REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
(Approvato con Deliberazione di G.C. N. 147 del 02/11/2000,
come modificata ed integrata con Deliberazioni di G.C. N. 23 del 08/03/2001, N. 79 del 21/06/2001,  N. 35 del 07/03/2002,
N. 124 del 24/10/2002 , n.  57  del 22/04/2004 e n. 13 del 07/02/2008)

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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

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CAPO II - DOTAZIONE ORGANICA E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

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CAPO III - DIRETTORE GENERALE E SEGRETARIO COMUNALE

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CAPO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

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CAPO V - DISCIPLINA DELLE ASSUNZIONI

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CAPO VI - PROGRESSIONE VERTICALE

12-939759112.gif (326 byte) CAPO VII - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
12-939759112.gif (326 byte) CAPO VIII - FORMAZIONE PROFESSIONALE
12-939759112.gif (326 byte) CAPO IX - FORME FLESSIBILI DI ASSUNZIONE E DI IMPIEGO
12-939759112.gif (326 byte) CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI
12-939759112.gif (326 byte) Allegato - Dotazione organica del personale
(disponibile nella pagina dei Regolamenti in formato .zip e .pdf)
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Allegato A - Decrizione dei Profili Professionali, corrispondenti requisiti di accesso, modalità di reclutamento/selezione
(disponibile nella pagina dei Regolamenti in formato .zip e .pdf)

12-939759112.gif (326 byte) Allegato B - Prove d'esame - attribuzione suddivisione del punteggio tra le prove e i titoli, titoli di studio e relativo punteggio, titoli di servizio, titoli vari
Disciplina in materia di lavoro a tempo parziale e delle incompatibilità
(disponibile nella pagina dei Regolamenti in formato .zip e .pdf)

I N D I C E

         CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

  1. - Oggetto
  2. - Principi generali
  3. - Principio di separazione delle competenze

    CAPO II - DOTAZIONE ORGANICA E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

  1. - La dotazione organica, il personale
  2. - Struttura organizzativa
  3. - Posizioni di lavoro, articolazione e responsabilità del personale
  4. - Responsabilità degli Uffici e dei Servizi
  5. - Gli Addetti ai Servizi
  6. - Nomina sostituto del Responsabile di Settore
  7. - Rapporti tra i Responsabili di Settore e gli Addetti ai Servizi
  8. - Responsabile di procedimento
  9. - Attività propositiva e consultiva dei Responsabili di Settore
  10. - Conferenza dei Responsabili di Settore
  11. - Le dotazioni dei Responsabili di Settore e l'assegnazione delle risorse umane
  12. - "Determinazioni" del Responsabile di Settore

    CAPO III - DIRETTORE GENERALE E SEGRETARIO COMUNALE

  1. - Convenzione per il servizio di Direzione Generale
  2. - Funzioni di Direzione Generale attribuite al Segretario Comunale
  3. - Rapporti tra Direttore Generale e Segretario Comunale
  4. - Sostituzione del Direttore Generale
  5. - Funzioni del Direttore Generale
  6. - Attribuzioni del Segretario Comunale
  7. - Vice Segretario Comunale
  8. CAPO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

  9. - Ufficio per i procedimenti disciplinari
  10. - Collegio arbitrale di disciplina
  11. - Sportello Unico per le attività produttive
  12. - Ufficio Informazioni e Relazioni con il pubblico
  13. - Nucleo di valutazione
  14. CAPO V - DISCIPLINA DELLE ASSUNZIONI

  15. - Modalità di accesso all'impiego e progressione interna
  16. - Modalità di copertura dei posti
  17. - Requisiti generali di accesso
  18. - Procedimento concorsuale
  19. - Titoli di studio
  20. - Commissione esaminatrice
  21. - Compensi alla Commissione esaminatrice
  22. - Insediamento della Commissione
  23. - Ulteriori lavori della Commissione
  24. - Commissari - incompatibilità
  25. - Segretezza delle operazioni della Commissione - modalità di assunzione delle decisioni
  26. - Modifica nella composizione della Commissione
  27. - Bando di concorso
  28. - Interventi sul bando
  29. - Domande di ammissione al concorso e modalità di presentazione
  30. - Ammissione dei candidati
  31. - Prove d'esame. Modalità generali
  32. - Preparazione ed espletamento delle prove scritte
  33. - Modalità di svolgimento delle prove pratiche
  34. - Valutazione degli elaborati delle prove scritte, votazione e ammissione alla prova orale
  35. - Prova orale
  36. - Formazione graduatoria dei candidati da parte della Commissione - valutazione
    ed applicazione dei titoli preferenziali
  37. - Approvazione graduatoria dei candidati e proclamazione dei vincitori
  38. - Accesso agli atti della procedura concorsuale
  39. - Assunzioni in servizio
  40. - Validità delle graduatorie
  41. - Concorsi interni
  42. - Assunzione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi
    art. 16 Legge n. 56/87

    CAPO VI - PROGRESSIONE VERTICALE

  1. - Definizione
  2. - Limiti e principi
  3. - Individuazione dei posti
  4. - Titoli richiesti per la progressione verticale del personale interno
  5. - Selezioni per la progressione verticale
  6. - Procedimento di selezione per la progressione verticale
  7. CAPO VII - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

  8. - Modalità per le assunzioni a tempo determinato
  9. - Proroga assunzioni a tempo determinato, conferimento di più incarichi al
    medesimo lavoratore, stacchi
  10. - Assunzione in servizio del personale con rapporto a tempo determinato
  11. CAPO VIII - FORMAZIONE PROFESSIONALE

  12. - Formazione del personale
  13. CAPO IX - FORME FLESSIBILI DI ASSUNZIONE E DI IMPIEGO

  14. - Contratto di Formazione Lavoro

    CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI
  15. - Entrata in vigore

 

ALLEGATI:

- Dotazione organica del personale

- Decrizione dei Profili Professionali, corrispondenti requisiti di accesso, modalità di reclutamento/selezione (Allegato A)

- Prove d'esame - attribuzione suddivisione del punteggio tra le prove e i titoli, titoli di studio e relativo punteggio, titoli di servizio, titoli vari (Allegato B)

- Disciplina in materia di lavoro a tempo parziale e delle incompatibilità

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO

  1. Il presente regolamento disciplina l’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Dozza ed in particolare le funzioni e le attribuzioni loro assegnate.

ART. 2

PRINCIPI GENERALI

  1. L’ordinamento degli uffici e dei servizi ha lo scopo di assicurare efficienza, efficacia, speditezza, economicità e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa.
  2. Il Comune di Dozza garantisce parità e pari opportunità fra uomini e donne nell’accesso e nel trattamento al lavoro.

ART. 3

PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DELLE COMPETENZE

  1. Il presente regolamento si informa al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi politici competono solo ed esclusivamente funzioni di indirizzo e funzioni di controllo sul conseguimento degli obiettivi, mentre all’apparato amministrativo fanno capo le competenze gestionali.
  2. Agli organi politici compete più in particolare:
  1. l’attività di programmazione e di indirizzo, attraverso la definizione degli obiettivi;
  2. l’attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi anche di nuclei di valutazione o servizi di controllo interno;

3. Ai Responsabili dei Settori competono la responsabilità dei servizi e tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno.

CAPO II - DOTAZIONE ORGANICA E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 4

LA DOTAZIONE ORGANICA, IL PERSONALE

  1. La dotazione organica consiste nell’elenco dei posti a tempo indeterminato previsti e si articola solo ed esclusivamente per categorie e profili, è deliberata dalla Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, sentito il Segretario Comunale ove non sia stato nominato il Direttore Generale.
  2. La dotazione organica del Comune di Dozza è allegata al presente regolamento come approvata con apposito atto di Giunta Comunale.
  3. L'Ente valorizza lo sviluppo e la formazione professionale dei suoi dipendenti come condizione essenziale di efficacia della propria azione. A tal fine ricorre alle assunzioni dall'esterno solo dopo aver esaminato tutte le possibilità relative al personale già in organico.
  4. L'inquadramento nelle categorie e profili professionali contrattuali conferisce la titolarità del rapporto di lavoro, ma non la titolarità di una specifica posizione nella struttura organizzativa dell'Ente.
  5. L'inquadramento, inoltre, riconosce un livello di professionalità, ma non determina automaticamente l'affidamento di responsabilità su unità organizzative.
  6. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla categoria di appartenenza non ha effetti ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. (Art. 52 D.Lgs 165/2001 e art. 3 comma 2 CCNL 31.03.1999).
  7. La flessibilità delle mansioni di ogni categoria comporta pertanto, per assicurare la funzionalità dei servizi, la possibilità di adibire il personale anche a mansioni diverse nell'ambito della categoria di appartenenza secondo le disposizioni di cui all’art. 52 del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la cui applicazione il Dirigente dell’unità organizzativa viene individuato nel Responsabile del Settore.
  8. Ai sensi e nei casi di cui all’art. 52 Dlgs 165/2001 e successive modificazioni, per obiettive esigenze di servizio e qualora non sia possibile assicurare la funzionalità dei servizi utilizzando la flessibilità delle mansioni, il dipendente viene assegnato a mansioni immediatamente superiori con provvedimento motivato su proposta del Responsabile del Settore presso cui presta servizio. In tal caso al dipendente spetta il trattamento economico corrispondente all’attività svolta.
  9. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia stata disposta per sopperire a vacanze di posti di organico, resta fermo l'obbligo di avviare le procedure per la copertura dei posti, ai sensi dell'art. 52, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.
  10. Si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

