REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE
(Approvato con deliberazione di C.C. N. 6 del 13/2/1999 e modificato
con deliberazione di C.C. n. 59 del 29/9/1999)
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - oggetto e campo di applicazione
Art. 2 - finalità del regolamento
Art. 3 - riferimenti normativi
Art. 4 - individuazione dei rifiuti urbani
TITOLO II - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
AGLI URBANI
Art. 5 - criteri generali e norme di esclusione
Art. 6 - rifiuti speciali assimilati agli urbani a tutti gli effetti
Art. 7 - rifiuti speciali assimilabili agli urbani ai fini dello
smaltimento
Art. 8 - procedure di accertamento
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Art. 9 - competenze del Comune
Art. 10 - forme di gestione
Art. 11 - disposizioni relative ai servizi di raccolta separata e
recupero di materiali ed energia dai rifiuti
Art. 12 - disposizioni relative ai servizi di raccolta separata e di
adeguato smaltimento dei rifiuti urbani particolari
Art. 13 - disposizioni relative al servizio di raccolta dei rifiuti
urbani residuali
Art. 14 - ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di
raccolta dei rifiuti urbani
Art. 15 - disposizioni relative allo smaltimento dei rifiuti urbani
residuali
Art. 16 - disposizioni relative ai servizi di pulizia delle aree
pubbliche
Art. 17 - ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi
di pulizia delle aree pubbliche
Art. 18 - tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Art. 19 - ordinanze contingibili ed urgenti
TITOLO IV - NORME GENERALI PER GLI UTENTI DEI
SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Art. 20 - diritti degli utenti
Art. 21 - obblighi dei produttori e detentori di rifiuti urbani
Art. 22 - conferimento dei rifiuti ingombranti, voluminosi e di
quantità rilevanti di rifiuti sfusi
Art. 23 - obblighi dei produttori e detentori di rifiuti speciali non
assimilati agli urbani
Art. 24 - obblighi dei produttori e detentori di rifiuti pericolosi
Art. 25 - carico e scarico di merci e materiali
Art. 26 - pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri
Art. 27 - manifestazioni pubbliche
Art. 28 - pulizia delle aree pertinenti a pubblici esercizi
Art. 29 - pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli
viaggianti
Art. 30 - pulizia dei mercati
Art. 31 - obblighi di chi conduce animali in aree pubbliche
Art. 32 - aree di sosta per nomadi
TITOLO V - DISCIPLINA DEI RIFIUTI
ALLESTERNO DELLE AREE DEI SERVIZI DI RACCOLTA
Art. 33 - obblighi generali dei residenti nelle zone esterne ai servizi
di raccolta
Art. 34 - rifiuti oggetto di raccolte separate
TITOLO VI - Validità DEL REGOLAMENTO,
CONTROLLI E SANZIONI
Art. 35 - organi delegati
Art. 36 - sanzioni
Art. 37 - norme transitorie e finali
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e campo dapplicazione
Il presente regolamento ha come oggetto la
gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi. Essa costituisce attività di pubblico
interesse, pertanto il presente regolamento riguarda :
a) le attività di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati agli urbani, compreso le attività di pulizia delle aree pubbliche,
allinterno degli eventuali perimetri di espletamento dei servizi ;
b) le norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria e di protezione dell'ambiente in
tutto lambito comunale.
Art. 2
Finalità del regolamento
1. Il presente regolamento è finalizzato a :
a) disciplinare la fruizione dei servizi di gestione rifiuti da parte dei cittadini e
delle attività;
b) disciplinare lorganizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani nel
rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità ;
c) assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute
delluomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
allambiente e in particolare : senza determinare rischi per lacqua,
laria, il suolo e per la fauna e la flora; senza causare inconvenienti da rumori ed
odori; senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base
alla normativa vigente.
Art. 3
Riferimenti normativi
1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dellart. 21, comma 2, del Decreto legislativo n. 22 del 05.02.1997 e dell'art. 59 del Decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993. In particolare esso applica le seguenti normative principali:
a) Deliberazione del Comitato
interministeriale 27.07.1984
Disposizioni di prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915
concernente lo smaltimento dei rifiuti, con successive modifiche ed integrazioni di cui
alle deliberazioni 13 dicembre 1984, 20 novembre 1985 e 14 luglio 1986 (testo unificato)
G.U. 13 settembre 1984, n.253, - G.U. 29 marzo 1985, n. 76 - G.U. 29 gennaio 1986 , n. 23
- G.U. 16 novembre 1987, n. 268 (G.U. 13 settembre 1984 n. 253) ;
b) Legge 29.10.1987 n. 441, art. 1, 1-bis,
1-ter, 1-quater, 1-quinquies, e 14 comma 1
Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 agosto 1987, n. 361, recante
disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti (testo coordinato) (G.U. 31
ottobre 1987, n. 255).
c) Legge 09.11.1988 n. 475, art. 7, 9 e
9-quinquies
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397,
recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali (testo
coordinato) (G.U. 10 dicembre 1988, n.289) ;
d) Decreto Ministero dellAmbiente
25.05.1989
Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi
urbani (G.U. del 14 giugno 1989 n. 137).
e) Decreto Ministro Ambiente 29.05.1991
Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti
solidi. (G.U. 12 giugno 1991, n. 136);
f) Decreto legislativo 15.11.1993 n. 507
Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni
e delle provincie nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma
dell'art. 4 della Legge 23 Ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza
territoriale (G.U. 9 dicembre 1993 n. 288).
g) Legge 25.01.1994 n. 70
Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di
sicurezza pubblica, nonché per lattuazione del sistema di ecogestione e di audit
ambientale. (G.U. 31 gennaio 1994 n. 24).
h) Legge Emilia-Romagna 12.07.1994 n. 27
Disciplina dello smaltimento dei rifiuti (B.U. del 15 luglio 1994 n. 65).
i) Deliberazione Giunta Emilia-Romagna
07.11.1995 n. 3906
Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali. Linee guida per
lorganizzazione dei servizi e lincentivazione economico-tariffaria. Modello
tipo di stazione ecologica. Regolamento comunale tipo (B.U. del 15.12.1995 n. 179).
l) Decreto legislativo 05.02.1997 n. 22
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (G.U. del 15.02.1997 n. 33).
m) Decreto legislativo 08.11.1997 n. 389
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 05.02.1997 n. 22, in materia di rifiuti,
di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio (G.U. del 08.11.1997 n.
