire il cadavere del coniuge o convivente, dei
genitori, e dei figli del de cuius anche se tumulate in un Cimitero situato
fuori del territorio comunale.
Il concessionario ha l'obbligo della lapide in marmo (fornita grezza dal
Comune), con l'indicazione del nome, cognome, età (o data di nascita) e data di
morte del defunto.
Le lapidi potranno essere complete di portafiori, di norma a sinistra , porta
lume, fotogra-
fia e simbolo religioso .
Ornamenti, iscrizioni o epigrafi dovranno ottenere la preventiva approvazione.
I loculi usati, anche se momentaneamente vuoti, dovranno essere chiusi con
lapidi di marmo grezzo.
Art. 24 - Restituzione loculi
La concessione da’ diritto soltanto alla sepoltura, con l'esplicito divieto
di trasferimento ad altri, sia per utilizzo che per donazione.
In caso di loculi a perpetuità è in facoltà del concessionario o del suo avente
causa, restituire il loculo al Comune; la Giunta Comunale, in base a stima
dell'Ufficio Tecnico Comunale, determinerà il prezzo di restituzione e quello di
nuova concessione.
I loculi in concessione temporanea, comunque sgombrati prima della scadenza,
torneranno automaticamente al Comune, che pagherà i seguenti indennizzi:
a) il 50% del prezzo di concessione entro il 5° anno;
b) il 25% del prezzo di concessione entro il 10° anno;
c) oltre il 10° anno dalla concessione non sarà pagato alcun indennizzo.
I prezzi dei loculi restituiti saranno determinati in base alle tariffe vigenti.
Art. 25 - Ossari e urne funerarie
Nei cimiteri verranno costruiti, a cura del Comune, ossari che il Comune cede in
concessione ai privati verso il pagamento del corrispettivo fissato.
Il diritto di uso spetta al concessionario, ai suoi congiunti e comunque alle
persone espressamente indicate nell'atto di concessione.
Gli ossari possono essere restituiti al Comune il quale pagherà i prezzi
stabiliti dal Sindaco con apposito provvedimento.
La concessione relativa agli ossari è di durata novantanovennale, salvo rinnovo.
Il concessionario dovrà, a sue spese, provvedere alla sistemazione dell'urna ed
all'apposizione di una lapide in marmo con identificazione del nome, cognome,
età (o data di nascita) e data di morte del defunto.
Altre iscrizioni o epigrafi dovranno ottenere la preventiva autorizzazione del
Comune.
Art. 26 - Tumulazione
In ogni loculo può essere tumulato esclusivamente il cadavere indicato nella
concessione. Qualora le dimensioni del loculo lo permettessero, vi potranno
essere conservate anche cassette ossario e urne cinerarie di famigliari del
defunto purché queste non siano sovrapposte al feretro.
Qualora in loculi a concessione perpetua si trovi già una cassetta ossario
contenente i resti di un avente diritto alla sepoltura, può concedersi la
tumulazione anche del feretro del concessionario stesso o dei suoi famigliari
aventi diritto a sepoltura nel comune.
Art. 27 - Scadenza e rinnovo
Alla scadenza della concessione, se non richiesto altrimenti, i resti mortali o
le ceneri vanno all'ossario comune. Il rinnovo della concessione, possibile solo
in presenza di feretro, dovrà essere richiesto entro sei mesi dalla scadenza.
Art. 28 – Diritti e canone di concessione
I diritti di concessione riguardanti la tumulazione nonche’ i canoni di
concessione dei nuovi loculi e il rinnovo delle concessioni dei loculi
trentennali in scadenza sono fissati con deliberazione della Giunta Comunale.
Art. 29 - Diritto di sepoltura
Il diritto di sepoltura in loculo è circoscritto alla sola persona per la quale
venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per
qualsiasi titolo.
Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di cadavere, ove non vi fossero
loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco può autorizzare la cessione del
diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario.
La cessione è temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto.
La cessione non è consentita quando ricorrano motivi di contrasto con l'atto di
prima concessione o quando la cessione stessa può avere fini.di speculazione.
Art. 30 - Interventi di manutenzione.
Qualunque intervento di manutenzione straordinaria o di recupero deve essere
preventivamente comunicato ed eventualmente autorizzato dal Comune.
Art. 31- Concessione aree per tombe di famiglia
Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di
famiglia o monumentali sulla base di piani di lottizzazione regolarmente
approvati.
Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I progetti
debbono essere approvati secondo le modalità previste dalla normativa vigente
per il settore edilizio. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito
il numero dei cadaveri che possono essere accolti nel sepolcro.
Le costruzioni di sepolture su aree date in concessione devono essere realizzate
entro il termine di due anni dalla data della relativa concessione.
Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del
cimitero.
Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate da un
tecnico idoneo che rilascerà apposito certificato, attestante la conformità
della costruzione eseguita con il progetto licenziato dall' U.T. Comunale.
L' U.T., sentito il parere del Coordinatore Sanitario rilascia certificato di
conformità.
Art. 32- Diritto sepoltura nelle tombe di famiglia
Il diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia è riservato al concessionario,
ai suoi ascendenti, al coniuge, ai discendenti in linea retta e ai coniugi di
questi ultimi, a meno che nell'atto di concessione non sia diversamente
disposto.
La concessione in uso del terreno per la costruzione di tombe di famiglia, o la
concessione in uso di tomba di famiglia, può essere disposta esclusivamente a
favore di soggetti che possiedono i seguenti requisiti:
- persone residenti nel comune, o che vi hanno risieduto in passato;
- coniugi di persone già sepolte nel cimitero comunale, anche se non residenti
nel comune;
- persone aventi parenti fino al 3° grado già sepolti nel cimitero comunale,
anche se non residenti nel Comune;
- persone aventi parenti fino al 3° grado residenti nel Comune, anche se essi
stessi non residenti.
Non è ammessa la tumulazione di persone diverse da quelle indicate al precedente
1 ° comma;' tuttavia il Sindaco può autorizzare a richiesta, l'accoglimento
nella sepoltura privata di cadaveri di persone estranee alla famiglia, ma legate
ad esse da vincolo di parentela, amicizia od obbligazione.
Art. 33 - Rientro in possesso di tombe di famiglia da parte del
comune
Le tombe di famiglia non potranno di norma essere oggetto di cessione tra
privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche.famiglia
a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di
rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei
posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed
in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con
libertà di cessione e di concessione a chiunque.
Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del
terreno secondo le tariffe vigenti.
Art.34 - Durata e titolarità concessione tombe di famiglia
Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99
salvo rinnovo.
Alla morte del concessionario la titolarità della concessione passa ai suoi
eredi secondo le norme del Codice Civile.
Tali eredi, se in numero di due o superiore, devono designare un rappresentante
che risponda davanti al Comune degli obblighi indicati nell'atto di concessione.
Scaduto il periodo novantanovennale della concessione, gli interessati dovranno
chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che
esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o
della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda entro sei mesi dalla
scadenza costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di
rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la
cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà
adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno
affiggere avvisi murari per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel
caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la
riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma
corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
II Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre
che sia a conoscenza dei loro indirizzi.
Art. 35 -Cessione tra privati di tombe di famiglia
Le tombe di famiglia potranno essere oggetto di cessione tra privati solo in via
eccezionale, previa autorizzazione della Giunta Comunale, e dopo che questo
organo avrà accertato che dalla cessione non risulti una lesione agli interessi
del Comune e non risultino motivi di lucro o speculazione.
Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del
terreno secondo le tariffe vigenti.
Art. 36 - Manutenzione delle sepolture private
Le tombe di famiglia dovranno essere mantenute in perfetto stato a cura e spese
del titolare della concessione, fino all'estinzione della concessione.
Nelle tombe di famiglia a pozzo di vecchia concessione, ove non vi sia spazio
per adeguati ripiani e corridoi, non potranno effettuarsi tumulazioni in
sovrapposizione, ma dovranno essere predisposti divisori in cemento o marmo,
fino ad esaurimento dello spazio e la tomba non potrà essere aperta prima che
siano trascorsi 25 anni dalla data dell'ultima tumulazione.
In caso di inadempimento agli obblighi della manutenzione, il Comune procederà
d'ufficio, previa diffida , alle opere necessarie a spese degli interessati, da
riscuotersi col sistema privilegiato delle imposte dirette.
Per le concessioni di vecchia data, ove i feretri non siano più identificabili
per mancanza di targhette sugli stessi, qualora vengano richiesti spostamenti o
riduzioni, per evitare ogni responsabilità da parte del Comune occorrerà' da
parte degli aventi diritto, la designazione congiunta di un responsabile di
tutti gli adempimenti richiesti.
