REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(Approvato con Deliberazione di C.C. N. 74 del 08/07/1994 e modificato con Deliberazioni di C.C. n. 91 del 08/09/1994 e C.C. n. 144 del 03/12/1994)

12-939759112.gif (326 byte)

CAPO I : disposizioni generali

12-939759112.gif (326 byte)

CAPO II: impianti per la pubblicità e per le pubbliche affissioni
12-939759112.gif (326 byte) CAPO III: imposta comunale sulla pubblicità
12-939759112.gif (326 byte) CAPO IV: diritto sulle pubbliche affissioni
12-939759112.gif (326 byte) CAPO V: disposizioni comunali
12-939759112.gif (326 byte) CAPO VI: disposizioni finali e transitorie

I N D I C E

CAPO I : disposizioni generali

ART 1: ambito e scopo del Regolamento
ART 2: classificazione del Comune
ART 3: gestione del servizio di affissioni e dell’accertamento e riscossione dell’imposta e del diritto
ART 4: tariffe e maggiorazioni
ART 5: attribuzioni del personale
ART 6: data di presentazione degli atti

CAPO II: impianti per la pubblicità e per le pubbliche affissioni

ART 7: tipologia, quantità degli impianti pubblicitari
ART 8: quantità degli impianti delle pubbliche affissioni
ART 9: ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni
ART 10: piano generale degli impianti
ART 11: impianti privati per affissioni dirette
ART 12: autorizzazioni e modalità per il rilascio
ART 13: anticipata rimozione
ART 14: divieti e limitazioni
ART 15: pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
ART 16: materiale pubblicitario abusivo
ART 17: pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
ART 18: spazi per le affissioni su beni privati

CAPO III: imposta comunale sulla pubblicità

ART 19: norme di rinvio, presupposto e modalità di applicazione dell’imposta
ART 20: tariffe e determinazione dell’imposta
ART 21: pubblicità effettuata con veicoli in genere
ART 22: mezzi pubblicitari gonfiabili
ART 23: pubblicità fonica

CAPO IV: diritto sulle pubbliche affissioni

ART 24: servizio delle pubbliche affissioni
ART 25: norme di rinvio e modalità di applicazione del diritto
ART 26: richiesta del servizio
ART 27: modalità per le affissioni
ART 28: rimborso dei diritti pagati

CAPO V: disposizioni comunali

ART 29: sanzioni
ART 30:riscossione
ART 31: riduzione ed esenzioni

CAPO VI: disposizioni finali e transitorie

ART 32: norme di rinvio
ART 33: norma transitoria
ART 34: entrata in vigore
ART 35: abrogazione di precedenti disposizioni

ALLEGATO a): imposta comunale sulla pubblicità (omesso)

TARIFFE ANNO 2002 approvate con deliberazione di G.C. n. 18 del 07/02/2002

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
Ambito e scopo del Regolamento

  1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e , anche mediante invio ad altri regolamenti comunali, stabilisce la modalità di effettuazione della pubblicità e quant’altro richiesto dall’art. 3 – comma 3 – del D. Lgs. precitato.
  2. Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto" si intendono rispettivamente l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al D. Lgs. citato nel comma 1.

ART. 2
Classificazione del Comune

  1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Dozza – ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 507/93, è da considerarsi appartenente alla V classe, in base alla popolazione residente al 31.12.92, quale risulta dai dati pubblicati dall’Istituto Centrale di Statistica (n. abitanti 5047).

ART. 3
Gestione del servizio affissioni e dell’accertamento e riscossione dell’imposta e del diritto

  1. Il Comune di Dozza ha affidato in concessione il servizio delle pubbliche affissioni nonché l’accertamento e la riscossione del relativo "diritto" e dell’imposta sulla pubblicità.

ART. 4
Tariffe e maggiorazioni

  1. Le tariffe dell’imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e deliberate dal Comune di Dozza, come indicato nell’allegato A del presente Regolamento.
  2. Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate entro il 31 ottobre dell’anno precedente.

ART. 5
Attribuzioni del personale

  1. Il personale addetto alla gestione dell’imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull’assolvimento dei relativi obblighi tributari.
  2. Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati a eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico; inoltre sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

ART. 6
Data di presentazione degli atti

  1. Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella di ricevimento della regolare commissione annotata nell’apposito registro cronologico; per la pubblicità la data di presentazione è quella dell’acquisizione della regolare dichiarazione agli atti dell’ufficio.