261).
n) Deliberazione Giunta Emilia-Romagna
10.02.1998 n. 108
Approvazione del modello di "Rendiconto annuale dei risultati conseguiti dal servizio
di raccolta differenziata"(B.U. del 25.03.1998 n. 41).
o) Legge 24.04.1998 n. 128
Disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
dellItalia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1995-1997) (suppl. ord. G.U.
del 7 maggio 1998 n. 104).
p) Deliberazione Giunta Emilia-Romagna
20.07.1998 n. 1200
Adozione del documento contenente "Indicazioni regionali sul DLgs 22/97 in materia di
rifiuti" approvato dalla Conferenza delle Regioni il 23.04.1998 (B.U. del 26.08.1998
n. 108).
q) Legge 09.12.1998 n. 426
Nuovi interventi in campo ambientale (G.U. del 14.12.1998 n. 291).
2. Tutte le variazioni della normativa attinente alla specifica materia si intendono ora per allora totalmente recepite ad integrazione e modificazione del presente regolamento, fino alla modifica dello stesso.
Art. 4
individuazione dei rifiuti urbani
1. Ai sensi del DLgs. 22/97 i rifiuti
appartengono alla categoria degli urbani in relazione alla loro origine. Sono rifiuti
urbani :
a) i rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile
abitazione ;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla
civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi della
normativa vigente;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o
sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi dacqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree
cimiteriali ;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché altri rifiuti provenienti
dalla attività cimiteriale.
2. Ai fini della massima chiarezza si descrivono alcune categorie di rifiuti urbani :
a) Rifiuti urbani domestici
Comprendono i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione,
con esclusione perciò di quelli derivati da attività artigianali e di servizi.
b) Rifiuti urbani non domestici
Sono i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile
abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi della normativa
vigente.
c) Rifiuti urbani abbandonati
Sono i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche
o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi dacqua;
d) Rifiuti urbani verdi
Sono costituiti dal materiale vegetale derivato da operazioni di manutenzione, potatura e
sfalcio di aree verdi pubbliche, inoltre da aree verdi private pertinenti a civili
abitazioni quando non ottenuto da ditte o imprese di servizio ;
e) Rifiuti cimiteriali
Si distinguono gli specifici resti provenienti da esumazioni ed estumulazioni cimiteriali
per i quali si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 285 del 10.09.90 "Regolamento di
polizia mortuaria" e seguenti, dai rifiuti generici provenienti da attività
cimiteriale.
f) Beni durevoli (ingombranti domestici)
Con tale termine sintendono oggetti e beni durevoli duso comune, quali
elettrodomestici, strumenti informatici, mobilio, articoli di arredamento in genere, dei
quali il detentore intende disfarsi che, singolarmente presi, a causa delle loro
dimensioni o del loro peso, creano difficoltà di collocamento e raccolta nei normali
contenitori pubblici. Essi devono derivare da locali e luoghi adibiti ad uso di civile
abitazione.
g) Rifiuti urbani oggetto di raccolte differenziate o specifiche finalizzate al recupero
di materiali o energia
Conformemente alla normativa vigente possono essere oggetto di raccolte differenziate le
seguenti frazioni merceologiche:
- frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU) ;
- carta e cartone di qualsiasi tipo;
- vetro in forma di bottiglie ed altro;
- plastica limitatamente ai contenitori per liquidi marcati PE, PET, PVC ;
- alluminio in forma di lattine e altri contenitori di prodotti alimentari;
- ferro, lattine e scatolame di ferro, metalli ferrosi e loro leghe;
- materiale vegetale proveniente da giardini e aree verdi (sfalci, potature).
Compatibilmente con lottenimento di un positivo rapporto benefici-costi, possono
essere inoltre attivate le raccolte separate di altri rifiuti urbani e assimilati agli
urbani, quali ad esempio:
- imballaggi ;
- pneumatici usati;
- scarti vegetali da mense, ortomercati, aziende agricole e di trasformazione dei prodotti
agricoli ;
- rifiuti domestici ingombranti.
h) Rifiuti urbani dannosi alla salute e allambiente
Sono inoltre individuati ulteriori rifiuti che, se pur originati da civili abitazioni e
quindi urbani, possono causare inconvenienti o rischi per l'ambiente o per la salute,
quali, ad esempio:
- pile e batterie esaurite;
- prodotti farmaceutici inutilizzati o scaduti;
- prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F" e/o
"T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" ;
- siringhe abbandonate su strade ed aree pubbliche;
- accumulatori al piombo per autotrazione esauriti;
- oli minerali usati;
- oli vegetali e grassi animali esausti;
- elettrodomestici contenenti gas dannosi allozono stratosferico
i) Rifiuti urbani pericolosi
Sin tratta di rifiuti individuati nellelenco dellallegato D del DLgs. 22/97
che sono stati rinvenuti nelle attività di pulizia delle aree pubbliche, delle spiagge e
delle rive dei corsi dacqua.
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti
pericolosi che derivano dalle attività di scavo ;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione
delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivati da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
4. Sono da considerarsi rifiuti speciali
gli imballaggi terziari al termine del loro uso, ossia i materiali adibiti a contenere
determinate merci al fine di facilitarne la manipolazione ed il trasporto fino al punto
vendita, che non vengono acquistati dal consumatore.
5. Non possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti pericolosi non domestici
precisati nellelenco di cui allallegato D, del DLgs. 22/97.
TITOLO II
ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI
Art. 5
Criteri generali e norme di esclusione
1. Si distinguono due finalità di
assimilazione : a) per la raccolta, il recupero o lo smaltimento nel circuito dei
rifiuti urbani (assimilazione a tutti gli effetti) ; b) per il solo smaltimento in
impianti dedicati al trattamento dei rifiuti urbani (assimilazione ai fini dello
smaltimento).
Sono esclusi da qualsiasi tipo di assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che
sono individuati nellelenco dei rifiuti pericolosi nellallegato D al DLgs.
22/97.
Art . 6
Rifiuti speciali assimilati agli urbani a tutti gli effetti
1. Lassimilabilità a tutti gli effetti dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani si riscontra quando sono rispettati contestualmente due requisiti: uno qualitativo di cui al prossimo punto 2 ed uno quantitativo di cui al punto 3. In virtù dellart. 7, comma 2, lettera b) del DLgs. 22/97, è competenza del Comune stabilire lassimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, sulla base dei criteri determinati dallo Stato ai sensi dellart. 18, comma 2, lettera d).
