S T A T U T O
(Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 01/08/1991 con deliberazione n. 62, modificata ed integrata con deliberazione n. 125 del 20/12/1991. Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 31 del 07/03/1992. Modificato con Deliberazioni Consigliari n. 139 del 22/11/1994, n. 145 del 30/11/1994 e n. 2 del 09/02/1995. Integrato con Deliberazione Consigliare n. 94 del 26/11/1998. Modificato ed integrato, per l'adeguamento alla Legge n. 265/99, con Deliberazione Consigliare n. 2 del 16/02/2000, modificata con Deliberazione Consigliare n. 25 del 22/03/2000. Modificato con Delibera Consigliare n. 38 del 20/05/2005)

  In vigore dal 28/06/2005

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TITOLO I° - PRINCIPI FONDAMENTALI

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TITOLO II° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

12-939759112.gif (326 byte) TITOLO III° ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO GLI ORGANI
12-939759112.gif (326 byte) TITOLO IV° SERVIZI PUBBLICI LOCALI
12-939759112.gif (326 byte) TITOLO V° UFFICI E PERSONALE
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TITOLO VI° FINANZA E CONTABILITA’

12-939759112.gif (326 byte) NORME TRANSITORIE E FINALI

I N D I C E

TITOLO I° - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Principi
Art. 2 – Finalità
Art. 3 – Funzioni
Art. 4 – Pari opportunità
Art. 5 – Sede, Stemma e gonfalone

TITOLO II° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - Partecipazione in generale

Art. 6 – Principio della partecipazione

CAPO II - Partecipazione politica

Art. 7 – Forme associative
Art. 8 – Istanze, petizioni, proposte
Art. 9 – Consultazione popolare
Art. 10 – Referendum
Art. 11 – Difensore civico
Art. 12 – Poteri e funzioni
 

CAPO III - Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 13 - Principi generali dell’azione amministrativa
Art. 14 – Partecipazione al procedimento amministrativo

TITOLO III° ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO GLI ORGANI

CAPO I - Consiglio

Art. 15 - Organi di governo
Art. 16 - Consiglio
Art. 17 - I Consiglieri
Art. 18 - Decadenza dei Consiglieri (art. 43 4 comma T.U. 267/2000)
Art. 19 - Dimissioni dalla carica dei consiglieri
Art. 20 - Organizzazione del Consiglio
Art. 21 - Rapporti tra Sindaco e Consiglio
Art. 22 - Prima adunanza
Art. 23 - Linee programmatiche di mandato
Art. 24 - Definizione indirizzi per le nomine dei rappresentanti del Comune
Art. 25 - Funzionamento del Consiglio

CAPO II - Sindaco e Giunta

Art. 26 - Elezione del Sindaco e nomina degli Assessori
Art. 27 - Giunta
Art. 28 - Composizione della giunta
Art. 29 - Funzionamento della Giunta e compiti degli Assessori
Art. 30 - Cessazione della carica
Art. 31 - Mozione di sfiducia
Art. 32 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del
Sindaco

Art. 33 - Sindaco
Art. 34 - Vice Sindaco
Art. 35 - Divieto generale di incarichi e consulenze
 

TITOLO IV° SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I - Proprietà delle reti, forme di gestione, trasparenza nei servizi pubblici

Art. 36 – Proprietà delle reti e forme di gestione
Art. 37 - Trasparenza nei servizi pubblici
 

CAPO II - Azienda speciale

Art. 38 - Azienda speciale
Art. 39 - Statuto dell’Azienda
 

CAPO III - Istituzione

Art. 40 - Istituzione
Art. 41 - Convenzioni per l’esercizio di servizi sociali

CAPO IV - Altre forme

Art. 42 - Concessioni di pubblici servizi
Art. 43 - Convenzioni per l’esercizio di funzioni amministrative
Art. 44 - Partecipazione a società per azioni

TITOLO V° UFFICI E PERSONALE

Art. 45 – Principi e criteri organizzativi
Art. 46 - Regolamento degli uffici e dei servizi
Art. 47 - Segretario comunale
Art. 48 - Vice segretario comunale
Art. 49 - Direttore generale

TITOLO VI° FINANZA E CONTABILITA

Art. 50 – Sistema finanziario e contabile
Art. 51 - Autonomia finanziaria
Art. 52 - Bilancio di previsione e Rendiconto annuale
Art. 53 - Patrimonio
Art. 54 - Nomina del collegio dei revisori
Art. 55 - Attività di controllo del collegio dei revisori

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 56 - Disciplina transitoria delle materie demandate ai regolamenti
Art. 57 - Revisione dello statuto
Art. 58 - Denominazioni Statutarie

 


                                                                                TITOLO I
                                                                    PRINCIPI FONDAMENTALI

                                                                            Art. 1. Principi

I. Il Comune di Dozza, ente locale autonomo, rappresenta la comunità insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, per il raggiungimento del massimo livello di omogeneità economica, sociale e culturale, secondo le norme della Costituzione, delle leggi e del presente statuto.

II. E’ composto dalle comunità che fanno riferimento ai centri abitati di Dozza e Toscanella. Esso fa parte del Nuovo Circondario Imolese, che concorre per la sua caratterizzazione economica, sociale, culturale e politica alla formazione e allo sviluppo della Regione.

III. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.


                                                                                Art. 2. Finalità


I. Il Comune di Dozza esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali stabilite dalla Costituzione repubblicana. Informa le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti agli obiettivi di piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, del completo sviluppo della persona anche nel suo contesto famigliare, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell’uomo e operando per la tutela e l’accoglienza della vita umana in tutti i suoi momenti. Ispira la propria attività al principio di solidarietà e di piena realizzazione dei diritti di cittadinanza; opera per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale.

