REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(Approvato con Deliberazione di C.C. N. 74 del
08/07/1994 e modificato con Deliberazioni di C.C. n. 91 del 08/09/1994 e C.C. n. 144 del
03/12/1994)
I N D I C E
CAPO I : disposizioni
generali
ART 1: ambito e scopo del Regolamento
ART 2: classificazione del Comune
ART 3: gestione del servizio di affissioni e dellaccertamento e
riscossione dellimposta e del diritto
ART 4: tariffe e maggiorazioni
ART 5: attribuzioni del personale
ART 6: data di presentazione degli atti
CAPO II: impianti per la
pubblicità e per le pubbliche affissioni
ART 7: tipologia, quantità degli impianti pubblicitari
ART 8: quantità degli impianti delle pubbliche affissioni
ART 9: ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni
ART 10: piano generale degli impianti
ART 11: impianti privati per affissioni dirette
ART 12: autorizzazioni e modalità per il rilascio
ART 13: anticipata rimozione
ART 14: divieti e limitazioni
ART 15: pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
ART 16: materiale pubblicitario abusivo
ART 17: pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
ART 18: spazi per le affissioni su beni privati
CAPO III: imposta comunale sulla
pubblicità
ART 19: norme di rinvio, presupposto e
modalità di applicazione dellimposta
ART 20: tariffe e determinazione dellimposta
ART 21: pubblicità effettuata con veicoli in genere
ART 22: mezzi pubblicitari gonfiabili
ART 23: pubblicità fonica
CAPO IV: diritto sulle
pubbliche affissioni
ART 24: servizio delle pubbliche affissioni
ART 25: norme di rinvio e modalità di applicazione del diritto
ART 26: richiesta del servizio
ART 27: modalità per le affissioni
ART 28: rimborso dei diritti pagati
CAPO V: disposizioni comunali
ART 29: sanzioni
ART 30:riscossione
ART 31: riduzione ed esenzioni
CAPO VI: disposizioni finali e
transitorie
ART 32: norme di rinvio
ART 33: norma transitoria
ART 34: entrata in vigore
ART 35: abrogazione di precedenti disposizioni
ALLEGATO a): imposta comunale sulla pubblicità
(omesso)
TARIFFE ANNO
2002 approvate con deliberazione di G.C. n. 18 del 07/02/2002
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
Ambito e scopo del Regolamento
- Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli
effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina
dellapplicazione dellimposta sulla pubblicità e della gestione del servizio
delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel D.Lgs. 15.11.1993, n. 507
e , anche mediante invio ad altri regolamenti comunali, stabilisce la modalità di
effettuazione della pubblicità e quantaltro richiesto dallart. 3 comma
3 del D. Lgs. precitato.
- Agli effetti del presente Regolamento, per
"imposta" e per "diritto" si intendono rispettivamente limposta
comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al D. Lgs.
citato nel comma 1.
ART. 2
Classificazione del Comune
- Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e
del diritto, il Comune di Dozza ai sensi dellart. 2 del D. Lgs. n. 507/93, è
da considerarsi appartenente alla V classe, in base alla popolazione residente al
31.12.92, quale risulta dai dati pubblicati dallIstituto Centrale di Statistica (n.
abitanti 5047).
ART. 3
Gestione del servizio affissioni e dellaccertamento e riscossione
dellimposta e del diritto
- Il Comune di Dozza ha affidato in concessione il servizio
delle pubbliche affissioni nonché laccertamento e la riscossione del relativo
"diritto" e dellimposta sulla pubblicità.
ART. 4
Tariffe e maggiorazioni
- Le tariffe dellimposta e del diritto e le previste
maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e deliberate dal Comune di
Dozza, come indicato nellallegato A del presente Regolamento.
- Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno
in anno se non modificate entro il 31 ottobre dellanno precedente.
ART. 5
Attribuzioni del personale
- Il personale addetto alla gestione dellimposta e del
servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della
pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sullassolvimento dei
relativi obblighi tributari.
- Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di
apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui
sono destinati, sono autorizzati a eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici
ed aperti al pubblico; inoltre sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle
disposizioni dei Regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle
affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.
ART. 6
Data di presentazione degli atti
- Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è
quella di ricevimento della regolare commissione annotata nellapposito registro
cronologico; per la pubblicità la data di presentazione è quella dellacquisizione
della regolare dichiarazione agli atti dellufficio.