2.Requisito qualitativo
a) possono essere assimilati ai rifiuti
urbani per qualità, i rifiuti derivati da attività agricole, agro-industriali,
demolizione, costruzione, industriali, artigianali, commerciali, di servizio, di recupero
e smaltimento di rifiuti, purché individuati al capo 1, punto 1.1.1, lettera a) della
Deliberazione del Comitato Interministeriale 27.07.1984; ossia appartenenti ad una delle
seguenti categorie merceologiche:
- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette,
pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata,
fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali
materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti
da tali materiali;
- rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli e di arredamento ;
- imbottiture, isolati termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche,
quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti, e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro esimili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali
ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione,
partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti
dalla lavorazione di frutta ortaggi, caseina, sanse e esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.), anche derivanti da
lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di
trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali;
b) Rifiuti assimilati agli urbani derivati
da strutture sanitarie
In base al D.M. 25.05.1989 sono assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali
ospedalieri, provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private che erogano in forma
organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie di cui allart. 2 della Legge
833/78:
- rifiuti non derivanti dallo svolgimento di attività sanitarie;
- rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla
preparazione dei pasti;
- rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai
diversi reparti di degenza, ad esclusione di quelli che, su certificazione del direttore
sanitario, risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive;
- altri rifiuti provenienti da strutture sanitarie con esclusione dei rifiuti derivanti da
medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti
derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli
provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture
comunque destinate alla loro cura.
- campioni di urine feci e sangue previa disinfezione.
- tutti i rifiuti espressamente esclusi dall'assimilabilità ai rifiuti urbani ai sensi
dei precedenti punti c) e d) ma compresi nelle tipologie previste dal presente
regolamento, purché sottoposti a trattamento di sterilizzazione.
Per le prescrizioni relative ai contenitori dei rifiuti ospedalieri assimilati ai rifiuti
urbani destinati ad accogliere le tipologie di rifiuto di cui le sopraindicate lett. b),
c), d), e) e f) valgono le disposizioni di cui all'art. 1 del D.M. 25.05.1989.
3. Requisito quantitativo
La qualificazione di assimilato allurbano di un rifiuto speciale rispondente al
precedente punto è subordinata al rispetto di due soglie quantitative, una annua ed una
giornaliera, da parte del soggetto produttore. Ciò consente di dimensionare
opportunamente il servizio di raccolta tenendo conto del suo carattere continuativo e
delle necessità organizzative.
a) Soglia quantitativa annuale: fissata in 1 tonnellata/anno, ovvero 10 metri cubi/anno.
Tale livello è comparabile alla quantità media di rifiuti prodotti da un nucleo
famigliare di medie dimensioni.
b) Soglia quantitativa giornaliera : fissata in 10 kg/giorno ovvero 0,1 metri
cubi/giorno.
Nel rispetto delle soglie quantitative suddette i rifiuti dovranno, compatibilmente con le
necessità indifferibili dei produttori, essere conferiti in modo costante e continuativo
al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
4. Quando la produzione di rifiuti speciali assimilati supera le soglie quantitative, i
rifiuti in eccesso potranno essere conferiti al Soggetto Gestore del servizio secondo le
modalità stabilite da apposita convenzione, oppure essere consegnati ad un soggetto che
eserciti attività autorizzate di recupero di materiali o energia.
Art. 7
Rifiuti speciali assimilabili agli urbani ai fini dello smaltimento
1. Lassimilabilità ai fini dello smaltimento si riferisce esclusivamente alla possibilità da parte del produttore o del detentore di conferire, a suo carico e senza limiti quantitativi, il rifiuto speciale ad un impianto destinato ai rifiuti urbani. Tale assimilabilità è implicita per le tipologie di rifiuti che rispettano i requisiti qualitativi di cui allart. 6, punto 2. Per qualsiasi altro rifiuto speciale non pericoloso la possibilità di essere smaltito in impianti destinati ai rifiuti urbani deve essere certificata dagli organi di controllo competenti.
Art. 8
Procedure di accertamento
1. Tenuto conto della localizzazione delle attività economiche, delle loro tipologie e delle soglie assolute e relative, il Soggetto Gestore predisporrà adeguatamente il servizio pubblico di raccolta. Le procedure di accertamento per la verifica del superamento delle soglie quantitative di rifiuti speciali assimilati prodotti, possono essere attivate su richiesta di tutti i soggetti interessati ed in particolare:
a) sulla base dellanalisi statistica
dei rifiuti conferiti da parte della attività economica alla discarica e/o ad altre forme
di smaltimento;
b) in seguito a monitoraggio, da parte del Soggetto Gestore, del grado di riempimento dei
contenitori pubblici inerenti la sede della attività produttrice di rifiuti;
c) su richiesta della attività stessa.
2. La procedura di accertamento della quantità di rifiuti speciali assimilati prodotti è coordinata dal Soggetto Gestore del servizio pubblico. Gli Uffici comunali competenti si impegnano a mettere a disposizione di questultimo tutta la documentazione tecnico amministrativa disponibile, nel rispetto della Legge n. 675 del 31.12.1996, e autorizzano il Soggetto Gestore a richiedere alle attività economiche tutte le notizie relativamente a:
a) ramo di attività dellazienda;
b) specificazioni sullattività svolta;
c) caratteristiche quali e quantitative dei rifiuti prodotti;
d) destinazioni dei rifiuti prodotti;
e) superfici di formazioni dei rifiuti prodotti;
f) documentazione disponibile (Autorizzazioni, Modello Unico Dichiarazione ambientale,
ecc.)
3. I dati ottenuti dalle procedure di accertamento saranno vincolanti al fine di stabilire:
a) modi e metodi con i quali
lattività economica dovrà conferire i rifiuti prodotti;
b) il calcolo per lapplicazione della tariffa di gestione dei rifiuti.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Art. 9
Competenze del Comune
1. La gestione dei rifiuti urbani, dei
rifiuti assimilati agli urbani (per questi ultimi limitatamente a quelli avviati allo
smaltimento) e la pulizia delle aree pubbliche compete al Comune in regime di privativa.
2. Per la gestione dei rifiuti speciali non avviati allo smaltimento e per la gestione dei
rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani ai fini dello smaltimento, il Comune ha la
facoltà di istituire, nelle forme di cui allart. 10, speciali servizi integrativi.
Art. 10
Forme di gestione
1. La gestione dei rifiuti viene svolta
attraverso Azienda Speciale consortile costituita ai sensi della Legge 08.06.1990 n. 142.
2. Il Soggetto Gestore dei servizi dedicati ai rifiuti urbani è tenuto a presentare al
Comune entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione tecnica riguardante i risultati dei
servizi gestiti e i dati quantitativi e statistici di tutti i flussi di rifiuti raccolti,
recuperati o smaltiti nellanno immediatamente precedente.
3. Il Soggetto Gestore di servizi dedicati ai rifiuti urbani è tenuto a fornire agli Enti
preposti tutte le informazioni sull'attività di gestione dei rifiuti di propria
competenza.
