REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
(Approvato con Deliberazione di C.C. N. 101 del 28/12/2001)

12-939759112.gif (326 byte) A. NORME GENERALI

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B. APPLICAZIONE E GESTIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
12-939759112.gif (326 byte) C. APPLICAZIONE E GESTIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
12-939759112.gif (326 byte) D. PROCEDURE E SANZIONI
12-939759112.gif (326 byte) ALLEGATO 1 TABELLA DI CONVERSIONE ISTAT-RONCHI
(disponibile a richiesta:  tributi@comune.dozza.bo.it - il materiale verrà inviato via FAX si prega di indicarlo sempre)

I N D I C E

A. NORME GENERALI

A.1   Istituzione della tariffa e definizione del soggetto gestore
A.2 Ambito di applicazione
A.3 Oggetto della tariffa e prestazioni
A.4 Criteri generali di determinazione delle tariffe
A.5 Presupposto
A.6 Soggetti passivi
A.7 Attivazione, cessazione, e variazione della occupazione/conduzione
A.8 Locali ed aree assoggettati a tariffa
A.9 Parti comuni all’edificio e multiproprietà
A.10 Obbligazione tariffaria
A.11 Sostituzione del Comune ad utenze obbligate

B. APPLICAZIONE E GESTIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

B.1 Obblighi
B.2 Specificità nella determinazione delle tariffe per le utenze domestiche
B.3 Sconti tariffari per la raccolta differenziata delle utenze domestiche
B.4 Generazione e aggiornamento dell’archivio delle utenze domestiche
B.5 Abitazioni non occupate permanentemente
B.6 Esenzioni, esclusioni e riduzioni per le utenze domestiche

C. APPLICAZIONE E GESTIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

C.1 Obblighi
C.2 Specificità nella determinazione delle tariffe per le utenze domestiche
C.3 Riduzioni sulla tariffa alle utenze non domestiche per l’invio a recupero di rifiuti
C.4 Generazione e aggiornamento dell’archivio delle utenze domestiche
C.5 Locali ed aree a destinazione non domestica non occupate permanentemente
C.6 Esenzioni ed esclusioni per le utenze non domestiche

D. PROCEDURE E SANZIONI

D.1 Accertamenti
D.2 Fatturazione e riscossione
D.3 Sanzioni e interessi
D.4 Tasse, imposte e addizionali
D.5 Ricorsi
D.6 Arbitrato
D.7 Entrata in vigore
D.8 Norme transitorie e finali

A NORME GENERALI

A.1 Istituzione della tariffa e definizione del Soggetto Gestore

A.1.1 Nel Comune di Dozza è istituita la tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 22 del 05.02.1997 e del "Regolamento Comunale per la disciplina e la gestione dei rifiuti urbani e delle raccolte differenziate", nel seguito denominato REGOLAMENTO.
A.1.2 I criteri tariffari, coerenti al metodo normalizzato approvato dal DPR n° 158 del 27.04.1999, sono determinati dal Comune sulla base del Piano Finanziario annuale e delle prestazioni descritte nel Contratto di Servizio sottoscritto tra il Comune e il Soggetto Gestore (nel seguito denominato Gestore).
A.1.3 Il Gestore del servizio applica e riscuote la tariffa.

A.2 Ambito di applicazione

A.2.1 La tariffa è applicata nell’intero territorio comunale sul quale viene esercitato il regime di privativa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

A.3 Oggetto della tariffa e prestazioni

A.3.1 La tariffa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Gestore in base al REGOLAMENTO ed al Contratto di Servizio.
A.3.2 La tariffa è dovuta a fronte dei costi sostenuti per la gestione dell’intero ciclo dei rifiuti solidi urbani, dalle fasi di raccolta a quelle di trattamento e smaltimento, comprensivi della pulizia delle aree pubbliche. Ai sensi del D.Lgs. 22/97 per rifiuti solidi urbani s’intendono i rifiuti raccolti nei luoghi pubblici, i rifiuti domestici ed i rifiuti originati da attività ma assimilati ai domestici per qualità e quantità, nonché quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 22/97. Restano pertanto esclusi tutti i rifiuti speciali non assimilati, gli imballaggi terziari ed i rifiuti pericolosi.