II. Nell'ambito delle proprie funzioni , il Comune di Dozza si adopera per concorrere a:

- assicurare la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;

- garantire, anche attraverso azioni positive, la parità giuridica, sociale ed economica della donna;

- tutelare e valorizzare le risorse ambientali, territoriali, naturali e storico-artistiche nell'interesse della collettività ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita;

- assicurare la funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di collaborazione tra pubblico e privato, dell’associazionismo economico e della cooperazione;

- realizzare un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute, capace di affrontare ogni forma di disagio sociale e personale anche con il responsabile coinvolgimento delle organizzazioni professionali e di volontariato;

- rendere effettivo il diritto allo studio e alla formazione permanente, alla cultura e all'attività sportiva.

III. Nell'esercizio dell'attività di programmazione il Comune assicura la partecipazione alla formazione delle proprie scelte delle organizzazioni sociali, professionali ed economiche esponenziali degli interessi collettivi e diffusi nella cittadinanza.

IV. Il Comune promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con altre comunità locali degli altri Paesi, anche al fine di cooperare alla costruzione dell'Unione Europea ed al superamento delle barriere tra popoli e culture.

                                                                                  Art. 3. Funzioni

I. Il Comune di Dozza è titolare di funzioni amministrative proprie; esercita altresì, ai sensi delle leggi statali e regionali, le funzioni attribuitegli o delegategli dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.


                                                                            Art. 4. Pari opportunità

I. Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nelle responsabilità di gestione dei pubblici servizi.

II. Nelle nomine degli Assessori devono essere normalmente rappresentati entrambi i sessi.

III. Nelle Commissioni Consiliari, nelle Commissioni di Concorso, negli Organi Collegiali di Enti, Aziende e Istituzioni devono, di norma, essere rappresentati entrambi i sessi. L'eventuale impossibilità deve essere adeguatamente motivata al momento della nomina.


                                                                        Art. 5. Sede, Stemma e gonfalone

I. La sede del Comune di Dozza è situata nel Palazzo Comunale. Il Consiglio e la Giunta di norma si riuniscono nella sede municipale. Solo in casi eccezionali e motivati, e fatto salvo il rispetto del principio della pubblicità delle sedute per le riunioni del Consiglio, possono riunirsi in altra sede, sempre nell'ambito del territorio comunale.

II. Il Comune di Dozza ha come stemma la raffigurazione di un grifo che si disseta da una doccia, su campo color oro, il tutto sovrastato da una corona turrita e contornato da fronde intrecciate di alloro e quercia.

III. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone comunali sono consentiti previa autorizzazione della Giunta.


                                                                                    TITOLO II
                                                                    ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

                                                                                        CAPO I
                                                                    PARTECIPAZIONE IN GENERALE


                                                                Art. 6. Principio della partecipazione

I. Il Comune di Dozza valorizza le libere forme associative; promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini; attua forme di consultazione della popolazione; assicura la più ampia informazione sulla propria attività, garantisce la pubblicità degli atti dell’Amministrazione comunale e l’accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini e delle loro associazioni, nei limiti previsti dalla Legge. Inoltre può promuovere incontri con i cittadini e le formazioni sociali titolari di interessi collettivi su tematiche di interesse generali.


                                                                                    CAPO II
                                                                    PARTECIPAZIONE POLITICA


                                                                        Art. 7. Forme associative

I. Il Comune riconosce la funzione sociale delle 00.SS. dei lavoratori e favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative presenti e operanti nel territorio comunale, in particolare quelle che, senza fine di lucro, praticano forme di solidarietà sociale, di volontariato e di formazione della persona, con interventi che consistono di norma nella messa a disposizione di beni e servizi o altre forme di sostegno reale.

II. Il Comune può attuare interventi e altre forme di sostegno a favore delle forme associative di cui al primo comma, purché registrate in apposito elenco che annoti verifiche, finalità, consistenza, attività ed ogni altro utile elemento di conoscenza.

III. Gli interventi di cui al I comma sono erogati in conformità alle vigenti norme legislative e regolamentari, e secondo i criteri e alle modalità predeterminati e pubblicati dall'Amministrazione Comunale. Essi sono inoltre comunicati, attraverso una relazione annuale, al Consiglio Comunale.


                                                                Art. 8. Istanze, petizioni, proposte



I. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di presentare istanze, petizioni o proposte rivolte all’Amministrazione comunale, dirette a promuovere interventi, su materie di competenza comunale.

III. Alle istanze, petizioni o proposte deve essere data risposta scritta da parte dell’organo competente, entro 60 giorni dalla presentazione, indicando espressamente le determinazioni assunte e le ragioni che la motivano.


                                                                    Art. 9. Consultazione popolare

I. Un apposito regolamento disciplina e garantisce forme di consultazione della popolazione residente. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e sondaggi d'opinione.

II. La consultazione può essere promossa dalla Giunta Comunale, da un quinto dei componenti il Consiglio Comunale, o da un numero di cittadini residenti non inferiore a 1/10 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

III. Il Consiglio Comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione in apposita e pubblica seduta, entro sessanta giorni dalla loro formale acquisizione. Qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del Consiglio, è ammesso un solo rinvio non superiore a trenta giorni, trascorsi i quali l'oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.

IV. Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività provvedimenti che comportano, anche indirettamente nuove spese o minori entrate debbono rendere esplicito il costo presunto, sia in sede di proposta della consultazione, ai fini della ammissibilità, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla valutazione popolare, e devono indicare le modalità per la relativa copertura. A tal fine, la ragioneria, nei modi e forme previsti da regolamento di cui al comma I, presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie.


