REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE
(Approvato con deliberazione di C.C. N. 6 del 13/2/1999 e modificato con deliberazione di C.C. n. 59  del 29/9/1999)

 

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TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

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TITOLO II - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI
12-939759112.gif (326 byte) TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
12-939759112.gif (326 byte) TITOLO IV - NORME GENERALI PER GLI UTENTI DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
12-939759112.gif (326 byte) TITOLO V - DISCIPLINA DEI RIFIUTI ALL’ESTERNO DELLE AREE DEI SERVIZI DI RACCOLTA
12-939759112.gif (326 byte) TITOLO VI - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - oggetto e campo di applicazione
Art. 2 - finalità del regolamento
Art. 3 - riferimenti normativi
Art. 4 - individuazione dei rifiuti urbani

TITOLO II - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI
Art. 5 - criteri generali e norme di esclusione
Art. 6 - rifiuti speciali assimilati agli urbani a tutti gli effetti
Art. 7 - rifiuti speciali assimilabili agli urbani ai fini dello smaltimento
Art. 8 - procedure di accertamento

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Art. 9 - competenze del Comune
Art. 10 - forme di gestione
Art. 11 - disposizioni relative ai servizi di raccolta separata e recupero di materiali ed energia dai rifiuti
Art. 12 - disposizioni relative ai servizi di raccolta separata e di adeguato smaltimento dei rifiuti urbani particolari
Art. 13 - disposizioni relative al servizio di raccolta dei rifiuti urbani residuali
Art. 14 - ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta dei rifiuti urbani
Art. 15 - disposizioni relative allo smaltimento dei rifiuti urbani residuali
Art. 16 - disposizioni relative ai servizi di pulizia delle aree pubbliche
Art. 17 - ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di pulizia delle aree pubbliche
Art. 18 - tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Art. 19 - ordinanze contingibili ed urgenti

TITOLO IV - NORME GENERALI PER GLI UTENTI DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Art. 20 - diritti degli utenti
Art. 21 - obblighi dei produttori e detentori di rifiuti urbani
Art. 22 - conferimento dei rifiuti ingombranti, voluminosi e di quantità rilevanti di rifiuti sfusi
Art. 23 - obblighi dei produttori e detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani
Art. 24 - obblighi dei produttori e detentori di rifiuti pericolosi
Art. 25 - carico e scarico di merci e materiali
Art. 26 - pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri
Art. 27 - manifestazioni pubbliche
Art. 28 - pulizia delle aree pertinenti a pubblici esercizi
Art. 29 - pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti
Art. 30 - pulizia dei mercati
Art. 31 - obblighi di chi conduce animali in aree pubbliche
Art. 32 - aree di sosta per nomadi

TITOLO V - DISCIPLINA DEI RIFIUTI ALL’ESTERNO DELLE AREE DEI SERVIZI DI RACCOLTA
Art. 33 - obblighi generali dei residenti nelle zone esterne ai servizi di raccolta
Art. 34 - rifiuti oggetto di raccolte separate

TITOLO VI - Validità DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI
Art. 35 - organi delegati
Art. 36 - sanzioni
Art. 37 - norme transitorie e finali

 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto e campo d’applicazione

Il presente regolamento ha come oggetto la gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi. Essa costituisce attività di pubblico interesse, pertanto il presente regolamento riguarda :
a) le attività di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, compreso le attività di pulizia delle aree pubbliche, all’interno degli eventuali perimetri di espletamento dei servizi ;
b) le norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria e di protezione dell'ambiente in tutto l’ambito comunale.

Art. 2
Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento è finalizzato a :
a) disciplinare la fruizione dei servizi di gestione rifiuti da parte dei cittadini e delle attività;
b) disciplinare l’organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità ;
c) assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e in particolare : senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora; senza causare inconvenienti da rumori ed odori; senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Art. 3
Riferimenti normativi

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’art. 21, comma 2, del Decreto legislativo n. 22 del 05.02.1997 e dell'art. 59 del Decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993. In particolare esso applica le seguenti normative principali:

a) Deliberazione del Comitato interministeriale 27.07.1984
Disposizioni di prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 concernente lo smaltimento dei rifiuti, con successive modifiche ed integrazioni di cui alle deliberazioni 13 dicembre 1984, 20 novembre 1985 e 14 luglio 1986 (testo unificato) G.U. 13 settembre 1984, n.253, - G.U. 29 marzo 1985, n. 76 - G.U. 29 gennaio 1986 , n. 23 - G.U. 16 novembre 1987, n. 268 (G.U. 13 settembre 1984 n. 253) ;

b) Legge 29.10.1987 n. 441, art. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, e 14 comma 1
Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti (testo coordinato) (G.U. 31 ottobre 1987, n. 255).

c) Legge 09.11.1988 n. 475, art. 7, 9 e 9-quinquies
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali (testo coordinato) (G.U. 10 dicembre 1988, n.289) ;

d) Decreto Ministero dell’Ambiente 25.05.1989
Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani (G.U. del 14 giugno 1989 n. 137).

e) Decreto Ministro Ambiente 29.05.1991
Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi. (G.U. 12 giugno 1991, n. 136);

f) Decreto legislativo 15.11.1993 n. 507
Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della Legge 23 Ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale (G.U. 9 dicembre 1993 n. 288).

g) Legge 25.01.1994 n. 70
Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale. (G.U. 31 gennaio 1994 n. 24).

h) Legge Emilia-Romagna 12.07.1994 n. 27
Disciplina dello smaltimento dei rifiuti (B.U. del 15 luglio 1994 n. 65).

i) Deliberazione Giunta Emilia-Romagna 07.11.1995 n. 3906
Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali. Linee guida per l’organizzazione dei servizi e l’incentivazione economico-tariffaria. Modello tipo di stazione ecologica. Regolamento comunale tipo (B.U. del 15.12.1995 n. 179).

l) Decreto legislativo 05.02.1997 n. 22
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (G.U. del 15.02.1997 n. 33).

m) Decreto legislativo 08.11.1997 n. 389
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 05.02.1997 n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio (G.U. del 08.11.1997 n. 261).

n) Deliberazione Giunta Emilia-Romagna 10.02.1998 n. 108
Approvazione del modello di "Rendiconto annuale dei risultati conseguiti dal servizio di raccolta differenziata"(B.U. del 25.03.1998 n. 41).

o) Legge 24.04.1998 n. 128
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1995-1997) (suppl. ord. G.U. del 7 maggio 1998 n. 104).

p) Deliberazione Giunta Emilia-Romagna 20.07.1998 n. 1200
Adozione del documento contenente "Indicazioni regionali sul DLgs 22/97 in materia di rifiuti" approvato dalla Conferenza delle Regioni il 23.04.1998 (B.U. del 26.08.1998 n. 108).

q) Legge 09.12.1998 n. 426
Nuovi interventi in campo ambientale (G.U. del 14.12.1998 n. 291).