A.4 Criteri generali di determinazione delle tariffe

A.4.1 Ai sensi dell’art. 3 comma 1 del DPR 158/99 la tariffa viene determinata annualmente dall’Amministrazione Comunale sulla base del Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio.
A.4.2 Ai sensi dell’art. 4 comma 2 del DPR 158/99 l’Amministrazione Comunale ripartisce tra utenze domestiche e non domestiche l’ammontare dei costi fissi e quello dei costi variabili da coprire attraverso la tariffa, secondo le modalità riportate nel Piano Finanziario e assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di cui all’art. 49, comma 10, del DL 22/97. La determinazione per l’anno t è effettuata tenendo conto del rispettivo introito dell’anno t-2, secondo le modalità indicate nel Contratto di Servizio.
A.4.3 Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del DPR 158/99 la tariffa è articolata a livello territoriale in funzione della quantità e qualità dei servizi erogati nelle diverse zone del Comune, attraverso un apposito coefficiente d’area, secondo la tabella riportata nel Piano Finanziario.
A.4.4 Ai sensi dell’art. 7 comma 3 del DPR 158/99 è introdotto un apposito coefficiente che consente di tenere conto delle utenze domestiche e non domestiche "non stabilmente attive", secondo la tabella riportata nel Piano Finanziario.
A.4.5 La tariffa per la gestione del servizio non comprende la gestione di imballaggi secondari e terziari di cui al Titolo II del D.Lgs. 22/97, essi rimangono pertanto a carico dei produttori e utilizzatori come previsto dal comma 9 dell’art. 38 del D.Lgs. 22/97 rispetto ai quali la tariffa non determina alcun obbligo di erogazione del servizio.

A.5 Presupposto

A.5.1 Il pagamento della tariffa è dovuto per l’occupazione o conduzione – da chiunque effettuata (persona giuridica o fisica di qualsiasi nazionalità) – di locali o aree scoperte esistenti nel territorio comunale e a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti urbani o a essi assimilati di cui all’art. 7 del D.Lgs. 22/97.

A.6 Soggetti passivi

A.6.1 La tariffa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc.) occupi, detenga o conduca locali e/o aree scoperte che rispettano il presupposto di cui sopra.

A.7 Attivazione, cessazione e variazione della occupazione/conduzione

A.7.1 Le denunce di attivazione, cessazione e variazione degli elementi necessari al calcolo della tariffa devono essere redatte sugli appositi moduli predisposti dal Gestore e dalla stessa messi gratuitamente a disposizione degli interessati. Le denunce devono essere presentate presso gli sportelli autorizzati dal Gestore, inviate a mezzo posta, a mezzo fax, o comunicati telefonicamente agli indirizzi forniti dal Gestore stessa entro 30 giorni dalla data di inizio, cessazione o variazione della occupazione o conduzione.
A.7.2 In caso di omissione della denuncia d’occupazione entro il termine prestabilito, questa si riterrà iniziata dalla data accertata d’inizio occupazione, detenzione o conduzione dei locali o aree scoperte, oppure dalla data in cui sia subentrata una nuova utenza; l’importo totale derivante dall’applicazione della tariffa sarà maggiorato del 25%, a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento, per il periodo che decorre dalla data accertata dell’avvio effettivo dell’occupazione, detenzione o conduzione dei locali e/o aree scoperte e sino alla data in cui è avvenuto l’accertamento.
A.7.3 In caso di mancata o ritardata denuncia delle variazioni degli elementi necessari alla tariffazione, essi si riterranno variati dalla data in cui è avvenuto l’accertamento o dalla data di ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa della categoria di riferimento, oltre alla differenza di tariffa fra quella applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa o ritardata, si applicherà il 50% della differenza fra le medesime tariffe a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento, per il periodo che decorre dalla data accertata dell’avvenuta variazione e sino alla data dell’inserimento della variazione.
A.7.4 In caso di ritardata denuncia di cessazione di occupazione, detenzione o conduzione dei locali o di aree scoperte, il servizio si considera attivo fino alla data di comunicazione di cessazione.
A.7.5 Il Gestore può intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano la composizione della tariffa se le variazioni sono documentate e rilevate direttamente presso l’anagrafe comunale o presso altri registri tenuti da enti pubblici commerciali, enti di categoria o altri enti.
A.7.6 Gli archivi anagrafici, gli archivi TARSU ed ogni altro archivio previsto dal presente regolamento forniti dal Comune al Gestore, sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alle attività di gestione della tariffa Rifiuti Solidi Urbani, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza , nel rispetto delle norme previste dalla L. 31.12.96 n. 675 e successive modifiche e integrazioni. Il Gestore deve garantire sotto la propria responsabilità, che siano realizzate tutte le misure opportune per impedire che soggetti diversi dal personale incaricato di procedere al trattamento, possano venire a conoscenza dei dati trattati e far mantenere al proprio personale il segreto d’ufficio, ai sensi del’art.103 del D.P.R.28.01.88 n.43 in relazione ai dati sottoposti a trattamento.