ART. 5

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. La struttura organizzativa del Comune è articolata in:

  1. Settori: Il settore funzionale è la struttura organizzativa di massima dimensione, di diretto supporto agli organi decisionali dell'ente, finalizzata all'aggregazione omogenea di materie in funzione dell'efficacia dell'intervento.
  2. Servizi: Il servizio è la compagine sottordinata al settore, con attività finalizzata ad interventi nell'ambito di una specifica materia all'interno del settore medesimo.
  3. Uffici
  4. Unità operative: l’unità operativa è lo strumento che opera interventi specifici e particolari all’interno di ogni servizio.

       2. Più Uffici e Servizi omogenei possono formare un settore omogeneo, con a capo un Responsabile.

      3. Il numero dei settori e la loro articolazione per servizi è stabilita dal presente Regolamento.

      4. Il settore è punto di riferimento per:

  1. la gestione di insiemi integrati, interdipendenti e relativamente autonomi di interventi e servizi, siano essi rivolti a funzioni trasversali (di prevalente utilizzo interno) oppure a servizi finali (destinati all'utenza esterna);
  2. la verifica e la valutazione dei risultati degli interventi;
  3. l'elaborazione di programmi operativi di attività e piani di lavori (anche ai fini di gestione degli istituti di incentivazione della produttività);
  4. le interazioni tra momento politico e apparato tecnico professionale;

e) la definizione di budget economici e sistemi di controllo di gestione settoriali.

      5. Vengono individuati i seguenti Settori:

1° SETTORE FUNZIONALE "RAGIONERIA, TRIBUTI, ECONOMATO - AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI, GESTIONE DEL PERSONALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, STATISTICI, U.R.P., SERVIZI ALLA PERSONA, BIBLIOTECA, CULTURA, TURISMO, TEMPO LIBERO, SPORT", formato dai seguenti servizi:
1° Servizio "Ragioneria, Economato"
2° Servizio "Tributi"
3° Servizio "Affari istituzionali e generali, gestione del personale"
4° Servizio "Servizi alla persona, biblioteca, cultura, turismo, tempo libero, sport"
5° Servizio "Stato civile, anagrafe, leva, elettorale, servizi cimiteriali, servizi statistici, URP"

2° SETTORE FUNZIONALE "AMBIENTE, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA, SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA, POLIZIA MUNICIPALE" formato dai seguenti servizi:
1° Servizio "Lavori pubblici, patrimonio"
2° Servizio "Urbanistica, edilizia privata, ambiente, manutenzione, protezione civile"
3° Servizio "Sviluppo economico, attività produttive, polizia amministrativa"
4° Servizio "Servizio Amministrativo Settore Tecnico"

6. Ai Settori, come sopra individuati, si aggiunge il Corpo Unico di Polizia Municipale istituito nell'ambito dell'Associazione Intercomunale "Cinque Castelli", presso il quale è distaccato il personale della Polizia Municipale dipendente del Comune di Dozza. Il Corpo Unico di Polizia Municipale è organizzato come da Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 08/05/2006 e dipende dalla Conferenza dei Sindaci dell'Associazione Intercomunale.

 

ART. 6

POSIZIONI DI LAVORO, ARTICOLAZIONE E RESPONSABILITA' DEL PERSONALE

  1. Ogni operatore dipendente del Comune è inquadrato in categorie e profili professionali.
  2. Nell’allegato A) al presente regolamento per ogni categoria sono indicati i corrispondenti profili esistenti nella dotazione organica del Comune.
  3. Nel rispetto dei contenuti della figura professionale, l'operatore è assegnato, attraverso il rapporto di gerarchia, a una posizione di lavoro cui corrispondono specifici compiti e mansioni.
  4. Nel rispetto delle norme contrattuali e delle effettive capacità professionali dell'operatore, la posizione di lavoro assegnata può essere modificata in ogni momento, con provvedimento motivato.
  5. Ogni operatore risponde direttamente della validità delle prestazioni sviluppate nell'ambito della posizione di lavoro assegnata.

ART. 7

RESPONSABILITA’ DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

  1. La responsabilità degli uffici e dei servizi è affidata ai Responsabili di Settore, che sono inquadrati nella categoria D.
  2. La nomina a Responsabile di Settore avviene a cura del Sindaco, ai sensi dell’art. 50 10 comma del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.LGS N. 267/2000) per un tempo stabilito nello stesso provvedimento del Sindaco.
  3. La revoca è ammessa per gravi e reiterate violazioni dei doveri d’ufficio o per il mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati con l’attribuzione delle risorse e l’individuazione dei programmi contenuti nella relazione previsionale allegata al bilancio annuale e dovrà essere preceduta da un contraddittorio con l’interessato.
  4. Spettano ai Responsabili di Settore la direzione degli uffici e dei servizi nonché tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dalla Giunta e dal Consiglio tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento:
  1. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
  2. la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
  3. la stipulazione dei contratti;
  4. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
  5. gli atti di amministrazione e gestione del personale;
  6. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
  7. tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
  8. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
  9. gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

     5. Il Responsabile del Settore individua, nell’ambito dei propri servizi di cui è Responsabile, il dipendente al quale affidare i compiti di "Addetto al Servizio".

    6. Resta in capo al Responsabile del Settore la facoltà di avocare a sé l’intera fase istruttoria dell’atto o del procedimento, in considerazione della necessità di assicurarne il migliore esito finale.

 

ART. 8

GLI ADDETTI AI SERVIZI

Gli Addetti ai Servizi, di norma inquadrati nella Categoria D, oltre ad avere compiti di gestione concreta dei Servizi cui sono assegnati, compiono attività riconducibili nell’ambito del contenuto del profilo professionale di appartenenza, tra le quali:

  1. attività di studio e ricerca con predisposizione delle istruttorie finalizzate all’adozione dei provvedimenti amministrativi necessari (delibere, determine, ecc.);
  2. attività di collaborazione con i Responsabili di Settore per la definizione dei piani e programmi di lavoro nonché di progetti specifici, assicurandone la realizzazione e curando le fasi di istruzione, predisposizione e formulazione degli atti e dei provvedimenti necessari;
  3. attività mirante ad assicurare l’efficiente ed efficace funzionamento della struttura operativa dipendente, attraverso la semplificazione delle procedure e la formulazione di proposte finalizzate a garantire la corretta ed economica gestione dei servizi.

Inoltre gli Addetti ai Servizi, nell’ambito degli specifici compiti loro assegnati, possono svolgere attività concernenti:

  1. le attestazioni, le certificazioni, le comunicazioni, le autenticazioni di copia, legalizzazione di firme;
  2. ogni atto costituente manifestazione di conoscenza.

 

ART. 9

NOMINA SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DI SETTORE

  1. Il Sindaco con lo stesso provvedimento oltre al Responsabile del Settore, di norma identificato nel Responsabile di Settore, nomina il suo sostituto in caso di assenza o impedimento, scegliendolo di norma tra i dipendenti inquadrati nella Categoria D.
  2. Nella fattispecie si applica, nei limiti consentiti, l’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10

RAPPORTI TRA I RESPONSABILI DI SETTORE E GLI ADDETTI AI SERVIZI

  1. Il Responsabile di Settore è sovraordinato alle figure professionali di livello inferiore e il rapporto di sovraordinazione gerarchica implica l’autorità e la responsabilità di organizzare l’attività prevedendo determinate posizioni di lavoro, la possibilità di assegnare il personale alle suddette posizioni e il potere di verificare e valutare le prestazioni individuali.
  2. Al fine della valutazione delle prestazioni individuali i Responsabili di Settore eseguono con cadenza semestrale un monitoraggio sull'andamento della prestazione dei propri dipendenti, annotando eventuali situazioni di rilevante portata sia in senso positivo che negativo.
  3. L’azione dei responsabili di settore con gli altri dipendenti assegnati al servizio, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità proprie di ognuno, deve essere improntata al principio di massima collaborazione ed unitarietà di azione, diretta al conseguimento degli obiettivi propri dei Settori.
  4. A tal fine il Responsabile di settore può attribuire ai dipendenti assegnati al servizio compiti e funzioni proprie in caso di assenza temporanea o di impedimento.