2. Tutte le variazioni della normativa attinente alla specifica materia si intendono ora per allora totalmente recepite ad integrazione e modificazione del presente regolamento, fino alla modifica dello stesso.

Art. 4
individuazione dei rifiuti urbani

1. Ai sensi del DLgs. 22/97 i rifiuti appartengono alla categoria degli urbani in relazione alla loro origine. Sono rifiuti urbani :
a) i rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione ;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi della normativa vigente;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali ;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché altri rifiuti provenienti dalla attività cimiteriale.
2. Ai fini della massima chiarezza si descrivono alcune categorie di rifiuti urbani :
a) Rifiuti urbani domestici
Comprendono i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, con esclusione perciò di quelli derivati da attività artigianali e di servizi.
b) Rifiuti urbani non domestici
Sono i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi della normativa vigente.
c) Rifiuti urbani abbandonati
Sono i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
d) Rifiuti urbani verdi
Sono costituiti dal materiale vegetale derivato da operazioni di manutenzione, potatura e sfalcio di aree verdi pubbliche, inoltre da aree verdi private pertinenti a civili abitazioni quando non ottenuto da ditte o imprese di servizio ;
e) Rifiuti cimiteriali
Si distinguono gli specifici resti provenienti da esumazioni ed estumulazioni cimiteriali per i quali si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 285 del 10.09.90 "Regolamento di polizia mortuaria" e seguenti, dai rifiuti generici provenienti da attività cimiteriale.
f) Beni durevoli (ingombranti domestici)
Con tale termine s’intendono oggetti e beni durevoli d’uso comune, quali elettrodomestici, strumenti informatici, mobilio, articoli di arredamento in genere, dei quali il detentore intende disfarsi che, singolarmente presi, a causa delle loro dimensioni o del loro peso, creano difficoltà di collocamento e raccolta nei normali contenitori pubblici. Essi devono derivare da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
g) Rifiuti urbani oggetto di raccolte differenziate o specifiche finalizzate al recupero di materiali o energia
Conformemente alla normativa vigente possono essere oggetto di raccolte differenziate le seguenti frazioni merceologiche:
- frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU) ;
- carta e cartone di qualsiasi tipo;
- vetro in forma di bottiglie ed altro;
- plastica limitatamente ai contenitori per liquidi marcati PE, PET, PVC ;
- alluminio in forma di lattine e altri contenitori di prodotti alimentari;
- ferro, lattine e scatolame di ferro, metalli ferrosi e loro leghe;
- materiale vegetale proveniente da giardini e aree verdi (sfalci, potature).
Compatibilmente con l’ottenimento di un positivo rapporto benefici-costi, possono essere inoltre attivate le raccolte separate di altri rifiuti urbani e assimilati agli urbani, quali ad esempio:
- imballaggi ;
- pneumatici usati;
- scarti vegetali da mense, ortomercati, aziende agricole e di trasformazione dei prodotti agricoli ;
- rifiuti domestici ingombranti.
h) Rifiuti urbani dannosi alla salute e all’ambiente
Sono inoltre individuati ulteriori rifiuti che, se pur originati da civili abitazioni e quindi urbani, possono causare inconvenienti o rischi per l'ambiente o per la salute, quali, ad esempio:
- pile e batterie esaurite;
- prodotti farmaceutici inutilizzati o scaduti;
- prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" ;
- siringhe abbandonate su strade ed aree pubbliche;
- accumulatori al piombo per autotrazione esauriti;
- oli minerali usati;
- oli vegetali e grassi animali esausti;
- elettrodomestici contenenti gas dannosi all’ozono stratosferico
i) Rifiuti urbani pericolosi
Sin tratta di rifiuti individuati nell’elenco dell’allegato D del DLgs. 22/97 che sono stati rinvenuti nelle attività di pulizia delle aree pubbliche, delle spiagge e delle rive dei corsi d’acqua.

3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo ;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivati da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

4. Sono da considerarsi rifiuti speciali gli imballaggi terziari al termine del loro uso, ossia i materiali adibiti a contenere determinate merci al fine di facilitarne la manipolazione ed il trasporto fino al punto vendita, che non vengono acquistati dal consumatore.
5. Non possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti pericolosi non domestici precisati nell’elenco di cui all’allegato D, del DLgs. 22/97.

TITOLO II
ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

Art. 5
Criteri generali e norme di esclusione

1. Si distinguono due finalità di assimilazione : a) per la raccolta, il recupero o lo smaltimento nel circuito dei rifiuti urbani (assimilazione a tutti gli effetti) ; b) per il solo smaltimento in impianti dedicati al trattamento dei rifiuti urbani (assimilazione ai fini dello smaltimento).
Sono esclusi da qualsiasi tipo di assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che sono individuati nell’elenco dei rifiuti pericolosi nell’allegato D al DLgs. 22/97.

Art . 6
Rifiuti speciali assimilati agli urbani  a tutti gli effetti

1. L’assimilabilità a tutti gli effetti dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani si riscontra quando sono rispettati contestualmente due requisiti: uno qualitativo di cui al prossimo punto 2 ed uno quantitativo di cui al punto 3. In virtù dell’art. 7, comma 2, lettera b) del DLgs. 22/97, è competenza del Comune stabilire l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, sulla base dei criteri determinati dallo Stato ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera d).