Relativamente alle stesse concessioni, in assenza di contratto, chiunque reclami
il diritto all'uso della sepoltura dovrà dimostrare di essere discendente o
erede del capostipite indicato nella lapide.
Art. 37- Applicabilità ai loculi perpetui delle norme relative
alle tombe di famiglia
Le norme relative al diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia, si applicano
in quanto compatibili, ai loculi già concessi in perpetuità. Relativamente a
tali loculi, in assenza di contratto, chiunque reclami il diritto all'uso della
sepoltura dovrà dimostrare d'essere discendente o erede del capostipite indicato
nella lapide.
Art. 38 - Estinzione delle concessioni
Le concessioni di sepolture private, siano esse per loculi ovvero per aree
private destinate alla costruzione di tombe di famiglia si estinguono per
scadenza del termine, per revoca, per decadenza, rinuncia, soppressione del
cimitero.
Art. 39- Revoca della concessione
La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico
interesse. In tal caso il concessionario ha diritto ad ottenere a titolo
gratuito un posto corrispondente alla precedente ,concessione e per la durata
residua ad esso spettanti o, nel caso di concessione perpetua, per la durata
stabilita dall'art. 23.
II concessionario ha diritto altresì al trasporto gratuito del feretro o dei
resti nel nuovo sito.
Art. 40- Decadenza della concessione
La decadenza può essere dichiarata dal Comune concessionario, previa regolare
diffida, per inadempienza delle obbligazioni assunte con l'atto di concessione.
In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.
Art. 41 - Rinuncia a concessione
Nel caso di aree inedificate , la retrocessione al Comune avverrà alle seguenti
condizioni:
Rimborso del 50% del corrispettivo pagato.
Le aree inedificate, come sopra retrocesse, vengono riconcesse alla tariffa in
vigore.
Nel caso di tombe di famiglia edificate, la retrocessione avverrà con rimborso
della somma risultante da apposita perizia di stima dell'ufficio tecnico
comunale.
Tali tombe verranno riconcesse al prezzo come sopra determinato, maggiorato
delle spese amministrative e delle spese sostenute dal Comune per la
manutenzione e/o il ripristino.
II diritto di rinuncia può essere esercitato dal concessionario e in caso di
morte di questi, dagli eredi secondo le norme del Codice Civile.
Nel caso in cui gli eredi siano in numero di due o superiore, la rinuncia potrà
essere presentata da un rappresentante designato ad intervenire in tutti gli
atti e per tutti gli adempimenti da svolgere con il Comune.
Art. 42 - Estinzione concessione per soppressione cimitero
Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i
diritti dei concessionari previsti dalle leggi in vigore.
Art. 43- Concessioni perpetue o a tempo determinato
Le concessioni perpetue od a tempo determinato di durata superiore a quella
prevista dall'art.18, rilasciata anteriormente alla data d'entrata in vigore del
presente regolamento restano confermate , salvo i casi di estinzione di cui agli
artt.36 e seguenti.
Art. 44 - Servizio di illuminazione votiva
Il Comune provvede al servizio della, illuminazione votiva delle sepolture o in
amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata
sufficientemente attrezzata ed idonea allo scopo.
CAPO V - ADDETTI AI CIMITERI
Art. 45- Dipendenza del personale addetto ai cimiteri
II personale addetto al cimitero dipende dall'amministrazione comunale e
risponde:
a) all'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri,
spazi, ecc..
b) all'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri.
Art. 46 - Compiti del personale addetto ai cimiteri
Il personale addetto al cimitero deve:
- verificare la conformità dei feretri alle disposizioni vigenti per
l'inumazione o la tumulazione;
- ricevere e conservare i decreti di autorizzazione alla sepoltura;
- sorvegliare il deposito di osservazione situato nel cimitero;
- denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco ogni azione di vilipendio di
cadavere.
Gli addetti al cimitero devono:
- custodire le chiavi del cancello di ingresso dei locali del cimitero e tutto
il materiale e le attrezzature di pertinenza del cimitero stesso;
- mantenere in stato decoroso il cimitero, le adiacenze e l'accesso, compreso lo
sfalcio delle erbacce;
- mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo comune nella
debita forma atta a convogliare lo scolo delle acque piovane;
- tenere costantemente puliti i viali, coltivare le piante, le siepi ed i fiori
all'interno del cimitero e nell'area di pertinenza;
- scavare le fosse, inumare i feretri e ricoprire le fosse con la terra;
- tumulare i feretri e richiudere i loculi;
- assistere gli incaricati delle autopsie speciali che si dovessero effettuare
nel cimitero provvedendo alle occorrenti
- operazioni di esumazione, disinfezione, pulizia, ecc...