                                                                            Art. 10. Referendum

I. Il Sindaco indice il referendum consultivo, propositivo e abrogativo, nelle materie di esclusiva competenza locale, quando lo richiede il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta di voti dei suoi componenti, o quando lo richieda un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune su atti emanati dal Consiglio, dalla Giunta o dal Sindaco.

II. La proposta di referendum ad iniziativa popolare, prima della raccolta delle firme, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un comitato di garanti eletto dal Consiglio Comunale, entro 120 giorni dal suo insediamento, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti.

III. La proposta da sottoporre al giudizio di ammissibilità dei garanti deve essere sottoscritta da almeno 40 cittadini.

IV. Il Referendum ad iniziativa popolare non può essere indetto sulle proposte di revisione dello statuto, sugli atti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali, su quelli concernenti imposte, tariffe, espropri, vendite o acquisti.

V. Un apposito regolamento disciplinerà più organicamente l'attuazione dell’istituto referendario nell'ambito delle norme e principi fissati dal presente articolo.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Art. 11. Difensore civico

I. Il Comune può avvalersi, anche mediante convenzione con altri enti locali, dell'ufficio del difensore civico quale garante dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa del Comune.

II. Il Difensore civico svolge funzioni prescelte tra quelle previste dal successivo articolo 12, nei modi, nei limiti e con le forme che saranno stabiliti dalla convenzione di cui al comma I. Nella convenzione saranno altresì determinati i requisiti e le modalità di nomina, la durata in carica, la eventuale revoca e l'organizzazione dell'ufficio del difensore civico.


                                                                          Art. 12. Poteri e funzioni

I. Il difensore civico interviene per la tutela dei cittadini, che siano lesi nei loro diritti o interessi, da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi, uffici o servizi erogati direttamente dall'Amministrazione Comunale. Deve sempre fornire una motivata e tempestiva risposta ai cittadini che gli si rivolgono nelle forme prescritte.

II. Il Consiglio Comunale, la Giunta, gli uffici dell’Amministrazione locale e i dipendenti ad essi preposti collaborano con il difensore civico, fornendogli le informazioni e copie di tutti i provvedimenti, atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti.

III. Il difensore civico invia al Consiglio Comunale e alla Giunta una dettagliata relazione sull'attività svolta, corredata se del caso da segnalazioni e proposte.
Tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio comunale ed è discussa in pubblica seduta.


                                                                                        CAPO III
                                                PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO


                                                       Art. 13. Principi generali dell’azione amministrativa

I. Il Comune di Dozza svolge la propria attività amministrativa finalizzandola ai criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza e nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario.


                                                    Art. 14. Partecipazione al procedimento amministrativo

I. La materia relativa ai procedimenti amministrativi e al diritto di accesso ai documenti amministrativi è disciplinata con apposito Regolamento nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie dei cittadini nei riguardi dell’azione amministrativa, come definiti dai principi stabiliti dalla Legge 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 che il Regolamento medesimo deve recepire integralmente.

II. Il Comune garantisce comunque il diritto alle informazioni sulla propria attività.

III. I documenti amministrativi sono pubblici e liberamente consultabili ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di Legge.

IV. Il Regolamento individua i mezzi e le modalità per assicurare l’accesso ai documenti amministrativi, anche con mezzi informatici, nei limiti previsti dalla legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.

V. Il Regolamento prevede le modalità attraverso le quali si esercita il diritto degli interessati a partecipare al procedimento amministrativo.


                                                                                TITOLO III
                                                        ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO. GLI ORGANI


                                                                                    CAPO I

                                                                                 CONSIGLIO

                                                                       Art. 15. Organi di governo

I. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. L’ organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo è il Consiglio Comunale.


                                                                              Art. 16. Consiglio
   
I. Il consiglio comunale rappresenta l’intera comunità. Esso è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando intera comunità, determina l’indirizzo politico-amministrativo, esercita il controllo sulla sua applicazione, adottando gli atti fondamentali determinati dalla legge.
Il Il consiglio comunale deve conformare la propria attività ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità.
II. Il Consiglio non può delegare le sue funzioni ad altri organi, salva la facoltà di disciplinare di volta in volta, con la deliberazione di propria competenza, l'attuazione da parte di altri organi di quanto deliberato, se del caso mediante integrazione o specificazione di criteri di massima stabiliti nelle deliberazioni stesse.


                                                                    Art. 17. I Consiglieri

I. I Consiglieri comunali rappresentano l’intera comunità locale ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

II. I Consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dai regolamenti, partecipano alle sedute di Consiglio Comunale ed hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Essi, secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, hanno inoltre il diritto di:

a) prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto dell'ordine del giorno, secondo i modi e le forme previsti dal regolamento consiliare.
b) presentare al Consiglio proposte di deliberazioni relative ad oggetti di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge;
c) presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni;
d) ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, dalle istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all’espletamento del proprio mandato.


