REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
(Approvato con Deliberazione di C.C. N. 101 del
28/12/2001)
| A. NORME GENERALI | |
|
B. APPLICAZIONE E GESTIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE |
| C. APPLICAZIONE E GESTIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE | |
| D. PROCEDURE E SANZIONI | |
| ALLEGATO 1 TABELLA DI CONVERSIONE
ISTAT-RONCHI (disponibile a richiesta: tributi@comune.dozza.bo.it - il materiale verrà inviato via FAX si prega di indicarlo sempre) |
I N D I C E
A.1 Istituzione della tariffa e
definizione del soggetto gestore
A.2 Ambito di applicazione
A.3 Oggetto della tariffa e prestazioni
A.4 Criteri generali di determinazione delle tariffe
A.5 Presupposto
A.6 Soggetti passivi
A.7 Attivazione, cessazione, e variazione della occupazione/conduzione
A.8 Locali ed aree assoggettati a tariffa
A.9 Parti comuni alledificio e multiproprietà
A.10 Obbligazione tariffaria
A.11 Sostituzione del Comune ad utenze obbligate
B. APPLICAZIONE E GESTIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
B.1 Obblighi
B.2 Specificità nella determinazione delle tariffe per le utenze
domestiche
B.3 Sconti tariffari per la raccolta differenziata delle utenze
domestiche
B.4 Generazione e aggiornamento dellarchivio delle utenze
domestiche
B.5 Abitazioni non occupate permanentemente
B.6 Esenzioni, esclusioni e riduzioni per le utenze domestiche
C. APPLICAZIONE E GESTIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
C.1 Obblighi
C.2 Specificità nella determinazione delle tariffe per le utenze
domestiche
C.3 Riduzioni sulla tariffa alle utenze non domestiche per linvio
a recupero di rifiuti
C.4 Generazione e aggiornamento dellarchivio delle utenze
domestiche
C.5 Locali ed aree a destinazione non domestica non occupate
permanentemente
C.6 Esenzioni ed esclusioni per le utenze non domestiche
D.1 Accertamenti
D.2 Fatturazione e riscossione
D.3 Sanzioni e interessi
D.4 Tasse, imposte e addizionali
D.5 Ricorsi
D.6 Arbitrato
D.7 Entrata in vigore
D.8 Norme transitorie e finali
A NORME GENERALI
A.1 Istituzione della tariffa e definizione del Soggetto Gestore
A.1.1 Nel Comune di Dozza è
istituita la tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ai sensi
dellart. 49 del D.Lgs. n° 22 del 05.02.1997 e del "Regolamento Comunale per la
disciplina e la gestione dei rifiuti urbani e delle raccolte differenziate", nel
seguito denominato REGOLAMENTO.
A.1.2 I criteri tariffari, coerenti al metodo normalizzato approvato dal DPR n° 158 del
27.04.1999, sono determinati dal Comune sulla base del Piano Finanziario annuale e delle
prestazioni descritte nel Contratto di Servizio sottoscritto tra il Comune e il Soggetto
Gestore (nel seguito denominato Gestore).
A.1.3 Il Gestore del servizio applica e riscuote la tariffa.
A.2.1 La tariffa è applicata nellintero territorio comunale sul quale viene esercitato il regime di privativa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e assimilati.
A.3 Oggetto della tariffa e prestazioni
A.3.1 La tariffa ha per oggetto le
prestazioni fornite dal Gestore in base al REGOLAMENTO ed al Contratto di Servizio.
A.3.2 La tariffa è dovuta a fronte dei costi sostenuti per la gestione dellintero
ciclo dei rifiuti solidi urbani, dalle fasi di raccolta a quelle di trattamento e
smaltimento, comprensivi della pulizia delle aree pubbliche. Ai sensi del D.Lgs. 22/97 per
rifiuti solidi urbani sintendono i rifiuti raccolti nei luoghi pubblici, i rifiuti
domestici ed i rifiuti originati da attività ma assimilati ai domestici per qualità e
quantità, nonché quelli previsti dallart. 7 del D.Lgs. 22/97. Restano pertanto
esclusi tutti i rifiuti speciali non assimilati, gli imballaggi terziari ed i rifiuti
pericolosi.