2.Requisito qualitativo

a) possono essere assimilati ai rifiuti urbani per qualità, i rifiuti derivati da attività agricole, agro-industriali, demolizione, costruzione, industriali, artigianali, commerciali, di servizio, di recupero e smaltimento di rifiuti, purché individuati al capo 1, punto 1.1.1, lettera a) della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27.07.1984; ossia appartenenti ad una delle seguenti categorie merceologiche:
- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli e di arredamento ;
- imbottiture, isolati termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti, e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro esimili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ortaggi, caseina, sanse e esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali;

b) Rifiuti assimilati agli urbani derivati da strutture sanitarie
In base al D.M. 25.05.1989 sono assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali ospedalieri, provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private che erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie di cui all’art. 2 della Legge 833/78:
- rifiuti non derivanti dallo svolgimento di attività sanitarie;
- rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti;
- rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione di quelli che, su certificazione del direttore sanitario, risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive;
- altri rifiuti provenienti da strutture sanitarie con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture comunque destinate alla loro cura.
- campioni di urine feci e sangue previa disinfezione.
- tutti i rifiuti espressamente esclusi dall'assimilabilità ai rifiuti urbani ai sensi dei precedenti punti c) e d) ma compresi nelle tipologie previste dal presente regolamento, purché sottoposti a trattamento di sterilizzazione.
Per le prescrizioni relative ai contenitori dei rifiuti ospedalieri assimilati ai rifiuti urbani destinati ad accogliere le tipologie di rifiuto di cui le sopraindicate lett. b), c), d), e) e f) valgono le disposizioni di cui all'art. 1 del D.M. 25.05.1989.

3. Requisito quantitativo
La qualificazione di assimilato all’urbano di un rifiuto speciale rispondente al precedente punto è subordinata al rispetto di due soglie quantitative, una annua ed una giornaliera, da parte del soggetto produttore. Ciò consente di dimensionare opportunamente il servizio di raccolta tenendo conto del suo carattere continuativo e delle necessità organizzative.
a) Soglia quantitativa annuale: fissata in 1 tonnellata/anno, ovvero 10 metri cubi/anno. Tale livello è comparabile alla quantità media di rifiuti prodotti da un nucleo famigliare di medie dimensioni.
b) Soglia quantitativa giornaliera : fissata in 10 kg/giorno ovvero 0,1 metri cubi/giorno.
Nel rispetto delle soglie quantitative suddette i rifiuti dovranno, compatibilmente con le necessità indifferibili dei produttori, essere conferiti in modo costante e continuativo al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

4. Quando la produzione di rifiuti speciali assimilati supera le soglie quantitative, i rifiuti in eccesso potranno essere conferiti al Soggetto Gestore del servizio secondo le modalità stabilite da apposita convenzione, oppure essere consegnati ad un soggetto che eserciti attività autorizzate di recupero di materiali o energia.

Art. 7
Rifiuti speciali assimilabili agli urbani  ai fini dello smaltimento

1. L’assimilabilità ai fini dello smaltimento si riferisce esclusivamente alla possibilità da parte del produttore o del detentore di conferire, a suo carico e senza limiti quantitativi, il rifiuto speciale ad un impianto destinato ai rifiuti urbani. Tale assimilabilità è implicita per le tipologie di rifiuti che rispettano i requisiti qualitativi di cui all’art. 6, punto 2. Per qualsiasi altro rifiuto speciale non pericoloso la possibilità di essere smaltito in impianti destinati ai rifiuti urbani deve essere certificata dagli organi di controllo competenti.

Art. 8
Procedure di accertamento

1. Tenuto conto della localizzazione delle attività economiche, delle loro tipologie e delle soglie assolute e relative, il Soggetto Gestore predisporrà adeguatamente il servizio pubblico di raccolta. Le procedure di accertamento per la verifica del superamento delle soglie quantitative di rifiuti speciali assimilati prodotti, possono essere attivate su richiesta di tutti i soggetti interessati ed in particolare:

a) sulla base dell’analisi statistica dei rifiuti conferiti da parte della attività economica alla discarica e/o ad altre forme di smaltimento;
b) in seguito a monitoraggio, da parte del Soggetto Gestore, del grado di riempimento dei contenitori pubblici inerenti la sede della attività produttrice di rifiuti;
c) su richiesta della attività stessa.

2. La procedura di accertamento della quantità di rifiuti speciali assimilati prodotti è coordinata dal Soggetto Gestore del servizio pubblico. Gli Uffici comunali competenti si impegnano a mettere a disposizione di quest’ultimo tutta la documentazione tecnico amministrativa disponibile, nel rispetto della Legge n. 675 del 31.12.1996, e autorizzano il Soggetto Gestore a richiedere alle attività economiche tutte le notizie relativamente a:

a) ramo di attività dell’azienda;
b) specificazioni sull’attività svolta;
c) caratteristiche quali e quantitative dei rifiuti prodotti;
d) destinazioni dei rifiuti prodotti;
e) superfici di formazioni dei rifiuti prodotti;
f) documentazione disponibile (Autorizzazioni, Modello Unico Dichiarazione ambientale, ecc.)

3. I dati ottenuti dalle procedure di accertamento saranno vincolanti al fine di stabilire:

a) modi e metodi con i quali l’attività economica dovrà conferire i rifiuti prodotti;
b) il calcolo per l’applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti.

 

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 9
Competenze del Comune

1. La gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati agli urbani (per questi ultimi limitatamente a quelli avviati allo smaltimento) e la pulizia delle aree pubbliche compete al Comune in regime di privativa.
2. Per la gestione dei rifiuti speciali non avviati allo smaltimento e per la gestione dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani ai fini dello smaltimento, il Comune ha la facoltà di istituire, nelle forme di cui all’art. 10, speciali servizi integrativi.

Art. 10
Forme di gestione

1. La gestione dei rifiuti viene svolta attraverso Azienda Speciale consortile costituita ai sensi della Legge 08.06.1990 n. 142.
2. Il Soggetto Gestore dei servizi dedicati ai rifiuti urbani è tenuto a presentare al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione tecnica riguardante i risultati dei servizi gestiti e i dati quantitativi e statistici di tutti i flussi di rifiuti raccolti, recuperati o smaltiti nell’anno immediatamente precedente.
3. Il Soggetto Gestore di servizi dedicati ai rifiuti urbani è tenuto a fornire agli Enti preposti tutte le informazioni sull'attività di gestione dei rifiuti di propria competenza.