A.8 Locali e aree assoggettati a tariffa

A.8.1 Si definiscono locali tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi costruzione stabilmente infissa, posata sul suolo o galleggiante (se collegata in via permanente con la terraferma), chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno.
A.8.2 Si definiscono aree tutte le aree scoperte o parzialmente coperte suscettibili di generare rifiuti solidi urbani o assimilati.
A.8.3 Sono da considerarsi soggette a tariffa i locali e le aree che rispettano i presupposti di cui al punto A.5.1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da considerarsi soggette a tariffa, le superfici utili di:

  1. tutti i vani all’interno delle abitazioni domestiche, sia principali che accessori, come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato;
  2. tutti i vani principali e accessori adibiti a studi professionali e all’esercizio di arti e professioni, nonché tutti gli altri adibiti ad attività non domestiche di cui alla classificazione della tabella 3a dell’Allegato 1 al DPR 158/99 o ad essa assimilabile;
  3. tutte le aree scoperte o parzialmente coperte di proprietà condominiale occupate o condotte in modo esclusivo da soggetti singoli;
  4. tutte le aree scoperte adibite a uso professionale e all’esercizio di arti, professioni, attività economiche e tutte quelle il cui uso è assimilabile alla classificazione della tabella 3a dell’Allegato 1 al DPR 158/99.

A.8.4 Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono assoggettate alla tariffa se le stesse costituiscono superficie operativa per l’esercizio della attività propria dell’impresa.
A.8.5 La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell’unità immobiliare, mentre quella delle aree scoperte o parzialmente scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Il totale della superficie dei locali e aree è arrotondato al metro quadrato: per difetto per frazioni fino a 0,5; per eccesso negli altri casi.
A.8.6 La occupazione o conduzione di locali e aree, e relativo assoggettamento a tariffa, è comunque presunta se essi sono predisposti all’uso. La predisposizione all’uso di locali e aree è attestata: per le abitazioni ad uso domestico, dalla attivazione della residenza e/o dell’abitabilità; per le utenze non domestiche dal rilascio di licenza o autorizzazione per l’esercizio di attività nei locali e aree medesimi e/o dal rilascio del certificato di agibilità. In entrambi i casi la predisposizione è inoltre attestata dalla attivazione di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici di energia elettrica, acqua e gas e/o dall’effettivo utilizzo dei medesimi.