ART. 11

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

  1. La fase istruttoria ed ogni altro adempimento inerenti i singoli procedimenti amministrativi, nonché l’adozione del provvedimento finale fanno capo al Responsabile di Settore ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90.
  2. Il Responsabile del Settore può assegnare ad altro dipendente del settore medesimo, anche di categoria immediatamente inferiore, la responsabilità dell’istruttoria e ogni altro adempimento, nonché eventualmente anche l’adozione del provvedimento finale.

ART. 12

ATTIVITA’ PROPOSITIVA E CONSULTIVA DEI RESPONSABILI DI SETTORE

  1. I Responsabili di Settore, oltre alla funzione di cui al precedente art. 7, esplicano attività propositiva e consultiva che si manifesta attraverso:
  1. proposte di atti di indirizzo politico amministrativo, quali indirizzi generali di governo, bilancio di previsione, relazione previsionale e programmatica, piano delle risorse ed altri atti di programmazione, indirizzo e direttiva;
  2. proposte di deliberazione relativamente ad atti amministrativi di competenza del Consiglio e della Giunta;
  3. proposte di modifica della dotazione di risorse assegnate con il piano di risorse;
  4. espressione del parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.LGS N. 267/2000), sulle proposte di deliberazione di competenza della Giunta e del Consiglio;
  5. relativamente al responsabile del servizio finanziario l’espressione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di competenza della Giunta e del Consiglio che comportino impegni di spesa o diminuzioni di entrata;
  6. relazioni, pareri, consulenze in genere.

    2. Destinatari dell’attività consultiva sono il Sindaco, l’Assessore di competenza, la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale.

ART. 13

CONFERENZA DEI RESPONSABILI DI SETTORE

  1. Al fine di garantire il migliore coordinamento tecnico-amministrativo dell’attività, in particolare in relazione all’attuazione di programmi di lavoro intersettoriali e per l’esercizio delle attività previste dal presente regolamento, è istituita la Conferenza dei Responsabili di Settore.
  2. La Conferenza è presieduta dal Segretario Comunale (ove non sia stato nominato il Direttore Generale) ed è composta dai Responsabili di Settore.
  3. La Conferenza si riunisce periodicamente e le modalità di funzionamento e di attuazione delle decisioni della stessa sono stabilite dal Segretario Comunale, ove non sia stato nominato il Direttore Generale

ART. 14

LE DOTAZIONI DEI RESPONSABILI DI SETTORE E L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE

  1. La dotazione dei mezzi finanziari è attribuita ai singoli Responsabili dei Settori, per i servizi di competenza, dalla Giunta Comunale su proposta del Direttore Generale ove esista.
  2. L’assegnazione delle risorse umane ad ogni singolo Settore viene effettuata dalla Giunta Comunale contestualmente all’attribuzione dei mezzi finanziari di cui al comma 1.

ART. 15

"DETERMINAZIONI" DEL RESPONSABILE DI SETTORE

  1. I responsabili del settore adottano le determinazioni di cui agli artt. 107 e 183 comma 9 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.LGS N. 267/2000), nonchè quelle relative alle competenze e alle responsabilità connesse alle attribuzioni di cui al precedente articolo 7.
  2. Il Responsabile del Settore preposto dispone la numerazione progressiva delle proprie determinazioni e la registrazione delle stesse in un apposito registro annuale.
  3. Entro il 5 di ogni mese i Settori trasmettono alla Segreteria Comunale gli originali, un congruo numero di copie ed un elenco contenente il numero progressivo e l'oggetto delle determinazioni adottate nel mese precedente.
  4. La Segreteria Comunale conserva gli originali e gli elenchi delle determinazioni suddivise per settore. Entro il 10 del mese successivo a quello di adozione provvede alla pubblicazione all'Albo pretorio, per quindici giorni consecutivi, degli elenchi di cui al precedente comma nonché alla trasmissione in copia ai Capigruppo consiliari.
  5. Le determinazioni dei Responsabili dei Settore che comportino impegni di spesa sono trasmesse al Responsabile del servizio finanziario entro il giorno successivo all’adozione e sono esecutive con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. A quelle che non comportino impegni di spesa può essere data esecuzione fin dal giorno successivo alla loro adozione.
  6. Nell'ipotesi in cui non sia previsto un potere discrezionale ma una pura applicazione di disposizioni legislative il Responsabile del Settore competente adotta propri provvedimenti non aventi natura di Determinazione.


CAPO III - DIRETTORE GENERALE E SEGRETARIO COMUNALE

ART. 16

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE GENERALE

  1. Il Comune di Dozza può stipulare con altri comuni, con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, una convenzione avente ad oggetto il servizio di direzione generale.
  2. Complessivamente la popolazione dei Comuni convenzionati deve essere pari ad almeno quindicimila abitanti.
  3. Nell’ipotesi di cui al comma 1 i criteri per la nomina del direttore generale sono stabiliti in sede di convenzione così come in essa sono individuate procedure e competenze per la nomina.
  4. La competenza a deliberare la convenzione spetta al Consiglio Comunale.

ART. 17

FUNZIONI DI DIREZIONE GENERALE ATTRIBUITE AL SEGRETARIO COMUNALE

  1. Le funzioni proprie del direttore generale possono essere assegnate dal Sindaco con proprio atto al Segretario Comunale.
  2. In ogni caso qualora non si sia provveduto alla nomina del direttore generale compete al Segretario Comunale la sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni e il coordinamento dell’attività dei dirigenti.

ART. 18

RAPPORTI TRA DIRETTORE GENERALE E SEGRETARIO COMUNALE

  1. I rapporti tra direttore generale e segretario comunale sono disciplinati dal capo dell’Amministrazione all’atto della nomina del primo, fermo restando che è esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica dell’uno dall’altro, così come restano ferme le competenze attribuite in via esclusiva dalla legge ad ognuno dei due soggetti.
  2. Nell’ipotesi di stipula di convenzione per la gestione del servizio di direzione generale e/o di segreteria comunale le modalità per la disciplina dei rapporti tra le due figure sono contenute nelle convenzioni.

ART. 19

SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

  1. In caso di assenza o impedimento del direttore generale le funzioni proprie dello stesso sono espletate dal Segretario Comunale, limitatamente a quelle di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili di settore.

ART. 20

FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

  1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell’Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
  2. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 197 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.LGS N. 267/2000) nonché la proposta di piano esecutivo di gestione, previsto dall’art. 169 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.LGS N. 267/2000), se adottato. A tali fini, al direttore generale rispondono nell’esercizio delle funzioni assegnate, gli apicali dell’Ente, ad eccezione del Segretario Comunale.

ART. 21

ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

  1. Al Segretario Comunale oltre alle competenze di legge, spetta:
  1. l’esercizio delle competenze proprie del Direttore Generale, qualora sia stato investito di tale ruolo;
  2. la sovraintendenza e il coordinamento dei Responsabili di Settore, qualora il Direttore Generale non sia stato nominato;
  3. la consulenza giuridico-amministrativa su procedimenti, atti e provvedimenti degli uffici, su richiesta dei responsabili di settore, vistata dall'Assessore di riferimento o dal Sindaco;
  4. il parere sulla dotazione organica dell’Ente qualora non sia stato nominato il Direttore Generale;
  5. la facoltà di emanare direttive per disciplinare le fasi e i contenuti dei procedimenti amministrativi;
  6. il parere di regolarità tecnica su atti deliberativi istruiti in qualità di Presidente del Nucleo di Valutazione;
  7. l’appartenenza alle Commissioni di concorso quale esperto in discipline giuridiche ove queste siano previste dal programma d’esame;
  8. la partecipazione alle gare d’appalto di opere pubbliche in qualità di esperto giuridico;
  9. la presidenza delle Commissioni di concorso afferenti posti apicali, nell’ipotesi che non sia stato nominato il Direttore Generale;
  10. la presidenza dei Nuclei di valutazione, ove non sia stato nominato il Direttore Generale;
  11. presiedere la Delegazione trattante di parte pubblica di cui al contratto collettivo di lavoro del comparto;
  12. la presidenza della Conferenza dei Responsabili di Settore, ove non sia stato nominato il Direttore Generale;
  13. tutte le attestazioni, le certificazioni e gli atti di conoscenza in genere concernenti la documentazione da inviare alla Cassa Depositi e Prestiti ai fini dell’assunzione dei mutui, ad eccezione di quelle di stretta competenza dell’Ufficio Finanziario.