CAPO II
IMPIANTI PER LA PUBBLICITA E PER LE
PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 7
Tipologia, quantità degli impianti pubblicitari
- Le tipologie, le quantità degli impianti pubblicitari nel
territorio del Comune di Dozza saranno indicati e descritti nel Regolamento per la
disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle
strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico, che verrà redatto dasi competenti
Ufficio Tecnico e di Polizia Urbana in ossequio al disposto D. Lgs. 15.11.93 n. 507 e
dalle norme del Codice della Strada entro il 31.12.1995.
Nel citato Regolamento potranno essere
previste deroghe alle norme relative alle distanze per il posizionamento degli impianti
pubblicitari ai sensi della lett. c) dellart. 13 del D. Lgs. 10.9.93 n. 360.
- E fatta salva la competenza del Comune di Dozza di
definire o approvare le caratteristiche tecniche strutturali degli impianti pubblicitari e
delle affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada
nonché ogni altro vincolo di natura ambientale e per le esigenze di pubblico interesse.
ART. 8
Quantità degli impianti delle pubbliche affissioni
- La superficie complessiva degli impianti destinati
costantemente alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di 5.047 unità
registrate al 31.12.92, non deve essere inferiore a mq. 60,60 corrispondente a mq.
12 per ogni mille abitanti pari a n. 86,78 fogli del formato 70 X 100.
Il Comune di Dozza ha installato impianti
per laffissione per n. 171,43 manifesti del formato 70 X 100, pari a 120 mq. e
pertanto la superficie di pubbliche affissioni per ogni mille abitanti è di mq. 23,77.
- La superficie massima degli impianti per le affissioni
dirette da attribuire ai privati non potrà superare il 10% della superficie degli
impianti per le pubbliche affissioni.
- La superficie destinata alle pubbliche affissioni non può
essere superiore a mq. 250.
ART. 9
Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni
- La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni è
destinata per il 30% alle affissioni di natura istituzionale, sociali o comunque prive di
rilevanza economica, da individuare con apposito contrassegno, e per il 70% alle
affissioni di carattere commerciale.
ART.10
Piano generale degli impianti
- Il piano generale degli impianti pubblicitari sarà redatto
dai competenti uffici e sarà approvato dalla giunta comunale entro 1 anno
dallentrata in vigore del presente regolamento.
- Entro il medesimo termine lattuale collocazione e
distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari potrà essere rivista e
adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste
avanzate da privati, dopo opportuna valutazione dei settori comunali interessati.
- Il piano dovrà prevedere la distribuzione degli impianti
pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su
tutto il territorio comunale, con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla
concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della
circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.
ATR. 11
Impianti privati per affissioni dirette
- Nel rispetto della tipologia e delle quantità degli
impianti pubblicitari di cui ai precedenti art. 8 e 9 e della predisposizione del piano
generale degli impianti di cui allart. 11, la Giunta Comunale può concedere a
privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per
laffissione diretta di manifesti e simili.
ART. 12
Autorizzazioni e modalità per il rilascio
Leffettuazione della pubblicità, comunque
richiedente linstallazione o la collocazione di appositi mezzi, è sempre
subordinata alla preventiva autorizzazione comunale da richiedersi con le seguenti
modalità:
- domanda in carta da bollo da 7,75 (Lit.
15.000) indirizzata al Sindaco del Comune di Dozza, contenente le generalità del
richiedente, il C. F. o la partita IVA nonché lesatta individuazione delle zone in
cui il mezzo pubblicitario viene installato;
- elaborato grafico in triplice copia riportante le esatte
misure del mezzo pubblicitario nonché le caratteristiche tecniche;
- foto della zona in cui verrà installato e planimetria con
evidenziati i punti di scatto delle foto;
- autodichiarazione come da modello disponibile presso
lUfficio tecnico.
Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle
di cui al precedente comma (pubblicità sonora, esposizione di locandine, cartoncini e
simili, effettuate a cura degli interessati, pubblicità ambulante, ecc.) salvo eventuali
casi particolari da valutarsi in sede di domanda, lautorizzazione verrà di volta in
volta data da ordine del Sindaco da parte del settore tributi, sentito per la
pubblicità sonora il parere della polizia Municipale.