Art. 11
Disposizioni relative ai servizi di raccolta separata e recupero di materiali ed energia
dai rifiuti
1. I servizi oggetto del presente articolo sono dedicati a tutte le frazioni di rifiuto urbano destinate al recupero di materiali ed energia. Alcune di queste sono descritte allart. 4, punto 2, lettera h), altre potranno essere individuate compatibilmente con lottenimento di un positivo rapporto benefici-costi. Le frazioni merceologiche oggetto di questi servizi sono specificate nel Contratto di Servizio tra Comune e Soggetto Gestore, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono i principi secondo i quali esso si fonda e si applicano entro gli eventuali perimetri di espletamento di ogni specifico servizio.
2. Gli obiettivi minimi di raccolta differenziata prefissati sono conformi alle prescrizioni della normativa di settore vigente.
3. I servizi in oggetto devono perseguire le seguenti finalità :
a) favorire la riduzione dello smaltimento
finale attraverso la promozione del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero di
materiali ed energia dai rifiuti urbani ;
b) assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di raccolta, trasporto,
recupero o smaltimento delle frazioni di rifiuti. Ciò è perseguito attraverso la
raccolta dei rifiuti depositati allesterno dei contenitori, la programmazione delle
operazioni di lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle attrezzature di raccolta e
di trasporto, da una adeguata pulizia dei punti di conferimento, infine da una corretta
gestione degli impianti;
c) garantire il recupero dei rifiuti raccolti separatamente. Ciò è assicurato dal
conferimento delle varie frazioni a imprese o impianti la cui finalità è il recupero di
materiali o di energia ;
d) disporre di forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da
imballaggio tali da rispettare determinati standard minimi. Nel contratto di servizio sono
precisati gli obiettivi per le raccolte separate di rifiuti per i quali gli
imballaggi primari danno un contributo determinante : vetro, alluminio, banda
stagnata, plastiche, cartone e cartoncino ;
e) limitare al minimo linterazione con il contesto urbano. Ciò è perseguito
attraverso lutilizzo di mezzi e attrezzature a basso impatto ambientale, dalla
scelta di orari desecuzione di minimo disturbo compatibilmente con le necessità
organizzative e di economicità, dal rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice
della Strada, dalla consultazione con i servizi comunali ambientali, di Polizia
Municipale, della mobilità e dei trasporti ;
f) assicurare la funzionalità ed il decoro dei contenitori e delle attrezzature di
raccolta. Ciò è ottenuto attraverso una adeguata manutenzione e la programmazione delle
sostituzioni del parco contenitori ;
g) evitare lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad
eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei
rifiuti di imballaggio.
4. Le modalità di raccolta possono essere molteplici : su chiamata, porta a porta,
per mezzo di contenitori stradali, attraverso la gestione di stazioni ecologiche
attrezzate. Le attrezzature utilizzate, la localizzazione dei punti di raccolta ed i
sistemi di servizio dipendono dalle caratteristiche del materiale, dalle modalità di
trattamento, dalla disposizione urbanistica delle zone servite, dalla risposta dei
cittadini e da esigenze organizzative in relazione alla economicità del servizio. La
descrizione delle modalità di raccolta e delle attrezzature impiegate è specificata nel
Contratto di Servizio.
5. Il Soggetto Gestore del servizio, dintesa ed in collaborazione con il Comune e/o
altri soggetti interessati, si impegna a sostenere iniziative associative e
imprenditoriali di carattere sociale che perseguono le finalità di prevenire, ridurre e
recuperare i rifiuti od oggetti e materiali destinati a divenire rifiuti, in conformità
agli art. 3 e 4 del DLgs 22/97.
6. Il Soggetto Gestore del servizio dintesa ed in collaborazione con il Comune e/o
altri soggetti interessati, si impegna a organizzare campagne di informazione e
sensibilizzazione rivolte ai cittadini ed alle attività, al fine di prevenire, ridurre e
recuperare i rifiuti od oggetti e materiali destinati a divenire rifiuti, e rendere
massima la partecipazione dei cittadini alle raccolte differenziate e più in generale ai
servizi gestiti. I materiali informativi e promozionali prodotti dovranno utilizzare anche
il simbolo grafico regionale delle raccolte differenziate (Deliberazione Giunta regionale
n. 3906 del 07.11.1995).
7. Il Soggetto Gestore del servizio, coerentemente agli indirizzi espressi dal Comune,
promuove la ricerca applicata di nuove forme di raccolta, riciclo, recupero e smaltimento
dei rifiuti, al fine di contenere limpatto ambientale dei servizi e diminuire la
frazione materiali destinati allo smaltimento finale, nel rispetto di adeguati principi di
tutela igienico-sanitaria per la cittadinanza e per gli operatori addetti.
Art. 12
Disposizioni relative ai servizi di raccolta separata e di adeguato smaltimento dei
rifiuti urbani particolari
1. I servizi in oggetto riguardano la raccolta separata e ladeguato smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi (art. 4, punto 2, lettera i), dei rifiuti urbani dannosi allambiente (art. 4, punto 2, lettera h), dei rifiuti da esumazione ed estumulazione cimiteriali (art. 4, punto 2, lettera e) e dei beni durevoli domestici (art. 4, punto 2, lettera f). Le frazioni merceologiche oggetto di questi servizi sono specificate nel Contratto di Servizio tra Comune e Soggetto Gestore, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono i principi secondo i quali esso si fonda e si applicano entro le aree di espletamento di ogni specifico servizio.
2. I servizi in oggetto devono perseguire le seguenti finalità :
a) assicurare unelevata protezione
dellambiente, Ciò è perseguito dal rispetto delle norme vigenti in materia e da
adeguate procedure di gestione;
b) assicurare la tutela igienco-sanitaria in tutte le fasi di raccolta, trasporto,
recupero o smaltimento dei rifiuti. Ciò è garantito dalla tempestività della raccolta,
dalladeguatezza delle attrezzature di raccolta e di trasporto e da una corretta
gestione del servizio;
c) garantire un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti raccolti, ciò è assicurato
dal conferimento ad imprese specificatamente autorizzate.
3. Le raccolte di queste frazioni dei rifiuti urbani si possono svolgere con molteplici
modalità, tra queste : contenitori specifici presso punti commerciali e servizi,
gestione di stazioni ecologiche attrezzate, ritiri su chiamata o punti di consegna mobili.
I sistemi di servizio e la localizzazione dei punti di raccolta dipendono dalle
caratteristiche dei materiali, dalla disposizione urbanistica delle zone servite, dai
risultati delle raccolte e da esigenze aziendali organizzative in relazione alla
economicità del servizio. La descrizione delle modalità di raccolta e delle attrezzature
impiegate è specificata nel Contratto di Servizio.