A.4 Criteri generali di determinazione delle tariffe
A.4.1 Ai sensi dellart. 3 comma 1
del DPR 158/99 la tariffa viene determinata annualmente dallAmministrazione Comunale
sulla base del Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio.
A.4.2 Ai sensi dellart. 4 comma 2 del DPR 158/99 lAmministrazione Comunale
ripartisce tra utenze domestiche e non domestiche lammontare dei costi fissi e
quello dei costi variabili da coprire attraverso la tariffa, secondo le modalità
riportate nel Piano Finanziario e assicurando lagevolazione per lutenza
domestica di cui allart. 49, comma 10, del DL 22/97. La determinazione per
lanno t è effettuata tenendo conto del rispettivo introito dellanno t-2,
secondo le modalità indicate nel Contratto di Servizio.
A.4.3 Ai sensi dellart. 4 comma 3 del DPR 158/99 la tariffa è articolata a livello
territoriale in funzione della quantità e qualità dei servizi erogati nelle diverse zone
del Comune, attraverso un apposito coefficiente darea, secondo la tabella riportata
nel Piano Finanziario.
A.4.4 Ai sensi dellart. 7 comma 3 del DPR 158/99 è introdotto un apposito
coefficiente che consente di tenere conto delle utenze domestiche e non domestiche
"non stabilmente attive", secondo la tabella riportata nel Piano Finanziario.
A.4.5 La tariffa per la gestione del servizio non comprende la gestione di imballaggi
secondari e terziari di cui al Titolo II del D.Lgs. 22/97, essi rimangono pertanto a
carico dei produttori e utilizzatori come previsto dal comma 9 dellart. 38 del
D.Lgs. 22/97 rispetto ai quali la tariffa non determina alcun obbligo di erogazione del
servizio.
A.5.1 Il pagamento della tariffa è dovuto per loccupazione o conduzione da chiunque effettuata (persona giuridica o fisica di qualsiasi nazionalità) di locali o aree scoperte esistenti nel territorio comunale e a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti urbani o a essi assimilati di cui allart. 7 del D.Lgs. 22/97.
A.6.1 La tariffa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc.) occupi, detenga o conduca locali e/o aree scoperte che rispettano il presupposto di cui sopra.
A.7 Attivazione, cessazione e variazione della occupazione/conduzione
A.7.1 Le denunce di attivazione,
cessazione e variazione degli elementi necessari al calcolo della tariffa devono essere
redatte sugli appositi moduli predisposti dal Gestore e dalla stessa messi gratuitamente a
disposizione degli interessati. Le denunce devono essere presentate presso gli sportelli
autorizzati dal Gestore, inviate a mezzo posta, a mezzo fax, o comunicati telefonicamente
agli indirizzi forniti dal Gestore stessa entro 30 giorni dalla data di inizio, cessazione
o variazione della occupazione o conduzione.
A.7.2 In caso di omissione della denuncia doccupazione entro il termine
prestabilito, questa si riterrà iniziata dalla data accertata dinizio occupazione,
detenzione o conduzione dei locali o aree scoperte, oppure dalla data in cui sia
subentrata una nuova utenza; limporto totale derivante dallapplicazione della
tariffa sarà maggiorato del 25%, a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per
le spese sostenute di accertamento, per il periodo che decorre dalla data accertata
dellavvio effettivo delloccupazione, detenzione o conduzione dei locali e/o
aree scoperte e sino alla data in cui è avvenuto laccertamento.
A.7.3 In caso di mancata o ritardata denuncia delle variazioni degli elementi necessari
alla tariffazione, essi si riterranno variati dalla data in cui è avvenuto
laccertamento o dalla data di ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui la
rettifica determini una variazione in aumento della tariffa della categoria di
riferimento, oltre alla differenza di tariffa fra quella applicata e quella nuova
risultante dalla variazione omessa o ritardata, si applicherà il 50% della differenza fra
le medesime tariffe a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese
sostenute di accertamento, per il periodo che decorre dalla data accertata
dellavvenuta variazione e sino alla data dellinserimento della variazione.