Per la pubblicità fonica valgono le
limitazioni e i divieti che saranno previsti dal Regolamento per la disciplina degli
impianti pubblicitari e di propaganda.
Lautorizzazione comunale è implicita
nellattestazione dellavvenuto pagamento nei casi di:
- Pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata
allinterno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in
genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro
interno delle stazioni di distribuzione di carburante.
- Pubblicità permanente o temporanea effettuata con i
veicoli di qualsiasi specie.
Linstallazione di impianti pubblicitari effettuata
lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalle strade comunali, deve ottenere il
nulla osta comunale secondo le competenze e le modalità che saranno previste nel
regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri
mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.
Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi
eventuali diritti di terzi.
Il contribuente si intente espressamente obbligato, senza
eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche
sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione,
pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi
causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione,
dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, allautorizzazione, alla
pubblicità, agli impianti pubblicitari.
ART. 13
Anticipata rimozione
- In caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata
dallAmministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito
nellatto dellautorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al
rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso
ogni altro rimborso, compenso o indennità.
- Spetta allinteressato provvedere a rimuovere la
pubblicità entro la data che sarà precisata nellordine di rimozione.
- La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni
o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- Ove linteressato non ottemperi allordine di
rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, limpianto pubblicitario verrà
considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui
allart. 16 del presente Regolamento.
ART. 14
Divieti e limitazioni
- Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie
valgono le disposizioni che saranno previste dal citato Regolamento per la disciplina
degli impianti di pubblicità ed altri mezzi pubblicitari.
- È vietata altresì, in tutto il territorio comunale, la
pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da veicoli o velivoli.
- La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in
occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono
le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata dovrà
anche essere disciplinata dallAmministrazione Comunale.
ART. 15
Pubblicità effettuata in difformità a Leggi e regolamenti
- Il pagamento dellimposta comunale sulla pubblicità
si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche
se in difformità a leggi o regolamenti.
- Lavvenuto pagamento dellimposta non esime
linteressato dallobbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o
concessioni, relativi alleffettuazione della pubblicità, qualunque sia la
manifestazione pubblicitaria.
- Il Comune, nellesercizio della facoltà di controllo,
con ordinanza del Sindaco può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il
materiale abusivo con le modalità indicate nellart. 16 del presente Regolamento.
ART.16
Materiale pubblicitario abusivo
- Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità
esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle
condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni,
sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò
destinati ed approvati dal Comune.
- Similmente è considerata abusiva ogni variazione non
autorizzata apportata alla pubblicità in opera.
- Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le
affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni e i dovuti
pagamenti.
- La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei
precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui il comma 5 successivo, sono eliminate o
rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di
quindici giorni; in caso di inadempienza, vi provvederà il Comune con addebito ai
responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese
sostenute per la rimozione o la cancellazione.
- A propria discrezione e qualora non riscontri altre
violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di
pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, semprechè siano
stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per
il periodo stabilito.
- Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo
di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche
quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione
non consegua leffettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine
prescritto.
- È altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4
dellart. 24 del D.Lgs. n. 507/93.
ART. 17
Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà
comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale,
oltre la corresponsione dellimposta sulla pubblicità è fatta salva
lapplicazione della Tassa occupazione spazi ed Aree Pubbliche e di canoni di
concessione o di locazione nella misura stabilita dal Comune di Dozza.
ART. 18
Spazi per le affissioni su beni privati
- Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono
individuati nel Piano Generale degli Impianti anche su edifici di proprietà privata,
previo consenso dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di
affissione.
- Gli assiti, gli steccati, i ponti fissi o sospesi, i
graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intono ai cantieri edili, sono in
uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze
dellattività di cantiere.
- Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di
cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non
sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata
nellart. 8 comma 1 del presente regolamento.
- Luso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti
non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.
CAPO III
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA
ART. 19
Norme di rinvio, presupposto e modalità di applicazione dellimposta
- La legge (D.Lgs. 15.11.93 n. 507) disciplina il presupposto
dellimposta (art. 5), il soggetto passivo (art. 6), le modalità di applicazione
dellimposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dellimposta
(art. 9), la rettifica e laccertamento dufficio (art. 10), la pubblicità
ordinaria (art. 12), la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13), la pubblicità
effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14), la pubblicità varia (art. 15) e
le riduzioni ed esenzioni (artt. 16 e 17), le cui disposizioni si intendono qui riportate
come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata nella normativa regolamentare
contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.
- Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare
allimposta, anche laffissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e
simili su apposite strutture adibite allesposizione di tali mezzi.
- Per lesercizio di attività economica di cui
allart. 5 - comma 2 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507, si intende lo scambio di beni
o la fornitura di servizi effettuati nellesercizio di imprese, arti e professioni,
nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se
esercitata occasionalmente dal soggetto che, per natura o per statuto, non si prefigge
scopo di lucro.
- Modalità di applicazione dellimposta:
- costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i
riquadri istallati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le
insegne e frecce segnaletiche riguardanti soggetti diversi, collocate su un unico mezzo di
supporto e gli altri mezzi similari;
- ai fini della commisurazione della superficie complessiva
dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, intendendosi per tali quelli che hanno
più di due facce, si rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse
riproducono tutte lo stesso messaggio pubblicitario;
- è considerata unico mezzo pubblicitario di cui
allart. 7 comma 5 del D.Lgs. 507/93 e, come tale, da assoggettare
allimposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la
comprende, anche liscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate
a notevole distanza le una dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili;
- se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter
essere contenuta in ununica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie
si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che
insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.
- Dichiarazione:
- non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un
luogo allaltro del mezzo pubblicitario già tassato;
- il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni
sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso;
- la dichiarazione deve essere presentata direttamente al
Servizio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere
spedita tramite posta; in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà
pervenuta al Comune prima dellinizio della pubblicità.
- Pagamento dellimposta:
- lattestazione del pagamento dellimposta,
effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata
dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta del Comune;
- il contribuente è tenuto a comunicare al Comune
lintendimento di volere corrispondere limposta, ricorrendone le condizioni, in
rate trimestrali anticipete. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere
il diritto del contribuente al pagamento rateale;
- per quanto concerne lapplicazione di eventuali canoni
di locazione o di concessione, si farà riferimento alle disposizioni contenute nei
relativi regolamenti comunali.
- Attività di accertamento: nellavviso di
accertamento, oltre i dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati i
termini entro i quali può farsi ricorso e lorgano cui va diretto il ricorso
medesimo.
ART. 20
Tariffe e determinazione dellimposta
- Le tariffe e le modalità di determinazione
dellimposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel
periodo dimposta considerato.
ART.21
Pubblicità effettuata con veicoli in genere
- Lapposizione di scritte pubblicitarie
allinterno e allesterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal
Codice della Strada.
- La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi
pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo duso ordinario del
veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di sevizio o di manutenzione.
ART. 22
Mezzi pubblicitari gonfiabili
- Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3
dell art. 15 del D.Lgs. n. 507/1993, con conseguente applicazione delle modalità di
tassazione ivi presente, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti
con gas leggero o simile siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri
casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo
come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui allart. 12 del D.Lgs. precitato.
ART. 23
Pubblicità fonica
- Con riferimento alla disposizione contenuta nellart.
15, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993, per "ciascun punto di pubblicità",
sintende ogni fonte di diffusione di pubblicità fonica.
CAPO IV
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 24
Servizio delle pubbliche affissioni
- Le pubbliche affissioni nellambito del territorio del
Comune di Dozza, costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune
medesimo.
ART. 25
Norme di rinvio e modalità di applicazione del diritto
- Loggetto del servizio, il diritto dovuto, le
modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni, e le modalità per le pubbliche
affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs.
15/11/1993 n. 507. Tali disposizioni sintendono qui richiamate come da testo vigente
e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del
presente capo.
- Esenzioni e riduzioni: si considerano esenti ai sensi
dellart. 21, lett. a), del D.Lgs. n. 507/1993 anche i manifesti che, pur riportando
anche la indicazione di soggetti privati perché finanziatori, riguardano le attività
istituzionali del Comune e semprechè laffissione degli stessi sia richiesta dal
Comune medesimo.
- Pagamento del diritto: è consentito il pagamento diretto
del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. Il pagamento
diretto può essere effettuato in contanti presso gli uffici del Concessionario
contestualmente alla prestazione della dichiarazione. Il pagamento diretto mediante titolo
di credito bancario o postale a copertura garantita (assegno circolare o vaglia postale)
è consentito a rischio del debitore, intendendosi eseguito il pagamento al momento
dellacquisizione del denaro da parte del Concessionario.