    2. Presso il Segretario Comunale è individuato l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari di cui all'art. 55 4° comma D. Lgs 165/2001.

    3. La valutazione della prestazione individuale dei dipendenti, svolta nei termini e con le modalità previsti dalla contrattazione decentrata a cura dei Responsabili di Settore, in caso di loro assenza, impedimento o cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, è attribuita al Segretario Comunale, il quale esercita la predetta funzione nei limiti delle sue competenze.
Il Segretario Comunale effettua la valutazione sulla base dei risultati del monitoraggio sull'andamento della prestazione dei propri dipendenti, riportante eventuali situazioni di rilevante portata sia in senso positivo che negativo, eseguito, con cadenza semestrale, dai Responsabili di Settore, come previsto nel precedente articolo 9).

ART. 22

VICESEGRETARIO COMUNALE

  1. Al Vicesegretario Comunale compete collaborare con il Segretario nell’esercizio delle competenze sue proprie, nonché sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
  2. Il Vicesegretario Comunale, nominato con atto del Sindaco, può essere assunto anche con contratto a tempo determinato.
  3. Per l’accesso al posto di Vicesegretario sono richiesti gli stessi requisiti previsti per l’accesso al concorso propedeutico all’ammissione al corso per l’iscrizione all’albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

CAPO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 23

UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

  1. Il Segretario/Direttore Generale è l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti del Comune.
  2. I Responsabili di Settore sono a capo della struttura ai sensi dell'art. 55 4° comma del D.LGS 165/2001 quando le sanzioni da applicare siano il rimprovero verbale e la censura. Quando le sanzioni da elevare sono di grado più elevato i Responsabili di Settore effettuano le segnalazioni all'Ufficio Disciplina di cui al comma precedente.

ART. 24

COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA

1. Il Comune di Dozza ha aderito, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs 165/2001, al Collegio Arbitrale di disciplina Metropolitano di Bologna, come da deliberazione di C.C. N.104 in data 30.12.1997.

ART. 25

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  1. E' istituito ai sensi e con le finalità previste dal D.P.R. N. 447/98 lo Sportello Unico per le attività produttive.
  2. In considerazione della complessa tipologia dell'attività, il Comune può stipulare una convenzione-protocollo con altri enti - compresi gli enti di gestione e le autorità di controllo - finalizzata all'esercizio coordinato e semplificato del servizio.

ART. 26

UFFICIO INFORMAZIONI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

  1. E' istituito l'Ufficio Informazioni e relazioni con il pubblico.
  2. Le funzioni dell'Ufficio sono di informazione al cittadino e di svolgimento di attività tipiche di uno sportello polifunzionale in tutte le materie e i servizi comunali.

ART. 27

NUCLEO DI VALUTAZIONE

  1. COMPOSIZIONE
    1. Il Nucleo di Valutazione è un collegio di 3 membri, composto dal Direttore Generale o, in caso di sua mancata nomina, dal Segretario Comunale, che lo presiede, dal Responsabile del Personale e Ragioneria e da un Membro esterno esperto in tecniche di gestione e valutazione.
    2. La Giunta può inserire nel gruppo ulteriori figure anche esterne che, per le competenze possedute, si ritiene possano dare un apporto significativo al monitoraggio dell’attività dell’Ente.
    3. Il Nucleo può avvalersi della collaborazione di tutti i Responsabili di settore per svolgere ricerche, analisi e studi che abbiano per oggetto il monitoraggio dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
    4. Il Nucleo di valutazione opera in piena autonomia e risponde direttamente agli organi di direzione politica.
    5. Il Nucleo di valutazione è nominato con deliberazione di Giunta Comunale e la durata del Nucleo non può essere comunque superiore a quella del mandato del Sindaco.
  2. FUNZIONAMENTO
    1. Il Nucleo di valutazione è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo 2 componenti. La presenza del Presidente è obbligatoria.
    2. Nel caso si debbano adottare decisioni in cui non vi sia accordo di vedute tra i membri il Nucleo delibera a maggioranza e ciascun componente farà presente, a verbale, le proprie motivazioni.
    3. Il Nucleo, per quanto concerne le sue funzioni, ha regolare accesso ad informazioni, atti e documenti presso gli uffici dell’Ente.
    4. La funzione di valutazione dei Responsabili è svolta dal Direttore Generale o Segretario Comunale, sentiti i componenti esterni del Nucleo, secondo la metodologia adottata in applicazione delle norme vigenti.
  3. COMPITI DEL NUCLEO
    1. Al Nucleo di valutazione è affidata la definizione dei criteri e la verifica della metodologia di valutazione permanente del personale, secondo le norme vigenti.
    2. Il Nucleo di valutazione presenta, almeno una volta l’anno entro il 28 febbraio, una relazione sull’andamento della gestione amministrativa dell’Ente, proponendo interventi correttivi qualora individui rilevanti scostamenti fra gli obiettivi assunti a riferimento e l’andamento della gestione.

CAPO V - DISCIPLINA DELLE ASSUNZIONI

ART. 28

MODALITA’ DI ACCESSO ALL’IMPIEGO E PROGRESSIONE INTERNA

  1. L’accesso all’impiego dall’esterno avviene con una delle seguenti modalità:
  1. concorso pubblico per titoli ed esami;
  2. concorso pubblico per soli esami;
  3. concorso pubblico per soli titoli;
  4. corso-concorso pubblico;
  5. prova selettiva;
  6. avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
  7. chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 68/99.
  8. trasferimenti secondo l’istituto della mobilità tra enti;
  1. La progressione interna del personale avviene secondo le forme del concorso interno e della progressione verticale, secondo quanto stabilito rispettivamente nel successivo art. 53 e nel successivo Capo VI del presente regolamento.

ART. 29

MODALITA’ DI COPERTURA DEI POSTI

  1. Le modalità di copertura dei posti per ogni categoria e profilo professionale sono stabiliti nell'allegato A) al presente regolamento.
  2. Per la copertura dei posti ammessi alla progressione verticale, si provvede secondo quanto stabilito nel successivo Capo VI.
  3. Oltre che con le modalità di cui sopra la copertura dei posti può avvenire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001, mediante l’istituto della mobilità tra Enti, con passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa Categoria/profilo in servizio presso altre Amministrazioni. I posti da riservare alla mobilità esterna sono individuati annualmente dalla Giunta Comunale in sede di definizione del piano annuale di reclutamento del personale.
    Le domande di trasferimento provenienti da dipendenti di altre Amministrazioni possono essere presentate in qualsiasi momento.
    Una volta stabilita questa modalità di copertura le domande presentate sono discrezionalmente valutate dall'Ente.
    Il trasferimento viene disposto previo consenso dell'Amministrazione di appartenenza che verrà richiesta una volta assegnato il posto.

4. La copertura di posti mediante mobilità interna all’ente di norma, è disposta dall’Amministrazione Comunale per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 347/’83 ed in particolare per un migliore e più razionale utilizzo delle forze organiche.

I provvedimenti in materia di mobilità interna, sia provvisoria che definitiva, nell’ambito della stessa categoria e settore sono adottati con determinazione del Responsabile competente motivata. Quando si tratta di mobilità intersettoriale, la determinazione compete di concerto ai Responsabili dei Settori interessati.

Tali provvedimenti possono essere disposti d’ufficio o su domanda.

Il trasferimento su domanda dovrà comunque essere preceduto da un preventivoavviso notificato a tutti i dipendenti di ruolo, inquadrati nella categoria pari a quella del posto da ricoprire mediante mobilità, che potranno parimenti presentare domanda entro dieci giorni dalla notifica.

Qualora vi siano più aspiranti dello stesso profilo professionale, o qualora la mobilità comporti modifica del profilo professionale, la copertura dei posti viene effettuata sulla base di una graduatoria che tenga conto delle esigenze tecnico – produttive, dell’idoneità allo svolgimento delle nuove mansioni e della valutazione dei titoli secondo quanto previsto nelle presenti modalità applicative.

La mobilità d'ufficio è attuabile a seguito della soppressione di posti coperti dal titolare o per accertate esigenze di servizio, previa verifica dei requisiti prescritti.

ART. 30

REQUISITI GENERALI DI ACCESSO

1. Possono accedere agli impieghi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:

  1. Cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.2.1994, pubblicato sulla G.U. del 15.2.1994, serie generale n. 61.
  2. Idoneita' fisica all'impiego. (Il requisito potra' essere accertato e verificato dall'Amministrazione per il concorrente vincitore).
  3. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.
  4. I cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
  5. Età non inferiore agli anni 18.
  6. Titolo di studio: il titolo di studio è requisito sostanziale per l'ammissione ai concorsi: la tipologia del titolo di studio è variabile a seconda della categoria e profilo professionale cui afferisce il concorso nonché della specificità delle funzioni da svolgere.