4. Il Soggetto Gestore del servizio dintesa con il Comune e/o altri soggetti
interessati, organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette
allutenza al fine di rendere massima la partecipazione dei cittadini ai servizi. I
materiali informativi e promozionali prodotti dovranno utilizzare anche il simbolo grafico
regionale delle raccolte differenziate (Deliberazione Giunta regionale n. 3906 del
07.11.1995).
Art. 13
Disposizioni relative al servizio di raccolta dei rifiuti urbani residuali
1. Il servizio di raccolta dei rifiuti residuali è dedicato ai rifiuti urbani domestici ed ai rifiuti urbani non domestici, come descritti allart. 4, punto 2, lettera a) e lettera b) che non sono stati intercettati dalle raccolte separate. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono i principi secondo i quali è fondato il Contratto di Servizio tra Comune e Soggetto Gestore, esse si applicano entro larea di espletamento dello specifico servizio.
2. Il servizio in oggetto deve perseguire le seguenti finalità :
a) assicurare la tutela igienco-sanitaria in tutte le fasi
di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Ciò è perseguito attraverso la raccolta dei
rifiuti abbandonati allesterno dei contenitori, la programmazione delle operazioni
di lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle attrezzature di raccolta e di
trasporto, infine da una adeguata pulizia dei punti di conferimento;
b) assicurare la raccolta di tutti i rifiuti urbani prodotti. Ciò è garantito da una
ottimale distribuzione dei contenitori, da un adeguato rapporto tra volumetria disponibile
e frequenze di raccolta, da interventi integrativi e di pronto intervento ;
c)limitare al minimo linterazione con il contesto urbano. Ciò è perseguito
attraverso lutilizzo di mezzi e attrezzature a basso impatto ambientale, dalla
scelta di orari desecuzione di minimo disturbo compatibilmente con le necessità di
servizio, dal rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice della Strada, dalla
consultazione con i servizi Ambientali e di Polizia Municipale ;
d) assicurare la funzionalità ed il decoro dei contenitori e delle attrezzature di
raccolta. Ciò è ottenuto attraverso una adeguata manutenzione e la programmazione delle
sostituzioni del parco cassonetti.
3. Le modalità di svolgimento del servizio sono determinate dal Soggetto Gestore in
accordo con il Comune. Le attrezzature utilizzate, la localizzazione dei punti di raccolta
ed i sistemi di servizio dipendono dalle caratteristiche del materiale, dalle modalità di
trattamento e smaltimento, dalla disposizione urbanistica delle zone servite, dalla
risposta dei cittadini e da esigenze organizzative in relazione alla economicità del
servizio. La descrizione delle modalità di raccolta e delle attrezzature impiegate è
specificata nel Contratto di Servizio.
Art. 14
Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta dei
rifiuti urbani
1. Le aree di espletamento dei servizio di raccolta sono definite con l'obiettivo di estendere al massimo il numero di utenti potenziali, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi del Soggetto Gestore. Tali aree vengono concordate tra Comune e Soggetto Gestore allatto della stipula del Contratto di Servizio e sono ivi individuate.
Il servizio è comunque garantito:
a) a tutta l'area urbana e alla sua periferia immediata;
b) a tutti i centri frazionali;
c) a tutti i nuclei abitativi più significativi.
2. Sintendono compresi nellarea di espletamento del servizio :
a) le aree allinterno delle eventuali perimetrazioni definite, di volta in volta, nel Contratto di Servizio ;
b) i locali e le aree scoperte private i cui accessi, stradelli poderali o vicinali, hanno imbocco sulla strada pubblica entro i 500 metri dai punti di conferimento disposti a cura del Soggetto Gestore.
Art. 15
Disposizioni relative allo smaltimento dei rifiuti urbani residuali
1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani
residuali conferiti all'ordinario servizio di raccolta, o mediante particolari
articolazioni del medesimo, avviene a cura del Soggetto Gestore del servizio presso
impianti debitamente autorizzati dallautorità competente nel rispetto delle
disposizioni di legge.
2. Tali impianti devono perseguire le seguenti finalità :
a) realizzare lautosufficienza nello smaltimento dei
rifiuti urbani residuali nellambito territoriale di competenza. Ciò è garantito
dalla programmazione e progettazione di impianti e parti di impianti ;
b) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonee a garantire un alto grado di protezione
dellambiente e della salute pubblica. Ciò è assicurato dal controllo degli
automezzi allatto del conferimento, da una programmazione delle operazioni di
lavaggio dei mezzi e delle strade interne ed esterne dellimpianto, da periodici
interventi di disinfestazione, infine da una accorta gestione di uomini e mezzi ;
c) assicurare la quantificazione e la conformità qualitativa dei rifiuti avviati allo
smaltimento. Ciò è assicurato dalla organizzazione del servizio di controllo
allingresso degli impianti.
Art. 16
Disposizioni relative ai servizi di pulizia delle aree pubbliche
1. I servizi in oggetto riguardano il
ripristino delle condizioni igieniche e di decoro, la pulizia, lo spazzamento,
lasportazione ed infine lo smaltimento dei rifiuti raccolti nelle strade ed aree
pubbliche. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono i principi secondo i
quali è fondato il Contratto di Servizio tra Comune e Soggetto Gestore, esse si applicano
entro le aree di espletamento di ogni specifico servizio.
2. I servizi in oggetto devono perseguire le seguenti finalità :
a) assicurare il decoro e la pulizia delle aree pubbliche. Ciò è ottenuto per mezzo di una adeguata programmazione degli uomini e dei mezzi impegnati, da operazioni integrative e di pronto intervento ;
b) assicurare la tutela igienco-sanitaria in tutte le fasi di espletamento dei servizi. Ciò è garantito da : la raccolta dei rifiuti abbandonati in area pubblica, la programmazione delle operazioni di lavaggio delle strade e delle superfici pavimentate, la disinfestazione programmata e straordinaria delle aree pubbliche interessate dai servizi di gestione rifiuti, il lavaggio e la igienizzazione dei mezzi e dei contenitori adibiti alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, una accorta gestione delle attrezzature e degli impianti ;
c) limitare il più possibile
linterazione con il contesto urbano. Ciò è perseguito attraverso le modalità di
espletamento dei servizi, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più
affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità,
dellintensità di traffico veicolare, delle attività commerciali artigianali e
turistiche presenti ed in genere dellutilizzazione delle aree.