A.9 Parti comuni all’edificio e multiproprietà

A.9.1 I locali e le aree scoperte o parzialmente coperte di proprietà condominiale suscettibili di produrre rifiuti, che non sono utilizzate come parti comuni del condominio ma sono occupate o condotte in modo esclusivo da soggetti singoli, sono ricomprese con evidenziazione a parte per la quota di spettanza della superficie e/o area scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante, detentore o conduttore dell’alloggio in condominio.
A.9.2 Per gli alloggi, i locali e i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e aree scoperte di uso comune nonché per i locali e aree scoperte in uso esclusivo a singoli occupanti, detentori o conduttori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto attinenti ai locali e aree a uso esclusivo. Il soggetto responsabile è tenuto a presentare all’ufficio utenti del Gestore, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’elenco degli occupanti, detentori o conduttori dell’edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato e le relative superfici assoggettate a tariffa, su apposito modulo prestampato disposto dal Gestore.

A.10 Obbligazione tariffaria

A.10.1 La tariffa è commisurata a 365 giorni dell’anno.
A.10.2 L’obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno solare successivo all’inizio dell’utenza (occupazione o conduzione) e termina con l’ultimo giorno solare nel quale è avvenuta la cessazione. Viene utilizzato il sistema pro-rata / pro-die.

A.11 Sostituzione del Comune ad utenze obbligate

A.11.1 Il Comune di Dozza può sostituirsi a particolari categorie di utenza nella corresponsione della tariffa, in presenza di condizioni particolari, quali l’indigenza, disagio economico, organizzatori di manifestazioni a carattere pubblico o di enti e associazioni di volontariato ecc.
A.11.2 Tali situazioni dovranno essere comunicate dagli uffici comunali competenti al Gestore con congruo anticipo.

B APPLICAZIONE E GESTIONE DELLA TARIFFA PER L’UTENZA DOMESTICA

B.1 Obblighi

B.1.1 L’obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa relativa alle abitazioni sussiste in capo all’intestatario della scheda anagrafica ivi residente, o ad altro soggetto se dichiarante, componente o meno dello stesso nucleo familiare. Componenti della famiglia, conviventi o comunque altri utilizzatori in comune dei locali, sono solidalmente obbligati al pagamento.
B.1.2 Per le abitazioni in cui non risulta residenza, l’obbligazione sussiste per i proprietari, i locatari, o per altri soggetti se dichiaranti.

B.2 Specificità nella determinazione delle tariffe per le utenze domestiche

B.2.1 Per le utenze domestiche la tariffa è determinata secondo i criteri di calcolo riportati nel Contratto di Servizio.
B.2.2 Ai sensi dall’art. 5 comma 2 del DPR 158/99 sono determinati i coefficienti Kb per l’attribuzione della quota variabile alle utenze domestiche in base alla composizione del nucleo familiare; essi sono riportati nel Piano Finanziario.

B.3 Sconti tariffari per la raccolta differenziata delle utenze domestiche

B.3.1 Ai sensi dall’art. 7 comma 1 del DPR 158/99 è determinata l’applicazione di uno sconto ad ogni utenza domestica in funzione della partecipazione ai servizi di raccolta differenziata organizzate dal Gestore ed alla loro valorizzazione riportata nel Piano Finanziario.
B.3.2 L’attribuzione delle raccolte differenziate alle utenze domestiche viene effettuata dal Gestore sulla base della reale quantificazione dei contenitori di raccolta, il metodo è puntualmente descritto nel Contratto di Servizio.

B.4 Generazione e aggiornamento dell’archivio delle utenze domestiche

B.4.1 L’archivio delle utenze domestiche soggette alla tariffa rifiuti verrà generato dall’archivio TARSU.
Al fine di consentire il progressivo aggiornamento degli elementi necessari alla fatturazione, il Comune si impegna a garantire l’accesso tramite collegamento informatico all’archivio dei dati anagrafici seguenti:

  1. nascite;
  2. morti;
  3. immigrazioni;
  4. emigrazioni;
  5. variazioni del nucleo familiare;
  6. cambiamenti di residenza;
  7. cambiamenti dell’intestatario di scheda;
  8. cambiamenti di nome;
  9. cambiamenti del codice fiscale.