A.7.4 In caso di ritardata denuncia di cessazione di occupazione, detenzione o
conduzione dei locali o di aree scoperte, il servizio si considera attivo fino alla data
di comunicazione di cessazione.
A.7.5 Il Gestore può intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano la
composizione della tariffa se le variazioni sono documentate e rilevate direttamente
presso lanagrafe comunale o presso altri registri tenuti da enti pubblici
commerciali, enti di categoria o altri enti.
A.7.6 Gli archivi anagrafici, gli archivi TARSU ed ogni altro archivio previsto dal
presente regolamento forniti dal Comune al Gestore, sono trattati esclusivamente per le
finalità connesse alle attività di gestione della tariffa Rifiuti Solidi Urbani, in modo
lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza , nel rispetto delle norme previste dalla L. 31.12.96 n. 675 e successive
modifiche e integrazioni. Il Gestore deve garantire sotto la propria responsabilità, che
siano realizzate tutte le misure opportune per impedire che soggetti diversi dal personale
incaricato di procedere al trattamento, possano venire a conoscenza dei dati trattati e
far mantenere al proprio personale il segreto dufficio, ai sensi delart.103
del D.P.R.28.01.88 n.43 in relazione ai dati sottoposti a trattamento.
A.8 Locali e aree assoggettati a tariffa
A.8.1 Si definiscono locali tutti i vani,
comunque denominati, esistenti in qualsiasi costruzione stabilmente infissa, posata sul
suolo o galleggiante (se collegata in via permanente con la terraferma), chiusi o
chiudibili da ogni lato verso lesterno.
A.8.2 Si definiscono aree tutte le aree scoperte o parzialmente coperte suscettibili di
generare rifiuti solidi urbani o assimilati.
A.8.3 Sono da considerarsi soggette a tariffa i locali e le aree che rispettano i
presupposti di cui al punto A.5.1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da
considerarsi soggette a tariffa, le superfici utili di:
A.8.4 Le aree scoperte utilizzate da
attività non domestiche sono assoggettate alla tariffa se le stesse costituiscono
superficie operativa per lesercizio della attività propria dellimpresa.
A.8.5 La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali
dellunità immobiliare, mentre quella delle aree scoperte o parzialmente scoperte è
misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che
vi insistono. Il totale della superficie dei locali e aree è arrotondato al metro
quadrato: per difetto per frazioni fino a 0,5; per eccesso negli altri casi.
A.8.6 La occupazione o conduzione di locali e aree, e relativo assoggettamento a tariffa,
è comunque presunta se essi sono predisposti alluso. La predisposizione
alluso di locali e aree è attestata: per le abitazioni ad uso domestico, dalla
attivazione della residenza e/o dellabitabilità; per le utenze non domestiche dal
rilascio di licenza o autorizzazione per lesercizio di attività nei locali e aree
medesimi e/o dal rilascio del certificato di agibilità. In entrambi i casi la
predisposizione è inoltre attestata dalla attivazione di allacciamenti alle reti dei
servizi pubblici di energia elettrica, acqua e gas e/o dalleffettivo utilizzo dei
medesimi.
A.9 Parti comuni alledificio e multiproprietà
A.9.1 I locali e le aree scoperte o
parzialmente coperte di proprietà condominiale suscettibili di produrre rifiuti, che non
sono utilizzate come parti comuni del condominio ma sono occupate o condotte in modo
esclusivo da soggetti singoli, sono ricomprese con evidenziazione a parte per la quota di
spettanza della superficie e/o area scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante,
detentore o conduttore dellalloggio in condominio.
A.9.2 Per gli alloggi, i locali e i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che
gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali
e aree scoperte di uso comune nonché per i locali e aree scoperte in uso esclusivo a
singoli occupanti, detentori o conduttori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto
attinenti ai locali e aree a uso esclusivo. Il soggetto responsabile è tenuto a
presentare allufficio utenti del Gestore, entro il 31 gennaio di ogni anno,
lelenco degli occupanti, detentori o conduttori delledificio in
multiproprietà o del centro commerciale integrato e le relative superfici assoggettate a
tariffa, su apposito modulo prestampato disposto dal Gestore.