Art. 11
Disposizioni relative ai servizi di raccolta separata e recupero di materiali ed energia dai rifiuti

1. I servizi oggetto del presente articolo sono dedicati a tutte le frazioni di rifiuto urbano destinate al recupero di materiali ed energia. Alcune di queste sono descritte all’art. 4, punto 2, lettera h), altre potranno essere individuate compatibilmente con l’ottenimento di un positivo rapporto benefici-costi. Le frazioni merceologiche oggetto di questi servizi sono specificate nel Contratto di Servizio tra Comune e Soggetto Gestore, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono i principi secondo i quali esso si fonda e si applicano entro gli eventuali perimetri di espletamento di ogni specifico servizio.

2. Gli obiettivi minimi di raccolta differenziata prefissati sono conformi alle prescrizioni della normativa di settore vigente.

3. I servizi in oggetto devono perseguire le seguenti finalità :

a) favorire la riduzione dello smaltimento finale attraverso la promozione del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero di materiali ed energia dai rifiuti urbani ;
b) assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento delle frazioni di rifiuti. Ciò è perseguito attraverso la raccolta dei rifiuti depositati all’esterno dei contenitori, la programmazione delle operazioni di lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle attrezzature di raccolta e di trasporto, da una adeguata pulizia dei punti di conferimento, infine da una corretta gestione degli impianti;
c) garantire il recupero dei rifiuti raccolti separatamente. Ciò è assicurato dal conferimento delle varie frazioni a imprese o impianti la cui finalità è il recupero di materiali o di energia ;
d) disporre di forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio tali da rispettare determinati standard minimi. Nel contratto di servizio sono precisati gli obiettivi per le raccolte separate di rifiuti per i quali gli imballaggi primari danno un contributo determinante : vetro, alluminio, banda stagnata, plastiche, cartone e cartoncino ;
e) limitare al minimo l’interazione con il contesto urbano. Ciò è perseguito attraverso l’utilizzo di mezzi e attrezzature a basso impatto ambientale, dalla scelta di orari d’esecuzione di minimo disturbo compatibilmente con le necessità organizzative e di economicità, dal rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice della Strada, dalla consultazione con i servizi comunali ambientali, di Polizia Municipale, della mobilità e dei trasporti ;
f) assicurare la funzionalità ed il decoro dei contenitori e delle attrezzature di raccolta. Ciò è ottenuto attraverso una adeguata manutenzione e la programmazione delle sostituzioni del parco contenitori ;
g) evitare lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

4. Le modalità di raccolta possono essere molteplici : su chiamata, porta a porta, per mezzo di contenitori stradali, attraverso la gestione di stazioni ecologiche attrezzate. Le attrezzature utilizzate, la localizzazione dei punti di raccolta ed i sistemi di servizio dipendono dalle caratteristiche del materiale, dalle modalità di trattamento, dalla disposizione urbanistica delle zone servite, dalla risposta dei cittadini e da esigenze organizzative in relazione alla economicità del servizio. La descrizione delle modalità di raccolta e delle attrezzature impiegate è specificata nel Contratto di Servizio.
5. Il Soggetto Gestore del servizio, d’intesa ed in collaborazione con il Comune e/o altri soggetti interessati, si impegna a sostenere iniziative associative e imprenditoriali di carattere sociale che perseguono le finalità di prevenire, ridurre e recuperare i rifiuti od oggetti e materiali destinati a divenire rifiuti, in conformità agli art. 3 e 4 del DLgs 22/97.
6. Il Soggetto Gestore del servizio d’intesa ed in collaborazione con il Comune e/o altri soggetti interessati, si impegna a organizzare campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini ed alle attività, al fine di prevenire, ridurre e recuperare i rifiuti od oggetti e materiali destinati a divenire rifiuti, e rendere massima la partecipazione dei cittadini alle raccolte differenziate e più in generale ai servizi gestiti. I materiali informativi e promozionali prodotti dovranno utilizzare anche il simbolo grafico regionale delle raccolte differenziate (Deliberazione Giunta regionale n. 3906 del 07.11.1995).
7. Il Soggetto Gestore del servizio, coerentemente agli indirizzi espressi dal Comune, promuove la ricerca applicata di nuove forme di raccolta, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, al fine di contenere l’impatto ambientale dei servizi e diminuire la frazione materiali destinati allo smaltimento finale, nel rispetto di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per la cittadinanza e per gli operatori addetti. 

Art. 12
Disposizioni relative ai servizi di raccolta separata e di adeguato smaltimento  dei rifiuti urbani particolari

1. I servizi in oggetto riguardano la raccolta separata e l’adeguato smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi (art. 4, punto 2, lettera i), dei rifiuti urbani dannosi all’ambiente (art. 4, punto 2, lettera h), dei rifiuti da esumazione ed estumulazione cimiteriali (art. 4, punto 2, lettera e) e dei beni durevoli domestici (art. 4, punto 2, lettera f). Le frazioni merceologiche oggetto di questi servizi sono specificate nel Contratto di Servizio tra Comune e Soggetto Gestore, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono i principi secondo i quali esso si fonda e si applicano entro le aree di espletamento di ogni specifico servizio.

2. I servizi in oggetto devono perseguire le seguenti finalità :

a) assicurare un’elevata protezione dell’ambiente, Ciò è perseguito dal rispetto delle norme vigenti in materia e da adeguate procedure di gestione;
b) assicurare la tutela igienco-sanitaria in tutte le fasi di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti. Ciò è garantito dalla tempestività della raccolta, dall’adeguatezza delle attrezzature di raccolta e di trasporto e da una corretta gestione del servizio;
c) garantire un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti raccolti, ciò è assicurato dal conferimento ad imprese specificatamente autorizzate.