3. I servizi in oggetto si possono svolgere con molteplici modalità : manuali o
meccanizzate, programmate e su chiamata, ordinarie e straordinarie. I sistemi di servizio
dipendono dalla frequentazione delle aree, dalla loro disposizione urbanistica, dalla
stagionalità, infine da esigenze aziendali organizzative in relazione alla economicità
del servizio. Tra le specifiche attività che ricadono nei servizi di pulizia delle aree
pubbliche vi sono :
a) spazzamento stradale;
b) lavaggio stradale;
c) collocazione, manutenzione e svuotamento cestini portarifiuti;
d) cancellazione imbrattamenti su edifici pubblici;
e) raccolta rifiuti dalle aree verdi pubbliche;
f) raccolta rifiuti da rive, arenili e aree golenali;
g) asporto degli scarichi abusivi;
h) altri eventuali servizi specifici di tutela igienico-sanitaria.
La descrizione delle modalità di raccolta e delle attrezzature impiegate è specificata
nel Contratto di Servizio.
4. Per gli interventi straordinari, quali ad esempio scarichi abusivi, anche su aree
private, il Sindaco emette specifica ordinanza di sgombero, diffidando il proprietario a
provvedere alla bonifica. Nel caso di inadempienza allordinanza nei termini
assegnati, sarà disposto intervento in danno da eseguirsi a cura del Soggetto Gestore che
interverrà con modalità che saranno di volta in volta da esso definito. I costi
dellintervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del
proprietario dellarea. Ove gli organi tecnici dellAzienda USL o dellARPA
ravvisino elementi di rischio per ligiene pubblica e la salubrità ambientale, il
Soggetto Gestore è tenuto allintervento durgenza.
Art. 17
Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di pulizia delle aree
pubbliche
1. Le aree nelle quali è istituito il servizio possono comprendere:
a) le strade e le piazze, compresi portici
e marciapiedi, classificate come comunali ai sensi del D.Leg.vo n. 285/92 e le nuove
strade comunali;
b) le strade vicinali classificate ad uso pubblico ai sensi del D.Leg. n. 285/92;
c) le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti
urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora
trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere
di arredo e finitura collaterali;
d) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al
pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della
carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque
meteoriche;
e) aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico
compresi i parchi extraurbani e gli spazi verdi di arredo stradali, aiuole spartitraffico,
ecc. Non sono compresi la raccolta e lallontanamento dei residui di sfalcio e
potatura, alle quali provvedono direttamente i soggetti incaricati della manutenzione.
f) i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali.
2. La definizione dei luoghi soggetti a
questi servizi è specificata nel Contratto di Servizio tra Comune e Soggetto Gestore.
3. Il servizio di bonifica degli scarichi abusivi è esteso a tutte le aree pubbliche del
territorio comunale.
Art. 18
Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
1. La tariffa è determinata dal Comune.
Essa, anche in relazione ai piani finanziari degli interventi, deve assicurare la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio per i servizi di gestione dei
rifiuti urbani.
2. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree
scoperte ad uso privato non costituente accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a
qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
3. Nellapplicazione della tariffa devono essere assicurate agevolazioni per le
utenze domestiche, per le raccolte differenziate e riduzioni proporzionali alle quantità
di rifiuti assimilati avviati documentatamente a recupero.
4. La tariffa è applicata e riscossa dal Soggetto Gestore del servizio pubblico.
5. La determinazione della formula della tariffa e le modalità di riscossione sono
definite da uno specifico atto adottato dal Comune e sottoscritto dal Soggetto Gestore del
servizio pubblico.
Art. 19
Ordinanze contingibili e urgenti
1. Ai sensi di quanto previsto dallart. 13 del DLgs. 22/97, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, sentito il parere delle autorità responsabili competenti per territorio, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, comunicandone entro tre giorni i Ministri della Sanità e dell'Ambiente ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi e per non più di due volte.
TITOLO IV
NORME GENERALI PER GLI UTENTI DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Art. 20
Diritti degli utenti
1. I diritti degli utenti sono garantiti dalla Carta dei Servizi, che conterrà gli standard e le modalità di erogazione dei servizi da parte del Soggetto Gestore, da approvarsi assieme al contratto di servizio
Art. 21
Obblighi dei produttori e detentori di rifiuti urbani
1. E vietato labbandono e il
deposito incontrollati di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, sul
suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee.
2. Chiunque viola i divieti di cui al punto precedente è tenuto a procedere alla
rimozione, allavvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello
stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o
personali di diritto dellarea, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di
dolo o di colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed
il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede allesecuzione in danno dei
soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
3. E vietato lincendio allaperto dei rifiuti a scopo di smaltimento o di
riduzione volumetrica, sia in area pubblica che in area privata.
4. E' vietato immettere nei contenitori e nelle attrezzature ad uso dei servizi di
raccolta rifiuti, residui liquidi, sostanze calde o incendiate.
5. E vietato immettere nei contenitori preposti alla raccolta dei rifiuti urbani:
a) rifiuti pericolosi;
b) tutte le tipologie di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
c)rifiuti speciali assimilati agli urbani eccedenti le soglie quantitative ;
d) gli imballaggi terziari, ossia quelli concepiti per facilitare la manipolazione e
proteggere durante il trasporto un certo numero di unità di vendita.
6. E vietato spostare la
collocazione dei contenitori e delle attrezzature ad uso dei servizi di raccolta rifiuti.
I coperchi dei contenitori devono essere lasciati chiusi dopo luso, eventuali freni
di stazionamento non devono essere disinseriti, non si possono collocare sui contenitori
manifesti o adesivi se non autorizzati dal Soggetto Gestore del servizio.
7. E vietato manomettere, ribaltare, imbrattare o danneggiare i contenitori e le
attrezzature ad uso dei servizi di raccolta rifiuti.
8. E' vietato gettare, versare e depositare sulle strade ed aree pubbliche di tutto il
territorio comunale, nei pubblici mercati coperti e scoperti, a fianco dei contenitori di
raccolta, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semisolido e liquido e in genere
materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso
in sacchetti o contenuto in recipienti, quando non è espressamente autorizzato dal
Soggetto Gestore del servizio.
9. E' fatto obbligo a tutti i produttori e detentori di rifiuti urbani oggetto di raccolte
separate ai fini del recupero di materiali ed energia, individuate allart. 11, di
conferire tali materiali in conformità alle modalità dei rispettivi servizi.
10. E' fatto obbligo a tutti i produttori e detentori di rifiuti particolari oggetto di
raccolte separate individuate allart. 12, di conferire tali materiali in conformità
alle modalità dei rispettivi servizi.
11. E' fatto obbligo a tutti i produttori e detentori di rifiuti di conferirli secondo le
tipologie in conformità alle modalità di ogni rispettivo servizio.
12. E vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani
imballaggi terziari di qualsiasi natura.
