Accesso dei cani a giardini, parchi ed aree pubbliche
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L'accesso dei cani ai giardini, parchi e aree pubbliche è disciplinato dal Regolamento per la tutela e il benessere degli animali, che all'Articolo 22 prevede quanto segue:
"1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.
2. Salvo quanto disposto dal successivo comma 4, è fatto sempre e comunque obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni agli altri frequentatori. Nelle strade, piazze e comunque in tutte le zone di passaggio veicolare, i guinzagli non devono essere di lunghezza superiore a m. 1,5
3. E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
4. L’Amministrazione comunale provvede ove possibile all’individuazione di aree da destinarsi allo sgambamento e socializzazione dei cani, provvedendo alla loro recinzione. Tali aree sono segnalate con apposita cartellonistica, ed attrezzate con abbeveratoi e cestini per la raccolta dei rifiuti.
5. Nelle aree di cui al precedente comma 4, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, sotto la responsabilità degli accompagnatori, affinché non determinino danni a piante, animali o strutture presenti."