B.4.2 Il Comune inoltre si impegna a trasmettere al Gestore, attraverso i propri uffici competenti, le nuove assegnazioni di abitabilità o gli elementi significativi da altri archivi (ICI, ICIAP ecc.).
B.4.3 Gli altri elementi necessari al calcolo della tariffa che non possono derivare da tali fonti (superfici occupate, non residenti ecc.) dovranno essere aggiornati attraverso dichiarazione dell’utenza, ai sensi dell’art. A.7.
B.4.4 Nel caso in cui il Gestore non sia in possesso di dati certi relativi al numero di componenti il nucleo familiare e/o alla superficie da assoggettare a tariffa, verrà comunque generato il contratto, assegnando temporaneamente, in attesa di accertamenti, un nucleo familiare di due componenti e/o una superficie di 80 mq.
B.4.5 Ai contratti generati dall’Archivio TARSU per gli utenti in esenzione totale, non previsti al punto B.6, o fruitori di riduzioni non previste in questo Regolamento, verrà applicata la tariffa secondo i criteri generali precedentemente individuati.
In assenza degli elementi necessari all’applicazione della tariffa, sarà applicato quanto previsto al punto B.4.4.

B.5 Abitazioni non occupate permanentemente

B.5.1 Per le abitazioni ad uso domestico non occupate per almeno 3 mesi continuativi, si applica un coefficiente di detrazione sulla parte variabile della tariffa secondo la tabella riportata nel Piano Finanziario.
B.5.2 Tale detrazione compete soltanto quando il periodo di mancata occupazione venga denunciata al Gestore indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale, e dichiarando espressamente di non volere cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Gestore.
B.5.3 La detrazione viene mantenuta fino a nuova dichiarazione, fatto salvo l’accertamento da parte del Gestore di difformità.
B.5.4 Nel caso in cui l’abitazione si trovi in condizioni di non utilizzo, attestato per mezzo di autodichiarazione e comprovato anche dall’assenza di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici di energia elettrica, acqua e gas, l’utenza non verrà assoggettata a tariffa.

B.6 Esenzioni, esclusioni e riduzioni per le utenze domestiche

B.6.1 Sono esenti dall’obbligazione tariffaria domestica:

  1. le aree scoperte ad uso privato costituenti accessorio o pertinenza di locali soggetti a tariffa, ad esempio balconi, terrazze, giardini, piscine, ecc.
  2. i locali e le aree coperte che per loro natura e per l’uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti, per esempio: caldaie; piscine; centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani, ascensori ecc. ove non si ha di regola, presenza umana; soffitte e simili, ripostigli, stenditoi, legnaie, lavanderie, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a 1,5 m.

B.6.2 Sono escluse dal computo della tariffa le persone scomparse di cui non è possibile effettuare la cancellazione dal registro della popolazione residente.
B.6.3 Qualora si verifichino condizioni di esenzione o esclusione dall’obbligazione tariffaria che modificano gli elementi contrattuali in essere, devono essere dichiarati al Gestore entro 30 giorni dalla data della intervenuta fattispecie.
B.6.4 In ogni altro caso si applicheranno le esclusioni e le esenzioni previste a norma delle leggi vigenti.
B.6.5 Per i garages a servizio di abitazioni, con ubicazione diversa dall’unità abitativa di pertinenza, si attiva un contratto separato, di uso domestico non residente, avente i seguenti parametri:

Alla quota correttiva sarà applicata una riduzione del 92% (corrispondente a 1 mese di occupazione).

C APPLICAZIONE E GESTIONE DELLA TARIFFA PER L’UTENZA NON DOMESTICA

C.1 Obblighi

 

C.1.1 L’obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa relativa a locali ed aree scoperte, non adibite a uso abitativo, occupate, detenute e condotte, sussiste per:

  1. enti, società o associazioni aventi personalità giuridica;
  2. soggetti che presiedono o rappresentano organizzazioni prive di personalità giuridica;
  3. gestori di locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili). I locali di affittacamere sono quelli per i quali l’attività è conseguente a una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio;
  4. amministratore o dal gestore dei servizi comuni per edifici in multiproprietà o per le parti comuni del condominio;
  5. singoli occupanti, conduttori o detentori per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva.