3. Le raccolte di queste frazioni dei rifiuti urbani si possono svolgere con molteplici modalità, tra queste : contenitori specifici presso punti commerciali e servizi, gestione di stazioni ecologiche attrezzate, ritiri su chiamata o punti di consegna mobili. I sistemi di servizio e la localizzazione dei punti di raccolta dipendono dalle caratteristiche dei materiali, dalla disposizione urbanistica delle zone servite, dai risultati delle raccolte e da esigenze aziendali organizzative in relazione alla economicità del servizio. La descrizione delle modalità di raccolta e delle attrezzature impiegate è specificata nel Contratto di Servizio.
4. Il Soggetto Gestore del servizio d’intesa con il Comune e/o altri soggetti interessati, organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all’utenza al fine di rendere massima la partecipazione dei cittadini ai servizi. I materiali informativi e promozionali prodotti dovranno utilizzare anche il simbolo grafico regionale delle raccolte differenziate (Deliberazione Giunta regionale n. 3906 del 07.11.1995).

Art. 13
Disposizioni relative al servizio di raccolta  dei rifiuti urbani residuali

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti residuali è dedicato ai rifiuti urbani domestici ed ai rifiuti urbani non domestici, come descritti all’art. 4, punto 2, lettera a) e lettera b) che non sono stati intercettati dalle raccolte separate. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono i principi secondo i quali è fondato il Contratto di Servizio tra Comune e Soggetto Gestore, esse si applicano entro l’area di espletamento dello specifico servizio.

2. Il servizio in oggetto deve perseguire le seguenti finalità :

a) assicurare la tutela igienco-sanitaria in tutte le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Ciò è perseguito attraverso la raccolta dei rifiuti abbandonati all’esterno dei contenitori, la programmazione delle operazioni di lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle attrezzature di raccolta e di trasporto, infine da una adeguata pulizia dei punti di conferimento;
b) assicurare la raccolta di tutti i rifiuti urbani prodotti. Ciò è garantito da una ottimale distribuzione dei contenitori, da un adeguato rapporto tra volumetria disponibile e frequenze di raccolta, da interventi integrativi e di pronto intervento ;
c)limitare al minimo l’interazione con il contesto urbano. Ciò è perseguito attraverso l’utilizzo di mezzi e attrezzature a basso impatto ambientale, dalla scelta di orari d’esecuzione di minimo disturbo compatibilmente con le necessità di servizio, dal rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice della Strada, dalla consultazione con i servizi Ambientali e di Polizia Municipale ;
d) assicurare la funzionalità ed il decoro dei contenitori e delle attrezzature di raccolta. Ciò è ottenuto attraverso una adeguata manutenzione e la programmazione delle sostituzioni del parco cassonetti.

3. Le modalità di svolgimento del servizio sono determinate dal Soggetto Gestore in accordo con il Comune. Le attrezzature utilizzate, la localizzazione dei punti di raccolta ed i sistemi di servizio dipendono dalle caratteristiche del materiale, dalle modalità di trattamento e smaltimento, dalla disposizione urbanistica delle zone servite, dalla risposta dei cittadini e da esigenze organizzative in relazione alla economicità del servizio. La descrizione delle modalità di raccolta e delle attrezzature impiegate è specificata nel Contratto di Servizio.

Art. 14
Ambito di applicazione delle disposizioni relative  ai servizi di raccolta dei rifiuti urbani

1. Le aree di espletamento dei servizio di raccolta sono definite con l'obiettivo di estendere al massimo il numero di utenti potenziali, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi del Soggetto Gestore. Tali aree vengono concordate tra Comune e Soggetto Gestore all’atto della stipula del Contratto di Servizio e sono ivi individuate.

Il servizio è comunque garantito:
a) a tutta l'area urbana e alla sua periferia immediata;
b) a tutti i centri frazionali;
c) a tutti i nuclei abitativi più significativi.

2. S’intendono compresi nell’area di espletamento del servizio :

a) le aree all’interno delle eventuali perimetrazioni definite, di volta in volta, nel Contratto di Servizio ;

b) i locali e le aree scoperte private i cui accessi, stradelli poderali o vicinali, hanno imbocco sulla strada pubblica entro i 500 metri dai punti di conferimento disposti a cura del Soggetto Gestore.

Art. 15
Disposizioni relative allo smaltimento dei  rifiuti urbani residuali

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani residuali conferiti all'ordinario servizio di raccolta, o mediante particolari articolazioni del medesimo, avviene a cura del Soggetto Gestore del servizio presso impianti debitamente autorizzati dall’autorità competente nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. Tali impianti devono perseguire le seguenti finalità :

a) realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani residuali nell’ambito territoriale di competenza. Ciò è garantito dalla programmazione e progettazione di impianti e parti di impianti ;
b) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonee a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica. Ciò è assicurato dal controllo degli automezzi all’atto del conferimento, da una programmazione delle operazioni di lavaggio dei mezzi e delle strade interne ed esterne dell’impianto, da periodici interventi di disinfestazione, infine da una accorta gestione di uomini e mezzi ;
c) assicurare la quantificazione e la conformità qualitativa dei rifiuti avviati allo smaltimento. Ciò è assicurato dalla organizzazione del servizio di controllo all’ingresso degli impianti.

Art. 16
Disposizioni relative ai servizi di  pulizia delle aree pubbliche

1. I servizi in oggetto riguardano il ripristino delle condizioni igieniche e di decoro, la pulizia, lo spazzamento, l’asportazione ed infine lo smaltimento dei rifiuti raccolti nelle strade ed aree pubbliche. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono i principi secondo i quali è fondato il Contratto di Servizio tra Comune e Soggetto Gestore, esse si applicano entro le aree di espletamento di ogni specifico servizio.
2. I servizi in oggetto devono perseguire le seguenti finalità :

a) assicurare il decoro e la pulizia delle aree pubbliche. Ciò è ottenuto per mezzo di una adeguata programmazione degli uomini e dei mezzi impegnati, da operazioni integrative e di pronto intervento ;

b) assicurare la tutela igienco-sanitaria in tutte le fasi di espletamento dei servizi. Ciò è garantito da : la raccolta dei rifiuti abbandonati in area pubblica, la programmazione delle operazioni di lavaggio delle strade e delle superfici pavimentate, la disinfestazione programmata e straordinaria delle aree pubbliche interessate dai servizi di gestione rifiuti, il lavaggio e la igienizzazione dei mezzi e dei contenitori adibiti alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, una accorta gestione delle attrezzature e degli impianti ;