A.10.1 La tariffa è commisurata a 365
giorni dellanno.
A.10.2 Lobbligazione tariffaria decorre dal primo giorno solare successivo
allinizio dellutenza (occupazione o conduzione) e termina con lultimo
giorno solare nel quale è avvenuta la cessazione. Viene utilizzato il sistema pro-rata /
pro-die.
A.11 Sostituzione del Comune ad utenze obbligate
A.11.1 Il Comune di Dozza può sostituirsi
a particolari categorie di utenza nella corresponsione della tariffa, in presenza di
condizioni particolari, quali lindigenza, disagio economico, organizzatori di
manifestazioni a carattere pubblico o di enti e associazioni di volontariato ecc.
A.11.2 Tali situazioni dovranno essere comunicate dagli uffici comunali competenti al
Gestore con congruo anticipo.
B APPLICAZIONE E GESTIONE DELLA TARIFFA PER LUTENZA DOMESTICA
B.1.1 Lobbligazione per la
denuncia e per il pagamento della tariffa relativa alle abitazioni sussiste in capo
allintestatario della scheda anagrafica ivi residente, o ad altro soggetto se
dichiarante, componente o meno dello stesso nucleo familiare. Componenti della famiglia,
conviventi o comunque altri utilizzatori in comune dei locali, sono solidalmente obbligati
al pagamento.
B.1.2 Per le abitazioni in cui non risulta residenza, lobbligazione sussiste per i
proprietari, i locatari, o per altri soggetti se dichiaranti.
B.2 Specificità nella determinazione delle tariffe per le utenze domestiche
B.2.1 Per le utenze domestiche la tariffa
è determinata secondo i criteri di calcolo riportati nel Contratto di Servizio.
B.2.2 Ai sensi dallart. 5 comma 2 del DPR 158/99 sono determinati i coefficienti Kb
per lattribuzione della quota variabile alle utenze domestiche in base alla
composizione del nucleo familiare; essi sono riportati nel Piano Finanziario.
B.3 Sconti tariffari per la raccolta differenziata delle utenze domestiche
B.3.1 Ai sensi dallart. 7 comma 1
del DPR 158/99 è determinata lapplicazione di uno sconto ad ogni utenza domestica
in funzione della partecipazione ai servizi di raccolta differenziata organizzate dal
Gestore ed alla loro valorizzazione riportata nel Piano Finanziario.
B.3.2 Lattribuzione delle raccolte differenziate alle utenze domestiche viene
effettuata dal Gestore sulla base della reale quantificazione dei contenitori di raccolta,
il metodo è puntualmente descritto nel Contratto di Servizio.
B.4 Generazione e aggiornamento dellarchivio delle utenze domestiche
B.4.1 Larchivio delle utenze
domestiche soggette alla tariffa rifiuti verrà generato dallarchivio TARSU.
Al fine di consentire il progressivo aggiornamento degli elementi necessari alla
fatturazione, il Comune si impegna a garantire laccesso tramite collegamento
informatico allarchivio dei dati anagrafici seguenti:
B.4.2 Il Comune inoltre si impegna a
trasmettere al Gestore, attraverso i propri uffici competenti, le nuove assegnazioni di
abitabilità o gli elementi significativi da altri archivi (ICI, ICIAP ecc.).
B.4.3 Gli altri elementi necessari al calcolo della tariffa che non possono derivare da
tali fonti (superfici occupate, non residenti ecc.) dovranno essere aggiornati attraverso
dichiarazione dellutenza, ai sensi dellart. A.7.
B.4.4 Nel caso in cui il Gestore non sia in possesso di dati certi relativi al numero di
componenti il nucleo familiare e/o alla superficie da assoggettare a tariffa, verrà
comunque generato il contratto, assegnando temporaneamente, in attesa di accertamenti, un
nucleo familiare di due componenti e/o una superficie di 80 mq.
B.4.5 Ai contratti generati dallArchivio TARSU per gli utenti in esenzione totale,
non previsti al punto B.6, o fruitori di riduzioni non previste in questo Regolamento,
verrà applicata la tariffa secondo i criteri generali precedentemente individuati.