C.1.2 Le utenze non domestiche, le cui necessità di smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal REGOLAMENTO debbono provvedere in proprio allo smaltimento di tale eccesso, presso opportuni impianti .

C.2 Specificità nella determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche

C.2.1 Per le utenze non domestiche la tariffa è determinata secondo i criteri di calcolo riportati nel Contratto di Servizio.
C.2.2 Ai sensi dall’art. 6 comma 1 e 2 del DPR 158/99, per ogni singola tipologia di attività sono di norma determinati i coefficienti Kc e Kd per l’attribuzione della quota fissa e della quota variabile alle utenze non domestiche. Essi sono riportati nel Piano Finanziario.

C.3 Riduzioni sulla tariffa alle utenze non domestiche per l’invio a recupero di rifiuti

C.3.1 Ai sensi dall’art. 7 comma 2 del DPR 158/99 è determinata l’applicazione di una riduzione ad ogni utenza non domestica che destina a recupero rifiuti assimilati agli urbani e presenta al Gestore, in tempo utile, la relativa ed idonea documentazione, in relazione alle valorizzazioni e alle limitazioni indicate nel Piano Finanziario.
C.3.2 Le utenze non domestiche appartenenti a specifiche categorie per le quali sono organizzati dal Gestore specifici servizi di raccolta differenziata usufruiranno di una riduzione in funzione della quantità di rifiuti consegnati ai medesimi. Il metodo è puntualmente descritto nel Contratto di Servizio, mentre la valorizzazione della riduzione è riportata nel Piano Finanziario.

C.4 Generazione e aggiornamento dell’archivio delle utenze non domestiche

C.4.1 L’archivio delle utenze non domestiche soggette alla tariffa rifiuti verrà generato da ruoli e dati contenuti nell’archivio TARSU.Le superfici introdotte nel nuovo archivio saranno le medesime assoggettate a TARSU.Gli elementi necessari al calcolo della tariffa delle utenze non domestiche già inserite in archivio, dovranno essere aggiornati attraverso dichiarazione dell’utenza, ai sensi dell’art. A.7.
C.4.2 Le utenze non domestiche che iniziano la conduzione di locali o aree assoggettate a tariffa, sono tenute a presentare denuncia sugli appositi moduli predisposti dal Gestore ai sensi dell’art. A.7.
C.4.3 Le utenze non domestiche verranno classificate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/99 in base al codice ISTAT di attività prevalente dichiarato dall’utente, utilizzando la tabella di conversione costituente l’Allegato 1 del presente Regolamento.
C.4.4 Le utenze non domestiche, per le quali non sia stata presentata denuncia al Gestore, saranno comunque inserite nell’archivio; il Gestore determinerà in via presuntiva, in attesa di accertamenti, gli elementi utili per la quantificazione della tariffa.
C.4.5 Ai contratti generati dall’Archivio TARSU per gli utenti in esenzione totale, non previsti al punto C.6, o fruitori di riduzioni non previste in questo Regolamento, verrà applicata la tariffa secondo i criteri generali precedentemente individuati.
In assenza degli elementi necessari all’applicazione della tariffa, sarà applicato quanto previsto al punto C.4.4.