c) limitare il più possibile l’interazione con il contesto urbano. Ciò è perseguito attraverso le modalità di espletamento dei servizi, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell’intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali artigianali e turistiche presenti ed in genere dell’utilizzazione delle aree.
3. I servizi in oggetto si possono svolgere con molteplici modalità : manuali o meccanizzate, programmate e su chiamata, ordinarie e straordinarie. I sistemi di servizio dipendono dalla frequentazione delle aree, dalla loro disposizione urbanistica, dalla stagionalità, infine da esigenze aziendali organizzative in relazione alla economicità del servizio. Tra le specifiche attività che ricadono nei servizi di pulizia delle aree pubbliche vi sono :

a) spazzamento stradale;
b) lavaggio stradale;
c) collocazione, manutenzione e svuotamento cestini portarifiuti;
d) cancellazione imbrattamenti su edifici pubblici;
e) raccolta rifiuti dalle aree verdi pubbliche;
f) raccolta rifiuti da rive, arenili e aree golenali;
g) asporto degli scarichi abusivi;
h) altri eventuali servizi specifici di tutela igienico-sanitaria.
La descrizione delle modalità di raccolta e delle attrezzature impiegate è specificata nel Contratto di Servizio.

4. Per gli interventi straordinari, quali ad esempio scarichi abusivi, anche su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza di sgombero, diffidando il proprietario a provvedere alla bonifica. Nel caso di inadempienza all’ordinanza nei termini assegnati, sarà disposto intervento in danno da eseguirsi a cura del Soggetto Gestore che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da esso definito. I costi dell’intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario dell’area. Ove gli organi tecnici dell’Azienda USL o dell’ARPA ravvisino elementi di rischio per l’igiene pubblica e la salubrità ambientale, il Soggetto Gestore è tenuto all’intervento d’urgenza.

Art. 17
Ambito di applicazione delle disposizioni relative  ai servizi di pulizia delle aree pubbliche

1. Le aree nelle quali è istituito il servizio possono comprendere:

a) le strade e le piazze, compresi portici e marciapiedi, classificate come comunali ai sensi del D.Leg.vo n. 285/92 e le nuove strade comunali;
b) le strade vicinali classificate ad uso pubblico ai sensi del D.Leg. n. 285/92;
c) le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;
d) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
e) aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi extraurbani e gli spazi verdi di arredo stradali, aiuole spartitraffico, ecc. Non sono compresi la raccolta e l’allontanamento dei residui di sfalcio e potatura, alle quali provvedono direttamente i soggetti incaricati della manutenzione.
f) i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali.

2. La definizione dei luoghi soggetti a questi servizi è specificata nel Contratto di Servizio tra Comune e Soggetto Gestore.
3. Il servizio di bonifica degli scarichi abusivi è esteso a tutte le aree pubbliche del territorio comunale.

Art. 18
Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

1. La tariffa è determinata dal Comune. Essa, anche in relazione ai piani finanziari degli interventi, deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio per i servizi di gestione dei rifiuti urbani.
2. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituente accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
3. Nell’applicazione della tariffa devono essere assicurate agevolazioni per le utenze domestiche, per le raccolte differenziate e riduzioni proporzionali alle quantità di rifiuti assimilati avviati documentatamente a recupero.
4. La tariffa è applicata e riscossa dal Soggetto Gestore del servizio pubblico.
5. La determinazione della formula della tariffa e le modalità di riscossione sono definite da uno specifico atto adottato dal Comune e sottoscritto dal Soggetto Gestore del servizio pubblico.

Art. 19
Ordinanze contingibili e urgenti

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del DLgs. 22/97, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, sentito il parere delle autorità responsabili competenti per territorio, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, comunicandone entro tre giorni i Ministri della Sanità e dell'Ambiente ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi e per non più di due volte.

 

TITOLO IV
NORME GENERALI PER GLI UTENTI DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 20
Diritti degli utenti

1. I diritti degli utenti sono garantiti dalla Carta dei Servizi, che conterrà gli standard e le modalità di erogazione dei servizi da parte del Soggetto Gestore, da approvarsi assieme al contratto di servizio

Art. 21
Obblighi dei produttori e detentori  di rifiuti urbani

1. E’ vietato l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee.
2. Chiunque viola i divieti di cui al punto precedente è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di diritto dell’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
3. E’ vietato l’incendio all’aperto dei rifiuti a scopo di smaltimento o di riduzione volumetrica, sia in area pubblica che in area privata.
4. E' vietato immettere nei contenitori e nelle attrezzature ad uso dei servizi di raccolta rifiuti, residui liquidi, sostanze calde o incendiate.
5. E’ vietato immettere nei contenitori preposti alla raccolta dei rifiuti urbani:

a) rifiuti pericolosi;
b) tutte le tipologie di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
c)rifiuti speciali assimilati agli urbani eccedenti le soglie quantitative ;
d) gli imballaggi terziari, ossia quelli concepiti per facilitare la manipolazione e proteggere durante il trasporto un certo numero di unità di vendita.