I titoli di studio per ogni singolo profilo professionale sono riportati nell’allegato A) al presente regolamento.

I cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea (U.E.) devono possedere i seguenti requisiti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del DPR 174/94:

- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.

ART. 31

PROCEDIMENTO CONCORSUALE

  1. Il procedimento concorsuale consta delle seguenti fasi:

ART. 32

TITOLI DI STUDIO

  1. Per quanto attiene al titolo di studio si precisa quanto segue:
    1. assolvimento della scuola dell’obbligo: otto anni di frequenza anche senza esito positivo al compimento del 15’ anno di età (art. 8 della L. 31/12/1962, n. 1859);
    2. licenza scuola dell’obbligo: i nati posteriormente all’1/01/1952, devono possedere il diploma di scuola media inferiore; per i nati precedentemente è sufficiente la licenza elementare.
  2. Può essere ammesso un candidato in possesso di un titolo di studio dichiarato equipollente da specifiche norme di legge.
  3. Non può essere ammesso un candidato in possesso di un titolo di studio superiore a quello richiesto dal bando, quando il primo non possa considerarsi assorbente del secondo e questo ultimo sia titolo specifico e non generico.
  4. I titoli eventualmente conseguiti durante il servizio militare, in qualunque forma prestato ed attestati con diploma rilasciato dall’Ente militare competente, se risulteranno rispondenti ai titoli civili in forza del decreto di cui al comma secondo, art. 17, L. 24/12/1986, n. 958 , sono senz’altro ad essi equiparati a tutti gli effetti;
  5. Si precisa infine che la Commissione esaminatrice ha ampia discrezionalità nel prevedere, nel bando di concorso, il/i titoli di studio che ritiene più consoni al profilo professionale del/dei posti da ricoprire, nel rispetto di quanto previsto, in linea generale, nel contratto di lavoro.

ART. 33

COMMISSIONE ESAMINATRICE

  1. Le commissioni esaminatrici sono composte:
  1. Relativamente ai concorsi afferenti la copertura di posti di categoria D o a quelli afferenti una pluralità di servizi la presidenza della commissione spetta al Segretario Comunale.
  2. I membri della Commissione sono nominati dalla Giunta Comunale.
  3. Il segretario della Commissione è nominato dal Presidente e scelto tra i dipendenti dell’Ente o di altra Pubblica amministrazione di categoria non inferiore alla C.
  4. Della Commissione possono essere chiamati a far parte membri aggiunti per le eventuali prove di lingua straniera e per eventuali materie speciali, ove previste.
  5. Le materie che richiedono la nomina di un membro aggiunto devono essere espressamente indicate nel bando.

ART. 34

COMPENSI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

  1. Ai componenti delle Commissioni esaminatrici e al Segretario delle stesse nonché al personale eventualmente addetto alla vigilanza, compete una indennità di partecipazione alle sedute della Commissione nella misura stabilita dal D.P.C.M. 23.03.1995, come recepito con Deliberazione di Giunta Comunale N. 604 in data 09.11.1995.
  2. Al Presidente della Commissione non spetta alcun compenso rientrando tale funzioni tra i compiti propri del Responsabile di Settore, ai sensi dell’art.107 3° comma del D.Lgs n. 267/2000.

ART. 35

INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE

  1. La commissione si insedia alla data fissata dal Presidente previa convocazione scritta.
  2. I componenti della commissione sono tenuti a prestare la dichiarazione di non essere componenti di organi politici dell’Amministrazione né di organizzazioni sindacali (incompatibilità di cui all’art. 35, 3’ comma, lett. e - del D.lgs. 165/2001) nonché a verificare l'insussistenza di incompatibilità tra i componenti stessi. (successivo art. 36).
  3. Presa conoscenza della deliberazione di indizione del concorso (piano annuale di reclutamento), la commissione individua gli specifici titoli di accesso (nel rispetto di quanto contenuto nell'allegato A), le materie oggetto delle prove, nonché i criteri di valutazione delle prove e degli eventuali titoli (nel rispetto di quanto indicato nell'allegato B).
  4. In relazione al tipo di posto messo a concorso, la commissione può rinviare a comunicazioni successive la definizione delle sedi e del diario delle prove concorsuali nel rispetto del preavviso di cui all’art. 6 del D.P.R. 487/’94 (15 gg. per le prove scritte e 20 gg. per la prova orale);
  5. Redatta la bozza del bando di concorso, viene trasmessa al servizio personale per la approvazione e la pubblicazione.
  6. Di norma la successiva convocazione della commissione avverrà dopo l’ammissibilità dei candidati. La commissione può comunque essere convocata quando sia necessario dare interpretazione autentica ad articoli del bando per questioni sorte circa l’ammissibilità dei candidati.

ART. 36

ULTERIORI LAVORI DELLA COMMISSIONE

  1. Il servizio personale comunica al presidente della commissione i nominativi dei candidati ammessi, unitamente alle altre notizie di rito per il proseguimento del procedimento.
  2. La commissione si riunisce per prendere atto della regolare pubblicazione del bando, dell’insussistenza di incompatibilità tra i propri componenti ed i candidati ammessi.
  3. La Commissione deve inoltre fissare il termine del procedimento concorsuale per comunicarlo ai candidati nella lettera di convocazione.

  4. La lettera di convocazione dei candidati può contenere cumulativamente il diario di tutte le prove, eventualmente anche comprendendo la data del colloquio orale. In tal caso la comunicazione di superamento della prova e la ammissione alla prova successiva, in relazione ai tempi ed al numero di candidati, può essere fatta a mezzo telegramma oltreché con lettera raccomandata.
  5. La commissione si riunisce prima dell’inizio delle prove concorsuali per preparare le tracce. Qualora il numero dei candidati sia elevato, la commissione può predisporre le tracce delle prove il giorno prima l’effettuazione delle stesse. In tal caso le tracce devono essere racchiuse in un pacco sigillato e sottoscritto da tutti i componenti la commissione e conservato sotto chiave. Il giorno delle prove tutti i componenti della commissione devono verificare l'integrità del pacco contenente le tracce, prima dell’inizio delle prove stesse.
  6. Si dà luogo all’espletamento delle prove scritte, con la procedura di cui al successivo art. 44.
  7. La commissione stabilisce il calendario delle riunioni per la correzione delle prove.
  8. Prima di procedere alla correzione e valutazione della/e prova/e scritte, nei concorsi per titoli ed esami, si procede alla valutazione dei titoli.
  9. Si correggono e valutano la/le prova/e nel rispetto dei criteri individuati.
  10. Il risultato della valutazione dei titoli viene comunicato ai candidati unitamente alla comunicazione di ammissione alla prova orale. Nei casi in cui si sia proceduto secondo il punto 3) che precede, tale risultato sarà contenuto nel telegramma e/o raccomandata di convocazione. Ai candidati viene assegnato un termine per presentare eventuale ricorso sulla valutazione dei titoli, comunque non superiore alla giornata antecedente la effettuazione della prova orale.
  11. Nei soli casi di concorsi per titoli ed esami, il servizio personale quanto riceva ricorsi dei candidati ammessi alla prova orale sulla valutazione dei titoli attribuita, provvede a convocare apposita seduta della commissione per decidere sui ricorsi presentati in tempo utile prima della effettuazione della prova orale. La decisione della commissione viene esposta il giorno della prova orale nella sede della prova stessa.
  12. La commissione procede ad effettuare la valutazione di ogni candidato che ha sostenuto la prova orale. Terminate le prove orali viene esposto nella sede il risultato finale. La graduatoria finale verrà trasmessa, unitamente a tutti i verbali, al servizio personale per la successiva approvazione.
  13. Il servizio personale provvede a tutti gli incombenti afferenti l'assunzione in servizio.

ART. 37

COMMISSARI - INCOMPATIBILITA'

  1. Non possono far parte della stessa Commissione di concorso, in qualità di componente, coloro che siano uniti da vincoli di matrimonio, ovvero da vincolo di parentela o affinità fino al 4^ grado compreso, con altro componente o con uno dei candidati partecipanti al concorso.
  2. La verifica dell'esistenza di eventuali incompatibilità tra i Commissari e tra questi e i candidati viene effettuata rispettivamente all'atto dell'insediamento e nella prima riunione successiva all'adozione degli atti di ammissione dei candidati.
  3. Esplicita dichiarazione di assenza di tali elementi di incompatibilità dovrà essere fatta dandone atto nel verbale.
  4. Chi sia venuto successivamente a conoscenza di trovarsi in una qualsiasi delle condizioni di impedimento sopra citate, è tenuto a dimettersi immediatamente.
  5. Qualora emerga nel corso dei lavori la sussistenza ad origine di uno dei citati impedimenti, le operazioni di concorso effettuate sino a quel momento sono annullate.
  6. Nel caso di incompatibilità intervenuta nel corso della procedura concorsuale, si procede unicamente alla surrogazione del componente interessato.
  7. I componenti la Commissione non possono svolgere, pena la decadenza, attività di docenza nei confronti di uno o più candidati.