C.5 Locali ed aree a destinazione non domestica non occupate permanentemente

C.5.1 Per locali ed aree a destinazione non domestica utilizzati per lo svolgimento di attività stagionali e comunque non occupati per un periodo di almeno 3 mesi continuativi, si applica un coefficiente di detrazione sulla parte variabile della tariffa secondo la tabella riportata nel Piano Finanziario.
C.5.2 Tale detrazione compete soltanto quando la mancata occupazione venga denunciata al Gestore.
C.5.3 La detrazione viene mantenuta fino a nuova dichiarazione, fatto salvo l’accertamento da parte del Gestore di difformità, vedi art. A.7.
C.5.4 I locali e le aree pubbliche o di uso pubblico occupati temporaneamente da una qualsiasi delle attività indicate nella tabella dell’allegato 1 sono assoggettate a tariffa in funzione del numero di giornate impegnate su base annua; verrà quindi applicato un coefficiente di detrazione calcolato arrotondando con criterio matematico alla mensilità. La tariffa va calcolata sulla superficie dichiarata ai fini dell’occupazione suolo ed aree pubbliche.
C.5.5 Nel caso in cui le superfici occupate dall’attività si trovino in condizioni di non utilizzo, attestato per mezzo di autodichiarazione e comprovato anche dall’assenza di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici di energia elettrica, acqua e gas, l’utenza non verrà assoggettata alla tariffa.
C.5.6 Il Comune trasmette periodicamente al Gestore l’elenco delle concessioni e/o asseverazioni edilizie, in modo che siano individuati i cantieri edili aperti nel territorio comunale.
In occasione della richiesta di attivazione dei servizi acqua e/o elettricità, verrà attivato anche il contratto RSU di tipo non domestico, assoggettando a tariffa la superficie dichiarata dall’utente.
Il contratto RSU avrà una durata uguale a quella dei contratti relativi agli altri servizi attivati; in base alla durata dello stesso verrà utilizzato il corrispondente coefficiente di riduzione per occupazione temporanea.

C.6 Esenzioni ed esclusioni per le utenze non domestiche

C.6.1 Sono esenti dall’obbligazione tariffaria:

  1. le aree scoperte non operative, o quelle operative, o parte di esse, nelle quali non si possono produrre rifiuti solidi urbani o assimilabili;
  2. i locali e le aree coperte ove si formano solo rifiuti pericolosi.
  3. gli immobili di pertinenza dei fondi agricoli, poiché i rifiuti derivanti da attività agricole sono classificati come speciali; si considerano come pertinenze di fondi agricoli tutti i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate nonché fienili, silos, stalle, luoghi di sosta temporanea delle persone nella pausa dei lavori agricoli, con la esclusione della parte abitativa della casa colonica. All’attività agricola sono equiparate l’attività di allevamento e la florovivaistica, limitatamente alle serre a terra;
  4. i cimiteri;
  5. i locali ed aree adibite ad uffici e servizi comunali, ossia per i quali il comune è intestatario degli allacciamenti per i servizi pubblici di energia elettrica, acqua gas;
  6. le aree scoperte destinate ad attività estrattive;
  7. le aree occupate da specchi d’acqua;
  8. tutte le superfici degli impianti sportivi pubblici gestiti attraverso convenzioni con l’Amministrazione comunale;
  9. i locali ed aree occupati dalle scuole materne private gestite attraverso convenzioni con l’Amministrazione comunale;
  10. i locali adibiti strettamente all’esercizio del culto.

C.6.2 L’esenzione dall’obbligazione tariffaria deve essere dichiarata al Gestore entro 30 giorni dalla data della intervenuta fattispecie.
C.6.3 Inoltre s’intendono esenti dall’obbligazione tariffaria i locali e le aree per i quali l’esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

D PROCEDURE E SANZIONI

D.1 Accertamenti

D.1.1 I moduli messi a disposizione dal Gestore e compilati dall’utente hanno valore di autodichiarazione ai sensi del T.U. 28/12/00 n. 45 e dell’art. 10 Legge 31/12/96 n.675. L’attività di accertamento e controllo spetta all’Ente Gestore. Il controllo può effettuarsi mediante:

  1. richiesta al soggetto obbligato di esibire o trasmettere atti o documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
  2. richiesta di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà in merito a dati e notizie specifiche;
  3. utilizzo di dati ottenuti da enti pubblici, anche economici, rilevanti nei confronti dell’obbligazione tariffaria del singolo soggetto (anagrafe comunale, ufficio commercio del Comune, Camera di Commercio, Ufficio Tributi del Comune, Conservatoria Beni Immobiliari ecc.);
  4. verifica della coerenza dei dati dichiarati o contabilizzati per altri servizi aziendali (acqua, energia elettrica, calore, gas ecc.) con la dichiarazione dell’obbligato.