6. E’ vietato spostare la collocazione dei contenitori e delle attrezzature ad uso dei servizi di raccolta rifiuti. I coperchi dei contenitori devono essere lasciati chiusi dopo l’uso, eventuali freni di stazionamento non devono essere disinseriti, non si possono collocare sui contenitori manifesti o adesivi se non autorizzati dal Soggetto Gestore del servizio.
7. E’ vietato manomettere, ribaltare, imbrattare o danneggiare i contenitori e le attrezzature ad uso dei servizi di raccolta rifiuti.
8. E' vietato gettare, versare e depositare sulle strade ed aree pubbliche di tutto il territorio comunale, nei pubblici mercati coperti e scoperti, a fianco dei contenitori di raccolta, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti, quando non è espressamente autorizzato dal Soggetto Gestore del servizio.
9. E' fatto obbligo a tutti i produttori e detentori di rifiuti urbani oggetto di raccolte separate ai fini del recupero di materiali ed energia, individuate all’art. 11, di conferire tali materiali in conformità alle modalità dei rispettivi servizi.
10. E' fatto obbligo a tutti i produttori e detentori di rifiuti particolari oggetto di raccolte separate individuate all’art. 12, di conferire tali materiali in conformità alle modalità dei rispettivi servizi.
11. E' fatto obbligo a tutti i produttori e detentori di rifiuti di conferirli secondo le tipologie in conformità alle modalità di ogni rispettivo servizio.
12. E’ vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.
13. E' vietata l'utilizzazione dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. In questo caso sarà cura del cittadino conferire il rifiuto nel contenitore più vicino.
14. Tutti gli utenti sono tenuti ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti preposti alla gestione dei rifiuti.
15. La detenzione iniziale dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire unicamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso essendo vietata, per motivi igienici, l'esposizione agli agenti atmosferici di tali rifiuti.
16. Particolare cura dovrà essere rivolta ad evitare che residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.
17. Non è ammessa la facoltà di richiedere l'esclusione dal servizio ordinario.

Art. 22
Conferimento di beni durevoli, oggetti ingombranti e di quantità rilevanti di rifiuti sfusi

1. All’Art. 4, punto 2, lettera f), sono definiti i beni durevoli (rifiuti ingombranti di tipo domestico quali elettrodomestici, mobilio, oggetti di arredamento) per i quali è istituito un apposito servizio di raccolta separata.
2. Gli oggetti ingombranti di tipo non domestico provenienti da attività agricole, agro-industriali, demolizione, costruzione, industriali, artigianali, commerciali, di servizio, di recupero e smaltimento di rifiuti, possono essere smaltiti dal Soggetto Gestore del servizio pubblico, purché conformi ai requisiti qualitativi di assimilabilità di cui all’art. 6, punto 2 e all’art. 7.
3. Quantità rilevanti di rifiuti urbani "sfusi" tali da non poter essere sistemate nei contenitori del normale servizio pubblico di raccolta, è possibile, saltuariamente e per quantità non superiori a mc 2, conferirle alla stazione ecologica. Tali conferimenti s’intendono occasionali. Qualora essi derivino da una attività industriale, artigianale, commerciale o di servizi significa che la quantità del rifiuto speciale assimilato prodotto ha superato la soglia giornaliera di 10 kg, nel caso ciò avvenga frequentemente si ricade nel caso di cui al punto 4 dell’art. 6.
4. E’ vietato l’uso di cassoni scarrabili per la raccolta di rifiuti ingombranti a tutti coloro i quali non occupano o detengono locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, esistenti sul territorio comunale nel quale il servizio è istituito ed attivato.

Art. 23
Obblighi dei produttori e detentori dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani

1. Le attività industriali, artigianali, commerciali o di servizi sono tenute a mantenere separati dai rifiuti urbani tutti i rifiuti speciali non assimilati per qualità e/o quantità, ed a provvedere ad un loro adeguato e distinto recupero o smaltimento in osservanza delle norme di legge.
2. L’Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire i contratti stipulati e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

Art. 24
Obblighi dei produttri e detentori di rifiuti pericolosi

1. E’ vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, eccetto deroghe puntualmente autorizzate dagli organi preposti.
2. Chiunque intenda costruire o ristrutturare un fabbricato da destinare ad un uso suscettibile di produrre rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione edilizia o di certificato di agibilità, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

Art. 25
Carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto merci e di materiali, che diano luogo sull'area pubblica o di uso pubblico alla formazioni di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozioni dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Soggetto Gestore del servizio ed i costi dell’intervento ricadranno a carico del Comune, con diritto di rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 26
Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati in genere, o chi gestisce aree destinate all'estrazione di inerti, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere al termine della attività.

Art. 27
Manifestazioni pubbliche

1. Chiunque, con o senza fini di lucro, organizza sul suolo pubblico manifestazioni di qualsiasi tipo, forma o durata, è tenuto a richiedere apposita autorizzazione al Comune. Quest’ultimo comunicherà al Soggetto Gestore del servizio, con un preavviso minimo di giorni 10, il programma delle iniziative indicando le aree che l’organizzazione intende effettivamente impegnare o utilizzare. Il Soggetto Gestore comunicherà all’organizzatore le modalità di ritiro dei rifiuti prodotti, nonché gli eventuali oneri derivanti dall’espletamento di un servizio aggiuntivo.
2. Queste aree devono essere mantenute pulite durante l'uso, e lasciate dagli occupanti nelle stesse condizioni in cui sono state consegnate.
3. I rifiuti, derivati da tali iniziative, oggetto di raccolte separate di cui agli Art. 11 e 12, dovranno essere conferiti agli appositi servizi di raccolta.

Art. 28
Pulizia delle aree pertinenti a pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all’uso pubblico, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull’area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui vengono effettuati i servizi di pulizia da parte dell'apposito servizio pubblico.
2. Analogo obbligo vale per i gestori dei pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute, essendo il Gestore dell’attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti, derivati da tali attività, oggetto di raccolte separate di cui agli art. 11 e 12, dovranno essere conferiti agli appositi servizi di raccolta.
4. All'orario di chiusura dell’esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente ripulita.

Art. 29
Pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Tali aree devono essere mantenute pulite durante l’uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il provvedimento di temporanea concessione d’uso dell’area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell’afflusso di pubblico, sia della permanenza in loco delle carovane dei gestori delle attività.
2. Ogni onere connesso al potenziamento o all’impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori suddetti.
3. I rifiuti, derivati da tali iniziative, oggetto di raccolte separate di cui agli art. 11 e 12, dovranno essere conferiti agli appositi servizi di raccolta.

Art. 30
Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività e conferendoli nei contenitori collocati dal Soggetto Gestore del servizio di raccolta.
2. Per la gestione dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e/o fiere autorizzati in aree pubbliche dovranno essere concordate tra organizzazione dell’iniziativa e Soggetto Gestore del servizio modalità e corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento del servizio ordinario.
3. I rifiuti, derivati da tali attività, oggetto di raccolte separate di cui agli art. 11 e 12, dovranno essere conferiti agli appositi servizi di raccolta.

