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Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 1080 del 15 marzo 2024 è stato prorogato al 30 settembre 2024 il termine ultimo per la presentazione delle domande di saldo del contributo di immediato sostegno.
Si ricorda che la richiesta di saldo del Cis va presentata compilando il modulo B1 corredato da fatture o scontrini fiscali entro il termine ultimo del 30 settembre ovvero è sempre possibile presentarla anche prima di detto termine.
Al fine della corretta compilazione del documento si ricorda che:

L'erogazione del saldo avviene a seguito di verifica, anche a campione, della corrispondenza delle spese sostenute e documentate alle voci ammissibili ed alle esclusioni specificate nell'allegato al modulo A1 e B1, al fine di determinare l'ammontare del contributo concedibile, fino ad un massimo di 5000 euro ad esclusione dell'integrazione forfettaria prevista in caso di redazione della perizia.
Il contributo deve essere integralmente rendicontato mediante la compilazione del modulo B1 e mediante la presentazione di documentazione giustificativa di spesa (fatture o scontrini fiscali c.d. “parlanti”), anche riferita all’acconto percepito.
Sono ammissibili a contributo esclusivamente i pagamenti effettuati a mezzo moneta elettronica (carta di credito, bancomat, etc.) corredati dalla relativa documentazione fiscale giustificativa (fatture o scontrini fiscali c.d. “parlanti “).

È ammesso, altresì, il pagamento in contanti, purché sempre in presenza della sopra citata documentazione fiscale giustificativa che consenta di risalire in maniera chiara ed inequivocabile a chi ha effettuato il pagamento e di ricondurre l’acquisto o l’intervento di ripristino ai danni ammissibili ai sensi dell’Ocdpc n. 999/2023.
Anche qualora la spesa sostenuta non superi l'importo dell'acconto, il beneficiario dell’acconto è comunque tenuto a presentare la documentazione giustificativa completa, relativa all’acconto ricevuto (3000 euro) presentando il modulo B1.

Qualora la spesa sostenuta o ritenuta ammissibile sia inferiore all’importo dell’acconto ricevuto o non sia stata utilizzata, la somma eccedente/non utilizzata dovrà essere restituita secondo le modalità che saranno successivamente comunicate. Pertanto, in questi specifici casi si invita prendere contatti direttamente l'Ufficio Tecnico.
Non sono ammesse le cosiddette “autofatture” in caso di lavori in “amministrazione diretta” con impiego di proprie maestranze, ma solo le fatture per acquisto, presso terzi fornitori, di materiali da utilizzare per l’esecuzione dei lavori.

Relativamente al contributo forfettario di euro 750,00:

Il contributo forfettario di euro 750,00 per la perizia asseverata può essere richiesto solo se nel modulo B1 (saldo) si dichiara di aver subito danni complessivi superiori a euro 5.000,00.

Resta fermo che, per poter ottenere  tale contributo si dovrà presentare la perizia attestante i danni subiti (allegato 8 - schema di perizia), salvo il caso in cui questa verrà presentata sulla piattaforma Sfinge per l'ottenimento del contributo ai sensi dell'Ordinanza 14/2023 del Commissario Straordinario per la ricostruzione.


Per ulteriri informazioni consultare le faq allegate

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Ultimo aggiornamento: 26-03-2024, 13:24