13. E' vietata l'utilizzazione dei contenitori quando il grado di riempimento non ne
consenta la perfetta chiusura. In questo caso sarà cura del cittadino conferire il
rifiuto nel contenitore più vicino.
14. Tutti gli utenti sono tenuti ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o
ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti preposti alla gestione dei
rifiuti.
15. La detenzione iniziale dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai
rifiuti urbani deve avvenire unicamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto
stesso essendo vietata, per motivi igienici, l'esposizione agli agenti atmosferici di tali
rifiuti.
16. Particolare cura dovrà essere rivolta ad evitare che residui ed oggetti taglienti od
acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.
17. Non è ammessa la facoltà di richiedere l'esclusione dal servizio ordinario.
Art. 22
Conferimento di beni durevoli, oggetti ingombranti e di quantità rilevanti di rifiuti
sfusi
1. AllArt. 4, punto 2, lettera f),
sono definiti i beni durevoli (rifiuti ingombranti di tipo domestico quali
elettrodomestici, mobilio, oggetti di arredamento) per i quali è istituito un apposito
servizio di raccolta separata.
2. Gli oggetti ingombranti di tipo non domestico provenienti da attività agricole,
agro-industriali, demolizione, costruzione, industriali, artigianali, commerciali, di
servizio, di recupero e smaltimento di rifiuti, possono essere smaltiti dal Soggetto
Gestore del servizio pubblico, purché conformi ai requisiti qualitativi di
assimilabilità di cui allart. 6, punto 2 e allart. 7.
3. Quantità rilevanti di rifiuti urbani "sfusi" tali da non poter essere
sistemate nei contenitori del normale servizio pubblico di raccolta, è possibile,
saltuariamente e per quantità non superiori a mc 2, conferirle alla stazione ecologica.
Tali conferimenti sintendono occasionali. Qualora essi derivino da una attività
industriale, artigianale, commerciale o di servizi significa che la quantità del rifiuto
speciale assimilato prodotto ha superato la soglia giornaliera di 10 kg, nel caso ciò
avvenga frequentemente si ricade nel caso di cui al punto 4 dellart. 6.
4. E vietato luso di cassoni scarrabili per la raccolta di rifiuti ingombranti
a tutti coloro i quali non occupano o detengono locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso
adibite, esistenti sul territorio comunale nel quale il servizio è istituito ed attivato.
Art. 23
Obblighi dei produttori e detentori dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani
1. Le attività industriali, artigianali,
commerciali o di servizi sono tenute a mantenere separati dai rifiuti urbani tutti i
rifiuti speciali non assimilati per qualità e/o quantità, ed a provvedere ad un loro
adeguato e distinto recupero o smaltimento in osservanza delle norme di legge.
2. LAmministrazione Comunale ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire i
contratti stipulati e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento per
un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.
Art. 24
Obblighi dei produttri e detentori di rifiuti pericolosi
1. E vietato miscelare categorie
diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi,
eccetto deroghe puntualmente autorizzate dagli organi preposti.
2. Chiunque intenda costruire o ristrutturare un fabbricato da destinare ad un uso
suscettibile di produrre rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di
richiesta di concessione edilizia o di certificato di agibilità, indicando con quali
mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.
Art. 25
Carico e scarico di merci e materiali
1. Chi effettua operazioni di carico,
scarico e trasporto merci e di materiali, che diano luogo sull'area pubblica o di uso
pubblico alla formazioni di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni
ultimate, alla rimozioni dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area. Qualora dette
operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al
termine di ogni fase.
2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Soggetto Gestore del
servizio ed i costi dellintervento ricadranno a carico del Comune, con diritto di
rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il
procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.
Art. 26
Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri
1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati in genere, o chi gestisce aree destinate all'estrazione di inerti, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere al termine della attività.
Art. 27
Manifestazioni pubbliche
1. Chiunque, con o senza fini di lucro,
organizza sul suolo pubblico manifestazioni di qualsiasi tipo, forma o durata, è tenuto a
richiedere apposita autorizzazione al Comune. Questultimo comunicherà al Soggetto
Gestore del servizio, con un preavviso minimo di giorni 10, il programma delle iniziative
indicando le aree che lorganizzazione intende effettivamente impegnare o utilizzare.
Il Soggetto Gestore comunicherà allorganizzatore le modalità di ritiro dei rifiuti
prodotti, nonché gli eventuali oneri derivanti dallespletamento di un servizio
aggiuntivo.
2. Queste aree devono essere mantenute pulite durante l'uso, e lasciate dagli occupanti
nelle stesse condizioni in cui sono state consegnate.
3. I rifiuti, derivati da tali iniziative, oggetto di raccolte separate di cui agli Art.
11 e 12, dovranno essere conferiti agli appositi servizi di raccolta.
Art. 28
Pulizia delle aree pertinenti a pubblici esercizi
1. I gestori di esercizi pubblici che
usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti alluso
pubblico, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono
provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sullarea occupata, installando anche
adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui vengono effettuati i servizi di
pulizia da parte dell'apposito servizio pubblico.
2. Analogo obbligo vale per i gestori dei pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la
particolare attività esercitata risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli
involucri delle merci vendute, essendo il Gestore dellattività ritenuto
responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti, derivati da tali attività, oggetto di raccolte separate di cui agli art. 11
e 12, dovranno essere conferiti agli appositi servizi di raccolta.
4. All'orario di chiusura dellesercizio l'area in dotazione o comunque antistante
deve risultare perfettamente ripulita.
Art. 29
Pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti
1. Tali aree devono essere mantenute
pulite durante luso e lasciate pulite dagli occupanti. Il provvedimento di
temporanea concessione duso dellarea dovrà contenere una clausola circa le
modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione
dellafflusso di pubblico, sia della permanenza in loco delle carovane dei gestori
delle attività.
2. Ogni onere connesso al potenziamento o allimpegno straordinario del servizio
normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori suddetti.
3. I rifiuti, derivati da tali iniziative, oggetto di raccolte separate di cui agli art.
11 e 12, dovranno essere conferiti agli appositi servizi di raccolta.
Art. 30
Pulizia dei mercati
1. I concessionari ed occupanti di posti
vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area
pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai
rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria
attività e conferendoli nei contenitori collocati dal Soggetto Gestore del servizio di
raccolta.
2. Per la gestione dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e/o fiere
autorizzati in aree pubbliche dovranno essere concordate tra organizzazione
delliniziativa e Soggetto Gestore del servizio modalità e corrispettivo economico
in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento del servizio ordinario.
3. I rifiuti, derivati da tali attività, oggetto di raccolte separate di cui agli art. 11
e 12, dovranno essere conferiti agli appositi servizi di raccolta.