In assenza degli elementi necessari allapplicazione della tariffa, sarà applicato
quanto previsto al punto B.4.4.
B.5 Abitazioni non occupate permanentemente
B.5.1 Per le abitazioni ad uso domestico
non occupate per almeno 3 mesi continuativi, si applica un coefficiente di detrazione
sulla parte variabile della tariffa secondo la tabella riportata nel Piano Finanziario.
B.5.2 Tale detrazione compete soltanto quando il periodo di mancata occupazione venga
denunciata al Gestore indicando labitazione di residenza e labitazione
principale, e dichiarando espressamente di non volere cedere lalloggio in locazione
o in comodato, salvo accertamento da parte del Gestore.
B.5.3 La detrazione viene mantenuta fino a nuova dichiarazione, fatto salvo
laccertamento da parte del Gestore di difformità.
B.5.4 Nel caso in cui labitazione si trovi in condizioni di non utilizzo, attestato
per mezzo di autodichiarazione e comprovato anche dallassenza di allacciamenti alle
reti dei servizi pubblici di energia elettrica, acqua e gas, lutenza non verrà
assoggettata a tariffa.
B.6 Esenzioni, esclusioni e riduzioni per le utenze domestiche
B.6.1 Sono esenti dallobbligazione tariffaria domestica:
B.6.2 Sono escluse dal computo della
tariffa le persone scomparse di cui non è possibile effettuare la cancellazione dal
registro della popolazione residente.
B.6.3 Qualora si verifichino condizioni di esenzione o esclusione dallobbligazione
tariffaria che modificano gli elementi contrattuali in essere, devono essere dichiarati al
Gestore entro 30 giorni dalla data della intervenuta fattispecie.
B.6.4 In ogni altro caso si applicheranno le esclusioni e le esenzioni previste a norma
delle leggi vigenti.
B.6.5 Per i garages a servizio di abitazioni, con ubicazione diversa dallunità
abitativa di pertinenza, si attiva un contratto separato, di uso domestico non residente,
avente i seguenti parametri:
Alla quota correttiva sarà applicata una riduzione del 92% (corrispondente a 1 mese di occupazione).
C APPLICAZIONE E GESTIONE DELLA TARIFFA PER LUTENZA NON DOMESTICA
C.1.1 Lobbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa relativa a locali ed aree scoperte, non adibite a uso abitativo, occupate, detenute e condotte, sussiste per:
C.1.2 Le utenze non domestiche, le cui necessità di smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal REGOLAMENTO debbono provvedere in proprio allo smaltimento di tale eccesso, presso opportuni impianti .
C.2 Specificità nella determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche
C.2.1 Per le utenze non domestiche
la tariffa è determinata secondo i criteri di calcolo riportati nel Contratto
di Servizio.
C.2.2 Ai sensi dallart. 6 comma 1 e 2 del DPR 158/99, per ogni singola
tipologia di attività sono di norma determinati i coefficienti Kc e Kd per
lattribuzione della quota fissa e della quota variabile alle utenze non domestiche.
Essi sono riportati nel Piano Finanziario.
C.3 Riduzioni sulla tariffa alle utenze non domestiche per linvio a recupero di rifiuti
C.3.1 Ai sensi dallart. 7 comma 2
del DPR 158/99 è determinata lapplicazione di una riduzione ad ogni utenza non
domestica che destina a recupero rifiuti assimilati agli urbani e presenta al Gestore, in
tempo utile, la relativa ed idonea documentazione, in relazione alle valorizzazioni e alle
limitazioni indicate nel Piano Finanziario.
C.3.2 Le utenze non domestiche appartenenti a specifiche categorie per le quali sono
organizzati dal Gestore specifici servizi di raccolta differenziata usufruiranno di una
riduzione in funzione della quantità di rifiuti consegnati ai medesimi. Il metodo è
puntualmente descritto nel Contratto di Servizio, mentre la valorizzazione della riduzione
è riportata nel Piano Finanziario.
