Cos'è
Cittadini italiani:
Per potersi sposare, con rito civile o religioso (concordatario o culti ammessi dallo Stato), i nubendi devo richiedere le pubblicazioni di matrimonio. Le pubblicazioni si richiedono all’Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza degli sposi. Se gli sposi non risiedono nello stesso Comune, l’Ufficiale dello stato civile provvede a farne richiesta al Comune di residenza dell’altro. La pubblicazione consiste in un procedimento con il quale l’Ufficiale dello stato civile verifica l’inesistenza degli impedimenti al matrimonio (art. 84/89 del Codice Civile). La pubblicazione deve stare esposta 8 giorni più 3 (per le eventuali opposizioni). Dal giorno seguente (8+3) compiute le pubblicazioni può essere celebrato il matrimonio.
L’Ufficiale di stato civile rilascerà agli sposi:
Nel caso di matrimonio religioso:
- Certificato di eseguite pubblicazioni (matrimonio cattolico)
- Autorizzazione al matrimonio per il Ministro di Culto (altri culti)
Nel caso di matrimonio con rito civile da celebrarsi in altro Comune italiano:
- Atto di delega in favore del Sindaco del Comune prescelto
Il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni dal compimento delle pubblicazioni; scaduto tale termine si considerano le pubblicazioni come mai avvenute. Sono soggetti all’obbligo delle pubblicazioni anche i cittadini stranieri, residenti o domiciliati che vogliono contrarre matrimonio civile o religioso in Italia.