                                                        Art. 18. Decadenza dei Consiglieri
                                                        (Art.43 4 comma TU 267/2000)


I. La decadenza dalla carica di consigliere, per assenze ingiustificate, prevista dall’Art. 43 4 comma TU 267/2000 è finalizzata a tutelare e salvaguardare l’interesse pubblico alla rappresentanza della Comunità e al funzionamento del Consiglio.
II. La decadenza per mancata partecipazione alle sedute consigliari, in assenza di cause giustificative idonee e valide, può essere promossa d’ufficio dal presidente del Consiglio e da ciascun consigliere.
III. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale con apposito atto adottato a maggioranza dei consiglieri assegnati, ivi compreso il Sindaco.
IV. Tra le cause giustificative della mancata partecipazione alle sedute consiliari, a titolo esemplificativo, sono da considerare quelle riconducibili a malattia del Consigliere, a motivi familiari, a impegni lavorativi, professionali, istituzionali, sindacali.
V. Il procedimento di decadenza è avviato dal Presidente del Consiglio per la mancata partecipazione a tre sedute consecutive.
VI. Al Consigliere sono contestate le assenze ingiustificate e assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per fornire giustificazioni; il Presidente del Consiglio informa dell’avvenuto avvio del procedimento di decadenza il Consiglio Comunale nella prima Seduta utile.
VII. Qualora il Consiglio non ritenga giustificate e documentate le cause addotte dal Consigliere nei 20 giorni successivi formula richiamo formale con la maggioranza di cui al precedente comma; in caso di ulteriore assenza nella Seduta successiva a quella del richiamo, sempre ingiustificata, lo dichiara decaduto nel rispetto della procedura e dei tempi stabiliti nei commi precedenti


                                            Art. 19. Dimissioni dalla carica dei consiglieri

I. Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al presidente del consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendo i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell’Art. 141 lettera b) TU 267/2000.


                                                    Art. 20.Organizzazione del Consiglio

I. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati dal regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio.

II.I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento, che disciplina altresì le funzioni della conferenza dei capigruppo. I gruppi dispongono, presso la sede del Comune, delle attrezzature e dei servizi necessari all 'esercizio delle loro funzioni.

III. Il Consiglio può istituire nel proprio seno commissioni Consiliari permanenti per l’esercizio di attività preparatorie, consultive, propositive, referenti, di garanzia, di controllo, di informazione, di indagine, relativa a attribuzioni proprie del Consiglio. Un apposito regolamento disciplina la durata e le modalità di funzionamento delle commissioni consiliari.

IV. La Commissione di garanzia e di controllo, la cui individuazione è stabilita in sede di delibera consiliare, è presieduta da un Consigliere in rappresentanza delle minoranze.

V. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Commissioni vigilano sull'attività svolta dagli uffici del Comune, nonché dagli Enti ed Aziende dipendenti, anche mediante attività ispettive nelle forme stabilite dal regolamento.

VI. Il Consiglio può affidare ad una Commissione compiti di indagine e studio su determinate materie che comunque interessino il Comune. Può altresì istituire speciali commissioni di inchiesta su specifici fatti o situazioni .

VII. Il regolamento del Consiglio disciplina i poteri, l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni, stabilendo le forme di pubblicità dei lavori.. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

VIII. Il Consiglio e le Commissioni possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o di Assessori, nonché, previa comunicazione alla Giunta, di funzionari del Comune e di amministratori e dirigenti degli Enti e delle Aziende dipendenti. Possono inoltre consultare rappresentanti di Enti ed associazioni ed acquisire l’apporto di esperti.


                                                    Art. 21.Rapporti tra Sindaco e Consiglio

I. Nella parte finale di ogni seduta consiliare deve essere riservato al Sindaco o all 'Assessore delegato un periodo di tempo per rispondere alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

II. Il regolamento consiliare precisa le modalità di presentazione delle richieste e delle relative risposte, indicando quelle che devono essere date in Consiglio.


                                                            Art. 22. Prima adunanza

I. Il Consiglio è convocato in prima adunanza, nei termini previsti dalla legge.

II. Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi del TU 267/2000.

III. A questi adempimenti il Consiglio procede in seduta pubblica ed a scrutinio palese.

IV. La prima seduta del Consiglio è presieduta dal Sindaco, fino alla elezione del presidente del consiglio.

V. Dopo gli adempimenti di cui al comma II la riunione del Consiglio continua per procedere alla elezione del presidente del consiglio e del vice presidente del consiglio nonché per ascoltare la comunicazione del Sindaco sull’ intervenuta nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta.
VI. L’elezione del presidente del consiglio e del vice presidente avviene con votazioni separate e la partecipazione alla seduta della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. E’ eletto rispettivamente presidente e vice presidente il consigliere che ottiene più voti tra i consiglieri che hanno partecipato alla votazione.
VII. In sede di prima attuazione, l’elezione del presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all’entrata in vigore dello Statuto e delle modificazioni al regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del consiglio comunale necessarie e conseguenti alle presenti previsioni statutarie.


                                                    Art. 23.Linee programmatiche di mandato

I. Entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico- amministrativo.
Ciascun consigliere comunale può intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate nel regolamento del consiglio comunale.
Il Consiglio Comunale, nella seduta in cui approva il rendiconto dell’anno precedente, verifica l’attuazione delle linee programmatiche di mandato confermandole o apportandovi adeguamenti sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

II. Qualora il Consiglio non riuscisse a formulare compiutamente le linee programmatiche nella seduta, il suo prosieguo verrebbe fissato per il giorno feriale successivo con lo stesso orario, senza necessità di convocazione espressa.


                                    Art. 24. Definizione indirizzi per le nomine dei rappresentanti del Comune

I. Entro 45 giorni dal suo insediamento il consiglio comunale definisce, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.


                                                            Art. 25. Funzionamento del Consiglio

I. Il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del presidente del consiglio e negli altri casi previsti dallo Statuto.

II. Il Consiglio è convocato in seduta ordinaria per l'approvazione del Bilancio di Previsione e il rendiconto annuale.

III. L'elenco degli oggetti da trattare può essere integrato, con apposita comunicazione da consegnare ai consiglieri non oltre 24 ore prima del giorno dell’adunanza.