C.4 Generazione e aggiornamento dellarchivio delle utenze non domestiche
C.4.1 Larchivio delle utenze non
domestiche soggette alla tariffa rifiuti verrà generato da ruoli e dati contenuti
nellarchivio TARSU.Le superfici introdotte nel nuovo archivio saranno le medesime
assoggettate a TARSU.Gli elementi necessari al calcolo della tariffa delle utenze non
domestiche già inserite in archivio, dovranno essere aggiornati attraverso dichiarazione
dellutenza, ai sensi dellart. A.7.
C.4.2 Le utenze non domestiche che iniziano la conduzione di locali o aree assoggettate a
tariffa, sono tenute a presentare denuncia sugli appositi moduli predisposti dal Gestore
ai sensi dellart. A.7.
C.4.3 Le utenze non domestiche verranno classificate nelle categorie previste dal D.P.R.
158/99 in base al codice ISTAT di attività prevalente dichiarato dallutente,
utilizzando la tabella di conversione costituente lAllegato 1 del presente
Regolamento.
C.4.4 Le utenze non domestiche, per le quali non sia stata presentata denuncia al Gestore,
saranno comunque inserite nellarchivio; il Gestore determinerà in via presuntiva,
in attesa di accertamenti, gli elementi utili per la quantificazione della tariffa.
C.4.5 Ai contratti generati dallArchivio TARSU per gli utenti in esenzione totale,
non previsti al punto C.6, o fruitori di riduzioni non previste in questo Regolamento,
verrà applicata la tariffa secondo i criteri generali precedentemente individuati.
In assenza degli elementi necessari allapplicazione della tariffa, sarà applicato
quanto previsto al punto C.4.4.
C.5 Locali ed aree a destinazione non domestica non occupate permanentemente
C.5.1 Per locali ed aree a destinazione
non domestica utilizzati per lo svolgimento di attività stagionali e comunque non
occupati per un periodo di almeno 3 mesi continuativi, si applica un coefficiente di
detrazione sulla parte variabile della tariffa secondo la tabella riportata nel Piano
Finanziario.
C.5.2 Tale detrazione compete soltanto quando la mancata occupazione venga denunciata al
Gestore.
C.5.3 La detrazione viene mantenuta fino a nuova dichiarazione, fatto salvo
laccertamento da parte del Gestore di difformità, vedi art. A.7.
C.5.4 I locali e le aree pubbliche o di uso pubblico occupati temporaneamente da una
qualsiasi delle attività indicate nella tabella dellallegato 1 sono assoggettate a
tariffa in funzione del numero di giornate impegnate su base annua; verrà quindi
applicato un coefficiente di detrazione calcolato arrotondando con criterio matematico
alla mensilità. La tariffa va calcolata sulla superficie dichiarata ai fini
delloccupazione suolo ed aree pubbliche.
C.5.5 Nel caso in cui le superfici occupate dallattività si trovino in condizioni
di non utilizzo, attestato per mezzo di autodichiarazione e comprovato anche
dallassenza di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici di energia elettrica,
acqua e gas, lutenza non verrà assoggettata alla tariffa.
C.5.6 Il Comune trasmette periodicamente al Gestore lelenco delle concessioni e/o
asseverazioni edilizie, in modo che siano individuati i cantieri edili aperti nel
territorio comunale.
In occasione della richiesta di attivazione dei servizi acqua e/o elettricità, verrà
attivato anche il contratto RSU di tipo non domestico, assoggettando a tariffa la
superficie dichiarata dallutente.
Il contratto RSU avrà una durata uguale a quella dei contratti relativi agli altri
servizi attivati; in base alla durata dello stesso verrà utilizzato il corrispondente
coefficiente di riduzione per occupazione temporanea.
C.6 Esenzioni ed esclusioni per le utenze non domestiche
C.6.1 Sono esenti dallobbligazione tariffaria:
C.6.2 Lesenzione
dallobbligazione tariffaria deve essere dichiarata al Gestore entro 30 giorni dalla
data della intervenuta fattispecie.