- sorvegliare le salme deposte nella camera mortuaria;
-- provvedere alle esumazioni e alle estumulazioni ordinarie e a quelle
straordinarie richieste dall'Autorità Giudiziaria o autorizzate dal Sindaco;
- raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri esumati,
qualora non sia richiesta diversa destinazione;
- vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni e l'esecuzione di
qualsiasi lavoro in assenza di permesso da parte dell'Amministrazione comunale;
- denunciare al Sindaco ogni manomissione o infrazione alla normativa vigente;
- tenere aggiornata con appositi cippi la numerazione delle tombe del campo
comune;
- presentarsi all'estrazione dei feretri dal carro funebre all'ingresso del
cimitero per il trasporto alla camera mortuaria o al luogo di sepoltura;
- recarsi nelle abitazioni dei defunti e negli altri luoghi ove occorra
recuperare salme, dietro ordine del Sindaco;
E' vietato agli addetti al cimitero riscuotere tasse o diritti di competenza del
Comune o pretendere il pagamento di prestazioni, dovendo queste essere previste
nell'apposita tariffa ed essere corrisposte esclusivamente al Tesoriere del
Comune.
CAPO VI - TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER GLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE
DI BERLINO
Art. 47- Trasporti di cadaveri da o per uno degli stati aderenti
alla convenzione
Gli Stati aderenti alla convenzione sono: (Austria, Germania, Belgio, Cile,
Danimarca, Egitto, Francia, Italia, Messico, Olanda, Portogallo, Svizzera,
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia. Turchia, Zaire).
I trasporti di cadaveri da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione
internazionale di Berlino, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni
sanitarie previste da detta convenzione. I cadaveri stessi debbono essere
accompagnati dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
Tale passaporto è rilasciato per i cadaveri da estradare dal territorio
nazionale dal Sindaco del Comune dove e’ avvenuto il decesso e per i cadaveri da
introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del
luogo da cui il cadavere viene estradato.
Nei casi previsti dal presente articolo il Sindaco agisce in qualità di autorità
delegata dal Ministero della Sanità. .
Per quanto non previsto nel seguente articolo si rinvia alle disposizioni
contenute nell'accordo internazionale concernente il ricevimento dei cadaveri
sottoscritto a Berlino il 10/02/37 e rese esecutivo con R. D. 01/07/37 n° 1379.
CAPO VII - MORTE PER MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE
Art. 48 - Precauzioni in caso di morte dovuta a malattia
diffusiva
Quando la morte è dovuta ad una delle malattie diffusive comprese nell'elenco
pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di
osservazione deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è vestito
e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di
rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità
sanitaria salvo che l'autorità sanitaria non lo vieti nella contingenza di
manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del
presente articolo, l'autorizzazione al trasporto in altra sede può essere
concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali
cautele che, caso per caso saranno determinate dall'Autorità sanitaria.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di
cadaveri da e per l'estero quando si tratti di malattie infettive diffusive di
cui all'elenco citato nel primo capoverso.
Art. 49- Avviso di morte per malattia diffusiva
In tutti i casi di morte per malattie infettive diffusive (comprese nell'elenco
Pubblicato dal Ministero della Sanità) il medico deve darne subito avviso al
Sindaco che provvede a informare I'U.S.L. competente.
Art. 50- Periodo di osservazione in caso di morte per malattia
diffusiva
Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva (compresa
nell'elenco del Ministero della Sanità) o il cadavere presenti segni d'iniziata
putrefazione od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del
Coordinatore Sanitario o del Sindaco si può ridurre il tempo a meno di 24 ore.
(Il Coordinatore Sanitario della U.S.L. adotta le misure cautelative ritenute
necessarie).
CAPO VIII - TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER GLI STATI NON ADERENTI ALLA
CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO E DA O PER COMUNI DISTANTI PIU' DI 100 KM
Art. 51- Introduzione nel paese di cadaveri provenienti da uno
stato non aderente alla convenzione
Per l'introduzione nel Paese di cadaveri provenienti da uno degli Stati non
aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla
traslazione dei cadaveri deve presentare all'autorità consolare italiana
apposita domanda corredata:
a) di una certificazione della competente autorità sanitaria locale, dal quale
risulti che sono state osservate le prescrizioni previste;
b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il ministero della sanità
dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate;
c) autorizzazione alla sepoltura dell'autorità competente del Paese di
estradizione; d) certificato medico dal quale risulti la causa di morte.