IV. Il presidente del consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superi ore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In tal caso, l'avviso con il relativo elenco deve essere consegnato ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

V. In caso di urgenza, l’avviso con il relativo elenco deve essere consegnato ai consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza.

VI. Salvi i casi previsti dal regolamento, le sedute del Consiglio sono pubbliche, e le votazioni si effettuano a scrutinio palese.

VII. La seduta è segreta quando vengono trattate questioni concernenti persone e la relativa votazione avviene a scrutinio segreto.

VIII. Il regolamento del Consiglio garantisce, anche per la determinazione di limiti di tempo, il contemperamento dell’esigenza a partecipazione con le esigenze di funzionalità del Consiglio.



                                                                                    CAPO II
                                                                                SINDACO E GIUNTA

                                                    Art. 26. Elezione del Sindaco e nomina degli Assessori

I. Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

II. Il Sindaco nomina con atto espresso i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

III. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.


                                                                        Art. 27. Giunta

I. La Giunta è organo di impulso e di azione propositiva dell’attività politico-amministrativa del Comune, collabora con il Sindaco e impronta la propria azione ai principi di trasparenza ed efficienza.
II. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.
III. La giunta compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al consiglio o non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario, al direttore, se nominato, o ai responsabili dei servizi comunali.
IV. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione ali indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
V. La Giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

                                                            Art. 28. Composizione della Giunta

I. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 6(sei) assessori, tra cui il vice sindaco.

II. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessori devono:
- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- non essere coniuge ascendente e, fino al terzo grado discendente, parente o affine del Sindaco
III. Gli assessori non consiglieri possono partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni permanenti, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.
IV. Agli assessori comunali nonché al Sindaco è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.


                                                Art. 29. Funzionamento della Giunta e compiti degli Assessori

I. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

II. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.

III. Il Sindaco determina la ripartizione dei compiti fra i propri componenti; di tale determinazione è data comunicazione al Consiglio Comunale.

IV. In caso di impedimento del Segretario Comunale o del Vice Segretario ove esista, le sue funzioni sono svolte dall'Assessore più giovane di età.

                                                                  Art. 30. Cessazione dalla carica

I. Decade l 'assessore che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive della Giunta.

II. Le dimissioni di un Assessore sono presentate al Sindaco; esse hanno effetto dal momento in cui il Sindaco ne prende atto in forma espressa entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

III. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.
Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi assessori.


                                                                    Art. 31. Mozione di sfiducia

I. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all’ unità superiore senza computare a tal fine il Sindaco, è consegnata al Presidente del Consiglio e al protocollo dell’ Ente.
Il Consiglio è convocato per la sua discussione per una data compresa fra il decimo ed il trentesimo giorno successivi alla data di protocollazione. La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio espresso per appello nominale.

II. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.
Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario.


            Art. 32. Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

I. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Presidente del consiglio o, in caso di assenza, al consigliere anziano. Le dimissioni diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al presidente del consiglio o al consigliere anziano. in tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Il. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

III. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'Art. 59 TU 267/2000,.

IV. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonchè della rispettiva Giunta.


                                                                                Art. 33. Sindaco


I. Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Il. Il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per l'osservanza dei regolamenti comunali, che non siano attribuiti ad altro organo da norme. espresse.

III. Il Sindaco può delegare l'esercizio di funzioni ad esso attribuite al Vice Sindaco ed a singoli assessori e nella frazione di Toscanella ai Consiglieri, e per questi ultimi limitatamente a quelle previste dall’Art. 54 comma 1° lettere a), b), c), d) TU 267/2000 nonché delle materie di cui all’Art. 14 TU 267/2000 previa comunicazione al Prefetto. Inoltre il Sindaco può affidare ai consiglieri comunali compiti di spettanza dell’Ente.

                                                                            Art. 34. Vice Sindaco

I. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue Funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall 'esercizio della funzione ai sensi dell'Art. 53 comma 2° TU 267/2000.

Il. Quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del. Sindaco provvede l'Assessore più anziano di. età reperibile.

III. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco sino all 'elezione del nuovo Sindaco.


                                                            Art. 35. Divieto generale di incarichi e consulenze

I. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato stipulare contratti d’appalto o di concessione di opere, beni e servizi ed assumere incarichi o consulenze professionali da parte del Comune di Dozza.
Inoltre i componenti la giunta comunale delegati dal Sindaco in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune di Dozza.


                                                                                    TITOLO IV
                                                                        SERVIZI PUBBLICI LOCALI

                                                                                        CAPO I
                               PROPRIETA’ DELLE RETI, FORME DI GESTIONE, TRASPARENZA NEI SERVIZI PUBBLICI


                                                            Art. 36. Proprietà delle reti e forme di gestione

I. I servizi pubblici locali, che si suddividono in servizi con rilevanza economica e servizi privi di rilevanza economica, si concretizzano in una attività rivolta alla produzione di beni o all’erogazione di servizi in funzione di un’utilità per la Comunità locale, non solo in termini economici ma anche ai fini di promozione sociale. Essa è comunque preordinata a soddisfare interessi collettivi.
II. Il Comune è proprietario delle reti comunali dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. La erogazione di servizi pubblici comunali di rilevanza economica avviene in regime di concorrenza, secondo la disciplina di settore e nel rispetto della normativa dell’Unione Europea, con conferimento della titolarità del servizio a Società di capitali, ai sensi dell’Art. 113 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
III. I servizi privi di rilevanza economica hanno per il Comune di Dozza una dimensione e una finalità tese a soddisfare esigenze più propriamente sociali.
IV. Tali servizi sono gestiti sulla base delle Leggi Regionali di settore o in mancanza, di Leggi Statali e, nell’ambito delle possibili forme gestionali ammesse dalla Legge, devono essere privilegiate quelle che garantiscono condizioni di efficienza, efficacia ed economicità.
V. La Delibera di assunzione del servizio dovrà comunque essere debitamente motivata in relazione:

a) alla rispondenza ai bisogni della collettività;
b) alla qualità del servizio;
c) alla fattibilità di un piano economico-finanziario che assicuri la compatibilità dell'assunzione del servizio con il bilancio dell’Ente.
VI. Il Consiglio Comunale, nei limiti previsti dalle leggi di settore e del Codice Civile – nel caso di erogazione di servizi svolti attraverso soggetti economici che rientrano nella disciplina civilistica – svolge comunque la necessaria attività di controllo direttamente o attraverso i rappresentanti dell’Ente all’interno delle Società che gestiscono o sono titolari del servizio pubblico.
VII. In particolare forme di controllo da parte del Consiglio Comunale devono essere previste nei contratti di servizio di gestione relativi a servizi privi di rilevanza economica.


                                                                Art. 37.Trasparenza nei servizi pubblici

I. I regolamenti dei soggetti gestori dei servizi pubblici del Comune cui partecipa il Comune sono tenuti a dettare norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali 'attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, ivi compresi gli accordi sindacali aziendali, nonché a prevedere modalità atte ad assicurare il controllo degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

Il. Particolari condizioni di trasparenza, anche aggiuntive rispetto alle modalità stabilite dalla legislazione vigente, sono inoltre dettate con regolamento nella disciplina dei contratti, per le ipotesi di dismissione di servizi pubblici, di concessione di servizi o costruzioni di opere e di assunzione di partecipazioni azionarie da parte del Comune, aziende comunali o società ove la partecipazione comunale sia maggioritaria.

III. Le istituzioni , le aziende, i consorzi e le' società a partecipazione comunale maggioritaria non possono sottoscrivere accordi sindacali aziendali senza la preventiva e distinta valutazione, cui è assicurata adeguata pubblicità, delle 'conseguenze che ne derivano sul piano finanziario e su quello della prestazione resa agli utenti.


                                                                                    CAPO Il
                                                                                AZIENDA SPECIALE


                                                                        Art. 38. Azienda speciale

I. Per la gestione di servizi privi di rilevanza economica il Comune può istituire una o più aziende speciali o partecipare a consorzi.
La facoltà di partecipare ai predetti consorzi è estesa anche alla gestione dei servizi sociali.

Il. L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è tenuta a svolgere la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.


                                                                Art. 39. Statuto dell'Azienda

I. La delibera del Consiglio Comunale che istituisce una nuova azienda, esprime le valutazioni di natura economico-finanziaria indicate dagli artt. 2 e 4 del DPR 4/10/1986, n. 902, conferisce il capitale di dotazione, individua , i mezzi di finanziamento e il personale da trasferire all 'azienda.

Il. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, incluso il Presidente, nominati dal Sindaco fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa che deve essere analiticamente documentata nell 'atto di nomina.

III. Lo statuto dell’Azienda disciplina le funzioni degli organi dell’Azienda dettando norme per assicurare l'attuazione dei programmi dell’Amministrazione Comunale da parte degli organi dell'Azienda, stabilendo apposite norme sulla partecipazione dell’Azienda a società di capitali, prevedendo le ipotesi di richiesta al Sindaco di revoca dei componenti, degli organi di amministrazione dal medesimo nominati, 'ed altresì' disciplinando le modalità di vigilanza sulle loro attività e sistemi di controlli interni sulla gestione e prevedendo i modi di partecipazione del consiglio di Amministrazione delle aziende alla formazione degli atti fondamentali di gestione da riservarsi al Comune.


                                                                                    CAPO III
                                                                                    ISTITUZIONE


                                                                            Art. 40. Istituzione


I. Per l'esercizio di servizi sociali privi di rilevanza economica il Comune può prevedere la costituzione di una o più istituzioni , dotate di autonomia gestionale.

Il. La delibera del Consiglio che costituisce l'istituzione, ne identifica l'ambito di attività e le 'relazioni con la Giunta e il Consiglio Comunale; conferisce
il capitale in dotazione e individua i mezzi finanziari e il personale. da trasferire alla' istituzione. Con apposito regolamento il Consiglio Comunale disciplina la composizione e le funzioni del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del direttore dell'istituzione, detta eventuali norme speciali per l'assunzione dei dipendenti comunali destinati al servizio nell'istituzione e per le modalità' di svolgimento del loro servizio ed i modi di utilizzazione della collaborazione delle organizzazioni del volontariato, disciplina" i rapporti con gli organi comunali, la vigilanza sulle attività dell'istituzione e le modalità di gestione finanziaria e contabile secondo criteri di autonomi a di bilancio, anche garantendo alle istituzioni entrate proprie relative alle tariffe dei servizi da esse gestiti.

III. Gli Amministratori dell'istituzione sono nominati dal Sindaco.

IV. Il Direttore è nominato dal Sindaco.


                                                Art. 41.Convenzioni per l'esercizio di servizi sociali

I. Per lo svolgimento dei servizi di cui al precedenteArt.43 il Comune può inoltre stipulare convenzioni con altri Comuni al fine di regolare lo svolgimento delle attività o di avvalersi dei loro servizi, sia per sopperire a temporanee esigenze che per organizzare permanentemente i servizi stessi secondo ambiti territoriali o con riferimento ad utenze adeguate alla qualità' dei servizi, agli investimenti che essi richiedono o per altre specifiche ragioni di efficienza.