ART. 38

SEGRETEZZA DELLE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE

- MODALITA' DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI

  1. Tutti i componenti la Commissione, compreso il Segretario, sono tenuti a mantenere il segreto sulle operazioni svolte in seno alla stessa, sui criteri adottati e sulle determinazioni raggiunte, fatta eccezione per quei risultati per i quali è prevista dalle disposizioni vigenti la pubblicazione.
  2. La Commissione esaminatrice può funzionare solo con la presenza e partecipazione di tutti i suoi componenti.
  3. Essa delibera a maggioranza di voti, tranne che per l'assegnazione dei punteggi relativi alle prove d'esame.
  4. La votazione deve essere palese e contestuale. E' illegittimo attribuire al Presidente un numero di voti superiore a quello riservato agli altri componenti.
  5. Effettuata la votazione e verbalizzato il risultato, non possono venire presi in considerazione voti diversi da quelli già espressi.
  6. I Commissari possono far verbalizzare le nuove ragioni ed opinioni, nelle circostanze di comprovate irregolarità o illegittimità di cui fossero venuti a conoscenza dopo la votazione.
  7. In ogni caso i Commissari hanno il diritto di richiedere la verbalizzazione dei motivi del loro dissenso.
  8. Una volta scisse le personali responsabilità, nei casi di presunte irregolarità formali e sostanziali, i componenti non possono rifiutarsi, a fine seduta, di sottoscrivere i verbali in segno di protesta o altro.
  9. I componenti possono assentarsi alternativamente solo durante lo svolgimento delle prove scritte, purchè nella sala siano costantemente presenti almeno due Commissari.

ART. 39

MODIFICA NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

  1. Qualora, per qualsiasi motivo, sia cambiata la composizione della Commissione nel corso dei lavori, questi sono ripresi dal punto in cui si era giunti prima della modifica, fatta eccezione per l'ipotesi di cui al punto 5. del precedente articolo 36.
  2. Al neo nominato vengono sottoposti per presa visione ed atto, i verbali inerenti le operazioni espletate.
  3. In ogni caso le operazioni di concorso già iniziate non debbono essere ripetute. Qualora la sostituzione avvenga nel corso dell'esame delle prove scritte, il membro di nuova nomina è obbligato a prendere cognizione delle prove già esaminate e delle votazioni attribuite. Di ciò si da atto nel verbale.
  4. Il Commissario uscente è vincolato al segreto per le sedute cui ha partecipato.

ART. 40

BANDO DI CONCORSO

Il bando di concorso è approvato con propria determinazione dal Responsabile del Settore Personale, sulla base della bozza redatta dalla Commissione Esaminatrice.

Il contenuto del bando di concorso ha carattere vincolante per l’Amministrazione, per i concorrenti, per la Commissione esaminatrice e per tutti coloro che intervengono nel procedimento concorsuale..

Il bando deve indicare:

Il bando di concorso viene pubblicato e diffuso secondo le modalità previste al precedente articolo 31.

Il termine perentorio di scadenza del bando di concorso è di 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Copia integrale del bando deve essere a disposizione dei candidati presso l'Ufficio Segreteria del Comune.

ART. 41

INTERVENTI SUL BANDO

  1. Riapertura dei termini
  2. E’ facoltà dell’Amministrazione procedere alla riapertura del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande per motivate esigenze di pubblico interesse.

    Il provvedimento di riapertura dei termini, di competenza del Responsabile del Settore Personale, è pubblicato con le stesse modalità adottate per il bando e deve essere comunicato a tutti i concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione entro il termine originariamente previsto dal bando.

    Per i nuovi candidati, i requisiti richiesti devono essere posseduti prima della scadenza dei nuovi termini fissati dal provvedimento. Qualora non sia stata ancora esperita la fase di ammissibilità relativa al primo termine di scadenza del bando di concorso, il candidato che, ricevuta comunicazione della riapertura dei termini concorsuali , si trovi nelle condizioni di possedere un requisito diverso, utile ai fini del concorso, può presentare apposita istanza in cui fa menzione dell’intervenuta acquisizione del nuovo requisito.

    Restano valide le domande presentate in precedenza.

  3. Proroga dei termini.
  4. E’ in facoltà dell’Amministrazione prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande.

    Il provvedimento, di competenza del Responsabile del Settore Personale, è pubblicato nei modi più opportuni ed efficaci.

  5. Revoca del bando.
  6. E’ in facoltà dell’Amministrazione procedere, con provvedimento motivato del Responsabile del Settore Personale, alla revoca del bando in qualsiasi momento del procedimento concorsuale.

    Il provvedimento deve essere comunicato a tutti i candidati che vi hanno interesse.

  7. Modifica del Bando.

E’ in facoltà dell’Amministrazione procedere, con provvedimento motivato del Responsabile del Settore Personale, alla modifica del bando in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Il provvedimento è di competenza della Giunta Comunale qualora venga modificato il numero dei posti messo a concorso.

Il provvedimento deve essere comunicato a tutti i candidati che vi hanno interesse.

ART. 42

DOMANDE DI AMMISSIONE AL CONCORSO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

  1. Per l'ammissione al concorso i concorrenti devono presentare domanda in carta semplice, indirizzata all'Ente.
  2. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando, riportando tutte le dichiarazioni indicate nel bando medesimo, che secondo le norme vigenti, i candidati saranno tenuti a fornire.
  3. La domanda di ammissione a pena di nullità deve essere firmata dal candidato e la firma, ai sensi dell'art. 39 del DPR N. 445/2000 non deve essere autenticata.
  4. Alla domanda di ammissione al concorso deve essere allegato, eventualmente, un curriculum professionale datato e sottoscritto.
  5. La presentazione della domande e dei documenti alle stesse allegati deve avvenire a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R. con busta indirizzata al Sindaco, da spedire entro il giorno stabilito dal bando come termine ultimo per la partecipazione.
  6. La data risultante dal bollo apposto dall'Ufficio Postale presso il quale viene effettuata la spedizione, fa fede ai fini dell'osservanza del termine ultimo indicato nel bando, purche' la domanda pervenga prima dell'inizio dei lavori della Commissione Esaminatrice.
  7. Le domande possono essere presentate oltre che con le modalita' previste dal precedente comma, anche direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune nell'orario d'ufficio dallo stesso normalmente osservato. I concorrenti che si avvalgono di questa modalita' di presentazione producono all'Ufficio predetto una copia aggiuntiva della domanda in carta libera, sulla quale l'Ufficio stesso appone il bollo di arrivo dell'Ente, ad attestazione della data di presentazione.
  8. Nel caso in cui il termine ultimo cada in un giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione dell'Ufficio Protocollo del Comune, il termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata lavorativa.
  9. L'Amministrazione Comunale non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
  10. Per l'ammissione al concorso non è previsto il pagamento della tassa di partecipazione.

ART. 43

AMMISSIONE DEI CANDIDATI

Il Servizio Personale provvederà a riscontrare le domande e i documenti ai fini della loro ammissibilità. Poiché l’art. 17 del D.P.R. 487/’94 prevede che l’assunzione viene disposta sotto riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, in linea i principi di semplificazione introdotti dalla vigente normativa, il servizio personale può rinviare tale accertamento allo stadio del procedimento relativo alla formazione della graduatoria finale, limitandosi - in via preliminare – al controllo della istanza, del possesso del titolo di studio e dell’apposizione della sottoscrizione (non autenticata). Sono sanabili tutti i vizi formali eventualmente riscontrati dall’esame della domanda di ammissione. E’ sanabile altresì la mancata acclusione della ricevuta di versamento della tassa di ammissione al concorso nonchè il mancato versamento entro i termini di scadenza del bando. In tali ipotesi viene data apposita comunicazione agli aspiranti con lettera raccomandata con l’indicazione delle regolarizzazioni da esperire e assegnato il termine 10 giorni entro il quale gli aspiranti devono regolarizzare la domanda e/o effettuare il versamento della tassa di concorso. La mancata regolarizzazione entro i termini di cui sopra comporta l’esclusione dal concorso.

Qualora si presentino perplessità sulla corrispondenza fra quanto richiesto dal Bando di concorso e quanto dichiarato dall’aspirante candidato, il servizio personale rimette gli atti alla commissione per l’interpretazione autentica del caso prospettato.