L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione
presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra la
richiesta telegraficamente o con sistema telematico adeguato e
contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari
Esteri, al Sindaco del Comune dove il cadavere e’ diretto, che concede
l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero
degli Affari Esteri.
Art.52 - Estradizione di cadaveri diretti verso uno stato non
aderente alla convenzione
Per l'estradizione dal Paese di cadaveri diretti verso Stati non aderenti alla
convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al
Sindaco del Comune dove e’ avvenuto il decesso, corredata dei seguenti
documenti:
a) estratto dell'atto di morte ;
b) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate
le disposizioni di cui agli artt. 30 e 32 del D.P.R. 10. 9. 1990 n. 285 nel caso
di morte per malattia infettiva diffusiva anche quanto previsto nel caso
specifico,
c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità
dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate;
d) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il
quale il cadavere è diretto;
e) autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è
avvenuto il decesso. Il Sindaco ricevuta la domanda, corredata come sopra,
concede l'autorizzazione, informandone il Sindaco del Comune di frontiera
attraverso la quale il cadavere dovrà transitare.
Nel concedere l'autorizzazione il Sindaco agisce come delegato del Ministero
della sanità.
Art. 53- Duplice cassa per il trasporto
Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla
convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, i cadaveri devono
essere racchiusi in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno
massiccio.
La cassa metallica o che racchiuda quella di legno o che sia da questa
contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due
casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di
segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile,
riconosciuto idoneo.
Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona
di contatto degli elementi da saldare.
Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660
mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.
Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm.
Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è
tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo
spessore minimo di cui sopra.
II fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo
nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso
della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura
presa.
Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo
pezzo nel senso della lunghezza.
Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani
diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel
senso della lunghezza.
Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono
essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza
delle pareti stesse congiunte tra loro, nel senso della larghezza, con le
medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti
laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di
sicura e duratura presa.
Il fondo deve essere saldamente congiunto alle pareti con chiodi disposti di 20
in 20 cm. ed assicurato con un mastice idoneo.
La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro,
larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm.,
saldamente fissate mediante chiodi o viti.
Qualora la cassa metallica sia interna , ma dotata di valvola o altro
dispositivo omologato atto a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione,
la cerchiatura e’ superflua. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono
portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il
marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti meno di 100 km.,
salvo il caso previsto dall'art. 25 DPR 285/90 e sempre che il trasporto stesso
dal luogo di deposito del cadavere al cimitero possa farsi direttamente e con
idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.
CAPO IX - TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER LO STATO DELLA CITTÀ' DEL VATICANO
Modalità date dalla convenzione stipulata tra l'Italia e lo Stato della Città
del Vaticano con apposita convenzione del 1938
Art. 54 - Rinvio alla convenzione tra la santa sede e l’ Italia.
Il trasporto dei cadaveri da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato
dalle norme della convenzione tra la Santa Sede e l'Italia.
Art. 55 - Entrata in vigore del regolamento
Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma dell' art.134 T.U. 267/2000
e pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, entra in vigore il
primo giorno del mese successivo alla predetta esecutività e pubblicazione.
TRASPORTO CADAVERE DA E PER L’ESTERO
TRASPORTO IN PAESI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO
Rilascio del passaporto mortuario nel testo conforme alla convenzione, redatto
in lingua italiana e almeno un’altra lingua tra le più usate:
Documentazione da allegare alla domanda:
Estratto di morte
Certificato dell’A.U.S.L.osservanza disposizioni artt.30 e 32 DPR 285/1990 ed
eventualmente art.18 e 25 (per malattia infettiva-diffusiva)
Autorizzazione al seppellimento
TRASPORTO IN PAESI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO
Documentazione da allegare alla domanda per il rilascio della “autorizzazione”:
Come per i paesi aderenti più:
Nulla osta dell’autorità consolare o diplomatica dello stato in cui il feretro
va estradato
Attestazione di garanzia fornita dall’Impresa che effettua il trasporto (art.10,commi
8 e 9 Legge Regionale E.R.)
Altra documentazione eventualmente prescritta dal Ministero della salute.
Del rilascio dell’autorizzazione o del passaporto mortuario va informato il
Prefetto della
Provincia di frontiera di transito del feretro.
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