Art. 31
Obblighi di chi conduce animali in aree pubbliche
1. I proprietari di cani o di altri animali, nonché coloro che li conducono per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le apposite aree verdi, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino ed a raccogliere onde conferire all'interno di sacchetti chiusi, esclusivamente nei cassonetti, le deiezioni degli stessi.
Art. 32
Aree di sosta per nomadi
1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare questo servizio di gestione.
TITOLO V
DISCIPLINA DEI RIFIUTI URBANI ALLESTERNO DELLE AREE DEI SERVIZI DI RACCOLTA
Art. 33
Obblighi generali dei residenti nelle zone esterne ai servizi di raccolta
1. I cittadini residenti all'esterno delle
aree di espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani di cui al titolo III, sono
tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria e dell'ambiente, organizzando
all'interno delle abitazioni e nelle loro pertinenze adeguate modalità di detenzione dei
rifiuti, conferendo i medesimi ai più vicini sistemi di raccolta.
2. E' in ogni caso vietato l'incendio di rifiuti all'aperto.
3. E' ammesso lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti e dei residui delle
pulizie dei locali, nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla
produzione di compost.
Art. 34
Rifiuti oggetto di raccolte separate
1. I rifiuti oggetto di raccolta separate di cui allart. 11 e allart. 12, anche se originati da aree esterne a quelle servite, devono essere conferiti alla più vicina attrezzatura di raccolta predisposta dal Soggetto Gestore del Servizio.
TITOLO VI
VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI
Art. 35
Organi delegati
1. Alla repressione dei fatti costituenti
violazioni del presente regolamento e che comunque costituiscono aggressione e degrado
all'ambiente provvedono gli agenti di Polizia Municipale nonché gli organi di controllo
competenti di Igiene Pubblica e Ambiente.
2. Le violazioni al presente regolamento possono anche essere accertate e contravvenute da
agenti, funzionari e personale appositamente delegato dal Sindaco.
Art. 36
Sanzioni
1. Le violazioni a quanto previsto dal
presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da
Leggi, Decreti e Regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative
ai sensi della Legge 24. 11.1981 n. 689.
2. La tabella allegata individua le sanzioni minime e massime applicabili ai trasgressori
in base agli articoli del presente regolamento e al DLgs 22/97.
3. Per tutte le violazioni non precedentemente contemplate, si applica una pena pecuniaria
in base alla gravità della violazione (ed in base al danno causato), così come previsto
dall'art. 106 e seg. del T.U. della Legge Comunale e Provinciale del 1934.
Art. 37
Norme transitorie e finali
1. Il presente regolamento, che avrà
efficacia nei termini di Legge, sostituisce ed abroga quello precedentemente in vigore.
2. I criteri di assimilabilità di cui allart. 6, comma 3, entreranno in vigore a
tutti gli effetti a far data dal 01.01.2000.
3. Lapplicazione della tariffa secondo lart. 18 entrerà in vigore a tutti gli
effetti a far data dal 01.01.2000 ai sensi dellart. 49 del D.Lgs. 22/97 e della
Legge 426/98.
4. Le parti del presente regolamento che disciplinano lassimilazione dei rifiuti
speciali ai rifiuti urbani (art. 6) e lapplicazione della tariffa (art. 18),
sintendono in vigore fino a quando non contrastanti con specifiche norme nazionali e
regionali successivamente emanate. Eventuali variazioni si intendono ora per allora
totalmente recepite ad integrazione del regolamento stesso fino alla sua successiva
modificazione.
Riferimento |
Violazione |
Casistica |
Sanzione in lire |
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Massima |
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Art. 21 punto 1 |
Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee (art. 14, c. 1, DLgs 22/97) |
rifiuti urbani o assimilati rifiuti speciali rifiuti pericolosi |
200.000 400.000 800.000 |
1.200.000 1.200.000 1.200.000 |
Art. 21 punto 3 |
Incendio di rifiuti in area pubblica o privata |
rifiuti urbani o assimilati rifiuti speciali rifiuti pericolosi |
50.000 100.000 200.000 |
500.000 1.000.000 2.000.000 |
Art. 21 punto 4 |
Immissione nei contenitori di raccolta di residui liquidi, sostanze calde o incendiate |
100.000 |
200.000 |
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Art. 21 punto 5 |
Conferimento nei contenitori predisposti dall'Ente Gestore di rifiuti impropri |
rifiuti speciali rifiuti pericolosi |
200.000 400.000 |
400.000 800.000 |
Art. 21 punto 6 |
Spostamento dei contenitori di raccolta |
100.000 |
200.000 |
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Art. 21 punto 7 |
Manomissione o danneggiamento dei contenitori e delle attrezzature di raccolta | 200.000 |
800.000 |
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Art. 21 punto 8 |
Getto o deposito di rifiuti fuori dai contenitori di raccolta |
rifiuti urbani o assimilati rifiuti speciali rifiuti pericolosi |
50.000 100.000 200.000 |
500.000 1.000.000 2.000.000 |
Art. 21 punto 9 |
Mancato conferimento di rifiuti destinati a recupero ai servizi di raccolta separata |
50.000 |
100.000 |
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Art. 21 punto 10 |
Mancato rispetto del conferimento di rifiuti particolari ai servizi di raccolta separata |
100.000 |
200.000 |
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Art. 21 punti 11 e 13 |
Conferimento di rifiuti in modo non conforme alle indicazioni del servizio |
50.000 |
100.000 |
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Art. 21, punto 12 |
Immissione nei circuiti di raccolta dei rifiuti urbani di imballaggi terziari |
50.000 |
100.000 |
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Art. 21 punto 15 |
Esposizione di rifiuti urbani allaperto |
50.000 |
100.000 |
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Art. 23 punto 1 |
Miscelazione di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani e assimilati |
200.000 |
400.000 |
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Art. 24 punto 1 |
Miscelazione di diversi rifiuti pericolosi, ovvero di pericolosi con rifiuti non pericolosi |
800.000 |
1.200.000 |
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Art. 25 punto
1 |
Mancata pulizia delle aree di carico e scarico merci, di cantieri e zone limitrofe, di aree impegnate da manifestazioni, di aree pertinenti a pubblici esercizi, di aree occupate da spettacoli viaggianti, di mercati e di esercizi stagionali |
rifiuti urbani o assimilati rifiuti speciali rifiuti pericolosi |
50.000 100.000 200.000 |
500.000 1.000.000 2.000.000 |
Art. 32 punto 1 |
Imbrattamento del suolo pubblico con deiezioni di animali domestici |
50.000 |
100.000 |
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