C.6.3 Inoltre sintendono esenti dallobbligazione tariffaria i locali e le aree
per i quali lesclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
D PROCEDURE E SANZIONI
D.1.1 I moduli messi a disposizione dal Gestore e compilati dallutente hanno valore di autodichiarazione ai sensi del T.U. 28/12/00 n. 45 e dellart. 10 Legge 31/12/96 n.675. Lattività di accertamento e controllo spetta allEnte Gestore. Il controllo può effettuarsi mediante:
D.1.2 Per le operazioni di cui al punto
D.1.1 il Gestore ha facoltà di avvalersi di soggetti privati o pubblici attraverso
apposita convenzione.
D.1.3 Nei casi di impossibilità allesecuzione dellaccertamento per mancata
collaborazione da parte del soggetto passivo, il Gestore può applicare criteri presuntivi
per la determinazione dei dati necessari, a norma dellart. 2729 del Codice Civile.
D.1.4 Nei casi di immunità o di segreto militare, laccesso è sostituito da
dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
D.1.5 E fatta salva, nel rispetto delle leggi vigenti, per lAmministrazione
Comunale la possibilità di accedere, previa autorizzazione rilasciata dallautorità
competente, ai locali o aree oggetto dellobbligazione tariffaria al fine di
rilevarne la superficie e destinazione duso.
D.2 Fatturazione e riscossione
D.2.1 Il Gestore provvede alla emissione
delle fatture per laddebito della tariffa nei tempi e nei modi più opportuni
conformemente alle normative vigenti.
D.2.2 Il Gestore predispone un programma annuale di fatturazione che può, per motivi di
opportunità, essere differenziato per categorie o gruppi di soggetti.
D.2.3 Laddebito della tariffa può avvenire in una fattura comprendente anche
laddebito di altri corrispettivi per servizi gestiti dal Gestore.
D.2.4 Tra gli addebiti presenti in fattura potranno essere computati anche altri importi
attinenti al Servizio di Igiene Urbana (relativi ad esempio a specifiche prestazioni
eseguite Gestore su richiesta individuale) come pure le tasse, imposte e addizionali a
favore degli organismi dello stato che per legge sono a carico del soggetto.
D.3.1 Nel caso di ritardo nei pagamenti delle fatture, il Gestore determina le penalità e gli interessi da applicare.
D.4 Tasse, imposte e addizionali
D.4.1 Eventuali tasse, imposte o addizionali, presenti e future, definite dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sono a carico degli utenti del servizio.
D.5.1 Lintestatario dellutenza, che ritenga
non conforme alle norme del presente disciplinare la valutazione delle superfici o di
altri elementi determinanti ai fini dellapplicazione della tariffa a sé medesimo
applicata, può chiedere accertamento al Gestore.
D.5.2 Il Gestore provvederà a rispondere entro 20 giorni dalla data di ricevimento
della richiesta.
D.6.1 In caso di mancato accordo entro 30 giorni dalla formale sollevazione della controversia, la stessa è risolta, nei casi in cui sia consentito dalla legge, mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti Codice Proc. Civ., da un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo, che funge da Presidente del collegio arbitrale, dai primi due entro venti giorni dalla nomina del secondo di essi, ovvero, in mancanza di accordo tra i predetti, dal Presidente del Tribunale di Bologna, il quale avrà il compito di nominare anche larbitro per conto di quella parte che non avesse provveduto alla designazione dello stesso nel termine di venti giorni dalla data di comunicazione a mezzo lettera raccomandata della nomina dellarbitro designato dalla parte che promuove larbitrato. Gli arbitri decidono secondo diritto, pronunciandosi entro 120 giorni dallultima accettazione della nomina.
D.7.1 Il presente Regolamento entra il vigore il giorno 01.01.2002.
D.8 Norme transitorie e finali
D.8.1 A far data dal 01.01.2002 si
assumeranno come valide le denunce ed i dati in esse contenute, in precedenza prodotte
dalle utenze, pertanto le occupazioni, detenzioni o conduzioni già in atto
allentrata in vigore del presente Regolamento, se precedentemente denunciate, non
danno obbligo a nuova denuncia.
D.8.2 E abrogata ogni precedente norma o regola comunale contrastante con il
presente Regolamento in merito al servizio prestato a far data dal 01.01.2002.
D.8.3 Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti
in materia e quelle del Codice Civile.