Al termine di tali operazioni il Servizio Personale predispone apposita relazione nella quale indica:

  1. il numero delle domande pervenute;
  2. il numero delle domande ritenute regolari ai fini della ammissione, con l’eventuale indicazione dei requisiti per i quali si dovrà procedere all’accertamento, dopo il conseguimento della idoneità;
  3. il numero delle domande ed i soggetti relativi alle domande non ammesse e relative motivazioni;
  4. nel caso sia stata esperita la regolarizzazione:
  1. d.1. il numero delle domande da regolarizzare;
  2. d.2 il numero delle domande che nei termini dati sono state regolarizzate;

d.3 il numero delle domande che nei termini non sono state regolarizzate.

La suddescritta relazione viene allegata alla determinazione del Responsabile del Settore Personale a conclusione della fase di ammissione dei candidati.

Non appena risulti esecutivo il provvedimento di cui sopra, gli atti relativi vengono trasmessi alla segreteria della commissione affinché proceda con la verifica delle incompatibilità soggettive fra commissari e candidati ammessi e, in successione, alle ulteriori fasi del procedimento concorsuale.

ART. 44

PROVE D'ESAME. MODALITA' GENERALI

  1. Nel bando sono stabilite le prove d'esame alle quali la Commissione Esaminatrice sottopone i concorrenti e ne vengono fissate le materie in relazione ai contenuti professionali dei posti a concorso.
  2. Le prove previste dal bando di concorso possono avere carattere di:

a) prove scritte teorico-dottrinali, teorico-pratiche, pratiche-operative;

b) prove pratiche applicative;

c) prove orali;

  1. Quesiti scritti con risposta sintetica ovvero tests bilanciati da risolvere in un tempo determinato.

    3. Le prove concorsuali consistono in una o più prove scritte (ivi compresa l'ipotesi di cui alla lettera e) del precedente punto 2.), anche a contenuto pratico o teorico-pratico ed una prova orale.
   4. Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 08.03.1989 n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministero dell'Interno mediante pubblicazione nella G.U. della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

    5. Il diario delle prove scritte e' reso noto ai concorrenti ammessi a mezzo lettera raccomandata A.R., almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prova in programma. Contestualmente, e' reso noto agli interessati il termine del procedimento concorsuale.

    6. I termini di cui al precedente e i successivi commi decorrono dal giorno di spedizione della raccomandata.

  7. La comunicazione delle date relativo alle prove orali e/o pratiche-applicative e' effettuata con le modalita' predette e con un preavviso di venti giorni. Nell'ipotesi di cui al precedente art. 35 comma 3 la prima convocazione vale come preavviso anche per la prova orale.

  8. Nella comunicazione relativa alle prove orali viene altresi' indicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte nonché il risultato della valutazione dei titoli.

  9. Il Presidente della Commissione dispone la spedizione delle comunicazioni di cui ai precedenti commi entro cinque giorni da quello in cui si e' tenuta la riunione in cui e' stato stabilito il calendario delle prove. La spedizione viene fatta all'indirizzo indicato dal concorrente nella domanda come sua residenza o, ove sia specificatamente previsto, come recapito per l'inoltro delle comunicazioni inerenti il concorso.

10. La Commissione Esaminatrice, nello stabilire il diario delle prove, deve tenere conto che il loro completamento deve avvenire entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se si tratta di concorso per titoli, dalla data della prima convocazione.

11. Nella lettera d'invito alle prove i concorrenti debbono essere avvertiti di presentarsi muniti di documento di identificazione legalmente valido.

12. Nella stessa lettera essi saranno avvertiti che durante le prove di esame scritte e' permesso consultare esclusivamente testi di leggi o di regolamenti in edizioni non commentate ne' annotate con massime di giurisprudenza. Per i concorsi e posti relativi a profili professionali tecnici la Commissione puo' stabilire, al momento in cui determina le date delle prove, eventuali pubblicazioni o manuali tecnici che potranno essere consultati durante le prove scritte dandone avviso ai concorrenti nella lettera d'invito.

13. Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui al precedente comma o sia trovato in possesso, durante la prova, di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi genere inerenti direttamente o indirettamente alle materie della prova, deve essere escluso dal concorso.

ART. 45

PREPARAZIONE ED ESPLETAMENTO DELLE PROVE SCRITTE

  1. La Commissione, con la presenza di tutti i Commissari, prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.
  1. Le tracce appena formulate, sono chiuse in buste sigillate e firmate sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione e dal Segretario.
  2. La Commissione procede ad autenticare i fogli destinati alla redazione degli elaborati da parte dei concorrenti. Tali fogli sono autenticati con il bollo dell'Ente e la firma di un Commissario, apposta sul margine alto a destra di ciascun foglio. La ripartizione tra i Commissari dei fogli da autenticare deve essere effettuata con modalità che escludano qualsiasi possibilità di successiva identificazione degli elaborati.
  3. All’ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, se il concorso ha luogo in più sedi, il Presidente della Commissione esaminatrice fa procedere all’identificazione dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro.
  4. La Commissione provvede a distribuire ai concorrenti una penna di colore uguale per tutti i candidati da utilizzare per la prova, quattro fogli vidimati e bollati, (avvertendo che potranno esserne richiesti altri e che tutti dovranno essere restituiti inserendoli nel plico da consegnare a fine prova), una scheda per l'indicazione delle generalità e la busta che la deve contenere e una busta, munita di linguetta staccabile, destinata a raccogliere a fine prova gli elaborati, i fogli vidimati e non utilizzati, la busta chiusa contenente la scheda di identificazione.
  5. Il Presidente avverte i concorrenti che l'elaborato e gli altri fogli contenuti nella busta non devono contenere nessuna indicazione che possa costituire segno di riconoscimento, che sugli stessi non deve essere apposto il nome o altri segni di individuazione del concorrente stesso a pena di esclusione dal concorso. Avverte inoltre che non possono essere usate carta, buste e penne diverse da quelle messe a disposizione e comunica le modalità per la consegna della busta al termine della prova.
  6. Indi, fatta constatare l’integrità della chiusura delle tre buste contenenti le prove d’esame, fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.
  7. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.
  8. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati autorizzati dalla Commissione ed i dizionari.
  9. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato tutto o in parte la prova, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
  10. La Commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l’osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all’atto della prova non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
  11. Il candidato, dopo avere svolto la prova, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nella scheda di identificazione e la chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna ai Commissari presenti. Il presidente della Commissione o chi ne fa le veci appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma nonché la data di consegna.
  12. Se le prove scritte sono due al termine di ogni giorno d’esame è assegnato alla busta contenente l’elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.
  13. Successivamente alla conclusione dell’ultima prova scritta di esame e comunque non oltre le ventiquattrore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in una unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla Commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l’intervento di almeno due componenti della Commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell’ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all’ultima prova di esame, con l’avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.
  14. Tutte le buste contenenti gli elaborati vengono racchiuse in plico sigillato e firmato dai componenti la Commissione e tale plico viene consegnato al Segretario della Commissione che provvede a custodirli in luogo e contenitore idoneo in modo da assicurare la conservazione e la inaccessibilità da parte di alcuno fino al momento dell'inizio dei lavori di correzione della prove.
  15. Il plico è aperto alla presenza della Commissione esaminatrice quando essa deve procedere all’esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.
  16. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell’esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

ART. 46

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRATICHE

  1. Per lo svolgimento delle prove pratiche si farà in modo che i candidati possano disporre in eguale misura di identici materiali, di macchine o strumenti che forniscono le medesime prastazioni, di egual spazio operativo e di quant'altro necessario allo svolgimento della prova, sempre in posizione di parità.
  2. Nelle prove pratiche il tempo impiegato dal candidato per concludere la prova stessa deve essere valutato dalla Commissione e pertanto deve essere registrato.
  3. In dipendenza della natura delle prove pratiche l'assegnazione delle votazioni avviene da parte della Commissione subito dopo che il candidato si è allontanato dal locale ove esse hanno luogo e prima dell'ammissione di altro candidato. La Commissione effettua, su apposita scheda, una descrizione sintetica del modo nel quale il concorrente ha effettuato la prova, del tempo impiegato ed attribuisce il voto allo stesso spettante. Le schede vengono firmate da tutti i membri della Commissione e dal Segretario ed i voti sono riepilogati in apposito elenco a fianco dei nomi dei concorrenti, che viene esso pure firmato nel modo suddetto ed allegato al verbale, per formarne parte integrante. L'elenco è appeso nella sede degli esami.
  4. La prova pratica si intende superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione media non inferiore a 21/30.