Art. 31
Obblighi di chi conduce animali in aree pubbliche

1. I proprietari di cani o di altri animali, nonché coloro che li conducono per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le apposite aree verdi, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino ed a raccogliere onde conferire all'interno di sacchetti chiusi, esclusivamente nei cassonetti, le deiezioni degli stessi.

Art. 32
Aree di sosta per nomadi

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare questo servizio di gestione.

TITOLO V
DISCIPLINA DEI RIFIUTI URBANI ALL’ESTERNO DELLE AREE DEI SERVIZI DI RACCOLTA

Art. 33
Obblighi generali dei residenti nelle zone esterne ai servizi di raccolta

1. I cittadini residenti all'esterno delle aree di espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani di cui al titolo III, sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria e dell'ambiente, organizzando all'interno delle abitazioni e nelle loro pertinenze adeguate modalità di detenzione dei rifiuti, conferendo i medesimi ai più vicini sistemi di raccolta.
2. E' in ogni caso vietato l'incendio di rifiuti all'aperto.
3. E' ammesso lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti e dei residui delle pulizie dei locali, nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost.

Art. 34
Rifiuti oggetto di raccolte separate

1. I rifiuti oggetto di raccolta separate di cui all’art. 11 e all’art. 12, anche se originati da aree esterne a quelle servite, devono essere conferiti alla più vicina attrezzatura di raccolta predisposta dal Soggetto Gestore del Servizio.

TITOLO VI
VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 35
Organi delegati

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente regolamento e che comunque costituiscono aggressione e degrado all'ambiente provvedono gli agenti di Polizia Municipale nonché gli organi di controllo competenti di Igiene Pubblica e Ambiente.
2. Le violazioni al presente regolamento possono anche essere accertate e contravvenute da agenti, funzionari e personale appositamente delegato dal Sindaco.

Art. 36
Sanzioni

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da Leggi, Decreti e Regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative ai sensi della Legge 24. 11.1981 n. 689.
2. La tabella allegata individua le sanzioni minime e massime applicabili ai trasgressori in base agli articoli del presente regolamento e al DLgs 22/97.
3. Per tutte le violazioni non precedentemente contemplate, si applica una pena pecuniaria in base alla gravità della violazione (ed in base al danno causato), così come previsto dall'art. 106 e seg. del T.U. della Legge Comunale e Provinciale del 1934.

Art. 37
Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento, che avrà efficacia nei termini di Legge, sostituisce ed abroga quello precedentemente in vigore.
2. I criteri di assimilabilità di cui all’art. 6, comma 3, entreranno in vigore a tutti gli effetti a far data dal 01.01.2000.
3. L’applicazione della tariffa secondo l’art. 18 entrerà in vigore a tutti gli effetti a far data dal 01.01.2000 ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 22/97 e della Legge 426/98.
4. Le parti del presente regolamento che disciplinano l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (art. 6) e l’applicazione della tariffa (art. 18), s’intendono in vigore fino a quando non contrastanti con specifiche norme nazionali e regionali successivamente emanate. Eventuali variazioni si intendono ora per allora totalmente recepite ad integrazione del regolamento stesso fino alla sua successiva modificazione. 

Riferimento

Violazione

Casistica

Sanzione in lire

     

Minima

Massima

Art. 21 punto 1

Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee (art. 14, c. 1, DLgs 22/97)

rifiuti urbani o assimilati

rifiuti speciali

rifiuti pericolosi

200.000

400.000

800.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

Art. 21 punto 3

Incendio di rifiuti in area pubblica o privata

rifiuti urbani o assimilati

rifiuti speciali

rifiuti pericolosi

50.000

100.000

200.000

500.000

1.000.000

2.000.000

Art. 21 punto 4

Immissione nei contenitori di raccolta di residui liquidi, sostanze calde o incendiate

 

100.000

200.000

Art. 21 punto 5

Conferimento nei contenitori predisposti dall'Ente Gestore di rifiuti impropri

rifiuti speciali

rifiuti pericolosi

200.000

400.000

400.000

800.000

Art. 21 punto 6

Spostamento dei contenitori di raccolta

 

100.000

200.000

Art. 21 punto 7

Manomissione o danneggiamento dei contenitori e delle attrezzature di raccolta  

200.000

800.000

Art. 21 punto 8

Getto o deposito di rifiuti fuori dai contenitori di raccolta

rifiuti urbani o assimilati

rifiuti speciali

rifiuti pericolosi

50.000

100.000

200.000

500.000

1.000.000

2.000.000

Art. 21 punto 9

Mancato conferimento di rifiuti destinati a recupero ai servizi di raccolta separata

 

50.000

100.000

Art. 21 punto 10

Mancato rispetto del conferimento di rifiuti particolari ai servizi di raccolta separata

 

100.000

200.000

Art. 21 punti 11

e 13

Conferimento di rifiuti in modo non conforme alle indicazioni del servizio

 

50.000

100.000

Art. 21, punto 12

Immissione nei circuiti di raccolta dei rifiuti urbani di imballaggi terziari

 

50.000

100.000

Art. 21 punto 15

Esposizione di rifiuti urbani all’aperto

 

50.000

100.000

Art. 23 punto 1

Miscelazione di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani e assimilati

 

200.000

400.000

Art. 24 punto 1

Miscelazione di diversi rifiuti pericolosi, ovvero di pericolosi con rifiuti non pericolosi

 

800.000

1.200.000

Art. 25 punto 1
art. 26 punto 1
art. 27 punto 2
art. 28 punti 1 2, 3 e 4
art. 29 punti 1 e 3
art. 30 punti 1 e 3
art. 31 punti 1 e 2

Mancata pulizia delle aree di carico e scarico merci, di cantieri e zone limitrofe, di aree impegnate da manifestazioni, di aree pertinenti a pubblici esercizi, di aree occupate da spettacoli viaggianti, di mercati e di esercizi stagionali

rifiuti urbani o assimilati

rifiuti speciali

rifiuti pericolosi

50.000

100.000

200.000

500.000

1.000.000

2.000.000

Art. 32 punto 1

Imbrattamento del suolo pubblico con deiezioni di animali domestici

 

50.000

100.000

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