| ART. 1 - FINALITA' | |
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ART. 2 - CRITERI GENERALI |
| ART. 3 - REQUISITI DELLA DOMANDA | |
| ART. 4 - TERMINI PER L'EROGAZIONE | |
| ART. 5 - CRITERI SPECIFICI RIFERITI AD ALCUNI SETTORI | |
| ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI |
ART. 1 - FINALITA'
Le concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone, ad enti pubblici, e privati e ad
associazioni esercenti attività culturali, ricreative, sportive, promozionali, di tutela
ambientale e protezione civile e di solidarietà sociale, sono finalizzate alla promozione
della società e dell'uomo.
a) Interlocutore privilegiato sarà considerata l'associazione non perseguente finalità di lucro, in quanto espressione democratica di interessi generali sociali.
Nella concessione dei contributi verrà data priorità a quegli Enti o persone le cui iniziative siano dirette al perseguimento di fini coincidenti con quelli istituzionali o programmatici propri dell'Ente locale.
b) I campi, di intervento prioritari sono: sociale, culturale, ricreativo, sportivo, valorizzazione e sviluppo del turismo, scolastico-educativo, assistenziale, tutela ambientale e protezione civile.
Saranno favorite iniziative finalizzate al perseguimento dell'interesse ,generale della popolazione locale, oppure riferite a specifici settori di interesse e tenuto conto della funzione che il Comune è tenuto a svolgere, ai sensi dell'art.9 L.142/90.
c) La erogazione di ogni genere di provvidenza è subordinata alla compatibilità con gli stanziamenti previsti dal bilancio comunale ed alla proporzionalità rispetto alle altre esigenze primarie che dovessero manifestarsi nel corso di ogni esercizio finanziario.
Adeguata pubblicità e rilievo dovranno essere riconosciuti dal soggetto beneficiario del contributo al patrocinio comunale, oltre alla disponibilità a mettere a disposizione della collettività (o delle categorie interessate) il prodotto dell'iniziativa così finanziata sempre che esso sia suscettibile di una fruibilità diffusa.
d) Rendiconto finale delle iniziative
patrocinate.
L'erogazione del contributo comporterà per il beneficiario la presentazione di apposito
bilancio consuntivo che acclari la conforme destinazione del danaro concesso a titolo di
provvidenza.
ART. 3 - REQUISITI DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione al contributo, stesa in carta da bollo, indirizzata al Sindaco e debitamente sottoscritta dall'interessato, ove trattasi di persona fisica, o dal legale rappresentante dell'ente, ove trattasi di associazioni riconosciute e non riconosciute, comitati, formazioni spontanee anche portatrici di interessi diffusi, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
natura dell'iniziativa cui è finalizzato il sussidio;
entità del contributo richiesto e determinazione, anche presunta, dell'onere economico che l'iniziativa nel suo complesso comporterà;
destinazione del sussidio.
ART. 4 - TERMINI PER L'EROGAZIONE
Entro il termine di gg. sessanta decorrente dalla presentazione della domanda e, prevista istruttoria dal competente ufficio comunale in ordine alla sussistenza delle condizioni per la concessione del contributo, la Giunta Municipale delibera l'erogazione della provvidenza o, in caso contrario, comunica al richiedente il proprio diniego motivato. Per interventi economici superiori a L. 200.000 dovrà essere previamente acquisito il parere della Commissione Consigliare, ove esistente.
- Non rientrano nella disciplina di cui al presente Regolamento le quote associative dovute a Enti od Associazioni a cui il Comune abbia aderito o intenda aderire, i rimborsi di somme non dovute, il pagamento di somme dovute per legge o per regolamento o per contratto .
ART. 5 - CRITERI SPECIFICI RIFERITI AD ALCUNI SETTORI
Assessorato competente: Servizi Sociali,
Assistenza, Sanità e casa, Pubblica Istruzione.
Servizio/Ufficio referente: Servizi Sociali Scolastici
Commissione Consiliare competente: Commissione comunale Assistenza.
Priorità:
I criteri per l'elargizione e la ripartizione di contributi in relazione alla natura e finalità delle richieste vengono nell'ordine così indicate:
1° grado di indigenza effettivamente accertata;
2° idoneità delle iniziative volte a soddisfare interessi diffusi della cittadinanza anche se non prettamente dozzese .
COMPETENZE SOVVENZIONE CONTRIBUTI:
Gli interventi economici saranno deliberati dalla G.M. come segue:
per contributi fino a L. 200.000 senza obbligo di consultazione preventiva ma con obbligo di comunicazione alla Commissione Assistenza.
per contributi superiori a L. 200.000 con obbligo di consultazione preventiva con la Commissione Comunale Assistenza.
Quando per giustificati motivi, non è stato possibile presentare la domanda secondo le modalità previste dall'art. 3 del presente regolamento, i contributi potranno essere richiesti dopo che l'attività socio-assistenziale, di solidarietà sociale e scolastico-educativa sia stata effettuata, a condizione che alla domanda sia allegato apposito bilancio consuntivo nel quale sia evidenziato un disavanzo in conseguenza del quale il contributo viene richiesto, debitamente documentato.
B) INIZIATIVE A CARATTERE PROMOZIONALE TURISTICO - RICREATIVO ED ECONOMICHE
Assessorato competente: Turismo e
Commercio
Servizio /Ufficio referente per materia: Ufficio Turistico, Commercio.
Commissione Consigliare Competente: //////
Priorità:
C) ATTIVITA' CULTURALI -POLITICHE GIOVANILI
Assessorato competente: Cultura -
Politiche giovanili.
Servizio/Ufficio referente per materia: Ufficio Cultura- Politiche giovanili.
Commissione Consiliare competente: Commissione Comunale Cultura.
Priorità:
D) ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE
Assessorato competente: Sport.
Servizio/Ufficio referente per materia: Ufficio Sport.
Commissione Consiliare competente: Commissione Comunale Sport.
Priorità:
c) iniziative e manifestazioni sportive promozionali di rilevante interesse;
E) ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Assessorato competente:
Servizio/Ufficio referente per materia: Ufficio Tecnico.
Commissione Consiliare competente: Commissione Ambiente.
Priorità:
iniziative tendenti al coinvolgimento del volontariato nei settori di tutela dell'ambiente e protezione civile.
ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI
Le presenti disposizioni avranno vigore fino all'approvazione dello Statuto del Comune
previsto dall'art.4 della Legge 8.6.1990 n.142 ed all'adozione del Regolamento ai sensi
dell'art.5 della citata Legge.