ART. 47

VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI DELLE PROVE SCRITTE, VOTAZIONE E AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE

  1. La Commissione esaminatrice, verificata l'integrità del plico contenente gli elaborati, apre le buste in esso contenute, segnando su ciascuna un numero progressivo che viene riportato in ogni foglio presentato e sulla busta contenente le generalità del concorrente.
  2. Al termine della lettura di ciascun elaborato, la Commissione attribuisce il punteggio, sommando i voti assegnati da ogni commissario.
  3. Dopo di chè la Commissione compila un elenco, sul quale, in corrispondenza dei numeri apposti sui vari lavori, viene segnato il punteggio attribuito a ciascun elaborato, e successivamente all'apertura delle buste contenenti le generalità, viene riportato il nome e il cognome dei vari candidati.
  4. Nei concorsi per i quali il bando prevede una sola prova scritta, sono ammessi alla prova orale i concorrenti che in detta prova scritta abbiano ottenuto una votazione di almeno 21/30.
  5. Nei concorsi per i quali il bando prevede più di una prova scritta, sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato in ciascuna di esse non meno di 21/30.
  6. La Commissione esaminatrice, conclusi i lavori di valutazione dell'unica o dell'ultima delle prove scritte, determina i concorrenti ammessi alla prova successiva in forza di quanto stabilito dai precedenti commi.

ART. 48

PROVA ORALE

  1. Il giorno stesso ed immediatamente prima dell'inizio della prova orale, ma con un congruo anticipo sull'ora stabilita, la Commissione determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame.
  2. I candidati vengono ammessi alla prova orale in ordine alfabetico, con sorteggio della lettera iniziale.
  3. I quesiti predisposti dalla Commissione sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
  4. Per ciascun concorrente, conclusa la prova dallo stesso sostenuta, la Commissione procede alla valutazione della stessa ed attribuisce il voto, costituito dalla media dei voti assegnati da ciascun Commissario.
  5. Il voto e' registrato in apposito elenco tenuto dal Segretario, nel quale a fianco del nome del concorrente egli scrive, in cifra ed in lettera, la votazione attribuita.
  6. Alla fine di ciascuna giornata di esami l'elenco e' firmato da tutti i componenti della Commissione ed allegato al verbale, nel quale sono trascritti i contenuti. L'elenco e' inoltre affisso nella sede degli esami.
  7. La prova orale si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione di almeno 21/30.
  8. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
  9. Il concorrente che non si presenta alla prova orale nel giorno stabilito, si considera rinunciatario e viene escluso dal concorso. Quando le prove predette sono programmate in piu' giornate, il concorrente che sia impedito da gravi e comprovati motivi ad intervenire alla prova nel giorno prestabilito, puo' far pervenire al Presidente della Commissione, non oltre l'ora fissata per l'inizio della seduta del giorno predetto, istanza documentata per il differimento dell'esame ad altra data, entro l'ultimo termine previsto dal programma per il compimento della prova. La Commissione esaminatrice decide su tale istanza, a suo insindacabile giudizio, dandone avviso telegrafico al concorrente. Se l'istanza viene respinta ed il concorrente non e' presente alla prova, viene escluso dal concorso. Se l'istanza viene accolta nella comunicazione telegrafica viene precisata la nuova data della prova.

ART. 49

FORMAZIONE GRADUATORIA DEI CANDIDATI DA PARTE DELLA COMMISSIONE - VALUTAZIONE ED APPLICAZIONE DEI TITOLI PREFERENZIALI

  1. La commissione esaminatrice procede alla formazione della graduatoria dei candidati nella seduta in cui hanno termine le prove d'esame.
  2. La graduatoria del concorso e' unica. Essa e' formata secondo l'ordine del punteggio totale, con l'indicazione, in corrispondenza del cognome e nome del concorrente:

a) del punteggio totale allo stesso attribuito, costituito dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli ed in ciascuna delle prove di esame;

b) dei titoli di preferenza a parita' di merito previsti dalle vigenti norme di legge;

  1. dell'eventuale possesso di titoli di precedenza, previsti da speciali disposizioni di legge, applicabili, ove ne ricorrano le condizioni;

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza, a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per i fatti di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche’ i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi e mutilati civili;

20) militari volontari delle Forze Armate congedati senza deme-rito al termine della ferma o rafferma.

A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche;

c) dalla minore età.

5. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza o precedenza, a parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali risulti, altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui l'Amministrazione ne sia in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre pubbliche Amministrazioni.

6. Nei concorsi in cui è prevista la riserva ai sensi Legge 68/99 i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge medesima, che abbiano conseguito l'idoneita', verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purche' risultino iscritti negli appositi elenchi previsti dall'art. 8 comma 2 della già citata Legge 68/99.

ART. 50

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI CANDIDATI E PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI

  1. Il servizio personale ricevuti gli atti del procedimento concorsuale provvederà, ai sensi dell’art. 43 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ad acquisire d'ufficio dall'Amministrazione competente la documentazione comprovante gli stati, i fatti e le qualità personali di cui all'art. 46 del citato DPR N. 445/2000, dichiarati dai candidati risultati idonei e collocati in graduatoria.
  2. Ai medesimi candidati verrà richiesta solo la presentazione di eventuali altri documenti dichiarati, non rientranti nell'ipotesi di cui al precedente capoverso.
  3. Acquisita la documentazione di cui ai punti 1 e 2 il Responsabile del Settore Personale procede, con propria determina, all’approvazione degli atti concorsuali nonché della graduatoria definitiva e alla proclamazione del/i vincitore/i.

ART. 51

ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

  1. E' consentito l'accesso a tutti gli atti a rilevanza esterna della procedura concorsuale.
  2. I verbali della Commissione Esaminatrice possono costituire oggetto di richiesta di accesso da parte di coloro che vi hanno interesse per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.
  3. La tutela della riservatezza dell'autore non può giustificare il diniego di accesso agli elaborati dello stesso, poiché tali elaborati sono redatti proprio per essere sottoposti al giudizio altrui nella competizione concorsuale.
  4. I candidati di procedure concorsuali, che hanno diritto di accesso ai documenti possono non solo prendere visione ma anche ottenere copia degli elaborati degli altri candidati, a proprie spese.
  5. I portatori di interessi diffusi non sono legittimati a chiedere visione e copia degli elaborati di procedure concorsuali, poiché il procedimento concorsuale coinvolge immediatamente le situazioni soggettive di coloro che partecipano alla selezione e non anche interessi superindividuali di associazioni o comitati, la cui tutela rientri nei loro fini istituzionali.

ART. 52

ASSUNZIONI IN SERVIZIO

  1. Divenuto esecutivo l’atto di approvazione della graduatoria e di proclamazione del vincitore/i, il servizio personale con lettera raccomandata, anche a mani, provvede a invitare il/i vincitore/i ad assumere servizio, mediante stipulazione di contratto individuale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, previa presentazione di apposita dichiarazione di non avere in essere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001. In caso contrario deve dichiarare, con atto scritto, di non avere altri rapporti di lavoro, fatto salvo quanto previsto in materia di lavoro a tempo parziale con riduzione oraria pari al 50%.
  2. Decorsi inutilmente i termini di cui sopra senza giustificato motivo non si darà luogo alla stipulazione del contratto individuale.

    La documentazione necessaria per l’assunzione in servizio (Estratto dell'atto di nascita, certificato di cittadinanza italiana, certificato di godimento dei diritti politici, stato di famiglia, certificato casellario giudiziale) verrà acquisita d’ufficio.

  3. Quando i posti da coprire sono più di uno, lo scorrimento dei nominativi collocati in graduatoria, viene effettuato tenendo conto dell’ordine dei vincitori.
  4. Il servizio personale conserva i contratti individuali di lavoro originali e li registra in apposito registro / repertorio.
  5. Al dipendente viene rilasciata copia del contratto individuale di lavoro.
  6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
  7. I dipendenti non possono presentare istanze per la mobilità verso altri enti prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di entrata in servizio (per concorso e/o per mobilità), fatta eccezione per casi di comprovati e gravi motivi o esigenze particolari documentate, che dovranno essere valutati di volta in volta.

ART. 53

VALIDITA' DELLE GRADUATORIE

  1. Le graduatorie concorsuali, una volta approvate, rimangono efficaci per il periodo previsto dalla normativa vigente per l'eventuale copertura di posti che dovessero rendersi vacanti e disponibili successivamente all'approvazione della graduatoria medesima, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

ART. 54

CONCORSI INTERNI

  1. E’ possibile procedere alla copertura di posti attraverso concorso interno, per i posti indicati nell'allegato A) al presente regolamento.
  1. E' ammessa la partecipazione ai concorsi interni del personale in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto da ricoprire, con una anzianità di servizio di anni due nella categoria immediatamente inferiore e la specializzazione professionale eventualmente richiesta oppure in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto da coprire, con una anzianità di servizio di almeno tre ann