ART. 26
Richiesta del servizio
- Per ottenere il servizio, gli interessati debbono
presentare in tempo utile, al servizio comunale, richiesta scritta con la indicazione del
numero dei manifesti che si vogliono affiggere, nonché il materiale da affiggere e
contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo
diritto.
- È consentito, in via straordinaria, il pagamento
posticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare
procedura burocratica che li riguarda; in tali casi si renderà comunque applicabile la
soprattassa per tardivo pagamento di cui allart. 23, comma 2 del D.Lgs. 15.11.1993
n. 507 nonché gli eventuali interessi.
ART. 27
Modalità per le affissioni
- Le affissioni sono effettuate secondo lordine di
precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei
relativi diritti.
- In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo
giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede laffissione del
maggiore numero di manifesti.
- Presso il Servizio Affissioni è tenuto, anche con
eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere
annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di
integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata
commissione.
- Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai
manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
- Eventuali reclami concernenti lattuazione pratica
delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di
validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto
comporta accettazione delle modalità di esecuzione, nonché la decadenza di ogni pretesa
circa le modalità stesse.
ART. 28
Rimborso dei diritti pagati
- Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti
versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 507/1993 e al rimborso parziale
nellipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
- In ogni altro caso la liquidazione dei diritti e il
relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il
rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il
materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.
CAPO V
DISPOSIZIONI COMUNALI
ART. 29
Sanzioni
- Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate
nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
- Le sanzioni amministrative per le violazioni delle
disposizioni del presente Regolamento e del "Regolamento per la disciplina degli
impianti di pubblicità o propaganda ecc.
" si applicano a carico del soggetto
che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati
nellart. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 e di cui ha installato il mezzo o ha
consentito linstallazione dello stesso nella misura da 103,00 (Lit. 200.000)
a 516,00 (Lit. 1.000.000).
- Lentità della somma che il trasgressore è ammesso a
pagare nelle mani dellagente accertatore, sarà determinata dal Sindaco, con propria
ordinanza, previa deliberazione della Giunta Comunale atta a determinare limporto
minimo e massimo della sanzione stessa.
- Le disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano
per quanto compatibili anche ai diritti sulle pubbliche affissioni.
- Ai fini dellapplicazione del disposto di legge
relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono
contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie.
ART. 30
Riscossione
- Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. ha decorrenza
liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata
allUfficio Postale.
- È fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le
attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e
del personale autorizzato.
- Ai fini dellapplicazione degli interessi in cui
allart. 23 comma 4 del D.Lgs. n. 507/1993, nel caso di ammessa
dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione
avrebbe dovuto essere presentata.
ART. 31
Riduzioni e sanzioni
- I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro
ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione alla metà della tariffa
dellimposta o del diritto, devono presentare copia dellatto costitutivo e
dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura
giuridica.
- Identica documentazione deve essere presentata ai fini
dellesenzione dallimposta per lapposizione di insegne, targhe e simili
per lindividuazione delle rispettive sedi.
- Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici
territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla
metà della tariffa dellimposta o del diritto.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 32
Norme di rinvio
- Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente
Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507,
e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e di
regolamenti in quanto applicabili alla materia.
ART. 33
Norma transitoria
- In attesa della pubblicazione del modello ministeriale di
versamento di cui allart.9, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, i versamenti
dellimposta e del diritto possono essere effettuati con normale modello di c.c.p.
ART 34
Entrata in vigore
- Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi
dellart. 46 della L. 8.6.90 n. 142, è pubblicato per 15 giorni consecutivi
allAlbo Pretorio ed entra in vigore il I° gennaio dellanno successivo a
quello in cui la relativa delibera è divenuta esecutiva a norma di legge.
- In sede di prima applicazione, la delibera relativa alle
tariffe ha decorrenza dal 1° gennaio 1994.
ART.35
Abrogazione di precedenti disposizioni
- Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento
sono abrogati il previgente "Regolamento Comunale per lapplicazione
dellimposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni"
e relativi allegati e le modificazioni ed integrazioni ad esso apportate.