Il. Le convenzioni per la gestione dei servizi fuori dell'ambito del territorio comunale od a favore della popolazione di .altri Comuni debbono disciplinare il concorso degli enti convenzionati agli ' oneri di produzione dei servizi stessi secondo parametri prestabiliti o adeguabili, diretti alla, oggettiva e proporzionale ripartizione degli oneri e prevedere modalità di accertamento e garanzia dell'adempimento delle obbligazioni a carico degli enti convenzionati per le contribuzioni periodicamente dovute, sia finanziarie che per al tre prestazioni di comando di personale, di' messa a disposizione di beni strumentali o fornitura ,di servizi necessari per la gestione delle attività; a tal fine le convenzioni debbono prevedere il 'diritto del Comune di sospendere le prestazioni o di recedere dalla convenzione.


                                                                                    CAPO IV   
                                                                                ALTRE FORME

                                                                    Art. 42. Concessioni di pubblici servizi

I. Al fine di evitare, condizioni di ingiustificata disparità di 'trattamento, o di insufficiente trasparenza nella gestione del servizio, l'organo competente può subordinare il rilascio della concessione di pubblico servizio locale da parte del 'amministrazione comunale alla specificazione di una durata di tempo non superiore a 29 anni.

Il. E' sempre escluso il rinnovo della concessione in forma tacita al momento della scadenza.


                                                    Art. 43. Convenzioni per l'esercizio di funzioni amministrative

I. Per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative che richiedano speciali competenze professionali o dotazioni di mezzi speciali, il Comune può stipulare convenzioni con altri' enti locali ai sensi dell'Art. 30 TU 267/2000.
Il. Con apposito regolamento il Comune disciplina l'esercizio da parte del responsabile dell’ufficio comune convenzionato delle funzioni proprie dei responsabili di ufficio secondo' il presente statuto, per quanto concerne le attività svolte nell'interesse del Comune. Le convenzioni per l'esercizio di funzioni amministrative in comune con altri enti locali non possono derogare al regolamento comunale nè limitare il potere comunale di variarlo.

III. Alle convenzioni per l'esercizio di funzioni amministrative in comune con altri enti locali si applicano le disposizioni dell'articolo 44, comma Il.


                                                                Art. 44. Partecipazione a società per azioni

I. Il Comune può promuovere la costituzione di società per .azioni per la gestione di un servizio pubblico locale.

Il. La deliberazione consiliare, oltre agli elementi indicati nell 'articolo 41, commi Il e III lettera d) , deve recare allegato uno schema di convenzione da stipularsi, successivamente alla costituzione, con la società cui è affidata la gestione del servizio.

III. La partecipazione del Comune a società per azioni avviene conformemente a quanto disposto dalla legge.


                                                                                    TITOLO V
                                                                            UFFICI E PERSONALE


                                                                    Art. 45. Principi e criteri organizzativi

I. L’organizzazione del Comune, stabilita in base alla natura delle funzioni svolte, alle caratteristiche dei servizi erogati e agli obiettivi perseguiti, prevede la distinzione fra direzione politica e direzione amministrativa.

II. Gli organi di direzione politica adottano atti di indirizzo mediante i quali formulano gli obiettivi ed i programmi da realizzare e le risorse da assegnare per il loro conseguimento, e valutano l’adeguatezza e la rispondenza dei risultati ottenuti dai funzionari competenti rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi fissati.

III. I Responsabili di Settore adottano atti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria esercitando autonomi poteri strumentali, di spesa e di organizzazione delle risorse umane nell’ambito delle linee di indirizzo di cui al precedente comma 2.

IV. La gestione operativa deve realizzarsi attraverso l’affermazione dei seguenti criteri:

a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi mediante il concorso coordinato ed integrato di tutta la struttura;
b) superamento della separazione rigida delle mansioni mediante la loro intercambiabilità e conseguimento della massima flessibilità all’interno dei servizi;
c) definizione di livelli di responsabilità e autonomia del personale in relazione agli obiettivi assegnati;
d) valorizzazione delle capacità e dell’impegno operativo di ciascun componente dell’organizzazione;
e) monitoraggio ed analisi del grado di efficacia dell’attività svolta;
f) accrescimento delle capacità operative del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale riferiti alla evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari;
g) semplificazione delle procedure;
h) comunicazione interna ed esterna;
i) trasparenza dell’azione amministrativa.

                                                        46. Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

I. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le caratteristiche fondamentali della struttura organizzativa e dei meccanismi di funzionamento. In particolare tratta:
a) della definizione di attribuzioni e responsabilità della struttura organizzativa (Settori e Servizi);
b) dell’indicazione dei metodi, criteri e strumenti di gestione del personale, dei programmi e della loro valutazione.

II. Il Comune applica gli accordi collettivi nazionali, tutelando la libera organizzazione sindacale dei dipendenti. Stipula con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme in vigore, assicurando l’applicazione dei principi e criteri di cui al precedente Art. 45.


                                                                        Art. 47. Segretario Comunale

I. Il segretario comunale, nominato in base all’Art. 97 T.U. 267/2000, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, quando il Sindaco non abbia nominato il direttore generale; svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi allo statuto ed ai regolamenti. Il segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) esprime il parere di cui all’articolo 49 T.U. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l’Ente non abbia responsabili dei servizi;
c) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della provincia.

II. La nomina del Segretario Comunale ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco.

                                                                    Art. 48. Vice Segretario Comunale

I. Il Comune ha un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Comunale.

Il. Il Vice Segretario coadiuva il titolare dell'ufficio nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 47 e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

                                                                            Art. 49. Direttore generale

Il Comune di Dozza può procedere alla nomina di un direttore generale previa stipula di una convenzione con uno o più Comuni, di cui la somma delle popolazioni raggiunga 15.000 abitanti.
Compete al direttore generale l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente secondo le direttive impartite dal Sindaco, e la sovrintendenza della gestione dell’Ente, perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia.
Compete, inoltre, al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi nonché la proposta di piano esecutivo di gestione. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili degli uffici e dei servizi ad eccezione del segretario comunale.
La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
Il Sindaco può in ogni caso conferire le funzioni di direttore generale al segretario comunale.