D.1.2 Per le operazioni di cui al punto D.1.1 il Gestore ha facoltà di avvalersi di soggetti privati o pubblici attraverso apposita convenzione.
D.1.3 Nei casi di impossibilità all’esecuzione dell’accertamento per mancata collaborazione da parte del soggetto passivo, il Gestore può applicare criteri presuntivi per la determinazione dei dati necessari, a norma dell’art. 2729 del Codice Civile.
D.1.4 Nei casi di immunità o di segreto militare, l’accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
D.1.5 E’ fatta salva, nel rispetto delle leggi vigenti, per l’Amministrazione Comunale la possibilità di accedere, previa autorizzazione rilasciata dall’autorità competente, ai locali o aree oggetto dell’obbligazione tariffaria al fine di rilevarne la superficie e destinazione d’uso.

D.2 Fatturazione e riscossione

D.2.1 Il Gestore provvede alla emissione delle fatture per l’addebito della tariffa nei tempi e nei modi più opportuni conformemente alle normative vigenti.
D.2.2 Il Gestore predispone un programma annuale di fatturazione che può, per motivi di opportunità, essere differenziato per categorie o gruppi di soggetti.
D.2.3 L’addebito della tariffa può avvenire in una fattura comprendente anche l’addebito di altri corrispettivi per servizi gestiti dal Gestore.
D.2.4 Tra gli addebiti presenti in fattura potranno essere computati anche altri importi attinenti al Servizio di Igiene Urbana (relativi ad esempio a specifiche prestazioni eseguite Gestore su richiesta individuale) come pure le tasse, imposte e addizionali a favore degli organismi dello stato che per legge sono a carico del soggetto.

D.3 Sanzioni e interessi

D.3.1 Nel caso di ritardo nei pagamenti delle fatture, il Gestore determina le penalità e gli interessi da applicare.

D.4 Tasse, imposte e addizionali

D.4.1 Eventuali tasse, imposte o addizionali, presenti e future, definite dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sono a carico degli utenti del servizio.

D.5 Ricorsi

D.5.1 L’intestatario dell’utenza, che ritenga non conforme alle norme del presente disciplinare la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell’applicazione della tariffa a sé medesimo applicata, può chiedere accertamento al Gestore.
D.5.2 Il Gestore provvederà a rispondere entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

D.6 Arbitrato

D.6.1 In caso di mancato accordo entro 30 giorni dalla formale sollevazione della controversia, la stessa è risolta, nei casi in cui sia consentito dalla legge, mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti Codice Proc. Civ., da un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo, che funge da Presidente del collegio arbitrale, dai primi due entro venti giorni dalla nomina del secondo di essi, ovvero, in mancanza di accordo tra i predetti, dal Presidente del Tribunale di Bologna, il quale avrà il compito di nominare anche l’arbitro per conto di quella parte che non avesse provveduto alla designazione dello stesso nel termine di venti giorni dalla data di comunicazione a mezzo lettera raccomandata della nomina dell’arbitro designato dalla parte che promuove l’arbitrato. Gli arbitri decidono secondo diritto, pronunciandosi entro 120 giorni dall’ultima accettazione della nomina.

D.7 Entrata in vigore

D.7.1 Il presente Regolamento entra il vigore il giorno 01.01.2002.

D.8 Norme transitorie e finali

D.8.1 A far data dal 01.01.2002 si assumeranno come valide le denunce ed i dati in esse contenute, in precedenza prodotte dalle utenze, pertanto le occupazioni, detenzioni o conduzioni già in atto all’entrata in vigore del presente Regolamento, se precedentemente denunciate, non danno obbligo a nuova denuncia.
D.8.2 E’ abrogata ogni precedente norma o regola comunale contrastante con il presente Regolamento in merito al servizio prestato a far data dal 01.01.2002.
D.8.3 Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia e quelle del Codice Civile.

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