 

CAPO II

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA’ E PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 7
Tipologia, quantità degli impianti pubblicitari

  1. Le tipologie, le quantità degli impianti pubblicitari nel territorio del Comune di Dozza saranno indicati e descritti nel Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico, che verrà redatto dasi competenti Ufficio Tecnico e di Polizia Urbana in ossequio al disposto D. Lgs. 15.11.93 n. 507 e dalle norme del Codice della Strada entro il 31.12.1995.
  2. Nel citato Regolamento potranno essere previste deroghe alle norme relative alle distanze per il posizionamento degli impianti pubblicitari ai sensi della lett. c) dell’art. 13 del D. Lgs. 10.9.93 n. 360.

  3. E’ fatta salva la competenza del Comune di Dozza di definire o approvare le caratteristiche tecniche strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada nonché ogni altro vincolo di natura ambientale e per le esigenze di pubblico interesse.

ART. 8
Quantità degli impianti delle pubbliche affissioni

  1. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di 5.047 unità registrate al 31.12.92, non deve essere inferiore a mq. 60,60 – corrispondente a mq. 12 per ogni mille abitanti – pari a n. 86,78 fogli del formato 70 X 100.
  2. Il Comune di Dozza ha installato impianti per l’affissione per n. 171,43 manifesti del formato 70 X 100, pari a 120 mq. e pertanto la superficie di pubbliche affissioni per ogni mille abitanti è di mq. 23,77.

  3. La superficie massima degli impianti per le affissioni dirette da attribuire ai privati non potrà superare il 10% della superficie degli impianti per le pubbliche affissioni.
  4. La superficie destinata alle pubbliche affissioni non può essere superiore a mq. 250.

ART. 9
Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

  1. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 30% alle affissioni di natura istituzionale, sociali o comunque prive di rilevanza economica, da individuare con apposito contrassegno, e per il 70% alle affissioni di carattere commerciale.

ART.10
Piano generale degli impianti

  1. Il piano generale degli impianti pubblicitari sarà redatto dai competenti uffici e sarà approvato dalla giunta comunale entro 1 anno dall’entrata in vigore del presente regolamento.
  2. Entro il medesimo termine l’attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari potrà essere rivista e adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione dei settori comunali interessati.
  3. Il piano dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale, con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.

ATR. 11
Impianti privati per affissioni dirette

  1. Nel rispetto della tipologia e delle quantità degli impianti pubblicitari di cui ai precedenti art. 8 e 9 e della predisposizione del piano generale degli impianti di cui all’art. 11, la Giunta Comunale può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l’affissione diretta di manifesti e simili.

ART. 12
Autorizzazioni e modalità per il rilascio

  1. L’effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l’installazione o la collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale da richiedersi con le seguenti modalità:
    1. domanda in carta da bollo da € 7,75 (Lit. 15.000) indirizzata al Sindaco del Comune di Dozza, contenente le generalità del richiedente, il C. F. o la partita IVA nonché l’esatta individuazione delle zone in cui il mezzo pubblicitario viene installato;
    2. elaborato grafico in triplice copia riportante le esatte misure del mezzo pubblicitario nonché le caratteristiche tecniche;
    3. foto della zona in cui verrà installato e planimetria con evidenziati i punti di scatto delle foto;
    4. autodichiarazione come da modello disponibile presso l’Ufficio tecnico.
  2. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al precedente comma (pubblicità sonora, esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati, pubblicità ambulante, ecc.) salvo eventuali casi particolari da valutarsi in sede di domanda, l’autorizzazione verrà di volta in volta data da ordine del Sindaco da parte del settore tributi, sentito – per la pubblicità sonora – il parere della polizia Municipale.
  3. Per la pubblicità fonica valgono le limitazioni e i divieti che saranno previsti dal Regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari e di propaganda.

  4. L’autorizzazione comunale è implicita nell’attestazione dell’avvenuto pagamento nei casi di:
    1. Pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all’interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante.
    2. Pubblicità permanente o temporanea effettuata con i veicoli di qualsiasi specie.
  5. L’installazione di impianti pubblicitari effettuata lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalle strade comunali, deve ottenere il nulla osta comunale secondo le competenze e le modalità che saranno previste nel regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.
  6. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
  7. Il contribuente si intente espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all’autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.