                                                                                TITOLO VI
                                                                        FINANZA E CONTABILITA'

                                                                Art. 50. Sistema finanziario e contabile

Il sistema finanziario e contabile del comune di Dozza si svolge in conformità alle disposizioni e ai principi di cui al decreto legislativo 267/2000.
Il regolamento di contabilità disciplina compiutamente le modalità organizzative del servizio finanziario e tutti gli aspetti procedurali e di controllo per il funzionamento ottimale del sistema economico-contabile e finanziario dell’Ente.


                                                                        Art. 51.Autonomia finanziaria

I. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge il Comune determina l'entità e i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi gestiti dallo stesso.

II. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributi va degli utenti, al fine di salvaguardare le fasce di utenti socialmente più deboli.

IlI. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodicamente. corrisposte dai cittadini'.


                                                    Art. 52. Bilancio di previsione e Rendiconto annuale

I. Il Bilancio. di previsione viene proposto all’approvazione del Consiglio Comunale entro il termine previsto dalla legge unitamente alla relazione previsionale e programmatica che copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale.
La relazione è redatta per programmi e progetti, con riferimento al bilancio annuale e triennale
Per gli organismi gestionali la relazione indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio

Il. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il Rendiconto, approvato nei termini di legge, che comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. L’organo esecutivo allega al rendiconto una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

                                                                            Art. 53. Patrimonio

I. La gestione economica dei beni patrimoniali, non destinati all'utilizzo da parte del Comune per fini istituzionali, è finalizzata alla ottimizzazione della redditività.

Il. Per la gestione degli alloggi comunali l'ottimizzazione della redditività deve accompagnarsi con la tutela e la salvaguardia dei ceti sociali più disagiati.


                                                                    Art. 54.Nomina del collegio dei revisori

I. Il .Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei revisori Il Collegio dei revisori svolge la propria attività in riferimento a tutti gli atti di, gestione formati nel periodo del suo mandato, anche' avvalendosi delle rilevazioni ed osservazioni del Collegio dei revisori antecedente.

Il. Valgono per i revisori le cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’Art. 236 TU 267/2000.

III. Le proposte di scelta del Collegio dei revisori non possono essere discusse e deliberate dal Consiglio Comunale se non sono corredate dai titoli professionali richiesti e adeguatamente motivate in relazione ai requisiti professionali.

IV. Il Consiglio Comunale pronunzia la revoca di un componente il Collegio che risulti inadempiente agli obblighi del suo mandato: la revoca è disposta nel caso in cui il Consiglio Comunale, dopo aver dato un termine 'per rimuovere le inadempienze, abbia constatato l'inottemperanza alla diffida. Contestualmente alla, pronunzia di revoca, il Consiglio Comunale provvede, nei modi stabiliti dal regolamento del Consiglio a sostituire il componete del Collegio.

V. Il Collegio dei revisori ha diritto di acceso agli uffici ed atti dell'amministrazione ed in particolare ha la disponibilità delle scritture contabili tenute dalla ragioneria.
Il Collegio dei revisori viene invitato ad assistere alle sedute del Consiglio, può essere invitato ad assistere alle riunioni di Giunta, su richiesta del Sindaco volta per volta, quando sono in discussione argomenti per i quali venga. ritenuta opportuna la sua collaborazione.


                                                            Art. 55.Attività di controllo del collegio dei revisori

I. Il Collegio dei revisori uniforma il suo mandato in modo attivo e' sostanziale cooperando nelle funzioni di controllo ed indirizzo del Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla. regolarità economica, finanziaria, contabile della gestione del Comune.

Il. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di funzionamento del Collegio dei revisori individuando ' le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia.
Il regolamento prevede, inoltre, i sistemi ed i meccanismi necessari ad assicurare i col legamenti e la cooperazione tra gli organi' elettivi di controllo, indirizzo e partecipazione, gli organi. burocratici ed .il Collegio dei revisori



                                                                        NORME TRANSITORIE E FINALI

                                                Art. 56. Disciplina transitoria delle materie demandateai regolamenti

Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all’ entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto continuano ad .applicarsi nelle materie ad essi demandate, le norme vigenti' alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con questo compatibili

                                                                            Art. 57. Revisione dello Statuto.

I. Le modifiche delle disposizioni dello Statuto sono deliberate secondo le modalità previste dall'Art.6 TU 267/2000, e comunque i consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dall’entrata in vigore delle leggi in materia di ordinamento degli Enti Locali.

II. E' esclusa ogni revisione prima che siano decorsi sei mesi dall’ entrata in vigore dello Statuto o della sua ultima modifica.

III. Con periodicità almeno biennale, il Consiglio, sulla base di una relazione del Sindaco, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle norme statutarie nonché la loro adeguatezza in rapporto all’evoluzione delle esigenze del. Comune e della sua Comunità, e alla dinamica del quadro legislativo.

IV. Lo Statuto e le sue modificazioni o integrazioni entrano in vigore, e decorsi successivamente trenta giorni dalla loro affissione all’albo pretorio del Comune.

                                                                            Art. 58. Denominazioni Statutarie

I. Ai termini e alle denominazioni utilizzate nella presente normativa va attribuito il significato tratto delle singole disposizioni statutarie e dal loro complesso.


 

 

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